Imprese ed Aziende

Thursday 16 March 2006

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 10 gennaio 2006, n. 2 Testo del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, coordinato con la legge di conversione 11 marzo 2006, n. 81 recante: «Interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesc

TESTO COORDINATO DEL
DECRETO-LEGGE 10 gennaio 2006, n. 2 Testo del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.
2, coordinato con la legge di conversione 11 marzo 2006, n. 81 recante: «Interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria,
della pesca, nonchè in materia di fiscalità d’impresa». (GU n. 59 del 11-3-2006- Suppl. Ordinario n.58)

Articolo 1.

Disposizioni in materia di
previdenza agricola

1. Per il triennio 2006-2008 sono
sospesi gli aumenti di aliquota di cui all’articolo 3,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.

2. Dal 1° gennaio 2006, per lo
stesso periodo di cui al comma 1, le agevolazioni
contributive previste dall’articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della
legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, sono così determinate:

a) nei territori montani
particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura del
75 per cento dei contributi a carico del datore di
lavoro, previsti dal citato articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge n.
67 del 1988;

b) nelle zone agricole
svantaggiate, compresi le aree dell’obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonchè i territori dei comuni
delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete
nella misura del 68 per cento.

3. Al fine di verificare la
possibilità di definire modalità di estinzione dei
debiti dei datori di lavoro agricoli e dei lavoratori autonomi agricoli verso
l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ivi compresi quelli che
hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell’articolo 13 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è
istituita una commissione di tre esperti, di cui uno designato dal Ministro
dell’economia e delle finanze e uno dal Ministro delle politiche agricole e
forestali. La commissione presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri le
proposte per l’estinzione dei predetti debiti entro il 31 luglio 2006. Fino a
tale data sono sospesi i giudizi pendenti e le procedure di riscossione e
recupero relativi ai suddetti carichi contributivi
risultanti alla data del 30 giugno 2005.

4. A decorrere dal 1° gennaio
2006, la retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi agricoli
unificati, dovuti per tutte le categorie di lavoratori agricoli a tempo
determinato e indeterminato, è quella indicata
all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

5. La
retribuzione di cui al comma 4, con la medesima decorrenza ivi prevista, vale
anche ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai
agricoli a tempo determinato e assimilati.

6. A decorrere dal 1° luglio
2006, i datori di lavoro agricolo devono trasmettere all’I.N.P.S. per via
telematica trimestralmente, entro il mese successivo al
trimestre di riferimento, le dichiarazioni di manodopera agricola con i dati
retributivi e le informazioni necessarie per
il calcolo dei contributi, per l’implementazione delle posizioni assicurative
individuali e per l’erogazione delle prestazioni. A tal fine l’I.N.P.S. emana
le relative istruzioni tecniche e procedurali.

7. Entro il 30 giugno 2006 tutte
le aziende agricole in attività devono ripresentare per via telematica la
denuncia aziendale di cui all’articolo 5 del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 375, con le modalità previste dall’articolo 44,
comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni.

8. A decorrere dal 1° luglio 2006
la denuncia aziendale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto
1993, n. 375, deve essere trasmessa per via telematica, su apposito
modello predisposto dall’INPS. Ai datori di lavoro che assumono operai a tempo determinato è fatto obbligo di inserire nel predetto modello
l’indicazione del tipo di coltura praticata o allevamento condotto, nonchè il
presunto fabbisogno di manodopera. L’I.N.P.S. procede alla verifica delle
denunce aziendali con priorità a quelle che presentano valori di manodopera
impiegata inferiori a quelli calcolati sulla base dei valori medi d’impiego di
manodopera, conformemente a quanto previsto dall’articolo 8
della legge 12 marzo 1968, n. 334.

9. I datori di lavoro agricolo effettuano le comunicazioni di assunzione, di trasformazione
e di cessazione del rapporto di lavoro previste, rispettivamente, dall’articolo
9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, dall’articolo
4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e dall’articolo 21 della
legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, per via telematica
esclusivamente alle sedi I.N.P.S. territorialmente competenti. L’I.N.P.S. provvede a trasmettere le comunicazioni previste dal
presente comma al servizio competente di cui all’articolo 1, comma 2, lettera
g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni,
nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, e all’Istituto
nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (INAIL).

10. A decorrere dal 1° luglio
2006 i datori di lavoro agricolo, che, ai sensi delle vigenti disposizioni
legislative e della contrattazione collettiva applicata, anticipano ai
lavoratori agricoli prestazioni temporanee a carico dell’INPS, possono portare
in compensazione, in sede di dichiarazione mensile, gli importi anticipati. Il
datore di lavoro ha facoltà di effettuare le
dichiarazioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 del presente articolo per il tramite
dei soggetti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e
successive modificazioni, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti
disposizioni di legge alla gestione ed alla amministrazione del personale
dipendente del settore agricolo.

11. L’INPS, nell’ambito della
propria autonomia organizzativa e della vigente dotazione organica di
personale, istituisce un’apposita struttura centrale e
periferica dedicata alla previdenza agricola, con il compito di attuare le
relative normative e gestire i conseguenti rapporti con le aziende, i lavoratori
e loro rappresentanti, sia con riferimento al versante della contribuzione sia
con riferimento al versante delle prestazioni. La struttura, a livello
centrale, è affidata ad un dirigente dell’Istituto che risponde direttamente al
direttore generale.

12. Al fine di rendere più
efficaci i controlli finalizzati all’emersione del lavoro irregolare in
agricoltura, l’I.N.P.S. e l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA),
con le risorse umane già assegnate a legislazione vigente, procedono sistematicamente
all’integrazione delle proprie banche dati, con particolare riferimento alle informazioni
relative alle coltivazioni e agli allevamenti
realizzati per ciascun anno solare e alle particelle catastali sulle quali
insistono i terreni.

13. All’onere derivante dai commi
1, 2, 3 e 15 del presente articolo, pari a 304 milioni di euro
per l’anno 2006, a 336 milioni di euro per l’anno 2007, a 369 milioni di euro
per l’anno 2008 e a 167 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si
provvede: a) quanto a 42 milioni di euro per l’anno 2006, a 48 milioni di euro
per l’anno 2007, a 54 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008,
mediante utilizzo delle maggiori entrate recate dai commi 1 e 2; b) quanto a
262 milioni di euro per l’anno 2006, a 288 milioni di euro per l’anno 2007, a
315 milioni di euro per l’anno 2008 e a 113 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa
relativa al fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61, comma 1,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle tabelle D e F
della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Ai fini dell’invarianza del fabbisogno e
dell’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, l’importo relativo al limite di cui al comma 33 dell’articolo 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ridotto di 50 milioni di euro; la percentuale
stabilita dal comma 34 dell’articolo 1 della citata legge n. 266 del 2005 è
rideterminata in misura corrispondente ad una riduzione dei pagamenti per spese
relative a investimenti fissi lordi di 130 milioni di euro; il predetto fondo
per le aree sottoutilizzate è ridotto per l’anno 2007 di ulteriori 200 milioni
di euro.

14. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

15. L’articolo 1, comma 147,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.

16. Ai fini della regolarità
contributiva le disposizioni contenute al comma 7 dell’articolo 10 del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonchè all’articolo 1, comma 553, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, sono sospese fino al 31 luglio 2006.

17. Sono abrogate tutte le disposizione incompatibili con i commi da 1 a 16.

Articolo 1.

Disposizioni in materia di
contribuzione previdenziale in agricoltura e di catasto

1. (Soppresso).

2. (Soppresso).

3. Con provvedimento
interdirigenziale dei Direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio,
di concerto con il Ministero della giustizia, adottato entro quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabiliti i termini e le modalità della progressiva estensione
delle procedure telematiche di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 463, a tutti i soggetti, nonchè a tutti gli atti, incluse
la registrazione di atti e denunce, la presentazione di dichiarazioni di
successione, le trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni nei registri immobiliari
ed alle volture catastali, da qualunque titolo derivanti. Con lo stesso decreto
sono stabilite, altresì, le modalità anche tecniche della trasmissione del
titolo per via telematica relative sia alla prima fase
di sperimentazione, che a quella di regime.

4. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell’economia e finanze, adottato entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono stabilite, a parità di gettito, le tariffe
dell’imposta di bollo, dovuta in misura forfetaria ovvero commisurata alla
natura ed entità degli adempimenti correlati, sugli atti di cui al comma 3. Per
l’anno 2006, il termine di cui all’articolo 1, comma 1, secondo periodo, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
31 maggio 1999, n. 195, è differito al 2 maggio 2006.

5. L’accesso ai servizi di
consultazione telematica ipotecaria e catastale è consentito a chiunque in
rispetto della normativa vigente in tema di riutilizzazione
commerciale dei dati ipotecari e catastali, su base convenzionale ovvero con
pagamento telematico contestuale per ogni consultazione effettuata. In tale
ultimo caso, le tasse ipotecarie ed i tributi speciali catastali sono aumentati
del cinquanta per cento e gli importi riscossi sono riversati alla sezione di
Tesoreria provinciale dello Stato entro il terzo giorno lavorativo necessario a
quello della riscossione. Con decreto del direttore dell’Agenzia del
territorio, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, adottato entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite le modalità attuative del presente comma.

6. Al numero d’ordine 4.1 della
Tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31
ottobre 1990, n. 347, come da ultimo sostituita
dall’allegato 2-sexies alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) la tariffa in euro è
sostituita dalla seguente: "0,01";

b) le Note sono sostituite dalle
seguenti: "L’importo è dovuto anticipatamente. Il
servizio sarà fornito progressivamente su base convenzionale. La tariffa è
raddoppiata per richieste relative a più di una
circoscrizione o sezione staccata".

7. (Soppresso).".

Articolo 1-bis.

Ulteriori
disposizioni in materia di agricoltura

1. Per l’anno 2006 il contributo
ordinario, di cui alla legge 27 ottobre 1949, n. 851, a favore del Comitato
Nazionale per il collegamento tra il Governo italiano e l’Organizzazione delle
Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) è
determinato in euro 750.000. Al relativo onere, pari a
euro 466.000 per l’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Le somme assegnate all’AGEA,
destinate all’attuazione di interventi e misure sul
mercato agricolo, affluiscono all’apposito conto corrente n. 20082 acceso
presso la Tesoreria centrale dello Stato e intestato all’AGEA medesima.
Nell’ambito dello stato di previsione dell’AGEA per l’anno 2006 è istituito un apposito capitolo in entrata, denominato "Fondo per
l’attuazione di interventi e misure nazionali nel settore agricolo e
agroalimentare". Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, sono individuati gli interventi e le misure da attuare utilizzando
le risorse iscritte al predetto capitolo di entrata.

3. Le assegnazioni
all’AGEA degli stanziamenti di cui all’articolo 10, commi 20 e 21, del
decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 maggio 2003, n. 119, all’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 24
luglio 2003, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre
2003, n. 268, all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n.
22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, agli
articoli 1, commi 1, 2 e 5, 1-bis e 5-bis del decreto-legge 9 settembre 2005,
n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, e
all’articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, sono utilizzate per
le finalità di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio
1999, n. 165, e successive modificazioni.

4. All’articolo 17, comma 1, del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99[1], è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Con decreto del Ministro sono trasferite le risorse strumentali
e finanziarie per l’espletamento delle funzioni relative alla
valorizzazione economica, alla tutela ed ai controlli in materia di indicazioni
geografiche, denominazioni di origine, specialità tradizionali garantite".

5. All’articolo
2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102[2], è aggiunto, in fine,
il seguente comma: "5-bis. La copertura assicurativa per le produzioni
zootecniche di cui al presente decreto deve intendersi comprensiva del costo di
smaltimento dei capi morti per qualsiasi causa".

6. Ove
non diversamente disposto, i diritti all’aiuto di cui al regolamento (CE) n.
1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, derivanti da contratti
associativi di soccida, sono assegnati dall’AGEA per il 50 per cento al
soccidario e per il 50 per cento al soccidante.

7. All’articolo
5 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202[3], convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, il comma 3-bis è
sostituito dal seguente: "3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al
31 ottobre 2006, a favore degli allevatori avicoli, delle imprese di
macellazione e trasformazione di carne avicola nonchè mangimistiche operanti
nella filiera e degli esercenti attività di commercio
all’ingrosso di carni avicole sono sospesi i termini relativi agli adempimenti
e ai versamenti tributari, nonchè il pagamento di ogni contributo o premio di
previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti,
senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. Non si fa luogo al
rimborso di quanto già versato. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e
di finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere dall’Istituto di servizi
per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)".

8. Al fine di assicurare la
realizzazione di interventi urgenti diretti a
fronteggiare l’emergenza nel settore avicolo è istituito presso il Ministero
delle politiche agricole e forestali un Fondo, denominato "Fondo per
l’emergenza avicola", con dotazione pari a 100 milioni di euro per l’anno
2006, avente le seguenti finalità:

a) interventi, in conformità a
quanto previsto dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione di imprese in
difficoltà, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 244 del
1° ottobre 2004, per fare fronte all’interruzione dell’attività avicola e ai
conseguenti danni economici e sociali;

b) finanziamento delle misure di
cui ai commi 10 e 11;

c) programmi finalizzati alla
realizzazione di interventi per l’abbandono
dell’attività produttiva, come previsto dal punto 9 degli orientamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 28 del 1° febbraio 2000;

d) investimenti nelle imprese
avicole per misure di biosicurezza, ivi comprese le spese sostenute per misure
sanitarie;

e) interventi,
disposti dall’autorità sanitaria a fini di benessere degli animali, per
l’abbattimento degli avicoli in caso di sovraffollamento delle strutture
produttive o di blocco della movimentazione dei capi.

9. All’articolo
2 della legge 2 giugno 1988, n. 218[4], sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 4: 1) al primo
periodo, dopo le parole: "è concessa al
proprietario", sono inserite le seguenti: "o al soccidario, in
ragione degli accordi stipulati con il soccidante,"; 2) al secondo
periodo, dopo le parole: "prodotti zootecnici contaminati, al
proprietario", sono inserite le seguenti: "o al soccidario, in
ragione degli accordi stipulati con il soccidante,"; 3) al terzo periodo,
dopo le parole: "il proprietario degli animali di cui sia stato disposto
l’abbattimento" sono inserite le seguenti: "o il soccidario";

b) al comma 8, dopo il primo
periodo, è inserito il seguente: "L’indennità non è altresì concessa a coloro che contravvengono ai provvedimenti assunti dalle
autorità competenti in relazione alle malattie epizootiche degli animali".

10. Nell’ambito di programmi di
prevenzione, controllo ed eradicazione della influenza
aviaria realizzati a livello comunitario, nazionale e regionale è concessa alle
imprese agricole che esercitano attività di allevamento avicolo una indennità
compensativa della perdita di reddito o delle maggiori spese sopportate a causa
del verificarsi dell’evento.

11. A favore delle imprese
agricole che esercitano attività di allevamento
avicolo sottoposte a restrizioni della movimentazione degli animali o a fermo
produttivo a seguito di provvedimenti sanitari è concessa una indennità per i
danni indiretti nella misura prevista dal decreto di cui al comma 12.

2. Il Ministro delle politiche
agricole e forestali e il Ministro della salute adottano, con decreti di natura
non regolamentare, le disposizioni attuative dei commi 8, 10 e 11, nei limiti
di spesa previsti dal medesimo comma 8.

13. All’onere derivante
dall’attuazione del comma 8, pari a 100 milioni di euro
per l’anno 2006, si provvede nell’ambito delle disponibilità previste
dall’articolo 3, comma 1, della legge 2 giugno 1988, n. 218, incrementate, per
l’anno 2006, di 100 milioni di euro. A tale fine il livello complessivo della
spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato,
di cui all’articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
all’articolo 1, comma 278, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è
incrementato, per l’anno 2006, di 100 milioni di euro.

14. Alla maggiore spesa di cui al
comma 13, pari a 100 milioni di euro per il 2006, si
fa fronte:

a) quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 48, comma 9, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, come determinata dalla tabella C della legge 23
dicembre 2005, n. 266;

b) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa, per l’anno 2006, di cui all’articolo 5, comma
3-quater, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244;

c) quanto a 10 milioni di euro, nell’ambito delle disponibilità dell’AGEA per gli
interventi di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio
1999, n. 165, come rideterminati ai sensi del comma 3. L’AGEA provvede a versare la somma di 10 milioni di euro
all’entrata del bilancio dello Stato;

d) quanto a 30 milioni di euro, mediante utilizzo di una quota delle disponibilità
in conto residui relative all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1,
comma 4, della legge 18 giugno 1998, n, 194, come rifinanziata dalla tabella D
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che a tale fine è versata all’entrata del
bilancio dello Stato nell’anno 2006;

e) quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.

15. Per fare fronte al
rafforzamento del sistema di sorveglianza della filiera avicola è assegnata,
per l’anno 2006, la somma di un milione di euro al
Corpo forestale dello Stato e di un milione di euro all’Ispettorato centrale
repressione frodi. Al relativo onere, pari a 2 milioni di euro
per l’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa, per l’anno 2006, di cui all’articolo 5, comma
3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

Articolo 1-ter.

Disposizioni in favore delle
imprese ubicate nelle province di Catania, Siracusa e Ragusa colpite
dal sisma del 1990

1. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, nei limiti di 52.000.000 di euro, per l’anno
2006 sono definiti i criteri per la riduzione dei contributi
previdenziali e dei premi assicurativi, relativi agli anni 1990, 1991 e 1992,
dovuti dalle imprese, ivi comprese quelle agricole e agroalimentari, colpite
dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 e ubicate nelle province di Catania,
Siracusa e Ragusa. Conseguentemente, nel rispetto del limite
di spesa di cui al precedente periodo, il termine per il versamento di cui al
secondo periodo del comma 17 dell’articolo 9 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, è fissato al 30 settembre 2006 e il termine per la rateizzazione di cui al
terzo periodo del predetto comma 17 è fissato al 1° ottobre 2006. A tal
fine è istituito apposito fondo presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali alimentato tramite un versamento in conto
entrata nel bilancio dello Stato a valere sulle risorse del Fondo per le aree
sottoutilizzate previsto dall’articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, per un importo equivalente ai fini della invarianza dei saldi per
i medesimi anni.

Articolo 2.

Interventi urgenti nel settore bieticolo-saccarifero

1. Al fine di fronteggiare la
grave crisi del settore bieticolo-saccarifero è istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri un Comitato interministeriale composto dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dal Ministro
delle politiche agricole e forestali, con le funzioni di Vice-presidente, dal
Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro delle attività produttive,
dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro per le
politiche comunitarie e dal Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio nonchè da tre presidenti di regioni designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. Le funzioni di segreteria, senza alcun onere per il
bilancio dello Stato, sono svolte da un dirigente del Ministero delle politiche
agricole e forestali, preposto ad un Ufficio
dirigenziale generale.

2. Il Comitato di cui al comma 1:

a) approva, entro quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il piano per la razionalizzazione e la riconversione della produzione
bieticolo-saccarifera;

b) coordina le misure comunitarie
e nazionali previste per la riconversione industriale del settore e per le
connesse problematiche sociali

c) formula direttive per
l’approvazione dei progetti di riconversione.

3. Le imprese saccarifere
presentano al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, un progetto di riconversione per ciascuno degli impianti industriali
ove cesserà la produzione di zucchero. I progetti di riconversione, finalizzati
anche alla salvaguardia dell’occupazione nel
territorio oggetto dell’intervento, sono approvati dal Ministero delle
politiche agricole e forestali, sentite le Amministrazioni interessate, anche
avvalendosi del supporto tecnico dell’Istituto sviluppo agroalimentare S.p.a.
(ISA).

4. È costituito presso l’Agenzia
per le erogazioni in agricoltura (AGEA) il Fondo per la razionalizzazione
e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, al quale affluiscono
le risorse finanziarie comunitarie destinate alla diversificazione produttiva
del settore bieticolo-saccarifero in Italia, nonchè le risorse presenti nel
Fondo per il risanamento del settore bieticolo-saccarifero di cui all’articolo
3, comma 2, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546. Le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo sono disposte con
decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole e forestali,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.

4-bis. Al Fondo di cui al comma 4
è altresì attribuita, per l’anno 2006, una dotazione finanziaria annuale di
65,8 milioni di euro, finalizzata ad assicurare
l’erogazione degli aiuti nazionali per la produzione bieticolo-saccarifera
previsti dalla normativa comunitaria, nonchè ad assicurare, relativamente al
primo anno di attuazione, la più efficace realizzazione degli obiettivi della
riforma dell’organizzazione comune di mercato dello zucchero. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione per l’anno 2006
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata ai sensi
delle tabelle D e F della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

5. Ai fini dell’attuazione del
piano di cui al comma 2, lettera a), gli aiuti comunitari alla ristrutturazione
delle imprese derivanti dalla attuazione della riforma
della organizzazione comune di mercato dello zucchero non concorrono alla
formazione del reddito.

5-bis. La quota di raffinazione
di zucchero di canna greggio spettante all’Italia a
partire dall’anno 2007 nell’ambito dell’organizzazione comune di mercato dello
zucchero è attribuita con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali. I criteri da determinare ai sensi dell’articolo 12 della legge 7
agosto 1990, n. 241, prevedono la assegnazione della
quota suddetta garantendo l’unitarietà della quota stessa e la priorità per
l’ubicazione dell’impianto nelle regioni dell’obiettivo convergenza.

Articolo 2-bis.

Etichettatura del miele

1. All’articolo 3, comma 2, del
decreto legislativo 21 maggio 2004, n.179[5], la lettera f) è sostituita dalla
seguente: "f) sull’etichetta devono essere
indicati il Paese o i Paesi d’origine in cui il miele è stato raccolto;".

Articolo 2-ter.

Differimento di termine per
adempimenti concernenti il prelievo supplementare

1. Tutti i
versamenti di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2003, n.
49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono
rinviati al 31 luglio 2006.

Articolo 2-quater.

Interventi nel settore
agroenergetico

1. Per il conseguimento degli
obiettivi di cui all’articolo 3 del decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 128, e per favorire lo sviluppo della filiera
agroenergetica, è incentivata la produzione e la commercializzazione di
bioetanolo, per un periodo di sei anni a partire dal 1o gennaio 2008.

2. Dal 1o luglio 2006 i
produttori di carburanti diesel e di benzina sono obbligati ad immettere al
consumo biocarburanti di origine agricola oggetto di
un’intesa di filiera, o di un contratto quadro, o di un contratto di programma
agroenergetico, stipulati ai sensi del presente articolo, in misura pari all’1
per cento dei carburanti diesel e della benzina immessi al consumo nell’anno
precedente. Tale percentuale, espressa in potere calorifico inferiore, è
incrementata di un punto per ogni anno, fino al 2010.

3. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole e forestali e con il Ministro delle attività produttive, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per
l’invio da parte dei produttori di carburanti diesel e di benzina, con
autocertificazione, dei dati relativi all’immissione in consumo di
biocarburanti di origine agricola, riferiti all’anno in corso e dei dati
relativi all’immissione in consumo di carburanti diesel e di benzina, riferiti
all’anno precedente. Con detto decreto sono altresì stabilite le misure per il
mancato rispetto dell’obbligo previsto dal comma 2.

4. L’intesa di filiera o il
contratto quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio
2005, n. 102, hanno per scopo, altresì, l’integrazione della filiera
agroenergetica, la valorizzazione, la produzione, la trasformazione, la
commercializzazione, la distribuzione di biomasse agricole e di biocarburanti di origine agricola. Gli imprenditori agricoli e le imprese
di produzione e di distribuzione di biocarburanti e i soggetti interessati,
pubblici o privati, stipulano contratti di coltivazione e fornitura in attuazione
degli articoli 11, 12 e 13 del predetto decreto legislativo n. 102 del 2005.

5. Il CIPE, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro delle
attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, delibera la disciplina dei contratti di programma
agroenergetici, individuando l’amministrazione competente per la loro stipula.
I contratti di programma agroenergetici hanno rilevanza territoriale nazionale
e sono finalizzati alla creazione di occupazione
aggiuntiva, anche mediante l’attivazione di nuovi impianti. È assicurata
priorità nella stipula dei predetti contratti ai soggetti che riconoscono agli
imprenditori agricoli una quota dell’utile conseguito in proporzione ai
conferimenti della materia prima agricola.

6. La sottoscrizione di un
contratto di coltivazione e di fornitura, o contratti ad essi
equiparati, o di un contratto di programma agroenergetico costituisce titolo
preferenziale: a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei
progetti nel settore della promozione delle energie rinnovabili e dell’impiego
dei biocarburanti; b) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il
trasporto ed il riscaldamento pubblici.

7. Le pubbliche amministrazioni
stipulano contratti o accordi di programma con i soggetti interessati al fine
di promuovere la produzione e l’impiego di biomasse e di biocarburanti di origine agricola, la ricerca e lo sviluppo di specie e
varietà vegetali da destinare ad utilizzazioni energetiche.

8. Ai fini
dell’articolo 21, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, il biogas è equiparato al gas naturale.

9. Ai fini dell’articolo 11 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, il
gestore della rete di trasmissione nazionale assicura la precedenza, per una
quota annuale fino al 30 per cento, all’energia elettrica prodotta da biomasse
o da biogas oggetto di un’intesa di filiera, o di un contratto quadro, o di un contratto di programma agroenergetico, stipulati ai sensi
del presente articolo.

10. Gli operatori della filiera
di produzione e distribuzione dei biocarburanti di origine
agricola devono garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera.
A tal fine realizzano un sistema di identificazioni e
registrazioni di tutte le informazioni
necessarie a ricostruire il percorso del biocarburante attraverso tutte le fasi
della produzione, trasformazione e distribuzione, con particolare riferimento
alle informazioni relative alla biomassa ed
alla materia prima agricola, specificando i fornitori e l’ubicazione dei siti
di produzione.

11. All’articolo 1, comma 423,
della legge 23 dicembre 2005, n.266[6], sono apportate le seguenti
modificazioni: a) dopo le parole: "energia
elettrica", sono inserite le seguenti: "e calorica"; b) dopo le
parole: "da fonti rinnovabili agroforestali", sono inserite le
seguenti: "e fotovoltaiche".

Articolo 2-quinquies.

Modifica all’articolo 4 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228

1. All’articolo 4, comma 2, del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all’aperto
nell’ambito dell’azienda agricola o di altre aree
private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità non è
richiesta la comunicazione di inizio attivita".

Articolo 3.

Misure urgenti per favorire il
finanziamento degli investimenti per lo sviluppo

1. All’articolo 8, comma 3, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35[7],convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole da: ", alla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2" fino alla fine
del periodo sono sostituite dalle seguenti: "abbia presentato al CIPE la
proposta di adozione della relativa delibera di approvazione, ai sensi del
punto 7.2 della delibera CIPE n. 26 del 25 luglio 2003, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 2003, non oltre il 30 settembre 2005
e per un importo, per le proposte presentate al CIPE dopo il 17 marzo 2005, di
contributi statali non superiore a 400 milioni di euro che determinano
erogazioni nell’anno 2005 non superiori a 80 milioni di euro".

2. Al comma 10 dell’articolo 61
della legge 27 dicembre 2002, n.289[8], le parole: "del
30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 60 per
cento".

2-bis. All’articolo
11-quaterdecies, comma 17, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "tra le
strade pugliesi SP 231 e SP 238".

Articolo 4.

Rafforzamento del contrasto alle
frodi agroalimentari e ambientali

1. Agli appartenenti ai ruoli
degli operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria e
agli appartenenti ai ruoli dei revisori e dei periti del medesimo Corpo è
attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle
funzioni esercitate. Il Ministro dell’interno, su
proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, può altresì
attribuire con proprio decreto la qualifica di agente di pubblica sicurezza al
personale di cui al presente comma, limitatamente alle funzioni esercitate.
All’onere relativo alle spese di formazione del
predetto personale si provvede nell’ambito delle esistenti dotazioni di
bilancio all’uopo finalizzate.

2. All’articolo
1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19novembre 2004, n.
297[9], sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’alinea le parole: "ad una denominazione protetta", sono sostituite dalle
seguenti: "ad una o più denominazioni protette";

b) al numero 1), le parole:
"quando la denominazione è il componente esclusivo
della categoria merceologica di appartenenza e gli utilizzatori del prodotto
composto, elaborato o trasformato" sono sostituite dalle seguenti:
"quando gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o
trasformato".

3. Gli articoli da 13 a 23 della
legge 14 febbraio 1990, n. 30, sono abrogati. Alle violazioni previste dalla
citata legge n. 30 del 1990 si applicano le sanzioni di cui al decreto
legislativo 19 novembre 2004, n. 297.

4. I controlli di competenza del
Ministero delle politiche agricole e forestali,
prescritti dal regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre
1989, e successive modificazioni, concernenti gli aiuti comunitari erogati nel
settore agricolo, sono svolti dal Corpo forestale dello Stato e
dall’Ispettorato centrale repressione frodi, secondo le modalità previste con
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, senza maggiori oneri
a carico della finanza pubblica. 4-bis. Al fine di migliorare l’efficienza del
sistema per l’identificazione e la registrazione degli animali e la
tracciabilità dei prodotti alimentari, il Ministero della salute ed il
Ministero delle politiche agricole e forestali, ferme restando le attribuzioni
e i compiti già svolti dal Centro servizi nazionale dell’Istituto zooprofilattico
sperimentale dell’Abruzzo e del Molise, si avvalgono
della società consortile "Consorzio anagrafi animali" quale ente
strumentale di assistenza tecnica al sistema nazionale delle anagrafi animali e
della tracciabilità degli alimenti, anche ai fini della promozione
internazionale del sistema Italia di tracciabilità degli alimenti e degli
animali. I Ministeri suddetti assegnano direttamente alla società consortile
"Consorzio anagrafi animali", con provvedimento amministrativo,
funzioni, servizi e risorse relativi a tali compiti.

4-ter. La società consortile
"Consorzio anagrafi animali" assicura, nello svolgimento della
funzione di cui al comma 4-bis e sulla base di un
programma annuale formulato conformemente alle indicazioni dei Ministeri
competenti, il coordinamento degli interventi necessari a dare piena attuazione
agli adempimenti connessi. Per la promozione di
attività riconducibili a quanto previsto dal comma 4-bis, anche altre
amministrazioni ed enti dello Stato possono avvalersi della società consortile
"Consorzio anagrafi animali", d’intesa con il Ministero della salute
ed il Ministero delle politiche agricole e forestali. Quale contributo agli
oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura della predetta società
consortile, per lo svolgimento della funzione di ente
strumentale di assistenza tecnica, l’AGEA assegna alla società medesima un
contributo a decorrere dall’anno 2006 di un milione di euro. Al relativo onere
si provvede mediante riduzione di un milione di euro,
a decorrere dall’anno 2006, dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto
legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla tabella C della
legge 23 dicembre 2005, n. 266.

4-quater. Al fine di prevenire le
frodi nel commercio dell’olio di oliva ed assicurare una
migliore informazione ai consumatori, è fatto
divieto ai pubblici esercizi di proporre al consumo, fatti salvi gli usi di
cucina e di preparazione dei pasti, olio di oliva in contenitori non
etichettati conformemente alla normativa vigente. 4-quinquies. In caso di
violazione delle disposizioni di cui al comma 4-quater, si applica a carico
degli esercenti la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000.

Articolo 4-bis.

Lotta alla contraffazione e
misure di finanziamento

1. All’Alto Commissario per la
lotta alla contraffazione, istituito dall’articolo 1-quater del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, spetta il compito di assicurare il monitoraggio, anche nel settore
agroalimentare, dei fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprietà
industriale e di proprietà intellettuale, di coordinamento e di studio delle
misure volte a contrastarli, nonchè di assistenza alle
imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali.

2. Per il pieno svolgimento delle
attribuzioni in materia di lotta alla contraffazione, l’Alto Commissario si
avvale di un comitato tecnico composto da non più di
10 unità scelte tra i magistrati amministrativi, contabili e ordinari, gli
avvocati dello Stato, i professori universitari ordinari e gli avvocati del
libero foro nonchè tra esperti di particolare e comprovata qualificazione in
materia, ivi compresi quelli di cui alla legge 24 aprile 1980, n. 146, e
successive modificazioni. Le eventuali spese sono poste a carico dell’Alto
Commissario.

3. È altresì assegnato
all’Ufficio dell’Alto Commissario un contingente di 15 unità di personale, di
cui 2 con qualifica non inferiore a dirigente. Il personale appartenente alle
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è collocato obbligatoriamente
in posizione di fuori ruolo ovvero di aspettativa
retribuita dalle rispettive amministrazioni di appartenenza.

4. Con propri atti regolamentari interni l’Alto Commissario disciplina il funzionamento e
l’organizzazione dell’attività dell’Ufficio di cui al comma 3.

5. I Vice Alto
Commissari sono collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa
retribuita dai rispettivi organi di autogoverno anche in deroga alle norme e ai
criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, per un periodo non superiore
alla durata di due mandati.

6. All’articolo 1, comma 235,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: "è
autorizzata la spesa di 1 milione di euro" le parole: "per l’anno
2006" sono sostituite dalle seguenti: "dall’anno 2006". 7. Ai
maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 800.000 euro per l’anno
2006 e a 1.800.000 euro a decorrere dall’anno 2007, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa
al "Fondo per interventi strutturali di politica economica"
istituito ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307. 8. In conformità a quanto previsto dall’Assemblea generale delle Nazioni
Unite nelle risoluzioni 53/197 e 58/221, per consentire lo sviluppo del
programma di microfinanza, al fine di incentivare la
costituzione di microimprese, anche nel settore agricolo, il Comitato nazionale
italiano per il 2005 – anno internazionale del Microcredito è trasformato nel
Comitato nazionale italiano permanente per il Microcredito, senza oneri
aggiuntivi per l’erario. I componenti del Comitato,
già costituito presso il Ministero degli affari esteri, durano in carica
quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta.

Articolo 5.

Interventi urgenti nel settore
della pesca

1. L’entrata in vigore
dell’obbligo di cui all’articolo 28 del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, come
sostituito dall’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 26 luglio 2004, n. 231, è
fissata al 1° gennaio 2007. Fino a tale data continuano ad applicarsi le
disposizioni di sicurezza previste dal regolamento di cui al decreto del
Ministro della marina mercantile 22 giugno 1982,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 22 luglio 1982, e dal decreto
del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 aprile 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1o giugno 2000.

1-bis. È autorizzata presso il
Ministero delle politiche agricole e forestali la costituzione di un Fondo di assistenza per le famiglie dei pescatori, destinato alla
corresponsione di contributi agli eredi di ciascun deceduto in mare nella
misura massima di 50.000 euro. Con decreto del Ministero delle politiche
agricole e forestali sono determinate le modalità per l’erogazione dei
contributi anche per gli avvenimenti verificatisi nell’anno 2005.

1-ter. All’onere derivante
dall’attuazione del comma 1-bis, pari a euro 500.000 a
decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando, per gli anni 2006 e 2007,
l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e,
a decorrere dall’anno 2008, l’accantonamento relativo al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti
le occorrenti variazioni di bilancio.

1-quater. Per l’anno 2006 sono
confermati gli obiettivi e gli strumenti di intervento
previsti per il 2005 ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo
27 maggio 2005, n. 100, nei limiti delle disponibilità previste dal Piano
nazionale della pesca marittima di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 8
agosto 1991, n. 267, per l’anno 2006, come determinate dalla tabella C della
legge 23 dicembre 2005, n. 266. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali si provvede alla ripartizione delle predette
disponibilità.

1-quinquies. Il naufragio delle
unità da pesca, avvenuto nel corso dell’anno 2005 ed accertato dall’Autorità
marittima, è equiparato al ritiro definitivo con priorità della domanda
presentata dagli interessati entro il 31 marzo 2006 a valere sulle
disponibilità finanziarie del programma comunitario Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP).

1-sexies. In
via sperimentale per l’anno 2006 agli imprenditori ittici esercenti attività di
pesca marittima di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 226, si applica il regime previsto dall’articolo 34, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni. Entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole e forestali, emana il decreto di cui all’articolo 34 del predetto
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, stabilendo le
percentuali di compensazione, per un onere complessivo massimo determinato nei
limiti di 12 milioni di euro per l’anno 2006, a valere sulle disponibilità
previste dal Piano nazionale della pesca marittima di cui all’articolo 1, comma
1, della legge n. 267 del 1991. Al fine di dare attuazione al presente comma,
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 267
del 1991 per l’anno 2006 è conseguentemente aumentata di 10 milioni di euro per le finalità di cui al precedente periodo.

1-septies. All’onere di cui al
comma 1-sexies, determinato nel limite massimo di 12 milioni di
euro per l’anno 2006, si provvede quanto a 2 milioni di euro a valere
sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 267
del 1991, quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8
novembre 2000, n. 328, come determinate dalla tabella C della legge 23 dicembre
2005, n. 266, per l’anno 2006, e quanto a 5 milioni di euro mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto
legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla predetta tabella C
della legge n. 266 del 2005.

Articolo 5-bis.

Modifica al comma 369
dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di distretti produttivi

1. Al comma 369 dell’articolo 1
della legge 23 dicembre 2005, n.266[10], dopo le parole: "ai sistemi produttivi locali, distretti industriali"
sono inserite le seguenti: "e della pesca".

2. La disposizione recata dal
comma 1 si applica nel rispetto del limite di spesa di
cui all’articolo 1, comma 372, della citata legge n. 266 del 2005.

Articolo 5-ter.

Interventi di semplificazione nel
settore della pesca

1. I certificati di cui
all’articolo 33 del decreto del Capo del Governo 12 gennaio 1930, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1930, la visita periodica della
cassetta dei medicinali di bordo, le revisioni delle
zattere di salvataggio, delle cinture, dei dispositivi di evacuazione, degli
estintori di bordo e dei ganci idrostatici, nonchè le visite periodiche agli
apparati radio a bordo delle unità da pesca si effettuano ogni due anni. Per le
unità in esercizio alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, la data di scadenza delle
revisioni di cui al presente comma è prorogata fino a due anni dalla data di
rilascio.

2. Costituisce prova
dell’avvenuto imbarco delle provviste e dotazioni di bordo, ad
esclusione dei carburanti e lubrificanti, la procedura semplificata
prevista dalla circolare del Ministero delle finanze – Direzione generale delle
dogane n. 30819/8 divisione XV dell’11 aprile 1973.

3. Ai fini dell’applicazione
delle tariffe sanitarie di cui al decreto del Ministro della sanità 14 febbraio
1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15
marzo 1991, le prestazioni effettuate a bordo di unità
da pesca attraccate in banchina possono essere effettuate anche dai medici di
base e si intendono rese entro il circuito doganale.

4. Al codice della
navigazione[11] sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 146, primo comma,
dopo la parola: "sovraordinate" sono
aggiunte le seguenti: "ad eccezione dei compartimenti marittimi di Mazara
del Vallo e Salerno, per i quali le matricole dei pescherecci sono tenute
presso i medesimi compartimenti marittimi";

b) all’articolo 169, è aggiunto,
in fine, il seguente comma: "Per i pescherecci d’altura
il libro giornale nautico, parte I, inventario di bordo, parte II,
generale di contabilità, parte III, di
navigazione, giornale di macchina sono unificati in un unico libro. I
pescherecci che effettuano la pesca mediterranea e
costiera possono dotarsi del giornale di pesca";

c) all’articolo 176, primo comma,
dopo le parole: "di bordo" sono aggiunte le
seguenti: "ad eccezione delle unità da pesca".

5. In caso di improvvise
e temporanee indisponibilità di marittimi imbarcati a bordo di navi da pesca,
il comandante del peschereccio annota l’assenza in un apposito registro
vidimato dall’autorità marittima d’iscrizione della nave; in tal caso è
consentito l’esercizio delle attività di pesca, purchè sia assicurato il
rispetto delle tabelle minime di sicurezza dell’unità.

6. All’articolo 6, ultimo comma,
della legge 5 giugno 1962, n.616[12], sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "ad eccezione delle unità da pesca la cui
durata è fissata in tre anni". Per le unità in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, la data di scadenza del certificato di idoneità deve intendersi
prorogata fino alla visita intermedia triennale del certificato di
navigabilità, comunque non oltre tre anni dalla data di rilascio.

7. Al regolamento per
l’esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328[13], sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) all’articolo
261, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il capo barca per
la pesca costiera può assumere il comando di navi non superiori a 100 GT
abilitate all’esercizio della pesca costiera";

b) all’articolo 273, secondo
comma, la lettera b. è sostituita dalla seguente:
"b) motori a combustione interna o a scoppio, installati su navi di stazza
lorda non superiore a 100 GT, adibite alla pesca costiera".

8. Per le unità da pesca che hanno installato apparati radio in MF-RTF/DSC di classe A
antecedentemente al 7 aprile 2005, è consentito l’utilizzo di tale
apparecchiatura anche da parte di personale abilitato con certificato limitato
di operatore MF-RTF/DSC di classe E.

9. Per il personale di bordo dei
pescherecci, il rilascio del libretto sanitario previsto dall’articolo 37 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n.
327, ed i relativi rinnovi periodici dell’idoneità si effettuano
nell’ambito della visita biennale; detta visita sostituisce anche quella
prevista dall’articolo 23 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271. 10. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano
nuovi oneri per lo Stato.

Articolo 5-quater.

Disposizioni in materia di
contratti di lavoro nel settore ittico

1. All’articolo 2, comma 7, del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226[14], le parole: "i pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro"
sono sostituite dalle seguenti: "i contratti collettivi nazionali di
lavoro del settore, ferme restando le previsioni dell’articolo 3 della legge 3
aprile 2001, n. 142,".

Articolo 6.

Cessione di partecipazioni

1. All’articolo 1, comma 131,
della legge 23 dicembre 2005, n.266[15], le parole: "a
decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2002" sono
sostituite dalle seguenti: "nei precedenti periodi d’imposta". Le
maggiori entrate derivanti dal presente comma affluiscono al Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 7.

Modificazioni al decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102

1. All’articolo
18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102[16], sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole:
"anche le quote di produzione", sono
inserite le seguenti: ", i diritti all’aiuto di cui al regolamento (CE) n.
1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, iscritti nel registro di cui
all’articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231";

b) al comma 2, dopo le parole:
"le quote di produzione", sono inserite le
seguenti: ", i diritti all’aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003
del Consiglio, del 29 settembre 2003, iscritti nel registro di cui all’articolo
3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 2005, n. 231".

Articolo 7-bis.

Ulteriori
disposizioni in materia di prelievo supplementare

1. In attuazione dell’articolo
10, comma 30, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, il Commissario straordinario
del Governo per il coordinamento dell’emergenza derivante dall’epizoozia
denominata blue tongue provvede a comunicare all’AGEA
le aziende oggetto di prelievo supplementare nella campagna 2002/2003 che
rientrano nelle fattispecie di cui dell’articolo 9, comma 3, lettera c-bis),
del predetto decreto-legge n. 49 del 2003. L’AGEA provvede
alla restituzione del prelievo supplementare nei limiti delle disponibilità già
assegnate alla stessa AGEA ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 marzo 2004, n. 77.

2. All’articolo 4, comma 28,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "della
regione autonoma della Sardegna" sono sostituite dalle seguenti:
"delle regioni autonome della Sardegna e della Sicilia".

Articolo 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.