Ambiente

Wednesday 19 November 2003

Sul diritto ambientale il Governo segue l’ impostazione suggerita dalla Consulta. Decreto Legge 14 novembre 2003, n.315.

Sul diritto ambientale il Governo segue limpostazione suggerita dalla Consulta

Decreto Legge 14 novembre 2003, n.315

Disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica.

(Approvato dal Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2003 – Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2003, n.268)

http://www.gazzettaufficiale.it/guri/elenco?service=0

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 1° ottobre 2003, con la quale e’ stata dichiarata, tra l’altro, la illegittimita’ costituzionale dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nella parte in cui, per le infrastrutture e gli inse-diamenti produttivi strategici, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, non prevede che la Commissione speciale per la valutazione di impatto ambientale sia integrata da componenti designati dalle regioni o province autonome interessate, nonche’ la illegittimita’ costituzionale del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198;

Considerato che le ragioni di conformazione al giudicato costituzionale sono ravvisabili anche con riferimento alla composizione della commissione per le valutazioni dell’impatto ambientale, istituita ai sensi dell’articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di conformarsi alla predetta sentenza della Corte Costituzionale, provvedendo alla modificazione dell’articolo 19, comma 2, del citato decreto legislativo n. 190 del 2002, concernente l’istituzione della Commissione speciale di valutazione di impatto ambientale, e conseguentemente dell’articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente la composizione della commissione per le valutazioni dell’impatto ambientale, al fine di assicurare la corretta ed immediata operativita’ delle medesime commissioni;

Ritenuta altresi’ l’urgente necessita’ di regolare i procedimenti autorizzatori all’installazione di infrastrutture di comunicazioni elettroniche iniziati in vigenza del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, e non ancora conclusi alla data dell’intervenuta dichiarazione di incostituzionalita’ dello stesso decreto legislativo, assicurandone il compimento ai sensi della normativa nel frattempo sopravvenuta;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. L’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e’ sostituito dal seguente:

“2. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e’ istituita una commissione speciale di valutazione di impatto ambientale, composta da diciotto membri, oltre il presidente, scelti tra professori universitari, tra professionisti particolarmente qualificati in materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche, e tra dirigenti della pubblica amministrazione. Per le valutazioni dell’impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti strategici, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, la commissione e’ integrata da un componentedesignato dalle regioni o dalle province autonome interessate. A tale fine, entro quindici giorni dalla data del decreto di costituzione della commissione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla designazione tra persone aventi gli stessi requisiti degli altri componenti di nomina statale. Con il decreto di costituzione della commissione sono stabilite la durata e le modalita’ per l’organizzazione ed il funzionamento della stessa. Con successivo decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti al presidente ed ai componenti della commissione, nell’ambito delle risorse di cui al comma 3. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano alle designazioni entro il termine predetto, la commissione procede, sino alla designazione, alle valutazioni dell’impatto ambientale nella composizione ordinaria.”.

Art. 2.

1. L’articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come modificato dall’articolo 6, comma 1, della legge 23 marzo 2001, n. 93, e’ sostituito dal seguente:

“5. Ai fini dell’applicazione della disciplina sulla valutazione dell’impatto ambientale di cui all’articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modifiche ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, e’ istituita una commissione per le valutazioni dell’impatto ambientale, composta da trentacinque membri, oltre al presidente, scelti tra professori universitari, tra professionisti qualificati in materie progettuali, ambientali, economiche e giuri-diche, e tra dirigenti della pubblica amministrazione. Per le valutazioni dell’impatto ambientale delle opere relativamente alle quali sussistano interessi regionali o delle province autonome inerenti al governo del terri-torio, ai porti ed aeroporti civili e alle grandi reti di trasporto e di navigazione, riconosciuti in programmi, ovvero in convenzioni con i soggetti promotori o presentatori dei progetti sottoposti alla procedura di valutazione, la commissione e’ integrata da un componente designato dalle regioni o dalle province autonome interessate. A tale fine, entro quindici giorni dalla data del decreto di costituzione della commissione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla designazione tra persone aventi gli stessi requisiti degli altri componenti di nomina statale. Con il decreto di costituzione della commissione sono stabilite la durata e le modalita’ per l’organizzazione ed il funzionamento della stessa. Con successivo decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti al presidente ed ai componenti della commissione, nei limiti delle risorse stanziate, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, per il funzionamento della commissione medesima. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano alle designazioni entro il termine predetto, la Commissione procede, sino alla designazione, alle valutazioni dell’impatto ambientale nella composizione ordinaria.”.

Art. 3.

1. Le commissioni di cui agli articoli 1 e 2 sono costituite entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Dalla data dei provvedimenti di costituzione delle commissioni di cui al comma 1, sono soppresse la commissione speciale di valutazione di impatto ambientale costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 2002 e la commissione per le valutazioni di impatto ambientale costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 maggio 2001 e successive modificazioni.

Art. 4.

1. I procedimenti di rilascio di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di comunicazioni elettroniche iniziati ai sensi del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, ed in corso alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 1° ottobre 2003, sono disciplinati dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. I termini procedimentali, ferma restando la loro decorrenza dalla data di presentazione della domanda o della denuncia di inizio attivita’, sono computati ai sensi degli articoli 87 e 88 del medesimo decreto legislativo n. 259 del 2003.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 14 novembre 2003

Il Presidente del Senato della Repubblica nell’esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 86 della Costituzione

PERA

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Matteoli, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio

Gasparri, Ministro delle comunicazioni Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli