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Monday 27 April 2020

Sport sì ma non per tutti: solo per atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali in discipline individuali

Il DPCM 26 aprile 2020 lockdown attenuato ? Sì, ma con cautela.

Continua la sospensione degli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.
Consentite sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali purché effettuate nel rispetto delle norme di distanziamento sociale (2 metri tra un atleta e l’altro e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali.
Per darvi corso servirà però l’emanazione di linee guida, previa validazione del comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, a cura dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva;
Chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.
Sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato.

Divieto di feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private.

Continua la chiusura di cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati.

Luoghi di culto.
L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone.
In questo caso la nozione di assembramento diviene davvero di difficile individuazione ed assai lasca; il Legislatore indica la necessità di tener conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, che debbono essere in grado di garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
Appare evidente che la problematica maggiore sarà connessa all’entrata ed all’uscita dai luoghi di culto dove la distanza tra le persona sarà assai ridotta.
Sono sospese le cerimonie civili e religiose
Consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti (per la definizione di congiunti si veda il primo contributo della serie “lock down attenuato”) fino a un massimo di quindici persone.
L’assembramento in questo caso pare levitare fino a quindici persone con possibilità di individuare in tale numero il concetto di assembramento in relazione alla presenza di un numero di persone superiore a due.
Le funzioni funebri debbono svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Il che significa invece che nei luoghi di culto le protezioni per le vie respiratorie non sono previste.
Altra contraddizione tra le tante presenti nel decreto.

Chiusi i musei, biblioteche, archivi, aree archeologiche, parchi archeologici, e complessi monumentali.

Avv. Claudio Bossi