Penale

Tuesday 29 June 2004

Stabilite dal Ministero dell’ Interno le nuove misure di protezione dei pentiti

Stabilite dal Ministero dellInterno le nuove misure di protezione dei pentiti

Ministero dellInterno

di concerto con il ministero della Giustizia

«Regolamento ministeriale concernente le speciali misure di protezione previste per i collaboratori di giustizia e i testimoni, ai sensi dellarticolo 17bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, introdotto dallarticolo 19 della legge 13 febbraio 2001, n. 45»

Decreto 23 aprile 2004, n.161 pubblicato sulla Gu n. 147 del 25 giugno 2004

Articolo 1

(Tipologie delle misure di protezione)

1. Il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (dora in avanti, ai fini del presente decreto, legge 15 marzo 1991, n. 82) come modificato dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45, prevede le seguenti misure di protezione:

a) piano provvisorio di protezione, ai sensi dellarticolo 13, comma 1;

b) speciali misure di protezione, ai sensi dellarticolo 13, comma 4;

c) speciali misure di protezione applicate mediante la definizione di un programma speciale di protezione, ai sensi dellarticolo 13, comma 5.

2. Le misure di protezione di cui al comma 1 sono deliberate dalla Commissione centrale di cui allarticolo 10 della legge 15 marzo 1991, n. 82, denominata dora in avanti, ai fini del presente decreto, Commissione centrale.

3. Per le misure di protezione di cui al comma 1 non si applicano, in relazione al carattere speciale delle disposizioni del Capo II e del Capo IIbis della legge 15 marzo 1991, n. 82, le disposizioni del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 2002, n. 133.

Articolo 2

(Modalità della formulazione della proposta di adozione delle speciali misure di protezione e del piano provvisorio)

1. La proposta per lammissione alle speciali misure di protezione, avanzata secondo le modalità indicate dallarticolo 11, della legge 15 marzo 1991, n. 82, è sottoscritta dal Procuratore della Repubblica il cui ufficio procede o ha proceduto sui fatti indicati nelle dichiarazioni rese dalla persona che si assume sottoposta a grave e attuale pericolo. Allorché sui fatti procede o ha proceduto la Direzione distrettuale antimafia e ad essa non è preposto il Procuratore distrettuale, ma un suo delegato, la proposta è sottoscritta da questultimo.

2. La proposta di piano provvisorio è sottoscritta e inoltrata dal Procuratore della Repubblica innanzi al quale è iniziata la collaborazione. Per i reati indicati nellarticolo 51, comma 3bis, del Codice di procedura penale, il Procuratore della Repubblica che ha avanzato la proposta ne dà comunicazione al Procuratore nazionale antimafia, il quale, nel caso di indagini collegate, adotta le eventuali iniziative di coordinamento in vista della formulazione della proposta di speciali misure o di programma speciale di protezione. Per i reati indicati nellarticolo 51, comma 3quater, del Codice di procedura penale, il Procuratore della Repubblica che ha avanzato la proposta ne dà comunicazione ai Procuratori generali presso le Corti dappello interessate, affinché possano adottare le opportune iniziative di coordinamento.

3. Le proposte indicate ai commi precedenti possono essere formulate anche dal Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, che le sottoscrive previa acquisizione del parere del Procuratore della Repubblica, secondo le modalità indicate dallarticolo 11, comma 3, della legge 15 marzo 1991, n. 82.

4. Le proposte prive dei requisiti indicati nei commi 1, 2 e 3 sono irricevibili e sono restituite allUfficio proponente, che può ripresentarle dopo aver provveduto alle integrazioni necessarie.

5. La proposta di adozione delle speciali misure di protezione è indirizzata alla Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, presso il Ministero dellinterno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia, utilizzando i mezzi più celeri e adottando idonee garanzie di sicurezza.

6. La proposta di adozione delle speciali misure di protezione e del piano provvisorio, nonché gli atti e i provvedimenti a essa conseguenti sono soggetti a quanto disposto dallarticolo 10, comma 2ter, della legge 15 marzo 1991, n. 82.

Articolo 3

  (Contenuti della proposta di adozione delle speciali misure di protezione)

1. La proposta di adozione delle misure speciali di protezione contiene i seguenti elementi informativi:

a) specificazione dei delitti e delle organizzazioni criminali, sui quali linteressato rende le dichiarazioni;

b) indicazione degli elementi da cui si desume che le dichiarazioni hanno carattere di intrinseca attendibilità, nonché, con riferimento specifico ai collaboratori della giustizia, di novità o di completezza;

c) specificazione dei motivi per i quali le dichiarazioni appaiono di notevole importanza per lo sviluppo delle indagini o ai fini del giudizio ovvero per le attività di investigazione, ai sensi dellarticolo 9, comma 3, della legge 15 marzo 1991, n. 82;

d) indicazione dei provvedimenti, anche di carattere cautelare, ovvero relativi allapplicazione di una misura di prevenzione, eventualmente adottati sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto proposto, nonché delle eventuali deposizioni rese dallo stesso in sede di udienza preliminare o dibattimentale;

e) notizie circa le informazioni rese dal collaboratore per la individuazione, il sequestro e la confisca del denaro, dei beni e di ogni altra utilità, dei quali egli stesso o altri appartenenti a gruppi criminali dispongono direttamente o indirettamente, nonché lindicazione di eventuali versamenti effettuati dal collaboratore, con conseguente sequestro da parte dellAutorità giudiziaria, di denaro frutto di attività illecite;

f) specificazione dettagliata, anche ai fini della definizione delle misure di assistenza economica di cui allarticolo 13, comma 6, della legge 15 marzo 1991, n. 82, ivi compresa la determinazione dellassegno di mantenimento, del denaro, dei beni e di ogni altra utilità posseduti o controllati dal collaboratore o dei quali egli comunque disponga direttamente o indirettamente per interposta persona, nonché lindicazione degli accertamenti svolti e degli elementi acquisiti in ordine alleffettivo stato patrimoniale del collaboratore;

g) indicazioni circa la sussistenza o meno di misure di prevenzione, ovvero di procedimenti di applicazione delle stesse, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;

h) specificazione delle circostanze da cui si desume la sussistenza di un grave e attuale pericolo, e se tale pericolo deriva dalla collaborazione o dalle dichiarazioni rese dallinteressato nellambito di un procedimento penale;

i) indicazione delle misure ordinarie di protezione eventualmente adottate dalle competenti Autorità di Pubblica sicurezza o, se si tratta di persone detenute o internate, dal Ministero della giustizia – Dipartimento dellamministrazione penitenziaria;

j) specificazione dei motivi che determinano linadeguatezza delle anzidette misure di tutela.

2. Qualora lAutorità proponente ritenga che le misure speciali di protezione debbano essere applicate mediante la definizione di uno speciale programma di protezione, specifica dettagliatamente le situazioni di gravità e attualità del pericolo che inducono a ritenerlo necessario.

3. LAutorità proponente deve altresì comunicare, con la stessa proposta di adozione delle misure speciali di protezione, lavvenuta redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione di cui allarticolo 16quater, della legge 15 marzo 1991, n. 82. Se la redazione del verbale illustrativo avviene in un momento successivo alla proposta di adozione delle misure speciali di protezione, ma comunque nei termini di cui allarticolo 16quater, comma 1, lAutorità proponente ne dà pronta comunicazione alla Commissione centrale.

4. Nella proposta sono indicate dettagliatamente le persone, diverse dal collaboratore o dal testimone, destinatarie delle misure tutorie, con la specificazione dei dati anagrafici, delleventuale legame di parentela, della sussistenza o meno di una situazione di convivenza con i predetti collaboratore e testimone. Sono altresì dettagliatamente specificate le situazioni di grave, attuale e concreto pericolo, che rendono necessaria lestensione delle misure speciali di protezione a persone diverse da quelle che convivano stabilmente con il collaboratore o il testimone.

5. La Commissione, nel caso in cui riscontra che la proposta di adozione delle misure speciali di protezione non contiene talune delle notizie elencate nei commi precedenti o se ritiene che gli elementi informativi disponibili siano insufficienti per le proprie determinazioni, chiede lacquisizione dei necessari ulteriori elementi informativi o documentali.

6. La proposta di adozione delle misure speciali di protezione è rigettata quando non sussistono i presupposti indicati nellarticolo 9 della legge 15 marzo 1991, n. 82, nonché quando sussistono gli elementi indicati nellarticolo 13-quater, comma 2, della medesima legge 15 marzo 1991, n. 82.

7. La proposta è parimenti rigettata in caso di mancata redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione nei termini indicati dallarticolo 16quater della legge 15 marzo 1991, n. 82.

8. La Commissione può adottare misure diverse da quelle richieste dallAutorità proponente, sulla base degli elementi informativi acquisiti circa il livello di esposizione a pericolo, nonché delle specifiche esigenze dei soggetti interessati.

9. Le misure speciali di protezione già adottate possono essere estese anche ad altre persone, su richiesta dellAutorità proponente, osservate le disposizioni del presente articolo concernenti le modalità della proposta.

10. Nella richiesta di estensione delle misure speciali di protezione, lAutorità proponente specifica dettagliatamente:

a) i motivi che determinano la necessità di tale misura;

b) gli elementi da cui si desume la sussistenza di un grave, attuale e concreto pericolo;

c) i motivi per cui le misure ordinarie di protezione sono insufficienti a tutelare lincolumità degli interessati;

d) i motivi che hanno indotto a suo tempo lAutorità proponente a non includere gli interessati nella originaria proposta di adozione delle misure speciali di protezione e le circostanze che hanno determinato la necessità di richiederle successivamente;

e) le relazioni intrattenute tra le persone proposte per lestensione delle misure e coloro che rendono le dichiarazioni.

Articolo 4

  (Contenuto della proposta di adozione del piano provvisorio di protezione)

1. Nei confronti di un soggetto che ha manifestato la volontà di collaborare o delle persone indicate negli articoli 9, comma 5, e 16bis, comma 3, della legge 15 marzo 1991, n. 82, se vi sono situazioni di particolare gravità o urgenza, può essere adottato un piano provvisorio di protezione.

2. La richiesta di adozione di un piano provvisorio di protezione contiene i seguenti elementi informativi:

a) notizie ed elementi utili per la valutazione sulla gravità e attualità del pericolo;

b) elencazione delle eventuali misure di tutela adottate o fatte adottare;

c) motivi per i quali le misure in questione non appaiono adeguate;

d) indicazione quanto meno sommaria dei fatti sui quali il soggetto interessato ha manifestato la volontà di collaborare;

e) motivi per i quali la collaborazione è ritenuta attendibile e di notevole importanza;

f) motivi per i quali vi è urgenza di provvedere.

3. La richiesta di adozione di un piano provvisorio di protezione viene indirizzata alla Commissione centrale, che delibera entro la prima seduta successiva alla richiesta.

4. In caso di situazioni di eccezionale urgenza, che non consentono di attendere la deliberazione della Commissione centrale, lAutorità proponente il piano provvisorio segnala al Prefetto del luogo dove dimorano il collaboratore, il testimone e le altre persone inserite nella proposta la necessità delladozione di misure di protezione atte a tutelarne immediatamente lincolumità.

5. Per le persone detenute o internate, la segnalazione di cui al comma 4 deve essere inoltrata al Dipartimento dellAmministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, che adotta le misure di cui allarticolo 6, comma 4, lettera f) del presente Regolamento.

6. Il Prefetto, ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, dispone le misure indicate nellarticolo 6, comma 4, lettere a), b), c), d) e g) del presente Regolamento, dandone contestuale notizia alla Commissione centrale e, ove ritenuto necessario, avanza, ai sensi dellarticolo 13, comma 1, della legge 15 marzo 1991, n. 82, e sempre informandone la Commissione centrale, motivata richiesta al Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza di avvalersi degli specifici stanziamenti previsti dallarticolo 17 della legge 15 marzo 1991, n. 82.

7. Tali misure mantengono validità fino a quando non interviene la deliberazione della Commissione centrale in ordine al piano provvisorio, che viene comunicata tempestivamente al Prefetto a cura della Commissione stessa.

8. Il Prefetto comunica alla Commissione centrale ogni altro elemento utile per valutare lesposizione a pericolo degli interessati, in relazione alla situazione locale e alla capacità di reazione del gruppo criminale sul quale sono rese le dichiarazioni.

9. Il Prefetto comunica inoltre le proprie valutazioni circa lefficacia delle misure adottate, le iniziative adottabili per assicurare o rafforzare la tutela dellincolumità delle persone in questione ed ogni altra notizia utile ai fini delle determinazioni della Commissione centrale.

10. Il Prefetto, ove necessario, segnala al Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza le situazioni che possono richiedere lattivazione dei poteri di coordinamento attributigli dallarticolo 14 della legge 15 marzo 1991, n. 82.

Articolo 5

  (Richieste di pareri allAutorità giudiziaria e al Prefetto)

1. La Commissione centrale, nellambito dei procedimenti cui è preposta, richiede allAutorità giudiziaria e al Prefetto i pareri e gli elementi informativi necessari nei casi espressamente previsti e in ogni altro caso in cui lo ritiene opportuno.

2. I pareri espressi ai sensi del precedente comma non sono vincolanti.

Articolo 6

  (Contenuti del piano provvisorio di protezione)

1. Il contenuto del piano provvisorio di protezione viene stabilito dalla Commissione, in relazione allesposizione a pericolo dei soggetti interessati, tenendo conto degli elementi informativi disponibili o acquisiti successivamente alla proposta, nonché delle notizie eventualmente fornite dal Prefetto.

2. Nella definizione del piano provvisorio di protezione la Commissione tiene conto delle misure eventualmente adottate dal Prefetto, il cui contenuto può essere confermato, integrato o modificato.

3. Allattuazione del piano provvisorio provvede il Servizio centrale di protezione di cui allarticolo 14 della legge 15 marzo 1991, n. 82, denominato dora in avanti, ai fini del presente decreto, Servizio centrale di protezione. Se la Commissione non ritiene necessario il trasferimento in luogo protetto, il soggetto responsabile della specificazione e dellattuazione del piano provvisorio è il Prefetto.

4. In particolare, il piano provvisorio può prevedere:

a) misure di vigilanza e di tutela da eseguire a cura degli organi di polizia territorialmente competenti;

b) accorgimenti tecnici di sicurezza;

c) misure necessarie per i trasferimenti in comuni diversi da quelli di residenza;

d) trasferimento in località segrete, in casi di particolare gravità;

e) forme di assistenza economica, consistenti nelle spese alloggiative, nellerogazione dellassegno di mantenimento, secondo le modalità e nei limiti previsti per i collaboratori ed i testimoni, rispettivamente dallarticolo 13, comma 6, e dallarticolo 16ter, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1991, n. 82 e nellassistenza legale;

f) modalità particolari di custodia in istituti penitenziari, ovvero di esecuzione di traduzioni e piantonamenti, secondo quanto stabilito dallAmministrazione penitenziaria in attuazione delle disposizioni vigenti;

g) ogni altra misura, anche di carattere economico, ritenuta necessaria.

Articolo 7

  (Contenuti delle speciali misure di protezione)

1. Le speciali misure di protezione, quando non attuate mediante un programma speciale, sono disposte dalla Commissione centrale e sono determinate e attuate dal Prefetto del luogo di residenza del collaboratore o del testimone di giustizia.

2. La Commissione delibera ladozione delle speciali misure di protezione qualora lesposizione a pericolo degli interessati non è tale da rendere necessario il trasferimento in luogo protetto o quando gli interessati, se testimoni, manifestano indisponibilità a trasferirsi in un luogo protetto.

3. La Commissione adotta le proprie determinazioni dopo aver acquisito elementi utili sullesposizione a pericolo, acquisendo se necessario il parere del Prefetto competente.

4. Le speciali misure di protezione possono prevedere:

a) misure di vigilanza e di tutela da eseguire a cura degli organi di polizia territorialmente competenti;

b) accorgimenti tecnici di sicurezza per le abitazioni o per gli immobili di pertinenza degli interessati, consistenti anche in strumenti di video-sorveglianza e di teleallarme;

c) misure necessarie per i trasferimenti in comuni diversi da quelli di residenza;

d) modalità particolari di custodia in istituti penitenziari, ovvero di esecuzione di traduzioni e piantonamenti, secondo quanto stabilito dallAmministrazione penitenziaria in attuazione delle disposizioni vigenti;

e) interventi contingenti, anche di carattere economico, finalizzati ad agevolare il reinserimento sociale;

f) ogni altra misura necessaria, nel rispetto delle direttive generali impartite dal Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza.

Articolo 8

  (Contenuti del programma speciale di protezione)

1. Il programma speciale di protezione è disposto dalla Commissione centrale ed è attuato dal Servizio centrale di protezione.

2. La Commissione delibera ladozione del programma speciale di protezione quando lesposizione a pericolo degli interessati è tale da rendere necessario il trasferimento in un luogo protetto, e, se si tratta di testimone, questi non si opponga al trasferimento stesso.

3. La Commissione adotta le proprie determinazioni dopo aver acquisito ogni elemento utile circa lesposizione a pericolo, richiedendo se necessario il parere del Prefetto competente.

4. Il programma speciale di protezione comprende:

a) trasferimento delle persone non detenute in luoghi protetti;

b) misure di vigilanza e di tutela da eseguire a cura degli organi di polizia territorialmente competenti;

c) accorgimenti tecnici di sicurezza per quanto riguarda le abitazioni o gli immobili di pertinenza degli interessati, che potranno consistere anche in strumenti di video-sorveglianza e di teleallarme;

d) misure necessarie per i trasferimenti in comuni diversi da quelli sede della località protetta;

e) modalità particolari di custodia in istituti penitenziari ovvero di esecuzione di traduzioni e piantonamenti, secondo quanto stabilito dallAmministrazione penitenziaria in attuazione delle disposizioni vigenti;

f) speciali modalità di tenuta della documentazione e delle comunicazioni al servizio informatico;

g) misure di assistenza personale ed economica;

h) utilizzazione di documenti di copertura, per assicurare la sicurezza, la riservatezza e il reinserimento sociale degli interessati. Il Servizio centrale di protezione provvede, tramite dirette intese con il Centro elaborazione dati di cui allarticolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ad attivare procedure di controllo sullutilizzazione dei documenti di copertura rilasciati ai collaboratori di giustizia, salvaguardando la riservatezza delle informazioni;

i) cambiamento delle generalità a norma del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni;

j) misure atte a favorire il reinserimento sociale del collaboratore o del testimone di giustizia e delle altre persone sottoposte a protezione;

k) misure straordinarie, anche di carattere economico, eventualmente necessarie.

5. Le misure di assistenza economica comprendono, sempre che a tutte o ad alcune non provveda direttamente il soggetto sottoposto al programma di protezione:

a) sistemazione e spese alloggiative;

b) spese per i trasferimenti giustificati da motivi di sicurezza, sanitari o di reinserimento sociale;

c) spese per esigenze sanitarie quando non sia possibile avvalersi delle strutture pubbliche ordinarie;

d) assegno di mantenimento nel caso di impossibilità di svolgere attività lavorativa, secondo le modalità e nei limiti fissati dallarticolo 13, comma 6, della legge 15 marzo 1991, n. 82 e dalla Commissione centrale.

6. Le misure di assistenza economica di cui al comma 5 prevedono altresì lassistenza legale per il collaboratore e il testimone di giustizia ammessi al programma speciale di protezione o al piano provvisorio di protezione.

7. Lassistenza legale consiste nel pagamento degli onorari e delle spese riferibili a un solo difensore, e, nei casi di esame a distanza previsti dallarticolo 147bis delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale, anche al suo sostituto, se presente.

8. Lonorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dal magistrato ai sensi dellarticolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

9. Lassistenza legale è concessa al collaboratore di giustizia in relazione ai procedimenti penali riconducibili allattività di collaborazione, nonché per i procedimenti relativi allapplicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e per quelli dinanzi alla magistratura di sorveglianza; essa spetta per ogni fase del procedimento, compresa quella dellesecuzione, e per ogni grado del giudizio.

10. Lassistenza legale è concessa al testimone di giustizia in relazione ai procedimenti nei quali rende dichiarazioni, esercita i diritti e le facoltà riconosciutigli dalla legge in qualità di persona offesa o si costituisce parte civile, nonché in relazione ai procedimenti per la tutela di posizioni soggettive lese a motivo della collaborazione resa.

11. Lassistenza legale è concessa ai familiari e alle altre persone ammesse al programma di protezione in ragione delle relazioni intrattenute con il collaboratore o il testimone di giustizia solo quando anche i soggetti indicati hanno reso dichiarazioni o hanno tenuto condotte di collaborazione.

12. Lassistenza legale è assicurata al collaboratore e al testimone della giustizia anche dopo la capitalizzazione delle altre misure di assistenza economica.

13. Nellambito degli speciali programmi così definiti, ai testimoni di giustizia si applicano le condizioni di maggior favore di cui allarticolo 16ter della legge 15 marzo 1991, n. 82.

14. I testimoni di giustizia, previa autorizzazione della Commissione centrale, accedono ai mutui agevolati sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero dellinterno e gli Istituti di credito.

Articolo 9

  (Obblighi delle persone protette)

1. Il contenuto delle speciali misure di protezione e dei programmi speciali di protezione viene riportato in un apposito atto, sottoscritto dal collaboratore, dal testimone di giustizia, nonché dalle altre persone destinatarie della proposta, che si impegnano anche per conto dei figli minori.

2. La sottoscrizione dellatto non può essere parziale e comporta lintegrale adesione a tutte le clausole, in esso contenute, comprese quelle relative agli obblighi derivanti dalle misure speciali di protezione e dai programmi.

3. Il rifiuto di sottoscrivere latto determina in ogni caso la revoca delle speciali misure di protezione o del programma.

4. Con la sottoscrizione, il collaboratore di giustizia si assume limpegno di rispettare le prescrizioni di cui allarticolo 12, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1991, n. 82, e dà atto di essere stato informato delle conseguenze derivanti dalla loro inosservanza, nonché di quelle derivanti dalle condotte di cui allarticolo 13quater, comma 2, della legge 15 marzo 1991, n. 82.

5. Con la sottoscrizione, il testimone di giustizia si assume limpegno di rispettare le prescrizioni di cui allarticolo 12, commi 1 e 2, con leccezione della lettera e) del comma 2, della legge 15 marzo 1991, n. 82, e dà atto di essere stato informato delle conseguenze derivanti dalla loro inosservanza, nonché di quelle derivanti dallarticolo 13-quater, comma 2, della legge 15 marzo 1991, n. 82.

Articolo 10

  (Modifica e verifica periodica delle speciali misure di protezione)

1. La Commissione centrale può modificare le speciali misure di protezione e il programma speciale di protezione attraverso lintroduzione, la modificazione, lintegrazione, labrogazione o la sospensione delle misure tutorie, di quelle assistenziali, nonché di quelle relative agli impegni previsti a carico degli interessati.

2. Le modifiche di cui al comma 1 sono adottate su richiesta delle persone sottoposte alle misure tutorie, dellAutorità proponente, delle Autorità preposte allattuazione delle misure speciali di protezione, nonché su iniziativa della Commissione.

3. Le modifiche delle misure speciali di protezione non possono comunque riguardare gli obblighi previsti dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 a carico dei soggetti che vi sono sottoposti.

4. Le modifiche delle misure speciali di protezione sono disposte quando vi sono esigenze connesse alla tutela della sicurezza o al reinserimento sociale e lavorativo degli interessati.

5. La Commissione delibera sentite lAutorità proponente e le Autorità preposte allattuazione delle misure speciali di protezione, nonché il Procuratore nazionale antimafia o il Procuratore generale presso la Corte dappello interessato.

6. La modifica delle misure tutorie può essere temporanea o definitiva. In questultimo caso la Commissione può anche disporre, se ne ravvisa la necessità, la trasformazione del programma speciale di protezione in misure speciali di protezione, con il rientro degli interessati nella località di origine. Tale determinazione può essere adottata anche nei confronti di soggetti che hanno avviato il processo di reinserimento sociale e lavorativo, nei cui confronti non vi è più lesigenza di assicurare le misure assistenziali previste nel programma speciale di protezione. In tal caso le misure speciali di protezione sono applicate dal Prefetto del luogo ove gli interessati di fatto risiedono.

7. Le speciali misure di protezione e il programma speciale di protezione sono a termine.

8. Il termine delle misure e dei programmi speciali di protezione – non inferiore a sei mesi e non superiore ai cinque anni – è fissato dalla Commissione centrale con lo stesso provvedimento con cui vengono adottati. In caso di mancata indicazione il termine è di un anno dalla data del provvedimento.

9. La durata delle misure speciali di protezione è resa nota allAutorità proponente che, almeno un mese prima della scadenza, comunica alla segreteria della Commissione centrale ogni elemento utile per valutare la persistenza dei presupposti che hanno giustificato ladozione delle misure o del programma speciale di protezione. LAutorità proponente indica in particolare i procedimenti in cui il collaboratore o il testimone è impegnato e in cui ha deposto, lo stato degli stessi, le sentenze o gli altri provvedimenti, anche di natura cautelare, emessi. LAutorità proponente trasmette ogni documento utile ai fini delle valutazioni della Commissione.

10. Il Prefetto, per quanto riguarda le misure speciali di protezione, e il Servizio centrale di protezione, per quanto riguarda il programma speciale di protezione, provvedono entro il termine previsto dal comma precedente a comunicare alla segreteria della Commissione elementi utili sul comportamento degli interessati, sullefficacia delle misure adottate, sulle concrete possibilità di reinserimento socio-lavorativo al di fuori delle misure tutorie, nonché ogni proposta ritenuta utile.

11. La Commissione proroga le speciali misure di protezione, fissando un nuovo termine di scadenza, se ritiene, sulla base degli elementi informativi acquisiti, che permangono i presupposti che ne hanno giustificato ladozione.

12. La Commissione dispone ladozione di un programma speciale di protezione nei confronti di soggetti già sottoposti alle misure speciali di protezione, quando il pericolo si è aggravato al punto da rendere le misure inidonee a tutelare lincolumità degli interessati.

13. In caso di mancata proroga delle misure speciali di protezione restano salvi gli effetti conseguiti fino alla data del provvedimento della Commissione.

14. Il provvedimento di modifica o di mancata proroga delle speciali misure di protezione può prevedere, per agevolare il reinserimento sociale degli interessati, la capitalizzazione, in tutto o in parte, delle misure di assistenza nellentità e con le modalità indicate nel comma successivo, con leventuale prosecuzione delle misure di protezione. È sempre fatta salva la facoltà di adottare misure tutorie in occasione degli impegni processuali inerenti alla pregressa collaborazione o testimonianza rese dallinteressato. Per tali finalità, possono essere garantiti, inoltre, gli interventi di tipo assistenziale strettamente collegati, compresa lassistenza legale.

15. La capitalizzazione delle misure di assistenza economica di cui al comma precedente avviene, con riferimento ai collaboratori della giustizia, mediante lerogazione di una somma di denaro pari allimporto dellassegno di mantenimento, erogato per la durata di due anni. La capitalizzazione può essere riferita ad un periodo fino a cinque anni, in presenza di documentati e concreti progetti di reinserimento socio-lavorativo. Alla somma a titolo di capitalizzazione si aggiunge limporto forfetario di 10.000 euro, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, quale contributo per la sistemazione alloggiativa. I predetti criteri si applicano anche a tutti i nuclei familiari inseriti nel programma di protezione. La capitalizzazione può essere riferita ad un periodo fino a dieci anni per i testimoni di giustizia, sempre in presenza di un concreto e documentato progetto di reinserimento socio-lavorativo. La Commissione centrale può comunque deliberare misure straordinarie anche di carattere economico eventualmente necessarie per il reinserimento sociale del collaboratore, del testimone e delle altre persone sottoposte a protezione.

Articolo 11

  (Cessazione delle misure di protezione)

1. Le speciali misure di protezione, anche se di tipo urgente o provvisorio ai sensi dellarticolo 13, comma 1, della legge 15 marzo 1991, n. 82, sono revocate o non sono prorogate nei casi espressamente previsti dalla legge ovvero quando vengono meno lattualità e la gravità del pericolo o appaiono idonee altre misure adottate. Le misure speciali di protezione possono altresì essere revocate o non prorogate in caso di inosservanza degli impegni assunti da parte dei soggetti ad esse sottoposti in relazione a quanto disposto allarticolo 13-quater, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1991, n. 82 e negli altri casi in cui la legge non prevede espressamente lobbligatorietà della revoca.

2. Il Prefetto e il Servizio centrale di protezione informano la Commissione centrale, lAutorità proponente e il Procuratore nazionale antimafia o il Procuratore generale presso la Corte dappello interessato di ogni comportamento o circostanza che possono integrare i presupposti per la revoca delle misure speciali di protezione.

3. La Commissione centrale, una volta ricevuta dal Servizio centrale di protezione o dal Prefetto la nota informativa di cui al comma 2, chiede allAutorità proponente, al Procuratore nazionale antimafia o al Procuratore generale presso la Corte dappello interessato di esprimere un parere in ordine alla modifica o alla revoca delle speciali misure di protezione, in conseguenza dei fatti segnalati. Qualora le predette Autorità non abbiano emesso il parere entro trenta giorni dalla richiesta della Commissione centrale, questultima decide nel merito, ove non ritenga di prorogare ulteriormente il termine.

4. Il parere reso dallAutorità proponente ai sensi del comma 3 non è vincolante.

5. Quando lAutorità proponente ne fa motivata richiesta, la Commissione verifica la permanenza delle condizioni che hanno determinato lapplicazione delle speciali misure di protezione, provvedendo, se necessario, alla modifica o alla revoca delle medesime.

6. Le misure speciali di protezione possono essere modificate o revocate prima della scadenza, dufficio o su richiesta degli interessati, per avviare il reinserimento sociale e lavorativo, tenuto conto degli impegni processuali, della esposizione a pericolo, della compatibilità delle iniziative proposte con le esigenze di sicurezza, del tempo trascorso dalladozione delle misure speciali di protezione. È in ogni caso richiesto il parere dellAutorità proponente e di quelle preposte allattuazione delle misure speciali di protezione, nonché quello del Procuratore nazionale antimafia o del Procuratore generale presso la Corte dappello interessato.

Articolo 12

(Testimoni di giustizia)

1. Latto di cui allarticolo 9, comma 1, recante il contenuto delle speciali misure di protezione e dei programmi speciali di protezione, viene predisposto tenendo conto della particolare condizione dei testimoni e delle loro esigenze specifiche.

2. Quando il testimone di giustizia è ammesso alle misure speciali di protezione, la Commissione centrale può adottare interventi contingenti, anche di carattere economico, per agevolarne il reinserimento sociale, ai sensi dellarticolo 13, comma 4, della legge 15 marzo 1991, n. 82.

3. La Commissione fornisce il supporto, tecnico e di consulenza, ai testimoni per laccesso alle misure economiche previste dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 e dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44.

4. La Commissione, a mezzo del Prefetto, cura che il testimone permanga nella località di origine e prosegua o riprenda le attività ivi svolte, sempre che non sussistano esigenze di sicurezza che rendano necessario il trasferimento in un luogo protetto, a cura del Servizio centrale di protezione.

5. La Commissione incontra periodicamente, di propria iniziativa o su richiesta degli interessati, i testimoni di giustizia sottoposti alle misure speciali di protezione o al programma, per verificarne le esigenze e per individuare le soluzioni più adeguate.

Articolo 13

  (Provvedimenti del Capo della polizia Direttore generale della pubblica sicurezza)

1. Gli impieghi finanziari di cui allarticolo 17 della legge 15 marzo 1991, n. 82, sono autorizzati dal Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, che si avvale del Servizio centrale di protezione.

2. Il Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, adotta le direttive occorrenti per la corresponsione e lutilizzazione dei fondi da attribuire al Prefetto, a richiesta, per lattuazione delle misure di eccezionale urgenza e delle misure speciali di protezione. La richiesta del Prefetto è inoltrata al Servizio centrale di protezione, con lindicazione dettagliata della destinazione dei fondi e delle misure attuate.

3. Il Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, emana, sentita la Commissione centrale, una «Prassi della normativa primaria e regolamentare in tema di protezione ed assistenza dei collaboratori di giustizia e dei testimoni di giustizia», contenente lindividuazione e la disciplina delle speciali misure di protezione, in applicazione delle disposizioni di legge in materia.

Articolo 14

(Cambiamento delle generalità)

Il cambiamento delle generalità viene disposto dalla Commissione centrale su richiesta degli interessati e si provvede a norma del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni.

Articolo 15

(Decreto di cambiamento delle generalità)

Quando è necessario per garantire la sicurezza, la riservatezza ed il reinserimento sociale, alla persona ammessa allo speciale programma di protezione che utilizza un documento di copertura rilasciato ai sensi dellarticolo 13, commi 10 e 11, della legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, possono, anche a richiesta dellinteressato, essere attribuiti, con il decreto di cambiamento delle generalità, i medesimi dati anagrafici riportati nel documento di copertura utilizzato.

Articolo 16

  (Documentazione relativa al cambiamento delle generalità)

1. Il registro dei dati di cui allarticolo 3 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, è composto di fogli in doppia pagina, conformi al modello di cui allallegato A, che forma parte integrante del presente decreto, ed è tenuto in unico originale. Il registro non può essere posto in uso se non previa vidimazione di ogni foglio da parte del Presidente della Commissione centrale o del magistrato delegato per la vigilanza, il quale annota nella prima pagina di esso il numero del registro e quello dei fogli di cui è composto.

2. In caso di insufficienza dello spazio utile per la sezione di foglio da riempire, le iscrizioni sono continuate nel primo foglio in bianco successivo, annotando, a margine del foglio riempito, il rinvio al numero di foglio successivo e, in questultimo, le generalità della persona interessata e il numero di foglio cui si fa seguito.

3. Per ciascuna iscrizione, è annotato il numero dellatto conservato nel fascicolo personale di cui al comma 5 e il numero di protocollo di questultimo, la data di compilazione e la firma del compilatore. Le scritturazioni sono effettuate con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

4. Dopo lutilizzazione dellultimo foglio del registro, ogni altra iscrizione relativa a persone diverse da quelle già iscritte nel registro è effettuata su un nuovo registro numerato e vidimato con le modalità di cui al comma 1. Parimenti, sono iscritti nel nuovo registro i dati relativi a persone già iscritte in precedenti registri quando, in essi, sia insufficiente lo spazio utile per la sezione di foglio da riempire, osservate le modalità di cui al comma 2.

5. Gli atti di cui allarticolo 3, comma 3, del decreto legislativo indicato al comma 1 e ogni altro atto relativo alla persona interessata sono conservati in apposito fascicolo personale, dopo essere stati regolarmente protocollati e singolarmente individuati da un numero dordine progressivo, unitamente al decreto di cambiamento delle generalità e alle schede generali debitamente aggiornate di cui al comma 6.

6. Per ciascuna persona nei cui confronti è adottato il decreto di cambiamento delle generalità sono compilate due schede generali, una relativa alle precedenti generalità e una relativa a quelle acquisite, contenente tutti i dati iscritti nel registro di cui al comma 1, con lindicazione del numero del registro e di pagina da cui sono tratti, nonché del numero distintivo e del protocollo degli atti relativi conservati nel fascicolo di cui al comma 5. Salvo che le schede siano formate con mezzi informatici protetti, le integrazioni sono effettuate mediante applicazione, in ciascuna sezione, dei fogli suppletivi occorrenti.

Articolo 17

  (Autorità designata per le richieste di atti o certificati relativi alle nuove generalità)

1. Lautorità incaricata di inoltrare le richieste di cui allarticolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, è di norma il Direttore del Servizio centrale di protezione o persona dipendente dello stesso Servizio, specificamente designata.

2. La Commissione centrale può autorizzare lAutorità di cui al comma 1 a inoltrare, salvo quanto previsto dallarticolo 4, comma 3, del predetto decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, ulteriori richieste oltre quelle occorrenti o per nominativi diversi, quando sia necessario per motivi di sicurezza e di riservatezza. I documenti o certificati ulteriori sono distrutti a cura del Servizio centrale di protezione o custoditi dallo stesso; in questultimo caso, non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. Lacquisizione, la distruzione e lutilizzazione dei documenti e certificati predetti sono annotati in apposito registro riservato.

3. Le richieste di atti, certificati o estratti, di formazione, iscrizione, annotazione o trascrizione di atti, compresi quelli di stato civile, effettuate ai sensi dellarticolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, sono fatte per iscritto e sono conservate dal pubblico ufficiale che le riceve, il quale ne cura la custodia riservata.

4. Nel caso in cui il destinatario del procedimento di cambiamento delle generalità è un collaboratore di giustizia, il Servizio centrale di protezione, con modalità atte a garantire la riservatezza delle informazioni, deve provvedere a comunicare per linserimento nel centro elaborazione dati di cui allarticolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le situazioni soggettive di cui allarticolo 12, comma 1, della legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e gli altri dati iscritti nel registro di cui al comma 2 dellarticolo 3 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, riferendoli alle nuove generalità.

5. Il Servizio centrale di protezione provvede, altresì, a comunicare, con modalità idonee a garantire la riservatezza delle informazioni, le risultanze del casellario giudiziale allUfficio del casellario presso il Tribunale di Roma, riferendole alle nuove generalità.

6. Il Direttore del Servizio centrale di protezione riferisce periodicamente, e comunque almeno ogni sei mesi, alla Commissione centrale sulle modalità di applicazione delle disposizioni concernenti il cambiamento delle generalità.

Articolo 18

(Norme finali)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il decreto interministeriale 24 novembre 1994, n. 687, contenente il «Regolamento recante norme dirette ad individuare i criteri di formulazione del programma di protezione di coloro che collaborano con la giustizia e le relative modalità di attuazione», nonché il decreto riservato del Ministro dellinterno, di concerto con il Ministro della giustizia, del 24 novembre 1994, recante norme dirette ad individuare i criteri di formulazione ed i contenuti del programma speciale di protezione.

2. Agli oneri derivanti dallattuazione del presente regolamento si provvede nei limiti degli stanziamenti previsti dalla legge.

    Allegato A

Fac-simile del registro dei dati

  di cui allarticolo 3 del decreto

  legislativo 29 marzo 1993, n. 119

  REGISTRO DEI DATI RELATIVO

  AL CAMBIAMENTO DELLE GENERALITÀ

  (Ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119)

  Il presente registro n. ……………

  si compone di n. …………. fogli e di n. …………… pagine

Roma, ……………………………….

  (luogo e data della vidimazione)

  il …………………………………

  (qualifica, cognome e nome)

Foglio n. …… pag. ……. (segue a foglio n. ……………)

  GENERALITÀ ORIGINARIE

  Sez. I – Identità della persona

  Cognome e nome: …. data e luogo di nascita:….

estremi dellatto di stato civile: ….

  (richiamo atto n.: ……… fasc. n.: ………..)

paternità e maternità:….

  Sez. II – Coniugio e filiazione

  Cognome, nome data e luogo di nascita, paternità e maternità del

coniuge:………………………………………………

data e luogo del matrimonio: ….

estremi dellatto di stato civile: ….

eventuali variazioni del rapporto coniugale ed estremi degli atti

relativi: …. ….

  (richiamo atti nn.: …………… fasc. nn.: ……………)

nome, data e luogo di nascita dei figli; estremi degli atti di stato

civile ed eventuali trascrizioni o annotazioni per ciascuno dei figli

………………………………………………………

  (richiamo atti nn.: …………… fasc. nn.: ……………)

  Sez. III – Altri atti di stato civile

  Specie dellatto, data e luogo dellevento ed estremi dellatto:

……………………………………………………….

  (richiamo atti nn.: …………… fasc. nn.: ……………)

(segue a foglio n. ………….) pag. ………/b

  NUOVE GENERALITÀ

  Sez. I – Identità della persona

  Cognome e nome: …. data e luogo di nascita: ….

estremi dellatto di stato civile se adottato: ….

  (richiamo atto n.: …………… fasc. n.: ……………)

paternità e maternità:….

  Sez. II – Coniugio e filiazione

  Cognome, nome, data e luogo di nascita, paternità e maternità del

coniuge:…. ….

data e luogo del matrimonio:….

estremi dellatto di stato civile se adottato: ….

eventuali variazioni del rapporto coniugale ed estremi degli atti

relativi: …. ….

  (richiami atto nn.: …………… fasc. nn.: ……………)

nome, data e luogo di nascita dei figli; estremi degli atti di stato

civile ed eventuali trascrizioni o annotazioni per ciascuno dei figli

…. …. ….

  (richiamo atti nn.: …………… fasc. nn.: ……………)

  Sez. III – Altri atti di stato civile

  Specie dellatto, data e luogo dellevento ed estremi dellatto:

……. …. ….

  (richiamo atti nn: …………… fasc. nn: ……………)

Foglio n. ………… pag. n. ……. (segue a foglio n.

………..)

  Sez. IV – Residenza e altri dati essenziali

  Residenza anagr….. domicilio o dimora…. (precedenti al

cambiamento delle generalita)

(richiami atti nn: …………… fasc. nn: ……………)

cod. fiscale: …. cod. sanitario: ….

passaporto o altro titolo di espatrio, data e luogo di emissione,

validità:….

  Sez. V – Titoli autorizzati, concessori e abilitativi

  Tipo, autorità adottante, data e luogo di conseguimento,

validità:

  1) ….;

  2)….;

  3)….

  (richiamo atti nn.: …………… fasc. nn.: ……………)

  Sez. VI – Titoli di studio

  Tipo, autorità adottante, data e luogo di conseguimento:

  1)….

  2)….

  (richiamo atti nn.: …………… fasc. nn.: ……………)

  Sez. VII – Stato patrimoniale e rapporti civili

  Descrizione dei beni in proprietà, godimento o partecipazione e

dei rapporti di diritto civile. A testo libero:…. …. …. ….

…. ….

  (richiamo atti nn.: …………… fasc. nn.: ……………)

(segue a foglio n. …………… ) pag. …………./b

  Sez. IV – Residenza e altri dati essenziali

  Residenza anagr. …. ….

domicilio o dimora …. (precedenti al cambiamento delle generalita)

  (richiamo atti nn.: …………… fasc. nn.: ……………)

cod. fiscale:…. cod. sanitario …. documenti di identificazione o

validi per lespatrio, data e luogo di emissione, validità:

(specificare, se si tratta di documenti di copertura, i limiti di

utilizzazione) …. ….

  Sez. V – Titoli autorizzati, concessori e abilitativi

  Tipo, autorità adottante, data e luogo di conseguimento,

validità:

  1) ….

  2) ….

  3) ….

  (richiamo atti nn.: …………… fasc. nn.: ……………)

  Sez. VI – Titoli di studio

  Tipo, autorità adottante, data e luogo di conseguimento:

  1)….

  2) ….

  (richiamo atti nn.: …………… fasc. nn.: ……………)

  Sez. VII – Stato patrimoniale e rapporti civili

  Descrizione dei beni in proprietà, godimento o partecipazione e

dei rapporti di diritto civile, eventuali negozi simulati,

rappresentante generale, eventuali rappresentanti speciali. A testo

libero:…. …. ….

  (richiamo atti nn.: …………… fasc. nn.: ……………)

Foglio n. ………… pag. ……… (segue a foglio n. ………)

  Sez. VIII – Risultanze del CED dei dati di polizia

  Testo archivio ARPO e richiami ad altri archivi. A testo libero:

…. …. ….

  (richiamo atti nn.: …………… fasc. nn.: ……………)

  Sez. IX – Risultanze del casellario giudiziale

  A testo libero: …. …. ….

  (richiamo atti nn.: …………… fasc. nn.: ……………)

  Sez. X – Procedimenti giurisdizionali e amministrativi in corso

  Natura, autorità competente, oggetto e stato del procedimento,

data della rilevazione: …. …. …. ….

  (richiamo atti nn: …………… fasc. nn: ……………)

(segue a foglio n. ……………… ) pag……………./b

  Sez. VIII – Iscrizioni nel CED dei dati di polizia

  Testo archivio ARPO e richiami ad altri archivi. A testo libero:

…. …. ….

  (richiamo atti nn.: …………… fasc. nn.: ……………)

  Sez. IX – Iscrizioni nel casellario giudiziale

  A testo libero: ….

…. …. ….

  (richiamo atti nn.: …………… fasc. nn.: ……………)

  Sez. X – Procedimenti giurisdizionali e amministrativi

  Natura, autorità competente, oggetto e stato del procedimento,

data della rilevazione: …. …. ….

  (richiami atto nn.: …………… fasc. nn.: ……………)