Penale

Wednesday 24 September 2003

Un colpo di piccone all’ Ordinanza Sirchia in tema di razze canine pericolose. Il Procuratore della Repubblica di Roma sostiene che l’ Ordinanza contenga solo mere raccomandazioni prive di sanzioni. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma

Un colpo di piccone allOrdinanza Sirchia in tema di razze canine pericolose. Il Procuratore della Repubblica di Roma sostiene che lOrdinanza contenga solo mere raccomandazioni prive di sanzioni

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma

circolare n. 2 del 22 settembre 2003

Oggetto: ordinanza 9 settembre 2003 del Ministro della Salute

(inviata ai magistrati del Pm, al Questore di Roma, al Comandante provinciale dei Carabinieri

al Comandante provinciale del Nucleo P.T. Guardia di Finanza

al Comandante della Polizia Municipale)

In merito allordinanza 9 settembre del Ministro della salute recante disposizioni amministrative a Tutela della incolumità pubblica dal rischio di aggressione da parte di cani potenzialmente pericolosi (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 212/03), per opportuna conoscenza, si segnala quanto segue:

Lordinanza fa riferimento ai «cani pit-bull e di altri incroci o razze con spiccate attitudini aggressive appartenenti ai gruppi 1 e 2 della classificazione della Federazione citologica internazionale».

Il tenore letterale dellordinanza non consente, sulla base della formulazione adottata, di includere nella previsione tutte le razze appartenenti ai gruppi 1 e 2.

Vanno, pertanto escluse dalla previsione quelle prive di spiccate attitudini aggressive.

Permane, peraltro, a causa della genericità della dizione usata, lesigenza di riconoscere, nellambito dei due gruppi, le razze portatrici di spiccate attitudini aggressive. Simile individuazione salvo future precisazioni normative sarà necessariamente rimessa al prudente apprezzamento dei casi concreti.

Lordinanza in parola non può peraltro che essere ritenuta nella sue parti dispositive una mera raccomandazione priva di sanzione, atteso che nel caso di specie non appare applicabile, in caso di violazione accertata, la sanzione penale di cui allarticolo 650 Cp.

Costituisce infatti ius receptum il principio secondo cui «ai fini della configurabilità del reato di cui allarticolo 650 Cp è necessario che linosservanza riguardi un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato, in occasione di eventi o circostanze tali da far ritenere necessario che proprio quel soggetto ponga in essere ovvero ometta una certa condotta prescritta per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico, o di igiene, o di giustizia»; qualora viceversa si tratti di previsione generale ed astratta emanata in via regolamentare e non tramite un ordine specifico ad personam, resta esclusa lapplicabilità dellarticolo 650 Cp (cfr. da ultimo Cassazione, sezione prima, sentenza 9490/96; 5755/99).

Peraltro già in passato è stata pacificamente esclusa lapplicabilità dellarticolo 650 Cp per la violazione di provvedimenti del Ministero della Sanità in materia di sperimentazioni genetiche e di sfruttamento economico del materiale genetico (ordinanze del 5 marzo 1997).

È da ritenere, pertanto, che la materia resti regolata dalle disposizioni normative ed amministrative previdenti (articolo 727 Cp, articolo 83 del regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Dpr 320/54, nonché, per il Comune di Roma, regolamento del Servizio Veterinario del Comune di Roma approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Roma n. 1017 del 25 marzo 1980, ordinanza sindacale 356/96 e ordinanza sindacale 296/99.