Penale

Tuesday 18 January 2005

Sostituto del difensore d’ ufficio. Nel codice di procedura penale non c’ è alcuna limitazione alla sua possibilità di richiedere la liquidazione degli onorari- E’ il parere della Corte Costituzionale Corte Costituzionale – Ordinanza 11 – 14 gennaio 2

Sostituto del difensore d’ufficio. Nel codice di procedura penale non c’è
alcuna limitazione alla sua possibilità di richiedere la liquidazione degli
onorari- E’ il parere della Corte Costituzionale

Corte Costituzionale – Ordinanza 11 –
14 gennaio 2005 – 8/2005

Ordinanza.

Presidente Onida
– Relatore Contri

Nel giudizio di legittimità
costituzionale dell’art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia), promosso con ordinanza del 25 luglio 2003
dal Tribunale di Catanzaro, sull’istanza proposta da
Galeotta Vincenzo, iscritta al n. 1062 del registro ordinanze 2003 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale,
dell’anno 2003.

Visto l’atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7
luglio 2004 il Giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il Tribunale di
Catanzaro, con ordinanza emessa il 25 luglio 2003, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 35, primo
comma, e 36, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia), nella parte in cui non prevede che il
difensore designato dal giudice in sostituzione del difensore di ufficio non reperito o non comparso possa chiedere la
liquidazione di spese ed onorari per l’attività professionale svolta in luogo
del difensore sostituito, e ancora nella parte in cui circoscrive alla sola
ipotesi di irreperibilità dell’imputato dichiarata ai sensi dell’art. 159 del
codice di procedura penale la possibilità di liquidazione di spese ed onorari,
senza prevedere il caso dell’imputato non più rintracciabile nei cui confronti
le notificazioni vengano eseguite ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen.;

che il rimettente è investito della
decisione sull’istanza di liquidazione dei compensi presentata da un difensore
che ha prestato la propria opera professionale a favore di una imputata
irreperibile, dopo esser stato nominato all’udienza quale sostituto del
difensore di ufficio previamente designato, a seguito della constatata assenza
di quest’ultimo;

che, dopo aver analiticamente riportato
lo svolgimento del procedimento a quo, il rimettente osserva che nel caso
sottoposto al suo esame non può trovare applicazione l’art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002, espressamente invocato
dall’istante, in quanto il difensore non ha esperito, né ha dedotto di aver esperito, alcuna procedura per il recupero del suo credito
professionale;

che, come osserva il giudice a quo, deve
trovare applicazione l’art. 117 del d.P.R. citato,
visto che il professionista istante non ha rivestito la qualità di difensore di
ufficio dell’imputata, ma quella di “difensore designato ai sensi dell’art. 97
cod. proc. pen.”,
in temporanea sostituzione del difensore originariamente nominato, non intervenuto
all’udienza;

che, come osserva ancora il rimettente,
l’imputata non è mai stata dichiarata formalmente irreperibile, non sussistendo
i presupposti e le condizioni previste dall’art. 159 cod. proc.
pen.;

che il Tribunale di Catanzaro rileva
che, fuori dei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la legge
accorda esclusivamente al difensore d’ufficio, «precostituito» ai sensi
dell’art. 97, comma 2, cod. proc. pen., la possibilità di ottenere la liquidazione di
onorari e spese a carico dell’erario, non essendo assimilabile a tale figura
quella del difensore designato dal giudice, ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.;

che, come aggiunge il rimettente, in tal
senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità a sezioni unite, che ha affermato
il principio secondo il quale vi è l’esigenza di assicurare la continuità
dell’assistenza tecnico-giuridica e di garantire la concreta ed efficace tutela
dei diritti dell’imputato, con la sostanziale equiparazione della difesa
d’ufficio a quella di fiducia, attraverso l’immutabilità del difensore fino
all’eventuale dispensa dall’incarico o all’avvenuta nomina fiduciaria (Corte di
cassazione – sezioni unite penali, 19 dicembre 1994);

che, ad avviso del giudice a quo, a
differenza del sostituto nominato dallo stesso difensore ai sensi dell’art. 102
cod. proc. pen.,
il quale può certamente chiedere la liquidazione del suo credito avendo agito
in virtù del mandato conferitogli dal collega che lo ha delegato, il sostituto
designato dal giudice ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc.
pen. in temporanea e
contingente sostituzione del difensore di ufficio, non è legittimato ad
avvalersi dell’art. 117 del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto non
riveste la qualità di difensore di ufficio né può
agire in nome proprio per far valere un diritto altrui, stante il generale
divieto di cui all’art. 81 cod. proc. civ.;

che, secondo il rimettente, l’esclusione
contrasta con il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost.,
con l’effettività del diritto di difesa di cui all’art. 24, secondo comma, Cost., con il “principio retributivo del lavoro” di cui
all’art. 36, primo comma, Cost. e con quello più generale di tutela del lavoro
di cui all’art. 35, primo comma, Cost., poiché la
prestazione professionale è identica, così come identica è la difficoltà di
essere remunerato dall’imputato irreperibile, sia per il difensore di ufficio
che per il difensore designato ex art. 97, comma 4, cod. proc.
pen.;

che, ad avviso del giudice a quo, la
discriminazione appare del tutto irragionevole e lesiva del principio di
eguaglianza, non potendo avere rilievo il dato formale della diversa veste
processuale che il professionista assume a seguito delle modalità della sua
nomina o designazione;

che, come ricorda il rimettente, l’evoluzione
costituzionale del diritto di difesa ha comportato il superamento di ogni
concezione meramente formale del ministero del difensore e il legislatore
ordinario (come dimostrano l’art. 31 delle disposizioni di attuazione del
codice di procedura penale e l’art. 18 della legge 6 marzo 2001, n. 60, che ha
introdotto l’art. 32-bis disp. att.
cod. proc. pen.,
ora trasfuso nell’art. 117 t.u. cit.) ha dimostrato di cogliere appieno il
nesso tra l’effettività della difesa non fiduciaria e l’esigenza di una seria
possibilità di remunerazione della stessa;

che da ciò consegue, sempre secondo il
rimettente, che la mancata remunerazione della prestazione professionale
rischia di comprometterne l’effettività e, di conseguenza, di vulnerare il
diritto costituzionale di difesa;

che ad avviso del Tribunale di
Catanzaro, tra il difensore di ufficio titolare ed il difensore designato in
sostituzione del primo ex art. 97, comma, 4, cod. proc.
pen., non si instaura alcun
rapporto giuridicamente rilevante, dovendosi quindi escludere che il primo
possa presentare istanza di liquidazione anche per le spese e gli onorari del
secondo, con la conseguenza che l’opera prestata rimarrebbe senza
remunerazione, con violazione degli artt. 36, primo comma, e 35, primo comma, Cost.;

che la stessa evoluzione
dell’ordinamento, culminata nell’unificazione degli istituti volti a dare
attuazione all’art. 24, terzo comma, della Costituzione (ordinanza n. 186 del
2002), esclude nettamente che la prestazione difensiva non fiduciaria possa essere
configurata come un ufficio onorifico e non obbligatorio, come prevedeva
l’abrogato regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 (Approvazione del testo di
legge sul gratuito patrocinio), secondo una prospettiva ora ripudiata dal
legislatore;

che sotto altro profilo, secondo
l’ordinanza di rimessione, il riferimento all’irreperibilità contenuto nella
disposizione impugnata non può intendersi che in un senso tecnico-giuridico,
con la conseguenza che essa può trovare applicazione solo nel caso in cui sia intervenuta,
in esito al sub-procedimento previsto dall’art. 159 cod. proc.
pen., la formale
dichiarazione di irreperibilità dell’imputato, come ritenuto dalla ordinanza
del Tribunale di Pisa del 3-4 febbraio 2003, che ha sollevato analoga questione
di legittimità costituzionale;

che, quanto a questa seconda questione,
il Tribunale di Catanzaro afferma di condividere le motivazioni del precedente
atto di promovimento del giudizio della Corte,
precisando solo che al parametro indicato dal primo rimettente (art. 3 Cost.)
vanno aggiunti, “nei termini già illustrati”, anche gli artt. 24 e 36 Cost.;

che nel giudizio di legittimità
costituzionale così instaurato è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo alla Corte di dichiarare manifestamente inammissibili e in ogni caso
infondate le questioni sollevate dal Tribunale di Catanzaro;

che l’Avvocatura osserva – pur dandosi
atto nell’ordinanza che il sostituto del difensore di ufficio, designato ex
art. 97, comma 4, cod. proc. pen., può esercitare la difesa dell’imputato per
tutta la fase dibattimentale e svolgere una prestazione professionale identica,
nel suo oggetto e nella sua funzione, a quella del difensore di ufficio – che
il rimettente muove da una nozione formalistica della definizione di difensore
d’ufficio, non considerando tale il difensore designato dal giudice in
sostituzione di quello precedentemente nominato, nell’ipotesi in cui quest’ultimo non sia stato reperito, o non sia comparso o
abbia abbandonato la difesa;

che in tal modo, secondo l’Avvocatura,
il giudice a quo dimentica la previsione di cui all’ultimo periodo del comma 4
dell’art. 97 cod. proc. pen., secondo il quale si applicano al difensore
designato in sostituzione le disposizioni dell’art. 102 dello stesso codice,
con la conseguenza che, a’ termini del secondo comma
dell’articolo citato, “il sostituto esercita i diritti ed assume i doveri del
difensore”;

che nessun rilievo presentano le fonti
ed i modi di investitura del professionista che esercita effettivamente la
difesa dell’imputato, dovendosi in ogni caso riconoscere al sostituto designato
la qualità di difensore di ufficio;

che la questione è quindi per
l’Avvocatura inammissibile prima che infondata, non avendo il rimettente
preventivamente verificato la possibilità di interpretare la disposizione che
censura, dando alla stessa un significato compatibile con le norme
costituzionali che vengono invocate, secondo quanto affermato ripetutamente dalla
Corte;

che, ancora secondo la difesa erariale,
le argomentazioni relative all’art. 81 cod. proc. civ. sono totalmente inconferenti, dal momento che il
difensore designato in sostituzione chiede a proprio nome la liquidazione di
proprie spettanze, mentre prive di rilievo e comunque infondate appaiono le
considerazioni inerenti alla prospettata disparità di trattamento ed alla
ritenuta conseguente gratuità della prestazione professionale del difensore
sostituto, così come alla compromissione dell’effettività del diritto di difesa
dell’imputato, essendo la prestazione professionale per la quale si chiede la
liquidazione di spese ed onorari già stata espletata; che ad avviso
dell’Avvocatura la seconda questione sollevata dal Tribunale di Catanzaro
risulta inammissibile perché viene prospettata con espresso rinvio alle
motivazioni contenute nella precedente ordinanza del Tribunale di Pisa, in
violazione del principio di autosufficienza dell’ordinanza di rimessione
costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale, e in quanto la
questione è già stata dichiarata manifestamente inammissibile dalla Corte con
l’ordinanza n. 348 del 2003, le cui ragioni si estendono anche ai nuovi
parametri indicati, oltretutto in modo apodittico ed inconferente, dal Tribunale
di Catanzaro.

Considerato che il Tribunale di
Catanzaro solleva con unica ordinanza due distinte questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia), nella parte in cui non prevede che il
difensore designato dal giudice, ex art. 97, comma 4, del codice di procedura
penale, in sostituzione del difensore d’ufficio non reperito o non comparso,
possa chiedere la liquidazione di spese ed onorari per l’attività professionale
svolta in luogo del difensore sostituito, e nella parte in cui circoscrive alla
sola ipotesi di irreperibilità dell’imputato, che sia
stata dichiarata ai sensi dell’art. 159 cod. proc. pen., la possibilità di
liquidazione di spese ed onorari del difensore d’ufficio, senza prevedere il
caso dell’imputato non più rintracciabile nei cui confronti le notificazioni
vengano eseguite ai sensi dell’art. 161 cod. proc.;

che riguardo alla prima delle due
questioni sollevate il rimettente interpreta la norma censurata nel senso che
sarebbe impedito al difensore di ufficio, nominato dal giudice in sostituzione
dell’originario difensore, di chiedere la liquidazione dei compensi per l’opera
autonomamente svolta;

che tale interpretazione del quadro
normativo assunta a fondamento della censura, da un lato non tiene conto della
possibilità di dare alla disposizione una interpretazione conforme alle norme
costituzionali invocate, dall’altro omette di considerare, come esattamente
rileva l’Avvocatura, che secondo l’art. 97, comma 4, cod. proc.
pen., al difensore designato
in sostituzione si applicano le disposizioni dell’art. 102 dello stesso codice,
secondo cui “il sostituto esercita i diritti ed assume i doveri del difensore”;

che la sentenza della Corte di
cassazione – sezioni unite penali, 19 dicembre 1994, citata in ordinanza, ha
deciso una diversa questione in ordine all’individuazione del difensore
destinatario della notifica degli atti, mentre nulla ha stabilito in ordine
alla liquidazione dei compensi;

che la questione è quindi manifestamente
infondata;

che la seconda questione sollevata dal
Tribunale di Catanzaro è manifestamente inammissibile dal momento che essa
risulta motivata solo per relationem ad una
precedente ordinanza di rimessione del Tribunale di Pisa che questa Corte ha
già esaminato, dichiarandola a sua volta manifestamente inammissibile, con
l’ordinanza n. 348 del 2002.

Visti gli artt. 26,
secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi la Corte
Costituzionale

dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell’art. 117 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia),
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 35, primo comma,
e 36, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Catanzaro con
l’ordinanza in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 117 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sollevata, in riferimento
agli artt. 3, 24 e 36 della Costituzione, dal Tribunale di
Catanzaro con l’ordinanza in epigrafe.