Penale

Thursday 20 March 2003

Violenza negli stadi. Le nuove misure repressive nel Ddl 3709/03. Camera dei deputati – Decreto legge 24 febbraio 2003, n. 28

Violenza negli stadi. Le nuove misure repressive nel Ddl 3709/03

Camera dei deputati

Decreto legge 24 febbraio 2003, n. 28

«Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive»

(Ddl 3709/C-A, in attesa di coordinamento formale, in neretto,

gli emendamenti approvati per lAula dalla commissione Giustizia, il 19 marzo 2003)

Articolo 1

1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, i commi 1bis e 1ter dellarticolo 8 sono sostituiti dai seguenti:

1bis. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo larresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, larresto è altresì consentito nel caso di reati di cui allarticolo 6, commi 1 e 6, e allarticolo 6bis, comma 1, della presente legge.

1ter. Nei casi di cui al comma 1bis, quando non è possibile procedere immediatamente allarresto per ragioni di sicurezza o di incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dellarticolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi dai quali risulti con evidenza il fatto, ne risulta autore, sempre che larresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le trentasei ore dal fatto.

1quater. Quando larresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1bis, lapplicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale.

2. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, il secondo e il terzo periodo del comma 6 dellarticolo 6 sono soppressi.

Articolo 1bis

1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo l’articolo 7 è aggiunto il seguente:

Art. 7-bis

(Differimento o divieto di manifestazioni sportive)

1. Per urgenti e gravi necessità pubbliche connesse allo svolgimento di manifestazioni sportive, il prefetto, al fine di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica, può disporre, sentito il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica integrato per la circostanza da rappresentanti del ministero per i beni e le attività culturali e del C.O.N.I., il differimento dello svolgimento di manifestazioni sportive ad altra data ritenuta idonea ovvero, in situazioni connotate dalla permanenza del pericolo di grave turbativa, il divieto dello svolgimento di manifestazioni sportive per periodi di durata ciascuno non superiore ai trenta giorni.

Articolo 1bis

1. Per le finalità di contrasto alla violenza, l’Istituto per il credito sportivo è autorizzato a concedere contributi in conto capitale nell’ambito delle disponibilità finanziarie residue di cui all’articolo 27, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, accertate alla data di entrata in vigore della presente legge, per la realizzazione, nell’ambito o in prossimità di complessi sportivi destinati ad ospitare, con carattere di continuità, attività o eventi di rilevanza nazionale o internazionale, di infrastrutture anche di intrattenimento e culturali nonché per l’acquisto, la ristrutturazione e l’adeguamento funzionali degli immobili destinati a sede del Museo dello sport di cui all’articolo 1 della legge 28 novembre 2001, n. 426.

Articolo 1bis

1. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell’articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, hanno efficacia fino il 30 giugno 2005.

Articolo 1ter

1. I biglietti per l’accesso ad impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità in occasione di competizioni riguardanti il gioco del calcio sono numerati.

2. L’ingresso agli impianti di cui al comma 1 deve avvenire attraverso varchi dotati di metal dector, finalizzati all’individuazione di strumenti di offesa e presidiati da personale appositamente incaricato, ed è subordinato alla verifica elettronica della regolarità del biglietto mediante l’utilizzo di apposite apparecchiature.

3. Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati di strumenti che consentano la registrazione televisiva dell’area riservata al pubblico sia all’interno che nelle sue immediate vicinanze.

4. Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati di separatori che impediscano che le tifoserie vengano in contatto tra loro o possano invadere il campo.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono attuate dalle società utilizzatrici di impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità, in accordo con i proprietari degli stessi.

6. Con uno o più decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, sentita l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dopo due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 1quater

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 1-ter, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.582 euro a 10.329 euro.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 1-ter, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164 euro a 25.822 euro.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 1-ter, commi 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.329 euro a 51.645 euro.

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono altresì revocate le concessioni di utilizzo degli impianti sportivi.

5. Chiunque emette titoli di accesso agli impianti sportivi in numero superiore a quello stabilito per l’impianto o il settore dello stesso ovvero consente l’accesso di un numero di spettatori superiore al numero dei posti di cui dispone l’impianto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.329 euro a 51.645 euro.

6. Chiunque occupa indebitamente percorsi di smistamento o altre aree non accessibili al pubblico è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 516 euro.

7. Chiunque accede indebitamente all’interno dell’impianto sportivo privo del titolo di accesso è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 516 euro.

8. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto della provincia del luogo in cui insiste l’impianto.

Articolo 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.