Imprese ed Aziende

Friday 13 May 2005

Varato ieri il decreto sulla competitività . Ecco il testo integrale Senato della Repubblica – Disegno di legge 3344/S

Varato ieri il decreto sulla
competitività. Ecco il testo integrale

Senato della Repubblica – Disegno di legge 3344/S

«Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico,
sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di
procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato
nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali» (approvato
definitivamente dall’Aula il 12 maggio 2005)

Articolo
1

1.
Il decreto legge 35/2005, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale,
è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.

2.
Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi
dalla data di entrata vigore della presente legge, un decreto legislativo
recante modificazioni al codice di procedura civile. Il decreto, nel rispetto
in conformità ai princıpi ed ai criteri coerenza con la normativa comunitaria
e direttivi previsti dal comma 3, provvede a realizzare il necessario
coordinamento con le altre disposizioni vigenti ed è adottato su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri e del ministro della Giustizia, di
concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, nonché sottoposto al
parere della Assemblea generale della Corte suprema di cassazione ai sensi
dell’articolo 93 dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 12/1941.
Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di
trasmissione; decorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza del
parere. Lo schema di decreto è successivamente
trasmesso al Parlamento, perché sia espresso il parere delle competenti
Commissioni parlamentari entro il termine di sessanta giorni dalla data della
trasmissione; decorso tale termine, è emanato anche in mancanza del parere.
Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo
spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente,
la scadenza di quest’ultimo è prorogata di centoventi
giorni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo, il Governo può emanare disposizioni correttive e
integrative nel rispetto dei princIpi e dei criteri direttivi di cui al comma 3
e con la procedura di cui al presente comma.

3.
Nell’attuazione della delega di cui al comma 2, il Governo si atterrà ai
seguenti princIpi e criteri direttivi:

a)
disciplinare il processo di cassazione in funzione nomofilattica,
stabilendo identità dei motivi di ricorso ordinario e straordinario ai sensi
dell’articolo 111, settimo comma, della Costituzione, prevedendo che il vizio
di motivazione debba riguardare un fatto controverso;
l’obbligo che il motivo di ricorso si chiuda, a pena di inammissibilità dello
stesso, con la chiara enunciazione di un quesito di diritto; l’estensione del
sindacato diretto della Corte sull’interpretazione e sull’applicazione dei
contratti collettivi nazionali di diritto comune, ampliando la previsione del
numero 3) dell’articolo 360 del codice di procedura civile; la non ricorribilità immediata delle sentenze che decidono di
questioni insorte senza definire il giudizio e la ricorribilità
immediata delle sentenze che decidono parzialmente il merito, con conseguente
esclusione della riserva di ricorso avverso le prime e la previsione della
riserva di ricorso avverso le seconde; la distinzione fra pronuncia delle
sezioni semplici e pronuncia delle Sezioni unite prevedendo che la questione di
giurisdizione sia sempre di competenza delle sezioni unite nei casi di cui
all’articolo 111, ottavo comma, della Costituzione, e possa invece essere
assegnata, negli altri casi, alle sezioni semplici se sulla stessa si siano in
precedenza pronunziate le sezioni unite; il vincolo delle sezioni semplici al
precedente delle sezioni unite, stabilendo che, ove la sezione semplice non
intenda aderire al precedente, debba reinvestire le sezioni unite con ordinanza
motivata; l’estensione delle ipotesi di decisione nel merito, possibile anche
nel caso di violazione di norme processuali; l’enunciazione del principio di
diritto, sia in caso di accoglimento, sia in caso di rigetto dell’impugnazione
e con riferimento a tutti i motivi della decisione; meccanismi idonei,
modellati sull’attuale articolo 363 del codice di procedura civile, a garantire
l’esercitabilità della funzione nomofilattica
della Corte di cassazione, anche nei casi di non ricorribilità
del provvedimento ai sensi dell’articolo 111, settimo comma, della
Costituzione. Prevedere la revocazione straordinaria e l’opposizione di terzo
contro le sentenze di merito della Corte di
cassazione, disciplinandone la competenza;

b)
riformare in senso razionalizzatore la disciplina
dell’arbitrato prevedendo: la disponibilità dell’oggetto come unico e
sufficiente presupposto dell’arbitrato, salva diversa disposizione di legge;
che, per la stipulazione di compromesso e di clausola compromissoria, vi sia un
unico criterio di capacità, riferito al potere di disporre in
relazione al rapporto controverso; una disciplina relativa all’arbitrato
con pluralità di parti, che garantisca nella nomina degli arbitri il rispetto
della volontà originaria o successiva delle parti, nonché relativa alla
successione nel diritto controverso ed alla partecipazione dei terzi al
processo arbitrale, nel rispetto dei princıpi fondamentali dell’istituto;
una disciplina specifica finalizzata a garantire l’indipendenza e
l’imparzialità degli arbitri; una disciplina unitaria e completa della responsabilità
degli arbitri, anche tipizzando le relative fattispecie; una disciplina
dell’istruzione probatoria, con la previsione di adeguate forme di assistenza
giudiziaria; che gli arbitri possano conoscere in via incidentale delle
questioni pregiudiziali non arbitrabili, salvo che per legge sia necessaria la
decisione con efficacia di giudicato autonomo; una razionalizzazione della
disciplina dei termini per la pronuncia del lodo, anche con riferimento alle
ipotesi di proroga degli stessi; una semplificazione e una razionalizzazione
delle forme e delle modalità di pronuncia del lodo; che il lodo, anche non
omologato, abbia gli effetti di una sentenza; una razionalizzazione delle
ipotesi attualmente esistenti di impugnazione per nullità secondo i seguenti
princıpi:

1)
subordinare la controllabilità del lodo ai sensi del secondo comma
dell’articolo 829 del codice di procedura civile alla esplicita
previsione delle parti, salvo diversa previsione di legge e salvo il contrasto
con i princıpi fondamentali dell’ordinamento giuridico,

2) disciplinare il procedimento, prevedendo le ipotesi
di pronuncia rescissoria da parte del giudice dell’impugnazione per nullità,

3)
disciplinare in generale i rapporti fra arbitro e giudice, ivi compresa
l’eccezione di patto compromissorio; una disciplina dell’arbitrato
amministrato, assicurando che l’intervento dell’istituzione arbitrale nella
nomina degli arbitri abbia luogo solo se previsto
dalle parti e prevedendo, in ogni caso, che le designazioni compiute da queste
ultime siano vincolanti; la soppressione del capo dedicato all’arbitrato
internazionale, con tendenziale estensione della relativa disciplina
all’arbitrato interno, salvi gli opportuni adattamenti, con esclusione di
quanto previsto dall’articolo 838 del codice di procedura civile; che le norme
in materia di arbitrato trovino sempre applicazione in presenza di patto
compromissorio comunque denominato, salva la diversa ed espressa volontà delle
parti di derogare alla disciplina legale, fermi in ogni caso il rispetto del
principio del contraddittorio, la sindacabilità in
via di azione o di eccezione della decisione per vizi del procedimento e la
possibilità di fruire della tutela cautelare.

4.
Nell’esercizio della delega di cui ai commi 2 e 3, il Governo può revisionare la formulazione letterale e la collocazione
degli articoli del vigente codice e delle altre norme processuali civili
vigenti non direttamente investiti dai princıpi di delega in modo da
accordarli con le modifiche apportate dal decreto legislativo adottato
nell’esercizio della predetta delega.

5.
Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l’osservanza
dei princıpi e dei criteri direttivi di cui al comma 6, uno o più decreti legislativi
recanti la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali di cui
al regio decreto 267/1942.

La
riforma, nel rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria e in
conformità ai princıpi e ai criteri direttivi di cui al comma 6, realizza
il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, nonché la riconduzione della disciplina della transazione in
sede fiscale per insolvenza o assoggettamento a procedure concorsuali al
concordato preventivo come disciplinato in attuazione della presente legge. I
decreti legislativi previsti dal presente comma sono adottati su proposta del ministro della giustizia e del ministro
dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il ministro delle Attività
produttive, e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell’espressione
dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario che sono resi entro il termine di trenta
giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati
anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta
giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo del
presente comma o successivamente, la scadenza di quest’ultimo è prorogata di sessanta giorni.

6.
Nell’esercizio della delega di cui al comma 5, il
Governo si attiene ai seguenti princıpi e criteri direttivi:

a)
modificare la disciplina del fallimento, secondo i seguenti princıpi:

1) semplificare la disciplina attraverso l’estensione
dei soggetti esonerati dall’applicabilità dell’istituto e l’accelerazione delle
procedure applicabili alle
controversie in materia;

2) ampliare le competenze del comitato dei creditori,
consentendo una maggiore partecipazione dell’organo alla gestione della crisi
dell’impresa; coordinare i poteri degli altri organi della procedura;

3)
modificare la disciplina dei requisiti per la nomina a curatore, annoverando
tra i soggetti legittimati a ricoprire la carica gli studi professionali
associati, le società tra professionisti, nonché
coloro che abbiano comprovate capacità di gestione imprenditoriale;

4)
mutare la disciplina delle conseguenze personali del fallimento, eliminando le
sanzioni personali e prevedendo che le limitazioni
alla libertà di residenza e di corrispondenza del fallito siano connesse alle
sole esigenze della procedura;

5)
modificare la disciplina degli effetti della revocazione, prevedendo che essi
si rivolgano nei confronti dell’effettivo destinatario della prestazione;

6) ridurre il termine di decadenza per l’esercizio
dell’azione revocatoria;

7)
modificare la disciplina degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici
pendenti, ampliando i termini entro i quali il curatore deve manifestare la
propria scelta in ordine allo scioglimento dei
relativi contratti e prevedendo una disciplina per i patrimoni destinati ad uno
specifico affare e per i contratti di locazione finanziaria;

8)
modificare la disciplina della continuazione temporanea dell’esercizio
dell’impresa, ampliando i poteri del comitato dei creditori e del curatore ed
introducendo l’obbligo di informativa
periodica da parte del curatore al comitato dei creditori sulla gestione
provvisoria;

9)
modificare la disciplina dell’accertamento del passivo, abbreviando i tempi
della procedura, semplificando le modalità di presentazione delle relative
domande di ammissione e prevedendo che in sede di
adunanza per l’esame dello stato passivo i creditori possano, a maggioranza dei
crediti insinuati, confermare o effettuare nuove designazioni in ordine ai
componenti del comitato dei creditori, nonché confermare il curatore ovvero
richiederne la sostituzione indicando al giudice delegato un nuovo nominativo;

10)
prevedere che, entro sessanta giorni dalla redazione dell’inventario, il
curatore predisponga un programma di liquidazione da sottoporre, previa
approvazione del comitato dei creditori, all’autorizzazione del giudice
delegato contenente le modalità e i termini previsti per la realizzazione
dell’attivo, specificando:

10.1)
se è opportuno disporre l’esercizio provvisorio dell’impresa o di singoli rami di azienda, anche tramite l’affitto a terzi;

10.2)
la sussistenza di proposte di concordato;

10.3)
le azioni risarcitorie, recuperatorie
o revocatorie da esercitare;

10.4)
le possibilità di cessione unitaria dell’azienda, di singoli rami, di beni o di
rapporti giuridici individuabili in blocco;

10.5)
le condizioni della vendita dei singoli cespiti, e che il comitato dei
creditori possa proporre al curatore modifiche al programma presentato, prima
di procedere alla sua votazione, e che l’approvazione del programma sia
subordinata all’esito favorevole della votazione, da parte del comitato dei
creditori;

11) modificare la disciplina della ripartizione
dell’attivo, abbreviando i tempi della procedura e semplificando gli
adempimenti connessi;

12)
modificare la disciplina del concordato fallimentare, accelerando i tempi della
procedura e prevedendo l’eventuale suddivisione dei creditori in classi che
tengano conto della posizione giuridica e degli interessi omogenei delle varie
categorie di creditori, nonche´ trattamenti differenziati per i creditori appartenenti a classi diverse;
disciplinare le modalità di voto per classi, prevedendo che non abbiano diritto
di voto i creditori muniti di privilegio, pegno ed ipoteca, a meno che
dichiarino di rinunciare al privilegio; disciplinare le modalità di
approvazione del concordato, modificando altresì la disciplina delle
impugnazioni al fine di garantire una maggiore celerità dei relativi procedimenti;

13)
introdurre la disciplina dell’esdebitazione e
disciplinare il relativo procedimento, prevedendo che essa consista nella
liberazione del debitore persona fisica dai debiti residui nei confronti dei creditori
concorsuali non soddisfatti qualora:

13.1)
abbia cooperato con gli organi della procedura fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile
all’accertamento del passivo e al proficuo svolgimento delle operazioni;

13.2)
non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare
la procedura;

13.3)
non abbia violato le disposizioni di cui alla gestione della propria
corrispondenza;

13.4)
non abbia beneficiato di altra esdebitazione
nei dieci anni precedenti la richiesta;

13.5)
non abbia distratto l’attivo o esposto passività insussistenti,
cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la
ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso
abusivo al credito;

13.6)
non sia stato condannato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia
pubblica, l’industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione
con l’esercizio dell’attività d’impresa, salvo che per tali reati sia
intervenuta la riabilitazione;

14)
abrogare la disciplina del procedimento sommario;

b)
prevedere l’abrogazione dell’amministrazione controllata;

c)
prevedere che i crediti di rivalsa verso il cessionario previsti dalle norme relative all’imposta sul valore aggiunto, se relativi alla cessione di beni mobili,
abbiano privilegio sulla generalità dei mobili del debitore con lo stesso grado
del privilegio generale di cui agli articoli 2752 e 2753 del codice civile, cui
tuttavia è posposto;

d)
[Soppressa]

7.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale».

Decreto
legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale

decreto
legge 14 marzo 2005, n. 35 (approvato dall’Aula del Senato il 12 maggio 2005)

Capo I

Sviluppo
del mercato interno e apertura dei mercati

Articolo
1

(Rafforzamento del sistema doganale, lotta alla contraffazione e sostegno
all’internazionalizzazione del sistema produttivo)

1.
Per il rilancio del sistema portuale italiano, con l’obiettivo di consentire
l’ingresso e l’uscita delle merci dal territorio doganale dell’Unione europea
in tempi tecnici adeguati alle esigenze dei traffici, nonché
per l’incentivazione dei sistemi logistici nazionali in grado di rendere più
efficiente lo stoccaggio, la manipolazione e la distribuzione delle merci, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definito, ferme
restando le vigenti disposizioni in materia di servizi di polizia doganale, il
riassetto delle procedure amministrative di sdoganamento
delle merci, con l’individuazione di forme di semplificazione e di
coordinamento operativo affidate all’Agenzia delle dogane, per le procedure di
competenza di altre amministrazioni che concorrono allo sdoganamento
delle merci, e comunque nell’osservanza dei princìpi
della massima riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti e della
uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro
analoghi, della disciplina uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si
svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima
amministrazione, dell’accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla
medesima attività, dell’adeguamento delle procedure alle tecnologie informatiche, del più ampio ricorso alle forme di
autocertificazione, sulla base delle disposizioni vigenti in materia. È fatta
salva la disciplina in materia di circolazione in ambito internazionale dei
beni culturali di cui al decreto legislativo 42/2004.

2.
Ai fini di cui al comma 1, i soggetti deputati a rilasciare le prescritte
certificazioni possono comunque consentire, in
alternativa, la presentazione di certificazioni rilasciate da soggetto privato
abilitato.

3.
Al comma 380 dell’articolo 1 della legge 311/04, dopo
le parole: «Agenzia delle entrate» sono inserite le seguenti: «e all’Agenzia
delle dogane».

4.
Per garantire il potenziamento e la piena efficienza delle apparecchiature
scanner in dotazione all’Agenzia delle dogane installate nei maggiori porti ed
interporti del territorio nazionale, favorire la presenza delle imprese sul
mercato attraverso lo snellimento delle operazioni doganali corrette ed il
contrasto di quelle fraudolente, nonché assicurare un
elevato livello di deterrenza ai traffici connessi al
terrorismo ed alla criminalità internazionale, l’Agenzia delle dogane utilizza,
entro il limite di ottanta milioni di euro, le maggiori somme rispetto
all’esercizio precedente versate all’Italia dall’Unione europea e che, per
effetto del n. 3) della lettera i) del comma 1 dell’articolo 3 della legge
349/89, sono disponibili per l’acquisizione di mezzi tecnici e strumentali
nonché finalizzate al potenziamento delle attività di accertamento, ispettive e
di contrasto alle frodi.

5.
È istituito presso il ministero dell’Economia e delle finanze un apposito Fondo con la dotazione di 34.180.000 euro per
l’anno 2005, di 39.498.000 euro per l’anno 2006, di 38.700.000 euro per l’anno
2007 e di 42.320.000 euro a decorrere dall’anno 2008, per le esigenze connesse
all’istituzione del Sistema d’informazione
visti, finalizzato al contrasto della criminalità organizzata e della
immigrazione illegale attraverso lo scambio tra gli Stati membri dell’Unione
europea di dati relativi ai visti, di cui alla decisione 2004/512/CE del
Consiglio, dell’8 giugno 2004. Al riparto del Fondo di cui al presente comma si
provvede con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti. All’onere di cui al
presente comma si provvede:

a)
quanto a euro 4.845.000 per il 2005, a euro 15.000.000 per
ciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, per euro
1.345.000 per il 2005 e per euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007, l’accantonamento relativo al ministero degli Affari esteri e, per euro
3.500.000 per il 2005, l’accantonamento
relativo al ministero dell’Interno;

b)
a euro 22.566.000 per il 2007 e ad euro 42.320.000 a decorrere
dal 2008, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti
dall’attuazione dell’articolo 7, comma 3;

c)
quanto a euro 29.335.000 per il 2005, a euro 24.498.000 per
il 2006 e ad euro 1.134.000 per il 2007, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto
capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al predetto Ministero.

6.
Il limite massimo di intervento della Simest Spa, come previsto dalla
legge 100/90, è elevato al 49 per cento per gli investimenti all’estero che
riguardano attività aggiuntive delle imprese, derivanti da acquisizioni di
imprese, joint-venture o altro e che garantiscano il mantenimento delle
capacità produttive interne. Resta ferma la facoltà del Cipe
di variare, con proprio provvedimento, la percentuale della predetta
partecipazione.

7.
Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro l’acquisto o
l’accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a
qualsiasi titolo di cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le
offre o per l’entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le
norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di
proprietà intellettuale. La sanzione di cui al presente comma
si applica anche a coloro che si adoperano per fare acquistare o ricevere a
qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza
averne prima accertata la legittima provenienza. In ogni caso si procede
alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma. Restano ferme
le norme di cui al decreto legislativo 70/2003.

8.
Le somme derivanti dall’applicazione delle sanzioni previste dal comma 7 sono
versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione,
dello stato di previsione del ministero delle Attività produttive e del
ministero degli Affari esteri, da destinare alla lotta alla contraffazione.

9.
All’articolo 4, comma 49, della legge 350/03, dopo le parole: «fallaci
indicazioni di provenienza» sono inserite le seguenti: «o di origine».

10.
All’articolo 517 del codice penale, le parole: «due milioni»
sono sostituite dalle seguenti: «ventimila euro».

11. L’alto commissario per la lotta alla contraffazione di
cui all’articolo 1quater, opera in stretto coordinamento con le omologhe strutture degli altri Paesi esteri.

12.
I benefici e le agevolazioni previsti ai sensi della legge 100/90, del decreto
legislativo 143/98, e della legge 273/02, non si applicano ai progetti delle
imprese che, investendo all’estero, non prevedano il mantenimento sul
territorio nazionale delle attività di ricerca, sviluppo, direzione
commerciale, nonché di una parte sostanziale delle
attività produttive.

13.
Le imprese italiane che hanno trasferito la propria attività all’estero in data
antecedente alla data di entrata in vigore del
presente decreto e che intendono reinvestire sul territorio nazionale, possono
accedere alle agevolazioni e agli incentivi concessi alle imprese estere sulla
base delle previsioni in materia di contratti di localizzazione, di cui alle
delibere Cipe n. 130/02 del 19 dicembre 2002,
pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» n. 103 del 6 maggio
2003, e n. 16/03 del 9 maggio 2003, pubblicata nella «Gazzetta
Ufficiale» n. 156 dell’8 luglio 2003.

14.
Allo scopo di favorire l’attività di ricerca e innovazione delle imprese
italiane ed al fine di migliorarne l’efficienza nei processi di
internazionalizzazione, le partecipazioni acquisite dalla Simest Spa ai sensi dell’articolo
1 della legge 100/90, possono superare la quota del 25 per cento del capitale o
fondo sociale della società nel caso in cui le imprese italiane intendano
effettuare investimenti in ricerca e innovazione nel periodo di durata del
contratto.

15.
I funzionari delegati di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 120/00, possono effettuare
trasferimenti tra le aperture di credito disposte in loro favore su capitoli
relativi all’acquisizione di beni e servizi nell’ambito dell’unità previsionale di base "Uffici all’estero" dello
stato di previsione del ministero degli Affari esteri. Detti trasferimenti,
adeguatamente motivati, sono comunicati al competente centro di responsabilità,
all’ufficio centrale del bilancio e alla Corte dei conti, al fine della rendicontazione, del controllo e
delle conseguenti variazioni di bilancio da disporre con decreto del ministro
degli Affari esteri. Con decreto del ministro degli Affari esteri, di concerto
con il ministro dell’Economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione delle norme di cui al presente comma.

15bis.
I fondi di cui all’articolo 25, comma 1 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 177/88, sono accreditati alle rappresentanze
diplomatiche, per le finalità della legge 49/1987, e per gli adempimenti
derivanti dai relativi obblighi internazionali, sulla base di
interventi, progetti o programmi, corredati dei relativi documenti analitici
dei costi e delle voci di spesa, approvati dagli organi deliberanti.

15ter.
Ai fondi di cui al comma 15bis, accreditati
nell’ultimo quadrimestre dell’esercizio finanziario di competenza, si applicano
le disposizioni dell’articolo 61bis, primo comma, del regio decreto 2440/1923,
ove ciò sia indispensabile alla prosecuzione o al completamento
dell’intervento, progetto o programma, debitamente attestati da parte del capo
missione.

15quater.
Le erogazioni successive a quella iniziale sono
condizionate al rilascio di una attestazione da parte del capo missione sullo
stato di realizzazione degli interventi, progetti o programmi. La rendicontazione finale è altresì
corredata da una relazione del Capo Missione, attestante l’effettiva
realizzazione dell’intervento, progetto o programma ed il raggiungimento degli
obiettivi prefissati.

15quinques.
Con decreto del ministro degli Affari esteri, di concerto con il ministro
dell’Economia e delle Finanze, sono emanate disposizioni per la definizione dei
procedimenti amministrativi di rendicontazione
e di controllo dei finanziamenti erogati ai sensi della legge 49/1987, sino al
31 dicembre 1999.Le disposizioni cui al primo periodo
si applicano sia alla gestione dei finanziamenti disposti a valere sull’ex «Fondo Speciale per la cooperazione allo Sviluppo»,
sia alla gestione di quelli disposti sui pertinenti capitoli di bilancio successivamente istituiti ai sensi dell’ articolo 4 della
legge 559/93.

15sexies.
Per la realizzazione degli interventi di emergenza di
cui all’articolo 11 della legge 49/1987, mediante fondi accreditati alle
rappresentanze diplomatiche, il capo missione può stipulare convenzioni con le
organizzazioni non governative che operano localmente. La congruità dei tassi di interesse applicati dalle organizzazioni non governative
per la realizzazione di programmi di microcredito è attestata dal capo della
rappresentanza diplomatica».

Articolo
1bis

(Modifiche
al decreto legislativo 276/03)

1.
Al decreto legislativo 276/03, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)
all’articolo 13, il comma 6 è soppresso;

b)
all’articolo 34, il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2.
Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso
con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di venticinque anni di
età ovvero da lavoratori con più di quarantacinque anni di età, anche
pensionati»;

c)
all’articolo 59, il comma 1, è sostituito dal seguente: «1. Durante il rapporto
di inserimento, la categoria di inquadramento del
lavoratore non può essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria
spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai
lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni
corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto
di inserimento oggetto del contratto. Il sottoinquadramento non trova
applicazione per la categoria di lavoratori di cui all’articolo
54, comma 1, lettera e), salvo non esista diversa previsione da parte
dei contratti collettivi nazionali o territoriali sottoscritti da associazioni
dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale»;

d)
all’articolo 70, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

«ebis) dell’impresa
familiare di cui all’articolo 230bis del codice civile, limitatamente al
commercio, al turismo e ai servizi»;

e)
all’articolo 70, il comma 2, è sostituito dai seguenti:

«2.
Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a
favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale
e accessoria, intendendosi per tali le attività che non danno complessivamente
luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5 mila
euro nel corso di un anno solare. 2bis. Le imprese familiari possono
utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non
superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro»;

f)
all’articolo 72, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4.
Fermo restando quanto disposto dal comma 4bis, il concessionario provvede al
pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i
dati anagrafici e il codice fiscale, effettua il
versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali all’Inps, alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma
26, della legge 335/95, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del
buono e per fini assicurativi contro gli infortuni
all’Inail, in misura pari al 7 per cento del valore
nominale del buono e trattiene l’importo autorizzato dal decreto di cui al
comma 1, a
titolo di rimborso spese.

4bis.
Con riferimento all’impresa familiare di cui all’articolo 70,
comma 1, lettera ebis), trova applicazione la
normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato».

g)
all’articolo 72, comma 5 la parola: «metropolitane» è soppressa.

Articolo
1ter

(Quote
massime di lavoratori stranieri per esigenze di carattere stagionale)

1.
In attesa della definizione delle quote massime di
stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato ai
sensi dell’articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo
286/98, e successive modificazioni, possono essere stabilite, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, quote massime di stranieri per lavoro
subordinato per esigenze di carattere stagionale per i settori dell’agricoltura
e del turismo, anche in misura superiore alle quote stabilite nell’anno
precedente. Sono comunque fatti salvi i provvedimenti
già adottati.

Articolo 1quater

(Alto
commissario anticontraffazione)

1.
È istituito l’alto Commissario per la lotta alla contraffazione con compiti di:
a) coordinamento delle funzioni di sorveglianza in materia di
violazione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale;

b) monitoraggio sulle attività di prevenzione e di
repressione dei fenomeni di contraffazione.

2.
L’alto Commissario di cui al comma 1, è nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del ministro delle
attività produttive.

3. L’alto Commissario si avvale per il proprio
funzionamento degli uffici delle competenti direzioni generali del ministero delle Attività produttive.

4.
Con decreto del ministro delle Attività produttive, di concerto con il ministro
dell’economia e delle finanze sono definite le modalità di composizione e di
funzionamento dell’Alto commissario, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.

5.
Sono abrogate le disposizioni di cui all’articolo 145 del decreto legislativo
30/2005».

Articolo
2

(Disposizioni in materia fallimentare, civile e processuale nonché in materia di
libere professioni, di cartolarizzazione dei crediti
e relative alla Consob)

1.
Al regio decreto 267/42, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a)
l’articolo 67 è sostituito dal seguente: «Articolo 67. (Atti
a titolo oneroso, pagamenti, garanzie). Sono revocati, salvo che l’altra parte
provi che non conosceva lo stato d’insolvenza del debitore:

1)
gli atti a titolo oneroso compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di
fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal
fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso;

2)
gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di
pagamento, se compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;

3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie
costituiti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti
preesistenti non scaduti;

4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o
volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento
per debiti scaduti.

Sono
altresì revocati, se il curatore prova che l’altra parte conosceva lo stato
d’insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti
a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti,
anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori
alla dichiarazione di fallimento.

Non
sono soggetti all’azione revocatoria:

a) i pagamenti di beni e servizi effettuati
nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso;

b)
le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto
in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria
del fallito nei confronti della banca;

c)
le vendite a giusto prezzo d’immobili ad uso abitativo, destinati a costituire
l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti e affini entro il
terzo grado;

d)
gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo
a consentire il risanamento della esposizione debitoria
dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e
la cui ragionevolezza sia attestata ai sensi dell’articolo 2501bis, quarto
comma, del codice civile;

e)
gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in
esecuzione del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata, nonché
dell’accordo omologato ai sensi dell’articolo 182bis;

f)
i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate
da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;

g)
i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere
la prestazione di servizi strumentali all’accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo;

Le
disposizioni di questo articolo non si applicano
all’istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito
fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali»;

b)
l’articolo 70 del regio decreto 267 del 1942, è sostituito dal seguente:
«Articolo 70. (Effetti della revocazione). La
revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati,
procedure di compensazione multilaterale o dalle società previste dall’articolo
1 della legge 1966/39, si esercita e produce effetti nei confronti del
destinatario della prestazione.

Colui che,
per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito
quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo fallimentare per il suo eventuale
credito.

Qualora
la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di rapporti
continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla
differenza tra l’ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per
il quale è provata la conoscenza dello stato d’insolvenza, e l’ammontare
residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso. Resta salvo il
diritto del convenuto d’insinuare al passivo un credito d’importo
corrispondente a quanto restituito».;

c)
nella rubrica del Titolo III, del regio decreto 267
del 1942 sono aggiunte, in fine, le parole: «e degli accordi di
ristrutturazione»;

d)
l’articolo 160 del regio decreto 267 del 1942 è sostituito dal seguente:
«Articolo 160. (Condizioni per l’ammissione alla
procedura). L’imprenditore che si trova in stato di crisi
può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che
può prevedere:

a)
la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso
qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni
straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonché
a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche
convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;

b) l’attribuzione delle attività delle imprese
interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi
come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da
costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad
essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;

c) la suddivisione dei creditori in classi secondo
posizione giuridica e interessi economici omogenei;

d)
trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a
classi diverse»;

e)
l’articolo 161 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente:
«161. Domanda di concordato» con le seguenti: «Articolo 161. (Domanda
di concordato). La domanda per l’ammissione alla procedura di concordato
preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del
luogo in cui l’impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell’anno antecedente al deposito
del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza.

Il
debitore deve presentare con il ricorso:

a)
una aggiornata relazione sulla situazione
patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa;

b)
uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo
dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di
prelazione;

c) l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali
su beni di proprietà o in possesso del debitore;

d) il valore dei beni e i creditori particolari degli
eventuali soci illimitatamente responsabili.

Il
piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono
essere accompagnati dalla relazione di un professionista di cui all’articolo 28
che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano
medesimo.

Per
la società la domanda deve essere approvata e
sottoscritta a norma dell’articolo 152».;

f)
l’articolo 163 del regio decreto 267 del 1942 è sostituito dal seguente: «163.
Ammissione alla procedura» con le seguenti: «Articolo 163. (Ammissione
alla procedura). Il tribunale, verificata la completezza e la regolarità della
documentazione, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la
procedura di concordato preventivo; ove siano previste diverse classi di
creditori, il tribunale provvede analogamente previa valutazione della
correttezza dei criteri di formazione delle diverse
classi.

Con
il provvedimento di cui al primo comma, il Tribunale:

1)
delega un giudice alla procedura di concordato;

2)
ordina la convocazione dei creditori non oltre trenta giorni dalla data del
provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai
creditori;

3)
nomina il commissario giudiziale osservate le disposizioni degli articoli 28 e
29;

4)
stabilisce il termine non superiore a quindici giorni entro il
quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la
somma che si presume necessaria per l’intera procedura.

Qualora
non sia eseguito il deposito prescritto, il commissario giudiziale provvede a norma dell’articolo 173, quarto comma».;

g)
l’articolo 177 del regio decreto 267 del 1942, è sostituito dal seguente:
«Articolo 177. (Maggioranza per l’approvazione del
concordato). Il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei
creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il
concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che
rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe medesima.

Il
Tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al primo comma, può
approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di
creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di
concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi
dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non
inferiore rispetto alle alternative concretamente
praticabili.

I
creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia
contestata, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di
prelazione. La rinuncia può essere anche parziale, purché non inferiore alla
terza parte dell’intero credito fra capitale ed accessori.

Qualora i
creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte
alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono
assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del
concordato.

Sono
esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i
suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro
crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato».;

h)
l’articolo 180 del regio decreto 267 del 1942, è sostituito dal seguente:
«Articolo 180. (Approvazione del concordato e giudizio
di omologazione). Il Tribunale fissa un’udienza in camera di consiglio per la
comparizione del debitore e del commissario giudiziale. Dispone che il
provvedimento venga affisso all’albo del tribunale, e
notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali
creditori dissenzienti.

Il
debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e
qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza
fissata, depositando memoria difensiva contenente le eccezioni processuali e di
merito non rilevabili d’ufficio, nonché l’indicazione
dei mezzi istruttori e dei documenti prodotti. Nel medesimo termine il
commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere.

Il
Tribunale, nel contraddittorio delle parti, assume anche d’ufficio
tutte le informazioni e le
prove necessarie, eventualmente delegando uno dei componenti del collegio per
l’espletamento dell’istruttoria.

Il
Tribunale, se la maggioranza di cui al primo comma
dell’articolo 177 è raggiunta, approva il concordato con decreto
motivato. Quando sono previste diverse classi di creditori, il tribunale,
riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al primo comma dell’articolo
177, può approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di
creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di
concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi
dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non
inferiore rispetto alle alternative concretamente
praticabili.

Il
decreto è comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori, ed è pubblicato e
affisso a norma dell’articolo 17.

Le somme spettanti ai creditori contestati,
condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal Tribunale,
che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo.»;

i)
l’articolo 181 del regio decreto 267 del 1942, è
sostituito dal seguente: «181. Chiusura della procedura» con le seguenti:
«Articolo 181. (Chiusura della procedura). La
procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di
omologazione ai sensi dell’articolo 180. L’omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla
presentazione del ricorso ai sensi dell’articolo 161; il termine può essere
prorogato per una sola volta dal tribunale di sessanta giorni.»;

l)
dopo l’articolo 182 del regio decreto 267 del 1942 è inserito il seguente:
«Articolo 182bis. (Accordi di ristrutturazione dei
debiti). Il debitore può depositare, con la dichiarazione e la documentazione di cui all’articolo 161, un accordo di ristrutturazione dei
debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento
dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un esperto sull’attuabilità
dell’accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad
assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.

L’accordo
è pubblicato nel registro delle imprese; i creditori ed ogni altro interessato possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla
pubblicazione.

Il
Tribunale, decise le opposizioni, procede all’omologazione in camera di
consiglio con decreto motivato.

Il
decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello
ai sensi dell’articolo 183,
in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua
pubblicazione nel registro delle imprese.

L’accordo
acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione nel registro delle
imprese».

2.
Le disposizioni del comma 1, lettere a) e b), si applicano alle azioni
revocatorie proposte nell’ambito di procedure iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

2bis.
Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h) ed i) si
applicano altresì ai procedimenti di concordato preventivo pendenti e non
ancora omologati alla data di entrata in vigore del
presente decreto.

3.
Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a)
all’articolo 133, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:

«L’avviso
di cui al secondo comma può essere effettuato a mezzo
telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione
dei documenti informatici e
teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile
il numero di fax o indirizzo di posta elettronica presso cui
dichiara di volere ricevere l’avviso.»;

b)
all’articolo 134, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«L’avviso
di cui al secondo comma può essere effettuato a mezzo
telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione
dei documenti informatici e
teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile
il numero di fax o indirizzo di posta elettronica presso cui
dichiara di volere ricevere l’avviso.»;

bbis) All’articolo 164 del codice di procedura civile,
all’ultimo comma la parola: «ultimo» è sostituita dalla seguente: «secondo»;

bter) all’articolo 167 del codice di procedura civile, al
secondo comma, dopo le parole: «le eventuali domande riconvenzionali»
sono inserite le seguenti «e le eccezioni processuali e di merito che non siano
rilevabili d’ufficio»;

c)
all’articolo 176, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«anche a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica
nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore
indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o indirizzo di posta
elettronica presso cui dichiara di volere ricevere la
comunicazione»;

cbis) L’articolo 180 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente «Articolo 180. – (Forma di trattazione). – La
trattazione della causa è orale. Della trattazione della causa si redige
processo verbale».

cter) Gli articoli 183 e 184 del codice di procedura
civile sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo
183. – (Prima Comparizione delle parti e trattazione della
causa). – All’udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la
trattazione il giudice istruttore verifica d’ufficio
la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti
previsti dall’articolo 102, secondo comma, dall’articolo 164, secondo, terzo e
quinto comma, dall’articolo 167 secondo e terzo comma, dall’articolo 182 e
dall’articolo 291, primo comma. Quando pronunzia i provvedimenti di cui al
primo comma, il giudice fissa una nuova udienza di
trattazione. Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta, fissa
l’udienza per la comparizione personale delle parti, al fine di interrogarle
liberamente. La mancata comparizione senza giustificato motivo costituisce
comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell’articolo 116. Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno
facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale
deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere
conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, e deve attribuire
al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata
conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutabile ai sensi del secondo comma
dell’articolo 116.

Nell’udienza
di trattazione ovvero in quella eventualmente fissata ai sensi del terzo comma,
il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti
necessari e indica le questioni rilevabili d’ufficio delle quali ritiene
opportuna la trattazione. Nella stessa udienza l’attore può proporre le domande
e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto.
Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli
articoli 106 e 269, terzo comma, se l’esigenza è sorta dalle difese del
convenuto. Le parti posso precisare e modificare le
domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.

Se
richiesto, il giudice concede alle parti un termine perentorio non superiore a
trenta giorni per il deposito di memorie contenenti precisazioni o
modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte,
e per produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova, nonché
un successivo termine perentorio non superiore a trenta giorni per replicare
alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall’altra parte, per proporre le
eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime, e per
l’indicazione di prova contraria. Salva l’applicazione dell’articolo 187, il
giudice si riserva di provvedere sulle richieste istruttorie con ordinanza
pronunziata fuori dell’udienza entro un termine non superiore a trenta giorni,
fissando l’udienza di cui all’articolo 184 per
l’assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. L’ordinanza
di cui al sesto comma è comunicata a cura del cancelliere entro i tre giorni
successivi al deposito, anche a mezzo telefax, nella sola ipotesi in cui il
numero sia stato indicato negli atti difensivi, nonché
a mezzo di posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore
indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o indirizzo di posta
elettronica presso cui dichiara di voler ricevere gli
atti.

Articolo
184. – (Udienza di assunzione dei mezzi di prova). –
Nell’udienza fissata con l’ordinanza prevista dal sesto comma
dell’articolo 183, il giudice istruttore procede all’assunzione dei
mezzi di prova ammessi. Nel caso in cui vengano
disposti d’ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre. Entro un termine
perentorio assegnato dal giudice con l’ordinanza di cui al comma precedente, i
mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai
primi.».

d)
all’articolo 250, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«L’intimazione
al testimone ammesso su richiesta delle parti private
a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l’invio
di copia dell’atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a
mezzo di telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione
dei documenti informatici e
teletrasmessi.

Il
difensore che ha spedito l’atto da notificare con lettera raccomandata
deposita nella cancelleria del giudice copia dell’atto inviato, attestandone la
conformità all’originale, e l’avviso di ricevimento.»;

e) Al
libro III del codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:

1)
l’articolo 474 è sostituito dal seguente:

«Articolo
474. – (Titolo esecutivo). – L’esecuzione forzata non può avere
luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido
ed esigibile.

Sono
titoli esecutivi:

1)
le sentenze, e i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce
espressamente efficacia esecutiva;

2)
le cambiali, nonché gli altri titoli di credito e gli
atti ai quali la legge attribuisce

espressamente la stessa efficacia;

3)
gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla
legge a riceverli, o le scritture private autenticate, relativamente
alle obbligazioni di somme di denaro in essi contenute. L’esecuzione
forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che
in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1 e 3 del secondo comma».

2) All’articolo 476, al quarto comma, le parole: «non
superiore a 5 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 a 5.000».

3) All’articolo 479 al secondo comma sopprimere le
parole da: «ma se esso» fino a: «a norma dell’articolo 170».

4)
All’articolo 490 sono apportate le seguenti modificazioni:

4.1)
il secondo comma è sostituito dal seguente: «In caso di espropriazione
di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni
immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell’ordinanza del giudice e
della relazione di stima redatta ai sensi dell’articolo 173bis delle
disposizioni di attuazione del presente codice, è altresì inserito in appositi
siti internet almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle
offerte o della data dell’incanto»;

4.2) nel terzo comma dell’articolo 490, dopo le
parole: «sia inserito», sono inserite le seguenti: «almeno quarantacinque
giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data
dell’incanto».

5)
L’articolo 492 è sostituito dal seguente:

«Articolo
492. – (Forma del pignoramento). – Salve le forme particolari previste nei capi
seguenti, il pignoramento consiste in un’ingiunzione che l’ufficiale
giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre
alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano
all’espropriazione e i frutti di essi.

Il
pignoramento deve altresì contenere l’invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione
la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha
sede il giudice competente per l’esecuzione con l’avvertimento che, in
mancanza, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno
effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice. L’ufficiale giudiziario,
quando constata che i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti
per la soddisfazione del creditore procedente, invita il debitore ad indicare,
i beni utilmente pignorabili e i luoghi in cui si trovano. Della dichiarazione
del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicati beni dal debitore, questi dal momento della
dichiarazione, sono considerati pignorati anche agli effetti dell’articolo 388,
terzo comma, del codice penale. Qualora, a seguito di intervento
di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente il
creditore procedente può richiedere all’ufficiale giudiziario di procedere ai
sensi dei precedenti commi e, successivamente, esercitare la facoltà di cui
all’articolo 499, terzo comma. In ogni caso l’ufficiale giudiziario, ai fini
della ricerca delle cose da sottoporre ad esecuzione, può, su
richiesta del creditore e previa autorizzazione del giudice dell’esecuzione,
rivolgere richiesta ai soggetti gestori dell’anagrafe tributaria e di altre
banche dati pubbliche. La richiesta, anche riguardante più soggetti nei cui
confronti procedere a pignoramento, deve indicare distintamente la completa
generalità di ciascuno, nonché quella dei creditori
istanti e gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione. L’ufficiale
giudiziario ha altresì facoltà di richiedere l’assistenza della forza pubblica,
ove da lui ritenuto necessario. Quando la legge
richiede che l’ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito
del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per l’esecuzione
può concedere al creditore l’autorizzazione prevista nell’articolo 488 secondo
comma».

6)
All’articolo 495 sono apportate le seguenti modificazioni:

6.1)
al primo comma, le parole: «In qualsiasi momento anteriore alla vendita» sono
sostituite dalle seguenti: «Prima che sia disposta la vendita
o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569»;

6.2) Al quarto comma, le parole: «nove mesi» sono
sostituite con le altre: «diciotto mesi».

7)
All’articolo 499 sono apportate le seguenti modificazioni:

7.1)
il primo comma è sostituito dal seguente: «Possono intervenire nell’esecuzione
i creditori che nei confronti del debitore hanno un
credito fondato su titolo esecutivo, nonché i creditori che, al momento del
pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano
un diritto di prelazione risultante da pubblici registri o un diritto di
pegno».

7.2)
è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Ai creditori chirografari, intervenuti
tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di indicare, con atto
notificato o all’udienza fissata per l’autorizzazione della vendita o per
l’assegnazione, l’esistenza di altri beni del debitore
utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono
forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie
per l’estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non
estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro il
termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di
essere loro preferito in sede di distribuzione».

8)
All’articolo 510, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «e previo
accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori sequestratari,
pignoratizi e ipotecari privi di titolo esecutivo».

9)
l’articolo 512 è sostituito dal seguente

«Articolo
512. – (Risoluzione delle controversie). – Se, in sede di
distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e
debitore o terzo assoggettato all’espropriazione, circa la sussistenza o
l’ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di
prelazione, il giudice dell’esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari
accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di
cui all’articolo 617, secondo comma. Il giudice può, anche con
l’ordinanza di cui al primo comma, sospendere, in tutto o in parte, la
distribuzione della somma ricavata».

10) All’articolo 524, secondo comma, del codice di
procedura civile, le parole: «nell’articolo 525, secondo comma» e le parole: «nel terzo comma dell’articolo 525»
sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «nell’articolo 525, primo
comma» e: «nel secondo comma dell’articolo 525».

11)
All’articolo 525 sono apportate le seguenti modificazioni:

11.1)
il primo comma è abrogato;

11.2)
il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora
il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell’articolo 518, non superi
ventimila euro, l’intervento di cui al comma precedente deve aver
luogo non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista
dall’articolo 529».

12) All’articolo 526, le parole: «a norma del secondo
comma e del terzo comma dell’articolo precedente» sono sostituite dalle
seguenti: «a norma dell’articolo 525».

13)
L’articolo 527 è abrogato.

14)
All’articolo 528 il primo comma è sostituito dal seguente:

«I
creditori chirografari che intervengono successivamente
ai termini di cui all’articolo 525, ma prima del provvedimento di
distribuzione, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata
che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante, dei
creditori privilegiati e di quelli intervenuti in precedenza».

15)
All’articolo 530, quinto comma, le parole «terzo comma»
ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma».

16)
All’articolo 532 il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti: «Il
giudice dell’esecuzione può disporre la vendita senza incanto dei beni
pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate, all’istituto vendite
giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad
altro soggetto specializzato nel settore di competenza, affinché proceda alla
vendita in qualità di commissionario. Nello stesso provvedimento di cui al
primo comma il giudice, dopo avere sentito, se necessario, uno stimatore dotato
di specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione
alla peculiarità del bene stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e
l’importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere
eseguita, e può imporre al commissionario una cauzione».

17)
L’articolo 534bis è sostituito dal seguente:

«Articolo
534bis. – (Delega delle operazioni di vendita). – Il giudice con il
provvedimento di cui all’articolo 530, può, sentiti gli interessati, delegare
all’istituto di cui al primo comma dell’articolo 534, ovvero
in mancanza a un notaio avente sede preferibilmente nel circondario o a un
avvocato o a un dottore commercialista o esperto contabile, iscritti nei
relativi elenchi di cui all’articolo 179ter delle disposizioni di attuazione
del presente codice il compimento delle operazioni di vendita con incanto
ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e
gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all’articolo
591bis, in quanto compatibili con le previsioni della presente sezione».

18)
All’articolo 546 sono apportate le seguenti modificazioni:

18.1) dopo le parole: «da lui dovute» sono inserite le
seguenti: «e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della
metà»;

18.2)
è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nel
caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la
riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell’articolo 496
ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di
essi; il giudice dell’esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza
non oltre venti giorni dall’istanza».

19) All’articolo 557, secondo comma, le parole:
«cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni».

20)
All’articolo 559 sono apportate le seguenti modificazioni:

20.1)
al secondo comma è aggiunto infine il seguente periodo: «Il giudice provvede a nominare una persona diversa quando l’immobile
non sia occupato dal debitore»;

20.2)
sono aggiunti infine i seguenti commi: «Il giudice provvede alla sostituzione
del custode in caso di inosservanza degli obblighi su
di lui incombenti.

Il
giudice, se custode dei beni pignorati è il debitore e salvo che per la
particolare natura degli stessi ritenga che la sostituzione non abbia utilità,
dispone, al momento in cui pronuncia l’ordinanza con cui è autorizzata la
vendita o disposta la delega delle relative operazioni, che custode dei beni
medesimi sia la persona incaricata delle dette operazioni o l’istituto di cui al primo comma dell’articolo 534.

Qualora
tale istituto non sia disponibile o debba essere
sostituito è nominato custode altro soggetto».

21)
All’articolo 560 sono apportate le seguenti modificazioni:

21.1)
la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Modalità di nomina e revoca del
custode. Modo della custodia)»;

21.2)
al primo comma è anteposto il seguente: «I provvedimenti di nomina e di revoca
del custode, nonché l’autorizzazione di cui al terzo
comma o la sua revoca, sono dati con ordinanza non impugnabile. In quest’ultimo caso l’ordinanza costituisce titolo esecutivo
per il rilascio. Dopo l’aggiudicazione deve essere sentito l’aggiudicatario ai
sensi dell’articolo 485;

21.3)
sono aggiunti infine i seguenti commi: «Il giudice, con l’ordinanza di cui al
primo comma, stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi perché
gli interessati a presentare offerta di acquisto
esaminino i beni in vendita. Il custode provvede all’amministrazione e alla
gestione dell’immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e
occorrenti per conseguirne la disponibilità.

22)
L’articolo 563 è abrogato.

23)
L’articolo 564 è sostituito dal seguente:

«Articolo
564. – (Facoltà dei creditori intervenuti). – I creditori intervenuti non oltre
la prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita partecipano
all’espropriazione dell’immobile pignorato e, se muniti di titolo esecutivo,
possono provocarne i singoli atti.

24)
Agli articoli 561, secondo comma, 565 e 566 le parole: «nell’articolo 563,
secondo comma,» sono sostituite dalle seguenti:
«nell’articolo 564».

25)
L’articolo 567 è sostituito dal seguente:

«Articolo
567. – (Istanza di vendita). – Decorso il termine di cui all’articolo 501, il creditore pignorante e ognuno
dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la
vendita dell’immobile pignorato.

Il
creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro centoventi giorni dal
deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l’estratto del catasto e delle
mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica come previsto nella
vigente normativa, di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni
relative all’immobile pignorato; tale documentazione può essere sostituita da
un certificato notarile attestante le risultanze delle visure
catastali e dei registri immobiliari. Il termine di cui al secondo comma può
essere prorogati sola una volta su istanza dei
creditori o dell’esecutato, per giusti motivi e per
una durata non superiore ad ulteriore centoventi giorni. Se la proroga non è
richiesta o non è concessa, il giudice dell’esecuzione, anche d’ufficio,
dichiara l’inefficacia del pignoramento relativamente all’immobile
per il quale non è stata depositata la prescritta documentazione. L’inefficacia
è dichiarata con ordinanza, sentite le parti. Il giudice, con l’ordinanza,
dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Si applica
l’articolo 562, secondo comma. Il giudice dichiara altresì l’estinzione del
processo esecutivo se non vi sono altri beni pignorati.»;

26)
L’articolo 569 è sostituito dal seguente:

«Articolo
569. – (Provvedimento per l’autorizzazione della vendita). – A seguito dell’istanza di cui all’articolo 567 il giudice dell’esecuzione,
entro trenta giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma
dell’articolo 567, nomina l’esperto convocandolo davanti a sé per prestare il
giuramento e fissa l’udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di
cui all’articolo 498 che non siano intervenuti. Tra la data del provvedimento e
la data fissata per l ’udienza non possono decorrere
più di novanta giorni. All’udienza le parti possono fare osservazioni circa il
tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre,
a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già
decadute dal diritto di proporle. Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l’accordo delle parti comparse, il giudice
dispone con ordinanza la vendita, fissando un termine non inferiore a novanta
giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte
offerte d’acquisto ai sensi dell’articolo 571. Il giudice con la medesima
ordinanza fissa, al giorno successivo alla scadenza
del termine, l’udienza per la deliberazione sull’offerta e per la gara tra gli
offerenti di cui all’articolo 573 e provvede ai sensi dell’articolo 576, per il
caso in cui non siano proposte offerte d’acquisto entro il termine stabilito,
ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi dell’articolo
571, ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste
dall’articolo 572, terzo comma, ovvero per il caso, infine, in cui la vendita
senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione. Se vi sono
opposizioni il tribunale le decide con sentenza e
quindi il giudice dell’esecuzione dispone la vendita con ordinanza. Con la
medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro
il quale essa deve essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la
vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui all’articolo 498 che non
sono comparsi.

27)
Gli articoli 571, 572 e 573 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo
571. – (Offerte d’acquisto). – Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l’acquisto dell’immobile pignorato
personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell’articolo 579
ultimo comma. L’offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione
contenente l’indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni
altro elemento utile alla valutazione dell’offerta. Se
un termine più lungo non è fissato dall’offerente, l’offerta non può essere
revocata prima di venti giorni. L’offerta non è efficace se perviene oltre il
termine stabilito ai sensi dell’articolo 569, terzo comma, se è inferiore al
prezzo determinato a norma dell’articolo 568 o se l’offerente non presta
cauzione, con le modalità stabilite nell’ordinanza di vendita, in misura non
inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.
L’offerta deve essere depositata in busta chiusa all’esterno della quale viene annotato, a cura del cancelliere ricevente, il nome,
previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del
giudice dell’esecuzione o del professionista delegato ai sensi dell’articolo
591bis e la data dell’udienza fissata per l’esame delle offerte. Se è stabilito che la cauzione è da versare mediante assegno
circolare lo stesso deve essere inserito nella busta. Le buste sono aperte
all’udienza fissata per l’esame delle offerte alla presenza degli offerenti.

Articolo
572. – (Deliberazione sull’offerta). – Sull’offerta il giudice dell’esecuzione
sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti. Se l’offerta è superiore
al valore dell’immobile determinato a norma dell’articolo 568, aumentato di un
quinto, la stessa è senz’altro accolta. Se l’offerta è
inferiore a tale valore, il giudice non può far luogo alla vendita se vi è il
dissenso del creditore procedente, ovvero se il
giudice ritiene che vi è seria possibilità di migliore vendita con il sistema
dell’incanto. In tali casi lo stesso ha senz’altro luogo alle condizioni e con
i termini fissati con l’ordinanza pronunciata ai sensi dell’articolo 569. Si
applicano anche in questi casi le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577.

Articolo
573. – (Gara tra gli offerenti). – Se vi sono più offerte, il giudice dell’esecuzione
invita gli offerenti a una gara sull’offerta più alta.
Se la gara non può avere luogo per mancanza di
adesioni degli offerenti il giudice può disporre la vendita a favore del
maggiore offerente oppure ordinare l’incanto».

28)
L’articolo 575 è abrogato.

29)
All’articolo 576, primo comma, il numero 5 è sostituito dal seguente:

«5.
L’ammontare della cauzione in misura non superiore al decimo
del prezzo base d’asta e il termine entro il quale tale ammontare deve essere
prestato dagli offerenti;».

30)
L’articolo 580 è sostituito dal seguente:

«Articolo
580. – (Prestazione della cauzione). – Per offrire all’incanto è necessario
avere prestato la cauzione a norma dell’ordinanza di cui
all’articolo 576. Se l’offerente non diviene aggiudicatario
la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, salvo
che lo stesso non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a
mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tale
caso la cauzione è restituita solo nella misura dei nove decimi dell’intero e
la restante parte è trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti
dall’esecuzione».

31)
Gli articoli 584 e 585 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo
584. – (Offerte dopo l’incanto). – Avvenuto l’incanto, possono ancora essere
fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio
di dieci giorni, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di
un quinto quello raggiunto nell’incanto. Le offerte di cui al
primo comma si fanno mediante deposito in cancelleria nelle forme di cui
all’articolo 571, prestando cauzione per una somma pari al doppio della
cauzione versata ai sensi dell’articolo 580. Il giudice, verificata la
regolarità delle offerte, indice la gara, della quale il cancelliere dà
pubblico avviso a norma dell’articolo 570 e comunicazione all’aggiudicatario
fissando il termine perentorio entro il quale possono
essere fatte ulteriori offerte a norma del secondo comma. Alla gara possono
partecipare, oltre gli offerenti in aumento di cui ai commi precedenti e
l’aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il
termine fissato dal giudice, abbiano integrato la
cauzione nella misura di cui al secondo comma. Nel caso di diserzione della
gara indetta a norma del terzo comma, l’aggiudicazione diventa definitiva, ed
il giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo comma la perdita
della cauzione, il cui importo è trattenuto come
rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione.

Articolo
585. – (Versamento del prezzo). – L’aggiudicatario deve versare il prezzo nel
termine e nel modo fissati dall’ordinanza che dispone la vendita a norma dell’articolo 576, e consegnare al cancelliere il
documento comprovante l’avvenuto versamento. Se l’immobile è stato aggiudicato a un creditore ipotecario o l’aggiudicatario è stato
autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca, il giudice
dell’esecuzione può limitare, con suo decreto, il versamento alla parte del
prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che
potranno risultare capienti. Se il versamento del prezzo avviene con
l’erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento
diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria
di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nel decreto di
trasferimento deve essere indicato tale atto ed il
Conservatore dei registri immobiliari non può eseguire la trascrizione del
decreto se non unitamente all’iscrizione dell’ipoteca concessa dalla parte
finanziata».

32)
All’articolo 586, al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei
pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del
pignoramento».

33)
Gli articoli 588, 589, 590, 591, 591bis e 591ter sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo
588. – (Termine per l’istanza di assegnazione). – Ogni
creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell’incanto, può
presentare istanza di assegnazione a norma
dell’articolo seguente per il caso in cui la vendita all’incanto non abbia
luogo per mancanza di offerte.

Articolo
589. – (Istanza di assegnazione). – L’istanza di assegnazione deve contenere l’offerta di
pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell’articolo 506 ed al
prezzo determinato a norma dell’articolo 568. Fermo quanto previsto al primo
comma, se nella procedura non risulta che vi sia
alcuno dei creditori di cui all’articolo 498 e se non sono intervenuti altri
creditori oltre al procedente, questi può presentare offerta di pagamento di
una somma pari alla differenza fra il suo credito in linea capitale e il prezzo
che intende offrire, oltre le spese.

Articolo
590. – (Provvedimento di assegnazione). – Se la
vendita all’incanto non ha luogo per mancanza di
offerte e vi sono domande di assegnazione il giudice provveda su di esse
fissando il termine entro il quale l’assegnatario deve versare l’eventuale
conguaglio. Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di
trasferimento a norma dell’articolo 586.

Articolo
591. – (Provvedimento di amministrazione giudiziaria o
di nuovo incanto). – Se non vi sono domande di assegnazione
o se non crede di accoglierle, il giudice dell’esecuzione dispone l’amministrazione
giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova
ordinanza ai sensi dell’articolo 576 perché si proceda a nuovo incanto. In quest’ultimo caso il giudice può stabilire diverse
condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità,
fissando un prezzo base inferiore di un quarto a quello precedente. Il giudice,
se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa nuovo prezzo, assegna altresì
un nuovo termine non inferiore a sessanta giorni, e non superiore a novanta,
entro il quale possono essere proposte offerte
d’acquisto ai sensi dell’articolo 571. Si applica il terzo comma, secondo periodo, dell’articolo 569.

Articolo
591bis – (Delega delle operazioni di vendita). – Il giudice dell’esecuzione,
con l’ordinanza con la quale provvede sull’istanza di
vendita ai sensi dell’articolo 569, può, sentiti gli interessati, delegare ad
un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a
un dottore commercialista o esperto contabile, iscritti nei relativi elenchi di
cui all’articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice,
il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo
comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il
giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le
modalità della pubblicità il luogo di presentazione delle offerte ai sensi
dell’articolo 570, il luogo ove si procede all’esame delle offerte e alla gara
tra gli offerenti e ove si svolge l’incanto. Il professionista delegato
provvede:

1)
alla determinazione del valore dell’immobile a norma
dell’articolo 568, terzo comma, anche tramite l’ausilio dell’esperto
nominato dal giudice ai sensi dell’articolo 569, primo comma;

2)
ad autorizzare l’assunzione dei debiti da parte dell’aggiudicatario o
dell’assegnatario a norma dell’articolo 508;

3)
sulle offerte dopo l’incanto a norma dell’articolo 584 e sul versamento del
prezzo nella ipotesi di cui all’articolo 585, secondo
comma;

4)
alla fissazione degli ulteriori incanti o sulla
istanza di assegnazione, ai sensi degli articoli 587, 590 e 591;

5)
alla esecuzione delle formalità di registrazione,
trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla
comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi
previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché
all’espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei
pignoramenti delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di
trasferimento pronunciato dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’articolo
586;

6)
a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui
all’articolo 583;

7)
alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al
giudice dell’esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni,
provvede ai sensi dell’articolo 596.
In caso di delega al professionista delle operazioni di
vendita con incanto, il professionista provvede alla redazione dell’avviso
avente il contenuto di cui all’articolo 576, primo comma, alla sua
notificazione ai creditori di cui all’articolo 498, non intervenuti, nonché a tutti gli altri adempimenti previsti dagli articoli
576 e seguenti. Nell’avviso va specificato che tutte le attività, che, a norma
degli articoli 576 e seguenti debbono essere compiute
in cancelleria o davanti al giudice dell’esecuzione o dal cancelliere o dal
giudice dell’esecuzione, sono effettuate dal professionista incaricato presso
il suo studio ovvero nel luogo da lui indicato. All’avviso si applica l’articolo
173quater delle disposizioni di attuazione del
presente codice. Il professionista delegato provvede altresì alla redazione del
verbale d’incanto, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle
quali l’incanto si svolge, le generalità delle persone ammesse all’incanto, la
descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell’aggiudicazione
provvisoria con l’identificazione dell’aggiudicatario. Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo
stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all’articolo
579, secondo comma. Se il prezzo non è stato versato
nel termine, il professionista delegato ne dà tempestivo avviso al giudice,
trasmettendogli il fascicolo.

Avvenuto
il versamento del prezzo ai sensi degli articoli 585 e 590, secondo comma, il
professionista delegato, predispone il decreto di trasferimento e trasmette
senza indugio al giudice dell’esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto
dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica
dell’immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il professionista
delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell’esecuzione
nel caso in cui non faccia luogo all’assegnazione o ad
ulteriori incanti ai sensi dell’articolo 591. Contro il decreto previsto nel
presente comma è proponibile l’opposizione di cui
all’articolo 617. Le somme versate dall’aggiudicatario sono depositate
presso una banca indicata dal giudice. I provvedimenti di cui
all’articolo 586 restano riservati al giudice dell’esecuzione anche in caso di
delega al professionista delle operazioni di vendita con incanto.

Articolo
591ter. – (Ricorso al giudice dell’esecuzione). – Quando,
nel corso delle operazioni di vendita con incanto, insorgono difficoltà, il
professionista delegato può rivolgersi al giudice dell’esecuzione, il quale
provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo
avverso il predetto decreto nonché avverso gli atti
del professionista delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede
con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il
giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Restano ferme le
disposizioni di cui all’articolo 617.».

34) All’articolo 596, primo comma, dopo le parole:
«dell’esecuzione» sono inserite le seguenti: «o il professionista delegato a
norma dell’articolo 591bis».

35) All’articolo 598 dopo le parole: «dell’esecuzione»
sono inserite le seguenti: «o professionista delegato a norma dell’articolo
591bis».

36)
All’articolo 600 il secondo comma è sostituito dal seguente: «Se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile,
il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile,
salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o
superiore al valore della stessa, determinato a norma dell’articolo 568».

37)
All’articolo 608 il primo comma è sostituito dal seguente:

«L’esecuzione
inizia con la notifica dell’avviso con il quale l’ufficiale giudiziario
comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare
l’immobile, il giorno e l’ora in cui procederà».

38)
Dopo l’articolo 608 è inserito il seguente:

«Articolo
608bis. – L’esecuzione di cui all’articolo 605 si estingue se
la parte istante prima della consegna o del rilascio, rinuncia con atto da
notificarsi alla parte esecutata e da consegnarsi
all’ufficiale giudiziario procedente».

39) All’articolo 611, al secondo comma, dopo le
parole: «giudice dell’esecuzione», sono inserite le seguenti: «a norma degli
articoli 91 e seguenti».

40)
All’articolo 615 al primo comma, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «Il
giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza
di parte l’efficacia esecutiva del titolo».

41)
All’articolo 617 sono apportate le seguenti modificazioni:

41.1) al primo comma, le parole: «cinque giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «venti giorni»;

41.2) al secondo comma, le parole: «cinque giorni»
sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni».

42)
L’articolo 624 è sostituito dai seguenti:

«Articolo
624. – (Sospensione per opposizione all’esecuzione). – Se è proposta
opposizione all’esecuzione a norma degli articoli 615, secondo comma, e 619, il
giudice dell’esecuzione, concorrendo gravi motivi sospende,
su istanza di parte, il processo con cauzione o senza. Contro l’ordinanza che
provvede sull’istanza di sospensione è ammesso reclamo
ai sensi dell’articolo 669terdecies. La disposizione di cui
al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all’articolo
512, secondo comma.

Articolo
624bis. – (Sospensione su istanza delle parti). – Il
giudice dell’esecuzione, su istanza di tutti i
creditori muniti di titolo esecutivo, può, sentito il debitore, sospendere il
processo fino a ventiquattro mesi. La sospensione è disposta per una sola
volta. L’ordinanza è revocabile in qualsiasi momento, anche su
richiesta di un solo creditore e sentito comunque il debitore. Entro dieci
giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell’udienza in cui il processo
deve proseguire.»;

43)
all’articolo 630 del codice di procedura civile, al terzo comma, dopo le parole
“è ammesso reclamo” sono inserite le seguenti: “da
parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori
intervenuti nel termine perentorio di venti giorni dall’udienza o dalla
comunicazione dell’ordinanza e”.

ebis) Al capo III del titolo I del libro IV del codice di
procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

1) All’articolo 669quinquies, al primo comma, dopo la
parola: «in arbitri» sono aggiunte le seguenti: «anche non rituali»;

2)
All’articolo 669octies sono apportate le seguenti modificazioni:

2.1) al primo comma, le parole: «trenta giorni» sono sostituite
dalle seguenti: «sessanta giorni»;

2.2) al secondo comma, le parole: «trenta giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

2.3)
dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti commi:

«Le
disposizioni di cui al presente articolo e quella di cui al primo comma
dell’articolo 669novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza
emessi ai sensi dell’articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei
ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile
o da leggi speciali, nonchè ai provvedimenti emessi a
seguito di denunzia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell’articolo
688, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito. L’estinzione del
giudizio di merito non determina l’inefficacia dei provvedimenti di cui al
comma precedente, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di
causa. L’autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso
processo.

3)
All’articolo 669decies, il primo comma è sostituito dai seguenti:

«Salvo
che sia stato proposto reclamo ai sensi dell’articolo
669terdecies, nel corso dell’istruzione il giudice istruttore della causa di
merito può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il
provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si
verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui
si è acquista conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale
caso, l’istante deve fornire la prova del momento in cui ne è
venuto a conoscenza. Quando il giudizio di merito non sia
iniziato o sia stato dichiarato estinto, la revoca e la modifica
dell’ordinanza di accoglimento, esaurita l’eventuale fase del reclamo proposto
ai sensi dell’articolo 669terdecies, possono essere richieste al giudice che ha
provveduto sull’istanza cautelare se si verificano mutamenti nelle circostanze
o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza
successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso l’istante deve fornire
la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza».

4)
All’articolo 669-terdecies sono apportate le seguenti modifiche:

4.1)
il primo comma è sostituito dal seguente:

«Contro
l’ordinanza con la quale è stato concesso o negato il
provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici
giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla
notificazione se anteriore»;

4.2)
dopo il terzo comma è inserito il seguente: «Le circostanze e i motivi
sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono
essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo
procedimento. Il tribunale può sempre assumere informazioni
e acquisire nuovi documenti. Non è consentita la rimessione
al primo giudice».

5)
All’articolo 696 sono apportate le seguenti modificazioni:

5.1)
al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’accertamento
tecnico e l’ispezione giudiziale, se ne ricorre l’urgenza, possono essere
disposti anche sulla persona dell’istante e, se questa vi consente, sulla
persona nei cui confronti l’istanza è proposta»;

5.2)
dopo il primo comma è inserito il seguente: «L’accertamento tecnico di cui al
primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle
cause e ai danni relativi all’oggetto della verifica».

6)
Dopo l’articolo 696 è inserito il seguente: «Articolo 696bis. – (Consulenza
tecnica preventiva ai fini della composizione della lite). L’espletamento di
una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di
fuori delle condizioni di cui al primo comma dell’articolo 696, ai fini
dell’accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla
mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni
contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del
terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di
provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione
delle parti. Se le parti si sono conciliate si forma
processo verbale della conciliazione. Il giudice attribuisce con decreto
efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell’espropriazione
e dell’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca
giudiziale. Il processo verbale è esente dall’imposta di registro. Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere
che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del
successivo giudizio di merito. Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto
compatibili».

7)
All’articolo 703 sono apportate le seguenti modificazioni:

7.1)
il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il giudice provvede ai sensi degli
articoli 669bis e seguenti, in quanto compatibili»;

7.2)
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «L’ordinanza che accoglie o respinge
la domanda è reclamabile ai sensi dell’articolo 669terdecies. Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di
sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso
sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il
giudice fissa dinanzi a sé l’udienza per la prosecuzione del giudizio di merito.
Si applica l’articolo 669-novies, terzo comma».

8)
All’articolo 704, il secondo comma è sostituito dal seguente: «La
reintegrazione nel possesso può essere tuttavia domandata al giudice competente
a norma dell’articolo 703, il quale dà i provvedimenti
temporanei indispensabili; ciascuna delle parti può proseguire il giudizio
dinanzi al giudice del petitorio, ai sensi dell’articolo 703».

eter) al capo I del titolo II del libro IV del codice di
procedura civile gli articoli 706, 707, 708, 709 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 706. – (Forma della domanda). – La domanda di separazione personale
si propone al tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge
convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che deve contenere
l’esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata. Qualora il coniuge
convenuto sia residente all’estero, o risulti
irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di
domicilio del ricorrente, e, se anche questi è residente all’estero, a
qualunque tribunale della Repubblica. Il presidente, nei cinque giorni
successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell’udienza
di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve
essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la
notificazione del ricorso e del decreto, ed il termine entro cui il coniuge
convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Al ricorso e alla
memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate. Nel ricorso deve essere indicata l’esistenza di
figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il
matrimonio.

Articolo
707. – (Comparizione personale delle parti). – I coniugi debbono
comparire personalmente davanti al presidente con l’assistenza del difensore. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non
ha effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto,
il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la
notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata.

Articolo
708. – (Tentativo di conciliazione e provvedimenti del
presidente). – All’udienza di comparizione il presidente deve sentire i
coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo
verbale della conciliazione. Se la
conciliazione non riesce, il presidente, anche d’ufficio, sentiti i coniugi ed
i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti
che reputa opportuni nell’interesse della prole e dei coniugi, nomina il
giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi.
Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare,
sentito il ricorrente ed il suo difensore.

Articolo
709. – (Notificazione dell’ordinanza e fissazione dell’udienza). – L’ordinanza
con la quale il presidente fissa l’udienza di comparizione davanti al giudice istruttore è notificata a cura dell’attore al convenuto non
comparso, nel termine perentorio stabilito nell’ordinanza stessa, ed è
comunicata al pubblico ministero. Tra la data dell’ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere
notificata al convenuto non comparso, e quella dell’udienza di comparizione e
trattazione devono intercorrere i termini di cui all’articolo 163bis ridotti a
metà. Con l’ordinanza il presidente assegna altresì
termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa,
che deve avere il contenuto di cui all’articolo 163, terzo comma, numeri 2),
3), 4), 5) e 6), e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai
sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, nonché per la
proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili
d’ufficio. L’ordinanza deve contenere l’avvertimento al convenuto che la
costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all’articolo
167, primo e secondo comma, e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di
merito non rilevabili d’ufficio. I provvedimenti temporanei
ed urgenti assunti dal presidente con l’ordinanza di cui al terzo comma dell’articolo
708 possono essere revocati o modificati dal giudice istruttore.

Articolo
709bis. – (Udienza di comparizione e trattazione davanti al
giudice istruttore). -All’udienza davanti al
giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e
settimo. Si applica altresì l’articolo 184».

3bis.
L’articolo 4 della legge 898/70 è sostituito dal
seguente:

«Articolo
4. – 1. La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti
civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo dell’ultima residenza
comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in
cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto
sia residente all’estero o risulti irreperibile, la
domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del
ricorrente e, se anche questi è residente all’estero, a qualunque tribunale
della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del
luogo di residenza o di domicilio dell’uno o dell’altro coniuge.

2.
La domanda si propone con ricorso, che deve contenere l’esposizione dei fatti e
degli elementi di diritto sui quali la domanda di scioglimento del matrimonio o
di cessazione degli effetti civili dello stesso è
fondata.

3.
Del ricorso il cancelliere dà comunicazione
all’ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per
l’annotazione in calce all’atto.

4.
Nel ricorso deve essere indicata l’esistenza dei figli legittimi, legittimati o
adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.

5.
Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito in
cancelleria, fissa con decreto la data di comparizione dei coniugi avanti a sé,
che deve avvenire entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per
la notificazione del ricorso e del decreto ed il termine entro cui il coniuge
convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Il presidente nomina un
curatore speciale quando il convenuto è malato di
mente o legalmente incapace.

6.
Al ricorso e alla prima memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni
dei redditi rispettivamente presentate.

7.
I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente,
salvo gravi e comprovati motivi, e con l’assistenza di
un difensore. Se il ricorrente non si presenta o
rinuncia la domanda non ha effetto. Se non si presenta
il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la
comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia
rinnovata. All’udienza di comparizione, il presidente deve sentire i coniugi
prima separatamente poi congiuntamente, tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo
verbale della conciliazione.

8.
Se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti i coniugi e i rispettivi
difensori nonché, qualora lo ritenga strettamente
necessario anche in considerazione della loro età, i figli minori, dà, anche
d’ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa
opportuni nell’interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice
istruttore e fissa l’udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo.
Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare,
sentito il ricorrente e il suo difensore. L’ordinanza del presidente può essere
revocata o modificata dal giudice istruttore. Si applica l’articolo 189 delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura
civile.

9.
Tra la data dell’ordinanza, ovvero tra la data entro
cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella
dell’udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui
all’articolo 163bis del codice di procedura civile ridotti a metà.

10.
Con l’ordinanza di cui al comma 8, il presidente assegna altresì termine al
ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve
avere il contenuto di cui all’articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5)
e 6), del codice di procedura civile e termine al convenuto per la costituzione
in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, dello
stesso codice nonché per la proposizione delle
eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio.
L’ordinanza deve contenere l’avvertimento al convenuto che la costituzione
oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all’articolo 167 del
codice di procedura civile e che oltre il termine stesso non potranno
più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili
d’ufficio.

11.
All’udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto,
quinto, sesto e settimo, del codice di procedura civile. Si applica altresì
l’articolo 184 del medesimo codice.

12.
Nel caso in cui il processo debba continuare per la
determinazione dell’assegno, il Tribunale emette sentenza non definitiva
relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del
matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso solo
appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si
applica la previsione di cui all’articolo 10.

13.
Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il Tribunale,
emettendo la sentenza che dispone l’obbligo della somministrazione dell’assegno,
può disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda.

14.
Per la parte relativa ai provvedimenti di natura
economica la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva.

15. L’appello è deciso in camera di consiglio.

16.
La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche compiutamente
le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, è proposta con
ricorso al Tribunale in camera di consiglio. Il Tribunale, sentiti i
coniugi, verificata l’esistenza dei presupposti di legge e valutata la
rispondenza delle condizioni all’interesse dei figli, decide con sentenza.
Qualora il Tribunale ravvisi che le condizioni relative ai
figli siano in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la
procedura di cui al comma 8 del presente articolo».

3ter.
Alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile sono
apportate le seguenti modificazioni:

a)
Dopo l’articolo 70bis è inserito il seguente: «Articolo 70ter. La citazione può
anche contenere, oltre a quanto previsto dall’articolo 163, terzo comma, numero
7, del codice, l’invito al convenuto o ai convenuti, in caso di pluralità degli
stessi, a notificare al difensore dell’attore la comparsa di risposta ai sensi
dell’articolo 4 del decreto legislativo 5/2003, entro un termine non inferiore
a sessanta giorni dalla notificazione della citazione, ma
inferiore di almeno dieci giorni al termine indicato ai sensi del primo comma
dell’articolo 163bis del codice. Se tutti i convenuti
notificano la comparsa di risposta ai sensi del precedente comma, il processo
prosegue nelle forme e secondo le modalità previste dal decreto legislativo
5/2003».

b)
L’articolo 169bis è sostituito dal seguente:

«Articolo
169bis. – (Determinazione dei compensi per le operazioni
delegate dal giudice dell’esecuzione). – Con il
decreto di cui all’articolo 179-bis è stabilita la misura dei compensi dovuti
ai notai agli avvocati e ai dottori commercialisti per le operazioni di vendita
con incanto dei beni mobili iscritti nei pubblici registri».

c)
L’articolo 169-ter è sostituito dal seguente:

«Articolo
169ter. – (Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di
vendita). – Nelle comunicazioni previste dall’articolo 179-ter sono indicati
anche gli elenchi dei notai, degli avvocati, dei dottori commercialisti e esperti contabili disponibili a provvedere alle operazioni
di vendita con incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri».

d)
Dopo l’articolo 173 delle disposizioni di attuazione
del codice di procedura civile, sono inseriti i seguenti: «Articolo 173bis. – (Contenuto della relazione di stima e compiti dell’esperto).
– L’esperto provvede alla redazione della relazione di stima dalla quale devono
risultare:

1)
l’identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali;

2)
una sommaria descrizione del bene;

3)
lo stato di possesso del bene, con l’indicazione, se occupato da terzi, del
titolo in base al quale è occupato, con particolare
riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al
pignoramento;

4)
l’esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di
natura condominiale, gravanti sul bene che resteranno a carico dell’acquirente,
ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine
edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere
storico-artistico;

5)
l’esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che
saranno cancellati o che comunque risulteranno non
opponibili all’acquirente;

6)
La verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene nonché
l’esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso. L’esperto
prima di ogni attività controlla la completezza dei documenti di cui
all’articolo 567, secondo comma, del codice, segnalando al giudice
immediatamente quelli mancanti o inidonei. L’esperto, terminata la relazione,
ne invia copia ai creditori procedenti o intervenuti e al debitore, anche se
non costituito, almeno quarantacinque giorni prima dell’udienza fissata ai
sensi dell’articolo 569 del codice, a mezzo posta ordinaria o posta
elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizioni, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici e teletrasmessi.
Le parti possono depositare all’udienza note alla
relazione purché abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare
le predette note al perito, secondo le modalità fissate al terzo comma; in tale
caso l’esperto interviene all’udienza per rendere i chiarimenti.

Articolo
173ter. – Il ministro della Giustizia stabilisce con proprio decreto
i siti internet destinati all’inserimento degli avvisi di cui
all’articolo 490 del codice e i criteri e le modalità con cui gli stessi sono
formati e resi disponibili.

Articolo
173quater. – L’avviso di cui al terzo comma dell’articolo 591-bis del codice
deve contenere l’indicazione della destinazione urbanistica del terreno
risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all’articolo 30
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 380/01, nonché le notizie di cui all’articolo 46 del citato testo
unico e di cui all’articolo 40 della legge 47/1985, e successive modificazioni;
in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nullità di cui
all’articolo 46, comma 1, del citato testo unico, ovvero di cui all’articolo
40, secondo comma, della citata legge 47/1985, ne va fatta menzione nell’avviso
con avvertenza che l’aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti,
avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo 46, comma 5 del citato testo
unico e di cui all’articolo 40, sesto comma, citata legge 47/1985». e) Gli
articoli 179bis e 179ter delle disposizioni di attuazione
del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo
179bis. – (Determinazione e liquidazione dei compensi per le
operazioni delegate dal giudice dell’esecuzione). – Con decreto del
ministro della Giustizia, di concerto con il ministro dell’economia e delle
finanze, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Consiglio nazionale
dell’ordine degli avvocati e il Consiglio nazionale dell’ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili, è stabilita ogni triennio la misura
dei compensi dovuti a notai, avvocati, dottori commercialisti e esperti contabili per le operazioni di vendita di beni
immobili. Il compenso dovuto al professionista è liquidato dal giudice
dell’esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le
operazioni di incanto e le successive che sono poste a
carico dell’aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso
costituisce titolo esecutivo.

Articolo
179ter. – (Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita
con incanto). – Il Consiglio notarile distrettuale, il Consiglio dell’ordine
degli avvocati e il Consiglio dell’ordine dei dottori commercialisti e esperti contabili comunicano ogni triennio ai presidenti
dei Tribunali gli elenchi, distinti per ciascun circondario. rispettivamente
dei notai, degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
disponibili a provvedere alle operazioni di vendita dei beni immobili. Agli elenchi contenenti l’indicazione degli avvocati, dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili sono allegate le schede formate e
sottoscritte da ciascuno dei predetti professionisti, con cui sono riferite le
specifiche esperienze maturate nello svolgimento di procedure esecutive
ordinarie o concorsuali. Il Presidente del Tribunale forma quindi
l’elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita
e lo trasmette ai giudici dell’esecuzione unitamente a copia delle schede informative sottoscritte da ciascuno di essi. Al termine di ciascun semestre, il Presidente del
Tribunale dispone la cancellazione dei professionisti ai quali in una o più
procedure esecutive sia stata revocata la delega in
conseguenza del mancato rispetto del termine e delle direttive stabilite dal
giudice dell’esecuzione a norma dell’articolo 591bis, primo comma del codice. I
professionisti cancellati dall’elenco a seguito di revoca di delega non possono
essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio
successivo».

f)
L’articolo 181 è sostituito dal seguente:

«Articolo
181 – (Disposizioni sulla divisione). – Il giudice dell’esecuzione, quando
dispone che si proceda a divisione del bene indiviso provvede all’istruzione
della causa a norma degli articoli 175 e seguenti del Codice, se gli
interessati sono tutti presenti. Se gli interessati non sono
tutti presenti, il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza di cui all’articolo
600, secondo comma, del codice fissa l’udienza avanti a sé per la comparizione
delle parti concedendo termine alla parte più diligente fino a sessanta giorni
prima per l’integrazione del contraddittorio mediante la notifica
dell’ordinanza».

3quater.
Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere bbis), bter), cbis), cter),
e), ebis), eter), 3bis e
3ter entrano in vigore centoventi giorni dopo la data di pubblicazione della
legge di conversione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale».

4.
Alla legge 890/82 sono apportate le seguenti
modificazioni:

a)
all’articolo 3, secondo comma, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Nei casi in cui l’ufficiale giudiziario si avvalga per la notificazione di sistemi telematici,
la sottoscrizione è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto
dal sistema informatizzato del
nominativo dell’ufficiale giudiziario stesso.»;

b)
all’articolo 4, secondo comma, dopo le parole: “per
telegrafo” sono inserite le seguenti: “o in via telematica”;

c)
all’articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

1)
il secondo comma è sostituito dal seguente: «Se le persone abilitate a ricevere
il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero
se l’agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario
o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è
depositato lo stesso giorno presso l’ufficio postale preposto alla consegna o
presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del suo
deposito presso l’ufficio postale o una sua dipendenza è data notizia al
destinatario, a cura dell’agente postale preposto alla consegna, mediante
avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento
che, in caso di assenza del destinatario, deve essere
affisso alla porta d’ingresso oppure immesso nella cassetta della
corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda. L’avviso deve
contenere l’indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo
eventuale difensore, dell’ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata
richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di
deposito e dell’indirizzo dell’ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il deposito è stato effettuato, nonché l’espresso invito
al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante
ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l’avvertimento
che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla
data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei
mesi, l’atto sarà restituito al mittente.»;

2)
il terzo comma è sostituito dal seguente: «Trascorsi dieci giorni dalla data di
spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma senza che il
destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il
ritiro, l’avviso di ricevimento è immediatamente restituito al mittente in
raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall’agente postale,
della data dell’avvenuto deposito e dei motivi che l’hanno determinato,
dell’indicazione «atto non ritirato entro il termine di dieci giorni» e della
data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato
depositato nell’ufficio postale o in una sua dipendenza senza che il
destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il
ritiro, il piego stesso è restituito al mittente in raccomandazione con
annotazione in calce, sottoscritta dall’agente postale, della data
dell’avvenuto deposito e dei motivi che l’hanno determinato, dell’indicazione
“non ritirato entro il termine di centottanta giorni” e della data di
restituzione.»;

3)
il quarto comma è sostituito dal seguente: «La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione
della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro
del piego, se anteriore.»;

4) al quinto comma, dopo le parole: «presso l’ufficio
postale» sono inserite le seguenti: «o una sua dipendenza»;

5)
il sesto comma è abrogato.

Dopo
il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4bis.
I costi derivanti dalla spedizione della raccomandata e del relativo avviso di
ricevimento di cui al secondo comma sono posti a carico del mittente indicato
nell’avviso di ricevimento stesso, secondo le previsioni tariffarie vigenti,
fatti salvi i casi di esenzione dalle spese di
notifica previsti dalle leggi vigenti.

4ter.
Nella legge 130/99, dopo l’articolo 7 sono aggiunti,
in fine, i seguenti:

«Articolo
7bis. 1. Le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, all’articolo 4 e
all’articolo 6, comma 2, si applicano, salvo quanto specificato ai successivi
commi 2 e 3, alle operazioni aventi ad oggetto le cessioni di crediti fondiari
e ipotecari, di crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni o
garantiti dalle medesime, anche individuabili in blocco, nonché
di titoli emessi nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione
aventi ad oggetto crediti della medesima natura, effettuate da banche in favore
di società il cui oggetto esclusivo sia l’acquisto di tali crediti e titoli,
mediante l’assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche
cedenti, e la prestazione di garanzia per le obbligazioni emesse dalle stesse
banche ovvero da altre.

2.
I crediti ed i titoli acquistati dalla società di cui al comma 1 e le somme corrisposte dai relativi debitori sono destinati al
soddisfacimento dei diritti, anche ai sensi dell’articolo 1180 del codice
civile, dei portatori delle obbligazioni di cui al comma 1 e delle controparti
dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti
e nei titoli ceduti e degli altri contratti accessori, nonché al pagamento
degli altri costi dell’operazione, in via prioritaria rispetto al rimborso dei
finanziamenti di cui al comma 1.

3.
Le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, e 4, comma
2, si applicano a beneficio dei soggetti di cui al comma 2. A tali fini,
per portatori di titoli devono intendersi i portatori
delle obbligazioni di cui al comma 1.

4.
Alle cessioni di cui al comma 1 non si applicano gli articoli
69 e 70 del regio decreto 2440/23. Dell’affidamento o trasferimento
delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 3, lettera
c), a soggetti diversi dalla banca cedente, è dato avviso mediante
pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» nonché
comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche
amministrazioni debitrici. Ai finanziamenti concessi alle società di cui al
comma e alla garanzia prestata dalle medesime società, si applica l’articolo
67, comma 3, del regio decreto 267/42, e successive
modificazioni.

5.
Il ministro dell’Economia e delle finanze, con regolamento emanato ai sensi
della legge 400/88, sentita la
Banca d’Italia, adotta disposizioni di attuazione
del presente articolo aventi ad oggetto, in particolare, il rapporto massimo
tra le obbligazioni oggetto di garanzia e le attività cedute, la tipologia di
tali attività e di quelle, dagli equivalenti profili di rischio, utilizzabili
per la loro successiva integrazione, nonché le caratteristiche della garanzia
di cui al comma 1.

6.
Ai sensi dell’articolo 53 del testo unico bancario sono emanate disposizioni di attuazione del presente articolo. Tali disposizioni
disciplinano anche i requisiti delle banche emittenti, i criteri che le banche
cedenti adottano per la valutazione dei crediti e dei titoli ceduti e le
relative modalità di integrazione, nonché i controlli
che le banche effettuano per il rispetto degli obblighi previsti dal presente
articolo, anche per il tramite di società di revisione allo scopo incaricate.

7.
Ogni imposta e tassa è dovuta considerando le
operazioni di cui al comma 1 come non effettuate e i crediti e i titoli che
hanno formato oggetto di cessione come iscritti nel bilancio della banca
cedente, se per le cessioni è pagato un corrispettivo pari all’ultimo valore di
iscrizione in bilancio dei crediti e dei titoli, e il finanziamento di cui al
comma 1 è concesso o garantito dalla medesima banca cedente.

«Articolo
7ter. 1. Alla costituzione di patrimoni destinati
aventi ad oggetto i crediti ed i titoli di cui all’articolo 7bis, comma 1, e
alla destinazione dei relativi proventi, effettuati ai sensi dell’articolo
2447bis del codice civile, per garantire i diritti dei portatori delle obbligazioni
emesse da banche di cui all’articolo 7bis, comma 1, si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 7bis, commi 5 e 6.

4quater.
Il comma 1 dell’articolo 4 della legge 69/1965 è
sostituito dal seguente:

«1.
L’Assemblea per l’elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata
almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La
convocazione si effettua mediante avviso spedito,
almeno quindici giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi
dall’esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o mezzo di
posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresì
avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito Internet
dell’Ordine nazionale. È posto a carico dell’Ordine l’onere di dare prova solo dell’effettivo invio delle comunicazioni».

4quinquies.
All’articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale
382/44, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1.
L’assemblea per l’elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici
giorni precedenti a quello in cui esso scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta almeno dieci
giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall’esercizio della
professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica
certificata. Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante
annuncio, entro il predetto termine, sul sito Internet dell’Ordine nazionale. È
posto a carico dell’ordine l’onere di dare prova solo
dell’effettivo invio delle comunicazioni.

4sexies.
All’articolo 2 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, il quinto comma è sostituito
dal seguente:

«5.
I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e
l’assemblea per la loro elezione deve essere convocata entro il mese di
novembre dell’anno in cui il Consiglio scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta almeno dieci
giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall’esercizio della
professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica
certificata. Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante
annuncio, entro il predetto termine, sul sito Internet dell’Ordine nazionale. È
posto a carico dell’ordine l’onere di dare prova solo
dell’effettivo invio delle comunicazioni».

4septies.
Alla legge 89/1913, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a)
L’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo
4. – 1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia
emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d’appello, tenendo conto della
popolazione, della quantità degli affari, della estensione del territorio e dei
mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile
corrispondano una popolazione di almeno 7.000 abitanti ed un reddito annuo,
determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno 50.000 euro di onorari
professionali repertoriali.

2.
La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, dovrà, udite le
Corti d’appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, e potrà
essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l’opportunità».

4octies.
In via transitoria e in sede di prima applicazione della presente legge:

a)
la prima revisione della tabella di cui all’articolo
4, comma 2, della legge 89/1913, come modificato, ha luogo entro il termine di
un anno dalla entrata in vigore della presente legge; b) è a carico della Cassa
nazionale del notariato, con riferimento alle disposizioni contenute
nell’articolo 4, comma 1, della legge 89/1913, come modificato, l’adozione
delle misure che assicurano l’equilibrio economico e finanziario della
gestione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4nonies.
Al fine di agevolare la circolazione dei beni immobili già oggetto di atti di disposizione a titolo gratuito, nonché di
ribadire la corretta interpretazione della normativa in materia di esecuzione
forzata:

a)
al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all’articolo 561, primo comma, il secondo periodo è sostituito dal
seguente: «I pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione è domandata
dopo venti anni dalla trascrizione della donazione, salvo in questo caso
l’obbligo del donatario di compensare in danaro i
legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, purché la domanda
sia stata proposta entro dieci anni dall’apertura della successione. Le stesse
disposizioni si applicano per i mobili iscritti in pubblici registri.»;

2)
all’articolo 563, primo comma, dopo le parole: «Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli
immobili donati» sono inserite le seguenti: «e non sono trascorsi venti anni
dalla donazione»;

3)
all’articolo 563, secondo comma, dopo le parole: «Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta» sono inserite le seguenti: «,
entro il termine di cui al comma precedente»;

4)
all’articolo 563 è aggiunto alla fine il seguente comma: «Salvo il disposto del
numero 8 dell’articolo 2652, il decorso del termine di cui al primo comma e di
quello di cui all’articolo 561, primo comma, è sospeso nei confronti del
coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano
notificato e trascritto, nei confronti del donatario, un atto
stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto dell’opponente è
personale e rinunziabile. L’opposizione perde effetto se non è rinnovata prima
che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione»;

5)
al regio decreto 1368/41, recante «Disposizioni per
l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie», dopo
l’articolo 187 è inserito il seguente: «187bis. –
(Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi
compiuti). – In ogni caso di estinzione o di
chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l’aggiudicazione,
anche provvisoria, o l’assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi
aggiudicatari o assegnatari, in forza dell’articolo 632 secondo comma del
codice, gli effetti di tali atti. Dopo il compimenti
degli stessi atti, l’istanza di cui all’articolo 495 del codice non è più
procedibile».

4decies.
L’articolo 4 del decreto legge 351/01, convertito in legge 410/01, si intende riferito anche ai beni immobili degli enti
previdenziali pubblici.

4undecies.
La Consob
è autorizzata ad assumere entro diciotto mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, per ragioni di urgenza derivanti da
indifferibili esigenze di servizio, mediante nomina per chiamata diretta e con
contratto a tempo determinato non più di quindici persone che, per i titoli
professionali o di servizio posseduti, risultino idonee all’immediato
svolgimento dei compiti di istituto. La ripartizione del personale così assunto
tra l’aliquota del personale di ruolo a tempo indeterminato e quella del
personale a tempo determinato è stabilita con deliberazione adottata dalla Consob con la maggioranza prevista dal nono comma
dell’articolo l del decreto legge 95/1974, convertito,
con, modificazioni, dalla legge 216/74, e successive modificazioni.

4duodecies.
Al fine di assicurare un efficiente e stabile assetto funzionale ed
organizzativo della Consob, i dipendenti, assunti con
contratto a tempo determinato, che alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto siano in servizio,
possono essere inquadrati in ruolo, in qualifica corrispondente a quella presa
a riferimento nel contratto, mediante apposito esame-colloquio, tenuto da una
Commissione presieduta dal Presidente o da un Commissario della Consob e composta da due docenti universitari o esperti
nelle materie di competenza istituzionale della Consob.
L’esame-colloquio è svolto nei sei mesi precedenti la scadenza dei contratti
dei dipendenti interessati.

4terdecies.
Gli oneri finanziari derivanti dall’applicazione dei commi 4undecies e
4terdecies sono coperti secondo i criteri e le procedure e con le risorse
previste dall’articolo 40, comma 3, della legge 724/94.

5.
[Soppresso]

6.
[Soppresso]

7.
[Soppresso]

8.
[Soppresso]

Articolo
2bis

(Misure
relative all’attuazione della programmazione cofinanziata
dall’Unione europea per il periodo 2005-2006)

1.
Al fine di assicurare l’integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative
al Programma operativo nazionale “Azioni di Sistema”
2000-2006 a titolarità del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, a
supporto dei programmi operativi delle regioni dell’obiettivo 3, il fondo di
rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è
autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta
del ministero del lavoro e delle politiche sociali -Direzione generale per le
politiche per l’orientamento e la formazione, le quote dei contributi comunitari
e statali previste per il periodo 2005-2006.

2.
Per il reintegro delle somme anticipate dal fondo ai sensi del comma 1, si
provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti
dall’Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute
e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in
favore dei medesimi programmi nell’ambito delle procedure previste dalla citata
legge 183/87».

Capo
II

Semplificazione
della regolamentazione

Articolo
3

(Semplificazione amministrativa)

1. L’articolo 19 della legge 241/90, è sostituito dal seguente:

«Articolo
19. (Dichiarazione di inizio attività). 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva,
permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le
iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività
imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda
esclusivamente dall’accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti
amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o
contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per
il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati
dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza,
all’immigrazione, all’amministrazione della giustizia, alla amministrazione
delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del
gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica
incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell’ambiente, nonché
degli atti imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito da una
dichiarazione dell’interessato corredata, anche per mezzo di
autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L’amministrazione competente può
richiedere informazioni o
certificazioni relative a fatti, stati o qualità
soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso
dell’amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre
pubbliche amministrazioni.

2. L’attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi
trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione
all’amministrazione competente. Contestualmente all’inizio dell’attività,
l’interessato ne dà comunicazione all’amministrazione
competente.

3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti
legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione
di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell’attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia
possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta
attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in
ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque
salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in
via di autotutela, ai sensi degli articoli
21quinquies e 21nonies. Nei casi in cui la legge prevede l’acquisizione di
pareri di organi o enti appositi, il termine per
l’adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di
rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all’acquisizione dei pareri, fino
a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l’amministrazione può adottare i
propri provvedimenti indipendentemente dall’acquisizione del parere. Della
sospensione è data comunicazione all’interessato.

4.
Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da
quelli di cui ai commi 2 e 3 per l’inizio dell’attività e per l’adozione da
parte dell’amministrazione competente di provvedimenti di
divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti.

5.
Ogni controversia relativa all’applicazione dei commi
1, 2 e 3 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».

2.
La prima registrazione dei veicoli nel pubblico registro
automobilistico (Pra) può anche essere effettuata per
istanza dell’acquirente, attraverso lo Sportello telematico
dell’automobilista (Sta) di cui all’articolo 2 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 358/00, con le modalità di cui
all’articolo 38, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 445/00.

3.
Alla rubrica dell’articolo 8 regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 358/00, sono soppresse le seguenti parole: «e dichiarazione
sostitutiva»; i commi 3bis, 3ter, 3quater e 3quinquies del medesimo articolo 8 , nonché l’allegato 1 del citato regolamento, sono
abrogati.

4. In tutti i casi nei quali per gli atti e le
dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione di beni mobili registrati e
rimorchi di valore non superiore a 25.000 euro o la costituzione di diritti di
garanzia sui medesimi è necessaria l’autenticazione
della relativa sottoscrizione, essa può essere effettuata gratuitamente anche
dai funzionari del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, dai
funzionari e dai titolari degli Sportelli telematici
dell’automobilista di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 358/00, nonché dai funzionari dell’Automobile Club d’Italia
competenti.

5.
Con decreto di natura non regolamentare adottato dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il
ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con il ministero dell’Economia
e delle finanze, con il ministero della Giustizia e con il ministero
dell’Interno, sentita la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 281/97, sono disciplinate le concrete modalità applicative
dell’attività di cui al comma 4 da parte dei soggetti ivi elencati anche ai
fini della progressiva attuazione delle medesime disposizioni.

6. L’eventuale estensione ad altre categorie della
possibilità di svolgere l’attività di cui al comma 4 è demandata ad un
regolamento, adottato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la Funzione pubblica, di
concerto con il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, con il ministro
dell’Economia e delle finanze, con il ministro della Giustizia e con il
ministro dell’Interno, con cui sono altresì disciplinati i requisiti necessari,
le modalità di esercizio dell’attività medesima da espletarsi nell’ambito dei
rispettivi compiti istituzionali, e senza oneri a carico della finanza
pubblica.

6bis.
L’articolo 2 della legge 241/90, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Articolo
2. – (Conclusione del procedimento) – 1. Ove il procedimento consegua
obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere
iniziato d’ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo
mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

2.
Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della
legge 400/88, su proposta del Ministro competente, di
concerto con il ministro per la
Funzione pubblica, sono stabiliti i termini entro i quali i
procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono concludersi,
ove non siano direttamente previsti per legge. Gli enti pubblici nazionali
stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. I termini
sono modulati tenendo conto della loro sostenibilità, sotto il profilo
dell’organizzazione amministrativa, e della natura degli interessi pubblici
tutelati e decorrono dall’inizio di ufficio del
procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad
iniziativa di parte.

3.
Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il
termine è di novanta giorni.

4.
Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l’adozione di un
provvedimento l’acquisizione di valutazioni tecniche di organi
o enti appositi, i termini di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi fino
all’acquisizione delle valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque non
superiore a novanta giorni. I termini di cui ai commi 2 e 3 possono essere
altresì sospesi, per una sola volta, per l’acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti,
stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione
stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
Si applicano le disposizioni dell’articolo 14, comma 2.

5.
Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il
ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione, ai
sensi dell’articolo 21bis della legge 1034/71, può essere proposto anche senza
necessità di diffida all’amministrazione inadempiente, fintanto che perdura
l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui
ai predetti commi 2 o 3. Il giudice amministrativo può conoscere della
fondatezza dell’istanza. È fatta salva la riproponibilità dell’istanza di
avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti».

6ter.
L’articolo 20 della legge 241/90, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:

Articolo
20. – (Silenzio assenso) – 1. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 19, nei
procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di
provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione competente
equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di
ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all’interessato,
nel termine di cui all’articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego,
ovvero non procede ai sensi del comma 2.

2. L’amministrazione competente può indire, entro trenta
giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al
comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto
delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

3.
Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento della
domanda, l’amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli
articoli 21quinquies e 21nonies.

4.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti
riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente, la difesa
nazionale, la pubblica sicurezza e l’immigrazione, la salute e la pubblica
incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone
l’adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge
qualifica il silenzio dell’amministrazione come rigetto dell’istanza, nonché
agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la funzione pubblica, di
concerto con i Ministri competenti.

5.
Si applicano gli articoli 2, comma 4, e 10bis».

6quater.
I regolamenti e le determinazioni di cui al comma 2 dell’articolo 2 della legge
241/90, come sostituito dal comma 6bis del presente articolo, sono adottati
entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.

6quinquies.
Continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, emanate ai sensi dell’articolo
2, comma 2, della legge 241/90, se non modificate o sostituite dalle
disposizioni adottate dal Governo o dagli enti pubblici nazionali ai sensi
dell’articolo 2, comma 2, della legge 241/90, come sostituito dal comma 6bis
del presente articolo.

6sexies.
Le disposizioni di cui all’articolo 20 della legge 241/90, come sostituito dal
comma 6ter del presente articolo, non si applicano ai procedimenti in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge,
ferma la facoltà degli interessati di presentare nuove istanze.

6septies.
Le domande presentate entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge si intendono accolte, senza necessità di
ulteriori istanze o diffide, se l’amministrazione non comunica all’interessato
il provvedimento di diniego nel termine di centottanta giorni, salvo che, ai
sensi della normativa vigente, sia previsto un termine più lungo per la
conclusione del procedimento. Si applica quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5
dell’articolo 20 della legge 241/90, come sostituito dal comma 6-ter del
presente articolo.

6octies.
Il comma 2 dell’articolo 18 della legge 241/90, è
sostituito dal seguente:

«2.
I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per
l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio
quando sono in possesso dell’amministrazione precedente, ovvero sono
detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni.
L’amministrazione, procedente può richiedere agli interessati i soli elementi
necessari per la ricerca dei documenti».

6nonies.
All’articolo 21 della legge 241/90, dopo il comma 2, e
aggiunto il seguente:

«2bis.
Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività
soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche
amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio
all’attività ai sensi degli articoli 19 e 20.».

6decies.
Al comma 5 dell’articolo 25 della legge 241/90, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le controversie relative
all’accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».

6undecies.
All’articolo 16, comma 3, della legge 580/93, le parole: «una
sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «due sole volte».

6duodecies.
Per lo svolgimento delle attività di propria competenza, il ministro per la Funzione pubblica si
avvale di una Commissione istituita fino al 31 dicembre 2007 presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, presieduta dal
Ministro o da un suo delegato e composta dal Capo del Dipartimento degli affari
giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, con
funzioni di vice presidente, e da un numero massimo di venti componenti
scelti fra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed
ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero
foro con almeno quindici anni di iscrizione all’albo professionale, dirigenti
delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità. Se
appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti possono
essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo
le norme ed i criteri dei rispettivi ordinamenti. La Commissione è
assistita da una segreteria tecnica. Il contingente di personale da collocare
fuori ruolo ai sensi del presente comma non può superare le dieci unità.

6terdecies.
La nomina dei componenti della Commissione e della
segreteria tecnica di cui al comma 6duodecies è disposta con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro per la Funzione pubblica
da lui delegato, che ne disciplina altresì l’organizzazione e il funzionamento.
Nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 6quaterdecies, con
successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto con il ministro
dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti.

6quaterdecies.
Per l’attuazione dei commi 6duodecies e 6terdecies è autorizzata la spesa
massima di 750.000 euro per l’anno 2005, di 1.500.000 euro per l’anno 2006 e di
1.500.000 euro per l’anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al
decreto legislativo 303/99, come determinata dalla tabella C della legge
311/04. Il ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.

6quinquiesdecies.
Al comma 8 dell’articolo 50 del decreto legge 269/03 convertito, con
modificazioni, dalla legge 326/03opo le parole «al ministero dell’economia e
delle finanze» inserire le seguenti: «, entro il giorno 10 del mese successivo
a quello di utilizzazione della ricetta medica, anche
per il tramite delle associazioni di categoria e di soggetti terzi a tal fine
individuati dalle strutture di erogazione dei servizi sanitari».

6sexiesdecies.
All’articolo 16, comma 3, della legge 580/93, le
parole “una sola volta” sono sostituite dalle seguenti: «due sole volte».

Articolo 4

(Modificazioni alla legge 311/04)

1.
Nell’articolo 1 della legge 311/04, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a)
il comma 82 è abrogato;

b)
al comma 344 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le predette
disposizioni, e quelle contenute nel comma 345, si applicano a decorrere dalla
data indicata nel decreto di approvazione del modello
per la comunicazione previsto dal presente comma.»;

c)
al comma 362, dopo le parole: «in conto residui» sono inserite le seguenti: «e
quelle relative a residui passivi perenti»;

cbis) il comma 471 è sostituito dal seguente: «A decorrere
dal 1 gennaio 2005, per i contribuenti individuati con i decreti 370/00 e
366/00, che nell’anno solare precedente hanno versato imposta sul valore
aggiunto per un ammontare superiore a due milioni di euro,
l’acconto di cui al secondo comma dell’articolo 6 della legge 405/90 è pari al
97 per cento di un importo corrispondente alla media dei versamenti trimestrali
eseguiti o che avrebbero dovuto essere eseguiti per i precedenti trimestri
dell’anno in corso;

d)
il comma 540 è abrogato.

dbis) al comma 180, dopo le parole: «commi 174 e 176»,
inserire le seguenti: «nonché in caso di mancato adempimento per gli anni 2004
e precedenti»;

dter) al comma 209, nell’ultimo periodo, dopo le parole:
«con decreto di natura non regolamentare del ministro delle Attività
produttive» sono aggiunte le seguenti: «e del ministro per l’innovazione e le
tecnologie»;

dquater) al primo periodo del comma 262 sostituire la cifra:
«22 milioni di euro» con: «36 milioni di euro» e successivamente la cifra: «36
milioni di euro» con: «22 milioni di euro».

dquinquies) al comma 374, lettera d), è aggiunto il seguente
periodo: «Nel caso di versamento effettuato con modalità telematiche, l’Agenzia
o il soggetto da essa incaricato devono riversare alla
sezione di tesoreria provinciale dello Stato i tributi dovuti entro il terzo
giorno lavorativo successivo a quello di riscossione».

dsexies) nel comma 426, secondo periodo, le parole da
«irregolarità» a «2004» sono sostituite dalle seguenti: «responsabilità
amministrative derivanti dall’attività svolta fino al 20 novembre 2004»;

dsepties) dopo il comma 426 è inserito il seguente:«426bis.
Per effetto dell’esercizio della facoltà prevista dal comma 426, le
irregolarità compiute nell’esercizio dell’attività di riscossione non
determinano il diniego del diritto al rimborso o del discarico per
inesigibilità delle quote iscritte a ruolo o delle definizioni automatiche
delle stesse e, fermi restando gli effetti delle predette definizioni, le
comunicazioni di inesigibilità relative ai ruoli
consegnati entro il 30 ottobre 2003 ed ancora in carico alla data del 20
novembre 2004 sono presentate entro il 30 ottobre 2006; per tali comunicazioni
il termine previsto dall’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 112/99,
decorre dal 1 novembre 2006».

1bis.
All’articolo 26, comma 5, primo periodo, della legge 289/02, dopo la parola: “Stato”
sono aggiunte le seguenti: “fatto salvo quanto
previsto dalla legge 243/91, e dall’articolo 2, comma 5, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica 25/1998.

Articolo 4bis

(Trasferimenti erariali alle regioni)

1.
All’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 56/2000, le
parole: «a decorrere dal 1 gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «a
decorrere dal 1 gennaio 2006».

2.
Il comma 2 dell’articolo 6 del decreto legislativo
56/2000 è sostituito dal seguente: «2. Le aliquote e
compartecipazioni definitive di cui all’articolo 5, comma 3, sono rideterminate, a decorrere dal 1 gennaio 2006,
esclusivamente al fine di assicurare la copertura degli oneri connessi alle
funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario di cui al comma 1».

3.
All’articolo 4 del decreto legge 314/04, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26/2005, le parole: «entro il 30 aprile 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2005».

Articolo
4ter

(Indicazione
del codice fiscale nelle distinte di versamento in Tesoreria)

1.
Gli enti pubblici di cui alle tabelle A e B annesse
alla legge 720/84, che, ai sensi delle vigenti disposizioni, effettuano il
versamento diretto dei tributi in Tesoreria sono tenuti ad indicare nelle
relative distinte, ovvero sui titoli di spesa, il proprio codice fiscale; in
mancanza di tale indicazione, le Tesorerie non possono accettare il versamento
presso i propri sportelli.

2.
Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai
versamenti affluiti sui conti correnti postali delle Tesorerie».

Capo
III

Potenziamento
della rete infrastrutturale

Articolo
5

(Interventi
per lo sviluppo infrastrutturale)

1.
Per le finalità di accelerazione della spesa in conto
capitale di cui al comma 1 dell’articolo 60 della legge 289/02, come modificato
dall’articolo 4, comma 130, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il Cipe, utilizzando anche le risorse rese disponibili per
effetto delle modifiche dell’articolo 1, comma 2, del decreto legge 415/92,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, finanzia
prioritariamente gli interventi inclusi nel programma per le infrastrutture
strategiche di cui alla legge 443/01, selezionati secondo i principi adottati
dalla delibera Cipe n. 21/04 del 29 settembre 2004,
pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» n. 275 del 23 novembre 2004.

2.
Il Cipe destina una quota del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui agli articoli 60 e 61 della legge
289/02, al finanziamento di interventi che, in
coerenza con le priorità strategiche e i criteri di selezione previsti dalla
programmazione comunitaria per le aree urbane, consentano di riqualificare e
migliorare la dotazione di infrastrutture materiali e immateriali delle città e
delle aree metropolitane in grado di accrescerne le potenzialità competitive.

3. L’individuazione degli interventi strategici di cui al
comma 2, da inserire in apposito programma regionale,
è effettuata, valorizzando la capacità propositiva dei comuni, sulla base dei
criteri e delle intese raggiunte dai ministeri dell’Economia e delle finanze e
delle infrastrutture e dei trasporti, da tutte le regioni interessate, da
rappresentanti dei Comuni e dal partenariato
istituzionale ed economico-sociale a livello nazionale, come previsto dal punto
1.1 della delibera Cipe n. 20/04 del 29 settembre
2004, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» n. 265 dell’11
novembre 2004.

4.
Per la realizzazione di infrastrutture con modalità di
project financing possono essere destinate anche le
risorse costituenti investimenti immobiliari degli enti previdenziali pubblici.

5.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, possono essere
dichiarati interventi infrastrutturali strategici e
urgenti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 443/01, e delle disposizioni del
presente articolo, le opere ed i lavori previsti nell’ambito delle concessioni
autostradali già assentite, anche se già non inclusi nel primo programma delle
infrastrutture strategiche, approvato dal Cipe con la
delibera n. 121/01 del 21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario
alla «Gazzetta Ufficiale» n. 51 del 21 marzo 2002, la cui realizzazione
o il cui completamento sono indispensabili per lo sviluppo economico del Paese.

6.
Per le opere ed i lavori di cui al comma 5, le stazioni appaltanti procedono
alla realizzazione applicando la normativa comunitaria in materia di appalti di lavori pubblici e, anche soltanto per quanto
concerne le procedure approvative ed autorizzative dei progetti qualora dalle medesime stazioni
appaltanti, previo parere dei commissari straordinari ove nominati, ritenuto
eventualmente più opportuno, le disposizioni di cui alla legge 443/01, e
successive modificazioni. Sono fatti salvi, relativamente
alle opere stesse, gli atti ed i provvedimenti già formati o assunti, ed
i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto che
le stazioni appaltanti, previo parere dei commissari straordinari ove nominati,
ritengano eventualmente più opportuno, ai fini della celere realizzazione
dell’opera proseguire e concludere in luogo dell’avviare un nuovo procedimento
ai sensi del predetto decreto legislativo 190/02.

7.
Per le opere di cui al comma 5, si può procedere alla nomina di un Commissario
straordinario al quale vengono conferiti i poteri di
cui all’articolo 13 del decreto legge 67/1997, convertito, con modificazioni,
dalla legge 135/97, e successive modificazioni. I Commissari straordinari sono
nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il
Presidente della Regione interessata, su proposta del
ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, tra soggetti in possesso di
specifica professionalità, competenza ed esperienza maturata nel settore
specifico della realizzazione di opere pubbliche, provvedendo contestualmente
alla conferma o alla sostituzione dei commissari straordinari eventualmente già
nominati.

8.
I Commissari straordinari seguono l’andamento delle opere, svolgono le funzioni
di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 2,
comma 5, del decreto legislativo 190/02. Essi esercitano i poteri loro
attribuiti ai sensi del presente articolo qualora le procedure ordinarie
subiscano rallentamenti, ritardi o impedimenti di qualsiasi natura e genere, o comunque si verifichino circostanze tali da determinare
rallentamenti, ritardi o impedimenti per la realizzazione delle opere o nella
fase di esecuzione delle stesse, dandone comunicazione al Presidente del
Consiglio dei ministri ed al ministro delle Infrastrutture e dei trasporti.

8bis.
È fatta salva l’applicazione dell’articolo 13, comma
4bis, del citato decreto legge 67 del 1967 e successive modifiche.

9.
[Soppresso].

10.
Gli enti preposti al rilascio delle ulteriori
autorizzazioni e dei permessi necessari alla realizzazione o al potenziamento
dei terminali di rigassificazione in possesso di
concessione rilasciata ai sensi delle norme vigenti o autorizzati ai sensi
dell’articolo 8 della legge 340/00 e dichiarati infrastrutture strategiche nel
settore gas naturale ai sensi della legge 443/01, sono tenuti ad esprimersi
entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di inerzia
o di ingiustificato ritardo il Ministero delle Attività produttive provvede
senza necessità di diffida alla nomina di un commissario «ad acta» per gli adempimenti di competenza.

11.
Nell’esercizio dei poteri e compiti ai medesimi attribuiti ai sensi del
presente articolo, i Commissari straordinari provvedono, nel limite
dell’importo approvato per l’opera dai soggetti competenti alla relativa realizzazione, anche in deroga alla normativa vigente nel
rispetto dei principi generali dell’ordinamento e della normativa comunitaria. [Soppressi il secondo, terzo, quarto e quinto periodo]. I
provvedimenti emanati in deroga alle leggi vigenti devono contenere
l’indicazione delle principali norme cui si intende
derogare e devono essere motivati.

12.
Nei casi di risoluzione del contratto di appalto
disposta dalla stazione appaltante ai sensi degli articoli 118, 119 e 120 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 554/99,
l’appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo
sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine
assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del
termine assegnato, la stazione appaltante provvede d’ufficio addebitando
all’appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa alla esecuzione di eventuali provvedimenti
giurisdizionali cautelari, possessori o d’urgenza comunque denominati che
inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di
lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a
favore dell’appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa
con le modalità di cui all’articolo 30, comma 2bis, della legge 109/94, pari
all’uno per cento del valore del contratto. Resta fermo
il diritto dell’appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

12bis.
In deroga al comma 1ter dell’articolo 10 della legge 109/94, e successive
modificazioni, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento dell’appaltatore o
di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, possono
interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del
completamento dei lavori. Si procede all’interpello a partire
dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso
l’originario aggiudicatario.

12ter.
L’affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino
al quinto migliore offerente in sede di gara.

12quater.
In caso di fallimento o di indisponibilità di tutti i
soggetti interpellati ai sensi dei commi 12bis e 12ter, le stazioni appaltanti
possono procedere all’affidamento del completamento dei lavori mediante
procedura negoziata senza pubblicazione di bando, in deroga alla normativa
vigente – ivi inclusi gli articoli 2, 10, commi 1ter e 1quater 19, 20, 21, 23,
24 e 29 della legge 109/94, e successive modificazioni – nel rispetto dei
principi generali dell’ordinamento e della normativa comunitaria. L’affidamento
con procedura negoziata avviene mediante gara informale,
sulla base del progetto originario eventualmente modificato o integrato per
effetto di varianti che si fossero rese nel frattempo
necessarie, alla quale devono essere invitati almeno dieci concorrenti.
Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo 190/02, e successive modificazioni.

12quinquies.
Qualora il fallimento dell’appaltatore o la risoluzione del contratto per grave
inadempimento del medesimo intervenga allorché i lavori siano già stati
realizzati per una percentuale non inferiore al 70 per cento, e l’importo netto
residuo dei lavori non superi i tre milioni di euro,
le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento del completamento dei
lavori direttamente mediante la procedura negoziata senza pubblicazione di
bando di cui al comma 12quater.

13.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
sono stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai
Commissari straordinari di cui al comma 7. Alla corrispondente spesa si farà
fronte utilizzando i fondi stanziati per le opere di cui al comma 5.

14.
Per la ricostruzione, riconversione e bonifica dell’area delle acciaierie di Genova-Cornigliano, in coerenza con quanto previsto
dall’articolo 53 della legge 448/01, è autorizzata la concessione di contributi
in favore dei soggetti competenti, a carico del Fondo per gli interventi
straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi
dell’articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che viene a tale fine
integrato dell’importo annuo di 5 milioni di euro per
quindici anni a decorrere dall’anno 2005.

15. I vincoli totali o parziali delle riserve
idriche disposti in attuazione del piano regolatore generale degli acquedotti,
di competenza statale ai sensi delle vigenti disposizioni, sono prorogati fino
all’aggiornamento dello stesso piano regolatore ai sensi della legge 36/1994.

16.
Il contributo di 10 milioni di euro di cui
all’articolo 83, comma 1, della legge 289/02, può essere utilizzato anche per
la realizzazione di incubatori per imprese
produttive.

16bis.
I limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato
in relazione a specifiche disposizioni legislative concernenti lo sviluppo dei
progetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 808/85 e di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 140/99 sono utilizzati secondo
le specifiche disposizioni recate dall’articolo 4, comma 177 della legge 24
dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni.

16ter.
All’Articolo 6 del decreto legge 269/03, convertito
con modificazioni dalla legge 326/03, dopo il comma 24, è aggiunto il seguente:
«24bis. La Sace Spa può
destinare propri beni e rapporti giuridici al soddisfacimento dei diritti dei
portatori dei titoli da essa emessi. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 5,
commi 18 e 24. Alle operazioni di raccolta effettuate
dalla Sace Spa ai sensi del
presente comma, non si applicano gli articoli da 2410 a 2420 del codice
civile. Per ciascuna emissione di titoli può essere
nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura
gli interessi e in loro rappresentanza esclusiva esercita i poteri stabiliti in
sede di nomina e approva le modificazioni delle condizioni delle operazioni.

16quater.
Il comma 5 dell’articolo 2 della legge 312/04, è
abrogato.

16quinquies.
Il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 7vicies quater, del decreto legge 7/2005, convertito, con
modificazioni, dalla legge 43/2005, è soppresso».

16sexies.
All’articolo 32 della legge 109/94 il comma 2 è
sostituito dai seguenti: «2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni
del codice di procedura civile, salvo quanto previsto all’articolo 9, comma 4,
del Dm 398/00 nonché l’obbligo di applicazione da
parte del collegio arbitrale delle tariffe di cui all’allegato a tale decreto.

2bis.
All’atto del deposito del lodo va corrisposta, a cura degli arbitri, una somma
pari all’uno per diecimila del valore della relativa controversia.

2ter.
In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa della
parte più diligente, provvede la Camera arbitrale, scegliendolo nell’albo previsto
dal Decreto del Presidente della Repubblica 554/99. Ai
giudizi costituiti ai sensi del presente comma si applicano le norme di
procedura di cui al Dm 398»;

16septies.
Sono fatte salve le procedure arbitrali definite o anche solo introdotte alla
data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, purché risultino rispettate le disposizioni relative
all’arbitrato contenute nel codice di procedura civile o nell’articolo 32 della
legge 109/94, come modificato dal presente provvedimento.

Articolo
5bis

(Incentivazione della logistica)

1.
Nell’ambito degli strumenti finanziari a disposizione, il Cipe
finanzia prioritariamente le misure necessarie per garantire la realizzazione di un adeguato sistema di servizi
intersettoriali ed intermodali per l’integrazione delle infrastrutture
materiali del Paese con sistemi tecnologici e di conoscenze, in funzione dello
sviluppo del sistema logistico nazionale.

2.
Per lo sviluppo di efficaci strumenti a sostegno della
incentivazione di un sistema nazionale della logistica, anche a valere sulle
risorse del Fondo rotativo di cui all’articolo 1, comma 354, della legge
311/04, nel rispetto di quanto previsto dal comma 361 del citato articolo 1, è
prevista prioritariamente la realizzazione di piattaforme tecnologiche e
logistiche al servizio della piccola e media impresa, localizzate in aree
strategiche per lo sviluppo del sistema logistico nazionale, partendo dalle
aree sottoutilizzate.

3.
Nell’ambito degli interventi previsti ai sensi del comma 2, sono adottate le
misure necessarie a garantire la rivalutazione del sistema portuale delle aree sottoutilizzate e il sostegno al trasporto ferroviario e
all’intermodalità, con l’adeguata offerta dei servizi necessari per la realizzazione di una rete logistica ed intermodale
interconnessa.

4.
Per la definizione di adeguati procedimenti
amministrativi in grado di rendere più efficiente lo stoccaggio, la
manipolazione e la distribuzione delle merci, in coerenza con le esigenze di un
sistema integrato di logistica ed intermodalità, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri sono ridefinite le relative procedure amministrative,
ferme restando le vigenti disposizioni in materia di servizi di polizia
doganale, nel rispetto degli obiettivi di massima semplificazione, efficacia ed
efficienza, nonché utilizzo di tecnologie informatiche.

Capo
IV

Aumento
e razionalizzazione degli investimenti in ricerca e sviluppo

Articolo
6

(Destinazione di quota parte del Fondo rotativo per investimenti in ricerca svolti
congiuntamente da imprese e università o enti pubblici di ricerca e per altre
finalità di pubblico interesse).

1.
Al fine di favorire la crescita del sistema produttivo nazionale e di
rafforzare le azioni dirette a promuovere un’economia basata sulla conoscenza,
una quota pari ad almeno il trenta per cento del Fondo rotativo per il sostegno
alle imprese, di cui all’articolo 1, comma 354, della legge 311/04, nel
rispetto di quanto previsto dal comma 361 del citato articolo 1, è destinata al sostegno di attività, programmi e progetti
strategici di ricerca e sviluppo delle imprese da realizzare anche
congiuntamente a soggetti della ricerca pubblica, ivi compresi l’Istituto
superiore di sanità, l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) pubblici e privati, nonché gli Irccs
trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 288/03.

2.
Gli obiettivi specifici della quota di cui al comma 1 sono parte della proposta
di Programma nazionale della ricerca e dei suoi aggiornamenti che il Cipe approva annualmente su
proposta del ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, di
concerto con il ministro delle Attività produttive, nei limiti delle finalità
di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo
204/98.

3.
All’articolo 1 della legge 311/04, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a)
al comma 354, dopo le parole: «sostegno alle imprese» sono inserite le
seguenti: «e gli investimenti in ricerca», e, al secondo periodo, dopo le
parole: «alle imprese» sono inserite le seguenti: «,anche
associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle
Associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura»;

b)
al comma 355, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini
dell’individuazione degli interventi ammessi al finanziamento sono considerati
prioritariamente i seguenti progetti di investimento:

a)
interventi finalizzati ad innovazioni, attraverso le tecnologie digitali, di
prodotti, servizi e processi aziendali, su proposta
del ministro per l’Innovazione e le tecnologie, di concerto con il ministro
delle Attività produttive;

b)
programmi di innovazione ecocompatibile
finalizzati al risparmio energetico secondo le specifiche previste dalla
disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale, di cui
alla comunicazione della Commissione europea 2001/C n. C/37, pubblicata nella
«Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. 37 del 3 febbraio 2001, su proposta del ministro dell’Ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il ministro delle Attività produttive;

c)
realizzazione dei corridoi multimodali transeuropei n. 5, n. 8 e n. 10 e connesse bretelle di
collegamento, nonché delle reti infrastrutturali
marittime, logistiche ed energetiche comunque ad essi collegate».

4.
Le risorse finanziarie di cui al comma 1, sono destinate prioritariamente ai
seguenti obiettivi:

a)
favorire la realizzazione di programmi strategici di ricerca, che coinvolgano
prioritariamente imprese, università ed enti pubblici di ricerca, a sostegno
sia della produttività dei settori industriali a maggiore capacità di esportazione o ad alto contenuto tecnologico, sia della
attrazione di investimenti dall’estero e che comprendano attività di formazione
per almeno il dieci per cento delle risorse;

b) favorire la realizzazione o il potenziamento di
distretti tecnologici, da sostenere congiuntamente con le regioni e gli altri enti nazionali e territoriali;

c)
stimolare gli investimenti in ricerca delle imprese, con particolare
riferimento alle imprese di piccola e media
dimensione, per il sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo proposti dalle imprese stesse.

5.
Il Cipe, su proposta del
ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il
ministro delle Attività produttive, può riservare una quota delle risorse del
fondo di cui all’articolo 61 della legge 289/02, al finanziamento di nuove
iniziative realizzate ai sensi del Titolo I del decreto legislativo 185/00, per
l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali ad elevato contenuto tecnologico
nell’ambito dei distretti tecnologici. Nella medesima delibera il Cipe definisce le caratteristiche delle iniziative
beneficiarie dell’intervento e i requisiti soggettivi dei soci delle imprese
proponenti, anche al fine di promuovere interscambi tra mondo della ricerca e
imprese, nonché le modalità di accesso preferenziale
ai benefici di cui al decreto legislativo 297/99.

6.
Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi di cui al presente
articolo, le convenzioni stipulate dal ministero dell’Istruzione,
dell’università e della ricerca con gli istituti bancari per la gestione degli
interventi di cui al decreto legislativo 297/99, nonché
quelle stipulate dal ministero delle Attività produttive con gli istituti
bancari per la gestione degli interventi di cui all’articolo 14 della legge
46/1982 possono essere prorogate, dalla data di scadenza delle convenzioni
stesse, per un periodo di tempo non superiore all’originaria durata
contrattuale, a condizione che sia convenuta una riduzione del corrispettivo
pari ad almeno il venti per cento.

6bis.
Il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal ministero
dell’Istruzione, dell’università e della ricerca in materia di
incentivi alle imprese costituisce titolo per l’iscrizione a ruolo, ai
sensi del decreto legislativo 46/1999, degli importi corrispondenti, degli
interessi e delle sanzioni.

7.
Il fondo di cui all’articolo 4, comma 100, della legge 350/03, finalizzato alla
costituzione di garanzie sul rimborso dei prestiti fiduciari, nonché alla corresponsione agli studenti meritevoli e privi
di mezzi di contributi in conto interessi sui prestiti stessi, è ripartito tra
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del
ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca sulla base dei
criteri ed indirizzi definiti d’intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.

8.
Al fine di promuovere e coordinare gli interventi per rafforzare l’innovazione
e la produttività dei distretti e dei settori produttivi, il Cipe, senza nuovi e maggiori oneri
per il bilancio dello Stato, si costituisce in Comitato per lo sviluppo che si
avvale delle strutture del Cipe medesimo. Il
Presidente del Consiglio dei ministri stabilisce, con proprio decreto, le
modalità semplificate di funzionamento del Comitato, anche in
deroga all’articolo 3 del vigente regolamento interno del Cipe, approvato con delibera n. 63 del 9 luglio 1998,
pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» n. 199 del 27 agosto 1998.

9.
Il predetto Comitato, sulla base di una diagnosi delle
tendenze e delle prospettive dei diversi settori produttivi anche a livello
territoriale, individua, previa consultazione delle parti sociali, su proposta
dei ministri delle Attività produttive, per lo Sviluppo e la coesione
territoriale, delle Politiche agricole e forestali, dell’Istruzione,
dell’università e della ricerca, per l’Innovazione e le tecnologie,
dell’Economia e delle finanze, dell’Ambiente e della tutela del territorio e
delle Comunicazioni, le priorità e la tempistica degli interventi settoriali,
indirizza e coordina tali interventi, sia attraverso gli incentivi esistenti,
il loro eventuale riordino e la proposta di eventuali nuovi incentivi, sia
attraverso interventi in infrastrutture materiali e immateriali, o altre forme,
anche facendo ricorso alle modalità previste dall’articolo 2, comma 206, della
legge 662/96.

10.
Il Comitato, inoltre, al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e di
rafforzare l’innovazione e la produttività delle imprese che, anche in
collaborazione con le Associazioni imprenditoriali e le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, si associano con università, centri di
ricerca, e istituti di istruzione e formazione
promuove, d’intesa con le Regioni interessate, la predisposizione e l’attuazione
di progetti di sviluppo innovativo dei distretti produttivi e tecnologici,
facendo ricorso alle modalità previste dall’articolo 2, comma 206, della citata
legge 662 del 1996.

11.
Al fine di dare attuazione a quanto previsto ai commi 9 e 10, il Comitato orienta
e coordina strumenti e risorse finanziarie iscritte in bilancio a legislazione
vigente e per i quali sussiste apposito stanziamento
di bilancio e fa ricorso, secondo i criteri stabiliti dal Cipe
e nei limiti delle finalità del Fondo stesso, alle risorse del Fondo per le
aree sottoutilizzate, di cui agli articoli 60 e 61
della legge 289/02, e del Fondo rotativo di cui all’articolo 1, comma 354,
della legge 311/04.

12.
Al fine di coordinare e sviluppare le iniziative per accrescere l’attrazione di investimenti e persone di alta qualifica nel Paese, con
particolare attenzione alle aree sottoutilizzate, il Cipe si costituisce in Comitato per l’attrazione delle
risorse in Italia senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, avvalendosi
delle proprie strutture. Il Presidente del Consiglio dei ministri stabilisce
con proprio decreto le modalità semplificate di
funzionamento del Comitato, anche in deroga all’articolo 3 del vigente
regolamento interno del Cipe, approvato con delibera
n. 63 del 9 luglio 1998.

13.
Per l’attrazione degli investimenti, il predetto Comitato definisce la
strategia e fissa gli obiettivi generali che saranno attuati da Sviluppo Italia
Spa che svolge le funzioni di agenzia
nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, facendo
in particolare ricorso al contratto di localizzazione, di cui alle delibere Cipe n. 130/02 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» n. 103 del 6 maggio 2003 e n. 16/03 del 9
maggio 2003, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» n. 156 dell’8 luglio 2003. Per l’attrazione di professionalità di alta qualifica, Sviluppo Italia Spa
può operare in convenzione con le Università, le Associazioni imprenditoriali e
le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

14.
Il Cipe stabilisce annualmente le
risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui
agli articoli 60 e 61 della legge 289 del 2002, destinate al
finanziamento del contratto di localizzazione e in generale dell’intervento di
Sviluppo Italia per l’attrazione degli investimenti.

14bis.
Il presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Parlamento una relazione
semestrale sulle decisioni assunte dal Cipe ai sensi
del presente articolo e sul loro stato di attuazione.

Articolo
6bis

(Disposizioni per l’incentivazione e lo sviluppo dell’industria per la difesa)

1.
Per consentire l’avvio del programma di sviluppo e di acquisizione
delle unità navali della classe Fremm (fregata
europea multimissione) e delle relative dotazioni
operative, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l’anno 2005, 100
milioni di euro per l’anno 2006 e 275 milioni di euro per l’anno 2007. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto
capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del ministero dell’Economia
e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero medesimo; i
relativi stanziamenti sono iscritti nell’ambito delle unità previsionali
di base dello stato di previsione del ministero delle attività produttive. Per
gli anni successivi, ai fini del completamento del programma, si potrà
provvedere ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera
c), della legge 468/78, e successive modificazioni.

Capo
V

Sviluppo
dell’innovazione e della diffusione delle tecnologie

Articolo
7

(Interventi
per la diffusione delle tecnologie digitali)

1.
Gli interventi per la realizzazione delle infrastrutture per
la larga banda di cui al programma approvato con delibera Cipe
n. 83/03 del 13 novembre 2003, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» n.
48 del 27 febbraio 2004, possono essere realizzati in tutte le aree sottoutilizzate, tenuto conto dell’attuazione del programma
stesso, della situazione di mercato e degli indirizzi fissati a livello
comunitario. Il Cipe stabilisce annualmente , secondo la consolidata chiave di riparto, le risorse del
Fondo aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, destinate al finanziamento del citato
programma attuato dal ministero delle Comunicazioni per il tramite della
Società infrastrutture e telecomunicazioni per l’Italia Spa
(Infratel Italia) del gruppo Sviluppo Italia Spa e dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri-Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie per il tramite della
società Innovazione Italia Spa.

2.
Il contributo dello Stato alla fondazione Ugo Bordoni
previsto dall’articolo 41, comma 5, della legge 3/2003, è rinnovato, per
il triennio 2005 – 2007 per l’importo di 5.165.000 euro annui. La fondazione
invia, entro il 31 marzo di ogni anno, un relazione al
Governo e alle competenti Commissioni parlamentari nella quale dà conto delle
attività svolte nell’anno precedente.

3.
All’articolo 1 della legge 311/04, il comma 502 è
sostituito dal seguente: «502. Il ministero dell’Economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
definisce i requisiti tecnici dei sistemi elettronici di identificazione
e controllo degli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, commi
6 e 7 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 773/31, delle schede di gioco, intese come l’insieme di tutte le
componenti hardware e software del congegno stesso, e dei documenti attestanti
il rilascio dei nulla osta di cui all’articolo 38, commi 3 e 4, della legge
388/00, tali da assicurarne la controllabilità a distanza, indipendentemente
dal posizionamento sugli apparecchi e dal materiale che si frappone fra chi è
preposto alla lettura dei dati e l’apparecchio stesso. I sistemi dovranno poter
garantire l’effettuazione dei controlli anche in forma riservata. Ad ogni nulla
osta dovrà corrispondere almeno un sistema elettronico di identificazione.
Gli eventuali costi di rilascio dei predetti documenti o sistemi sono a carico
dei richiedenti».

3bis.
All’articolo 4, comma 2, della legge 401/80, è
aggiunto il seguente periodo: «La stessa sanzione si applica a chiunque, in
qualsiasi modo, da pubblicità in Italia a giochi, scommesse ed a lotterie, da
chiunque accettate all’estero.

3ter.
La cessione a corrispettivo pari a quello di acquisto
di personal computer di nuova fabbricazione acquistati nello stesso esercizio
della cessione, eventualmente con annessi relativi programmi di funzionamento,
se attuata da imprese o da enti soggetti all’imposta sul reddito delle società,
in favore di lavoratori dipendenti, non dà luogo, ai fini delle imposte sul
reddito, a presupposto di imponibilità per reddito in natura.

3quater.
Le pubbliche amministrazioni statali, nei rapporti con i cittadini e con le
imprese, sono tenute a ricevere, nonché inviare se
richiesto, anche in via telematica, nel rispetto della normativa vigente, la
corrispondenza, i documenti e tutti gli atti relativi ad ogni adempimento
amministrativo, utilizzando all’uopo le risorse finanziarie già disponibili per
le esigenze informatiche. L’obbligo di cui al presente comma decorre, per ciascuna pubblica
amministrazione centrale, dalla data stabilita con decreto del ministro per
l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il ministro per l’Economia e le
finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro interessato.
Dalle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo
VI

Rafforzamento
della base produttiva

Articolo
8

(Riforma
degli incentivi)

1.
Al fine di favorire lo sviluppo del mercato del credito nelle aree sottoutilizzate e, quindi, l’effetto degli incentivi sulla
competitività del sistema produttivo, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, la concessione delle
agevolazioni per investimenti in attività produttive disposta ai sensi
dell’articolo 1, comma 2, del decreto legge 415/92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 488/92 e successive modificazioni, e dell’articolo
2, comma 203, lettere d), e) ed f), della legge 662/96, è attribuita secondo i
seguenti principi:

a)
il contributo in conto capitale è inferiore o uguale al finanziamento con
capitale di credito, composto, per pari importo, da un finanziamento pubblico
agevolato e da un finanziamento bancario ordinario a
tasso di mercato;

b)
il Cipe, secondo le modalità di cui all’articolo 1,
comma 356, della legge 311/04, fissa i criteri generali e le modalità di erogazione e di rimborso del finanziamento pubblico
agevolato;

c)
il tasso di interesse da applicare al finanziamento
pubblico agevolato non è inferiore allo 0,50 per cento annuo;

d)
è previsto l’impegno creditizio dei soggetti che valutano positivamente le istanze di ammissione agli incentivi e curano il rimborso
unitario del finanziamento pubblico e ordinario, salvo quanto disposto dal
comma 4;

e) gli
indicatori per la formazione delle graduatorie ove previste sono limitati nel
numero, univocamente rappresentativi dell’obiettivo misurato, pienamente
verificabili e tali, tra l’altro, da premiare il minore ricorso al contributo
in conto capitale.

2.
Con decreto di natura non regolamentare del ministro delle Attività produttive,
di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze e con il ministro
delle Politiche agricole e forestali, per quanto riguardante le attività della
filiera agricola, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, in conformità alla vigente normativa di riferimento sono
stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità di attuazione della
disposizione di cui al comma 1, individuando, tra l’altro:

a)
le attività e le iniziative ammissibili;

b)
i limiti minimi e massimi degli investimenti ammissibili;

c) i meccanismi di valutazione delle domande, con le
modalità della procedura valutativa a graduatoria ad eccezione della misura di cui all’articolo 2, comma 203,
lettera e) della legge 662/96;

d) gli indicatori per la formazione di graduatorie
settoriali e territoriali, secondo i principi di cui al comma 1, lettera e);

e)
la misura dell’intervento agevolativo, assicurando
che l’intensità di aiuto corrispondente sia contenuta
nei limiti delle intensità massime consentite dalla normativa dell’Unione
europea;

f) il rapporto massimo fra contributo in conto capitale
e finanziamento con capitale di credito, entro la soglia di cui al comma 1,
lettera a);

g)
le modalità e i contenuti dell’istruttoria delle domande, prevedendo la stipula
di apposite convenzioni, anche con la eventuale
modifica di quelle attualmente in essere, con soggetti in possesso dei
necessari requisiti tecnici, amministrativi e di terzietà.

3.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 356, lettera e), della
legge 311/04, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla concessione
di incentivi disposta in attuazione di bandi già
emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto o a fronte di
contratti di programma per i quali il ministro delle Attività produttive, alla
stessa data, abbia presentato al Cipe la proposta di
adozione della relativa delibera di approvazione, ai sensi del punto 7.2 della
delibera Cipe n. 26 del 25 luglio 2003 pubblicata
nella «Gazzetta Ufficiale» n. 215 del 16 settembre 2003.

4.
Il finanziamento bancario ordinario è concesso dai soggetti abilitati a
svolgere l’istruttoria delle richieste di ammissione
agli incentivi ovvero anche da altri soggetti autorizzati all’esercizio
dell’attività bancaria ai sensi del Testo unico di cui al decreto legislativo
385/93.

5.
I finanziamenti pubblici agevolati di cui al comma 1 possono
essere erogati sulla quota del fondo rotativo per il sostegno alle imprese di
cui all’articolo 1, comma 354, della legge 311/04, stabilita con le delibere Cipe di cui al medesimo articolo 1, comma 355. Si
applica la disposizione dell’articolo 1, comma 360, della
citata legge 311/04.

6.
Nel primo biennio il Cipe, in attuazione delle
disposizioni contenute negli articoli 60 e 61 della legge 289/02 e successive modificazioni, si
conforma all’indirizzo di assegnare per il finanziamento del contributo in
conto capitale, al complesso degli strumenti di cui al comma 1, una quantità di
risorse in grado di attivare, unitamente con quelle rivenienti da rinunce e
revoche, un volume di investimenti privati equivalente a quello medio agevolato
dagli stessi negli anni 2003 e 2004. Nella prima fase di attuazione,
nel rispetto di tale indirizzo, il Cipe assicura un
trasferimento da incentivi a investimenti pubblici materiali e immateriali,
nelle assegnazioni di nuove risorse in conto capitale, non inferiore a 750
milioni di euro, da cui consegua una disponibilità, non inferiore a 225 milioni
di euro nel 2005, 355 milioni di euro nel 2006 e 170 milioni di euro nel 2007,
da utilizzare a copertura degli interventi di cui all’articolo 5, comma 1.

7.
Al decreto legislativo 185/00, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)
all’articolo 3, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine,
il seguente: «1bis. Alle agevolazioni di cui al comma 1 si
applicano i massimali previsti dalla normativa comunitaria per gli investimenti
operati da giovani imprenditori agricoli. Per le iniziative nel settore
della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del
periodo di preammortamento, non superiore a quindici
anni.»;

b)
all’articolo 5, comma 1, all’articolo 7, comma 1, e all’articolo 11, comma 2,
le parole: «composte esclusivamente da soggetti di età
compresa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero composte prevalentemente da soggetti di
età compresa tra i 18 ed i 29 anni» sono sostituite dalle seguenti: «composte
prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni»;

c)
all’articolo 5, comma 2, all’articolo 7, comma 2, all’articolo 11, comma 3, e
all’articolo 17, comma 1, dopo le parole: «alla data del 1 gennaio 2000» sono
inserite le seguenti: «ovvero da almeno sei mesi, all’atto della presentazione
della domanda,»;

d)
all’articolo 9, comma 1, le parole: «gli agricoltori di età
compresa tra i 18 ed i 35 anni» sono sostituite dalle seguenti: «i giovani
imprenditori agricoli»;

e)
nel titolo I, è aggiunto il seguente articolo:
«Articolo 12bis. (Ampliamenti aziendali) 1. Gli
incentivi di cui ai capi I e II del presente titolo possono essere concessi
anche per finanziare ampliamenti aziendali effettuati da società in possesso
dei requisiti di cui agli articoli 5 e 7 da almeno due anni prima della
presentazione della domanda, le quali siano
economicamente e finanziariamente sane ed abbiano effettivamente avviato
l’attività di impresa da almeno tre anni prima della predetta data. Nel caso in
cui le società richiedenti abbiano già beneficiato di incentivi
di cui al presente decreto, esse devono dare dimostrazione di aver completato
l’originario programma di investimenti ammesso alle agevolazioni almeno tre
anni prima della data di presentazione della domanda e di essere in regola con
il pagamento delle rate di mutuo.»;

f) all’articolo 17, comma 1, le parole: «nei sei mesi
antecedenti la» sono sostituite dalla seguente: «alla»;

g)
all’articolo 23, dopo il comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente: «4bis. I
limiti di investimento di cui agli articoli 6, 8, 10,
12, 18 e 20 del presente decreto legislativo possono essere modificati con
delibera del Cipe.».

Articolo
8bis

(Ulteriori
interventi per i Giochi olimpici invernali “Torino 2006”)

1.
Lo stanziamento di cui all’articolo 7septies, comma 1, del decreto legge
7/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 43/2005, è incrementato per
un importo pari a 10 milioni di euro l’anno 2005, 10
milioni di euro per l’anno 2006 e 30 milioni di euro per l’anno 2007.

2.
All’articolo 7-septies del decreto legge 7/2005, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono apportate le
seguenti modifiche:

a)
al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La società di cui al comma 1 destina agli oneri di funzionamento
il 2 per cento della dotazione di cui al comma 1 e successivi incrementi»;

b)
al comma, secondo periodo, dopo le parole: «di cui all’articolo 1, comma 1,
della legge 285/00, e successive modificazioni,» sono
aggiunte le seguenti: «nonché per la realizzazione di interventi temporanei
correlati a quelli di cui all’articolo 3 della citata legge 285 del 2000,»;

c)
al comma 3, sono soppressi il terzo e il quarto periodo;

d)
al comma 6, dopo le parole: «relativi agli interventi di cui alla legge 285/00,
e successive modificazioni,» sono aggiunte le
seguenti: «nonché a quelli di cui al comma 2 del presente articolo,»;

e) al
comma 6, dopo l’ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «In
relazione alla eccezionale necessità ed urgenza di attuare i compiti di
cui al comma 2, la società di cui al comma 1 nonché i soggetti di cui la stessa
si può avvalere possono altresì procedere in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e a quelle che
saranno individuate con apposita ordinanza della Presidenza del Consiglio dei
ministri, adottata in attuazione dell’articolo 5bis, comma 5, del decreto legge
343/01, convertito, con modificazioni, dalla legge 401/01».

3.
Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 si provvede mediante riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61, comma 1, della legge
289/02, come rideterminata dalle tabelle D e F della
legge 311/04, per 10 milioni di euro per l’anno 2005,
10 milioni di euro per l’anno 2006 e 30 milioni di euro per l’anno 2007.
Conseguentemente, per l’anno 2005 il limite dei pagamenti indicato all’articolo
1, comma 15, lettera a), della legge 311/04 è ridotto di 10 milioni di euro».

Articolo
9

(Dimensione
europea per la piccola impresa e premio di concentrazione)

1.
Alle imprese rientranti nella definizione comunitaria di microimprese piccole e
medie imprese, di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del
6 maggio 2003, che prendono parte a processi di
concentrazione è attribuito, nel rispetto delle condizioni previste nel
regolamento CE n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, un contributo
nella forma di credito di imposta pari al cinquanta per cento delle spese
sostenute per studi e consulenze, inerenti all’operazione di concentrazione e
comunque in caso di effettiva realizzazione dell’operazione, secondo le
condizioni che seguono:

a)
il processo di concentrazione deve essere ultimato, avuto riguardo agli effetti
civili, nel periodo compreso tra la data di entrata in
vigore del presente decreto e i ventiquattro mesi successivi;

b)
l’impresa risultante dal processo di concentrazione, comunque
operata, ovvero l’aggregazione fra singole imprese, deve rientrare nella
definizione di piccola e media impresa di cui alla raccomandazione della
Commissione europea del 6 maggio 2003;

c)
tutte le imprese che partecipano al processo di concentrazione devono aver
esercitato attività omogenee nel periodo d’imposta precedente alla data in cui
è ultimato il processo di concentrazione o aggregazione
ed essere residenti in Stati membri dell’Unione europea ovvero dello Spazio
economico europeo.

1bis.
Ai fini del presente articolo per concentrazione si intende:
a) la costituzione di un’unica impresa per effetto dell’aggregazione di più
imprese mediante fusione; b ) l’incorporazione di una o più imprese da parte di
altra impresa; c) la costituzione di aggregazioni su base contrattuale fra
imprese che organizzano in comune attività imprenditoriali rilevanti; d) la
costituzione di consorzi mediante i quali più imprenditori istituiscono una
organizzazione comune per lo svolgimento di fasi rilevanti delle rispettive
imprese; e) ulteriori forme che favoriscano la crescita dimensionale delle
imprese.

1ter.
La concentrazione di cui al comma 1bis non può avere
durata inferiore a tre anni.

1quater.
Tutte le imprese di cui al comma 1bis iscrivono al
registro delle imprese l’avvenuta concentrazione ai sensi del presente
articolo.

2.
Il contributo di cui al comma 1 non compete se il
processo di concentrazione interessa imprese tra le quali sussiste il rapporto
di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile ovvero che sono
direttamente o indirettamente controllate dalla stessa persona fisica, tenuto
conto anche delle partecipazioni detenute dai familiari di cui all’articolo 5
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 917/86 e successive modificazioni.

3.
Per fruire del contributo, l’impresa concentrataria
inoltra, a decorrere dalla data di ultimazione del
processo di concentrazione, un’apposita istanza in via telematica al Centro
operativo di Pescara dell’Agenzia delle entrate, che ne rilascia, in via
telematica, certificazione della data di avvenuta presentazione. L’Agenzia
delle entrate esamina le istanze secondo l’ordine
cronologico di presentazione, e comunica, in via telematica, entro trenta
giorni dalla presentazione dell’istanza, il riconoscimento del contributo
ovvero il diniego del contributo stesso per carenza dei presupposti desumibili
dall’istanza ovvero per l’esaurimento dei fondi stanziati, pari a 34 milioni di
euro per l’anno 2005, 110 milioni di euro per l’anno 2006 e 57 milioni di euro
per l’anno 2007.

4.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate è approvato il
modello da utilizzare per la redazione dell’istanza e
sono stabiliti i dati in esso contenuti, nonché i termini di presentazione
delle istanze medesime. Dell’avvenuto esaurimento dei fondi stanziati è data
notizia con successivo provvedimento del direttore della medesima Agenzia.

5.
Per le modalità di presentazione telematica si applicano le disposizioni
contenute nell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 322/98 e successive modificazioni.

6.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
del decreto legislativo 241/97, successivamente alla
comunicazione di avvenuto riconoscimento del contributo. Il credito d’imposta
non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione
netta di cui al decreto legislativo 446/97, né
dell’imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del
rapporto di cui all’articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 917/86 e successive
modificazioni.

7.
Resta ferma l’applicazione delle disposizioni antielusive di cui all’articolo
37-bis del decreto del Presidente della Repubblica
600/73 e successive modificazioni.

Articolo
10

(Disposizioni in materia di agricoltura)

1.
All’articolo 34 del decreto del Presidente della
Repubblica 633/72 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a)
al comma 2, la lettera c), è sostituita dalla seguente: «c) le cooperative e
loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 228/01;
le associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della
legislazione vigente, che effettuano cessioni di beni
prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato
originario o previa manipolazione o trasformazione, nonchè
gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione,
alla vendita collettiva per conto dei produttori soci.»;

b)
il comma 3 è abrogato;

c)
al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sempre che il
cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al regime ordinario.»;

d)
il comma 10 è abrogato;

e) il
comma 11 è sostituito dal seguente: «11. Le disposizioni del presente articolo
non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti
di cui ai commi precedenti che optino per
l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all’Ufficio
secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 442/97.».

2.
All’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 504/95 e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)
le parole: «Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro
1,97 per ettolitro e per grado-Plato»;

b)
le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 56,15
per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi:
euro 62,33 per ettolitro»;

c)
le parole: «Alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro
anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 765,44 per
ettolitro anidro».

3.
Con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il
ministro delle Politiche agricole e forestali, da adottare entro il 31 dicembre
2005, ai sensi dell’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica
633/72, sono rideterminate le percentuali di compensazione
applicabili ai prodotti agricoli, al fine di assicurare maggiori entrate pari a
20 milioni di euro annui a decorrere dal 1 gennaio
2006.

4.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane sono stabilite le
nuove aliquote di accisa di
cui al comma 2, con effetto dal 1º gennaio 2006, in misura tale da
assicurare ulteriori maggiori entrate pari a 115 milioni di euro annui a
decorrere dal 2006.

5.
All’articolo 66, comma 1, della legge 289/02, dopo le
parole: «contratti di filiera», sono inserite le seguenti: «e di distretto»
rispettando in ogni caso per ciascuna categoria delle accise
di cui al comma 2 i criteri di progressione delle aliquote stabiliti nel
medesimo comma 2.

6.
Con decreto del ministro delle Politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l’attivazione di contratti
di distretto di cui al comma 5, prevedendo anche la
possibilità di partecipazione attiva ai predetti contratti dei consorzi agrari
di cui alla legge 410/99.

7. In attuazione
di quanto disposto dall’articolo 1, comma 512, della legge 311/04, il Fondo
interbancario di garanzia di cui all’articolo 45 del Testo unico di cui al decreto
legislativo 385/93, è soppresso.

8.
All’articolo 17 del decreto legislativo 102/04, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a)
nel comma 5 dopo le parole: «dal presente articolo», sono inserite le seguenti:
«,nonché di quelle previste in attuazione
dell’articolo 1, comma 512, della legge 311/04»;

b)
dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5bis. Le garanzie prestate ai sensi
del presente articolo possono essere assistite dalla garanzia dello Stato
secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto del ministero
dell’Economia e delle finanze. Agli eventuali oneri derivanti dall’escussione della garanzia concessa ai sensi del comma 2, si
provvede ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge
468/78. La predetta garanzia è elencata nello stato di previsione del ministero
dell’Economia e delle finanze ai sensi dell’articolo
13 della citata legge 468 del 1978.».

9.
Il Fondo per il risparmio idrico ed energetico,di cui
all’articolo 1bis del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito, con
modificazioni, dalla legge 268/03, è soppresso. Le disponibilità finanziarie accertate alla data di entrata in vigore del presente
decreto sul fondo per lo sviluppo della meccanizzazione dell’agricoltura, di
cui alla legge 910/66, già destinate al Fondo per il risparmio idrico ed
energetico, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere
successivamente trasferite all’Ismea per le finalità
di cui all’articolo 17, del decreto legislativo 102/04.

10.
Allo scopo di favorire l’internazionalizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari italiani il ministero delle Politiche
agricole e forestali promuove un programma di azioni
al fine di assicurarne un migliore accesso ai mercati internazionali con
particolare riferimento a quelli extra comunitari. Il ministero delle Politiche
agricole e forestali si avvale, per l’attuazione del programma di cui al
presente comma, della società “Buonitalia” Spa, di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto
legislativo 99/2004. A tale fine è destinata, per l’anno 2005, quota parte, nel
limite di 50 milioni di euro, delle risorse
finanziarie di cui all’articolo 4, comma 42, della legge 350/03, con
riferimento all’attuazione degli interventi di cui alla delibera Cipe n. 90/00 del 4 agosto 2000, pubblicata nella «Gazzetta
Ufficiale» n. 251 del 26 ottobre 2000, e successive modificazioni. Con decreto
del ministro delle Politiche agricole e forestali, di concerto con il ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le
modalità e le procedure per l’attuazione del presente comma, ivi inclusa
l’individuazione delle risorse effettivamente disponibili da destinare allo
scopo.

Articolo
10bis

(Modifica
all’articolo 17 della legge 49/1985)

1.
Il comma 3 dell’articolo 17 della legge 49/1985, come
sostituito da ultimo dall’articolo 5, comma 1, della legge 273/02, è sostituito
dal seguente «L’entità delle partecipazioni è determinata per una quota pari al
5 per cento in relazione al numero delle società
finanziarie aventi i requisiti che hanno presentato domanda di partecipazione e
per una quota pari al 50 per cento in proporzione ai valori a patrimonio netto
delle partecipazioni assunte nonché dei finanziamenti e delle agevolazioni
erogate ai sensi dell’articolo 12 della legge 57/2001. La restante quota è
determinata in proporzione alla percentuale di utilizzazione
da parte di ciascuna società finanziaria delle risorse conferite dal Ministero
ai sensi della predetta norma. Il Ministero esclude dalla ripartizione le
società finanziarie che non hanno effettuato
erogazioni pari ad almeno l’80 per cento delle risorse conferite, decorsi due
anni dal conferimento delle stesse. Per l’attività di formazione e consulenza
alle cooperative nonché di promozione della normativa,
le società finanziarie ammesse alla partecipazione sono autorizzate ad
utilizzare annualmente, in misura non superiore all’uno per cento, risorse
equivalenti agli interventi previsti dalla citata legge 57/2001, articolo 12,
effettuati nell’anno precedente. Ad integrazione del decreto previsto
dall’articolo 12, comma 6, della legge 57/2001, il Ministero stabilisce le
modalità di attuazione del presente comma.

Articolo
10ter

(Disposizioni per il settore agroalimentare)

1.
Ferme restando le competenze di approvazione del Cipe, il ministero delle Politiche agricole e forestali,
con uno o più decreti, può affidare all’Istituto per lo Sviluppo Agroalimentare (Isa) Spa le
funzioni relative alla valutazione, ammissione e gestione dei contratti di
filiera di cui all’articolo 66, commi 1 e 2, della legge 289/02, e al decreto del ministero delle
Politiche agricole e forestali del 1° agosto 2003. All’Isa
Spa è riconosciuto, a valere sulle risorse destinate
ai contratti di filiera, il rimborso delle spese di gestione per lo svolgimento
delle predette attività, da stabilirsi con atto convenzionale stipulato tra la
stessa società ed il ministero delle politiche agricole e forestali.

2.
Ferme restando le competenze di approvazione del Cipe, il ministero delle Politiche agricole e forestali,
con uno o più decreti può trasferire alla società Isa Spa
le funzioni di propria competenza e le connesse risorse umane, finanziarie e
strumentali relative alla valutazione, ammissione e gestione dei contratti di
programma che prevedono iniziative nel settore agricolo e agroindustriale.
Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 93, della legge finanziaria
del 2005.

3.
Nel rispetto delle norme comunitarie, la stipula di contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi
interprofessionali di cui alla legge 88/1988, costituisce criterio di
preferenza, secondo le modalità stabilite in ciascun bando di partecipazione,
per attribuire contributi statali per l’innovazione e la ristrutturazione delle
imprese agricole, agroalimentari e di
commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli.

4.
Costituisce priorità nell’accesso ai regimi di aiuti
di cui all’articolo 66, commi 1 e 2, della legge 289/02, la conclusione di contratti
di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla
legge 88/1988.

5.
Le regioni possono attribuire priorità nell’erogazione di contributi alle
imprese che concludono contratti di coltivazione e
vendita di cui al comma 3.

6.
Il valore preminente previsto dall’articolo 59, comma 4,
della legge 488/99, nell’aggiudicazione degli appalti pubblici è esteso
anche alle produzioni agricole oggetto di contratti di coltivazione e vendita
conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 88/1988.

7. A decorrere dal 1 gennaio 2006, alle imprese che concludono contratti di coltivazione e vendita conformi agli
accordi interprofessionali di cui alla legge 88/1988, è riconosciuta priorità
nell’erogazione degli aiuti supplementari diretti previsti a discrezione dello
Stato membro ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/03.

8.
Ai fini di quanto disposto nel presente articolo i contratti
di conferimento tra le cooperative ed i loro associati sono equiparati ai
contratti di coltivazione e vendita.

9.
Il ministero delle Politiche agricole e forestali è autorizzato ad acquistare
dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) e da Sviluppo Italia Spa
le partecipazioni da questi posseduti nell’Istituto per lo Sviluppo Agroalimentare (Isa) Spa, nonché ad esercitare i conseguenti diritti dell’azionista.
All’acquisto delle partecipazioni predette il ministero delle Politiche
agricole e forestali provvede nell’ambito degli stanziamenti del fondo unico
per gli investimenti del Ministero medesimo, di cui
all’articolo 46 della legge 448/01, come rideterminati
dalla legge 311/04.

Articolo
11

(Sostegno
e garanzia dell’attività produttiva)

1.
Il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio di cui
all’articolo 4, comma 106, della legge 350/03, è incrementato per l’anno 2005
di un importo pari a 100 milioni di euro.

2.
Sviluppo Italia Spa è autorizzata ad utilizzare le
risorse di cui al comma 1 per sottoscrivere ed acquistare, esclusivamente a
condizioni di mercato, quote di capitale di imprese
produttive che presentino nuovi programmi di investimento finalizzati ad
introdurre innovazioni di processi, di prodotti o di servizi con tecnologie
digitali, ovvero quote di minoranza di fondi mobiliari chiusi che investono in
tali imprese, secondo le modalità indicate dal Cipe,
nel rispetto e nei limiti di cui all’articolo 4, commi da 106 a 110, della
legge 350/03.

3.
È istituito il Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli
Orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione
delle imprese in difficoltà con una dotazione finanziaria pari a 35 milioni di euro per l’anno 2005.

4.
All’onere derivante dall’attuazione dei commi 1 e 3 si provvede mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa
al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al
comma 5 dell’articolo 10 del decreto legge 282/04, convertito, con
modificazioni, dalla legge 307/04.

5.
Le attività di coordinamento e monitoraggio degli interventi di cui al comma 3
sono svolte da un apposito comitato tecnico nominato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che opera sulla base
degli indirizzi formulati dalle amministrazioni competenti. Le amministrazioni
competenti si avvalgono di Sviluppo Italia Spa per la
valutazione ed attuazione dei citati interventi senza oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato.

6.
Con delibera del Cipe, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono dettati i criteri e le modalità per l’attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 3 e 5.

7.
All’articolo 13 del decreto legge 269/03, convertito,
con modificazioni, dalla legge 326/03, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a)
il comma 28 è abrogato;

b)
dopo il comma 61ter è aggiunto, in fine, il seguente:

«61quater.
Le caratteristiche delle garanzie dirette, controgaranzie
e cogaranzie prestate a prima richiesta dal Fondo di
cui all’articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 662/96, al fine di
adeguarne la natura a quanto previsto dall’Accordo di Basilea recante la
disciplina dei requisiti minimi di capitale per le banche, sono disciplinate
con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

bbis) al comma 19, secondo periodo, dopo le parole «ai
Fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21» è inserita la seguente: “23”;

bter) ai commi 22 e 23, le parole: “dei finanziamenti
complessivamente garantiti” sono sostituite dalle seguenti: “delle garanzie
concesse nell’anno a fronte di finanziamenti erogati”;

bquater) dopo il comma 23 è aggiunto il seguente: «23bis. Le
disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno effetto a decorrere dall’anno 2004».

8.
Al fine di concorrere alla soluzione delle crisi industriali, gli interventi di
reindustrializzazione e di promozione industriale di
cui al decreto legge 120/89, convertito, con modificazioni, dalla legge 181/89,
sono estesi, nei limiti delle risorse di cui al comma 9, anche alle aziende
operanti in aree di crisi del comparto degli elettrodomestici, nonché al territorio dei comuni individuati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, tenuto conto degli accordi intervenuti
fra Governo, enti territoriali e parti economiche e sociali, secondo le
procedure di cui all’articolo 1, commi 266 e 267, della legge 311/04.

9.
Per gli interventi di cui al comma 8 è concesso un contributo straordinario
pari a 50 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di
euro per il 2006, 85 milioni di euro per il 2007 e 65 milioni di euro per il
2008. Saranno realizzati prioritariamente gli interventi cofinanziati
dalle regioni e dagli enti locali, anche per il tramite di società o enti
strumentali, tenendo conto della quota di cofinanziamento.

10.
[Soppresso]

11.
Al fine di consentire lo sviluppo e la ristrutturazione produttiva delle
imprese interessate, l’applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le
forniture di energia elettrica di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera c), del decreto legge 25/2003, convertito, con modificazioni,
dalla legge 83/2003, viene prorogata a tutto l’anno 2010 alle condizioni
tariffarie di cui al 31 dicembre 2004.

11.bis La disposizione di
cui al comma 11non trova applicazione con riferimento al regime, già senza
limiti temporali, di cui al Dpr 730/63 che continua
ad applicarsi alle condizioni in essere al 31 dicembre 2004 fatti salvi
eventuali adeguamenti da apportarsi attraverso lo strumento convenzionale di
cui all’articolo 4 del citato Dpr.

12.
Le condizioni tariffarie di cui al decreto del ministro
dell’Industria, del commercio e dell’artigianato in data 19 dicembre 1995,
pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 39 del 16 febbraio 1996, sono
estese con provvedimento dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, alle
forniture di energia elettrica destinata alle
produzioni e lavorazioni dell’alluminio, piombo, argento e zinco e al ciclo
cloro-soda, con riferimento ai prezzi praticati per forniture analoghe sui
mercati europei nei limiti degli impianti esistenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, situati nel territorio della regione Sardegna e
caratterizzati da alimentazione in alta tensione. Le condizioni tariffarie di
cui al presente comma vengono riconosciute a fronte
della definizione di un protocollo d’intesa contenente impegni per il lungo
periodo sottoscritto dalle parti con l’amministrazione della regione Sardegna
ed i Ministeri interessati.

13.
Le condizioni tariffarie di cui ai commi 11 e 12 si applicano a decorrere dal 1
gennaio 2005 e vengono aggiornate dall’Autorità per
l’energia elettrica e il gas che incrementa su base annuale i valori nominali
delle tariffe del quattro per cento, ovvero, qualora quest’ultimo
valore risulti più elevato, dell’incremento percentuale del prezzo medio
dell’energia elettrica all’ingrosso registrato nelle principali borse
dell’energia elettrica europee, segnatamente di Amsterdam e di Francoforte.

14.
Allo scopo di ridurre i costi di fornitura dell’energia
elettrica alle imprese e in generale ai clienti finali sfruttando risorse del
bacino carbonifero del Sulcis, nel rispetto
della normativa comunitaria, nazionale ed ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica in data 28 gennaio 1994, pubblicato nella «Gazzetta ufficiale»
n. 56 del 9 marzo 1994, la regione Sardegna, in coerenza con gli indirizzi e le
priorità del sistema energetico regionale […], assegna una concessione
integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis
e la produzione di energia elettrica. Al
concessionario è assicurato l’acquisto da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa
dell’energia elettrica prodotta ai prezzi e secondo le modalità previste dal
citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994. La regione
Sardegna assicura la disponibilità delle aree e delle infrastrutture necessarie
e assegna la concessione mediante procedure di gara entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Comitato di
coordinamento istituito ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 gennaio 2004 esercita funzioni di vigilanza e monitoraggio,
fino all’entrata in esercizio dell’impianto di produzione di energia
elettrica oggetto della concessione. Gli elementi da prendere in considerazione
per la valutazione delle offerte, previo esame dell’adeguatezza della struttura
economica e finanziaria del progetto, ai fini dell’assegnazione della
concessione sono:

a)
massimizzazione del rendimento energetico complessivo
degli impianti;

b) minimizzazione delle emissioni con utilizzo di
tecnologia idonea al contenimento degli inquinanti delle polveri e degli inquinanti
gassosi, in forma di gassificazione, ciclo supercritico o altro equivalente;

c)
contenimento dei tempi di esecuzione del progetto;

d)
presentazione di un piano industriale per lo sfruttamento della miniera e la
realizzazione e l’esercizio della centrale di produzione di energia
elettrica, che preveda ricadute atte a promuovere lo sviluppo economico
dell’area del Sulcis Iglesiente,
avvalendosi della disponibilità di energia elettrica a costo ridotto per le
imprese localizzate nell’Isola;

e)
definizione e promozione di un programma di attività
finalizzato alle tecnologie di impiego del carbone ad emissione zero ai sensi
della legge 351/85.

14bis.
La gestione temporanea della miniera carbonifera del Sulcis,
prevista a termine dal comma 1 dell’articolo 57 della legge 449/97, è prorogata
fino alla presa in consegna delle strutture da parte del concessionario di cui
al comma 14, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006. A tale fine è
autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2005 e 2006.

14ter.
Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 9 e 14bis, pari a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, a 85 milioni di euro
per l’anno 2007 e a 65 milioni di euro per l’anno 2008, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61,
comma 1, della legge 289/02, come rideterminata dalle
tabelle D e F della legge 311/04. Conseguentemente, per l’anno 2005 il limite
dei pagamenti indicato all’articolo 1, comma 15, lettera a), della legge
311/04, è ridotto di 65 milioni di euro.

14quater.
Le attività di produzione e di commercializzazione dei tabacchi lavorati, nonché quelle di trasformazione del tabacco greggio, con
esclusione delle attività di commercializzazione al minuto si intendono non più
riservate o comunque attribuite all’amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato ovvero all’ente di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 283/98, e
la fabbricazione e trasformazione di tali prodotti può essere effettuata nei
depositi fiscali autorizzati dalla predetta amministrazione.

Articolo
11bis

(Sanzioni
irrogate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas)

1.
Alle sanzioni previste dalla legge 481/95 articolo 2 comma
207 non si applica quanto previsto dall’articolo 16 della legge 689/81.
L’ammontare riveniente dal pagamento delle sanzioni irrogate dall’autorità per
l’energia elettrica e il gas è destinato ad un fondo per il finanziamento di iniziative a vantaggio dei consumatori, di tipo reintegratorio o di risarcimento forfetario dei danni
subiti. Le modalità di organizzazione e funzionamento
del fondo nonché di erogazione delle relative risorse sono stabilite con
regolamento a norma dell’articolo 17, comma 1, della legge 400 del 1988 e
successive modificazioni, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

Articolo
11ter

(Potenziamento delle aree sottoutilizzate)

1.
All’articolo 11 del decreto legislativo 446/97, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)
al comma 4quater, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «Fino al
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, per i soggetti di cui
all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), che
incrementano, in ciascuno dei tre periodi d’imposta successivi a quello in
corso al 31 dicembre 2004, il numero di lavoratori dipendenti assunti con
contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con
il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente, è
deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore
a 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite
dell’incremento complessivo del costo del personale classificabile
nell’articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile.
La suddetta deduzione decade se nei periodi d’imposta successivi a quello in
corso al 31 dicembre 2004, il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari rispetto al numero degli stessi
lavoratori mediamente occupati in tale periodo d’imposta; la deduzione
spettante compete in ogni caso per ciascun periodo d’imposta a partire da
quello di assunzione e fino a quello in corso al 31 dicembre 2008, semprechè permanga il medesimo rapporto di impiego»;

b)
il comma 4quinquies, è sostituito dal seguente:

«4quinquies.
Per i quattro periodi d’imposta successivi a quello in corso
al 31 dicembre

2004,
fermo restando il rispetto del regolamento (CE) n. 2204/ 2002 della
Commissione, del 5 dicembre 2002, l’importo deducibile determinato ai sensi del
comma 4quater è quintuplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista
dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), e triplicato nelle aree ammissibili
alla deroga prevista dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato
che istituisce la Comunità europea, individuate dalla Carta italiana degli
aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 e da quella che verrà approvata per il successivo periodo».

2.
Al maggior onere derivante dall’attuazione del comma 1, lettera b), valutato in
15 milioni di euro per l’anno 2005, 183 milioni di
euro per l’anno 2006, 282 milioni di euro per l’anno 2007 e 366 milioni di euro
per l’anno 2008, si provvede mediante utilizzo dell’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002 n. 289. A tale fine sono
ridotte di pari importo, per gli anni 2005 e 2006, le risorse disponibili già
preordinate, con le delibere Cipe n. 16 del 9 maggio
2003 e n. 19 del 29 settembre 2004, pubblicate,
rispettivamente, nella «Gazzetta Ufficiale» n. 156 dell’8 luglio 2003 e n. 254
del 28 ottobre 2004, al finanziamento degli interventi per l’attribuzione di un
ulteriore contributo per le assunzioni di cui
all’articolo 7 della legge 388/00, e per gli anni 2007 e 2008 mediante utilizzo
della medesima autorizzazione di spesa come rideterminata
ai sensi delle tabelle D e F della legge 311/04. L’elenco degli strumenti che
confluiscono nel Fondo per le aree sottoutilizzate,
di cui all’allegato 1 della citata legge n. 289 del 2002, è esteso agli
interventi di intensificazione dei benefici previsti
dall’articolo 11, comma 4-quinquies del decreto legislativo 446/97. Resta fermo
quanto disposto dall’articolo 1, comma 15, lettera a),
della legge 311/04.

3.
Gli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), sono
soggetti a monitoraggio ai sensi del decreto legge 194/02, convertito, con
modificazioni, dalla legge 246/02. In caso di accertamento
di livelli effettivi di minor gettito superiori a quelli previsti, lo
scostamento, è recuperato a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, nelle more dell’applicazione dell’articolo
11ter, comma 7, della legge 468/78, e successive modificazioni. Il Cipe conseguentemente provvede alla eventuale
rideterminazione degli interventi sulla base delle
risorse disponibili anche con la modificazione di delibere già adottate.

4.
Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui interviene l’approvazione da parte della
Comunità europea ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo della Comunità europea.

5.
Il comma 361 dell’articolo 1 della legge 311/04, è
sostituito dal seguente: «361. Per le finalità previste dai commi da 354 a 360
è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per
l’anno 2005 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2006. Una
quota dei predetti oneri, pari a 55 milioni di euro
per l’anno 2005 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e
2008, è posta a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate
per gli interventi finanziati dallo stesso. La restante quota relativa agli anni 2005 e 2006, pari rispettivamente a 25
milioni di euro e a 50 milioni di euro, è posta a carico della parte del Fondo
unico per gli incentivi alle imprese non riguardante gli interventi nelle aree sottoutilizzate; alla quota relativa agli anni 2007 e 2008,
pari a 50 milioni di euro per ciascun anno, ed all’onere decorrente dal 2009,
pari a 150 milioni di euro annui, si provvede con le maggiori entrate derivanti
dal comma 300.».

Articolo
11quater

(Applicazione dell’imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni rese in un altro
Stato UE)

1.
La locuzione «le cessioni in base a cataloghi, per
corrispondenza e simili, di beni», di cui agli articoli 40, comma 3, e 41,
comma 1, lettera b), del decreto legge
331/93, convertito dalla legge 29 427/93, deve intendersi riferita alle
cessioni di beni con trasporto a destinazione da parte del cedente, a nulla
rilevando le modalità di effettuazione dell’ordine di acquisto.

2.
Nell’ipotesi di cui al comma precedente, se lo Stato membro
di destinazione del bene richiede il pagamento dell’imposta ivi applicabile sul
corrispettivo dell’operazione già assoggettata ad imposta sul valore aggiunto
nel territorio dello Stato, il contribuente può chiedere la restituzione
dell’imposta assoluta, entro il termine di due anni, ai sensi dell’articolo 21
del decreto legislativo 546/92, decorrente dalla data di notifica dell’atto impositivo da parte della competente autorità estera.
Su richiesta del contribuente, il rimborso
dell’imposta può essere effettuato anche tramite il riconoscimento, con
provvedimento formale da parte del competente ufficio delle Entrate, di un
credito di corrispondente importo utilizzabile in compensazione, ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 241/97.».

Articolo
11quinquies

(Sostegno
all’internazionalizzazione dell’economia italiana)

1.
All’articolo 6, comma 18, del decreto legge 269/03,
convertito, con modificazioni, dalla legge 236/03 le parole da: «ad
eccezione di una quota» fino al termine del periodo sono soppresse.

2. L’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 143/98,
per la parte relativa alla internazionalizzazione
dell’economia italiana, si interpreta nel senso che Sace
Spa, ferma restando ogni altra disposizione prevista
dal decreto legge 269/03, convertito, con modificazioni dalla legge 326/03, è
autorizzata altresì a rilasciare, nel rispetto della disciplina comunitaria in
materia, garanzie e coperture assicurative per il rischio di mancato rimborso
relativamente a finanziamenti, prestiti obbligazionari, titoli di debito ed
altri strumenti finanziari, ivi inclusi quelli emessi nell’ambito di operazioni
di cartolarizzazione, connessi al processo di
internazionalizzazione di imprese italiane, in possesso dei requisiti di cui al
successivo comma 3, operanti anche attraverso società di diritto estero a loro
collegate o da loro controllate.

3. L’attività di sostegno all’internazionalizzazione di
cui al comma 2 è svolta annualmente a condizioni di mercato in
relazione a operazioni effettuate per almeno il 50 per cento a favore di
piccole e medie imprese secondo la definizione comunitaria e, per la parte
rimanente, nei confronti di imprese con fatturato annuo non superiore a 250
milioni di euro.

4.
Le garanzie e coperture assicurative di cui al comma 2 beneficiano della
garanzia dello Stato nei limiti specifici indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato come quota parte
dei limiti ordinari indicati distintivamente per le
garanzie e le coperture assicurative di durata inferiore a superiore ai
ventiquattro mesi ai sensi dell’articolo 6, comma 9, del decreto legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 326/03. Per
l’anno 2005 il limite specifico di cui al presente comma è fissato in misura
pari al venti per cento dei limiti di cui all’articolo
2, comma 4, della legge 312/04, che restano invariati.

5.
Sce Spa fornisce informazioni dettagliate in merito all’operatività
di cui al presente articolo nel proprio bilancio di esercizio,
evidenziando specificamente, in riferimento all’attività di cui al precedente
comma 2 e alla garanzia dello Stato di cui al comma 4, le risorse impegnate, i
costi sostenuti, la redditività, e i risultati conseguiti.

Articolo
11sexies

(Misure
per la razionale produzione e distribuzione energetica e per la tutela
dell’ambiente)

[Soppresso]

Articolo
12

(Rafforzamento e rilancio del settore turistico)

1.
Al fine di assicurare il coordinamento stabile delle politiche di indirizzo del settore turistico in sede nazionale e la
sua promozione all’estero, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, è istituito il Comitato nazionale per il turismo con compiti
di orientamento e coordinamento delle politiche turistiche nazionali e di
indirizzo per l’attività dell’Agenzia. Fanno parte del
Comitato: i Ministri e Viceministri ed il
sottosegretario con delega al turismo, indicati nel citato decreto, il
Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni; il coordinatore degli
assessori regionali al turismo; quattro rappresentanti delle regioni indicati
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano; i rappresentanti delle principali
associazioni di categoria, nel numero massimo di tre, e un rappresentante delle
Camere di Commercio secondo modalità indicate nel citato decreto nazionale del
turismo di cui al comma 2.

2.
Per promuovere l’immagine unitaria dell’offerta turistica nazionale e per
favorirne la commercializzazione, l’Ente nazionale del turismo (Enit) è trasformato nell’Agenzia nazionale del turismo, di
seguito denominata: “Agenzia”, sottoposta all’attività di indirizzo
e vigilanza del Ministro delle attività produttive.

3. L’Agenzia è un ente dotato di personalità giuridica di
diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa,
patrimoniale, contabile e di gestione. Sono organi dell’Agenzia: il presidente,
il consiglio di amministrazione, il collegio dei
revisori dei conti.

4. L’Agenzia assume la denominazione di Enit-Agenzia nazionale del turismo e succede in tutti i
rapporti giuridici, attivi e passivi, dell’Enit, che
prosegue nell’esercizio delle sue funzioni fino all’adozione del decreto
previsto dal comma 7.

5. L’Agenzia provvede alle spese necessarie per il proprio
funzionamento attraverso le seguenti entrate:

a)
contributi dello Stato;

b)
contributi delle regioni;

c)
contributi di amministrazioni statali, regionali e
locali e di altri enti pubblici per la gestione di specifiche attività
promozionali;

d)
proventi derivanti dalla gestione e dalla vendita di beni e servizi a soggetti
pubblici e privati, nonché dalle attività di cui al
comma 8 al netto dei costi inerenti alla gestione della piattaforma tecnologica
ivi indicata;

e)
contribuzioni diverse.

6.
Per l’anno 2005, all’Enit è concesso il contributo
straordinario di 20 milioni di euro.

7.
Con decreto emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 400/88, su proposta del Ministro delle attività produttive, di
concerto con il ministro per la Funzione pubblica, con il ministro
dell’Economia e delle finanze, con il ministro degli Affari esteri, con il
ministro per gli italiani nel mondo e con il ministro per gli Affari regionali,
se nominati, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative, acquisita l’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si
provvede all’organizzazione e alla disciplina dell’Agenzia, con riguardo anche
all’istituzione di un apposito comitato tecnico-consultivo e dell’Osservatorio
nazionale del turismo e alla partecipazione negli organi dell’agenzia di
rappresentanti delle regioni e dello Stato e delle associazioni di categoria e
delle Camere di commercio, anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 13,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 419/99. Tra i compiti dell’Agenzia
sono in particolare previsti lo sviluppo e la cura del
turismo culturale, in raccordo con le iniziative di valorizzazione del
patrimonio culturale e del turismo congressuale.

8.
Per l’iniziativa volta a promuovere il marchio Italia nel settore del turismo,
sulla rete Internet, già avviata dal progetto Scegli Italia, la Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie
provvede, attraverso opportune convenzioni, alla realizzazione dell’iniziativa,
alla gestione della relativa piattaforma tecnologica, alla definizione delle
modalità e degli standard tecnici per la partecipazione dei soggetti
interessati pubblici e privati, in raccordo con l’Agenzia, con il ministero
delle Attività produttive, con il ministero degli Affari esteri, con il
ministro per gli Italiani nel mondo e con le Regioni, per quanto riguarda gli
aspetti relativi ai contenuti e alla promozione
turistica di livello nazionale e internazionale e, con riferimento al settore
del turismo culturale, in raccordo con il ministero per i Beni e le attività
culturali.

8bis.
Il ministero delle Attività Produttive si avvale di Enit – Agenzia nazionale per il turismo e delle Società di
essa controllate per le proprie attività di assistenza tecnica e per la
gestione di azioni mirate allo sviluppo dei sistemi turistici multiregionali. Il ministro delle Attività poduttive può assegnare direttamente ad Enit
– Agenzia nazionale per il turismo ed alle Società da essa
controllate, con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e risorse
relativi a tali compiti.

9.
Al finanziamento dell’iniziativa di cui al comma 8 sono destinate anche le
somme già assegnate al progetto Scegli […] Italia
con decreto del ministro per l’Innovazione e le tecnologie in data 28 maggio
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 2004, nell’ambito
delle disponibilità del Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel
settore informatico, di cui
all’articolo 27, commi 2 e 4, della legge 3/2003, nonché
gli eventuali proventi derivanti da forme private di finanziamento e dallo
sfruttamento economico della piattaforma tecnologica.

10.
È autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2005 e 2006 per la partecipazione del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio al progetto Scegli Italia.

11.
All’onere derivante dall’attuazione del comma 10 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del
ministero dell’Economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio.

Articolo
12bis

1.
Al comma 534 dell’articolo 1 della legge 311/04, dopo le
parole: «amministrazioni regionali» si aggiungono le seguenti: «della
Federazione Italiana Gioco Calcio».

Capo
VII

Modernizzazione
dei sistemi di protezione sociale e potenziamento ammortizzatori sociali

Articolo
13

(Disposizioni in materia di previdenza complementare, per il potenziamento degli
ammortizzatori sociali e degli incentivi al reimpiego
nonchè conferma dell’indennizzabilità
della disoccupazione nei casi di sospensione dell’attività lavorativa)

1.
Al fine di sostenere l’apparato produttivo anche attraverso la graduale
attuazione delle deleghe legislative in materia di previdenza complementare
previste dall’articolo 1, comma 2, della legge 243/04, è autorizzata, ai sensi
dell’articolo 1, comma 42, della medesima legge, la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2005, 200 milioni di euro per l’anno 2006
e 530 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007. Al relativo onere si
provvede, quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2005,
200 milioni di euro per l’anno 2006 e 506 milioni di euro per l’anno 2007,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del
ministero dell’Economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al ministero del Lavoro e delle politiche sociali,
quanto a 14 milioni di euro per l’anno 2007, mediante utilizzo di parte delle
maggiori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 7, comma 3, quanto a
10 milioni di euro per l’anno 2007, mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9ter della legge 468/78, come
determinata dalla tabella C della legge 311/04.

2. In
attesa della riforma organica degli ammortizzatori sociali e del sistema degli
incentivi all’occupazione, per gli anni 2005 e 2006, con decorrenza, in ogni
caso, non anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottati i seguenti interventi:

a)
per i trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1 aprile 2005 al 31
dicembre 2006 la durata dell’indennità ordinaria di disoccupazione con
requisiti normali, di cui all’articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge
14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio
1939, n. 1272 e successive modificazioni, è elevata a sette mesi per i soggetti
con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e a dieci mesi per i soggetti con
età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni. La percentuale di
commisurazione alla retribuzione della predetta indennità è elevata al
cinquanta per cento per i primi sei mesi ed è fissata al quaranta per cento per
i successivi tre mesi e al trenta per cento per gli ulteriori
mesi. Resta confermato il riconoscimento della contribuzione figurativa per il
periodo di percezione del trattamento nel limite massimo di
sei mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e di nove
mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni. Gli incrementi di misura e di durata di cui al presente comma non
si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, né
all’indennità ordinaria con requisiti ridotti di cui all’articolo 7, comma 3,
del decreto legge 86/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge 160/88.
L’articolo 20, comma 2, del regio decreto legge 636/39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1272/39, e successive modificazioni,
è abrogato. L’indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di
perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla
normativa in materia di incontro tra domanda e offerta
di lavoro;

b)
all’articolo 1, comma 155, primo periodo, della legge 311/04, le parole: «310
milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «460
milioni di euro»; dopo le parole: «entro il 31 dicembre 2005" sono
inserite le seguenti: «e per gli accordi di settore entro il 31 dicembre 2006»;
dopo le parole: «intervenuti entro il 30 giugno 2005» sono inserite le
seguenti: «che recepiscono le intese intervenute in sede istituzionale
territoriale»;

c)
gli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 223/91, si applicano
anche al datore di lavoro, in caso di assunzione, o
all’utilizzatore in caso di somministrazione, di lavoratori collocati in
mobilità ai sensi dell’articolo 1, comma 155, della legge 311/04. Ai lavoratori
posti in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi del predetto
articolo 1, comma 155, della legge n. 311 del 2004, dell’articolo 1, comma 1,
del decreto legge 249/04, convertito, con modificazioni, dalla legge 291/04, ovvero in caso di cessazione di attività, dell’articolo 1,
comma 5, della citata legge 223 del 1991, in caso di cessazione di attività, si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 9, della legge 407/90,
ed all’articolo 4, comma 3, del decreto legge 148/93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 236/93. Fino al 31 dicembre 2005 e con riferimento
ai predetti lavoratori l’applicazione del citato articolo 4, comma 3, è effettuata indipendentemente dai limiti connessi alla
fruizione per il lavoratore e all’ammissione per l’impresa ai trattamenti di
cassa integrazione guadagni straordinaria e senza l’applicazione ivi prevista
delle riduzioni connesse con l’entità dei benefici, nel limite di 10 milioni di
euro per l’anno 2005 a
carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 236/93. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano con
riferimento ai lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione
guadagni straordinaria o siano stati collocati in mobilità nei sei mesi
precedenti, da parte di impresa dello stesso o di
diverso settore di attività che, al momento della sospensione in cassa
integrazione guadagni straordinaria o al momento del licenziamento, presenti
assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che
assume o utilizza, ovvero risulti con quest’ultima in
rapporto di collegamento o controllo;

d)
nel limite di 10 milioni di euro di euro per l’anno 2005 a carico del Fondo per
l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legge 148/93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 236/93, al fine di agevolare i
processi di mobilità territoriale finalizzati al reimpiego
presso datori di lavoro privati ed, al mantenimento dell’occupazione, ai
lavoratori in mobilità o sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria,
che accettino una sede di lavoro distante più di cento chilometri dal luogo di
residenza, è erogata una somma pari a una mensilità dell’indennità di mobilità
in caso di contratto a tempo determinato di durata superiore a dodici mesi o
pari a tre mensilità dell’indennità di mobilità in caso di contratto a tempo
indeterminato o determinato di durata superiore a diciotto mesi. Nel caso del
distacco di cui all’articolo 8, comma 3, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, in una sede di
lavoro distante più di cento chilometri dal luogo di residenza, al lavoratore
interessato viene erogata, nell’ambito delle risorse
finanziarie di cui al primo periodo, una somma pari a una mensilità
dell’indennità di mobilità in caso di distacco di durata superiore a dodici
mesi o pari a tre mensilità dell’indennità di mobilità in caso di distacco di
durata superiore a diciotto mesi. Con successivo decreto del ministro del
Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell’Economia e
delle finanze, sono definite le relative modalità attuative.

3.
Per le finalità di cui al comma 2, lettere b), c) e d), il Fondo per
l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legge 148/93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 236/93, è incrementato di 170
milioni di euro per l’anno 2005. Il predetto Fondo è
altresì incrementato di 1,35 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2007.

4.
All’articolo 1ter del decreto legge 148/93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 236/93, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a)
al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l’anno 2005 la
dotazione finanziaria del predetto Fondo è stabilita in 10 milioni di euro.»;

b)
al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del ministro
del Lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato per il coordinamento
delle iniziative per l’occupazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
tenuto conto dei fenomeni di repentina crisi occupazionale in essere, sono
indicati i criteri di priorità per l’attribuzione delle risorse e con
riferimento alle aree territoriali ed ai settori industriali in crisi, nonchè i criteri di selezione dei soggetti a cui è attribuita la gestione dei programmi di sviluppo locale
connessi.».

5.
Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, pari a 487,55 milioni di euro per l’anno 2005, a 427,23 milioni di euro per l’anno 2006
e a 1,35 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, si provvede quanto a
456,05 milioni di euro per l’anno 2005, 402,23 milioni di euro per l’anno 2006
e […] 0,35 milioni di euro per l’anno 2007 mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di
base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al ministero del
Lavoro, delle Politiche sociali, e quanto a 23,5 milioni di euro per l’anno
2005, 17 milioni di euro per l’anno 2006 e un milione di euro per l’anno 2007,
mediante utilizzo, per l’anno 2005, di parte delle maggiori entrate derivanti
dall’attuazione dell’articolo 10, comma 2, e, per gli anni successivi, mediante
utilizzo delle maggiori entrate di cui all’articolo 7, comma 3, e quanto a 8
milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9ter della legge
468/78, come determinata dalla tabella C della legge 311/04.

6. L’Inps provvede al
monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni introdotte ai sensi del
comma 2, comunicando i risultati al ministero del lavoro e delle politiche
sociali ed al ministero dell’economia e delle finanze, anche ai fini
dell’adozione, per quanto concerne gli interventi previsti al comma 2, lettera
a), dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11ter, comma 7, della
legge 468/78, e successive modificazioni, ovvero delle
misure correttive da assumere ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera iquater), della medesima legge. Limitatamente al periodo
strettamente necessario all’adozione dei predetti provvedimenti correttivi,
alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alle previsioni a legislazione
vigente si provvede mediante corrispondente rideterminazione,
da effettuare con decreto del ministro del Lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell’Economia e delle
finanze, degli interventi posti a carico del Fondo di cui all’articolo 1, comma
7, del decreto legge 148/93, convertito, con modificazioni, dalla legge 236/93.

7. L’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola
con requisiti normali di cui all’articolo 19, primo comma, del regio decreto
legge 636/39, convertito, con modificazioni, dalla legge 1272/39, e successive
modificazioni, è riconosciuta anche ai lavoratori sospesi in conseguenza di
situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, ovvero
determinate da situazioni temporanee di mercato, e che siano in possesso dei
requisiti di cui al predetto articolo 19, primo comma, nel limite di spesa di
48 milioni di euro annui, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della
contribuzione figurativa secondo quanto previsto dalla normativa vigente, gli
oneri per assegni al nucleo familiare e gli oneri conseguenti agli incrementi
di misura di cui al comma 2, lettera a).

8. L’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola
con requisiti ridotti di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto legge
86/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge 160/88, è riconosciuta, nel
limite di spesa di 6 milioni di euro annui, ivi
inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione figurativa secondo
quanto previsto dalla normativa vigente e gli oneri per assegni al nucleo
familiare, ai dipendenti da imprese del settore artigianato, sospesi in
conseguenza di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, ovvero
determinate da situazioni temporanee di mercato, che siano in possesso dei
requisiti di cui al predetto articolo 7, comma 3, e subordinatamente ad un
intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento a carico degli
enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva o alla
somministrazione da parte degli stessi enti di attività di formazione e
qualificazione professionale, di durata non inferiore a centoventi ore.

9.
Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 non si applicano ai lavoratori dipendenti
da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione
salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con
previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a
tempo parziale verticale. L’indennità di disoccupazione non spetta nelle
ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate
dalla normativa in materia di incontro tra domanda e
offerta di lavoro.

10.
La durata massima di ciascuno degli interventi di cui ai commi 7 e 8 non può
superare sessantacinque giornate annue di indennità.
Per l’indennità ordinaria di cui al comma 7 il lavoratore cessa dal diritto quando, nel periodo di un anno immediatamente
precedente, risultino corrisposte complessivamente sessantacinque giornate di
prestazione. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare, con apposita
dichiarazione da inviare ai centri per l’impiego e alla sede dell’Istituto
nazionale della previdenza sociale territorialmente competente, la sospensione
dell’attività lavorativa e le relative motivazioni, nonché i nominativi dei
lavoratori interessati, che devono aver reso dichiarazione di immediata
disponibilità al lavoro al locale centro per l’impiego.

11.
Con decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il ministro dell’Economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono definite le situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, ovvero
determinate da situazioni temporanee di mercato, per le quali trovano
applicazione le disposizioni di cui ai commi 7 e 8, nonché le procedure di
comunicazione all’Inps dei lavoratori aventi titolo
alle prestazioni di cui ai commi 7 e 8, anche ai fini del tempestivo monitoraggio
da parte del medesimo Istituto di cui al comma 12.

12. L’Inps provvede al
monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi dei benefici di cui ai commi 7 e
8, consentendo l’erogazione dei medesimi nei limiti degli oneri per ciascuno
indicati, comunicandone le risultanze al ministero del
lavoro e delle politiche sociali ed al ministero dell’Economia e delle finanze.

13.
All’articolo 118, della legge 388/00, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)
al comma 1, il sesto periodo è sostituito dai seguenti: «I piani aziendali,
territoriali o settoriali sono stabiliti sentite le regioni e le province
autonome territorialmente interessate.» I progetti relativi ai piani individuali ed alle iniziative
propedeutiche e connesse ai medesimi sono trasmessi alle regioni ed alle
province autonome territorialmente interessate, affinché ne possano tenere
conto nell’ambito delle rispettive programmazioni;

b) al comma 2, le parole: «da due rappresentanti delle
regioni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro rappresentanti delle
regioni».

13bis.
All’articolo 49, del decreto legislativo 276/03, dopo
il comma 5 è aggiunto il seguente: «5bis. Fino all’approvazione della legge regionale prevista dal comma 5, la disciplina
dell’apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi
nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

Articolo
13bis

(Modifica
al decreto del Presidente della Repubblica 180/50)

1.
Al decreto del Presidente della Repubblica 180/50,
apportare le seguenti modificazioni:

a)
all’articolo 1 apportare le seguenti modificazioni

1) dopo le parole: «salve le eccezioni stabilite nei
seguenti articoli» aggiungere le seguenti parole: «ed in altre disposizioni di
legge».

2)
dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi: «2bis. I
pensionati pubblici e privati possono contrarre con banche e intermediari
finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo
385/93 prestiti da estinguersi con cessione di quote della pensione fino
al quinto della stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali e per periodi
non superiori a dieci anni.

2ter.
Possono essere cedute ai sensi dl comma 2bis le pensioni o le indennità che tenono
luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, gli assegni
equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, le pensioni e gli assegni
di invalidità e vecchiaia corrisposti dall’Istituto
nazionale di previdenza sociale, gli assegni vitalizi e i capitali a carico di
istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro.

2-quater.
I prestiti devono avere la garanzia dell’assicurazione sulla vita che ne assicuri il recupero del residuo credito in caso di
decesso del mutuatari”;

b)
all’articolo 52, apportare le seguenti modificazioni:

1)
al primo comma, le parole: «per il periodo di cinque o di dieci anni» sono
sostituite con le seguenti: «per un periodo non superiore ai dieci anni»; sono
soppresse le parole: «ed abbiano compiuto, nel caso di cessione quinquennale,
almeno cinque anni e, nel caso di cessione decennale, almeno dieci anni di
servizio utile per l’indennità di anzianità»;

2)
dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

«1bis.
Nei confronti dei medesimi impiegati e salariati assunti in servizio a tempo
determinato, la cessione del quinto dello stipendio o del salario non può
eccedere il periodo di tempo che, al momento dell’operazione, deve ancora
trascorrere per la scadenza del contratto in essere. Alla cessione del trattamento
di fine rapporto posta in essere dai soggetti di cui
al precedente comma, non si applica il limite del quinto».

1ter.
I titolari dei rapporti di lavoro di cui all’articolo 409, n.
3 Cpc di durata non inferiore a dodici mesi, possono
cedere un quinto del loro compenso, valutato al netto delle ritenute fiscali,
purché questo abbia carattere certo e continuativo. La cessione non può
eccedere il periodo di tempo che, al momento dell’operazione, deve ancora
trascorrere per la scadenza del contratto in essere. I compensi corrisposti a
tali soggetti sono sequestrabili e pignorabili nei limiti di cui all’articolo
545 Cpc».

c)
all’articolo 55, apportare le seguenti modificazioni:

1)
al primo comma, sopprimere la parola “13”».

2)
al quarto comma è soppressa al capoverso la parola: «non» e di seguito
sostituire le parole: «Istituto nazionale per l’assistenza dei dipendenti degli
Enti locali» con le seguenti: «Istituto nazionale di
previdenza per i dipendenti dell’Amministrazione
pubblica». Nello stesso comma le parole: «Lo stesso divieto vale per»
sono sostituite con le parole: «Non si possono perseguire».

2.
Con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze adottato ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 400/88, sentite le organizzazioni di categoria
degli operatori professionali interessati, sono dettate le disposizioni
occorrenti per l’attuazione del presente articolo.»

Articolo
13ter

(Contributi
agricoli)

1.
Per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto dell’anno 2005 sono sospesi i termini
per l’adempimento degli obblighi derivanti dalle cartelle di pagamento e per le
procedure di riscossione relative ai contributi
previdenziali e assistenziali concernenti i datori di lavoro e i lavoratori,
dipendenti e autonomi, del settore agricolo, con recupero dei relativi importi
entro il 20 dicembre 2005».

Capo
VIII

Incremento
degli investimenti in capitale umano, potenziamento del sistema scolastico e
dei sistemi di acquisizione delle conoscenze dei
lavoratori

Articolo 14

(Onlus e terzo settore)

1.
Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti
soggetti all’imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni
non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, commi 1, 8 e 9, del
decreto legislativo 460/97, nonché quelle erogate in favore di associazioni di
promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall’articolo 7,
commi 1 e 2, della legge 383/00 e in favore di fondazioni e associazioni
riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, promozione e la
valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico, e paesaggistico di cui
al decreto legislativo 42/2004, sono deducibili dal reddito complessivo del
soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo
dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.

2.
Costituisce in ogni caso presupposto per l’applicazione delle disposizioni di
cui al comma 1 la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di
scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità
le operazioni poste in essere nel periodo di gestione,
nonché la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, di un
apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale,
economica e finanziaria.

3.
Resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 100,
comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 917/86, e successive
modificazioni.

4.
Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalità
siano esposte indebite deduzioni dall’imponibile, operate
in violazione dei presupposti di deducibilità di cui
al comma 1, la sanzione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
471/97, è maggiorata del duecento per cento.

5.
Se la deduzione di cui al comma 1 risulta indebita in
ragione della riscontrata insussistenza, in capo all’ente beneficiario
dell’erogazione, dei caratteri solidaristici e
sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai
soggetti erogatori delle liberalità, l’ente beneficiario e i suoi
amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le
maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.

6. In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del comma 1 la deducibilità
di cui al medesimo comma non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale
prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni
di legge.

7.
Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 917/86, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a)
all’articolo 10, comma 1, dopo la lettera lter) è
aggiunta, in fine, la seguente: «lquater) le erogazioni
liberali in denaro effettuate a favore di università,
fondazioni universitarie di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di
ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal ministero
dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, ivi compresi l’Istituto
superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali.»;

b)
all’articolo 100, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) le
erogazioni liberali a favore di università, fondazioni
universitarie di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 388/00, e di
istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, le
fondazioni e le associazioni regolarmente riconosciute a norma del decreto del
Presidente della Repubblica 361/00, aventi per oggetto statutario lo
svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del
ministro dell’Economia e delle finanze e del ministro dell’Istruzione,
dell’università e della ricerca ovvero degli enti di ricerca vigilati dal
ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, ivi compresi
l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali;».

8.
Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito a
favore di università, fondazioni universitarie di cui all’articolo 59, comma 3,
della legge 388/00, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di
ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal ministero
dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, ivi compresi l’Istituto
superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali, sono esenti da tasse
e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a
qualunque titolo; gli onorari notarili relativi agli atti di donazione,
effettuati ai sensi del comma 7, sono ridotti del novanta per cento.

8bis.
Il comma 7bis dell’articolo 2 della legge 289/02 come
modificato dall’articolo 13 del decreto legge 147/03, convertito con
modificazioni nella legge 200/03 e dall’articolo 3, comma 94 della legge
350/03, è abrogato.

8ter.
La deroga di cui all’articolo 4, comma 104, della legge 350/03,
si applica anche a decorrere dall’anno 2005.

Articolo
14bis

(Disposizioni particolari per le Regioni a Statuto speciale e per le Province
autonome di Trento e di Bolzano)

1.
Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con
le norme dei rispettivi Statuti».

Articolo
14ter

1.
Sono abrogati l’articolo 2, commi 8 e 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 169/98, l’articolo 2, comma 6 del decreto
ministeriale del 2 giugno 1998, n. 174 e l’articolo 10 del decreto del ministro
delle Finanze 7 aprile 1999.

2. L’attività di raccolta e accettazione delle scommesse
ippiche e sportive può essere esercitata dal
concessionario con mezzi propri o di terzi, nel rispetto dell’articolo 93 del
regio decreto 773/31.

Capo
IX

Disposizioni
finali

Articolo
15

(Copertura
finanziaria)

1.
Agli oneri derivanti dagli articoli 3, comma 1, 5, comma 14, 7, commi 2 e 3ter,
9, comma 3, 10, comma 1, 12, comma 6, e 14 pari a complessivi 77,25 milioni di euro per l’anno 2005, 472,750 milioni di euro per l’anno
2006, 378,75 milioni di euro per l’anno 2007 e 316,55 milioni di euro a
decorrere dal 2008, si provvede:

a)
quanto a 15,75 milioni di euro per l’anno 2006 e 15,25
milioni di euro per l’anno 2007, e 10,25 milioni di euro a decorrere dall’anno
2008 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente
“Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2005, utilizzando la proiezione per i predetti anni
dell’accantonamento relativo al ministero delle Comunicazioni per euro 5
milioni per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e dell’accantonamento relativo al
ministero degli Affari esteri per euro 10,75 milioni per l’anno 2006 e per euro
10,25 milioni a decorrere dall’anno 2007;

b)
quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2005, 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base
di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del ministero
dell’Economia e delle finanze per l’anno 2005, utilizzando l’accantonamento
relativo al ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio;

c)
quanto a 68 milioni di euro per l’anno 2005, 319
milioni di euro per l’anno 2006, 293,5 milioni di euro per l’anno 2007 e 306,3
milioni di euro a decorrere dal 2008, mediante utilizzo di parte delle maggiori
entrate derivanti dagli articoli 7, comma 3, 10, commi 2, 3 e 4;

d)
quanto a 4,25 milioni di euro per l’anno 2005, 133
milioni di euro per l’anno 2006 e 65 milioni di euro per l’anno 2007, mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9ter
della legge 468/78, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella
C della legge 311/04;

2.
L’importo corrispondente alle maggiori entrate di cui agli articoli 7, comma 3,
10, commi 2, 3 e 4 non utilizzate a copertura degli oneri derivanti dal
presente decreto, è iscritto sul Fondo per gli interventi strutturali di
politica economica di cui al comma 5 dell’articolo 10 del decreto legge 282/04,
convertito, con modificazioni, dalla legge 307/04, per 15 milioni di euro per
l’anno 2006, 20 milioni di euro per l’anno 2007 e 1,5 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2008.

3.
Il ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.

Articolo
16

(Entrata
in vigore)

1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana e sarà presentato
alle Camere per la conversione in legge.