Imprese ed Aziende

Thursday 24 March 2005

Tutela del made in Italy e misure per l’ internazionalizzazione delle imprese

Tutela del made in Italy
e misure per l’internazionalizzazione delle imprese

Misure per l’internazionalizzazione
delle imprese, nonché delega al Governo per il
riordino degli enti operanti nel medesimo settore

Legge approvata dalla Camera dei
Deputati il 7 luglio 2004 – Approvata con modifiche dal Senato della Repubblica
il 18 novembre 2004 – Approvata con modifiche dalla Camera dei Deputati il 2
febbraio 2005 – Approvata definitivamente dal Senato della Repubblica il 23
marzo 2005)

Art. 1.

(Costituzione degli sportelli unici all’estero)

1. Al fine di rendere più efficace e
sinergica l’azione svolta dai soggetti operanti all’estero per il sostegno
all’internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, per la tutela del made in Italy e per la promozione degli interessi italiani all’estero, avuto
riguardo anche alle iniziative in ambito culturale, turistico e di
valorizzazione delle comunità di affari di origine italiana, il Ministro delle
attività produttive e il Ministro degli affari esteri promuovono, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per
l’innovazione e le tecnologie, investimenti per la costituzione di sportelli
unici all’estero, le cui sedi sono notificate alle autorità locali ai fini
formali esterni conformemente alle convenzioni internazionali in vigore per
l’Italia. La costituzione degli sportelli unici è realizzata individuando
prioritariamente i Paesi di maggiore interesse economico, commerciale e
imprenditoriale per l’Italia, anche al fine di razionalizzare gli strumenti già
esistenti, e quelli dove non esistono strutture pubbliche adeguate capaci di
assicurare le attività di promozione commerciale e di sostegno alle imprese
italiane. Ai fini della costituzione degli sportelli va altresì tenuto conto, in
via prioritaria, delle aree di libero scambio e di integrazione
economica, nonchè delle macroaree di interesse
economico-commerciale.

2.
In
coerenza con le linee di indirizzo dell’attività
promozionale definite dal Ministro delle attività produttive e sulla base delle
indicazioni formulate di intesa con il Ministro degli affari esteri, gli
sportelli di cui al comma 1 esercitano funzioni di orientamento, assistenza e
consulenza ad imprese ed operatori, italiani ed esteri, in riferimento anche
all’attività di attrazione degli investimenti esteri in Italia, nonchè di coordinamento di attività promozionali realizzate
in loco da enti pubblici e privati. Per le specifiche finalità di assistenza e di consulenza per le imprese multinazionali,
nonchè per la creazione di reti transnazionali nel
campo della piccola e media impresa per la promozione dell’offerta delle
aziende contoterziste, gli sportelli unici all’estero
cooperano con il Punto di contatto nazionale OCSE, di cui all’articolo 39 della
legge 12 dicembre 2002, n. 273, secondo le modalità previste dall’articolo 8,
comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
marzo 2001, n. 175. Gli sportelli svolgono altresì funzioni di
assistenza legale alle imprese e di tutela dei diritti di proprietà
industriale e intellettuale nonchè di lotta alla
contraffazione, in stretto collegamento con le strutture del Ministero delle
attività produttive ad hoc preposte, ai sensi dell’articolo 4, commi 72 e 74,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. All’attività degli sportelli di
cui al presente articolo, svolta in raccordo funzionale e operativo con le
rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari e in coordinamento con la
rete degli sportelli unici regionali per l’internazionalizzazione in Italia e
le sedi regionali dell’Istituto nazionale per il commercio estero (ICE),
partecipano gli uffici dell’ICE, dell’Ente nazionale italiano per il turismo
(ENIT), delle camere di commercio italiane all’estero con sede nelle località
dello sportello, di Sviluppo Italia Spa, quale
società per l’attrazione degli investimenti e per lo sviluppo di impresa, e di enti e istituzioni nazionali; possono
altresì aderirvi altri soggetti che operano nel campo
dell’internazionalizzazione ed enti nazionali e regionali, ivi compresi gli
istituti di credito, i consorzi di garanzia fidi e le rappresentanze dei
sistemi fieristici operanti in loco, al fine di raccordare tutte le componenti
del sistema Italia all’estero.

4. I soggetti di cui al comma 3
possono essere individuati quali attuatori o
fornitori di servizi degli sportelli, secondo criteri
e modalità da stabilire con il regolamento di cui al comma 5.

5. Entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con
regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, dal Ministro delle attività produttive e dal Ministro degli
affari esteri, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze e con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i soggetti partecipanti e le
associazioni di categoria, sono definite le modalità operative di costituzione
e organizzazione, alla luce della composizione delle strutture statali e
regionali già presenti all’estero, anche mediante l’impiego di nuove
tecnologie, d’intesa con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, degli
sportelli unici di cui al presente articolo.

6. I responsabili degli sportelli
unici all’estero, di comprovata professionalità, sono inseriti nell’organico
della rappresentanza diplomatica o dell’ufficio consolare in
qualità di esperti ai sensi dell’articolo 168 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Essi vengono individuati, anche sulla base delle proposte
provenienti dai soggetti partecipanti allo sportello, dal Ministro delle
attività produttive tra i funzionari pubblici con specifica professionalità in
campo economico-commerciale ed esperti esterni alla pubblica amministrazione
con professionalità equivalente. Qualora i
responsabili degli sportelli unici appartengano ai ruoli del Ministero degli
affari esteri, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 34, terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

7. Allo scopo di agevolare il
raccordo funzionale ed organizzativo tra le strutture già esistenti, attuare
una corretta economia di gestione e valorizzare le professionalità pubbliche
del Ministero delle attività produttive, del Ministero
degli affari esteri e dell’ICE, tali professionalità saranno prioritariamente
valutate per la direzione dello sportello.

8. Per realizzare gli obiettivi di
cui ai commi 1, 3 e 6, nonchè per favorire
all’interno degli sportelli unici la compresenza di professionalità diversificate, anche attraverso significativi apporti di
comprovate competenze provenienti dal settore privato e dai ruoli dirigenziali
delle amministrazioni pubbliche, enti o istituzioni, sono apportate le seguenti
modificazioni all’articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni:

a) al secondo
comma, recante la determinazione della quota di personale proveniente dal
settore privato, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «trenta»;

b) l’ottavo comma, recante la
determinazione della quota globale di personale
estraneo all’Amministrazione degli affari esteri, è sostituito dal seguente:

«Gli esperti che l’Amministrazione
degli affari esteri può utilizzare a norma del presente articolo
non possono complessivamente superare il numero di centosessantacinque, di cui
cinque da destinare a posti di addetto agricolo, con l’esclusione delle unità
riservate da speciali disposizioni di legge all’espletamento di particolari
compiti relativi alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza nazionale nonchè al contrasto della criminalità organizzata e delle
violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato
e dell’Unione europea, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 68».

9. Almeno quarantacinque esperti del
contingente di cui all’ottavo comma dell’articolo 168 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dal comma 8,
lettera b), del presente articolo, vengono individuati
secondo le procedure di cui al comma 6.

10. Per l’attuazione dei commi 1, 3 e
5 del presente articolo è autorizzata la spesa di euro
6.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

11. Per l’attuazione dei commi 6, 8 e
9 del presente articolo è autorizzata la spesa di euro
13.794.061 annui a decorrere dall’anno 2005.

Art. 2.

(Disposizioni organizzative a supporto
dell’attività degli sportelli unici all’estero)

1. Al fine di supportare
adeguatamente le funzioni attribuite agli sportelli unici all’estero, il
Ministero delle attività produttive è autorizzato ad effettuare,
mediante le normali procedure di concorso, nuove assunzioni di personale a
tempo determinato, entro il limite di spesa di euro 2.000.000 annui per
ciascuno degli anni 2005 e 2006. Il Ministero delle attività produttive è
altresì autorizzato, nel rispetto del suddetto limite di spesa, ad avvalersi di
personale di comprovata professionalità nel campo economico-commerciale, in
posizione di comando, proveniente dal comparto pubblico ai sensi dell’articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. Per le finalità di cui al presente comma, nel
rispetto del suddetto limite di spesa, il Ministero delle attività produttive
può, inoltre, utilizzare il procedimento previsto dall’articolo 39, comma 2,
della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nonchè le
procedure di cui all’articolo 23-bis del citato decreto legislativo n. 165 del
2001. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, pari a euro 2.000.000 annui per ciascuno degli anni 2005 e 2006,
si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 25 marzo 1997, n. 68.

2. Nelle more
dell’attuazione della delega di cui all’articolo 6 per il riordino degli enti
operanti nel settore dell’internazionalizzazione delle imprese ed in fase di
prima applicazione, al fine di agevolare la costituzione e il funzionamento
degli sportelli unici all’estero, è istituito, presso il Ministero degli affari
esteri, un fondo mirante a sostenere le iniziative condotte a tale scopo.
Per le predette finalità è autorizzata la spesa di euro
1.300.000 per l’anno 2005 e di euro 1.600.000 a decorrere dall’anno 2006. A tale onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.

3. Ai fini della completa attuazione
del nuovo sistema degli sportelli unici all’estero, alla copertura degli oneri
derivanti dall’istituzione e dal funzionamento dei medesimi sportelli si provvede a regime anche mediante le risorse individuate
dall’articolo 9, comma 1-ter, lettera c), della legge 29 luglio 2003, n. 229,
come modificato dall’articolo 7 della presente legge, derivanti dai decreti
legislativi di riordino e razionalizzazione degli enti operanti nel settore
dell’internazionalizzazione delle imprese, di cui al citato articolo 9 della
legge n. 229 del 2003.

Art. 3.

(Strutture per la formazione del personale
operante nel settore dell’internazionalizzazione delle imprese)

1. Sono autorizzati, nell’ambito di accordi di programma con le regioni conclusi dal
Ministero delle attività produttive, specifici investimenti, anche a carattere
pluriennale, per la creazione di strutture statali o regionali, anche
avvalendosi dell’ICE e di Sviluppo Italia Spa,
relativamente all’attività di formazione per l’attrazione degli investimenti,
da destinare alla formazione di personale per gli sportelli unici all’estero di
cui all’articolo 1 della presente legge, per gli sportelli unici regionali
previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
febbraio 2001, n. 161, e per altri enti e istituzioni operanti nel settore
dell’internazionalizzazione delle imprese. Tali iniziative sono definite
sentiti il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro degli affari esteri,
che possono contribuirvi per i responsabili degli sportelli unici per il
tramite dell’ICE, ai sensi dell’articolo 2, comma 2,
lettera d), della legge 25 marzo 1997, n. 68, e dell’Istituto diplomatico,
previsto dall’articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 maggio 1999, n. 267.

2. Ai fini di promuovere e dare piena
attuazione a strutture con la funzione di sportelli unici regionali per l’internazionalizzazione di cui al comma 1, anche utilizzando
a livello locale enti camerali e organismi associativi pubblici e privati, e
anche al fine di assicurarne il necessario collegamento con gli sportelli unici
all’estero di cui all’articolo 1, con successivi provvedimenti sono stabiliti
le modalità e i criteri per il trasferimento delle relative risorse alle
regioni.

3. L’ICE
contribuisce alle attività di formazione connesse alle finalità della presente
legge.

4. Per gli interventi di cui al
presente articolo è autorizzata la spesa di euro
3.300.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

Art. 4.

(Applicazione dell’accordo-quadro con le
università in tema di internazionalizzazione)

1. Il Ministero delle attività
produttive, nell’ambito dell’accordo-quadro sottoscritto tra il Ministero del
commercio con l’estero, l’ICE e la Conferenza dei
rettori delle università italiane e tenendo conto degli accordi di programma
sottoscritti con le regioni e con tutti i soggetti operanti nel settore dell’internazionalizzazione,
nonchè degli accordi di settore stipulati con le
associazioni di categoria e degli altri accordi-quadro in essere coordina, di
concerto con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca:

a) l’utilizzazione delle reti
informative e telematiche pubbliche attualmente
esistenti per la diffusione di informazioni all’estero sulle attività formative
delle università italiane in materia di internazionalizzazione, tramite le
rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari, gli istituti italiani di
cultura all’estero e gli uffici dell’ICE, ivi incluse le informazioni relative
alla opportunità per stranieri di frequentare corsi organizzati in università
italiane per ottenere borse di studio;

b) la collaborazione, anche
attraverso gli accordi di programma e gli accordi di settore stipulati
rispettivamente con le regioni e con le associazioni di categoria, tra le
università, l’ICE e tutti i soggetti che operano nel campo della
elaborazione dei progetti e della ricerca applicata per lo sviluppo
dell’internazionalizzazione, al fine di sostenere investimenti volti a favorire
i processi di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano,
l’adozione di strategie innovative per l’internazionalizzazione delle imprese, nonchè l’interazione tra università e imprese nella
realizzazione di progetti per l’internazionalizzazione e nella identificazione
di potenziali partner stranieri per lo svolgimento di attività di ricerca.

2. Con decreto del Ministro delle
attività produttive, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con
il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, sentite la Conferenza dei rettori
delle università italiane e la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati priorità e
settori di intervento per l’effettuazione degli investimenti di cui al comma 1
e le relative modalità di finanziamento.

3. Per gli interventi di cui al
presente articolo è autorizzata la spesa di euro
1.300.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

Art. 5.

(Accordi di settore in tema di
internazionalizzazione)

1. Il Ministero delle attività
produttive promuove, anche attraverso l’ICE, favorisce e incentiva,
tramite accordi con le associazioni di categoria o accordi-quadro con le
confederazioni, d’intesa con le regioni interessate e tenuto conto delle
strategie definite in seno ai tavoli di settore, il coordinamento delle
attività promozionali e la realizzazione di progetti di investimenti di
carattere pluriennale di internazionalizzazione di settore o di filiera.

2. Il Ministro delle attività
produttive, d’intesa con il Ministro degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, promuove, anche attraverso l’ICE, opportune forme di raccordo con il
sistema associativo, rappresentativo degli interessi delle imprese, e coordina, sulla base di accordi di programma con le regioni,
sentite le associazioni di categoria, interventi a carattere di investimento,
anche su base pluriennale, al fine di accrescere la competitività del sistema
economico nazionale, nell’ambito degli accordi di settore con le categorie
economiche interessate.

3. Il Ministro delle attività
produttive e il Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro per gli italiani nel Mondo, d’intesa con il Ministro
delle politiche agricole e forestali e con il Ministro per gli affari
regionali, promuovono, anche attraverso l’ICE, opportune forme di raccordo con
le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le camere di
commercio italiane all’estero, con il sistema associativo rappresentativo degli
interessi delle imprese, con le comunità, le comunità d’affari italiane
all’estero e con i loro organismi rappresentativi al fine di facilitare le
sinergie nelle iniziative, di settore o di filiera, con le modalità previste
negli accordi di programma e di settore sottoscritti dagli stessi Ministeri,
anche disgiuntamente, con l’Unioncamere, con
l’Associazione delle camere di commercio italiane all’estero, con le regioni,
gli enti pubblici e gli organismi di rappresentanza delle imprese.

4. Per la
realizzazione delle attività previste dagli accordi di cui ai commi 1, 2 e 3, i
sottoscrittori possono coordinarsi con i soggetti che svolgono attività
promozionali operanti all’estero e riconosciuti dal Governo italiano.

5. Per gli interventi di cui al
presente articolo è autorizzata la spesa di euro
4.900.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

Art. 6.

(Delega al Governo per il riordino degli
enti operanti nel settore dell’internazionalizzazione delle imprese)

1. All’articolo 9
della legge 29 luglio 2003, n. 229, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Il Governo è altresì delegato
ad adottare, entro trenta mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi ai fini della ridefinizione, del riordino e della razionalizzazione degli
enti operanti nel settore dell’internazionalizzazione delle imprese.

1-ter. I decreti legislativi di cui
al comma 1-bis, nel rispetto e in coerenza con la legislazione comunitaria,
realizzano il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti in
materia di promozione e di finanziamento dell’internazionalizzazione
delle imprese secondo i seguenti princìpi e criteri
direttivi:

a) rispetto dei compiti attribuiti al
Ministero delle attività produttive, al Ministero
degli affari esteri e al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
143, e adeguamento delle disposizioni legislative che regolano i singoli enti al
quadro delle competenze delineato dal medesimo decreto legislativo n. 143 del
1998, nonchè all’assetto costituzionale derivante
dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

b) riassetto organizzativo degli enti
operanti nel settore dell’internazionalizzazione delle imprese, secondo princìpi ispirati alla maggiore funzionalità dei medesimi in relazione alle rinnovate esigenze imposte dall’attuale
quadro economico-finanziario, nonchè ad obiettivi di
coerenza della politica economica e commerciale estera e della promozione del
sistema economico italiano in ambito internazionale con le funzioni svolte
dall’Amministrazione centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze
diplomatiche e dagli uffici consolari in materia di rappresentanza, di
coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale;

c) razionalizzazione delle relative
norme di natura finanziaria ed economica, anche al fine di realizzare risparmi
di spesa idonei a reperire le risorse necessarie per
la copertura degli oneri derivanti dall’istituzione e dal funzionamento degli
sportelli unici all’estero, in particolare ai fini della promozione del made in Italy e della lotta alle
contraffazioni;

d) possibilità di attivazione
di strumenti di finanziamento di investimenti all’estero anche tramite società
prevedendo, tra l’altro, che il fondo di cui all’articolo 5, comma 2, lettera
c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, e tutti i fondi rotativi gestiti dalla
SIMEST Spa, destinati ad operazioni di venture
capital in Paesi non aderenti all’Unione europea, siano unificati in un unico
fondo e disciplinati in analogia ai fondi mobiliari chiusi;

e) compatibilità con gli obiettivi di
riassetto della normativa in materia di internazionalizzazione
di cui al comma 1.

1-quater. Ciascuno degli schemi di
decreti legislativi di cui al comma 1-bis deve essere corredato di relazione
tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso
contenute, ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni, la quale deve altresì precisare gli effetti
finanziari della razionalizzazione di cui al comma 1-ter, lettera c), del
presente articolo individuando le risorse derivanti dai correlati risparmi e
finalizzate all’istituzione e al funzionamento degli sportelli unici
all’estero, in particolare ai fini della promozione del made
in Italy e della lotta alle contraffazioni. I
suddetti schemi di decreti legislativi sono adottati, d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, su proposta del Ministro delle attività
produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell’economia e
delle finanze, per la funzione pubblica, per le politiche comunitarie e per gli
italiani nel Mondo, e sono trasmessi al Parlamento, ai fini del l’espressione
dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
le conseguenze di carattere finanziario entro il termine di sessanta giorni
dalla data di trasmissione; decorso inutilmente tale termine, i decreti possono
comunque essere emanati. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta
giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto dal comma 1-bis o successivamente, la scadenza di quest’ultimo
è prorogata di novanta giorni.

1-quinquies. Entro un anno dalla data
di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al
comma 1-bis, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative, nel
rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al
comma 1-ter e con la procedura di cui al comma 1-quater».

2. Al comma 1
dell’articolo 9 della legge 29 luglio 2003, n. 229, le parole: «sei mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «trenta mesi».

Art. 7.

(Modifiche alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e
al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 1981, n. 394)

1. La lettera
h-bis) del comma 2 dell’articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, è
sostituita dalla seguente:

«h-bis) a concedere finanziamenti, di
durata non superiore a otto anni, alle imprese o
società estere di cui alla lettera b), in misura non eccedente il 25 per cento
dell’impegno finanziario previsto dal programma economico dell’impresa o
società estera; tale limite è aumentato al 50 per cento per le piccole e medie
imprese, come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003. I limiti riferiti alla durata del
finanziamento, al destinatario dello stesso, nonchè
all’impegno previsto dal programma economico dell’impresa o società estera, non
si applicano alle operazioni effettuate su provvista fornita dalla Banca
europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), dalla Banca europea per gli
investimenti (BEI), dalla International
Financial Corporation (IFC)
o da altre organizzazioni finanziarie internazionali di cui lo Stato italiano è
membro».

2. Dopo la lettera h-ter) del comma 2 dell’articolo 1 della legge 24
aprile 1990, n. 100, sono aggiunte le seguenti:

«h-quater) a costituire uno o più patrimoni ciascuno dei
quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;

h-quinquies) in base ad apposite convenzioni con
il Ministero delle attività produttive, a gestire i fondi di cui al comma 1
dell’articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, nonchè i fondi rotativi di cui all’articolo 5, comma 2,
lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, e quelli istituiti ai sensi
dell’articolo 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273».

3. All’articolo 2
della legge 24 aprile 1990, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’ultimo periodo del comma 1 è
sostituito dal seguente: «In ogni caso gli interventi della società devono
essere basati su rigorosi criteri di validità economica delle iniziative
partecipate»;

b) il comma 2 è sostituito dal
seguente:

«2. Con deliberazione del Comitato
interministeriale per la programmazione economica potranno essere individuati
Paesi o aree geografiche di interesse prioritario ai
fini degli interventi della SIMEST Spa».

4. Dopo il comma 1
dell’articolo 3 della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive
modificazioni, è inserito il seguente:

«1-bis. La quota
del 25 per cento di cui al comma 1 può essere incrementata fino al 49 per cento
qualora oggetto della partecipazione sia la costituzione di parchi industriali,
destinati a promuovere e accogliere in forma organizzata gli investimenti
all’estero delle imprese italiane».

5. Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 4 della legge 24 aprile 1990, n.
100, è sostituito dal seguente: «Il soggetto gestore del fondo di cui
all’articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde contributi agli
interessi agli operatori italiani a fronte di operazioni
di finanziamento della loro quota, o di parte di essa, di capitale di rischio
nelle società o imprese all’estero partecipate dalla SIMEST Spa
e aventi sede in Paesi non facenti parte dell’Unione europea, con le modalità,
le condizioni e l’importo massimo stabiliti con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività
produttive».

6. All’articolo 2,
terzo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, dopo il primo periodo è
inserito il seguente: «Le tipologie e le modalità delle garanzie a copertura
dei rimborsi del capitale, dei relativi interessi e di altri
oneri accessori relativi ai finanziamenti sono determinate dal comitato di cui
alla convenzione del 16 ottobre 1998 tra il Ministero del commercio con
l’estero e la SIMEST Spa, stipulata ai sensi dell’articolo 25
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143».

7. Per le partecipazioni ed i
finanziamenti di Finest Spa,
istituita ai sensi dell’articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, e
successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera h-bis), della legge 24
aprile 1990, n. 100, come modificato dal presente articolo, nonchè
all’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 100 del 1990.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. All’onere
derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 1, 3
e 5, e agli articoli 3, 4 e 5, pari ad euro 15.500.000 per ciascuno degli anni
2004 e 2005, si provvede, per l’anno 2004, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto
capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
delle attività produttive e, per l’anno 2005, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto
capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero delle attività
produttive.

2. All’onere
derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 8
e 9, pari ad euro 13.794.061 annui a decorrere dall’anno 2005, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.