Civile

Tuesday 13 September 2005

Testo unico della radiotelevisione. Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n.177 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7settembre 2005, n.208 – Suppl. Ord.)

Testo unico della radiotelevisione. Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n.177

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
7settembre 2005, n.208 – Suppl.
Ord.)

Titolo I

PRINCIPI

Capo I

Principi generali

Art. 1.

Oggetto

1. Il testo unico della
radiotelevisione, di seguito denominato: "testo
unico", contiene:

a) i principi generali che informano l’assetto del sistema radiotelevisivo
nazionale, regionale e locale, e lo adeguano all’introduzione della tecnologia
digitale ed al processo di convergenza tra la radiotelevisione ed altri settori
delle comunicazioni interpersonali e di massa, quali le comunicazioni
elettroniche, l’editoria, anche elettronica ed Internet in tutte le sue
applicazioni;

b) le disposizioni
legislative vigenti in materia radiotelevisiva, con le integrazioni,
modificazioni e abrogazioni necessarie al loro coordinamento o per assicurarne la
migliore attuazione, nel rispetto della Costituzione, delle norme di diritto
internazionale vigenti nell’ordinamento interno e degli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea ed alle Comunita’
europee.

2. Formano oggetto del testo unico le
disposizioni in materia di trasmissione di programmi televisivi, di programmi
radiofonici e di programmi-dati, anche ad accesso condizionato, nonche’ la fornitura di servizi interattivi associati e di
servizi di accesso condizionato su frequenze
terrestri, via cavo e via satellite.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente testo unico si intende per:

a) "programmi televisivi" e
"programmi radiofonici" l’insieme, predisposto da un fornitore, dei
contenuti unificati da un medesimo marchio editoriale e destinati alla fruizione del pubblico, rispettivamente, mediante la
trasmissione televisiva o radiofonica con ogni mezzo; l’espressione
"programmi", riportata senza specificazioni, si intende riferita a
programmi sia televisivi che radiofonici. Non si considerano programmi
televisivi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini
fisse;

b) "programmi-dati" i
servizi di informazione
costituiti da prodotti editoriali elettronici, trasmessi da reti
radiotelevisive e diversi dai programmi radiotelevisivi, non prestati su
richiesta individuale, incluse le pagine informative
teletext e le pagine di dati;

c) "operatore di rete" il
soggetto titolare del diritto di installazione,
esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze
terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa
in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione
delle risorse frequenziali che consentono la
trasmissione dei programmi agli utenti;

d) "fornitore di contenuti"
il soggetto che ha la responsabilita’ editoriale
nella predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici e dei relativi
programmi-dati destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su
frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni
altro mezzo di comunicazione elettronica e che e’ legittimato a svolgere le attivita’ commerciali ed
editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi
dati;

e) "fornitore di contenuti a
carattere comunitario" il soggetto che ha la responsabilita’
editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione
televisiva in ambito locale che si impegna: a non
trasmettere piu’ del 5 per cento di pubblicita’ per ogni ora di diffusione; a trasmettere
programmi originali autoprodotti per almeno il 50 per
cento dell’orario di programmazione giornaliero compreso dalle 7 alle 21;

f) "programmi originali autoprodotti" i programmi realizzati in proprio dal
fornitore di contenuti o dalla sua controllante o da sue
controllate, ovvero in co-produzione con altro fornitore di contenuti;

g) "produttori
indipendenti" gli operatori di comunicazione europei che svolgono attivita’ di produzioni audiovisive e che non sono
controllati da o collegati a soggetti destinatari di concessione, di licenza o di autorizzazione per la diffusione radiotelevisiva o che
per un periodo di tre anni non destinino almeno il 90 per cento della propria
produzione ad una sola emittente;

h) "fornitore di servizi
interattivi associati o di servizi di accesso
condizionato" il soggetto che fornisce, attraverso l’operatore di rete,
servizi al pubblico di accesso condizionato, compresa la pay
per view, mediante distribuzione agli utenti di
chiavi numeriche per l’abilitazione alla visione dei programmi, alla
fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero
che fornisce servizi della societa’ dell’informazione ai sensi dall’articolo 2 del decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero fornisce una guida elettronica ai
programmi;

i) "accesso condizionato"
ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l’accesso in forma intelligibile
al servizio protetto sia subordinato a preventiva e individuale autorizzazione
da parte del fornitore del servizio di accesso
condizionato;

l) "sistema integrato delle
comunicazioni" il settore economico che comprende le seguenti attivita’: stampa quotidiana e periodica; editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di Internet; radio e televisione; cinema; pubblicita’ esterna; iniziative di comunicazione di
prodotti e servizi; sponsorizzazioni;

m) "servizio pubblico generale
radiotelevisivo" il pubblico servizio esercitato
su concessione nel settore radiotelevisivo mediante la complessiva
programmazione, anche non informativa,
della societa’ concessionaria, secondo le modalita’ e nei limiti indicati dal presente testo unico e
dalle altre norme di riferimento;

n) "ambito
nazionale" l’esercizio dell’attivita’ di
radiodiffusione televisiva o sonora non limitata all’ambito locale;

o) "ambito locale
radiofonico" l’esercizio dell’attivita’ di
radiodiffusione sonora, con irradiazione del segnale fino a
una copertura massima di quindici milioni di abitanti;

p) "ambito locale
televisivo" l’esercizio dell’attivita’ di
radiodiffusione televisiva in uno o piu’ bacini, comunque non superiori a sei, anche non limitrofi, purche’ con copertura inferiore al 50 per cento della
popolazione nazionale; l’ambito e’ denominato "regionale" o
"provinciale" quando il bacino di esercizio dell’attivita’
di radiodiffusione televisiva e’ unico e ricade nel territorio di una sola
regione o di una sola provincia, e l’emittente non trasmette in altri bacini;
l’espressione "ambito locale televisivo" riportata senza
specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale
o provinciale;

q) "emittente televisiva"
il titolare di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica
analogica, che ha la responsabilita’ editoriale dei
palinsesti dei programmi televisivi e li trasmette secondo le seguenti
tipologie:

1) "emittente televisiva a
carattere informativo"
l’emittente per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito
locale, che trasmette quotidianamente, nelle ore comprese tra le ore 7 e le ore
23 per non meno di due ore, programmi informativi,
di cui almeno il cinquanta per cento autoprodotti, su
avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali;
tali programmi, per almeno la meta’ del tempo, devono
riguardare temi e argomenti di interesse locale e
devono comprendere telegiornali diffusi per non meno di cinque giorni alla
settimana o, in alternativa, per centoventi giorni a semestre;

2) "emittente televisiva a
carattere commerciale" l’emittente per la radiodiffusione televisiva su
frequenze terrestri in ambito locale, senza specifici obblighi di informazione;

3) "emittente televisiva a
carattere comunitario" l’emittente per la radiodiffusione televisiva in
ambito locale costituita da associazione riconosciuta o non riconosciuta,
fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro, che trasmette programmi
originali autoprodotti a carattere culturale, etnico,
politico e religioso, e si impegna: a non trasmettere piu’ del 5 per cento di pubblicita’
per ogni ora di diffusione; a trasmettere i predetti programmi per almeno il 50
per cento dell’orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le
ore 21;

4) "emittente televisiva monotematica
a carattere sociale" l’emittente per la radiodiffusione televisiva in
ambito locale che dedica almeno il 70 per cento della programmazione
monotematica quotidiana a temi di chiara utilita’ sociale, quali salute, sanita’ e
servizi sociali, classificabile come vera e propria emittente di servizio;

5) "emittente televisiva
commerciale nazionale" l’emittente che trasmette in
chiaro prevalentemente programmi di tipo generalista
con obbligo d’informazione;

6) "emittente di
televendite" l’emittente che trasmette prevalentemente offerte dirette al
pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

r) "emittente radiofonica"
il titolare di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica
analogica, che ha la responsabilita’ dei palinsesti
radiofonici e li trasmette secondo le seguenti tipologie:

1) "emittente
radiofonica a carattere comunitario", nazionale o locale, l’emittente
caratterizzata dall’assenza dello scopo di lucro, che trasmette programmi
originali autoprodotti per almeno il 30 per cento
dell’orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21, che puo’ avvalersi di sponsorizzazioni e che non trasmette piu’ del 10 per cento di pubblicita’
per ogni ora di diffusione; non sono considerati programmi originali autoprodotti le trasmissioni di brani musicali intervallate
da messaggi pubblicitari o da brevi commenti del conduttore della stessa
trasmissione;

2) "emittente radiofonica a
carattere commerciale locale" l’emittente senza specifici obblighi di
palinsesto, che comunque destina almeno il 20 per
cento della programmazione settimanale all’informazione,
di cui almeno il 50 per cento all’informazione
locale, notizie e servizi, e a programmi; tale limite si calcola su non meno di
sessantaquattro ore settimanali;

3) "emittente radiofonica
nazionale" l’emittente senza particolari obblighi, salvo la trasmissione
quotidiana di giornali radio;

s) "opere europee" le opere originarie:

1) di Stati membri dell’Unione
europea;

2) di Stati terzi europei che siano
parti della Convenzione europea sulla televisione
transfrontaliera, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989 e ratificata dalla
legge 5 ottobre 1991, n. 327, purche’ le opere siano
realizzate da uno o piu’ produttori stabiliti in uno
di questi Stati o siano prodotte sotto la supervisione e il controllo effettivo
di uno o piu’ produttori stabiliti in uno di questi
Stati oppure il contributo dei co-produttori di tali
Stati sia prevalente nel costo totale della co-produzione e questa non sia
controllata da uno o piu’ produttori stabiliti al di
fuori di tali Stati;

3) di altri
Stati terzi europei, realizzate in via esclusiva, o in co-produzione con
produttori stabiliti in uno o piu’ Stati membri
dell’Unione europea, da produttori stabiliti in uno o piu’
Stati terzi europei con i quali la Comunita’ europea
abbia concluso accordi nel settore dell’audiovisivo, qualora queste opere siano
realizzate principalmente con il contributo di autori o lavoratori residenti in
uno o piu’ Stati europei;

t) "sponsorizzazione" ogni
contributo di un’impresa pubblica o privata, non impegnata in attivita’ televisive o radiofoniche o di produzione di opere audiovisive o radiofoniche, al finanziamento di
programmi, allo scopo di promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua
immagine, le sue attivita’ o i suoi prodotti, purche’ non facciano riferimenti specifici di carattere
promozionale a tali attivita’ o prodotti;

u) "pubblicita" ogni forma di messaggio televisivo o
radiofonico trasmesso a pagamento o dietro altro compenso da un’impresa
pubblica o privata
nell’ambito di un’attivita’ commerciale, industriale,
artigianale o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura,
dietro compenso, di beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le
obbligazioni;

v) "spot
pubblicitari" ogni forma di pubblicita’ di
contenuto predeterminato, trasmessa dalle emittenti radiofoniche e televisive;

z)
"televendita" ogni offerta diretta trasmessa al pubblico attraverso
il mezzo televisivo o radiofonico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni
immobili, i diritti e le obbligazioni;

aa) "telepromozione"
ogni forma di pubblicita’ consistente nell’esibizione
di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore
di beni o di un fornitore di servizi, fatta dall’emittente televisiva o
radiofonica nell’ambito di un programma, al fine di promuovere la fornitura,
dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti;

bb) "autopromozione"
gli annunci dell’emittente relativi ai propri programmi e ai prodotti
collaterali da questi direttamente derivati;

cc) "Autorita"
l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni;

dd) "Ministero" il Ministero
delle comunicazioni.

Art. 3.

Principi fondamentali

1. Sono principi fondamentali del
sistema radiotelevisivo la garanzia della liberta’ e
del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della liberta’ di espressione di ogni
individuo, inclusa la liberta’ di opinione e quella
di ricevere o di comunicare informazioni
o idee senza limiti di frontiere, l’obiettivita’, la
completezza, la lealta’ e l’imparzialita’
dell’informazione, l’apertura alle
diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la
salvaguardia delle diversita’ etniche e del
patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel
rispetto delle liberta’ e dei diritti, in particolare
della dignita’ della persona, della promozione e
tutela del benessere, della salute e dell’armonico sviluppo fisico, psichico e
morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle
norme internazionali vigenti nell’ordinamento italiano e dalle leggi statali e
regionali.

Art. 4.

Principi generali del sistema
radiotelevisivo a garanzia degli utenti

1. La disciplina del sistema
radiotelevisivo, a tutela degli utenti, garantisce:

a) l’accesso dell’utente, secondo
criteri di non discriminazione, ad un’ampia varieta’ di informazioni e
di contenuti offerti da una pluralita’ di operatori
nazionali e locali, favorendo a tale fine la fruizione e lo sviluppo, in
condizioni di pluralismo e di liberta’ di
concorrenza, delle opportunita’ offerte
dall’evoluzione tecnologica da parte dei soggetti che svolgono o intendono
svolgere attivita’ nel sistema delle comunicazioni;

b) la trasmissione di programmi che
rispettino i diritti fondamentali della persona, essendo, comunque,
vietate le trasmissioni che contengono messaggi cifrati o di carattere
subliminale o incitamenti all’odio comunque motivato o che inducono ad
atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o
nazionalita’ o che, anche in relazione all’orario di
trasmissione, possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei
minori o che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata
ovvero pornografiche, salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso
condizionato che comunque impongano l’adozione di un sistema di controllo
specifico e selettivo;

c) la diffusione di trasmissioni
pubblicitarie e di televendite leali ed oneste, che rispettino la dignita’ della persona, non evochino discriminazioni di
razza, sesso e nazionalita’, non offendano
convinzioni religiose o ideali, non inducano a comportamenti pregiudizievoli
per la salute, la sicurezza e l’ambiente, non possano arrecare pregiudizio
morale o fisico a minorenni, non siano inserite nei cartoni animati destinati
ai bambini o durante la trasmissione di funzioni religiose e siano
riconoscibili come tali e distinte dal resto dei programmi con mezzi di evidente percezione, con esclusione di quelli che si
avvalgono di una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi,
fermi gli ulteriori limiti e divieti previsti dalle leggi vigenti;

d) la diffusione di trasmissioni
sponsorizzate, che rispettino la responsabilita’ e
l’autonomia editoriale del fornitore di contenuti nei confronti della
trasmissione, siano riconoscibili come tali e non stimolino all’acquisto o al
noleggio dei prodotti o dei servizi dello sponsor, salvi gli ulteriori
limiti e divieti stabiliti dalle leggi vigenti in relazione alla natura dell’attivita’ dello sponsor o all’oggetto della trasmissione;

e) la trasmissione di
apposita rettifica, quando l’interessato si ritenga leso nei suoi
interessi morali o materiali da trasmissioni o notizie contrarie a verita’, purche’ tale rettifica
non abbia contenuto che possa dare luogo a responsabilita’
penali o civili e non sia contraria al buon costume;

f) la diffusione di un congruo numero
di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro,
ponendo limiti alla capacita’ trasmissiva destinata ai programmi criptati
e garantendo l’adeguata copertura del territorio nazionale o locale; la
presente disposizione non si applica per la diffusione via satellite;

g) la diffusione su programmi in
chiaro, in diretta o in differita, delle trasmissioni televisive che abbiano ad oggetto eventi, nazionali e non, indicati in un’apposita
lista approvata con deliberazione dell’Autorita’, in
quanto aventi particolare rilevanza per la societa’.

2. E’ favorita la ricezione da parte
dei cittadini con disabilita’ sensoriali dei
programmi radiotelevisivi, prevedendo a tale fine l’adozione di
idonee misure, sentite le associazioni di categoria.

3. Il trattamento dei dati personali
delle persone fisiche e degli enti nel settore radiotelevisivo e’ effettuato nel rispetto dei diritti, delle liberta’ fondamentali, nonche’
della dignita’ umana, con particolare riferimento
alla riservatezza e all’identita’ personale, in conformita’ alla legislazione vigente in materia.

Art. 5.

Principi generali del sistema
radiotelevisivo a salvaguardia del pluralismo e della
concorrenza

1. Il sistema radiotelevisivo, a
garanzia del pluralismo dei mezzi di comunicazione
radiotelevisiva, si conforma ai seguenti principi:

a) tutela della
concorrenza nel mercato radiotelevisivo e dei mezzi di comunicazione di massa e
nel mercato della pubblicita’ e tutela del pluralismo dei mezzi di comunicazione
radiotelevisiva, vietando a tale fine la costituzione o il mantenimento di
posizioni lesive del pluralismo, secondo i criteri fissati nel presente testo
unico, anche attraverso soggetti controllati o collegati, ed assicurando la
massima trasparenza degli assetti societari;

b) previsione di differenti titoli
abilitativi per lo svolgimento delle attivita’ di operatore di rete o di fornitore di contenuti
televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di
servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, con la
previsione del regime dell’autorizzazione per l’attivita’
di operatore di rete, per le attivita’ di fornitore
di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di
fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso
condizionato; l’autorizzazione non comporta l’assegnazione delle
radiofrequenze, che e’ effettuata con distinto provvedimento in applicazione
della delibera dell’Autorita’ 15 novembre 2001, n.
435/01/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001;
l’autorizzazione all’attivita’ di fornitore di
contenuti non puo’ essere rilasciata a societa’ che non abbiano per oggetto sociale l’esercizio
dell’attivita’ radiotelevisiva, editoriale o comunque
attinente all’informazione ed allo
spettacolo; fatto salvo quanto previsto per la societa’
concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, le
amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici, anche economici, le societa’ a prevalente partecipazione pubblica e le aziende
ed istituti di credito non possono, ne’ direttamente ne’ indirettamente, essere
titolari di titoli abilitativi per lo svolgimento delle attivita’
di operatore di rete o di fornitore di contenuti;

c) previsione di titoli abilitativi
distinti per lo svolgimento, rispettivamente, su frequenze terrestri o via cavo
o via satellite, anche da parte dello stesso soggetto, delle attivita’ di cui alla lettera b), nonche’ previsione di una
sufficiente durata dei relativi titoli abilitativi, comunque non inferiore a
dodici anni, per le attivita’ su frequenze terrestri
in tecnica digitale, con possibilita’ di rinnovo per
eguali periodi;

d) previsione di titoli distinti per
lo svolgimento delle attivita’ di fornitura di cui
alla lettera b), rispettivamente in ambito nazionale o in ambito locale, quando
le stesse siano esercitate su frequenze terrestri, stabilendo, comunque, che uno stesso soggetto o soggetti tra di loro in
rapporto di controllo o di collegamento non possono essere, contemporaneamente,
titolari di autorizzazione per la fornitura di contenuti televisivi in ambito
nazionale e in ambito locale o radiofonici in ambito nazionale e in ambito
locale e che non possono essere rilasciate autorizzazioni che consentano ad
ogni fornitore di contenuti in ambito locale di irradiare nello stesso bacino piu’ del 20 per cento di programmi televisivi numerici in
ambito locale;

e) obbligo per gli operatori di rete:

1) di garantire parita’
di trattamento ai fornitori di contenuti non
riconducibili a societa’ collegate e controllate,
rendendo disponibili a questi ultimi le stesse informazioni
tecniche messe a disposizione dei fornitori di contenuti riconducibili a societa’ collegate e controllate;

2) di non effettuare
discriminazioni nello stabilire gli opportuni accordi tecnici in materia di qualita’ trasmissiva e condizioni
di accesso alla rete fra soggetti autorizzati a fornire contenuti appartenenti
a societa’ controllanti, controllate o collegate e
fornitori indipendenti di contenuti e servizi, prevedendo, comunque, che gli
operatori di rete cedano la propria capacita’ trasmissiva a condizioni di mercato nel rispetto dei
principi e dei criteri fissati dal regolamento relativo alla radiodiffusione
terrestre in tecnica digitale, di cui alla delibera dell’Autorita’
del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS;

3) di utilizzare, sotto la propria responsabilita’, le informazioni
ottenute dai fornitori di contenuti non riconducibili a societa’
collegate e controllate, esclusivamente per il fine di concludere
accordi tecnici e commerciali di accesso alla rete, con divieto di trasmettere
a societa’ controllate o collegate o a terzi le informazioni ottenute;

f) obbligo per i fornitori di
contenuti, in caso di cessione dei diritti di sfruttamento degli stessi, di
osservare pratiche non discriminatorie tra le diverse piattaforme distributive,
alle condizioni di mercato, fermi restando il rispetto dei diritti di esclusiva, le norme in tema di diritto d’autore e la
libera negoziazione tra le parti;

g) obbligo di separazione contabile
per le imprese operanti nel settore delle comunicazioni radiotelevisive in
tecnica digitale, al fine di consentire l’evidenziazione dei corrispettivi per
l’accesso e l’interconnessione alle infrastrutture di comunicazione,
l’evidenziazione degli oneri relativi al servizio
pubblico generale, la valutazione dell’attivita’ di
installazione e gestione delle infrastrutture separata da quella di fornitura
dei contenuti o dei servizi, ove svolte dallo stesso soggetto, e la verifica
dell’insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie,
prevedendo, comunque, che:

1) il fornitore di contenuti in
ambito nazionale che sia anche fornitore di servizi adotti un sistema di contabilita’ separata per ciascuna autorizzazione;

2) l’operatore di rete in ambito
televisivo nazionale, che sia anche fornitore di contenuti ovvero fornitore di
servizi interattivi associati o di servizi di accesso
condizionato sia tenuto alla separazione societaria; la presente disposizione
non si applica alle emittenti televisive che diffondono esclusivamente via cavo
o via satellite, nonche’ ai fornitori di contenuti in
ambito locale e agli operatori di rete in ambito locale;

h) diritto del fornitore di contenuti
radiotelevisivi ad effettuare collegamenti in diretta
e di trasmettere dati e informazioni
all’utenza sulle stesse frequenze messe a disposizione dall’operatore di rete;

i) obbligo, per le emittenti
radiofoniche e televisive private, per i fornitori di contenuti in ambito
nazionale e per la concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo, di diffondere il medesimo contenuto su tutto il territorio per
il quale e’ stato rilasciato il titolo abilitativo,
fatti salvi:

1) la deroga di
cui all’articolo 26, comma 1, per le emittenti radiotelevisive locali e
l’articolazione, anche locale, delle trasmissioni radiotelevisive della concessionaria
del servizio pubblico generale radiotelevisivo;

2) quanto previsto
dall’articolo 45 per la concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo;

3) la trasmissione di
eventi di carattere occasionale ovvero eccezionale e non prevedibili; l)
previsione di specifiche forme di tutela dell’emittenza
in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.

Art. 6.

Principi generali del sistema
radiotelevisivo a tutela della produzione audiovisiva europea

1. Le emittenti e i fornitori di
contenuti televisivi favoriscono lo sviluppo e la diffusione della produzione
audiovisiva europea anche secondo quanto previsto, con riferimento ai
produttori indipendenti, dall’articolo 44, e riservano, comunque,
ad opere europee la maggior parte del loro tempo di trasmissione in ambito
nazionale indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, escluso il tempo
destinato a manifestazioni sportive, a giochi televisivi, a notiziari, a
manifestazioni sportive, alla pubblicita’ oppure a
servizi di teletext, a dibattiti e a televendite. Deroghe possono essere
richieste all’Autorita’ secondo, quanto disposto dall’articolo 5 del regolamento di cui alla
delibera n. 9/99 del 16 marzo 1999.

Art. 7.

Principi generali in materia di informazione e
di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore radiotelevisivo

1. L’attivita’
di informazione
radiotelevisiva, da qualsiasi emittente o fornitore di contenuti esercitata,
costituisce un servizio di interesse generale ed e’ svolta nel rispetto dei
principi di cui al presente capo.

2. La disciplina dell’informazione radiotelevisiva, comunque,
garantisce:

a) la presentazione veritiera dei
fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle
opinioni, comunque non consentendo la sponsorizzazione
dei notiziari;

b) la trasmissione quotidiana di
telegiornali o giornali radio da parte dei soggetti abilitati a fornire
contenuti in ambito nazionale o locale su frequenze terrestri;

c) l’accesso di tutti i soggetti
politici alle trasmissioni di informazione
e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parita’
di trattamento e di imparzialita’, nelle forme e
secondo le modalita’ indicate dalla legge;

d) la trasmissione
dei comunicati e delle dichiarazioni ufficiali degli organi costituzionali
indicati dalla legge;

e) l’assoluto
divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera
non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni.

3. L’Autorita’
stabilisce ulteriori regole per le emittenti
radiotelevisive ed i fornitori di contenuti in ambito nazionale, per rendere
effettiva l’osservanza dei principi di cui al presente capo nei programmi di informazione e di propaganda.

4. Il presente testo
unico individua gli ulteriori e specifici compiti e obblighi di pubblico
servizio che la societa’ concessionaria del servizio
pubblico generale radiotelevisivo e’ tenuta ad adempiere nell’ambito della sua
complessiva programmazione, anche non informativa,
ivi inclusa la produzione di opere audiovisive europee realizzate da produttori
indipendenti, al fine di favorire l’istruzione, la crescita civile e il
progresso sociale, di promuovere la lingua italiana e la cultura, di
salvaguardare l’identita’ nazionale e di assicurare
prestazioni di utilita’ sociale.

5. Il contributo pubblico percepito
dalla societa’ concessionaria del servizio pubblico
generale radiotelevisivo, risultante dal canone di abbonamento
alla radiotelevisione, e’ utilizzabile esclusivamente ai fini dell’adempimento
dei compiti di servizio pubblico generale affidati alla stessa, con periodiche
verifiche di risultato e senza turbare le condizioni degli scambi e della
concorrenza nella Comunita’ europea. Ferma la possibilita’ per la societa’
concessionaria di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive
con pubbliche amministrazioni, sono escluse altre forme di finanziamento
pubblico in suo favore.

Art. 8.

Principi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di
ambito locale

1. L’emittenza
radiotelevisiva di ambito locale valorizza e promuove
le culture regionali o locali, nel quadro dell’unita’ politica, culturale e
linguistica del Paese. Restano ferme le norme a tutela delle minoranze
linguistiche riconosciute dalla legge.

2. La disciplina del sistema di
radiodiffusione televisiva tutela l’emittenza in
ambito locale e riserva, comunque, un terzo della capacita’ trasmissiva,
determinata con l’adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la
diffusione televisiva su frequenze terrestri, ai soggetti titolari di
autorizzazione alla fornitura di contenuti destinati alla diffusione in tale
ambito.

Titolo II

SOGGETTI

Capo I

Funzioni del Ministero

Art. 9.

Ministero delle comunicazioni

1. Il Ministero esercita le
competenze stabilite nel presente testo unico nonche’
quelle ricadenti nelle funzioni e nei compiti di spettanza statale indicati
dall’articolo 32-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da
ultimo sostituito dall’articolo 2 del decreto
legislativo 30 dicembre 2003, n. 366.

2. Sono organi consultivi del Ministro
delle comunicazioni per il settore radiotelevisivo:

a) il Consiglio superiore delle
comunicazioni;

b) la Commissione
per l’assetto del sistema televisivo, di cui all’articolo 2, comma 4, del
decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 1993, n. 422.

3. Presso il Ministero operano, nel
settore radiotelevisivo, il Comitato di controllo in materia di televendite e
spot di televendita di beni e servizi di astrologia,
di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti
il gioco del lotto, enalotto, superenalotto,
totocalcio, totogoal, totip, lotterie e giochi
similari, nonche’ il Comitato di applicazione del
Codice di autoregolamentazione TV e minori.

Capo II

Funzioni dell’Autorita’

Art. 10.

Competenze in materia radiotelevisiva
dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni

1. L’Autorita’,
nell’esercizio dei compiti ad essa affidati dalla
legge, assicura il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore
delle comunicazioni, anche radiotelevisive.

2. L’Autorita’,
in materia di radiotelevisione, esercita le competenze richiamate dalle norme
del presente testo unico, nonche’ quelle rientranti
nelle funzioni e nei compiti attribuiti dalle norme vigenti, anche se non
trasposte nel testo unico, e, in particolare le competenze di cui alle leggi 6
agosto 1990, n. 223, 14 novembre 1995, n. 481 e 31 luglio 1997, n. 249.

Capo III

Altre competenze

Art. 11.

Altre competenze

1. Restano ferme le competenze in
materia radiotelevisiva attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale
e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, al Garante per la protezione dei
dati personali e all’Autorita’ garante della
concorrenza e del mercato.

Capo IV

Regioni

Art. 12.

Competenze delle regioni

1. Le regioni esercitano la potesta’ legislativa concorrente in materia di emittenza radiotelevisiva in
ambito regionale o provinciale, nel rispetto dei principi fondamentali
contenuti nel titolo I e sulla base dei seguenti ulteriori principi
fondamentali:

a) previsione che la trasmissione di
programmi per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale in ambito
regionale o provinciale avvenga nelle bande di frequenza previste per detti
servizi dal vigente regolamento delle radiocomunicazioni dell’Unione
internazionale delle telecomunicazioni, nel rispetto degli accordi
internazionali, della normativa dell’Unione europea e di quella nazionale, nonche’ dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze;

b) attribuzione a
organi della regione o degli enti locali delle competenze in ordine al rilascio
dei provvedimenti abilitativi, autorizzatori e
concessori necessari per l’accesso ai siti previsti dal piano nazionale di
assegnazione delle frequenze, in base alle vigenti disposizioni nazionali e
regionali, per l’installazione di reti e di impianti, nel rispetto dei principi
di non discriminazione, proporzionalita’ e obiettivita’, nonche’ nel rispetto
delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute, di tutela del
territorio, dell’ambiente e del paesaggio e delle bellezze naturali;

c) attribuzione a
organi della regione o della provincia delle competenze in ordine al rilascio
delle autorizzazioni per fornitore di contenuti o per fornitore di servizi
interattivi associati o di servizi di accesso condizionato destinati alla
diffusione in ambito, rispettivamente, regionale o provinciale;

d) previsione che il rilascio dei
titoli abilitativi di cui alla lettera c) avvenga secondo criteri oggettivi,
tenendo conto della potenzialita’ economica del
soggetto richiedente, della qualita’ della
programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici, della
pregressa presenza sul mercato, delle ore di trasmissione effettuate,
della qualita’ dei programmi, delle quote percentuali
di spettacoli e di servizi informativi
autoprodotti, del personale dipendente, con
particolare riguardo ai giornalisti iscritti all’Albo professionale, e degli
indici di ascolto rilevati; il titolare della licenza di operatore di rete
televisiva in tecnica digitale in ambito locale, qualora abbia richiesto una o piu’ autorizzazioni per lo svolgimento dell’attivita’ di fornitura di cui alla lettera b), ha diritto a
ottenere almeno un’autorizzazione che consenta di irradiare nel blocco di
programmi televisivi numerici di cui alla licenza rilasciata.

Art. 13.

Funzionamento dei Comitati regionali
per le comunicazioni (Corecom)

1. Le funzioni di
cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 10 sono svolte anche attraverso i Comitati
regionali per le comunicazioni (Corecom), organi
funzionali dell’Autorita’, ai sensi dell’articolo 1,
comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Nello svolgimento di tali
funzioni i Comitati regionali per le comunicazioni si avvalgono degli
ispettorati territoriali del Ministero.

Art. 14.

Disposizioni particolari per la
regione autonoma Valle d’Aosta e per

le province autonome di Trento e di
Bolzano

1. Fermo restando il rispetto dei
principi fondamentali previsti dal presente testo unico, la regione autonoma
Valle d’Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita’ di cui al medesimo testo unico nell’ambito delle
specifiche competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle
relative norme di attuazione, anche con riferimento
alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione, per le
parti in cui prevedono forme di autonomia piu’ ampie
rispetto a quelle gia’ attribuite.

Titolo III

ATTIVITA’

Capo I

Disciplina di operatore
di rete radiotelevisiva

Art. 15.

Attivita’ di operatore
di rete

1. Fatti salvi i criteri e le
procedure specifici per la concessione dei diritti di uso
delle radiofrequenze per la diffusione sonora e televisiva, previsti dal
presente testo unico in considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo
e degli altri obiettivi di interesse generale, l’attivita’
di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale e’ soggetta al
regime dell’autorizzazione generale, ai sensi dell’articolo 25 del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

2. Il diritto di uso
delle radiofrequenze, comprese quelle di collegamento, per la diffusione
televisiva e’ conseguito con distinto provvedimento ai sensi della delibera
dell’Autorita’ 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS.

3. Il diritto di uso
delle radiofrequenze, comprese quelle di collegamento, per la diffusione sonora
e’ conseguito con distinto provvedimento, ai sensi del regolamento di cui
all’articolo 24, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112.

4. Nella fase di avvio
delle trasmissioni televisive in tecnica digitale restano comunque ferme le
disposizioni di cui agli articoli 23 e 25 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

5. L’autorizzazione
generale di cui al comma 1 ha durata non superiore a venti anni e non inferiore
a dodici anni ed e’ rinnovabile per uguali periodi.

6. L’operatore di rete televisiva su
frequenze terrestri in tecnica digitale e’ tenuto al rispetto
delle norme a garanzia dell’accesso dei fornitori di contenuti di particolare
valore alle reti per la televisione digitale terrestre stabilite dall’Autorita’.

7. L’attivita’
di operatore di rete via cavo o via satellite e’
soggetta al regime dell’autorizzazione generale, ai sensi dell’articolo 25 del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

Capo II

Disciplina di fornitore di contenutiradiotelevisivi su frequenze terrestri

Art. 16.

Autorizzazione per fornitore di
contenuti televisivi su frequenze terrestri

1. L’autorizzazione per la fornitura
di contenuti televisivi e di dati destinati alla diffusione in tecnica digitale
su frequenze terrestri e’ rilasciata dal Ministero, sulla base delle norme
previste dalla deliberazione dell’Autorita’ 15
novembre 2001, n. 435/01/CONS, salvo quanto previsto dall’articolo
18.

2. I soggetti titolari di
un’autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1 sono tenuti al rispetto degli
obblighi previsti per i fornitori di contenuti televisivi dalla deliberazione
dell’Autorita’ del 15
novembre 2001, n. 435/01/CONS.

3. I fornitori di contenuti in
tecnica digitale su frequenze terrestri devono assicurare il rispetto dei
medesimi obblighi a tutela degli utenti, compresi quelli relativi
alla pubblicita’ ed ai limiti di affollamento,
previsti per la radiodiffusione dei programmi televisivi su frequenze terrestri
in tecnica analogica.

Art. 17.

Contributi

1. L’Autorita’
adotta i criteri per la determinazione dei contributi dovuti per le
autorizzazioni per la fornitura di contenuti su frequenze terrestri in tecnica
digitale, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera
c), n. 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

2. In sede di prima applicazione si
applicano i contributi nella misura prevista dall’articolo 5 della
deliberazione dell’Autorita’ del
15 novembre 2001, n. 435/01/CONS.

Art. 18.

Autorizzazione per fornitore di
contenuti televisivi su frequenze terrestri in ambito regionale e provinciale

1. L’autorizzazione per la fornitura
di contenuti televisivi e dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su
frequenze terrestri in ambito, rispettivamente, regionale o provinciale, e’
rilasciata dai competenti organi della regione o della provincia, nel rispetto
dei principi fondamentali contenuti nel titolo I e sulla base dei principi di
cui all’articolo 12.

2. Ai fini della
definizione dell’ambito regionale o provinciale di cui al comma 1 si applica
quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera p).

3. L’autorizzazione
di cui al comma 1 deve essere rilasciata secondo i criteri oggettivi di cui
all’articolo 12, comma 1, lettera d).

4. Qualora l’operatore di rete
televisiva in tecnica digitale in ambito locale abbia richiesto una o piu’ autorizzazioni
per lo svolgimento di attivita’ di cui al comma 1, ha
diritto a ottenere almeno una autorizzazione che consenta di irradiare nel
proprio blocco di programmi televisivi numerici.

5. Fino alla fissazione dei criteri
di rilascio delle autorizzazioni per fornitore di
contenuti in ambito regionale e provinciale, rispettivamente da parte della
regione o della provincia autonoma, le autorizzazioni sono rilasciate secondo i
criteri di cui alla deliberazione dell’Autorita’ n.
435/01/CONS.

Art. 19.

Autorizzazione per fornitore di
contenuti radiofonici su frequenze terrestri

1. La disciplina dell’autorizzazione
per la fornitura di contenuti radiofonici su frequenze terrestri in tecnica
digitale e’ contenuta nel regolamento di cui all’articolo 15, comma 3.

Capo III

Disciplina del fornitore di contenutiradiotelevisivi via satellite e via cavo

Art. 20.

Autorizzazioni alla diffusione di
contenuti radiotelevisivi via satellite

1. L’autorizzazione alla diffusione di
contenuti radiotelevisivi via satellite e’ rilasciata dall’Autorita’
sulla base della disciplina stabilita con proprio regolamento.

Art. 21.

Autorizzazioni alla diffusione di
contenuti radiotelevisivi via cavo

1. L’autorizzazione alla diffusione
di contenuti radiotelevisivi via cavo e’ rilasciata dal Ministero sulla base
della disciplina stabilita con regolamento dell’Autorita’.

Art. 22.

Trasmissioni simultanee

1. Al fine di favorire la progressiva
affermazione delle nuove tecnologie trasmissive, ai
fornitori di contenuti in chiaro su frequenze terrestri e’ consentita, previa
notifica al Ministero, la trasmissione simultanea di programmi per mezzo di ogni rete di comunicazione elettronica, sulla base della
disciplina stabilita con regolamento dell’Autorita’.

Capo IV

Disposizioni in
materia di radiodiffusionesonora e televisiva in
tecnica analogica e digitale

Art. 23.

Durata e limiti delle concessioni e
autorizzazioni televisive su frequenze terrestri in tecnica analogica

1. Il periodo di validita’
delle concessioni e delle autorizzazioni per le trasmissioni televisive in
tecnica analogica in ambito nazionale, che siano
consentite ai sensi dell’articolo 25, comma 8, della legge 3 maggio 2004, n.
112, e delle concessioni per le trasmissioni televisive in tecnica analogica in
ambito locale, e’ prolungato dal Ministero, su domanda dei soggetti
interessati, fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la
conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale. Tale domanda puo’ essere
presentata entro il 25 luglio 2005 dai soggetti che gia’
trasmettono contemporaneamente in tecnica digitale e, se emittenti nazionali,
con una copertura in tecnica digitale di almeno il 50 per cento della
popolazione nazionale.

2. Fino all’attuazione del piano
nazionale di assegnazione delle frequenze televisive
in tecnica digitale, i soggetti non titolari di concessione in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 6, commi 1, 3, 4, 6, 8 e 9, della deliberazione
dell’Autorita’ 1° dicembre 1998, n. 78, possono
proseguire l’esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica analogica,
con i diritti e gli obblighi del concessionario.

3. Un medesimo soggetto non puo’ detenere piu’ di tre concessioni
o autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva all’interno di ciascun bacino di utenza in ambito locale e piu’
di sei per bacini regionali anche non limitrofi. Nel limite massimo di sei
concessioni o autorizzazioni sono considerate anche quelle detenute all’interno
di ciascun bacino di utenza.

4. Alle emittenti che trasmettono in
ambito provinciale, fermi restando i limiti di cui all’articolo
2, comma 1, lettera p), e’ consentito di trasmettere, indipendentemente
dal numero delle concessioni o delle autorizzazioni, in un’area di servizio
complessiva non superiore ai sei bacini regionali di cui al comma 3.

5. Nei
limiti di cui ai commi 3 e 4 ad uno stesso soggetto e’ consentita la
programmazione anche unificata fino all’intero arco della giornata.

6. Fino alla completa attuazione del
piano nazionale delle frequenze televisive in tecnica digitale e’ consentito ai
soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di
entrata in vigore della legge 3 maggio 2004, n. 112, di proseguire
nell’esercizio anche dei bacini eccedenti i limiti dei commi 4 e 5. Le
disposizioni del presente comma si applicano anche alle emissioni televisive
provenienti da Campione d’Italia.

Art. 24.

Durata e limiti delle concessioni e
autorizzazioni radiofoniche su frequenze terrestri in tecnica analogica

1. Fino all’adozione del piano
nazionale di assegnazione delle frequenze di
radiodiffusione sonora in tecnica analogica di cui all’articolo 42, comma 10,
la radiodiffusione sonora privata in ambito nazionale e locale su frequenze
terrestri in tecnica analogica e’ esercitata in regime di concessione o di
autorizzazione con i diritti e gli obblighi stabiliti per il concessionario
dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, da parte dei
soggetti legittimamente operanti in possesso, alla data del 30 settembre 2001,
dei seguenti requisiti:

a) se emittente di radiodiffusione
sonora in ambito locale a carattere commerciale, la natura giuridica di societa’ di persone o di capitali o di societa’
cooperativa che impieghi almeno due dipendenti in regola con le vigenti
disposizioni in materia previdenziale;

b) se emittente di radiodiffusione
sonora in ambito nazionale a carattere commerciale, la natura giuridica di societa’ di capitali che impieghi almeno quindici dipendenti
in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale;

c) se emittente di radiodiffusione
sonora a carattere comunitario, la natura giuridica di associazione
riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di
lucro.

2. I legali rappresentanti e gli
amministratori delle imprese non devono aver riportato condanna irrevocabile a
pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non devono essere
stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre
1956, n. 1423, e successive modificazioni, o alle misure di sicurezza previste
dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.

3. Uno stesso soggetto esercente la radiodiffusione sonora in ambito locale,
direttamente o attraverso piu’ soggetti tra loro
collegati o controllati, puo’ irradiare il segnale
fino ad una copertura massima di quindici milioni di abitanti. In caso di inottemperanza, il Ministero dispone la sospensione
dell’esercizio fino all’avvenuto adeguamento.

Art. 25.

Disciplina dell’avvio delle
trasmissioni televisive in tecnica digitale

1. Fino all’attuazione del piano
nazionale di assegnazione delle frequenze televisive
in tecnica digitale, i soggetti esercenti a qualunque titolo attivita’ di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale
e locale, in possesso dei requisiti previsti per ottenere l’autorizzazione per
la sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale terrestre, ai sensi
dell’articolo 2-bis del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, possono effettuare, anche
attraverso la ripetizione simultanea dei programmi gia’
diffusi in tecnica analogica, le predette sperimentazioni fino alla completa
conversione delle reti, nonche’ richiedere, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 2004, n. 112, e nei limiti
e nei termini previsti dalla deliberazione dell’Autorita’
n. 435/01/CONS, in quanto con essa compatibili, le licenze e le autorizzazioni
per avviare le trasmissioni in tecnica digitale terrestre, nel rispetto di
quanto previsto dagli articoli 23, commi 5, 6, 7, 8 e 25, commi 11 e 12, della
medesima legge n. 112 del 2004.

2. Fermo restando quanto previsto
dall’articolo 43, i limiti previsti dall’articolo 2-bis, comma 1, quinto
periodo, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, nonche’
quelli stabiliti per la concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo dal Capo VIII della delibera dell’Autorita’
n. 435/01/CONS, si applicano fino all’attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica
digitale.

Art. 26.

Trasmissione dei programmi e
collegamenti di comunicazioni elettroniche

1. Fino alla completa attuazione del
piano nazionale di assegnazione delle frequenze
radiofoniche e televisive in tecnica digitale le emittenti radiotelevisive
locali possono trasmettere programmi ovvero messaggi pubblicitari differenziati
per non oltre un quarto delle ore di trasmissione giornaliera in relazione alle
diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza per il quale e’
rilasciata la concessione o l’autorizzazione. Successivamente
all’attuazione dei predetti piani, tale facolta’ e’
consentita ai titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti in ambito
locale.

2. Alle emittenti radiotelevisive
locali e’ consentito, anche ai fini di cui al comma 1, di diffondere i propri
programmi attraverso piu’ impianti di messa in onda, nonche’ di utilizzare, su base di non interferenza, i
collegamenti di comunicazione elettronica a tale fine necessari. Alle medesime e’, altresi’, consentito di utilizzare i
collegamenti di comunicazioni elettroniche necessari per le comunicazioni ed i
transiti di servizio, per la trasmissione dati indipendentemente
dall’ambito di copertura e dal mezzo trasmissivo, per
i tele-allarmi direzionali e per i collegamenti fissi e temporanei tra
emittenti.

3. Le imprese di radiodiffusione
sonora e televisiva operanti in ambito locale e le
imprese di radiodiffusione sonora operanti in ambito nazionale possono
effettuare collegamenti in diretta sia attraverso ponti mobili, sia attraverso
collegamenti temporanei funzionanti su base non interferenziale
con altri utilizzatori dello spettro radio, in occasione di avvenimenti di
cronaca, politica, spettacolo, cultura, sport e attualita’.
Le stesse imprese, durante la diffusione dei programmi e sulle stesse frequenze
assegnate, possono trasmettere dati e informazioni
all’utenza, comprensive anche di inserzioni
pubblicitarie.

4. L’utilizzazione dei collegamenti
di comunicazioni elettroniche di cui ai commi 2 e 3 non comporta il pagamento di ulteriori canoni o contributi oltre quello stabilito per
l’attivita’ di radiodiffusione sonora e televisiva
locale.

Art. 27.

Trasferimenti di impianti
e rami d’azienda

1. Fino all’attuazione del piano
nazionale di assegnazione delle frequenze televisive
in tecnica digitale sono consentiti, in tecnica analogica, i trasferimenti di
impianti o rami d’azienda tra emittenti televisive private locali e tra queste
e i concessionari televisivi in ambito nazionale che alla data di entrata in
vigore del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, non abbiano raggiunto la copertura del settantacinque
per cento del territorio nazionale.

2. I soggetti non esercenti all’atto
di presentazione della domanda, che hanno ottenuto la concessione per la
radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica analogica, possono
acquisire impianti di diffusione e connessi collegamenti legittimamente
esercitati alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 marzo 2001, n. 66.

3. Ai fini della realizzazione delle
reti televisive digitali sono consentiti i trasferimenti di impianti
o di rami d’azienda tra i soggetti che esercitano legittimamente l’attivita’ televisiva in ambito nazionale o locale, a
condizione che le acquisizioni operate siano destinate alla diffusione in
tecnica digitale.

4. Gli impianti di radiodiffusione
sonora e televisiva ed i collegamenti di comunicazioni elettroniche,
legittimamente operanti in virtu’ di provvedimenti
della magistratura, che non siano oggetto di
situazione interferenziale e non siano tra quelli
risultati inesistenti nelle verifiche dei competenti organi del Ministero,
possono essere oggetto di trasferimento.

5. Durante il periodo di validita’ delle concessioni per la radiodiffusione sonora e
televisiva in ambito locale e per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale
sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami
di aziende, nonche’ di intere emittenti televisive e
radiofoniche da un concessionario ad un altro concessionario, nonche’ le acquisizioni, da parte di societa’
di capitali, di concessionarie svolgenti attivita’
televisiva o radiofonica costituite in societa’
cooperative a responsabilita’ limitata. Ai soggetti a
cui sia stata rilasciata piu’
di una concessione per la radiodiffusione sonora e’ consentita la cessione di
intere emittenti a societa’ di capitali di nuova
costituzione. Ai medesimi soggetti e’, altresi’,
consentito di procedere allo scorporo mediante scissione delle emittenti
oggetto di concessione.

6. Sono consentite le acquisizioni di emittenti concessionarie svolgenti attivita’
di radiodiffusione sonora a carattere comunitario da parte di societa’ cooperative senza scopo di lucro, di associazioni
riconosciute o non riconosciute o di fondazioni, a condizione che l’emittente
mantenga il carattere comunitario. E’ inoltre consentito alle emittenti di
radiodiffusione sonora operanti in ambito locale di ottenere che la concessione
precedentemente conseguita a carattere commerciale sia
trasferita ad un nuovo soggetto avente i requisiti di emittente comunitaria.

7. I trasferimenti di
impianti di cui al presente articolo danno titolo ad utilizzare i
collegamenti di comunicazione elettronica necessari per interconnettersi
con gli impianti acquisiti.

Art. 28.

Disposizioni sugli impianti radiotelevisivi

1. Al fine di agevolare la
conversione del sistema dalla tecnica analogica alla tecnica digitale la
diffusione dei programmi radiotelevisivi prosegue con l’esercizio degli
impianti di diffusione e di collegamento legittimamente in funzione alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 2004, n. 112. Il
repertorio dei siti di cui al piano nazionale di assegnazione
delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica analogica resta
utilizzabile ai fini della riallocazione degli
impianti che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti e i
valori stabiliti ai sensi dell’articolo 4 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

2. Il Ministero, attraverso i propri
organi periferici, autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffusione
sonora e televisiva e dei connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche,
censiti ai sensi dell’articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, per la compatibilizzazione radioelettrica, nonche’
per l’ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente legittimamente operante. Tali modifiche
devono essere attuate su base non interferenziale con
altri utilizzatori dello spettro radio e possono consentire anche un limitato
ampliamento delle aree servite.

3. Fino alla completa attuazione del
piano nazionale di assegnazione delle frequenze
televisive in tecnica digitale il Ministero autorizza, attraverso i propri
organi periferici, modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora e
televisiva e dei connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche censiti ai
sensi dell’articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nel caso di
trasferimento, a qualsiasi titolo, della sede dell’impresa o della sede della
messa in onda, ovvero nel caso di sfratto o finita locazione dei singoli
impianti. Il Ministero autorizza, in ogni caso, il trasferimento degli impianti
di radiodiffusione per esigenze di carattere
urbanistico, ambientale o sanitario ovvero per ottemperare ad obblighi di
legge.

4. Gli organi periferici del
Ministero provvedono in ordine alle richieste di autorizzazione
di cui ai commi 2 e 3 entro sessanta giorni dalla richiesta.

5. Il Ministero autorizza, attraverso
i propri organi periferici, le modificazioni tecnico-operative idonee a
razionalizzare le reti analogiche terrestri esistenti e ad agevolarne la
conversione alla tecnica digitale e, fino alla data di entrata
in vigore delle leggi regionali che attribuiscono tale competenza alla regione
e alla provincia ai sensi dell’articolo 12, autorizza le riallocazioni
di impianti necessarie per realizzare tali finalita’.

6. La
sperimentazione delle trasmissioni televisive in tecnica digitale puo’ essere effettuata sugli impianti legittimamente
operanti in tecnica analogica. Gli impianti di diffusione e di
collegamento legittimamente eserciti possono essere convertiti alla tecnica
digitale. L’esercente e’ tenuto a darne immediata comunicazione al Ministero.

7. In attesa
dell’attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze per la
radiodiffusione sonora e televisiva in tecnica digitale e sonora in tecnica
analogica, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, che superano o
concorrono a superare in modo ricorrente i limiti di cui al comma 1, sono
trasferiti, con onere a carico del titolare dell’impianto, su iniziativa delle
regioni e delle province autonome, nei siti individuati dal piano nazionale di
assegnazione delle frequenze televisive in tecnica analogica e dai predetti
piani e, fino alla loro adozione, nei siti indicati dalle regioni e dalle
province autonome, purche’ ritenuti idonei, sotto
l’aspetto radioelettrico dal Ministero, che dispone il trasferimento e, decorsi
inutilmente centoventi giorni, d’intesa con il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio, disattiva gli impianti fino al trasferimento.

8. La titolarita’
di autorizzazione o di altro legittimo titolo per la
radiodiffusione sonora o televisiva da’ diritto ad ottenere dal comune
competente il rilascio di permesso di costruire per gli impianti di diffusione
e di collegamento eserciti e per le relative infrastrutture compatibilmente con
la disciplina vigente in materia di realizzazione di infrastrutture di
comunicazione elettronica.

Art. 29.

Diffusioni interconnesse

1. La trasmissione di programmi in
contemporanea da parte delle emittenti radiotelevisive private locali, anche
operanti nello stesso bacino di utenza, e’ subordinata
ad autorizzazione rilasciata dal Ministero che provvede entro un mese dalla
data del ricevimento della domanda; trascorso tale termine senza che il
Ministero medesimo si sia espresso, l’autorizzazione si intende rilasciata.

2. La domanda di autorizzazione
di cui al comma 1 puo’ essere presentata da consorzi
di emittenti locali costituiti secondo le forme previste dall’articolo 35 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, o dalle singole
emittenti concessionarie o autorizzate, sulla base di preventive intese.

3. L’autorizzazione abilita a
trasmettere in contemporanea per una durata di sei ore per le emittenti
radiofoniche e di dodici ore per le emittenti televisive. La variazione
dell’orario di trasmissione in contemporanea da parte di
soggetti autorizzati e’ consentita, previa comunicazione da inoltrare al
Ministero con un anticipo di almeno quindici giorni. E’ fatto salvo il caso di
trasmissioni informative per eventi
eccezionali e non prevedibili di cui all’articolo 5, comma 1,
lettera i), numero 3.

4. Le diffusioni radiofoniche in
contemporanea o interconnesse, comunque realizzate,
devono evidenziare, durante i predetti programmi, l’autonoma e originale identita’ locale e le relative denominazioni identificative
di ciascuna emittente.

5. Alle imprese di radiodiffusione
sonora e’ fatto divieto di utilizzo parziale o totale
della denominazione che contraddistingue la programmazione comune in orari
diversi da quelli delle diffusioni interconnesse.

6. Le emittenti che operano ai sensi
del presente articolo sono considerate emittenti
esercenti reti locali.

7. L’autorizzazione rilasciata ai
consorzi di emittenti locali o alle emittenti di
intesa tra loro, che ne abbiano presentato richiesta, a trasmettere in
contemporanea per un tempo massimo di dodici ore al giorno sul territorio
nazionale comporta la possibilita’ per detti soggetti
di emettere nel tempo di interconnessione programmi di acquisto o produzione
del consorzio ovvero programmi di emittenti televisive estere operanti sotto la
giurisdizione di Stati membri dell’Unione europea ovvero di Stati che hanno
ratificato la Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, resa
esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, nonche’
i programmi satellitari. In caso di interconnessione
con canali satellitari o con emittenti televisive estere questa potra’ avvenire per un tempo limitato al 50 per cento di
quello massimo stabilito per l’interconnessione.

8. Le disposizioni di cui al presente
articolo non si applicano alle diffusioni radiofoniche in contemporanea o
interconnesse tra emittenti che formano circuiti a prevalente carattere
comunitario sempreche’ le stesse emittenti, durante
le loro trasmissioni comuni, diffondano messaggi pubblicitari nei limiti
previsti per le emittenti comunitarie. L’applicazione di sanzioni in materia
pubblicitaria esclude il beneficio di cui al presente comma.

Art. 30.

Ripetizione di programmi
radiotelevisivi

1. L’installazione e l’esercizio di impianti e ripetitori privati, destinati esclusivamente
alla ricezione e trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi
radiofonici e televisivi diffusi in ambito nazionale e locale, sono
assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero, il quale assegna le
frequenze di funzionamento dei suddetti impianti. Il richiedente deve allegare
alla domanda il progetto tecnico dell’impianto. L’autorizzazione e’ rilasciata
esclusivamente ai comuni, comunita’ montane o ad
altri enti locali o consorzi di enti locali, ed ha
estensione territoriale limitata alla circoscrizione dell’ente richiedente
tenendo conto, tuttavia, della particolarita’ delle
zone di montagna. I comuni, le comunita’ montane e
gli altri enti locali o consorzi di enti locali privi
di copertura radioelettrica possono richiedere al Ministero autorizzazione
all’installazione di reti via cavo per la ripetizione simultanea di programmi
diffusi in ambito nazionale e locale, fermo quanto previsto dall’articolo 5,
comma 1, lettera f).

2. L’esercizio di emittenti
televisive i cui impianti sono destinati esclusivamente alla ricezione e alla
trasmissione via etere simultanea e integrale di segnali televisivi di
emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche riconosciute e’
consentito, previa autorizzazione del Ministero, che assegna le frequenze di
funzionamento dei suddetti impianti. L’autorizzazione e’ rilasciata ai comuni,
alle comunita’ montane e ad altri enti locali o
consorzi di enti locali e ha estensione limitata al
territorio in cui risiedono le minoranze linguistiche riconosciute, nell’ambito
della riserva di frequenze prevista dall’articolo 2, comma 6, lettera g), della
legge 31 luglio 1997, n. 249. L’esercizio di emittenti
televisive che trasmettono nelle lingue delle stesse minoranze e’ consentito
alle medesime condizioni ai soggetti indicati all’articolo 2, comma 1, lettera
q), numero 3).

Capo V

Disciplina del fornitore di servizi

Art. 31.

Attivita’ di fornitore di servizi interattivi
associati o di servizi di accesso condizionato

1. L’attivita’
di fornitore di servizi interattivi associati e l’attivita’
di fornitore di servizi di accesso condizionato,
compresa la pay per view,
su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, sono
soggette ad autorizzazione generale, che si consegue mediante presentazione di
una dichiarazione, ai sensi e con le modalita’ di cui
all’articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

2. Nella dichiarazione di cui al
comma 1 i fornitori di servizi di accesso condizionato
si obbligano ad osservare le condizioni di accesso ai servizi di cui agli
articoli 42 e 43 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, ed al relativo
allegato 2.

3. Gli operatori, che alla data di entrata in vigore del presente testo unico, forniscono
servizi di accesso condizionato, sono tenuti, entro sessanta giorni da tale
data, a presentare la dichiarazione di cui al comma 1.

4. L’autorita’,
con proprio regolamento, disciplina la materia di cui al presente articolo.

Titolo IV

NORME A TUTELA DELL’UTENTE

Capo I

Diritto di rettifica

Art. 32.

Telegiornali e giornali radio.
Rettifica

1. Ai telegiornali e ai giornali
radio si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici,
contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e successive
modificazioni; i direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono, a questo fine, considerati direttori responsabili.

2. Chiunque si ritenga leso nei suoi
interessi morali o materiali da trasmissioni contrarie a verita’
ha diritto di chiedere all’emittente, al fornitore di
contenuti privato o alla concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo ovvero alle persone da loro delegate al controllo della
trasmissione che sia trasmessa apposita rettifica, purche’
questa ultima non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilita’
penali.

3. La rettifica e’ effettuata
entro quarantotto ore dalla data di ricezione della relativa richiesta, in
fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che
ha dato origine alla lesione degli interessi. Trascorso detto termine senza che
la rettifica sia stata effettuata, l’interessato puo’ trasmettere la richiesta all’Autorita’,
che provvede ai sensi del comma 4.

4. Fatta salva la competenza dell’autorita’ giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti
soggettivi, nel caso in cui l’emittente, il fornitore di contenuti o la
concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ritengano che non ricorrono le condizioni per la
trasmissione della rettifica, sottopongono entro il giorno successivo alla
richiesta la questione all’Autorita’, che si
pronuncia nel termine di cinque giorni. Se l’Autorita’ ritiene fondata la richiesta di rettifica, quest’ultima, preceduta dall’indicazione della pronuncia
dell’Autorita’ stessa, deve essere trasmessa entro le
ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima.

Art. 33.

Comunicati di organi
pubblici

1. Il Governo, le amministrazioni
dello Stato, le regioni e gli enti pubblici territoriali, per soddisfare gravi
ed eccezionali esigenze di pubblica necessita’,
nell’ambito interessato da dette esigenze, possono chiedere alle emittenti, ai
fornitori di contenuti o alla concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo la trasmissione gratuita di brevi comunicati. Detti comunicati
devono essere trasmessi immediatamente.

2. La societa’
concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e’ tenuta a
trasmettere i comunicati e le dichiarazioni ufficiali del Presidente della
Repubblica, dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della
Corte Costituzionale, su richiesta degli organi
medesimi, facendo precedere e seguire alle trasmissioni l’esplicita menzione
della provenienza dei comunicati e delle dichiarazioni.

3. Per gravi ed urgenti necessita’ pubbliche la richiesta del Presidente del
Consiglio dei Ministri ha effetto immediato. In questo
caso egli e’ tenuto a darne contemporanea comunicazione alla Commissione
parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi.

Capo II

Tutela dei minori nella
programmazione televisiva

Art. 34.

Disposizioni a tutela dei minori

1. Fermo il rispetto delle norme
comunitarie a tutela dei minori e di quanto previsto dagli articoli 3 e 4,
comma 1, lettere b) e c), e’ vietata la trasmissione di film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la
rappresentazione in pubblico oppure siano stati vietati ai minori di anni
diciotto.

2. I film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere trasmessi, ne’
integralmente, ne’ parzialmente prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7.

3. Le emittenti televisive ed i
fornitori di contenuti, salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera
b), sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei
minori previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato
il 29 novembre 2002, e successive modificazioni. Le eventuali modificazioni del
Codice o l’adozione di nuovi atti di autoregolamentazione
sono recepiti con decreto del Ministro delle comunicazioni, adottato ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo
parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n.
451.

4. I soggetti di
cui al comma 3 sono altresi’ tenuti a garantire,
anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al medesimo comma 3,
l’applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di
programmazione dalle ore 16 alle ore 19 e all’interno dei programmi
direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi
pubblicitari, alle promozioni e ad ogni altra forma di comunicazione
commerciale e pubblicitaria. Specifiche misure devono essere osservate
nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in
particolare calcistici, anche al fine di contribuire alla diffusione tra
i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa
dell’avversario, per prevenire fenomeni di violenza legati allo svolgimento di
manifestazioni sportive.

5. L’impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi, oltre che
essere vietato per messaggi pubblicitari e spot, e’ disciplinato con
regolamento del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunita’.

6. Il Ministro delle comunicazioni,
d’intesa con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’
e della ricerca, dispone la realizzazione di campagne
scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonche’ di trasmissioni con le stesse finalita’
rivolte ai genitori, utilizzando a tale fine anche la diffusione sugli stessi
mezzi radiotelevisivi in orari di buon ascolto, con particolare riferimento
alle trasmissioni effettuate dalla concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo.

7. Le quote di riserva per la
trasmissione di opere europee, previste dall’articolo
6 devono comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione,
comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonche’ produzioni e programmi adatti ai minori ovvero
idonei alla visione da parte dei minori e degli adulti. Il tempo minimo di
trasmissione riservato a tali opere e programmi e’
determinato dall’Autorita’.

Art. 35.

Vigilanza e sanzioni

1. Alla verifica dell’osservanza
delle disposizioni di cui all’articolo 34 provvede la Commissione per i servizi
ed i prodotti dell’Autorita’, in collaborazione con
il Comitato di applicazione del Codice di
autoregolamentazione TV e minori, anche sulla base delle segnalazioni
effettuate dal medesimo Comitato. All’attivita’ del
Comitato il Ministero fornisce supporto organizzativo e logistico mediante le
proprie risorse strumentali e di personale, senza ulteriori
oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Nei casi di inosservanza
dei divieti di cui all’articolo 34, nonche’
all’articolo 4, comma 1, lettere b) e c), limitatamente alla violazione di
norme in materia di tutela dei minori, la Commissione per i servizi e i
prodotti dell’Autorita’, previa contestazione della
violazione agli interessati ed assegnazione di un termine non superiore a
quindici giorni per le giustificazioni, delibera l’irrogazione della sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 25.000 euro a 350.000 euro e, nei
casi piu’ gravi, la sospensione dell’efficacia della
concessione o dell’autorizzazione per un periodo da uno a dieci giorni.

3. In caso
di violazione del divieto di cui al comma 1 dell’articolo 34 si applicano le
sanzioni previste dall’articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161,
intendendosi per chiusura del locale la disattivazione dell’impianto.

4. Le sanzioni si applicano
anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall’azione
penale. Alle sanzioni inflitte sia dall’Autorita’
che, per quelle previste dal Codice di autoregolamentazione
TV e minori, dal Comitato di applicazione del medesimo Codice viene data
adeguata pubblicita’ anche mediante comunicazione da
parte dell’emittente sanzionata nei notiziari diffusi in ore di massimo o di
buon ascolto. Non si applicano le sezioni I e II del Capo I della legge 24
novembre 1981, n. 689.

5. L’Autorita’
presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni
anno, una relazione sulla tutela dei diritti dei minori, sui provvedimenti
adottati e sulle sanzioni irrogate. Ogni sei mesi, l’Autorita’
invia alla Commissione parlamentare per l’infanzia di cui alla legge 23
dicembre 1997, n. 451, una relazione informativa
sullo svolgimento delle attivita’ di sua competenza
in materia di tutela dei diritti dei minori, corredata da eventuali
segnalazioni, suggerimenti o osservazioni.

Capo III

Trasmissioni transfrontaliere

Art. 36.

Trasmissioni transfrontaliere

1. Le emittenti televisive
appartenenti a Stati membri dell’Unione europea sottoposte alla giurisdizione
italiana ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 89/552/CEE del Consiglio del
3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE
del Consiglio, del 30 giugno 1997, sono tenute al rispetto delle norme di cui
al presente capo.

2. Salvi i casi previsti dal comma 3,
e’ assicurata la liberta’ di ricezione e non viene ostacolata la ritrasmissione
di trasmissioni televisive provenienti da Stati dell’Unione europea per ragioni
attinenti ai settori coordinati dalla medesima direttiva 89/552/CEE, come
modificata dalla direttiva 97/36/CE.

3. L’Autorita’
puo’ disporre la sospensione provvisoria di ricezione
o ritrasmissione di trasmissioni televisive
provenienti da Stati dell’Unione europea nei seguenti casi di violazioni, gia’ commesse per almeno due volte nel corso dei dodici
mesi precedenti:

a) violazione manifesta, seria e
grave del divieto di trasmissione di programmi che
possano nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei
minorenni, in particolare di programmi che contengano scene pornografiche o di
violenza gratuita;

b) violazione manifesta, seria e
grave del divieto di trasmissione di programmi che
possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno
che la scelta dell’ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico
escludano che i minorenni che si trovano nell’area di diffusione assistano
normalmente a tali programmi;

c) violazione manifesta, seria e
grave del divieto di trasmissione di programmi che
contengano incitamento all’odio basato su differenza di razza, sesso, religione
o nazionalita’.

4. I provvedimenti di cui al comma 3 vengono adottati e notificati alla Commissione delle Comunita’ europee da parte dell’Autorita’
nel termine non inferiore a quindici giorni dalla notifica per iscritto
all’emittente televisiva e alla stessa Commissione delle violazioni rilevate e
dei provvedimenti che l’Autorita’ intende adottare.

Capo IV

Disposizioni sulla pubblicita’

Art. 37.

Interruzioni pubblicitarie

1. Fermi restando i principi di cui
all’articolo 4, comma 1, lettere c) e d), in relazione a
quanto previsto dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, e
successive modificazioni, gli spot pubblicitari e di televendita isolati devono
costituire eccezioni. Salvo quanto previsto dal secondo
periodo del comma 3 dell’articolo 26, la pubblicita’
e gli spot di televendita devono essere inseriti tra i programmi. Purche’ ricorrano le condizioni di cui ai commi da 2 a 6,
la pubblicita’ e gli spot di televendita possono
essere inseriti anche nel corso di un programma in modo tale che non ne siano pregiudicati l’integrita’ ed
il valore, tenuto conto degli intervalli naturali dello stesso nonche’ della sua durata e natura, nonche’
i diritti dei titolari.

2. Nei programmi composti di parti
autonome o nei programmi sportivi, nelle cronache e negli spettacoli di analoga struttura comprendenti degli intervalli, la pubblicita’ e gli spot di televendita possono essere
inseriti soltanto tra le parti autonome o negli intervalli.

3. L’inserimento di messaggi
pubblicitari durante la trasmissione di opere
teatrali, liriche e musicali e’ consentito negli intervalli abitualmente
effettuati nelle sale teatrali. Per le opere di durata superiore a
quarantacinque minuti e’ consentita una interruzione
per ogni atto o tempo. E’ consentita una ulteriore
interruzione se la durata programmata dell’opera supera di almeno venti minuti
due o piu’ atti o tempi di quarantacinque minuti
ciascuno.

4. La trasmissione di
opere audiovisive, ivi compresi i lungometraggi cinematografici ed i film
prodotti per la televisione, fatta eccezione per le serie, i romanzi a puntate,
i programmi ricreativi ed i documentari, di durata programmata superiore a
quarantacinque minuti, puo’ essere interrotta
soltanto una volta per ogni periodo di quarantacinque minuti. E’ autorizzata
un’altra interruzione se la durata programmata delle predette opere supera di
almeno venti minuti due o piu’ periodi completi di quarantacinque minuti.

5. Quando
programmi diversi da quelli di cui al comma 2 sono interrotti dalla pubblicita’ o da spot di televendita, in genere devono
trascorrere almeno venti minuti tra ogni successiva interruzione all’interno
del programma.

6. La pubblicita’
e la televendita non possono essere inserite durante
la trasmissione di funzioni religiose. I notiziari e le rubriche di attualita’, i documentari, i
programmi religiosi e quelli per bambini, di durata programmata inferiore a
trenta minuti, non possono essere interrotti dalla pubblicita’
o televendita. Se la loro durata programmata e’ di
almeno trenta minuti, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

7. Alle emittenti televisive in
ambito locale le cui trasmissioni siano destinate unicamente al territorio
nazionale, ad eccezione delle trasmissioni effettuate in interconnessione, in deroga
alle disposizioni di cui alla direttiva 89/552/CEE, e successive modificazioni,
in tema di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere
teatrali, cinematografiche, liriche e musicali, sono consentite, oltre a quelle
inserite nelle pause naturali delle opere medesime, due interruzioni
pubblicitarie per ogni atto o tempo indipendentemente dalla durata delle opere
stesse; per le opere di durata programmata compresa tra novanta e centonove
minuti sono consentite analogamente due interruzioni pubblicitarie per ogni
atto o tempo; per le opere di durata programmata uguale o superiore a
centodieci minuti sono consentite tre interruzioni pubblicitarie piu’ una interruzione supplementare ogni quarantacinque
minuti di durata programmata ulteriore rispetto a centodieci minuti. Ai fini
del presente articolo per durata programmata si intende
il tempo di trasmissione compreso tra l’inizio della sigla di apertura e la
fine della sigla di chiusura del programma al lordo della pubblicita’
inserita, come previsto nella programmazione del palinsesto.

8. L’Autorita’,
sentita un’apposita commissione, composta da non oltre
cinque membri e nominata dall’Autorita’ medesima tra personalita’ di riconosciuta competenza, determina le opere
di valore artistico, nonche’ le trasmissioni a
carattere educativo e religioso che non possono subire interruzioni
pubblicitarie.

9. E’ vietata la pubblicita’
radiofonica e televisiva dei medicinali e delle cure mediche disponibili
unicamente con ricetta medica. La pubblicita’
radiofonica e televisiva di strutture sanitarie e’ regolata dalla
apposita disciplina in materia di pubblicita’
sanitaria di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificata dalla
legge 26 febbraio 1999, n. 42, dalla legge 14 ottobre 1999, n. 362, nonche’ dall’articolo 7, comma 8, della legge 3 maggio
2004, n. 112, e successive modificazioni.

10. La pubblicita’
televisiva delle bevande alcoliche e la televendita devono
conformarsi ai seguenti criteri:

a) non rivolgersi espressamente ai
minori, ne’, in particolare, presentare minori intenti
a consumare tali bevande;

b) non collegare il consumo di alcolici con prestazioni fisiche di particolare rilievo o
con la guida di automobili;

c) non creare l’impressione che il
consumo di alcolici contribuisca al successo sociale o
sessuale;

d) non indurre a credere che le
bevande alcoliche possiedano qualita’ terapeutiche stimolanti o calmanti o che contribuiscano a
risolvere situazioni di conflitto psicologico;

e) non incoraggiare
un uso eccessivo e incontrollato di bevande alcoliche o presentare in una luce
negativa l’astinenza o la sobrieta’;

f) non usare l’indicazione del
rilevante grado alcolico come qualita’ positiva delle bevande.

11. E’ vietata la pubblicita’
televisiva delle sigarette o di ogni altro prodotto a
base di tabacco. La pubblicita’ e’ vietata anche se effettuata in forma indiretta mediante utilizzazione di
nomi, marchi, simboli o di altri elementi caratteristici di prodotti del
tabacco o di aziende la cui attivita’ principale
consiste nella produzione o nella vendita di tali prodotti, quando per forme, modalita’ e mezzi impiegati ovvero in base a qualsiasi
altro univoco elemento tale utilizzazione sia idonea a perseguire una finalita’ pubblicitaria dei prodotti stessi. Al fine di
determinare quale sia l’attivita’
principale dell’azienda deve farsi riferimento all’incidenza del fatturato
delle singole attivita’ di modo che quella principale
sia comunque prevalente rispetto a ciascuna delle altre attivita’
di impresa nell’ambito del territorio nazionale.

12. La trasmissione di dati e di informazioni
all’utenza di cui all’articolo 26, comma 3, puo’
comprendere anche la diffusione di inserzioni pubblicitarie.

Art. 38.

Limiti di affollamento

1. La trasmissione di messaggi
pubblicitari da parte della concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo non puo’ eccedere il 4 per cento
dell’orario settimanale di programmazione ed il 12 per cento di
ogni ora; un’eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento
nel corso di un’ora, deve essere recuperata nell’ora antecedente o successiva.

2. La trasmissione di spot
pubblicitari televisivi da parte delle emittenti e dei fornitori di contenuti
televisivi in ambito nazionale diversi dalla concessionaria del servizio
pubblico generale radiotelevisivo non puo’ eccedere
il 15 per cento dell’orario giornaliero di programmazione ed il 18 per cento di ogni ora; un’eventuale eccedenza, comunque non superiore
al 2 per cento nel corso di un’ora, deve essere recuperata nell’ora antecedente
o successiva. Un identico limite e’ fissato per i soggetti autorizzati, ai
sensi dell’articolo 29, a trasmettere in contemporanea su almeno dodici bacini di utenza, con riferimento al tempo di programmazione
in contemporanea.

3. La trasmissione di messaggi
pubblicitari radiofonici da parte delle emittenti e dei fornitori di contenuti
diversi dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo non
puo’ eccedere, per ogni ora di programmazione,
rispettivamente il 18 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito
nazionale, il 25 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale, il
10 per cento per la radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte di emittente a carattere comunitario. Un’eventuale eccedenza
di messaggi pubblicitari, comunque non superiore al 2
per cento nel corso di un’ora, deve essere recuperata nell’ora antecedente o in
quella successiva.

4. Fermo restando il limite di affollamento orario di cui al comma 3, per le emittenti
ed i fornitori di contenuti radiofonici in ambito locale il tempo massimo di
trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicita’,
ove siano comprese forme di pubblicita’ diverse dagli
spot, e’ del 35 per cento.

5. La trasmissione di messaggi
pubblicitari televisivi da parte delle emittenti e dei fornitori di contenuti
televisivi in ambito locale non puo’ eccedere il 25
per cento di ogni ora e di ogni giorno di
programmazione. Un’eventuale eccedenza, comunque non
superiore al 2 per cento nel corso di un’ora, deve essere recuperata nell’ora
antecedente o successiva.

6. Il tempo massimo di trasmissione
quotidiana dedicato alla pubblicita’ da parte delle
emittenti e dei fornitori di contenuti televisivi in ambito nazionale diversi
dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e’ portato al 20 per cento se comprende forme di pubblicita’ diverse dagli spot pubblicitari come le offerte
fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell’acquisto o del
noleggio di prodotti oppure della fornitura di servizi, fermi restando i limiti
di affollamento giornaliero e orario di cui al comma 2 per gli spot
pubblicitari. Per i medesimi fornitori ed emittenti il tempo di trasmissione
dedicato a tali forme di pubblicita’ diverse dagli
spot pubblicitari non deve comunque superare un’ora e
dodici minuti al giorno.

7. Per quanto riguarda le emittenti
ed i fornitori di contenuti televisivi in ambito locale, il
tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicita’,
qualora siano comprese altre forme di pubblicita’
di cui al comma 6, come le offerte fatte direttamente al pubblico, e’ portato
al 40 per cento, fermo restando il limite di affollamento orario e giornaliero
per gli spot di cui al comma 5. Il limite del 40 per cento non si applica alle
emittenti ed ai fornitori di contenuti in ambito locale che si siano impegnati
a trasmettere televendite per oltre l’80 per cento
della propria programmazione.

8. La pubblicita’
locale e’ riservata alle emittenti ed ai fornitori di contenuti in ambito
locale. Le emittenti ed i fornitori di contenuti in ambito nazionale e la
concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo sono tenuti a
trasmettere messaggi pubblicitari contemporaneamente, e con identico contenuto
su tutti i bacini serviti. Le emittenti ed i fornitori autorizzati in base
all’articolo 29 possono trasmettere, oltre alla pubblicita’
nazionale, pubblicita’ locale diversificata
per ciascuna zona oggetto della autorizzazione, interrompendo temporaneamente
l’interconnessione.

9. Sono nulle e si hanno
per non apposte le clausole dei contratti di pubblicita’
che impongono alle emittenti ed ai fornitori di contenuti di trasmettere
programmi diversi o aggiuntivi rispetto ai messaggi pubblicitari.

10. I messaggi pubblicitari, facenti
parte di iniziative promosse da istituzioni, enti,
associazioni di categoria, produttori editoriali e librai, volte a
sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura,
trasmessi gratuitamente o a condizioni di favore da fornitori di contenuti ed
emittenti televisive e radiofoniche pubbliche e private, non sono considerati
ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui al presente articolo.

Art. 39.

Disposizioni sulle
sponsorizzazioni

1. I programmi sponsorizzati devono
rispondere ai seguenti criteri:

a) il contenuto e la programmazione
di una trasmissione sponsorizzata non possono in nessun caso essere influenzati
dallo sponsor in maniera tale da ledere la responsabilita’
e l’autonomia editoriale dei concessionari privati o della concessionaria
pubblica nei confronti delle trasmissioni;

b) devono essere chiaramente
riconoscibili come programmi sponsorizzati e indicare il nome o il logotipo dello sponsor all’inizio o alla fine del
programma;

c) non devono stimolare all’acquisto
o al noleggio dei prodotti o servizi dello sponsor o di un terzo, specialmente
facendo riferimenti specifici di carattere promozionale a detti prodotti o
servizi.

2. I programmi non possono essere
sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui attivita’
principale consista nella fabbricazione o vendita di
sigarette o altri prodotti del tabacco, nella fabbricazione o vendita di
superalcolici, nella fabbricazione o vendita di medicinali ovvero nella
prestazione di cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica.

3. Le
sponsorizzazioni di emittenti e di fornitori di contenuti televisivi in
ambito locale possono esprimersi anche mediante segnali acustici e visivi,
trasmessi in occasione delle interruzioni dei programmi accompagnati dalla
citazione del nome e del marchio dello sponsor e in tutte le forme consentite
dalla direttiva 89/552/CEE, e successive modificazioni.

Art. 40.

Disposizioni sulle televendite

1. E’ vietata la televendita che vilipenda la dignita’ umana,
comporti discriminazioni di razza, sesso o nazionalita’,
offenda convinzioni religiose e politiche, induca a comportamenti
pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione dell’ambiente. E’
vietata la televendita di sigarette o di altri
prodotti a base di tabacco.

2. La televendita non deve esortare i
minori a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti e di
servizi. La televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minori
e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela:

a) non esortare
direttamente i minori ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone
l’inesperienza o la credulita’;

b) non esortare
direttamente i minori a persuadere genitori o altri ad acquistare tali prodotti
o servizi;

c) non sfruttare la particolare
fiducia che i minori ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri;

d) non mostrare, senza motivo, minori
in situazioni pericolose.

Art. 41.

Destinazione della pubblicita’ di amministrazioni ed
enti pubblici

1. Le somme che le amministrazioni
pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano, per fini di
comunicazione istituzionale, all’acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione
di massa, devono risultare complessivamente impegnate,
sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a
favore dell’emittenza privata televisiva locale e
radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell’Unione europea
e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici.

2. Le somme di cui al comma 1 sono
quelle destinate alle spese per acquisto di spazi pubblicitari, esclusi gli
oneri relativi alla loro realizzazione.

3. Le amministrazioni pubbliche e gli
enti pubblici anche economici sono tenuti a dare
comunicazione all’Autorita’ delle somme impegnate per
l’acquisto, ai fini di pubblicita’ istituzionale, di
spazi sui mezzi di comunicazione di massa. L’Autorita’,
anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni, vigila sulla
diffusione della comunicazione pubblica a carattere
pubblicitario sui diversi mezzi di comunicazione di massa. Ai fini
dell’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonche’
al presente comma, le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche
economici nominano un responsabile del procedimento che, in caso di mancata
osservanza delle disposizioni stesse e salvo il caso di non attuazione per
motivi a lui non imputabili, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da un minimo di 1.040 euro a un
massimo di 5.200 euro. Competente all’accertamento, alla contestazione e
all’applicazione della sanzione e’ l’Autorita’. Si
applicano le disposizioni contenute nel Capo I, sezioni
I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Nella fase di transizione alla
trasmissione in tecnica digitale devono inoltre risultare
complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario,
per almeno il 60 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici le
somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici
destinano singolarmente, per fini di comunicazione istituzionale, all’acquisto
di spazi sui mezzi di comunicazione di massa.

5. Le regioni, nell’ambito della
propria autonomia finanziaria, possono prevedere quote
diverse da quelle indicate ai commi 1 e 4.

Titolo V

USO EFFICIENTE DELLO SPETTRO
ELETTROMAGNETICO E PIANIFICAZIONE DELLEFREQUENZE

Art. 42.

Uso efficiente dello spettro
elettromagnetico e pianificazione delle frequenze

1. Lo spettro elettromagnetico
costituisce risorsa essenziale ai fini dell’attivita’
radiotelevisiva. I soggetti che svolgono attivita’ di
radiodiffusione sono tenuti ad assicurare un uso efficiente delle frequenze
radio ad essi assegnate, ed in particolare a:

a) garantire l’integrita’
e l’efficienza della propria rete;

b) minimizzare
l’impatto ambientale in conformita’ alla normativa
urbanistica e ambientale nazionale, regionale, provinciale e locale;

c) evitare rischi
per la salute umana, nel rispetto della normativa nazionale e internazionale;

d) garantire la qualita’
dei segnali irradiati, conformemente alle prescrizioni tecniche fissate dall’Autorita’ ed a quelle emanate in sede internazionale;

e) assicurare adeguata copertura del bacino di utenza assegnato e risultante dal titolo abilitativo;

f) assicurare che le proprie
emissioni non provochino interferenze con altre emissioni
lecite di radiofrequenze;

g) rispettare le norme concernenti la
protezione delle radiocomunicazioni relative all’assistenza
e alla sicurezza del volo di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, estese, in
quanto applicabili, alle bande di frequenze assegnate ai servizi di polizia ed
agli altri servizi pubblici essenziali.

2. L’assegnazione delle
radiofrequenze avviene secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non
discriminatori e proporzionati.

3. Il Ministero adotta il piano
nazionale di ripartizione delle frequenze da approvare con decreto
del Ministro sentiti l’Autorita’, i Ministeri
dell’interno, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, la
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e gli operatori di
comunicazione elettronica ad uso pubblico, nonche’ il
Consiglio superiore delle comunicazioni.

4. Il piano di ripartizione delle
frequenze e’ aggiornato, con le modalita’ previste
dal comma 3, ogni cinque anni e comunque ogni qual
volta il Ministero ne ravvisi la necessita’.

5. L’Autorita’
adotta e aggiorna i piani nazionali di assegnazione
delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, garantendo su
tutto il territorio nazionale un uso efficiente e pluralistico della risorsa
radioelettrica, una uniforme copertura, una razionale distribuzione delle risorse
fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale, in conformita’
con i principi del presente testo unico, e una riserva in favore delle
minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.

6. Nella predisposizione dei piani di assegnazione di cui al comma 5 l’Autorita’
adotta il criterio di migliore e razionale utilizzazione dello spettro
radioelettrico, suddividendo le risorse in relazione alla tipologia del
servizio e prevedendo di norma per l’emittenza
nazionale reti isofrequenziali per macro aree di
diffusione.

7. I piani di assegnazione
di cui al comma 5 e le successive modificazioni sono sottoposti al parere delle
regioni in ordine all’ubicazione degli impianti e, al fine di tutelare le
minoranze linguistiche, all’intesa con le regioni autonome Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento
e di Bolzano.

8. Il parere delle regioni sui piani
nazionali di assegnazione e’ reso da ciascuna regione
nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione dello schema di piano, decorso
il quale il parere si intende reso favorevolmente.

9. L’Autorita’
adotta e aggiorna i piani nazionali di assegnazione
delle frequenze anche in assenza dell’intesa con le regioni Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento
e di Bolzano, qualora detta intesa non sia raggiunta entro il termine di
sessanta giorni dalla data di ricezione dello schema di piano. L’Autorita’ allo scopo promuove apposite
iniziative finalizzate al raggiungimento dell’intesa. In sede di adozione dei piani nazionali di assegnazione delle
frequenze, l’Autorita’ indica i motivi e le ragioni
di interesse pubblico che hanno determinato la necessita’
di decidere unilateralmente.

10. L’Autorita’
adotta il piano nazionale di assegnazione delle
frequenze radiofoniche in tecnica analogica successivamente all’effettiva
introduzione della radiodiffusione sonora in tecnica digitale e allo sviluppo
del relativo mercato.

11. L’Autorita’
definisce il programma di attuazione dei piani di
assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale,
valorizzando la sperimentazione e osservando criteri di gradualita’
e di salvaguardia del servizio, a tutela dell’utenza.

12. L’Autorita’,
con proprio regolamento, nel rispetto e in attuazione della legislazione
vigente, definisce i criteri generali per l’installazione di reti utilizzate
per la diffusione di programmi radiotelevisivi, garantendo che i relativi
permessi siano rilasciati dalle amministrazioni competenti nel rispetto dei
criteri di parita’ di accesso
ai fondi e al sottosuolo, di equita’, di proporzionalita’ e di non discriminazione.

13. Per i casi in cui non sia possibile rilasciare nuovi permessi di installazione
oppure per finalita’ di tutela del pluralismo e di
garanzia di una effettiva concorrenza, l’Autorita’
stabilisce, con proprio regolamento, le modalita’ di
condivisione di infrastrutture, di impianti di trasmissione e di apparati di
rete.

14. Alle controversie in materia di applicazione dei piani delle frequenze e in materia di
accesso alle infrastrutture si applica la disposizione di cui all’articolo 1,
comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Titolo VI

NORME A TUTELA DELLA CONCORRENZA E
DEL MERCATO

Art. 43.

Posizioni dominanti nel sistema
integrato delle comunicazioni

1. I soggetti che operano nel sistema
integrato delle comunicazioni sono tenuti a notificare
all’Autorita’ le intese e le operazioni di
concentrazione, al fine di consentire, secondo le procedure previste in
apposito regolamento adottato dall’Autorita’
medesima, la verifica del rispetto dei principi enunciati dai commi 7, 8, 9,
10, 11 e 12.

2. L’Autorita’,
su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d’ufficio,
individuato il mercato rilevante conformemente ai principi di cui agli articoli
15 e 16 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
7 marzo 2002, verifica che non si costituiscano, nel sistema integrato delle
comunicazioni e nei mercati che lo compongono, posizioni dominanti e che siano
rispettati i limiti di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, tenendo conto, fra
l’altro, oltre che dei ricavi, del livello di concorrenza all’interno del
sistema, delle barriere all’ingresso nello stesso, delle dimensioni di efficienza economica dell’impresa nonche’
degli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi, dei
prodotti editoriali e delle opere cinematografiche o fonografiche.

3. L’Autorita’,
qualora accerti che un’impresa o un gruppo di imprese
operanti nel sistema integrato delle comunicazioni si trovi nella condizione di
potere superare, prevedibilmente, i limiti di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e
12, adotta un atto di pubblico richiamo, segnalando la situazione di rischio e
indicando l’impresa o il gruppo di imprese e il singolo mercato interessato. In
caso di accertata violazione dei predetti limiti l’Autorita’ provvede ai sensi del comma 5.

4. Gli atti
giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese che contrastano con i
divieti di cui al presente articolo sono nulli.

5. L’Autorita’,
adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati, ferma restando la nullita’ di cui al comma 4, adotta i provvedimenti
necessari per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di cui ai commi
7, 8, 9, 10, 11 e 12, o comunque lesive del
pluralismo. Qualora ne riscontri l’esistenza, apre un’istruttoria nel rispetto
del principio del contraddittorio, al termine della quale interviene affinche’ esse vengano
sollecitamente rimosse; qualora accerti il compimento di atti o di operazioni
idonee a determinare una situazione vietata ai sensi dei commi 7, 8, 9, 10, 11
e 12, ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione degli effetti. Ove l’Autorita’ ritenga di dover disporre misure che incidano
sulla struttura dell’impresa, imponendo dismissioni di aziende
o di rami di azienda, e’ tenuta a determinare nel provvedimento stesso un
congruo termine entro il quale provvedere alla dismissione; tale termine non puo’ essere comunque superiore a dodici mesi. In ogni caso
le disposizioni relative ai limiti di concentrazione
di cui al presente articolo si applicano in sede di rilascio ovvero di proroga
delle concessioni, delle licenze e delle autorizzazioni.

6. L’Autorita’, con proprio regolamento adottato nel rispetto
dei criteri di partecipazione e trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, disciplina i provvedimenti di cui al
comma 5, i relativi procedimenti e le modalita’ di
comunicazione. In particolare debbono essere
assicurati la notifica dell’apertura dell’istruttoria ai soggetti interessati,
la possibilita’ di questi di presentare proprie
deduzioni in ogni stadio dell’istruttoria, il potere dell’Autorita’
di richiedere ai soggetti interessati e a terzi che ne siano in possesso di
fornire informazioni e di esibire
documenti utili all’istruttoria stessa. L’Autorita’
e’ tenuta a rispettare gli obblighi di riservatezza inerenti alla tutela delle
persone o delle imprese su notizie, informazioni
e dati in conformita’ alla normativa in materia di
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento di dati personali.

7. All’atto della completa attuazione
del piano nazionale di assegnazione delle frequenze
radiofoniche e televisive in tecnica digitale, uno stesso fornitore di
contenuti, anche attraverso societa’ qualificabili
come controllate o collegate ai sensi dei commi 13, 14 e 15, non puo’ essere titolare di autorizzazioni che consentano di
diffondere piu’ del 20 per cento del totale dei
programmi televisivi o piu’ del 20 per cento dei
programmi radiofonici irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale
mediante le reti previste dal medesimo piano.

8. Fino alla completa attuazione del
piano nazionale di assegnazione delle frequenze
televisive in tecnica digitale, il limite al numero complessivo di programmi
per ogni soggetto e’ del 20 per cento ed e’ calcolato sul numero complessivo
dei programmi televisivi concessi o irradiati anche ai sensi dell’articolo 23,
comma 1, della legge n. 112 del 2004, in ambito nazionale su frequenze
terrestri indifferentemente in tecnica analogica o in tecnica digitale. I
programmi televisivi irradiati in tecnica digitale possono concorrere a formare
la base di calcolo ove raggiungano una copertura pari al 50 per cento della
popolazione. Al fine del rispetto del limite del 20
per cento non sono computati i programmi che costituiscono la replica
simultanea di programmi irradiati in tecnica analogica. Il presente criterio di
calcolo si applica solo ai soggetti i quali trasmettono in tecnica digitale
programmi che raggiungono una copertura pari al 50 per cento della popolazione
nazionale.

9. Fermo restando il divieto di
costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il
sistema integrato delle comunicazioni, i soggetti tenuti all’iscrizione nel
registro degli operatori di comunicazione costituito ai sensi dell’articolo 1,
comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, non possono
ne’ direttamente, ne’ attraverso soggetti controllati
o collegati ai sensi dei commi 14 e 15, conseguire ricavi superiori al 20 per
cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni.

10. I ricavi di cui al comma 9 sono
quelli derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al
netto dei diritti dell’erario, da pubblicita’
nazionale e locale anche in forma diretta, da televendite, da sponsorizzazioni,
da attivita’ di diffusione del prodotto realizzata al
punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi, da
convenzioni con soggetti pubblici a carattere continuativo e da provvidenze
pubbliche erogate direttamente ai soggetti esercenti le attivita’
indicate all’articolo 2, comma 1, lettera l), da offerte televisive a
pagamento, dagli abbonamenti e dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi
i prodotti librari e fonografici commercializzati in allegato, nonche’ dalle agenzie di stampa a carattere nazionale,
dall’editoria elettronica e annuaristica anche per il
tramite di internet e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche nelle
diverse forme di fruizione del pubblico.

11. Le imprese, anche attraverso societa’ controllate o collegate, i cui ricavi
nel settore delle comunicazioni elettroniche, come definito ai sensi
dell’articolo 18 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono superiori
al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel settore, non possono conseguire
nel sistema integrato delle comunicazioni ricavi superiori al 10 per cento del
sistema medesimo.

12. I soggetti che esercitano l’attivita’ televisiva in ambito nazionale attraverso piu’ di una rete non possono,
prima del 31 dicembre 2010, acquisire partecipazioni in imprese editrici di
giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici
di giornali quotidiani. Il divieto si applica anche alle imprese controllate,
controllanti o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.

13. Ai fini della individuazione
delle posizioni dominanti vietate dal presente testo unico nel sistema
integrato delle comunicazioni, si considerano anche le partecipazioni al
capitale acquisite o comunque possedute per il tramite di societa’
anche indirettamente controllate, di societa’
fiduciarie o per interposta persona. Si considerano acquisite le partecipazioni
che vengono ad appartenere ad un soggetto diverso da quello
cui appartenevano precedentemente anche in conseguenza o in connessione ad
operazioni di fusione, scissione, scorporo, trasferimento d’azienda o simili
che interessino tali soggetti. Allorche’ tra i
diversi soci esistano accordi, in qualsiasi forma conclusi, in
ordine all’esercizio concertato del voto, o comunque alla gestione della
societa’, diversi dalla mera consultazione tra soci,
ciascuno dei soci e’ considerato come titolare della somma di azioni o quote
detenute dai soci contraenti o da essi controllate.

14. Ai fini del presente testo unico
il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle societa’, nei casi previsti dall’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile.

15. Il controllo si considera esistente nella forma dell’influenza dominante, salvo
prova contraria, allorche’ ricorra una delle
seguenti situazioni:

a) esistenza di un soggetto che, da
solo o in base alla concertazione con altri soci, abbia la possibilita’
di esercitare la maggioranza dei voti dell’assemblea
ordinaria o di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori;

b) sussistenza di rapporti, anche tra
soci, di carattere finanziario o organizzativo o
economico idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

1) la trasmissione degli utili e
delle perdite;

2) il coordinamento della gestione
dell’impresa con quella di altre imprese ai fini del
perseguimento di uno scopo comune;

3) l’attribuzione
di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote
possedute;

4) l’attribuzione a
soggetti diversi da quelli legittimati in base all’assetto proprietario di
poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese;

c) l’assoggettamento a direzione
comune, che puo’ risultare
anche in base alle caratteristiche della composizione degli organi
amministrativi o per altri significativi e qualificati elementi.

16. L’Autorita’
vigila sull’andamento e sull’evoluzione dei mercati relativi
al sistema integrato delle comunicazioni, rendendo pubblici con apposite
relazioni annuali al Parlamento i risultati delle analisi effettuate, nonche’ pronunciandosi espressamente sulla adeguatezza dei
limiti indicati nel presente articolo.

Titolo VII

PRODUZIONE AUDIOVISIVA EUROPEA

Art. 44.

Promozione della distribuzione e della produzione di
opere europee

1. La percentuale di
opere europee che i fornitori di contenuti televisivi e le emittenti
televisive sono tenuti a riservare a norma dell’articolo 6 deve essere
ripartita tra i diversi generi di opere europee e deve riguardare opere
prodotte per almeno la meta’ negli ultimi cinque
anni. Le quote di riserva di cui al presente comma sono quelle definite dall’Autorita’ in conformita’ alla
normativa dell’Unione europea.

2. Le quote di riserva previste nel
presente articolo comprendono anche quelle specificamente rivolte ai minori, nonche’ adatte ai minori ovvero idonee alla visione da
parte dei minori e degli adulti di cui all’articolo 34, comma 7. I criteri per
l’assegnazione della nazionalita’ italiana ai
prodotti audiovisivi, ai fini degli accordi di coproduzione e di partecipazione
in associazione, sono quelli stabiliti dal decreto del
Ministro per i beni e le attivita’ culturali 13
settembre 1999, n. 457.

3. I concessionari televisivi
nazionali riservano di norma alle opere europee realizzate da produttori
indipendenti almeno il 10 per cento del tempo di diffusione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi
televisivi, pubblicita’, servizi teletext, talk show
o televendite. Per le stesse opere la concessionaria
del servizio pubblico generale radiotelevisivo riserva ai produttori
indipendenti una quota minima del 20 per cento.

4. Ai produttori indipendenti sono
attribuite quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei
diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli
operatori radiotelevisivi secondo i criteri stabiliti dall’Autorita’.

5. Le emittenti televisive soggette
alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalle modalita’
di trasmissione, riservano una quota dei loro introiti netti annui derivanti da
pubblicita’ alla produzione e all’acquisto di
programmi audiovisivi, compresi i film in misura non inferiore al 40 per cento
della quota suddetta, e di programmi specificamente rivolti ai minori, di
produzioni europee, ivi comprese quelle realizzate da
produttori indipendenti. Tale quota non puo’ comunque essere inferiore al 10 per cento degli introiti
stessi. A partire dal contratto di servizio per il triennio 2006-2008, la
concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo destina una quota
non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle realizzate da
produttori indipendenti. All’interno di queste quote, nel contratto di servizio
dovra’ essere
stabilita una riserva di produzione, o acquisto, da produttori indipendenti italiani
o europei, di cartone animato appositamente prodotto per la formazione
dell’infanzia.

6. I vincoli di cui al presente
articolo sono verificati su base annua, sia in
riferimento alla programmazione giornaliera, sia a quella della fascia di
maggiore ascolto, cosi’ come definita dall’Autorita’.

7. Le emittenti televisive soggette
alla giurisdizione italiana autorizzate alla
diffusione via satellite sul territorio nazionale e all’estero hanno l’obbligo
di promuovere e pubblicizzare le opere audiovisive italiane e dell’Unione
europea, secondo le modalita’ stabilite con
regolamento dell’Autorita’.

8. La concessionaria del servizio
pubblico generale radiotelevisivo riserva spazi diffusivi
nelle reti via satellite alle opere audiovisive e ai film europei.

9. Le disposizioni del presente
articolo non si applicano alle emittenti ed ai fornitori di contenuti in ambito
locale.

Titolo VIII

SERVIZIO PUBBLICO GENERALE
RADIOTELEVISIVO E DISCIPLINA DELLACONCESSIONARIA

Art. 45.

Definizione dei compiti del servizio
pubblico generale radiotelevisivo

1. Il servizio pubblico generale
radiotelevisivo e’ affidato per concessione a una societa’ per azioni, che, nel rispetto dei principi di cui
all’articolo 7, lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato
con il Ministero e di contratti di servizio regionali e, per le province
autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i
diritti e gli obblighi della societa’ concessionaria.
Tali contratti sono rinnovati ogni tre anni.

2. Il servizio pubblico generale
radiotelevisivo, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, comunque
garantisce:

a) la diffusione di
tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio della societa’ concessionaria con copertura integrale del territorio nazionale, per
quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica;

b) un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate
all’educazione, all’informazione,
alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla
valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche in
lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o
maggiormente innovative; tale numero di ore e’ definito ogni tre anni con
deliberazione dell’Autorita’; dal computo di tali ore
sono escluse le trasmissioni di intrattenimento per i minori;

c) la diffusione
delle trasmissioni di cui alla lettera b), in modo proporzionato, in tutte le
fasce orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutti i programmi televisivi e
radiofonici;

d) l’accesso alla programmazione, nei
limiti e secondo le modalita’ indicati dalla legge,
in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee e
consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali,
dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici,
degli enti e delle associazioni politici e culturali,
delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente
riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
nazionale e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di
rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta;

e) la costituzione di una societa’ per la produzione, la distribuzione e la trasmissione
di programmi radiotelevisivi all’estero, finalizzati alla conoscenza e alla
valorizzazione della lingua, della cultura e dell’impresa italiane attraverso
l’utilizzazione dei programmi e la diffusione delle piu’
significative produzioni del panorama audiovisivo
nazionale;

f) la effettuazione
di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la
provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di
Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d’Aosta e in lingua
slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia;

g) la trasmissione gratuita dei
messaggi di utilita’ sociale
ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri e la trasmissione di adeguate informazioni
sulla viabilita’ delle strade e delle autostrade
italiane;

h) la trasmissione, in orari
appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto
delle esigenze e della sensibilita’ della prima
infanzia e dell’eta’ evolutiva;

i) la conservazione
degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo l’accesso del
pubblico agli stessi;

l) la destinazione di una quota non
inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle realizzate da
produttori indipendenti; tale quota trova applicazione a partire dal contratto
di servizio stipulato dopo il 6 maggio 2004;

m) la realizzazione nei termini
previsti dalla legge 3 maggio

2004, n. 112, delle
infrastrutture per la trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in
tecnica digitale;

n) la realizzazione
di servizi interattivi digitali di pubblica utilita’;

o) il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dall’articolo 38;

p) l’articolazione della societa’ concessionaria in una o piu’
sedi nazionali e in sedi in ciascuna regione e, per la regione
Trentino-Alto Adige, nelle province autonome di Trento e di Bolzano;

q) l’adozione di idonee
misure di tutela delle persone portatrici di handicap sensoriali in attuazione
dell’articolo 4, comma 2;

r) la valorizzazione e il
potenziamento dei centri di produzione decentrati, in particolare per le finalita’ di cui alla lettera b) e per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici
locali;

s) la realizzazione di attivita’ di insegnamento a
distanza.

3. Le sedi regionali o, per le
province autonome di Trento e di Bolzano, le sedi provinciali della societa’ concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo operano in regime di autonomia
finanziaria e contabile in relazione all’attivita’ di
adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse.

4. Con deliberazione adottata
d’intesa dall’Autorita’ e dal Ministro delle
comunicazioni prima di ciascun rinnovo triennale del contratto nazionale di
servizio, sono fissate le linee-guida sul contenuto degli ulteriori
obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione
allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze
culturali, nazionali e locali.

5. Alla societa’
cui e’ affidato mediante concessione il servizio pubblico generale radiotelevisivo e’ consentito lo svolgimento, direttamente o
attraverso societa’ collegate, di attivita’
commerciali ed editoriali, connesse alla diffusione di immagini, suoni e dati, nonche’ di altre attivita’
correlate, purche’ esse non risultino di pregiudizio
al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla
equilibrata gestione aziendale.

Art. 46.

Compiti di pubblico servizio in
ambito regionale e provinciale

1. Con leggi regionali, nel rispetto
dei principi fondamentali contenuti nel titolo I e nel presente titolo e delle
disposizioni, anche sanzionatorie, del presente testo unico in materia di tutela dell’utente, sono definiti
gli specifici compiti di pubblico servizio che la societa’
concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione e’ tenuta ad
adempiere nell’orario e nella rete di programmazione destinati alla diffusione
di contenuti in ambito regionale o, per le province autonome di Trento e di
Bolzano, in ambito provinciale; e’, comunque, garantito un adeguato servizio di
informazione in ambito regionale o
provinciale.

2. Le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano sono legittimate a stipulare, previa intesa con il
Ministero, specifici contratti di servizio con la societa’
concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione per la
definizione degli obblighi di cui al comma 1, nel rispetto della liberta’ di iniziativa economica
della societa’ concessionaria, anche con riguardo
alla determinazione dell’organizzazione dell’impresa, nonche’
nel rispetto dell’unita’ giuridica ed economica dello Stato e assicurando la
tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali e la tutela dell’incolumita’ e della
sicurezza pubbliche.

3. Ai fini dell’osservanza
dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973,
n. 691, nella provincia di Bolzano riveste carattere di interesse
nazionale il servizio pubblico radiotelevisivo in ambito provinciale.

Art. 47.

Finanziamento del servizio pubblico
generale radiotelevisivo

1. Al fine di consentire la
determinazione del costo di fornitura del servizio pubblico generale
radiotelevisivo, coperto dal canone di abbonamento di
cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4
giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, e di assicurare la trasparenza
e la responsabilita’ nell’utilizzo del finanziamento
pubblico, la societa’ concessionaria predispone il
bilancio di esercizio indicando in una contabilita’
separata i ricavi derivanti dal gettito del canone e gli oneri sostenuti
nell’anno solare precedente per la fornitura del suddetto servizio, sulla base
di uno schema approvato dall’Autorita’, imputando o
attribuendo i costi sulla base di principi di contabilita’
applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati e definendo con
chiarezza i principi di contabilita’ analitica
secondo cui vengono tenuti conti separati. Ogni qualvolta vengano
utilizzate le stesse risorse di personale, apparecchiature o impianti fissi o
risorse di altra natura, per assolvere i compiti di servizio pubblico generale
e per altre attivita’, i costi relativi devono essere
ripartiti sulla base della differenza tra i costi complessivi della societa’ considerati includendo o escludendo le attivita’ di servizio pubblico. Il bilancio, entro trenta
giorni dalla data di approvazione, e’ trasmesso all’Autorita’ e al Ministero.

2. La contabilita’
separata tenuta ai sensi del comma 1 e’ soggetta a controllo da parte di una societa’ di revisione, nominata
dalla societa’ concessionaria e scelta dall’Autorita’ tra quante risultano iscritte all’apposito albo
tenuto presso la Commissione nazionale per le societa’
e la borsa, ai sensi dell’articolo 161 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58. All’attivita’ della societa’ di revisione si applicano
le norme di cui alla sezione IV del Capo II del Titolo III della Parte IV del
citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3. Entro il mese di novembre di
ciascun anno, il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, stabilisce
l’ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1°
gennaio dell’anno successivo, in misura tale da consentire alla societa’ concessionaria della fornitura del servizio di
coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per
adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo
affidati a tale societa’, come desumibili dall’ultimo
bilancio trasmesso, prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione
programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese. La ripartizione
del gettito del canone dovra’ essere operata con riferimento anche all’articolazione
territoriale delle reti nazionali per assicurarne l’autonomia economica.

4. E’ fatto divieto alla societa’ concessionaria della fornitura del servizio
pubblico di cui al comma 3 di utilizzare, direttamente
o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone per finanziare attivita’ non inerenti al servizio pubblico generale
radiotelevisivo.

Art. 48.

Verifica dell’adempimento dei compiti

1.
In
conformita’ a quanto stabilito nella comunicazione
della Commissione delle Comunita’ europee 2001/C
320/04, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’
europee C 320 del 15 novembre 2001, relativa all’applicazione delle norme sugli
aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione, e’ affidato all’Autorita’ il compito di verificare che il servizio pubblico
generale radiotelevisivo venga effettivamente prestato
ai sensi delle disposizioni di cui al presente testo unico, del contratto
nazionale di servizio e degli specifici contratti di servizio conclusi con le
regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto anche
dei parametri di qualita’ del servizio e degli indici
di soddisfazione degli utenti definiti nel contratto medesimo.

2. L’Autorita’,
nei casi di presunto inadempimento degli obblighi di cui al comma 1, d’ufficio
o su impulso del Ministero per il contratto nazionale di servizio ovvero delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per i contratti da
queste stipulati, notifica l’apertura dell’istruttoria al rappresentante legale
della societa’ concessionaria, che ha diritto di
essere sentito, personalmente o a mezzo di procuratore
speciale, nel termine fissato contestualmente alla notifica e ha facolta’ di presentare deduzioni e pareri in ogni fase
dell’istruttoria, nonche’ di essere nuovamente
sentito prima della chiusura di questa.

3. L’Autorita’
puo’ in ogni fase dell’istruttoria richiedere alle
imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini
dell’istruttoria; disporre ispezioni al fine di controllare i documenti
aziendali e di prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato; disporre perizie e analisi
economiche e statistiche, nonche’ la consultazione di
esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell’istruttoria.

4. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti
le imprese oggetto di istruttoria da parte dell’Autorita’
sono tutelati dal segreto d’ufficio anche nei riguardi delle pubbliche
amministrazioni.

5. I funzionari
dell’Autorita’ nell’esercizio delle funzioni di cui
al comma 3 sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto
d’ufficio.

6. Con
provvedimento dell’Autorita’, i soggetti richiesti di
fornire gli elementi di cui al comma 3 sono sottoposti alla sanzione
amministrativa pecuniaria fino a 25.000 euro se rifiutano od omettono, senza
giustificato motivo, di fornire le informazioni
o di esibire i documenti ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a
50.000 euro se forniscono informazioni
o esibiscono documenti non veritieri. Sono fatte salve le diverse
sanzioni previste dall’ordinamento vigente.

7. Se, a seguito dell’istruttoria, l’Autorita’ ravvisa infrazioni agli obblighi di cui al comma
1, fissa alla societa’ concessionaria il termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l’eliminazione
delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi,
tenuto conto della gravita’ e della durata
dell’infrazione, l’Autorita’ dispone, inoltre,
l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento
del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla
notificazione della diffida, fissando i termini, comunque non superiori a
trenta giorni, entro i quali l’impresa deve procedere al pagamento della
sanzione.

8. In caso di inottemperanza
alla diffida di cui al comma 7, l’Autorita’ applica
la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato ovvero,
nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al citato comma 7, una
sanzione di importo minimo non inferiore al doppio della sanzione gia’ applicata con un limite massimo del 3 per cento del
fatturato come individuato al medesimo comma 7, fissando altresi’
il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorita’
puo’ disporre la sospensione dell’attivita’
d’impresa fino a novanta giorni.

9. L’Autorita’
da’ conto dei risultati del controllo ogni anno nella relazione annuale.

Art. 49.

Disciplina della
RAI-Radiotelevisione italiana Spa

1. La concessione del servizio
pubblico generale radiotelevisivo e’ affidata, fino al 6 maggio 2016, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

2. Per quanto non sia diversamente
previsto dal presente testo unico la RAI-Radiotelevisione
italiana Spa e’ assoggettata alla disciplina generale
delle societa’ per azioni, anche per quanto concerne
l’organizzazione e l’amministrazione.

3. Il consiglio di amministrazione
della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, composto da
nove membri, e’ nominato dall’assemblea. Il consiglio, oltre ad essere organo di amministrazione della societa’,
svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento
delle finalita’ e degli obblighi del servizio
pubblico generale radiotelevisivo.

4. Possono essere nominati membri del
consiglio di amministrazione i soggetti aventi i
requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai sensi dell’articolo 135,
secondo comma, della Costituzione o, comunque, persone di riconosciuto
prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di
comportamenti, che si siano distinte in attivita’
economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della
comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Ove
siano lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato. Il
mandato dei membri del consiglio di amministrazione
dura tre anni e i membri sono rieleggibili una sola volta.

5. La nomina del presidente del
consiglio di amministrazione e’ effettuata dal
consiglio nell’ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo l’acquisizione
del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi
componenti, della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

6. L’elezione degli amministratori
avviene mediante voto di lista.

A tale fine l’assemblea e’ convocata
con preavviso, da pubblicare ai sensi dell’articolo 2366 del codice civile, non
meno di trenta giorni prima di quello fissato per
l’adunanza; a pena di nullita’ delle deliberazioni ai
sensi dell’articolo 2379 del codice civile, l’ordine del giorno pubblicato deve
contenere tutte le materie da trattare, che non possono essere modificate o
integrate in sede assembleare; le liste possono essere presentate da soci che
rappresentino almeno lo 0,5 per cento delle azioni aventi diritto di voto
nell’assemblea ordinaria e sono rese pubbliche, mediante deposito presso la
sede sociale e annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due
economici, rispettivamente, almeno venti giorni e dieci giorni prima
dell’adunanza. Salvo quanto previsto dal presente articolo in
relazione al numero massimo di candidati della lista presentata dal
Ministero dell’economia e delle finanze, ciascuna lista comprende un numero di
candidati pari al numero di componenti del consiglio da eleggere. Ciascun socio
avente diritto di voto puo’ votare una sola lista. Nel caso in cui siano
state presentate piu’ liste, i voti ottenuti
da ciascuna lista sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero di
candidati da eleggere; i quozienti cosi’ ottenuti
sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell’ordine
dalla stessa previsto e si forma un’unica graduatoria nella quale i candidati
sono ordinati sulla base del quoziente ottenuto. Risultano
eletti coloro che ottengono i quozienti piu’ elevati.
In caso di parita’ di quoziente, risulta
eletto il candidato della lista i cui presentatori detengano la partecipazione
azionaria minore. Le procedure di cui al presente comma si applicano anche
all’elezione del collegio sindacale.

7. Il rappresentante del Ministero
dell’economia e delle finanze nell’assemblea, in sede di nomina dei membri del
consiglio di amministrazione e fino alla completa
alienazione della partecipazione dello Stato, presenta una autonoma lista di
candidati, indicando un numero massimo di candidati proporzionale al numero di
azioni di cui e’ titolare lo Stato. Tale lista e’ formulata sulla base delle
delibere della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi e delle indicazioni del Ministero dell’economia e delle finanze per l’immediata presentazione
secondo le modalita’ e i criteri proporzionali di cui
al comma 9.

8. Il rappresentante del Ministero
dell’economia e delle finanze, nelle assemblee della societa’
concessionaria convocate per l’assunzione di deliberazioni di revoca o che
comportino la revoca o la promozione di azione di responsabilita’ nei confronti degli amministratori, esprime
il voto in conformita’ alla deliberazione della
Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi comunicata al Ministero medesimo.

9. Fino a che il numero delle azioni
alienato non superi la quota del 10 per cento del capitale della
RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in
considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale
connessi allo svolgimento del servizio pubblico generale radiotelevisivo da
parte della concessionaria, ai fini della formulazione dell’unica lista di cui
al comma 7, la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi indica sette membri eleggendoli con il voto
limitato a uno; i restanti due membri, tra cui il presidente, sono invece
indicati dal socio di maggioranza. La nomina del presidente diviene efficace
dopo l’acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi
dei suoi componenti, della Commissione parlamentare
per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In caso di
dimissioni o impedimento permanente del presidente o di uno o piu’ membri, i nuovi componenti
sono nominati con le medesime procedure del presente comma entro i trenta
giorni successivi alla data di comunicazione formale delle dimissioni presso la
medesima Commissione.

10. Le disposizioni
di cui ai commi da 1 a 9 entrano in vigore il novantesimo giorno successivo
alla data di chiusura della prima offerta pubblica di vendita, effettuata ai
sensi dell’articolo 21, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112. Ove,
anteriormente alla predetta data, sia necessario
procedere alla nomina del consiglio di amministrazione, per scadenza naturale
del mandato o per altra causa, a cio’ si provvede
secondo le procedure di cui ai commi 7 e 9.

11. Il direttore generale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa
e’ nominato dal consiglio di amministrazione, d’intesa con l’assemblea; il suo
mandato ha la stessa durata di quello del consiglio.

12. Il direttore generale, oltre agli
altri compiti allo stesso attribuiti in base allo statuto della societa’:

a) risponde al consiglio di amministrazione della gestione aziendale per i profili di
propria competenza e sovrintende alla organizzazione e al funzionamento
dell’azienda nel quadro dei piani e delle direttive definiti dal consiglio;

b) partecipa, senza diritto di voto,
alle riunioni del consiglio di amministrazione;

c) assicura, in collaborazione con i
direttori di rete e di testata, la coerenza della programmazione
radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive formulate dal consiglio di amministrazione;

d) propone al consiglio di amministrazione le nomine dei vice direttori generali e
dei dirigenti di primo e di secondo livello;

e) assume, nomina, promuove e
stabilisce la collocazione degli altri dirigenti, nonche’, su proposta dei direttori di testata e nel
rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti e ne informa puntualmente il consiglio di
amministrazione;

f) provvede alla gestione del
personale dell’azienda;

g) propone all’approvazione del
consiglio di amministrazione gli atti e i contratti
aziendali aventi carattere strategico, ivi inclusi i piani annuali di
trasmissione e di produzione e le eventuali variazioni degli stessi, nonche’ quelli che, anche per effetto di una durata
pluriennale, siano di importo superiore a 2.582.284,50 euro; firma gli altri
atti e contratti aziendali attinenti alla gestione della societa’;

h) provvede all’attuazione del piano di investimenti, del piano finanziario, delle politiche del
personale e dei piani di ristrutturazione, nonche’
dei progetti specifici approvati dal consiglio di amministrazione in materia di
linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria
e politiche del personale;

i) trasmette al consiglio di amministrazione le informazioni
utili per verificare il conseguimento degli obiettivi aziendali e l’attuazione
degli indirizzi definiti dagli organi competenti ai sensi del presente testo
unico.

13. La dismissione della
partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione
italiana Spa resta disciplinata dall’articolo 21
della legge 3 maggio 2004, n. 112.

Titolo IX

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA

Art. 50.

Commissione parlamentare di vigilanza

1. La Commissione
parlamentare per indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
verifica il rispetto delle norme previste dagli articoli 1, commi 3, 4 e 5, e 4
della legge 14 aprile 1975, n. 103, dall’articolo 1 del decreto-legge 23
ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n. 650, e dall’articolo 20 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

Titolo X

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI

Capo I

Sanzioni

Art. 51.

Sanzioni di competenza dell’Autorita’

1. L’Autorita’
applica, secondo le procedure stabilite con proprio regolamento, le sanzioni
per la violazione degli obblighi in materia di programmazione, pubblicita’ e
contenuti radiotelevisivi, ed in particolare quelli previsti:

a) dalle disposizioni per il rilascio
delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze
terrestri adottate dall’Autorita’ con proprio
regolamento, ivi inclusi gli impegni relativi alla
programmazione assunti con la domanda di concessione;

b) dal regolamento relativo
alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, approvato con
delibera dell’Autorita’ n. 435/01/CONS, relativamente
ai fornitori di contenuti;

c) dalle
disposizioni sulla pubblicita’, sponsorizzazioni e
televendite di cui agli articoli 4, comma 1, lettere c) e d), 37, 38, 39 e 40,
al decreto del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, ed ai
regolamenti dell’Autorita’;

d) dall’articolo
20, commi 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n.

223, nonche’
dai regolamenti dell’Autorita’, relativamente
alla registrazione dei programmi;

e) dalla disposizione relativa al mancato adempimento all’obbligo di trasmissione
dei messaggi di comunicazione pubblica, di cui all’articolo 33;

f) in materia di
propaganda radiotelevisiva di servizi di tipo interattivo audiotex
e videotex dall’articolo 1, comma 26, della legge 23
dicembre 1996, n.
650;

g) in materia di
tutela della produzione audiovisiva europea ed indipendente, dall’articolo 44 e
dai regolamenti dell’Autorita’;

h) in materia di
diritto di rettifica, nei casi di mancata, incompleta o tardiva osservanza del
relativo obbligo di cui all’articolo 32;

i) in materia dei
divieti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b);

l) in materia di obbligo
di trasmissione del medesimo programma su tutto il territorio per il quale e’
rilasciato il titolo abilitativo, salva la deroga di
cui all’articolo 5, comma 1, lettera i);

m) dalle disposizioni di cui
all’articolo 29;

n) in materia di obbligo
di informativa all’Autorita’ riguardo, tra l’altro, a dati contabili ed extra
contabili, dall’articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, e
dai regolamenti dell’Autorita’;

o) dalle disposizioni in materia di pubblicita’ di amministrazioni ed
enti pubblici di cui all’articolo 41.

2. Per le violazioni di cui al comma
1, lettere a), b), c), d) ed e), l’Autorita’ dispone
i necessari accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati, assegnando
un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni. Trascorso
tale termine o quando le giustificazioni risultino
inadeguate l’Autorita’ diffida gli interessati a
cessare dal comportamento illegittimo entro un termine non superiore a quindici
giorni a tale fine assegnato. Ove il comportamento illegittimo persista oltre
il termine sopraindicato, l’Autorita’ delibera
l’irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di
una somma:

a) da 10.329 euro a 258.228 euro, in
caso di inosservanza delle disposizioni di cui al
comma 1, lettere a) e b);

b) da 5.165 euro a 51.646 euro, in
caso di inosservanza delle disposizioni di cui al
comma 1, lettere c) e d);

c) da 1.549 euro a 51.646 euro, in
caso di inosservanza delle disposizioni di cui al
comma 1, lettera e).

3. L’Autorita’,
applicando le norme contenute nel Capo I, sezioni I e
II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, delibera l’irrogazione della sanzione
amministrativa del pagamento di una somma:

a) da euro 25.823 a
euro 258.228, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera f);

b) da 10.329 euro a
258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera g);

c) da 5.164 euro a
51.646 euro in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettere h),
i), l), m) e n);

d) da 1.040 euro a
5.200 euro in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera o).

4. Nei casi piu’ gravi di violazioni di
cui alle lettere h), i) e l) del comma 1, l’Autorita’
dispone altresi’, nei confronti dell’emittente o del
fornitore di contenuti, la sospensione dell’attivita’
per un periodo da uno a dieci giorni.

5. In attesa
che il Governo emani uno o piu’ regolamenti nei
confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito
locale, le sanzioni per essi previste dai commi 1, 2 e 3 sono ridotte ad un
decimo e quelle previste dall’articolo 35, comma 2, sono ridotte ad un quinto.

6. L’Autorita’
applica le sanzioni per le violazioni di norme previste dal presente testo
unico in materia di minori, ai sensi dell’articolo 35.

7. L’Autorita’
e’ altresi’ competente ad applicare le sanzioni in
materia di posizioni dominanti di cui all’articolo 43, nonche’
quelle di cui all’articolo 1, commi 29, 30 e 31, della
legge 31 luglio 1997, n. 249.

8. L’Autorita’
verifica l’adempimento dei compiti assegnati alla concessionaria del servizio
pubblico generale radiotelevisivo ed, in caso di violazioni, applica le
sanzioni, secondo quanto disposto dall’articolo 48.

9. Se la violazione e’ di particolare
gravita’ o
reiterata, l’Autorita’ puo’
disporre nei confronti dell’emittente o del fornitore di contenuti la
sospensione dell’attivita’ per un periodo non
superiore a sei mesi, ovvero nei casi piu’ gravi di
mancata ottemperanza agli ordini e alle diffide della stessa Autorita’, la revoca della concessione o
dell’autorizzazione.

10. Le somme versate a titolo di
sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo sono
versate all’entrata del bilancio dello Stato.

Art. 52.

Sanzioni di competenza del Ministero

1. Restano ferme e si applicano agli
impianti di radiodiffusione sonora e televisiva le disposizioni sanzionatorie di cui agli articoli 97 e 98, commi 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 e 9, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

2. Il Ministero, con le modalita’ e secondo le procedure di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 241, dispone la revoca della concessione o dell’autorizzazione nei
seguenti casi:

a) perdita dei
requisiti previsti per il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni
dagli articoli 23, comma 1, e 24, commi 1 e 2;

b) dichiarazione di
fallimento o ammissione ad altra procedura concorsuale, non seguita da
autorizzazione alla prosecuzione in via provvisoria all’esercizio dell’impresa.

3. In caso di mancato rispetto dei
principi di cui all’articolo 42, comma 1, o comunque
in caso di mancato utilizzo delle radiofrequenze assegnate, il Ministero
dispone la revoca ovvero la riduzione dell’assegnazione. Tali misure sono
adottate qualora il soggetto interessato, avvisato dell’inizio del procedimento
ed invitato a regolarizzare la propria attivita’ di
trasmissione non vi provvede nel termine di sei mesi dalla data di ricezione dell’ingiunzione.

4. Il Ministero dispone la
sospensione dell’esercizio nei casi e con le modalita’
di cui all’articolo 24, comma 3.

5. Le somme versate a titolo di
sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo sono
versate all’entrata del bilancio dello Stato.

Capo II

Disposizioni finali

Art. 53.

Principio di specialita’

1. In considerazione degli obiettivi
di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse
generale perseguiti, tenendo conto dell’esigenza di incoraggiare l’uso efficace
e la gestione efficiente delle radiofrequenze, di adottare misure proporzionate
agli obiettivi, di incoraggiare investimenti efficienti in materia di
infrastrutture, promovendo innovazione, e di adottare misure rispettose e tali
da non ostacolare lo sviluppo dei mercati emergenti, le disposizioni del
presente testo unico in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare
dei programmi di cui all’articolo 1, comma 2, costituiscono disposizioni
speciali, e prevalgono, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, su quelle dettate in materia dal medesimo.

Art. 54.

Abrogazioni

1. Sono o restano abrogate le
seguenti disposizioni:

a) della legge 3
maggio 2004, n. 112, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6;

b) del decreto-legge 30 gennaio 1999,
n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78:

1) all’articolo 2, il comma 2;

2) all’articolo 3,
i commi 1, 1-bis, 3, 3-bis, 4, 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies;

c) della legge 30 aprile 1998, n.
122:

1) all’articolo 2,
i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 e 11;

2) gli articoli 3 e 3-bis;

d) della legge 31 luglio 1997, n.
249:

1) all’articolo 1, il comma 24;

2) l’articolo 2, ad
eccezione del comma 6;

3) all’articolo 3,
i commi 1, 8, 11, limitatamente ai primi cinque periodi, 16, 17, 18, 19, 20, 22
e 23;

4) l’articolo 3-bis;

e) del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 dicembre 1996, n. 650, l’articolo 1, commi 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 23 e 24;

f) del decreto-legge 27 agosto 1993,
n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422:

1) all’articolo 5, i commi 1 e 1-bis;

2) all’articolo 6,
i commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, e 5;

3) gli articoli 6-bis, 8 e 9;

g) del
decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 1992, n. 482, l’articolo 1, commi 3-sexies, 3-septies e 3-octies;

h) il decreto-legge
19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
1992, n. 483;

i) della legge 6 agosto 1990, n. 223:

1) gli articoli 2,3 e 6 ad eccezione
del comma 11, limitatamente al secondo periodo;

2) all’articolo 7, i commi 2 e 5;

3) l’articolo 8 ad eccezione dei
commi 15 e 18;

4) gli articoli 10, 12, 13, 15;

5) all’articolo 16,
i commi 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20 e 23;

6) l’articolo 17;

7) l’articolo 18, ad
eccezione del comma 4;

8) l’articolo 19;

9) all’articolo 20, il comma 4;

10) l’articolo 21;

11) l’articolo 22, ad eccezione dei
commi 6 e 7;

12) all’articolo 24, il comma 3;

13) gli articoli 28, 29, 31 e 37;

l) della legge 14 aprile 1975, n.
103:

1) l’articolo 22;

2) all’articolo 38, il terzo e quarto
comma;

3) all’articolo 41, il primo e secondo
comma;

4) l’articolo 43-bis e 44.

Art. 55.

Disposizioni finali e finanziarie

1. Le disposizioni normative statali
vigenti alla data di entrata in vigore del presente
testo unico nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad
applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore delle
disposizioni regionali in materia.

2. Salvo quanto previsto dal comma 3,
le disposizioni contenute nel presente testo unico non
possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in
modo esplicito mediante l’indicazione specifica delle fonti da abrogare,
derogare, sospendere o modificare.

3. Le disposizioni contenute in
regolamenti dell’Autorita’
richiamate nel presente testo unico possono essere modificate con
deliberazione dell’Autorita’. Il rinvio alle stesse
disposizioni e’ da intendersi come formale e non recettizio.

4. Dall’attuazione del presente
decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.

Art. 56.

Entrata in vigore

1. Il presente testo
unico entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’
31 luglio 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Landolfi, Ministro delle comunicazioni

La Malfa, Ministro per le politiche
comunitarie

Castelli, Ministro della giustizia

Siniscalco, Ministro dell’economia e
delle finanze

La Loggia, Ministro per gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli