Penale

Monday 23 January 2006

Sulla recidiva il Tribunale di Ravenna manda la ex Cirielli alla Corte Costituzionale.

Sulla “recidiva” il Tribunale di Ravenna
manda la ex Cirielli alla Corte Costituzionale.

TRIBUNALE DI RAVENNA IN
COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ORDINANZA

ai sensi
dell’art.23 legge 11/3/1953 n.87, letta alla pubblica udienza del 12 gennaio
2006

In data 29/12/2005 R. J. e B.E.O. sono stati arrestati da personale del Commissariato
di P.S. di Faenza nella flagranza del reato previsto dall’art.629 c.p. e condotti davanti al giudice del dibattimento ex art.558
c.p.p. per la convalida ed il giudizio direttissimo.

Ad esito dell’udienza, il
Tribunale ha convalidato l’arresto e disposto a carico di B.E.O.
la misura cautelare degli arresti

domiciliari.

All’odierna udienza, in sede di
giudizio direttissimo, lo J. ha "patteggiato" la pena di due anni e quattro
mesi di

reclusione
e 600 euro di multa; il coimputato ha richiesto il rito abbreviato.

Conseguentemente, disposta la
separazione dei processi, è stata emessa ordinanza, ai sensi dell’art.438 co.4° c.p.p., nel giudizio a carico di B.E.O.

Le parti hanno concluso
nel merito, sollecitando comunque il giudicante a proporre una questione di
costituzionalità dell’art.69 co.4° c.p., come modificato dall’art.3 della legge
5/12/2005 n.251.

All’imputato viene
contestato di avere concorso nel delitto di estorsione, in danno di F.E.H., con
il connazionale R.J..

Dall’esame degli atti contenuti
nel fascicolo del Pubblico Ministero e, in particolare dalla denuncia sporta
dalla persona offesa, risulta che lo J., il quale con
la donna aveva avuto nel 2001 una relazione sentimentale, era riuscito, nel
giugno del 2005, ad ottenere dalla stessa il pagamento della somma di 500 euro,
dopo averla minacciata di recapitare al suo attuale coniuge una videocassetta,
registrata durante un incontro amoroso fra i due, nella quale apparivano
immagini "spinte" di F.E.H.

Alcuni mesi dopo lo J. aveva
richiesto alla donna il pagamento della somma di altri
1.000 euro, reiterando la minaccia.

La persona offesa, poi, aveva
ricevuto due telefonate da B.E.O., amico dello J. a
lei noto, nelle quali lo stesso le

"consigliava" di
versare il denaro richiesto.

La mattina del 29/12/2005, sotto
la sorveglianza della Polizia (alla quale la donna si era rivolta il giorno prima per sporgere denuncia), F.E.H. incontrò lo
J. e l’E.O. e ottenne la consegna della videocassetta (in realtà un
"CD", rivelatosi poi privo di immagini) dietro pagamento della somma
di 1.000 euro al primo e – "per l’interessamento nella vicenda" – di
200 euro al secondo.

Ritiene il giudicante che, alla luce
delle modalità del fatto, in questa sede brevemente esposte, il Pubblico
Ministero abbia dimostrato la penale responsabilità di
B.E.O. in ordine al reato ascrittogli.

Lo stesso P.M. (così come la
difesa in via subordinata) ha sollecitato la concessione dell’attenuante
prevista dall’art.114 c.p., in effetti configurabile
nel caso di specie, atteso che il contributo fornito dall’E.O. si è
concretizzato nell’assunzione di un ruolo del tutto marginale, vale a dire di
efficacia causale così lieve rispetto all’evento, da

risultare
trascurabile nell’economia generale dell’iter criminoso (in proposito cfr., fra
le ultime, Cass. 13/4/2004, Terreno e Cass. 10/3/2004, Procopio ed altro).

Il 4° comma dell’articolo 69 c.p.
prescrive che il giudizio di comparazione (o di bilanciamento) delle
circostanze sia esteso anche alle circostanze inerenti
alla persona del colpevole.

Tuttavia, detto comma è stato
modificato dall’art.3 della legge 5/12/2005 n.251, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale del 7/12/2005 ed entrata in vigore il giorno successivo: a seguito
della "novella" (consistita nell’aggiunta della locuzione: "esclusi i casi previsti dall’articolo 99, quarto comma,
nonché dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui

vi è
divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze
aggravanti"), nel caso di recidiva reiterata, eventuali circostanze
attenuanti potranno tutt’al più essere valutate equivalenti rispetto alla
recidiva medesima.

Nella fattispecie l’imputato è
recidivo reiterato, atteso che egli ha riportato due condanne per delitti
dolosi (entrambi per detenzione di sostanze stupefacenti), a seguito di applicazione delle pene di un anno di reclusione e 3.000
euro di multa (sospesa) e di due anni di reclusione e 4.000 euro di multa (in
relazione alla quale l’E.O. era stato affidato in prova al servizio sociale).

La recidiva reiterata può essere
ritenuta, pur in mancanza di una precedente apposita
dichiarazione giudiziale dello status di recidivo, dichiarazione che non ha
natura costitutiva (Cass. 16/3/2004, Marchetta e Cass. 6/5/2003, Andreucci).

La finalità del giudizio di
comparazione previsto dall’art.69 c.p., che
attribuisce al giudice la valutazione della prevalenza o equivalenza in caso di
concorrenza fra circostanze aggravanti ed attenuanti, è quella risultante dallo
schema dell’art.133 c.p., dovendosi così valutare il fatto delittuoso,
nell’esercizio del potere discrezionale riconosciuto da tale norma, nella sua
complessità, avuto anche riguardo alle circostanze inerenti la persona del
colpevole, dando poi rilievo a quello od a quegli elementi positivi o negativi
qualificanti il reato ed il suo autore, ritenuti maggiormente significativi o
di valore decisivo; in altri termini, si tratta di apprezzare la personalità
del colpevole e l’entità del fatto, onde conseguire il perfetto adattamento
della pena al caso concreto (in questo senso cfr., da ultimo, Cass. 28/6/2005,
Matti).

Nel caso in esame, va evidenziato
che la gravità del fatto e la conseguente pericolosità della condotta posta in essere dall’imputato risultano di modesta entità,
cosicché, prima della ricordata "novella", la circostanza attenuante
di cui all’art.114 c.p. sarebbe stata ritenuta
senz’altro prevalente sulla contestata recidiva, valutazione ora preclusa dalla
formulazione dell’art.69 ult. comma codice penale.

Nella fattispecie, dunque,
concessa detta attenuante in equivalenza con la contestata recidiva, la pena
minima da infliggere all’imputato – prima della applicazione
della diminuente per il rito – sarebbe quella di cinque anni di reclusione e
516 euro di multa, prevista dall’art.629 co.1° c.p., pena che appare
manifestamente sproporzionata e non adeguata rispetto alla

condotta
posta in essere dall’imputato.

L’attuale formulazione
dell’art.69 comma 4° c.p., come modificato dall’art.3
della legge 5/12/2005 n.251, appare al giudicante in contrasto, innanzitutto,
con l’articolo 3 comma 1° Cost. e, quindi, con il principio di ragionevolezza
quale accezione particolare del principio di uguaglianza.

E’ noto che la Corte
Costituzionale ha più volte affermato che rientra nella discrezionalità del
legislatore la determinazione della quantità e della qualità della sanzione
penale; nel contempo, però, il giudice delle leggi ha

evidenziato
in numerose pronunzie (cfr., ad es., le ordinanze n.438 del 2001, n.207 del 1999,
n.368 del 1995, n. 435 del 1998, n.456 del 1997) che l’esercizio di tale
discrezionalità può essere sindacato quando esso non rispetti il limite della
ragionevolezza e dia luogo, quindi, a una disparità di trattamento palesemente
irragionevole.

Anche da ultimo, il giudice delle
leggi ha opportunamente ribadito che "a
prescindere dal rispetto di altri parametri, la normativa deve essere anzitutto
conforme a criteri di intrinseca ragionevolezza" (così la sentenza n.78
del 10-18/2/2005).

La sproporzione e
l’irragionevolezza del trattamento sanzionatorio per casi quali quello in esame
confliggono anche con il principio della funzionerieducativa della pena (art.27
co.3° Cost.), non apparendo soddisfacente, per
motivare eventualmente la compatibilità della norma in esame con detta
funzione, la mera possibilità di avvalersi, solo in sede esecutiva, delle

misure
alternative alla detenzione previste dall’ordinamento.

La preclusione imposta al giudice
di formulare eventualmente un giudizio di prevalenza di una o più circostanze
attenuanti rispetto alla recidiva reiterata, senza eccezione alcuna, comporta
un appiattimento del trattamento sanzionatorio per situazioni che potrebbero
essere assai diverse e potrebbe imporre – come nel caso di specie –
l’applicazione di una pena

manifestamente
sproporzionata ed irragionevole, l’espiazione della quale non consentirebbe una
rieducazione del condannato.

Certamente sono ipotizzabili
altri casi ove l’irragionevolezza della norma contestata sarebbe ancora più
evidente.

Volendo fare un solo esempio (ma
ve ne potrebbero essere tanti analoghi), si pensi all’imputato, in precedenza
condannato per un’ingiuria e per una minaccia (fatti commessi in due diverse
occasioni, non avvinti dal vincolo della continuazione, giudicati con separati
processi), il quale ceda una dose di eroina ad una
terza persona: configurata l’ipotesi

attenuata
di cui all’art.73 co.5° D.P.R. n.309/90 (necessariamente) equivalente alla
recidiva reiterata, l’imputato dovrebbe essere condannato alla pena minima di
otto anni di reclusione e 25.822 euro di multa!

La questione proposta, dunque,
appare rilevante nel giudizio de quo (dovendo il giudicante emettere una sentenza
di condanna ad una pena non inferiore a quella prevista dall’art.629 co.1° C.P.) e manifestamente non infondata
(alla luce delle valutazioni sommariamente espresse).

P.Q.M.

visto
l’art.23 legge 11/3/1953 n.87,

dichiara
rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale dell’art.69 co.4° c.p., come modificato
dall’ art.3 della legge 5/12/2005 n.251, nella parte in cui vi è divieto di
prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze inerenti alla persona
del colpevole, nel caso previsto dall’art.99 quarto comma codice

penale.

Dispone la trasmissione degli
atti alla Corte Costituzionale e sospende il giudizio in corso.

Ordina che a cura della
Cancelleria la presente ordinanza sia comunicata al presidente del Consiglio
dei Ministri e ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Ravenna, 12 gennaio 2006.

Il giudice

(Dott.
Piero Messini D’Agostini)