Ambiente

Monday 28 July 2003

Stop all’ inquinamento acustico. Questo lo scopo dello schema di DPR approvato il 25 luglio dal Consiglio dei Ministri. Decreto del presidente della Repubblica Cdm 25.7.2003

Stop allinquinamento acustico. Questo lo scopo dello schema di DPR approvato il 25 luglio dal Consiglio dei Ministri

Decreto del presidente della Repubblica Cdm 25.7.2003

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto larticolo 87 della Costituzione;

Visto larticolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Visto larticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e le disposizioni vigenti in materia di omologazione e controllo dei veicoli ai fini acustici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 dicembre 1997, n. 280, recante “Determinazione dei valori limiti delle sorgenti sonore”;

Visto il decreto del Ministro dellambiente 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale l aprile 1998, n. 76, recante “Tecniche di rilevamento e di misurazione dellinquinamento acustico”;

Visto il decreto del Ministro dellambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2000, n. 285, recante “Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore”;

Viste le direttive relative alle modalità di istituzione ed aggiornamento del Catasto delle Strade di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 1 giugno 2001, n. 3484;

Considerata la necessità di armonizzare la legislazione nazionale con quella di altre nazioni europee;

Considerato il ruolo essenziale di infrastrutture strategiche per il trasporto di persone e merci svolto dalle strade e autostrade;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del &&

Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, reso nella seduta del &&.;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelladunanza del &&

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro dellambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

(Definizioni)

Ai fini dell’applicazione del presente decreto, si intende per:

infrastruttura stradale: linsieme della superficie stradale, delle strutture e degli impianti di competenza dellente proprietario ,concessionario o gestore necessari per garantire la funzionalità e la sicurezza della strada stessa;

infrastruttura stradale esistente: quella effettivamente in esercizio o in corso di realizzazione o per la quale è stato approvato il progetto definitivo alla data di entrata in vigore del presente decreto;

infrastruttura stradale di nuova realizzazione: quella in fase di progettazione alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque non ricadente nel punto b), o lampliamento fuori sede di uninfrastruttura stradale esistente;

ampliamento in sede di infrastruttura stradale in esercizio: la costruzione di una o più corsie in affiancamento a quelle esistenti, ove destinate al traffico veicolare;

affiancamento di infrastrutture stradali di nuova realizzazione a infrastrutture stradali

esistenti: realizzazione di infrastrutture parallele a infrastrutture esistenti o confluenti, tra le quali non esistono aree intercluse non di pertinenza delle infrastrutture stradali stesse;

confine stradale: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea, secondo quanto disposto dallarticolo 3 del decreto legislativo n.285 del 1992 e successive modificazioni;

sede stradale: superficie compresa entro i confini stradali, secondo quanto disposto dallarticolo 3 del decreto legislativo n.285 del 1992 e successive modificazioni;

variante: costruzione di un nuovo tratto stradale in sostituzione di uno esistente, fuori sede, con uno sviluppo complessivo inferiore a 5 km per autostrade e strade extraurbane principali, 2 km per strade extraurbane secondarie ed 1 km per le tratte autostradali di attraversamento urbano, le tangenziali e le strade urbane di scorrimento;

ambiente abitativo: ogni ambiente interno, ad un edificio, destinato alla permanenza di persone o comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l’immissione di rumore da sorgenti sonore esterne a locali in cui si svolgono le attività produttive;

ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici ed aree esterne destinate ad attività ricreative ed allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate dai piani regolatori generali e loro varianti generali, vigenti al momento della presentazione dei progetti di massima relativi alla costruzione delle infrastrutture di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), ovvero vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto per le infrastrutture di cui allarticolo 2, comma 2, lettera a);

centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie daccesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada, secondo quanto disposto dallarticolo 3 del decreto legislativo n.285 del 1992 e successive modificazioni;

l) fascia di pertinenza acustica: striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dellinfrastruttura, a partire dal confine stradale, per la quale il presente decreto stabilisce i limiti di immissione del rumore.

Art. 2

(Campo di applicazione)

1. Il presente decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell’inquinamento da rumore avente origine dall’esercizio delle seguenti infrastrutture stradali, come definite dallarticolo 2 del decreto legislativo n.285 del 1992 e successive modificazioni:

autostrade;

strade extraurbane principali;

C. strade extraurbane secondarie;

D. strade urbane di scorrimento;

E. strade urbane di quartiere;

F. strade locali

2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano:

a) alle infrastrutture esistenti, al loro ampliamento in sede e alle nuove infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti, alle loro varianti;

b) alle infrastrutture di nuova realizzazione.

3. Alle infrastrutture di cui al comma 1 non si applica il disposto degli articoli 2, 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997.

4. I valori limite di immissione stabiliti dal presente decreto sono verificati in conformità a quanto disposto dal decreto del Ministro dellambiente del 16 marzo 1998 e devono essere riferiti al solo rumore prodotto dalle infrastrutture stradali.

Art. 3

(Fascia di pertinenza acustica)

l. Per le infrastrutture stradali di tipo A, B, C e D, le fasce territoriali di pertinenza acustica sono fissate in:

a) 250 m per le infrastrutture ex articolo 2, comma 2, lettera a).

Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima, più vicina allinfrastruttura della larghezza di 100 m, denominata fascia A; la seconda, più distante dall’infrastruttura, della larghezza di 150 m denominata fascia B;

b) 250 m per le infrastrutture di cui allarticolo 2, comma 2, lettera b).

Per le infrastrutture stradali di tipo E ed F, le fasce territoriali di pertinenza acustica sono fissate in metri 30.

Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture, in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal confine dell’infrastruttura preesistente.

Art. 4

(Limiti di immissione per infrastrutture stradali di nuova realizzazione)

Per le infrastrutture di cui all’articolo 2, comma 1 di tipo A, B, C e D, di nuova realizzazione, il proponente l’opera individua i corridoi progettuali che possano garantire la migliore tutela dei ricettori presenti allinterno della fascia di pertinenza acustica di cui allarticolo 3,comma 1, lettera b). In presenza di scuole, ospedali, case di cura e case di riposo, il proponente lopera è tenuto a valutare lopportunità di estendere fino a 500 m la fascia di pertinenza acustica, allinterno della quale devono essere individuate ed adottate le opere di mitigazione di cui al comma 2.

2. Fermo restando il rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo, per i ricettori inclusi nella fascia di pertinenza di cui allarticolo 3,comma 1,lettera b),devono essere individuate ed adottate opportune opere di mitigazione sulla sorgente, lungo la via di propagazione del rumore e direttamente sul ricettore, per ridurre, con l’adozione delle migliori tecnologie disponibili, tenuto conto delle implicazioni di carattere tecnico-economico, l’inquinamento acustico prodotto dallesercizio dellinfrastruttura di nuova realizzazione.

3. Allinterno della fascia di cui allarticolo 3,comma 1,lettera b), i valori limite di immissione del rumore prodotto da infrastrutture di nuova realizzazione sono i seguenti:

50 dB(A) Leq diurno,40 dB(A) Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo; per le scuole vale il solo limite diurno;

65 dB(A) Leq diurno,55 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori.

4. Il rispetto dei valori di cui al comma 3 e, al di fuori della fascia di pertinenza, il rispetto dei valori stabiliti nella tabella C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997,è verificato sugli interi periodi di riferimento diurno e notturno in facciata degli edifici ad 1 m dalla stessa ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione, ovvero in corrispondenza dei ricettori.

5 Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora i valori di cui al comma 3, e, al di fuori della fascia di pertinenza, i valori stabiliti nella tabella C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzi l’opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;

40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori in ambiente abitativo;

45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

6. I valori di cui al comma 5 sono misurati al centro della stanza, a finestre chiuse, con il microfono posto all’altezza di 1.5 m dal pavimento.

Per le infrastrutture di tipo A, B e C, gli interventi di cui al comma 5, ai sensi dellarticolo 2, comma 2, lettera b) del decreto del Ministro dellambiente del 29 novembre 2000, sono attuati sulla base delle valutazioni di una commissione istituita con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della salute, che dovrà esprimersi, sentita la Conferenza Unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, entro quarantacinque giorni dalla presentazione del progetto. Ai componenti della predetta commissione non è corrisposto alcun compenso per lo svolgimento delle funzioni previste.

8. Per le strade locali urbane e le strade urbane di quartiere, i limiti di cui al comma 5 costituiscono obiettivi di risanamento, da raggiungere entro 5 anni dallentrata in vigore del presente decreto.

Art. 5

(Limiti di immissione per infrastrutture stradali esistenti)

Per le infrastrutture esistenti di cui all’articolo 2 comma 1 di tipo A e B ; per le infrastrutture esistenti di cui allarticolo 2, comma 1, di tipo C con volume di traffico nellora di punta superiore ai 500 veicoli lora, nonché loro varianti e loro ampliamenti; per le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento di infrastrutture esistenti, all’interno della fascia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del presente decreto, i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto dalle medesime sono i seguenti:

a) 50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo; per le scuole vale il solo limite diurno;

b) 70 dB(A) Leq diurno, 60 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori all’interno della fascia A

c) 65 dB(A) Leq diurno, 55 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori all’interno della fascia B

2. Fermo restando il rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo, per i ricettori inclusi nella fascia di pertinenza di cui allarticolo 3, comma 1, lettera a) devono essere individuate ed adottate opportune opere di mitigazione sulla sorgente, lungo la via di propagazione del rumore e direttamente sul ricettore, per ridurre, con l’adozione delle migliori tecnologie disponibili, tenuto conto delle implicazioni di carattere tecnico-economico, l’inquinamento acustico prodotto dallesercizio dellinfrastruttura.

3. Il rispetto dei valori di cui al comma 1 e, al di fuori della fascia di pertinenza, il rispetto dei valori stabiliti nella tabella C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 è verificato con misure sugli interi periodi di riferimento diurno e notturno, in facciata degli edifici ad 1 m dalla stessa ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione, ovvero in corrispondenza di altri ricettori.

4. Qualora i valori di cui al comma 1 e, al di fuori della fascia di pertinenza, i valori stabiliti nella tabella C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzi lopportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori , deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cure e case di riposo;

b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori in ambiente abitativo;

c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

5 I valori di cui al comma 4 sono misurati al centro della stanza, a finestre chiuse, con il microfono posto all’altezza di 1,5 m dal pavimento.

Per le infrastrutture di tipo A, B e C con volume di traffico nellora di punta superiore a 500 veicoli lora, gli interventi di cui al comma 4, ai sensi dellarticolo 2, comma 2, lettera b) del decreto del Ministro dellambiente del 29 novembre 2000, verranno attuati con le modalità e con le procedure previste dallarticolo 4 ,comma 7, del presente decreto. Per lapprovazione varrà il criterio del silenzio assenso.

7. I valori limite di cui ai commi 1 e 4 devono essere conseguiti mediante l’attività pluriennale di risanamento di cui al decreto del Ministro dellambiente del 29 novembre 2000, con l’esclusione delle infrastrutture di nuova realizzazione realizzate in affiancamento di infrastrutture esistenti e degli ampliamenti in sede, per le quali tali valori limite si applicano a partire dallentrata in vigore del presente decreto.

8. In via prioritaria l’attività di risanamento dovrà essere attuata all’interno dell’intera fascia di pertinenza acustica per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo e, all’interno della fascia A, per tutti gli altri ricettori, con le modalità di cui all’articolo 3, comma 1, lettera i), e dall’articolo 10, comma 5, della legge n. 447 del 1995. All’esterno della fascia A, le rimanenti attività di risanamento dovranno essere armonizzate con i piani di cui all’articolo 7 della legge n.447 del 1995.

Art. 6

(Limiti di immissione per viabilità secondarie)

1. Per le infrastrutture esistenti di tipo C, con volumi di traffico nellora di punta inferiori a 500 veicoli lora, i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto dall’infrastruttura sono 60 dB(A) Leq diurno, 50 dB(A) Leq notturno .

2. Qualora le strade di cui al presente articolo siano interne al tessuto urbano ed ove sussista una continuità di edifici frontistanti, la fascia di pertinenza è limitata dalla superficie degli edifici .

3. Per le infrastrutture di tipo E ed F e per le infrastrutture esistenti di tipo D, allinterno della fascia di pertinenza, i valori limite assoluti di immissione del rumore sono definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dallarticolo 6, comma 1, lettera a) della legge n.447 del 1995.

4. Fermo restando il rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo, per i ricettori inclusi nella fascia di pertinenza di cui allarticolo 3, devono essere individuate ed adottate opportune opere di mitigazione sulla sorgente, lungo la via di propagazione del rumore e direttamente sul ricettore, per ridurre, con l’adozione delle migliori tecnologie disponibili, tenuto conto delle implicazioni di carattere tecnico-economico, l’inquinamento acustico prodotto dallesercizio dellinfrastruttura.

Art. 7

(Interventi di risanamento acustico a carico del ricettore)

1. In caso di infrastrutture di cui allarticolo 1, comma 1, lettera b), gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire, se rilasciata dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

2. In caso di infrastrutture di cui allarticolo 1, comma 1, lettere c), d), e) ed h), gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire, se rilasciata dopo la data di approvazione del progetto esecutivo dellinfrastruttura stradale.

Art. 8

(Verifica dei limiti di emissione degli autoveicoli)

1. Fermo restando quanto stabilito dalle norme nazionali e comunitarie in materia di sicurezza e di emissioni sonore, gli autoveicoli sono sottoposti a verifica, secondo le disposizioni di cui allart. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, per accertarne la rispondenza alla certificazione di omologazione ai fini acustici.

Art. 9

(Monitoraggio)

1. I sistemi di monitoraggio per il rilevamento dell’inquinamento da rumore prodotto nell’esercizio delle infrastrutture stradali devono essere realizzati in conformità alle direttive impartite dal Ministero dellambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. I soggetti coinvolti nelle attività di monitoraggio provvederanno sulla base dei compiti istituzionali avvalendosi degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Art. 10

(Disposizioni finali)

1. Ai fini della valutazione dellindice di priorità degli interventi di risanamento di cui allallegato 1 del decreto del Ministro dellambiente del 29 novembre 2000, sono da considerare anche gli interventi di risanamento acustico effettuati alla data di entrata in vigore del presente decreto.