Penale

Friday 01 June 2007

Sostanze dopanti e frode sportiva.

Sostanze dopanti e frode
sportiva.

Cassazione – Sezione seconda
penale – sentenza 29 marzo – 31 maggio 2007, n. 21324

Presidente
Morelli – Relatore Monastero

Pm Monetti – difforme –
Ricorrente Procura generale presso la
Corte di appello di Torino

Svolgimento del processo

Con sentenza emessa in data 14
dicembre 2005, la Corte
di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale
di Torino in data 26 novembre 2004, dichiarava Giraudo Antonio colpevole della
contravvenzione di cui al capo d) della rubrica, assolveva Agricola Riccardo e,
per effetto estensivo, Giraudo Antonio, dal reato di cui al capo g) nella parte
relativa alla contestazione avente ad oggetto "eritropoietina umana
ricombinante o pratiche di tipo trasfusionale", perché il fatto non sussiste,
assolveva entrambi gli imputati dal residui fatti addebitati
al capo g), con la formula perché il fatto non è previsto dalla legge come
reato e, infine, assolveva Agricola Riccardo dai reati di cui al capi h) e i),
della rubrica perché il fatto non costituisce reato.

Gli imputati Giraudo e Agricola
erano stati rinviati a giudizio per rispondere:

– entrambi, del capo a) della
rubrica (ricettazione), per avere nelle rispettive qualità, acquistato e
ricevuto da Rossano Giovanni alcune specialità medicinali, ad acquisto,
conservazione ed uso riservati ad ospedali e case di cura, e di cui era vietata
la vendita al pubblico, provenienti dai delitti di falso e di truffa in danno
delle rispettive case produttrici: il Rossano, infatti, secondo l’ipotesi accusatoria,
aveva contraffatto alcune prescrizioni mediche ed aveva attestato trattarsi di
prodotti ospedalieri per la casa di cura “Villa Cristina";

– il solo Giraudo, del reato di
cui al capo c) della rubrica (contravvenzione di cui all’art. l5, d.lgs. 30
dicembre 1992, n. 538), per avere esercitato, senza la prescritta
autorizzazione, attività consistenti nel procurarsi e fornire i medicinali
specificamente elencati;

– il Giraudo, inoltre, del reato
di cui al capo d) della rubrica (art. 4, d.lgs. n. 626 del 1994), per aver
omesso di redigere un documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e
salute durante il lavoro, relativamente al calciatori
della soc. Juventus p.a.;

– entrambi, delle contravvenzioni
contestate ai capi e) ed f) della rubrica (art. 6, legge
n. 135 del 1990, e artt. 5 e 38, legge n., 300 del 1970);

– entrambi, inoltre, del reato di
cui al capo g) della rubrica (art. 1 della legge n. 401 del 1989) per avere, in
concorso tra loro e al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente
al corretto e leale svolgimento di competizioni sportive organizzate dalla
Federazione Italiana Giuoco Calcio, campionato di calcio di serie A e Coppa
Italia, compiuto una pluralità convergente di atti fraudolenti consistenti:

– nel procurarsi e somministrare
ai calciatori specialità medicinali contenenti sostanze rientranti nell’elenco
formulato dal C.I.O., relativo alle classi di sostanze
proibite segnatamente specialità medicinali atte a stimolare l’eritropoiesi
quali l’eritropoietina umana ricombinante, le specialità medicinali Liposom
forte, Lidocaina, Xilocaina, Depro‑Medol fiale, Depro‑Medol +
Lodocaina fiale, Bentelan fiale e compresse, Deflan compresse, Flantadin
compresse, Flebocortid fiale, Solu‑Medrol fiale, Tricortin 1000;

– nel procurarsi e somministrare
ai calciatori specialità medicinali al di fuori delle indicazioni autorizzate
dal Ministero della Sanità, con lo scopo di incrementarne le prestazioni e, in
particolare,

a) la specialità medicinale
Samir, autorizzata dal Ministero della sanità per il trattamento delle sindromi
depressive,

b) la specialità medicinale
Liposom forte, autorizzata dal Ministero della sanità per le alterazioni
metaboliche cerebrali conseguenti a turbe neuroendocrine e, invece,
somministrata a calciatori in piena attività agonistica;

c) la specialità medicinale
Neoton, contenente creatina fosfato, autorizzata dal Ministero della sanità per
la cardioprotezione in chirurgia cardiaca e per la sofferenza del miocardio
negli stati ischemici e, invece, somministrata per via endovena mediante
fleboclisi a calciatori in piena attività agonistica, non affetti da alcuna
sofferenza metabolica del miocardio;

d) la specialità medicinale
Esafosfina, autorizzata dal Ministero della sanità per il trattamento della
ipofosfatemia accertata in situazioni acute, come le trasfusioni di sangue o in
affezioni croniche quali etilismo, malnutrizione o insufficienza respiratoria e
per il trattamento delle miocardiopatie economiche, e, invece, somministrata
per via endovena, mediante fleboclisi, a calciatori in piena attività
agonistica, non affetti da alcuna miocardiopatia ischemica né da altre
patologie tra quelle indicate, con la giustificazione che si trattava di
sostanze ricostituenti e non informando i calciatori che si trattava di un farmaco
attivo sul metabolismo energetico‑muscolare, con la finalità di
realizzare nel calciatori trattati una efficace
attivazione bioenergetica a livello della muscolatura cardiaca e scheletrica, e
di modificarne le proprietà psicofisiche e biologiche e, quindi, con l’intento
di incrementarne le prestazioni;

‑ nel procurarsi e
somministrare ripetutamente al calciatori specialità medicinali al di fuori
delle indicazioni autorizzate dal Ministero della Sanità e, segnatamente,
Depro‑medroI fiale e Bentelan fiale;

‑ nel procurarsi e
somministrare ripetutamente ai calciatori la specialità medicinale Voltaren,
autorizzata dal Ministero della sanità per affezioni reumatiche infiammatorie e
degenerative, artrosi ed altro e, invece, somministrata anche a immediato ridosso
o nel corso delle competizioni a calciatori non affetti da alcuna patologia;

– nel procurarsi e somministrare
ai calciatori specialità medicinali ad acquisto, conservazione ed uso riservati
a ospedali e case di cura e non utilizzabili in condizioni di sufficiente
sicurezza al dì fuori di strutture ospedaliere e, in particolare, l’Orudis e il
Mepral;

‑ nel procurarsi e
somministrare al calciatori prodotti contenenti
creatina in dosaggi giornalieri superiori al sei grammi, in contrasto con le
specifiche indicazioni in materia con l’intento di potenziarne le prestazioni;

‑ nel non riportare nelle
cartelle cliniche relative al giocatori le
somministrazioni, le prescrizioni, le indicazioni, i dosaggi, la natura e la
durata dei trattamenti farmacologici i praticati;

entrambi,
infine, dei reati di cui al capi b) ed i) della rubrica (art. 445, cod. pen.),
per avere somministrato a calciatori trattati, specialità medicinali specie e
qualità diverse da quelle dichiarate.

Nel confronti
del Rossano, chiamato a rispondere dei reati sub b) ed h) della rubrica, si
procedeva separatamente avendo lo stesso chiesto e ottenuto l’applicazione di
una pena concordata, ex art. 444 cod. proc. pen..

Il Tribunale di Torino, con
sentenza in data 26 novembre 2004, assolveva entrambi gli imputati dal reato di
cui al capo a), riqualificato il fatto come concorso nel delitto di falso di
cui al capo b), originariamente contestato al solo Rossano, per non aver
commesso il fatto e dai reati di cui ai capi e) ed f),
perché il fatto non sussiste; assolveva inoltre, il Giraudo dal reato di cui al
capo d), per non aver commesso il fatto, dalla contravvenzione di cui al capo
c), per prescrizione, e dai reati di cui ai capi g), h) ed i), per non aver
commesso il fatto, a norma dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

L’Agricola veniva,
viceversa, riconosciuto colpevole dei reati di cui ai capi g), h) ed i) della
rubrica e condannato alla pena di anni uno, mesi dieci di reclusione ed euro
2.000,00 (duemila/00) di multa.

Avverso tale
sentenza proponeva appello, da un lato, il Procuratore della Repubblica
di Torino, sia con riferimento alla assoluzione di Agricola dal reato di falso
di cui al capo b), della rubrica, sia con riferimento alla assoluzione di
Giraudo in ordine ai delitti di cui ai capi d), g), h) ed i): dall’altro, il
difensore dell’Agricola che, oltre a proporre eccezioni in rito, si doleva, nel
merito, della mancata assoluzione con riferimento a tutti i reati.

La Corte territoriale rilevava,
in via liminare, che le più significative problematiche di cui si era discusso
nel dibattimento di primo grado, e che erano state oggetto dell’impugnazione di
Agricola, convergevano sul reato di frode sportiva (art. 1, della legge n. 401
del 1989) di cui al capo g) della rubrica, e sul reato di somministrazione di
medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (art. 445 cod. pen.), di
cui al capi h) ed i) della rubrica.

La Procura della Repubblica
di Torino aveva, infatti, sostenuto che gli attuali imputati, nelle rispettive
qualità, il Giraudo di Amministratore delegato della società Juventus e
l’Agricola di responsabile del settore medico, in concorso con il Rossano,
titolare della farmacia fornitrice di farmaci al club, e nei cui confronti si è
poi proceduto separatamente ‑ essendosi lo stesso avvalso della
possibilità di chiedere l’applicazione della pena anche in dibattimento, a
seguito dell’entrata in vigore dalla legge n. 134 del 2003, e della relativa
normativa transitoria ‑ si erano procurati ed avevano somministrato ai
calciatori della soc. Juventus, dal 1994 al 1998, una lunga serie di medicinali
che erano stati suddivisi in a) sostanze proibite, in
quanto ricomprese negli elenchi predisposti dal C.I.O., in vista della lotta al
doping in ambiente sportivo, sostanze tra le quali spiccava la eritropoietina
umana ricombinante, b) specialità medicinali non vietate ma utilizzate in
condizioni "off label”, ossia al di là e al di fuori delle indicazioni
terapeutiche autorizzate dal Ministero della Sanità, c) specialità medicinali
riservate agli ospedali e alle case di cura e non utilizzabili al di fuori
delle strutture ospedaliere, e d) prodotti contenenti creatina somministrati in
dosaggi superiori a sei grammi giornalieri, così da impiegare il predetto
integratore sostanzialmente come medicinale.

Tali condotte, secondo l’accusa
avevano dato vita a una attività di carattere
fraudolento realizzata con il fine specifico di raggiungere un risultato
diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento di competizioni
sportive organizzate dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, Campionato di
calcio di serie A, in tal modo commettendo sia il reato di frode sportiva di
cui all’art. 1 della legge n. 401 del 1989, sia il reato di cui all’art. 445,
cod. pen., contestato, quest’ultimo in due distinti capi di imputazione
concernenti, rispettivamente, il commercio di farmaci in senso tradizionale e
il commercio di prodotti contenenti creatina.

Quanto al delitto di frode sportiva,
dopo aver ricostruito il percorso argomentativo della sentenza di primo grado,
che aveva ritenuto che la condotta dell’imputato Agricola integrasse il reato a
forma libera di cui all’art. 1, seconda parte, della legge n. 401 del 1989 –
fattispecie ritenuta applicabile al caso in esame perché il legislatore, ad
avviso dei primi giudici, dopo aver contemplato nella prima parte dell’articolo
una condotta di natura corruttiva ("chiunque offre o promette denaro a
taluno dei partecipanti a una competizione sportiva [ … ] al fine di
raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale
svolgimento della competizione avrebbe poi sanzionato penalmente, e con la
medesima pena, il compimento di "altri atti fraudolenti volti al medesimo
scopo" ‑ la Corte
territoriale risolveva la problematica posta al suo esame in senso contrario
rispetto alla soluzione adottata nella sentenza di primo grado ritenendo che la
disposizione in esame non poteva trovare applicazione nel
confronti della condotta che era stata ascritta al dirigenti della
Juventus.

In particolare, la Corte territoriale sosteneva
di condividere il pronunciamento dell’unica sentenza con la quale questa Corte
aveva affrontato la tematica in esame (Cass. sez. 6, 25 gennaio 1996, n. 3011,
Omini), affermando che «non rientra nella ipotesi di reato di cui all’art. 1,
della legge n. 401 del 1989,
l’assunzione di sostanze dopanti da parte di un
corridore», e che «gli atti fraudolenti volti al medesimo scopo di cui
all’ultima parte dell’art. 1, della legge n. 401 del 1989, devono essere
individuati alla stregua degli atti espressamente correlati all’offerta o
promessa di denaro o di altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti» e
che, pertanto, «l’ambito di applicazione della legge non può essere esteso ai
fenomeni autonomi di doping».

Ad avvalorare tale
interpretazione, ad avviso della Corte territoriale, soccorreva anche la
lettura dei lavori preparatori della legge che venivano contestualmente ed
accuratamente analizzati, e la ulteriore circostanza
della presenza nell’ordinamento di una disciplina specifica, la legge 26
ottobre 1971, n. 1099, che all’art. 3, sanzionava l’impiego e la
somministrazione di sostanze al fine di modificare artificialmente le energie
naturali del partecipante a una competizione sportiva.

È vero, infatti, proseguiva la Corte territoriale, che tale
fattispecie era stata depenalizzata dall’art. 32, della legge 24 novembre 1981,
n. 689, ma tale "assenza di tutela" penale in senso stretto non
poteva certo giustificare, per sé sola, una inammissibile
interpretazione estensiva dell’ambito di applicazione della legge n. 401 del
1989.

Peraltro, proseguiva la Corte di appello, la stessa
struttura della legge n. 401 del 1989, si poneva in forte contrasto con
l’interpretazione privilegiata dal Tribunale: da un lato, infatti, il
provvedimento legislativo era privo dell’elenco delle sostanze vietate, elenco
che viceversa, doveva ritenersi una costante nella normativa antidoping
riscontrandosi, infatti, non solo nella citata legge del 1971, ma anche nella
Convenzione di Strasburgo, ratificata dalla legge 522
del 1995 e, da ultimo, nella legge n. 376 del 2000, che aveva dato concreta
attuazione alla citata Convenzione.

Inoltre, l’interpretazione
offerta dal Tribunale avrebbe trovato un ostacolo insormontabile, ad avviso
della Corte, nel secondo comma dell’art. 1, della legge che equipara il
partecipante che accetta il denaro o altra utilità, all’extraneus che tale
denaro offre: la condotta del partecipe, di conseguenza, integrerebbe la
fattispecie incriminatrice solo con riferimento all’ipotesi corruttiva di cui
al primo comma, non essendo prevista alcuna sanzione con riferimento al
compimento degli «altri atti fraudolenti» di cui alla seconda parte dello
stesso articolo I.

Affermato il principio che «la
somministrazione al partecipante ad una competizione sportiva, di sostanze
idonee a modificarne la prestazione ‑ siano esse proibite o meno non
rientra nell’ipotesi criminosa di cui alla seconda parte del primo comma
dell’art. 1 della legge n. 401 del 1989, allorché il medesimo atleta sia
consapevole di tale condotta», non potendo la stessa essere qualificata
fraudolenta, la Corte
territoriale proseguiva l’analisi della imputazione rilevando la presenza,
all’interno della stessa, di due aspetti, l’uno relativo alle specialità
medicinali non espressamente vietate e l’altro concerne e alcune sostanze
proibite tra le quali spiccava, ovviamente, l’eritropoietina.

Con riferimento alle sostanze non
espressamente vietate, la Corte
territoriale osservava che la condotta contestata era stata effettivamente
posta in essere nei confronti dei giocatori della Juventus negli anni dal 1994
al 1998, con modalità off‑label con la conseguenza che la formula
assolutoria non poteva che essere «perché il fatto non è previsto dalla legge
come reato», formula che veniva estesa anche al
Giraudo, assolto in primo grado per non aver commesso il fatto, avendo la Corte ritenuto tale imputato
concorrente a pieno titolo dell’Agricola (cfr. pp. da 56 a 61 del provvedimento
impugnato) nella commissione del reato de quo.

Il secondo aspetto
dell’imputazione di frode sportiva concerneva la somministrazione di sostanze
vietate: premesso che l’indagine doveva essere effettuata esclusivamente con
riferimento alla eritropoietina umana ricombinante non essendo emerse dagli
atti del processo indicazioni concrete di una somministrazione in favore degli
atleti delle altre sostanze vietate di cui all’imputazione (e, segnatamente, il
Liposom, la Lidocaina,
la Xilocaina,
il Bentelan, il Flantadin compresse, il Flebocortid fiale, il Tricortin 1000,
etc…, sostanze che, proseguiva il giudice di secondo
grado, erano state «praticamente ignorate» nel corso del giudizio) – la Corte territoriale compiva
quindi una approfondita valutazione del merito della vicenda (da p. 65 in avanti) giungendo ad
escludere che gli indizi emersi, qualificati come meri elementi probatori
indiretti, potessero legittimare la tesi dell’accusa di avvenuta
somministrazione di eritropoietina.

Per giungere a tali conclusioni, la Corte ricostruiva i fatti
che avevano portato alla formulazione della predetta ipotesi accusatoria,
osservando che originariamente il pubblico ministero, a seguito delle
conclusioni peritali, aveva ritenuto di addebitare agli imputati esclusivamente
una condotta omissiva, per non avere gli stessi adottato
le necessarie misure precauzionali, in presenza di situazioni cliniche anomale
evidenziatesi in alcuni calciatori, e consistenti, ad es., in intensi
incrementi del valore di ematocrito.

Solo in un secondo momento, a
seguito della perizia disposta in dibattimento ed eseguita dal Prof. D’Onofrio,
il pubblico ministero provvedeva a modificare la imputazione:
il perito, infatti, rispondendo ad uno specifico quesito posto dal giudice («
… se le riscontrate variazioni dei valori di alcuni degli indicati parametri
siano da considerarsi fisiologiche e compatibili con la normale e intensa
attività fisica svolta dai calciatoti o siano invece indicative del fatto che
gli stessi giocatori possano aver assunto eritropoietina, preparati a base di
ferro o altre sostanze … »), affermava che la eritropoietina umana
ricombinante sarebbe stata somministrata, in forma acuta e per brevi periodi,
ai giocatori Conte e Tacchinardi, e in forma cronica e a dosi basse, anche ad
altri giocatori. Tali conclusioni avevano comportato la modifica del capo di
imputazione nel senso che la condotta meramente omissiva, originariamente
contestata, lasciava il posto a una condotta, commissiva ed esplicita, di
somministrazione della sostanza vietata.

Rilevava, sul punto, la Corte territoriale a) che
negli anni dal 1994 al 1998 non era stato riscontrato alcun caso di positività
a sostanze dopanti in nessuno dei giocatori in forza alla soc. Juventus, b) che
nessun elemento processuale portava a ritenere che la stessa società avesse
acquistato l’eritropoietina umana ricombinante, c) che le stesse espressioni
utilizzate dal perito d’ufficio ("molto probabile" e
"praticamente certa"), avevano sostenuto la possibilità di
somministrazione della predetta sostanza dopante in termini diversi dalla
sicura evidenza.

In particolare, la Corte riteneva che il valore
probatorio di quanto accertato dal perito fosse «molto modesto» sia perché le
anomalie segnalate dallo stesso apparivano tutte circoscritte in un ambito di
normalità di valori, sia perché lo stesso perito avrebbe ridimensionato i
risultati del proprio elaborato, «adeguandosi in parte alle spiegazioni e alle
opinioni giunte dal versante delle difese».

Per quanto riguardava poi i
singoli atleti, la Corte
prendeva specificamente in considerazione i casi Conte e Tacchinardi, in
relazione ai quali il perito aveva concluso per una somministrazione
«praticamente certa» di eritropoietina, ed osservava che la posizione di
entrambi i giocatori era caratterizzata «unicamente da sospetti, più o meno
consistenti che non assurgevano a valore di prova neppure sotto il profilo
indiziario».

Di conseguenza la Corte assolveva l’Agricola,
e, per effetto estensivo, il Giraudo, dal reato di cui al capo g) della rubrica,
nella parte relativa alla contestazione avente ad oggetto eritropoietina umana
ricombinante, perché il fatto non sussiste.

Sotto altro versante, e con
riferimento al reato di somministrazione di sostanze medicinali in modo
pericoloso per la salute, la
Corte territoriale ricostruiva il percorso argomentativo del
primo giudice che aveva affermato che la condotta dell’Agricola, rappresentata
dalla somministrazione off label dei medicinali indicati nel capo di
imputazione, integrava il delitto di cui all’art. 445 cod. pen.: e ricordava che la motivazione della sentenza di primo
grado si fondava a) sulla circostanza, di ordine generale, che la fattispecie
in esame non poteva certo ritenersi limitata ai soli farmacisti o commercianti
di medicinali, b) sulla considerazione che la condotta della norma
incriminatrice consisteva nella somministrazione di sostanze medicinali in
specie, quantità o qualità non corrispondenti alle ordinazioni mediche o
diversa da quella dichiarata o pattuita, e, conseguentemente, nel fatto che
tale condotta doveva essere interpretata nel significato più ampio possibile, e
c) che, nel caso di specie, l’Agricola aveva sicuramente somministrato ai
calciatori le sostanze proibite sommando in sé la doppia qualità di medico
sociale addetto alla cura dei calciatori, funzione che gli aveva permesso di
richiedere i medicinali presso i fornitori, e di somministratore diretto degli
stessi farmaci al fruitori finali, attività, quest’ultima, esercitata,
peraltro, in modo ingannevole.

In conseguenza, ad avviso del
Tribunale, non poteva essere accolta la tesi della difesa secondo la quale
«riferire la diversità in specie, qualità o quantità delle sostanze medicinali
da quelle dichiarate o pattuite, non necessariamente a una attività
strettamente o professionalmente commerciale, bensì all’atto di somministrare
tali sostanze, sarebbe stata operazione vietata dal principio di stretta
legalità in quanto avrebbe attuato una indebita estensione analogica».

Viceversa, ad avviso del
Tribunale, l’interpretazione accolta era l’unica che doveva ritenersi
rispondente «a un corretto criterio interpretativo della disposizione stessa
nella quale non è stato utilizzato il verbo consegnare per descrivere la
condotta, bensì il verbo somministrare».

La Corte territoriale, di
contro, rilevava che il percorso dei farmaci e dei prodotti a base di creatina
dai soggetti qualificati (farmacista o fornitore) al medico sociale e da
quest’ultimo agli atleti, si era sviluppato in due fasi nettamente distinte. La
prima, durante la quale i farmaci erano stati ordinati e consegnati alla
società, fase durante 1° quale, ad avviso della Corte, non vi era alcun motivo
per ritenere che i soggetti qualificati avessero consegnato i farmaci stessi in
modo difforme rispetto agli ordinativi commerciali ricevuti dall’acquirente
sulla base delle indicazioni del medico sociale.

La seconda fase sarebbe stata
caratterizzata dalla somministrazione dei farmaci e della creatina da parte di
Agricola al calciatori, con la conseguenza che né il
Rossano né i fornitoti di creatina avevano preso parte a tale seconda condotta
che aveva riguardato esclusivamente il rapporto tra i dirigenti della società e
i giocatori.

In altri termini, proseguiva la Corte, nel reato proprio il
soggetto qualificato non aveva in alcun modo posto in essere la condotta
incriminata né sotto il profilo materiale né sotto il profilo morale: e
l’ulteriore considerazione che nel confronti del
Rossano, per tale reato, era divenuta irrevocabile una sentenza di
patteggiamento, non consentiva di precludere una autonoma valutazione della
posizione dei coimputati come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di
legittimità.

Concludeva, infine, la Corte territoriale che la
condotta posta in essere dal dirigenti della Juventus
non poteva comunque integrare il delitto di cui all’art. 445, cod. pen. per l’assenza dell’elemento dell’inganno nei confronti dei
calciatori che avevano fruito di una informazione non capillare ma tutto
sommato sufficiente in merito alle sostanze che venivano loro somministrate.

Quanto, infine, alla
contravvenzione di cui al capo d) della rubrica, concernente l’incompleta
elaborazione del documento relativo alla valutazione dei rischi in tema di
sicurezza e di salute sul lavoro, relativamente al giocatori
nella loro qualità di dipendenti della Juventus ‑addebito in ordine al
quale il Tribunale di Torino aveva assolto il Giraudo (unico imputato) per non
aver commesso il fatto, attesa l’esistenza di una delega che investiva di tale
compito un dirigente della società ‑ la Corte territoriale osservava che gli obblighi
inerenti alla valutazione dei rischi, riguardavano in via esclusiva il datore
di lavoro e non potevano formare oggetto di valida delega: per l’effetto,
ritenuto sussistente l’elemento soggettivo del reato (quello oggettivo della
mancata redazione del documento era, infatti, ritenuto del tutto pacifico), la Corte condannava il Giraudo
alla pena di euro 2.000,00 (duemila/00) di ammenda.

Avverso tale
sentenza interpongono ricorso per cassazione sia il Procuratore generale
presso la Corte
di appello di Torino, sia il difensore dell’Agricola.

Il primo deduce inosservanza ed
erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della
motivazione, sia con riferimento al delitto di cui al capo g) della rubrica, e
cioè all’art. 1 della legge n. 401 del 1989, sia con riferimento al delitto di
cui al capi h) ed i), e cioè all’art. 445 cod. pen.

In particolare, quanto al capo g)
della rubrica, il Procuratore generale n’tiene del tutto
erronea l’interpretazione offerta dalla Corte territoriale circa la
ritenuta non applicabilità dell’art. 1 della legge n. 401 del 1989, alla
fattispecie in esame, contestando punto per punto, le argomentazioni della
sentenza e sviluppando una serie di considerazioni alternative.

Rileva il ricorrente che entrambe
le fattispecie descritte dalla norma incriminatrice sono sorrette dal dolo
specifico costituito dalla finalità di raggiungere un risultato diverso da
quello connesso allo svolgimento di una corretta e leale competizione e la
somministrazione di sostanze dopanti ad atleti partecipanti a competizioni
sportive organizzate dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, non può non
rientrare nel concetto di "atto fraudolento volto al fine di raggiungere
un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento
della competizione”.

Il ricorrente rileva poi che, la
sentenza della Corte di cassazione richiamata dalla Corte territoriale (Cass., sez. 6, sent. n. 3011 del 25
gennaio 1996, Omini) avrebbe affermato esclusivamente il principio che
"non rientra nell’ipotesi di reato di cui all’art. 1 della legge n. 401
del 1989, l’assunzione
di sostanze dopanti da parte di un corridore…", principio del tutto
irrilevante nel caso di specie ove si discute non dell’assunzione spontanea di
sostanze dopanti da parte di atleti, bensì della somministrazione di esse, da
parte di terzi, ai giocatori di una squadra di calcio: a ben vedere, prosegue
il Procuratore generale, una attenta lettura della sentenza Omini avrebbe
condotto alla diversa conclusione di n’tenere applicabile al caso di specie la
somministrazione di sostanze dopanti alla luce del riferimento, contenuto nella
predetta sentenza, al parametro della proiezione all’esterno dell’attività
fraudolenta.

La sentenza richiamata, in altri
termini, si sarebbe limitata ad escludere l’applicabilità di tale norma alle
sole ipotesi di doping autogeno e non già i fatti di doping eterogeno, ossia di
somministrazione di sostanze dopanti da parte di un terzo, non partecipante
alla competizione.

Principio, prosegue il
Procuratore generale, recepito anche dalla giurisprudenza di mento (vengono richiamate la sentenza n. 174 del 1992, del Giudice
dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Roma, e la sentenza del 19
novembre 2003 del Tribunale di Ferrara) che avrebbero, implicitamente la prima,
ed espressamente la seconda, confermato la piena sussumibilità della condotta
di somministrazione di sostanze dopanti nella disposizione normativa de qua
agitur.

Peraltro, rileva il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe
preso in considerazione, come unico criterio interpretativo, esclusivamente i
lavori preparatori. il cui esame, peraltro, sarebbe
stato effettuato in modo parziale e frammentario, senza tener conto del
criterio teleologico che fa riferimento allo scopo della norma che, una volta
emanata, vive di una propria autonomia che l’interprete deve attualizzare
individuando il più congruo oggetto di tutela: e sotto tale profilo non può non
osservarsi, prosegue il Procuratore ricorrente, che tra gli scopi della legge,
oltre quello di intervenire nel settore del giuoco e delle scommesse
clandestine, e di contrastare i fenomeni di violenza in occasione delle
manifestazioni sportive, vi è certamente anche quello di tutelare la
correttezza nello svolgimento delle competizioni sportive.

Del tutto fuori luogo, prosegue
il ricorrente, affermare che la condotta doveva ritenersi punita ai sensi della
legge n. 1099 del 1971, che ha, infatti, di mira esclusivamente la tutela
sanitaria delle attività sportive mentre la nonna incriminatrice in discussione
ha lo scopo di tutelare la correttezza delle manifestazioni sportive contro
manovre fraudolente poste in essere da soggetti diversi dal
partecipanti alla gara. Le due normative, quindi, avendo un diverso
oggetto giuridico e una diversa struttura dovevano ritenersi entrambe
applicabili al caso concreto, realizzando una ipotesi
di concorso formale di reati e non già una ipotesi di concorso apparente di
norme, con conseguente esclusione dell’applicabilità dell’art. 9 della legge n.
689 del 1981, che tale disposizione aveva depenalizzato.

Oltre che in violazione di legge,
la motivazione della Corte territoriale, ad avviso del ricorrente, sarebbe in
parte inesistente, nonché illogica e contraddittoria, laddove, de tutto
apoditticamente, ha affermato che la consapevolezza dell’atleta farebbe venir
meno, l’antigiuridicità della condotta di somministrazione dì sostanze dopanti
e laddove ha ritenuto, del pari immotivatamente, che i giocatori della Juventus
fossero perfettamente consapevoli del tipo di sostanze assunte e delle modalità
off label delle medesime.

Dopo aver ribadito
l’applicabilità della legge n. 401 del 1989, il ricorrente prende in esame il
rapporto tra l’art. 1 di tale normativa e la legge n. 376 del 2000, sopravvenuta
al fatti, e intitolata "Disciplina della tutela
sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping", che ha
introdotto nell’ordinamento una specifica previsione penale in tema di doping,
l’art. 9, che punisce l’assunzione, la somministrazione o l’utilizzo di
sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricomprese nelle classi
previste dall’art. 2, comma 1, della stessa legge, e rileva che il giudice di
primo grado, contrariamente a quanto affermato dalla difesa, aveva motivatamente
affermato che tra i reati non c’era alcuna continuità normativa, mancando il
requisito della coincidenza strutturale, richiesto dalla giurisprudenza di
legittimità (viene richiamata Cass., sezioni unite, 26 marzo 2003, n. 25887,
Giordano) per diversità della condotta, dell’ambito di applicazione e del bene
giuridico protetto.

Il Procuratore generale ricorda
di aver prospettato anche una diversa ricostruzione sistematica, con
riferimento alla presenza nell’ordinamento di entrambe le leggi de quibus,
giungendo alla conclusione che la somministrazione di sostanze dopanti
espressamente vietate, anche dal decreto ministeriale di attuazione dell’art. 2
della legge n. 376 del 2000, sarebbe oggi punita solo al
sensi dell’art. 9 della stressa legge, mentre gli stessi fatti commessi
prima dell’entrata in vigore della nuova le e, sarebbero puniti, in
applicazione dell’art. 2, comma 3, cod. pen., dalla disposizione di cui
all’art. 1 della legge n. 401 del 1989; per altro verso, la somministrazione di
sostanze dopanti non comprese nell’elenco ministeriale, resterebbe sanzionata
solo dall’art. 1, seconda parte, della legge n. 401 del 1989: si sarebbe cioè
di fronte, nel caso di specie, a una ipotesi non già di successione di leggi
nel tempo, ma a una tipica ipotesi che configura un rapporto di specialità per
specificazione tra due norme, contestualmente vigenti. La somministrazione di
sostanze dopanti altro non sarebbe se non uno dei possibili modi in cui si può
realizzare l’atto fraudolento volto allo scopo di alterare il risultato di una
competizione sportiva.

Il ricorrente ricorda poi che le
sezioni unite di questa Corte hanno affermato il principio che le ipotesi di
reato previste dall’art. 9 della legge n. 376 del 2000 sono configurabili anche
per i fatti commessi dopo la sua entrata in vigore ma prima dell’emanazione del
decreto ministeriale 15 ottobre 2002, con il quale si è provveduto a ripartire
in classi i farmaci e le sostanze il cui impiego è considerato doping sentenza,
quest’ultima, che, negando natura costitutiva e tassatività al decreto
ministeriale, ha comportato che le sostanze vietate non sono solo quelle
espressamente elencate nel citato decreto ministeriale, ma anche le c.d.
sostanze affini a quelle ripartite per classi con la conseguenza, al fini che qui ne occupa, che la somministrazione delle
sostanze di cui al capo g) della rubrica continua a costituire reato anche
secondo la nuova legge perché alcune sostanze sono espressamente comprese negli
elenchi del decreto e le altre rientrerebbero nel divieto in quanto sostanze
affini.

Per tutte queste sostanze
dovrebbe quindi trovare applicazione l’art. 1, legge n. 401 del 1989, come
norma più favorevole, per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore della
nuova legge.

Il ricorrente prende poi in esame,
separatamente, la somministrazione dell’eripropoietina e di sostanze diverse
dall’Epo, seguendo l’analisi operata dalla Corte territoriale e rileva,
liminarmente, la manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione
della Corte territoriale nella parte in cui ha affermato che i farmaci vietati,
diversi dalla eritropoietina, sarebbero stati "praticamente Ignorati"
nella vicenda processuale dalla quale, infatti, non emergerebbe, sempre secondo
i giudici di appello, alcuna indicazione concreta di una somministrazione delle
stesse sostanze in favore degli atleti.

Il ricorrente osserva infatti che la perizia del Prof. Muller,alla quale fa
riferimento la Corte
territoriale, si era occupata specificamente dei corticosteroidi, categoria
alla quale appartengono tutte le specialità medicinali vietate che la Corte d’appello ha ritenuto
ignorate (Depomedrol fiale, Deflan compresse, Flantadin compresse, Flebocortid
fiale, Solumedrol fiale, Bentelan fiale e compresse, Delltascortene compresse,
etc … ) ed aveva elencato quelli rinvenuti in giacenza presso la sede della
Juventus specificando che l’impiego dei corticosteroidi è sempre vietato.

Conclude sul punto il ricorrente
rilevando che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale,
numerosi indizi portavano a ritenere verificata l’avvenuta somministrazione
delle stesse sostanze ai giocatori della Juventus, e segnatamente le schede
sanitarie dei giocatori, le giustificazioni fornite da Agricola, il regime
degli acquisti, le giacenze rinvenute presso la società e la circostanza che
tutti gli acquisti erano stati effettuati esclusivamente per la
somministrazione alla "prima squadra", così escludendo che potessero
essere stati utilizzati sistematicamente per usi diversi.

Tali considerazioni, sostanzialmente
ignorate dalla Corte territoriale, esigono, ad avviso del ricorrente,
l’annullamento della sentenza per assoluto difetto di motivazione.

Il ricorrente dedica poi un lungo
ed articolato capitolo alla somministrazione dell’Epo (da p. 50 a p 115 del ricorso)
osservando, sostanzialmente, che la
Corte territoriale avrebbe assolto
gli imputati sconfessando integralmente non solo le argomentazioni del giudice
di primo grado ma anche le conclusioni del perito di ufficio, Prof. D’Onofrio,
senza ritenere necessario procedere a nuova perizia.

Dopo aver ricordato la
giurisprudenza di questa Corte in tema di rapporti tra il giudice di primo
grado e quello di appello e in tema di valutazione delle risultanze peritali,
il ricorrente deduce, sul punto specifico, l’erronea applicazione di norme
processuali che presiedono al governo della prova nel processo penale, la
mancanza e la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione,
risultante da atti specificamente indicati nonché il travisamento delle risultanze
processuali.

Quanto all’affermazione del
mancato riscontro di positività a sostanze dopanti, si rileva la illogicità di una affermazione che non tiene conto della
circostanza che, all’epoca di fatti, non si cercavano gli anabolizzanti nel
campioni degli atleti, né sussistevano di ricerca dell’Epo (vengono richiamati
alcuni atti processuali a conferma di quanto affermato).

Quanto all’affermazione della
mancanza di prove di acquisto dell’Epo, a confronto con quanto invece avvenuto
in altri procedimenti penali, si rileva, da un lato, che la mancanza di prove
dirette non costituisce di per sé valida e sufficiente motivazione per
escludere il reato e, dall’altro, che la motivazione, in modo del tutto
illogico, ha fatto riferimento ad altre vicende processuali, asseritamente di
maggior spessore probatorio, ma di nessun rilievo al fini
che qui ne occupa.

Quanto alla ritenuta
insufficienza della prova indiretta, si rileva l’erroneità di una affermazione che esclude "comunque" che la
prova indiretta o indiziaria possa condurre il giudice a dimostrare l’esistenza
di un fatto, e la conseguente violazione dell’art. 192, cod. proc. pen.

Quanto alla questione semantica
(consistente nell’avere il giudice tratto alimento dalle espressioni del perito
"molto probabile" e "praticamente certa", per inferirne un
giudizio non di certezza della prova), si rileva che il giudice dì appello
avrebbe fatto riferimento nella sua valutazione alla sola perizia del Prof.
D’Onofrio, senza tener conto delle integrazionali e dei chiarimenti dello
stesso (atti che vengono allegati per estratto) e dal
quali si evincerebbe, viceversa, che le espressioni utilizzate comportavano un
giudizio di certezza da parte del perito.

Quanto al mancato superamento dei
valori fissati nel vari protocolli anti‑doping,
si rileva che la somministrazione dell’Epo non porta necessariamente al
superamento delle soglie fissate nel vari protocolli: e ancora che non occorre
portare a livelli fuori norma l’emoglobina per dedurne la somministrazione
dell’Epo, la cui somministrazione cronica a bassi dosaggi può essere rilevata
da altri indizi e segnatamente da una alta variabilità per stagione, per ruolo,
da una concentrazione di valori più elevati in due periodi particolari, e nella
frequente reiterazione degli esami nel confronti di buona parte dei giocatori;
indizi che, pur evidenziati dalla Corte territoriale, erano stati poi del tutto
abbandonati e sostanzialmente ritenuti subvalenti rispetto ad aspetti del tutto
marginali e secondari, evidenziati dalla difesa.

Il ricorrente contesta poi le
conclusioni e le argomentazioni della sentenza impugnata con particolare
riferimento alla specifica posizione di singoli atleti rilevando, in
particolare, l’erroneità delle valutazioni effettuate con riferimento al
giocatore Amoroso (p. 81), al caso Birindelli (p. 82), al caso Pessotto (p. 87)
e, infine, ai casi Conte e Tacchinardi (da pag. 97 in avanti).

L’analisi del ricorrente viene condotta comparando le argomentazioni del Tribunale da
un lato, con quelle della Corte territoriale, dall’altro, e sottolineando le
ritenute incongruenze e le contraddittorietà della sentenza impugnata che
farebbero emergere, ad avviso dello stesso Procuratore generale, non già
semplici contrasti ma una radicale incompatibilità con gli atti del processo del
ragionamento seguito dal giudici di secondo grado, incompatibilità talmente
significativa che consentirebbe di ritenere integrato il vizio di motivazione
censurabile in sede di legittimità.

Quanto ai casi Conte, il
Procuratore generale, dopo aver ricordato che, ad avviso del perito, la
rilevante diminuzione iniziale dell’emoglobina e dell’ematocrito riscontrata e
il rapido recupero dei predetti valori, ritenuto in tutti i
casi non fisiologico anche perché accompagnato da anomalie nel dati del
bilancio marziale, contesta punto per punto le argomentazioni della Corte
territoriale che aveva ritenuto non univoche le conclusioni peritali perché
diversamente interpretabili e, infatti, diversamente interpretate dal perito e
dallo stesso Tribunale: il primo aveva infatti ritenuto che l’enitropoietina
era stata utilizzata dopo l’infortunio al fine di conseguire un rapido recupero
dell’atleta in vista di impegni agonistici futuri, mentre il secondo aveva
ritenuto di collocare la utilizzazione della sostanza proibita in epoca
antecedente rispetto all’infortunio.

Il ricorrente contesta in
particolare che la ricostruzione operata dalla Corte non abbia tenuto conto
neppure dei riscontri, estremamente significativi che riguardavano, in
particolare, le posizioni dei giocatori Conte, Tacchinardi, Pessotto e Amoroso
(il parametro dei reticolociti nell’emocromo effettuato dal Conte in data 29
maggio 1996, o le anomalie del bilancio marziale e segnatamente nell’aumento della ferritina associato a un calo della sideremia, con riferimento
al secondo caso Conte o, ancora, il superamento della differenza critica, nel
caso Tacchinardi), con evidente omissione e manifesta incongruità della
interpretazione del dato processuale.

Conclusivamente il ricorrente
deduce un più generale vizio di mancanza di motivazione per non avere il
giudice di appello motivato sull’andamento anomalo dell’emoglobina, compatibile
secondo la perizia solo con l’assunzione di eritropoietina.

Con un secondo motivo, il
ricorrente deduce violazione di legge con riferimento all’art. 445 cod. pen., e alle disposizioni in tema di concorso di persone nel
reato.

La scissione della vicenda della
somministrazione dei farmaci in due fasi, come operata dalla Corte territoriale
(il rapporto commerciale tra il soggetto qualificato e l’acquirente, soc.
Juventus, da un lato, e la successiva somministrazione dei farmaci
dall’Agricola, direttamente o indirettamente, ai calciatori, dall’altro),
sarebbe, infatti, ad avviso del ricorrente, operazione del
tutto errata in diritto: in tanto si è resa possibile la
somministrazione dei farmaci al calciatori, prosegue il ricorrente, in quanto
ciascuno dei protagonisti della vicenda ha dato il proprio contributo alla
realizzazione del risultato finale: il farmacista e i fornitori di creatina consegnando
i farmaci e la creatina agli imputati, e gli imputati consegnandoli al
calciatori: in altre parole, ad avviso del ricorrente, la consegna sarebbe
stata effettuata al calciatori dal soggetto qualificato per il tramite della
società Juventus e, più in particolare, per il tramite del medico sociale della
società.

La contraria opinione della Corte
territoriale, che avrebbe affermato l’assenza nella specie del concorso morale
del farmacista e del fornitore di creatina, sarebbe del tutto
infondata perché «la responsabilità dell’estraneo sussiste anche se il
soggetto qualificato non è punibile a causa di una condizione personale o per
difetto dell’elemento psicologico del reato», e a nulla rileverebbe la
circostanza che al fornitori delle sostanze proibite non sarebbe stato
addebitato anche il reato di frode sportiva, attesa la diversità del dolo
specifico.

Inoltre la provata irregolarità
delle forniture (contraffazione da parte del Rossano di prescrizioni mediche,
invio da parte della società Juventus al farmacista Rossano di meri ordinativi
commerciali per richiedere farmaci sottoposti all’obbligo della prescrizione
medica, sentenza di patteggiamento relativa alla posizione di Rossano, etc…)
dimostrerebbe il pieno concorso del farmacista e dei fornitori di creatina
nella successiva somministrazione dei farmaci ai calciatori.

Infine, il ricorrente rileva che
i calciatori non erano consapevoli dei contenuti e degli effetti delle sostanze
che andavano assumendo (vengono allegate, per
estratto, le dichiarazioni di alcuni giocatori) perché l’informazione loro
fornita da Agricola non corrispondeva a verità, posto che i giocatori pensavano
di ricevere esclusivamente vitamine e zuccheri o, al più, farmaci
disintossicanti.

Il ricorrente Giraudo deduce
violazione dell’art. 606, comma 1, lettere b) ed e)
della rubrica, in relazione all’art. 4, comma 2 del d.lgs. n. 626 del 1994.

In particolare, il ricorrente
osserva che la fattispecie prevista dall’art. 4, comma 2,
del d.lgs. n. 626 del 1994, contestata al Giraudo per avere lo stesso redatto
in modo incompleto il documento relativo alla valutazione dei rischi in tema di
sicurezza e di salute sul lavoro, relativamente ai giocatori nella loro qualità
di dipendenti della soc. Juventus, riguarderebbe esclusivamente i rischi
presenti sul luogo di lavoro al quali possono essere
esposti i calciatori e connessi alle attività latu sensu lavorative degli
stessi calciatori e non già all’attività agonistica degli stessi che, per sua
natura, esula dalla valutazione di cui al d.lgs. n. 626 del 1994.

La stessa definizione di
"prevenzione" proposta dal decreto, prosegue il ricorrente, che
consiste nel complesso delle disposizioni e misure adottabili in tutte le fasi
dell’attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali, non
può riferirsi anche all’attività agonistica "sul campo", laddove cioè
non esistono fattori di rischio sul quali il datore di
lavoro può intervenire per ridurli o escluderli.

Ad avviso del ricorrente la Corte territoriale non
avrebbe tenuto conto che l’attività volta alla valutazione (e alla prevenzione)
dei rischi specifici dell’attività agonistica dei calciatori, è regolata da una
normativa specifica di settore, e segnatamente dal d.m. 18 febbraio 1982 e dal
d.m. 13 marzo 1995 che, rispettivamente, attribuiscono al medico sportivo
l’accertamento dell’idoneità per l’accesso alle singole attività sportive
agonistiche e prevedono la figura del "medico sociale", responsabile
sanitario delle società sportive professionistiche, con il compito di compilate
ed aggiornare periodicamente le schede sanitarie e le cartelle cliniche degli
atleti.

Tale "medico sociale"
è, infatti, prosegue il ricorrente, figura del tutto omologa al “medico
competente" descritto dal decreto legislativo in oggetto, deve possedere
gli stessi requisiti professionali e la sua attività deve ritenersi pertanto del tutto esaustiva degli obblighi di prevenzione previsti
dall’art. 4 del decreto in esame.

Con memoria in data 5 gennaio
2007, 1 difensori di Agricola e Giraudo chiedono, preliminarmente,
l’inammissibilità del ricorso in quanto la modifica dell’art. 606, lettera e),
cod. proc. pen., operata con la legge n. 46 del 2006,
deve essere intesa nel senso che gli atti indicati dal ricorrente devono sempre
essere apprezzati nel rigorosi limiti del sindacato di legittimità, non essendo
sufficiente, come affermato da numerose sentenze di questa Corte,
contestualmente richiamate, che gli atti del processo siano semplicemente
contrastanti con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con
una sua ricostruzione complessiva dei fatti o che siano astrattamente idonei a
fornire una ricostruzione più persuasiva di quella contenuta nella sentenza
occorrendo, invece, che gli stessi siano dotati di una autonoma forza
esplicativa sì da disarticolare l’intero ragionamento della sentenza e da
determinare al suo interno radicali incompatibilità.

I difensori degli imputati
contestano, poi, il metodo seguito dalla Procura generale di Torino,
ricorrente, nella parte in cui «in modo disarticolato e sparpagliato», ha
inserito nel corpo del ricorso «pezzi di esami e controesami proponendo al
giudice del diritto l’inconcepibile esigenza di acquisire d’ufficio gli
originali di detti esami, sia per apprezzarli nel testo integrale, sia per
verificare la corrispondenza di quanto richiamato nel ricorso all’originale».

L’inammissibilità sarebbe
particolarmente evidente, ad avviso dei difensori degli imputati, laddove il
ricorrente, con una censura analitica e minuziosa delle conclusioni peritali,
avrebbe sovrapposto alle stesse le proprie specifiche conclusioni, proponendole
come l’unica versione attendibile dei fatti.

Analoghe considerazioni vengono poste con riferimento alla somministrazione di
sostanze diverse dalla eritropoietina, laddove le censure, ad avviso della
difesa, concernono questioni di fatto e valutazioni della prova, non
censurabili in Cassazione.

Con specifico riferimento alla
somministrazione dell’eritropoietina, la difesa sostiene che la Corte di appello avrebbe
congruamente, logicamente e condivisibilmente motivato sul perché gli elementi
indiretti e incerti offerti dall’istruttoria dibattimentale, e segnatamente dal
perito, non erano stati ritenuti sufficienti a fornire la prova della
somministrazione di Epo al giocatori: non si sarebbe,
quindi, trattato, di una "sconfessione" dell’elaborato peritale, come
erroneamente ritenuto dal ricorrente, ma di una attenta lettura delle
conclusioni peritali e di una diversa valutazione, sempre opportunamente
motivata, degli elementi complessivamente emersi.

La difesa ripropone, poi, la tesi
della inapplicabilità della legge n. 401 del 1989 che avrebbe un oggetto
giuridico diverso da quello tipico delle normative antidoping. peraltro, prosegue la memoria, all’epoca dei fatti era in
vigore la legge n. 1099 del 1971, che avrebbe dovuto trovare applicazione.

A riprova della inaccoglibilità
della tesi del ricorrente, la difesa ricorda che, ai sensi dell’art. 1 della
legge n. 401 del 1989, che estende la punibilità al partecipante alla
competizione che abbia accettato il denaro o ne abbia accolto la promessa, e,
quindi, con esclusivo riferimento agli atti di corruzione e non già agli
"altri atti fraudolenti", l’atleta che si fosse dopato autonomamente,
sarebbe incorso nella sanzione amministrativa prevista dall’art. 1 della legge
n. 1099 del 1971, ove avesse utilizzato sostanze contenute nel d.m. di
attuazione, mentre non sarebbe stato punibile ove avesse utilizzato sostanze
non ricomprese nel citato elenco: viceversa, a fronte di tale
"impunità", l’Agricola, qualora avesse somministrato sostanze
vietate, non comprese nel citato elenco, all’atleta consenziente, sarebbe
punito con la pena della reclusione e della multa.

Peraltro, rileva la difesa, se la
norma dovesse essere interpretata nel senso voluto dal ricorrente, nel senso
cioè di vietare la somministrazione di qualsiasi sostanza al fine di
raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale
svolgimento della competizione, ne sarebbe evidente la illegittimità
per mancanza di determinatezza e sostanziale violazione del principio di
tipicità.

Infine, con riferimento all’art.
445, cod. pen., la difesa afferma che la decisione
della Corre territoriale si fonda su un accertamento di fatto sul quale non è
possibile tornare in sede di legittimità.

In ogni caso si sostiene che nel
reato proprio l’azione tipica deve essere sempre riferibile al soggetto
qualificato; qualora sia posta materialmente in essere da un soggetto
extraneus, azione tipica deve essere comunque riferibile al soggetto
qualificato almeno sotto il profilo soggettivo, riferibilità espressamente esclusa
dalla Corte territoriale.

Conclusivamente, questa Corte è
chiamata a giudicare in ordine:

al capo
d), art. 4, comma 2, d.lgs. n. 626 del 1994, contestato al solo Giraudo,
assolto in primo grado e condannato in appello, a seguito di ricorso
dell’imputato;

al capo
g), art. 1, 113 dicembre 1989, n. 401, contestato a Giraudo e Agricola (con la
sentenza di primo grado il Giraudo è stato assolto e l’Agricola è stato
condannato: a seguito di impugnazione ‑ del pubblico ministero
relativamente all’assoluzione Giraudo e della difesa, in relazione alla
condanna di Agricola ‑ in appello entrambi gli imputati sono stati
assolti), a seguito di ricorso del Procuratore generale;

al capo
h) art. 445, cod. pen., contestato a Giraudo e Agricola e Rossano (con la
sentenza di primo grado, il primo e stato assolto, il secondo è stato
condannato e il terzo ha chiesto l’applicazione della pena: in appello ‑
a seguito di impugnazione del pubblico ministero, relativamente all’assoluzione
Girando, e della difesa, in relazione alla condanna di Agricola ‑
entrambi gli imputati sono stati assolti), a seguito di ricorso del Procuratore
generale;

‑ al capo i), art. 445,
cod. pen., contestato a Giraudo e Agricola (con la
sentenza di primo grado, il primo è stato assolto, il secondo è stato
condannato: in appello – a seguito di impugnazione del pubblico mistero
relativamente all’assoluzione Girando, e della difesa, in relazione alla
condanna di Agricola ‑ entrambi gli imputati sono stati assolti), a
seguito di ricorso del Procuratore generale.

Motivi della decisione

1) ‑ Il ricorso
dell’imputato Giraudo va accolto, anche se per motivi procedurali, affatto
diversi da quelli di merito prospettati dalla difesa.

Il capo d) della rubrica,
infatti, concerne la violazione dell’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 626 del 1994,
contestata al solo Giraudo, che era stato assolto in primo grado e condannato
in appello a seguito di impugnazione del pubblico Ministero.

Orbene, l’art. 593, comma 3, cod.
proc. pen., nel testo vigente all’epoca della
impugnazione proposta dal pubblico ministero, prevedeva l’inappellabilità delle
sentenze di condanna con le quali era applicata la sola pena dell’ammenda e, ai
fini che qui ne occupa, delle sentenze di proscioglimento o di non luogo a
procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con
pena alternativa.

Nel caso di specie, l’art. 89 del
d.lgs. n. 626 del 1994, punisce la violazione della contravvenzione di cui all’art. 4, comma 2, con la sanzione dell’arresto da tre a
sei mesi o dell’ammenda da tre a otto milioni di lire: ne consegue che,
trattandosi di contravvenzione punita con pena alternativa, la sentenza di
proscioglimento emessa dal primo giudice non era soggetta alla proposta
impugnazione e, per l’effetto, la condanna emessa dalla Corte di appello, in
riforma di quella di primo grado, va, in parte qua, annullata senza rinvio.

Restano assorbiti i motivi di
mento, prospettati dalla difesa.

2) ‑ Il ricorso del Procuratore
generale è parzialmente fondato e va accolto nel limiti
di cui in motivazione.

Capo g) della rubrica

1) – La problematica concernente
l’applicabilità della legge n. 401 del 1989.

La principale questione dibattuta
nel corso del processo ha riguardato l’applicabilità, nel caso concreto, della
legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle
scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di
competizioni agonistiche): se cioè, la somministrazione dei farmaci vietati di
cui all’imputazione, possa integrare il delitto di cui
all’art. 1 della legge citata (Frode in competizioni sportive), che
specificamente recita:

«Chiunque offre o promette denaro
o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione
sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute, dal Coni,
dall’Unire o da altri enti sportivi n’conosciuti dallo Stato e dalle
associazioni ad essi inerenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da
quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero
compie altri atti faudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la
reclusione da un mese a un anno e con la multa da lire 500.000 a lire 2.000.000.
Nel casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.»

Il secondo comma dello stesso
articolo stabilisce che «le stesse pene si applicano al partecipante alla
competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio o ne accoglie la
promessa.»

Va, quindi, in via liminare,
affrontata tale tematica al fine di valutare se la condotta di somministrazione
ad atleti (nella specie, giocatori di calcio) da parte di terzi, di sostanze
destinate a migliorarne artificiosamente le prestazioni e, per l’effetto, il
rendimento agonistico, possa integrare il delitto di frode in competizioni
sportive di cui alla citata disposizione normativa e, segnatamente, la condotta
prevista nella seconda parte del primo comma che equipara la condotta di
offrire denaro o altra utilità al compimento di altri atti fraudolenti volti al
medesimo scopo

Non si discute, pertanto, in
questa sede del fenomeno del c.d. autodoping, di cui pure a lungo si è
discettato nel procedimento, e cioè della possibilità che la condotta
dell’atleta che volontariamente assume sostanze dopanti potesse
costituire reato anche in epoca precedente all’entrata in vigore della legge n.
376 del 2000, ma esclusivamente della possibilità di applicare la citata
disposizione normativa anche alla condotta di chi somministra sostanze dopanti
al partecipanti a una competizione sportiva al fine di alterarne il risultato.

È noto che la normativa che
disciplina, tra l’altro, la "frode in competizioni sportive", è stata
emanata per sopperire a una sostanziale carenza di strumenti sanzionatori nello
specifico settore: il delitto di truffa, al quale si faceva a volte ricorso,
risultava, infatti, di difficile applicazione pratica di talché particolarmente
sentita era l’esigenza di far fronte a tale obiettiva lacuna normativa per
sanzionare in modo adeguato gravi comportamenti illeciti che spesso
compromettevano la regolarità delle competizioni sportive.

Si è così costruita una normativa
che ricorda lo schema della istigazione alla corruzione e che punisce la
condotta di «chiunque offre o promette denaro» o «compie altri atti fraudolenti
volti al medesimo scopo»; il comma 2 dello stesso articolo, si limita ad
equiparare quoad poenam la condotta del partecipante «che accetta denaro o
altra utilità o vantaggio o ne accoglie la promessa».

Non appare utile ripercorrere i
lavori preparatori alla ricerca della ratio e dell’intentio legis, anche perché
tale indagine, operata da entrambe le parti processuali, non ha cOnsentitO di
giungere a risultati certi e inequivoci; pare, invece, opportuno, molto più
semplicemente, riportarsi al contenuti della
Relazione, nella quale si legge che la normativa de qua mira alla «salvaguardia
nel campo dello sport, di quel valore fondamentale che è la
"correttezza" nello svolgimento delle competizioni agonistiche»;
finalità, peraltro, che risulta agevolmente dallo stesso testo della
disposizione in esame che individua un dolo specifico costituito dal «fine di
raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale
svolgimento della competizione».

Le condotte incriminate dall’art.
1 sono, quindi, due: la prima consiste in una forma di corruzione in ambito
sportivo, mentre la seconda, che è l’unica che interessa in questa sede, è
costituita da una generica frode, e rimane integrata dal mero compimento di
«altri atti fraudolenti».

È stato precisato in dottrina che
si è in presenza, in quest’ultimo caso, di una modalità alternativa e non
cumulativa, nel senso che l’art. 1, non costituisce «una disposizione a più
norme ma una norma a più fattispecie», conclusione suggerita, in particolare,
dalla connessione letterale delle previsioni in termini disgiuntivi. Ed è
stato, inoltre, condivisibilmente sostenuto dalla dottrina che, alla puntuale
determinatezza della fattispecie della ipotesi corruttiva, si contrappone una ipotesi sussidiaria dal contorni assai lati.

L’ipotesi di cui alla seconda
parte del comma 1 della disposizione in esame ha, infatti, una latitudine, sì
determinata, ma assai ampia. e non certo comparabile
con la puntuale previsione di cui al primo comma: si può sul punto affermare,
condividendo la migliore dottrina, che la natura fraudolenta dell’atto,
richiesta dalla norma incriminatrice, esclude qualsivoglia violazione del
principio di determinatezza e di tipicità.

La sia pur sommaria analisi della
disposizione in esame va completata con un richiamo al dolo specifico,
costituito dal «fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente
al leale e corretto svolgimento della competizione».

È corretto il risultato ottenuto
rispettando le regole del giuoco, mentre è "leale" quello
ottenuto ponendo in contrapposizione (sul campo) i soli valori
agonistici: ne consegue che l’oggetto giuridico tutelato dalla norma è, in
ultima analisi, il risultato della competizione che non deve essere
fraudolentemente alterato.

Come emerge anche dalla relativa
intitolazione, nella parte in cui accosta agli interventi nel settore del gioco
e delle scommesse clandestine, la tutela della correttezza nello svolgimento di
competizioni agonistiche, la legge presenta una precisa oggettività rivolta,
fondamentalmente, a vietare condotte che ledono il dovere di correttezza ed è
tesa a tutelare il risultato della competizione, a rispettare l’alea correlata
ad ogni manifestazione sportiva, che non deve essere fraudolentemente alterata.

Se ciò è vero, ne consegue che l’extraneus
che somministra ai partecipanti alla competizione, sostanze atte ad alterarne
le prestazioni, e che fraudolentemente mira a menomare o ad esaltare le
capacità atletiche del giocatore, pone in essere una condotta che consiste in
un espediente occulto per far risultare una prestazione diversa da quella
reale, in un artifizio capace di alterare il "genuino" svolgimento
della competizione, con palese violazione dei principi di lealtà e di
correttezza: Per l’effetto, gli atti posti in essere sono agevolmente
riconducibili alla nozione di «atti fraudolenti» di cui alla normativa in
esame.

Né elementi di segno contrario
alle conclusioni testé raggiunte possono cogliersi dalla giurisprudenza
richiamata (di legittimità e di merito) che, contrariamente a quanto sovente
sostenuto durante i giudizi di merito, non solo non è giunta a conclusioni
diverse da quelle dianzi accennate ma che, in qualche misura, ha confermato le
valutazioni testé compiute.

La sentenza di questa Corte che è
stata più volte citata (Cass., sezione 6^, 25 gennaio
1996, Omini), riguardava il caso di un soggetto imputato del reato di cui
all’art. 361, cod. pen., per aver omesso di denunciare un reato ex art. 1,
della legge n. 401 del 1989, consistente nell’assunzione di sostanze dopanti da
parte di un corridore.

Con la richiamata decisione,
questa Corte ha, infatti, affermato che «gli altri e innominati atti
fraudolenti volti al medesimo scopo [ … ] devono essere identificati alla
stregua degli atti espressamente indicati nella proposizione principale [ …
]»; deve trattarsi, in altre parole, in primo luogo, di «attività proiettate
all’esterno delle persone che le hanno deliberate e tali da investire
direttamente altri soggetti con quelli coinvolti nella medesima attività» e, in
secondo luogo, di «attività in qualche modo sinallagmatiche dato che correlano
la distorsione che il soggetto esterno persegue, dell’esito della gara, al
denaro o all’altra utilità dati, ovvero promessi e perseguiti, dall’altro
soggetto partecipante alla gara».

Con la conseguenza ‑ ha
proseguito la Corte
‑ che «l’ambito di applicazione della legge in esame non si estende ai
fenomeni di autodoping che trovano adeguata sanzione negli ordinamenti
sportivi», e che pertanto punire ai sensi dell’art. 1, della
le e n. 401 del 1989 la condotta di doping autogeno realizzata
dall’atleta al di fuori di un patto corruttivo, significherebbe forzare il
senso della disposizione in esame, con conseguente violazione del principio di
legalità.

Conclusione, quella testé
riferita che, condivisibile o meno, in ogni caso, non può essere richiamata
come precedente specifico per la n’soluzione della questione che qui ne occupa,
riguardando la stessa esclusivamente l’ipotesi di assunzione di sostanze
dopanti da parte di un atleta, e non già la condotta di somministrazione di cui
si discute in questa sede.

Situazione, quest’ultima, che
peraltro, a tacer d’altro, presenta entrambi i requisiti che la citata
decisione ha ritenuto necessari per integrare il delitto de quo: l’extraneus
che somministra sostanze dopanti ai giocatori, infatti, non solo compie un atto
fraudolento finalizzato ad alterare il risultato della gara, ma pone in essere un’attività da un lato proiettata all’esterno e, dall’altro,
in qualche misura «sinallagmatica», per i riflessi di tale condotta nel mondo
dello sport.

La sentenza commentata tende,
infine, a circoscrivere gli «altri atti fraudolenti», di cui alla legge citata,
con un lungo obiter (« … se così non fosse, qualsiasi illecito sportivo,
dallo spintone al calciatore in corsa, alla spinta del gregario al campione
ciclista in difficoltà, siccome oggettivamente volti a provocare un esito della
gara diverso da quello cui avrebbe dato luogo una leale competizione, dovrebbe
rientrare nella previsione della normativa in esame … »), non solo non
rilevante al fini di quella decisione ma, ad avviso di
questo collegio, affatto condivisibile: proprio il riferimento a un connotato
di necessaria fraudolenza consente, infatti, di operare una netta distinzione
tra l’ipotesi delittuosa e le semplici violazioni delle regole sportive.

È fin troppo ovvio, infatti, che
la condotta non può certo consistere in una mera violazione delle regole del
giuoco, sanzionabile solo dall’ordinamento sportivo, ma deve contenere un quid
pluris, un artifizio o un raggiro che modifica fraudolentemente la realtà con la
con la specifica finalità di alterare il risultato della gara.

Analoghe considerazioni devono
porsi con riferimento alla giurisprudenza di merito, e, segnatamente, alla
sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma (sentenza
n. 174 del 1992), sovente richiamata dalle parti, che aveva
preso in esame una ipotesi di cessione di fentermina da parte di terzi
ai giocatori di calcio, Peruzzi e Carnevale: una attenta e compiuta lettura
della stessa permette, infatti, di ritenere che la decisione è stata la diretta
conseguenza della accertata mancanza di elementi probatori per ritenere
sussistente un eventuale «coinvolgimento della struttura societaria nella
illecita assunzione di sostanze stupefacenti da parte dei giocatori».

In altri termini, anche tale
sentenza ha preso in considerazione, fondamentalmente, una ipotesi
di mera assunzione e non gia di somministrazione, come nella specie, di
sostanze dopanti.

Non convince, inoltre, la tesi ‑
utilizzata dalla difesa degli imputati per escludere tout court l’applicabilità
della legge in esame alle condotte di doping autogeno ed eterogeno – che trae
spunto dal tenore letterale del secondo comma dell’art. 1, che punisce il
partecipante alla competizione, nel solo caso di cui alla prima parte dell’articolo
1: si sostiene, infatti, che tale limitazione della responsabilità del
"partecipante alla competizione", altrimenti incomprensibile,
proverebbe che il legislatore non avrebbe previsto una autonoma
ipotesi di reato per il c.d. autodoping e, quindi, più in generale. neppure per la condotta di somministrazione di sostanze
stupefacenti da parte di terzi.

L’argomentazione proposta non può
essere condivisa.

La punibilità del partecipante
alla competizione «che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio o ne
accoglie la promessa», ove non espressamente prevista, avrebbe potuto,
ragionevolmente, ritenersi esclusa dalla condotta individuata dalla prima parte
del comma 1 della disposizione in esame, che punisce specificamente solo la
condotta di «chiunque offre o promette denaro… »; secondo uno schema usuale
nel diritto penale sostanziale, il ha ritenuto, nella
sua discrezionalità, di estendere la punibilità al partecipante, disponendo
l’equiparazione quoad poenam delle rispettive condotte.

Considerata la già sottolineata
autonomia delle condotte incriminate dalla prima e dalla seconda parte del
primo comma della disposizione in esame (si tratta di una norma a più
fattispecie), non può certo trarsi argomento dalla disposta equiparazione, e,
segnatamente dal fatto che la stessa risulta circoscritta alla sola condotta di
"corruzione sportiva",
per affermare che il le non avrebbe previsto una autonoma ipotesi di reato per
il c.d. autodoping e, quindi, più in generale, neppure per la condotta di
somministrazione di sostanze stupefacenti da parte di terzi.

Innanzitutto, c’è da dire che la
lettera della norma non consente affatto di interpretare la disposizione nel
senso sostenuto dalla difesa atteso che il "chiunque" di cui alla
prima parte dell’art. 1, pur essendo, all’evidenza, lo stesso soggetto
dell’inciso “ovvero compie altri atti fraudolenti", e cioè, l’unico
soggetto che regge tutti i verbi descrittivi di fattispecie criminose contenute
nella disposizione in esame, cionondimeno, con riferimento alla fattispecie di
“corruzione sportiva", si qualifica per la necessità di porre in essere
una ben specificata condotta, consistente nell’offerta o promessa di denaro o
altra utilità, mentre, con riferimento alla condotta fraudolenta di cui alla
seconda parte del comma, è sufficiente che ponga in essere una
attività che presenti il connotato della fraudolenza.

Ne. consegue,
da un lato, la necessità di una previsione espressa, per affermare la
punibilità della condotta del partecipante alla competizione che accetta il denaro
o le altre utilità e, dall’altro, e viceversa, proprio a ragione della più
volte sottolineata ampia latitudine della condotta di "chi compie altri
atti fraudolenti volti al medesimo scopo", la sicura riferibilità anche ai
partecipanti alla competizione di tale, ultima, omnicomprensiva condotta di
frode, senza necessità di alcuna ulteriore specificazione o equiparazione.

Deve quindi concludersi, sempre
alla luce della lettera della legge, che la specificazione di cui al secondo
comma, forse frutto di una tecnica legislativa poco chiara, non può certo
essere interpretata nel senso sostenuto dalla difesa: peraltro, la stessa ratio
della legge prima esaminata, e il dolo specifico richiesto, non consente certo
di escludere la punibilità, con una inammissibile
forzatura ermeneutica, proprio di quei soggetti che, partecipando alla
competizione, possono, meglio e più direttamente di altri, alterarne il
regolare svolgimento: la frode in competizioni sportive e, infatti, finalizzata
all’alterazione del risultato naturaliter, alla modificazione artificiosa del
leale confronto delle rispettive abilità.

E poiché nulla autorizza a
ritenere, a priori, che l’atleta dopato debba essere considerato la vittima
della fattispecie incriminatrice. ne consegue che una
rigorosa interpretazione della norma non consente di escludere, sempre a
priori, la loro punibilità, salvo l’accertamento in fatto della consapevolezza
della illecita assunzione e/o somministrazione.

Questo collegio osserva, infine,
e solo incidenter, che anche ove si condividesse la tesi della difesa ‑
che sostiene che il circoscritto ambito di punibilità del partecipe (al solo
caso di "corruzione sportiva") proverebbe, e‑x‑ sè, la
non punibilità per la condotta di autodopin ‑ cionondimeno non si vede
per quale ragione tale evenienza dovrebbe comportare, automaticamente, anche la
non punibilità dell’extraneus che somministra sostanze dopanti al partecipanti alla competizione: condotta, quest’ultima
che si discosta non poco dalla problematica dell’a ssunzione diretta, testé
esaminata, e che, come agevolmente si coglie, mirando a modificare
fraudolentemente le condizioni atletiche dei giocatori, non può non integrare
quella condotta, fraudolenta appunto, finalizzata a raggiungere un risultato
diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della
competizione.

Per escludere l’applicabilità
della legge è stato, infine, speso un ulteriore argomento: la legge non
conterrebbe l’elenco delle sostanze vietate, elenco che costituirebbe una
costante nella normativa antidoping.

L’argomento è del tutto privo di
pregio: elenchi di sostanze stupefacenti o dopanti devono essere allegati a
provvedimenti nomativi che si occupano, specificamente, di doping e non già a
provvedimenti che non hanno specificamente di mira tale condotta, ma, più
genericamente, tutti gli atti fraudolenti che possono alterare i risultati
delle competizioni sportive: ove la ampia categoria
"atto fraudolento" sia integrata da somministrazione di sostanze
dopanti, si dovrà fare riferimento agli elenchi delle sostanze di cuì ai
decreti ministeriali che si sono succeduti nel tempo.

1.1) Con specifico riferimento
alla legge 26 ottobre 1971, n. 1099.

È stato, inoltre, sostenuto che
la norma incriminatrice di cui all’art. I della legge ti. 401 del 1989, non sarebbe
comunque applicabile alla fattispecie in esame per la presenza nell’ordinamento
di una normativa speciale (artt. 33 e 4, della legge n. 1099 del 1971) che
sanziona specificamente la somMinistrazione e
l’assunzione di sostanze dopanti.

Tale fattispecie, depenalizzata
con l’art. 32 della legge n. 689 del 1981, conterrebbe, infatti, elementi
specializzanti rispetto alla più generale previsione di cui alla legge n. 401
del 1989, e, segnatamente, un preciso elenco dei farmaci vietati e una indicazione puntuale delle condotte incriminate: con la
conseguenza che dovrebbe trovare applicazione, nella specie, ai sensi dell’art.
9 della legge di depenalizzazione, la sola sanzione amministrativa.

La proposta argomentazione non
può essere condivisa.

Infatti, la tesi sostenuta dalla
difesa trova applicazione in caso di disposizioni normative che tutelino gli stessi beni giuridici perché solo in tal caso,
vertendosi in una situazione di continuità normativa, trova applicazione l’art.
9 della legge di depenalizzazione.

Viceversa, nella specie, gli
artt. 3 e 4 della legge n. 1099 del 1971 non costituiscono disposizioni
speciali, al sensi dell’art. 9, della legge 24
novembre 1981, n. 689, rispetto al delitto di cui all’art. 1, della legge n.
401 del 1989, in
quanto la prima è posta a presidio della salute dei partecipanti, mentre la
seconda è posta a presidio del leale e corretto svolgimento delle competizioni
sportive.

La legge n. 1099 del 1971,
punisce infatti gli atleti partecipanti alle
competizioni sportive che impiegano, al fine di modificare artificialmente le
loro energie naturali, sostanze che possono risultare nocive per la loro
salute: intitolata “Tutela sanitaria delle attività sportive", presenta,
all’evidenza, un oggetto giuridico diverso, e, quindi, persegue la finalità di
salvaguardare la funzione sociale dello sport e, per l’effetto, di scoraggiare
pratiche dannose per l’atleta: la legge n. 401 del 1989, viceversa,
incriminando la frode in competizioni sportive, più che la salvaguardia della
salute degli atleti, si prefigge di tutelare la correttezza dello svolgimento
delle gare e persegue la finalità che il relativo risultato non venga
artificiosamente alterato.

Le due normative, peraltro, oltre
ad avere un diverso oggetto giuridico, presentano una struttura solo
par71almente coincidente e una diversa finalità della condotta.

Alla luce di quanto sopra, non si
ravviserebbe alcuna difficoltà nel ritenere applicabili
alla situazione in esame, sussistendone i presupposti in fatto, entrambe le
fattispecie secondo le regole generali del concorso formale di reati.

1.2) ‑ I rapporti tra la
legge n. 401 del 1989 e la successiva legge n. 376 del 2000.

Apparentemente più complesso il
discorso concernente i rapporti tra la legge n. 401 del 1989, e la sopravvenuta
legge n. 376 del 2000.

Si è sostenuta la tesi secondo
cui l’entrata in vigore della legge n. 376 del 2000, e la successiva
catalogazione per classi delle sostanze proibite, abbia determinato la non
punibilità, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 401 del 1989, dell’uso di
sostanze che, secondo l’elenco allegato al decreto ministeriale di attuazione
della nuova normativa, n’tenuto di natura costitutiva, non sarebbero (più)
vietate: in altri termini, la nuova legge speciale, avrebbe espressamente
abrogato la somministrazione di sostanze "diverse" da quelle
espressamente indicate nel nuovi elenchi, vale a dire,
nel caso di specie, la somministrazione off label di specialità medicinali e di
sostanze non vietate.

Il Tribunale di Torino non aveva
condiviso tale argomentazione sulla base della ritenuta insussistenza tra le
due normative della c.d. continuità normativa trattandosi di fattispecie del
tutto diverse quanto ai contenuti della condotta, all’ambito di applicazione e,
soprattutto, al bene giuridico protetto.

Il Procuratore generale, nel
corso del procedimento, aveva prospettato una diversa ricostruzione sistematica
del fenomeno costituito dalla copresenza nell’ordinamento delle leggi de
quibus, giungendo alla conclusione che la somministrazione di sostanze dopanti
espressamente vietate, anche dal decreto ministeriale di attuazione dell’art. 2
della legge n. 376 del 2000, sarebbe oggi punita solo al
sensi dell’art. 9 della stessa legge, mentre gli stessi fatti, commessi
prima dell’entrata in vigore della nuova e specifica disciplina antidoping,
sarebbero puniti, in applicazione dell’art. 2, comma 3, cod. pen., dalla
disposizione di cui all’art. 1 della legge n. 401 del 1989; per altro verso, la
somministrazione di sostanze dopanti non comprese nell’elenco ministeriale,
resterebbe sanzionata solo dall’art. 1, seconda parte, della legge n. 401 del
1989: si sarebbe cioè in presenza, nel caso di specie, di una ipotesi non già
di successione di leggi nel tempo, ma di un classico rapporto di specialità per
specificazione tra due norme, contestualmente vigenti. La somministrazione di
sostanze dopanti, infatti, altro non sarebbe se non uno dei possibili modi in
cui si può realizzare l’atto fraudolento volto allo scopo di alterare il
risultato di una competizione sportiva.

Il ricorrente ricorda poi che le
sezioni unite di questa Corte hanno affermato il principio che le ipotesi di
reato previste dall’art. 9, della legge n. 376 del 2000 sono configurabili
anche per i fatti commessi dopo la sua entrata in vigore. ma
prima dell’emanazione del decreto ministeriale 15 ottobre 2002, con il quale si
è provveduto a ripartire in classi i farmaci e le sostanze il cui impiego è
considerato doping. sentenza, quest’ultima, che,
negando natura costitutiva e tassatività al decreto ministeriale, consente e,
anzi, impone la punizione della somministrazione non solo delle sostanze
espressamente elencate nel citato D.M. ma anche delle c. d sostanze affini a
quelle ripartite per classi, con la conseguenza, ai fini che qui ne occupa, che
la somministrazione delle sostanze di cui al capo á della rubrica continuerebbe
a costituire reato anche secondo la nuova legge: alcune sostanze, infatti, sono
espressamente comprese negli elenchi del decreto e le altre rientrerebbero nel
divieto in quanto affini.

Questo collegio condivide
pienamente tale prospettazione.

L’oggetto principale della tutela
della legge n. 376 del 2000 va individuato, fondamentalmente, nella integrità
psico‑fisica dei partecipanti ad una attività
sportiva come pacificamente si evince dalla lettura dell’art. 1, e segnatamente
dei commi 1, 2 e 3.

«L’attività sportiva», si legge
nel comma 1, «è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva e
deve essere informata al n’spetto dei principi etici e dei valori educativi
richiamati dalla Convenzione contro il doping» … «ad essa
si applicano i controlli previsti dalla vigente normativa in tema di tutela
della salute e della regolatità delle gare e non può essere svolta con
l’ausilio di tecniche, metodologie o sostanze di qualsiasi natura che possano
mettere in pericolo l’integrità psicofisica degli atleti».

Nei commi 2 e 3 dello stesso
articolo, si afferma inoltre che «costituisce doping la somministrazione o
l’assunzione di farmaci o di sostanze farmacologicamente attive idonee a
modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo al fine di
alterare le prestazioni agonistiche degli alteti» e che devono ritenersi
equiparate al doping la somministrazione degli stessi farmaci finalizzata e
comunque idonea a modificare i risultati dei controlli sull’uso dei farmaci».

Va, pertanto, contestualmente
osservato che il legislatore ha richiesto espressamente che l’assunzione delle
sostanze dopanti avvenga alfine di alterare le prestazioni agonistiche degli
atleti, dal che si può agevolmente rilevare che la norma intende tutelare anche
beni di portata più "ampia" di quello costituito dalla salute del
singolo atleta, e cioè la lealtà e la correttezza nello svolgimento delle
competizioni sportive.

Anche la stessa scelta legislativa
di punire, oltre alla somministrazione, anche l’assunzione diretta delle
sostanze costituenti doping consente di affermare che il bene presidiato non
può essere esclusivamente la tutela della salute dello sportivo, ma anche la
regolarità e la correttezza delle competizioni, beni posti in pericolo dalla
«sleale alterazione chimica della propria capacità di prestazione, nozione
"estesa" dell’interesse protetto dalla norma che, peraltro, trova un
significativo elemento di riscontro proprio nel dolo specifico espressamente
previsto che è quello di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti».

Ciò nondimeno, va affermato che
tra la legge n. 401 del 1989 e quella successivamente emanata, non sussiste
continuità normativa, mancando quella coincidenza strutturale richiesta dalla
(più recente) giurisprudenza di questa Corte; vi è, infatti, significativa
diversità della condotta, del bene giuridico protetto e dell’ambito di
applicazione.

In particolare, per quanto
concerne la condotta, si osserva che il delitto di "frode sportiva",
è, come più volte sottolineato, un reato "a forma
libera", con particolare riferimento alla seconda parte del primo comma
dell’articolo 1, mentre la fattispecie di cui all’art. 9 della legge n. 376 del
2000 è sicuramente "a forma vincolata" perché la relativa condotta
viene tipizzata in modo tassativo.

Parimenti dicasi per il bene
giuridico protetto che, nella legge n. 376 del 2000, va individuato,
specificamente, nella tutela delle persone interessate all’attività sportiva e
nella lotta al doping in particolare, mentre nella legge n. 401 del 1989, va
individuato nella finalità di garantire la correttezza e la lealtà, nello
svolgimento delle manifestazioni sportive.

Consegue a quanto testé
affermato, che esistono spazi di possibile, parziale coincidenza tra le
normative considerate: la nuova legge, infatti, per un verso è più ampia perché
riguarda tutte le competizioni sportive e non solo quelle del
CONI etc..; per altro verso è, ovviamente, molto più circoscritta,
perché, come disciplina di settore, punisce esclusivamente la somministrazione,
l’assunzione etc…, di sostanze dopanti.

Consegue, altresì, che i fatti
commessi prima dell’entrata in vigore della nuova legge, concernenti
somministrazione di sostanze dopanti espressamente vietate dal decreto
ministeriale ‑ e che sono oggi punibili a norma dell’art. 9 della legge
n. 376 del 2000 ‑rimangono puniti dalle disposizioni dell’art. 1 della
legge n. 401 del 1989, in
virtù del disposto dell’art. 2, comma 3, cod. pen. (legge
più favorevole): mentre la condotta di somministrazione di sostanze non
ricomprese nell’elenco ministeriale, resta sanzionata dall’art. 1, comma 1
della legge n. 401 del 1989, non potendo essere accolta la tesi della
intervenuta abrogazione, a mente dell’art. 2, comma 2, cod. pen.

Né può ritenersi che l’elemento
nuovo sarebbe costituito dalla limitazione della punibilità della condotta ai
soli farmaci e alle sole sostanze biologicamente e farmacologicamente attive
ricompresi nelle classi previste dall’art. 2, comma 1 della legge, come
individuate dal decreto ministeriale di attuazione, considerato che questa
Corte, con la sentenza n. 3089 del 29 novembre 2005, nella sua più autorevole
composizione, ha affermato il principio che le ipotesi di reato previste
dall’art. 9 della legge n. 376 del 2000, sono configurabili anche per i fatti
commessi dopo la sua entrata in vigore ma prima dell’emanazione del decreto
ministeriale di attuazione: l’art. 2, comma 1, prosegue
infatti la citata sentenza, demanda al decreto ministeriale da esso
previsto non già l’individuazione, bensì la mera ripartizione in classi di
farmaci [‑] il cui impiego è considerato doping ai sensi dell’art. l.

Per l’effetto, essendo stata
esclusa la natura costitutiva del decreto ministeriale e, al contempo, la sua
tassatività, va affermato che la somministrazione delle sostanze di cui alla
lettera g) dell’imputazione continua a costituire reato anche dopo l’emanazione
della nuova normativa (punito più severamente) con conseguente applicabilità,
per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore della normativa antidoping,
dell’art. 1, legge n. 401 del 1989 (legge più favorevole).

1.3) ‑ Conseguenze della
ritenuta applicabilità della I. n.
401 del 1989.

1.3) l. ‑ Con riferimento
alle sostanze non vietate.

La Corte di appello ha
correttamente affermato che la imputazione di concorso
in frode sportiva di cui al capo á della rubrica, si compone sostanzialmente di
due parti: l’una relativa alle specialità medicinali non espressamente vietate
e l’altra concernente talune sostanze proibite, tra le quali spicca la
eritropoietina umana ricombinante.

Posta tale precisazione, la Corte territoriale ha
affermato che «non vi è dubbio che la condotta contestata, con riferimento alle
specialità medicinali non espressamente vietate, venne
Posta in essere nel confronti dei giocatori dellajiíventus. Invero risulta
ampiamente provato agli atti del processo che dal 1994 al 1998 la
somministrazione dei farmaci in questione avvenne realmente e fu realizzata
spesso con modalità off label, ossia al di fuori del contesto autorizzativo
individuato dal Ministero della salute ovvero in forme non consentite». «Di
conseguenza», proseguiva la
Corte territoriale, «in relazione a tale aspetto
dell’imputazione sub à, non può esservi spazio per una formula di
proscioglimento diversa da quella derivante dalla impossibilità di applicare al
caso di specie la normativa di cui alla legge n. 401 del 1989».

La Corte territoriale elencava,
poi, gli elementi in base al quali riteneva provato il
coinvolgimento del Giraudo, assolto in primo grado, nella condotta di
somministrazione dei farmaci non proibiti (p. da 56 a 62), e ciò conduceva alla
«equiparazione di entrambi gli imputati sotto il profilo della formula di
assoluzione adottata».

Questo collegio, viceversa, ha
ritenuto che la condotta degli imputati integra il delitto di cui all’art. 1
della legge n. 401 del 1989: apparendo condivisibili, quanto al resto, le
affermazioni della Corte territoriale, coli specifico riferimento alla ritenuta
equiparazione della posizione degli imputati, la sentenza impugnata va
annullata in parte qua e, segnatamente, nella parte in cui ha mandato assolto
Agricola Riccardo e, per effetto estensivo, Giraudo Antonio, «dai residui fatti
addebitati nel capo o), perché il fatto non è previsto dalla legge come reato».

1.3) 2. ‑ Con riferimento
alle sostanze vietate, diverse dalla eritropoietina.

Analoghe considerazioni vanno
poste con riferimento alle sostanze vietate, diverse dalla eritropoietina.

Condivisibile appare, infatti, il
rilievo del Procuratore generale che ha contestato l’affermazione della Corte
territoriale, nella parte in cui ha sostenuto che le sostanze diverse dalla
eritropoietina sarebbero state «praticamente ignorate» nella vicenda
processuale: il ricorrente elenca, infatti (da p. 39 a 51) una lunga serie di
elementi dai quali emergerebbe, inequivocabilmente, la erroneità
dell’assunto.

Il ricorrente osserva, in
particolare, che la perizia del Prof. Muller, alla quale fa riferimento la Corte territoriale, si era
occupata specificamente dei corticosteroidi, categoria alla quale appartengono
tutte le specialità medicinali vietate che la Corte d’appello ha ritenuto
ignorate (Depomedrol fiale, Deflan compresse, Flantadin compresse, Flebocodid
fiale, Solu-medrol fiale, Bentelan fiale e compresse, Delltascortene compresse,
etc … ) ed aveva elencato quelli rinvenuti in giacenza presso la sede della
juventus specificando che l’impiego dei corticosteroidi è sempre vietato.

Conclude sul punto il n’corrente
rilevando che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale,
numerosi altri indizi portavano a ritenere provata l’avvenuta somministrazione
delle stesse sostanze al giocatori della Juventus, e
segnatamente le schede sanitarie dei giocatori, le giustificazioni fornite da
Agricola, il regime degli acquisti, le giacenze rinvenute presso la società e
la circostanza che tutti gli acquisti erano effettuati esclusivamente per la
somministrazione alla "prima squadra", così escludendo che potessero
essere stati utilizzati sistematicamente per usi diversi.

A questa Corte non compete certo
la valutazione del mento delle specifiche condotte incriminate: è in questo
caso sufficiente osservare che la motivazione della Corte territoriale, sul
punto specifico, risulta carente perché, pur pervenendo a conclusioni
diametralmente opposte a quelle del primo giudice, non ne ha, specificamente e
analiticamente, confutato le argomentazioni essendosi limitata, appunto. a una generica affermazione che tali sostanze erano state
«praticamente ignorate» nel corso del processo.

L’annullamento della sentenza
impugnata, in ordine al capo limitatamente alle sostanze vietate diverse dalla
eritropoietina, nonché alle sostanze non vietate, di cui all’imputazione, va
disposto senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.

Ed invero, il delitto di frode
sportiva di cui alla legge n. 401 del 1989 concerne fatti commessi dal luglio
del 1994 all’ottobre del 1998: il reato è punito con la reclusione da un mese a
un anno e con la multa da lire 500.000 a lire 2.000.000.

Il termine massimo di
prescrizione. calcolato secondo le disposizioni della
disciplina previgente in quanto, al momento dell’entrata in vigore della legge
n. 251 del 2005 (8 dicembre 2005), il processo già pendeva in fase di appello
(art. 10, comma 3, cod. proc. pen.), maturava nel mese
di marzo dell’anno 2006 (anni sette e mesi sei, con decorrenza ottobre 1998):
la condotta, contestata genericamente fino all’ottobre del 1998, comporta a
fini prescrizionali, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, che il
termine deve essere calcolato a far tempo dal primo giorno dell’ultimo mese
della contestazione, a nulla rilevando eventuali esami (cfr. posizione
Pessotto) effettuati nel corso di tale ultimo periodo che non solo riguardano
esclusivamente uno dei tanti calciatori interessati ma che, in ogni caso, non
rilevano a questi fini trattandosi di accertamenti concernenti la
eritropoietina.

A tale termine va aggiunto un
periodo di giorni 32, dal 17 novembre al 19 dicembre 2003, a causa del rinvio
disposto dal giudice di primo grado per impedimento dell’imputato Agricola, e
un ulteriore periodo di giorni 310 per la sospensione del procedimento a
seguito della rimessione degli atti alla Corte costituzionale, in data 8 luglio
2000. Complessivamente il termine prescrizionale è maturato in data 12 marzo
2007 (1° aprile 2006 + 31 giorni = 2 maggio 2006 + 310 giorni = 12 marzo 2007).

13) 3 ‑ Con riferimento
all’eritropoietina.

C on specifico riferimento alla
somministrazione di eritropoietina umana ricombinante, il ricorso del
Procuratore generale va, invece, dichiarato inammissibile.

Si sostiene, infatti, nell’atto
di impugnazione che la Corte
territoriale avrebbe «scOnfessato» le conclusioni
della perizia ematologica del prof. D’Onofrio, disposta dal primo giudice, «senza
peraltro neppure ritenere necessario procedere a una nuova perizia».

Si sostiene, altresì, con
significativi richiami alla giurisprudenza di questa Corte, che nell’ipotesi in
cui il giudice non si attiene alle conclusioni peritali, le relative argomentazioni,
quando si tratti di problemi tecnici particolarmente complessi che richiedono
competenze particolarmente specializzate, devono essere «davvero ineccepibili».

Le affermazioni della Corte
territoriale, prosegue il ricorrente Procuratore generale, sarebbero,
viceversa, contraddittorie e palesemente illogiche:

– quanto al rilievo del mancato
riscontro di positività a sostanze dopanti, trattandosi di affermazione che non
tiene conto che, all’epoca di fatti, non si cercavano
gli anabolizzanti nei campioni degli atleti, né sussistevano metodi di ricerca
dell’EPO;

‑ quanto all’affermazione
della mancanza di prove dirette di acquisto dell’EPO, contrariamente a quanto
invece avvenuto in altri procedimenti penali, trattandosi di irrilevante
comparazione con altre vicende processuali, di nessun rilievo al fini che qui ne occupa;

‑ quanto alla ritenuta
insufficienza della prova indiretta, trattandosi di affermazione in palese
violazione dell’art. 192 cod. proc. pen.;

‑ quanto alla questione
semantica (consistente nell’avere il giudice tratto alimento dalle espressioni
del perito "molto probabile" e "praticamente certa", per
dedurne un giudizio non di semplice probabilità), trattandosi di osservazione
formalistica e, comunque basata su una lettura solo parziale degli atti, perché
il giudice di appello avrebbe fatto riferimento nella sua valutazione alla sola
perizia del Prof. D’Onofrio, senza tener conto delle integrazioni e dei
chiarimenti dello stesso (atti che vengono allegati
per estratto) dai quali si evincerebbe, viceversa, che le espressioni
utilizzate comportavano un giudizio di certezza da parte del perito;

‑ quanto, infine, al
mancato superamento dei valori fissati nel vari protocolli
antidoping, trattandosi di affermazione iminfluente, essendo
scientificamente provato che la somministrazione dell’EPO non porta
necessariamente al superamento delle soglie fissate nel vari protocolli.

Ritiene, viceversa, questo
collegio che la Corte
territoriale, lungi dallo «sconfessare le conclusioni del perito di ufficio senza
ritenere neppure necessario ricorrere a nuova perizia», ha operato una attenta e approfondita analisi degli accertamenti
istruttori e dei contenuti della perizia di ufficio e ha ritenuto, con giudizio
insindacabile in questa sede perché privo di vizi logici, di non condividere le
conclusioni riportate nell’elaborato peritale.

In particolare, la Corte ha preso in
considerazione e specificamente analizzato tutte le argomentazioni della
perizia di ufficio, affermando:

– che negli anni dal 1994 al 1998
non era stato accertato alcun caso di positività a sostanze dopanti da parte di
giocatori della soc. Juventus;

– che da nessun atto del processo
emergeva l’acquisto di eritropoietina o la sua somministrazione agli atleti
della società;

– che lo stesso pento di ufficio aveva individuato la possibilità di una
somministrazione di eritropoietina in termini lontani dalla sicura evidenza
("molto probabile" e in due casi "praticamente certa"): e
che pertanto, il giudizio di probabilità e non di certezza, non permetteva una
affermazione di responsabilità.

Inoltre, a riscontro delle
conclusioni assunte, la Corte
territoriale rilevava che non erano stati riscontrati valori superiori ai
limiti fissati nel vani protocolli antidoping e che la
situazione dei giocatori della Juventus, sia con riferimento ai valori
ematologici medi, sia in relazione a quelli del bilancio marziale, non si
discostava dalle medie della popolazione nazionale.

Di conseguenza, ricordava la Corte, i valori utilizzati
dal perito nell’ambito del criterio della "differenza critica",
n’entravano nel limiti della media generale, cosicché
tutte le modificazioni individuate nella perizia rappresentavano
sostanzialmente dei casi di asserita anormalità circoscritti in un contesto di
normalità.

Infine, la Corte esaMinava
specificamente le posizioni di alcuni giocatori (Pessotto, Conte, Tacchinardi)
sottolineando gli aspetti di sopravvalutazione dei risultati della perizia («
… il calo di emoglobina, superiore alla differenza critica, rende lecito il
dubbio della possibile sospensione di una pregressa stimolazione esogena … »)
e rilevando che in più di una occasione elementi di sospetto erano divenuti, in
sentenza, sintomi univoci di utilizzo certo della sostanza vietata.

Tutte le Conclusioni citate
ricevevano il supporto di una analitica e puntuale
motivazione.

Ancora, con specifico riferimento
alle posizioni dei giocatori Conte e Tacchinardi, la Corte territoriale ha
approfonditamente analizzato gli episodi presi in considerazione dal primo
giudice, allorché i valori ematologici avevano registrato una significativa
riduzione dell’emoglobina priva di giustificazione nella documentazione
clinica, osservando che si era in presenza di semplici
sospetti di somministrazione di entropoietina che, in mancanza di obiettivi e
validi riscontri, non consentivano una affermazione di responsabilità degli
imputati.

Un insieme argomentativo, quello
sinteticamente esposto, complesso e variegato, che, condivisibile o meno, non
può certo essere censurato in questa sede sotto il profilo della mancanza o
contraddittorietà della motivazione ove si consideri che, per consolidata
giurisprudenza, non è compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre
la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di mento, o quello di una rilettura
degli elementi di fatto posti a base della decisione, la cui valutazione è, in
via esclusiva, riservata al giudici di merito: ma solo quello di stabilire se
questi ultimi abbiano esaminato correttamente tutti gli elementi a loro
disposizione fornendo degli stessi una plausibile interpretazione e se abbiano
esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle
argomentazioni che hanno giustificato una determinata scelta in luogo di altre.

E nella specie, la Corte ha dato conto delle
scelte operate con argomentazioni corrette sul piano della logica, senza
operare, come sostiene il Procuratore generale, una sconfessione acritica dei
risultati della penizia, ma argomentando congruamente sulle scelte operate.

Alla luce di quanto sopra non può
neppure affermarsi che la Corte
territoriale abbia ritenuto che solo la prova diretta può condurre a una affermazione di responsabilità: viceversa, il giudice di
appello ha fatto corretto uso della motivazione nell’ambito del principio del
libero convincimento.

E la riprova di tali affermazioni
si coglie nelle stesse censure del ricorrente che, nella sostanza, non si
lamenta di omissioni o di carenze motivazionali della sentenza di appello ma
fornisce una chiave di lettura dei fatti alternativa a quella della Corte
territoriale.

Il ricorso, in parte qua, va,
pertanto, dichiarato inammissibile.

Capi h) ed i) della rubrica

L’art. 445 cod. pen. punisce la condotta di chi esercitando, anche abusivamente,
commercio di sostanze medicinali, le somministra in specie, quantità o qualità
non corrispondente alle ordinazioni mediche o diversa da quella dichiarata o
pattuita: si tratta pertanto, di un reato proprio che può essere commesso solo
dal commerciante, anche abusivo, di medicinali in concorso eventuale, secondo le
regole generali, anche con persone che non esercitano tale attività: è
pacifico, pertanto, che il reato può essere commesso solo da chi esercita il
commercio e non già da chi somministra medicinali per un titolo diverso.

Oggetto giuridico della tutela
penale è il bene della pubblica incolumità e, segnatamente, quello della salute
pubblica che si deve garantire contro le condotte di somministrazione di
sostanze, pur non adulterate o contraffatte, in specie, quantità o qualità non
corrispondente alle ordinazioni mediche o diversa da quella dichiarata o
pattuita: per l’effetto, come è stato posto in rilievo dalla dottrina, il
pericolo per la salute deve essere concreto, sia a seguito della
somministrazione di una quantità maggiore del medicinale, per il possibile
nocumento, sia per la somministrazione di una quantità minore, per la eventuale inefficacia del medicinale.

La Corte di appello,
contrariamente a quanto aveva ritenuto il giudice di primo grado, ha affermato
che il Rossano, fornitore delle sostanze di cui al capo h) della rubrica (al
quale è stata applicata la pena su richiesta, anche
per questo reato), e il fornitore di creatina (capo i), fossero rimasti
estranei alla somministrazione dei medicinali, successivamente posta in essere
dall’Agricola nel confronti dei giocatori: la loro condotta, in altri termini,
costituirebbe un antecedente non punibile neppure a titolo di concorso, non
essendo stati gli stessi a conoscenza dell’uso che sarebbe stato fatto delle
sostanze medicinali compravendute: e, in particolare, che l’Agricola avrebbe
somMInistrato tali prodotti con modalità tali (in specie, qualità o quantità
non corrispondente … ) da poter integrare la fattispecie in esame.

Il ricorrente Procuratore
generale contesta tale affermazione sostenendo, in sintesi, che la meta
fornitura alla soc. juveti1i1s delle sostanze medicinali di cui all’imputazione
costituisce somministrazione al fruitore finale, tramite il suo medico e la soc
Juventus e che la prova della consapevolezza di tale destinazione finale dei
farmaci, presente agli atti, sarebbe stata del tutto pretermessa dalla Corte
territoriale.

Ciò premesso, osserva questo
collegio che l’istituto del concorso di persone esige che il soggetto attivo
del reato abbia posto in essere l’elemento oggettivo della fattispecie
incrimkiinatrice e che gli altri (eventuali correi) abbiano fornito un
contributo causale alla verificazione del fatto, con la volontà di cooperare
alla sua commissione: almeno uno dei soggetti deve, pertanto, aver
(integralmente) realizzato il fatto materiale descritto dalla norma
incriminatrice e cioè, nel caso di specie, la somministrazione, nell’ambito di una attività, abituale o professionale del commercio,
autorizzata o meno, di sostanze medicinali in speice, qualità o quantità non
corrispondenti alle ordinazioni mediche o diversa da quella dichiarata o
pattuita.

Non c’è dubbio, pertanto che, nel
caso sottoposto all’attenzione di questa Corte, gli unici soggetti
(qualificati) che avrebbero potuto porre in essere la
fattispecie in esame sono il farmacista Rossano, con riferimento ai prodotti di
cui al capo h) della rubrica, e il fornitore di creatina, con riferimento ai
prodotti di cui al capo i): entrambi, infatti, e solo loro, rivestivano la
speciale quantità (esercizio, anche abusivo del commercio) richiesta dalla
norma incriminatrice.

È vero, infatti, che il reato in
esame può essere commesso non solo da farmacisti o commercianti autorizzati di
medicinali, come pacificamente emerge dall’inciso "anche abusivamente",
utilizzato dal legislatore, ma è altresì vero che la condotta di
somministrazione deve essere posta in essere da chi esercita il commercio,
condizione che si ha solo in chi esercita professionalmente una
impresa commerciale.

Questa Corte ha, infatti,
costantemente affermato che il termine "commercio" si traduce in una
sorta di intermediazione nella circolazione dei beni svolta con continuità ed
avvalendosi di una "sia pur rudimentale" organizzazione di mezzi (cft., ex plurimis, Cass., sez. 6, 1l
aprile 2003, n. 17322, Frisinghelli). Deve inoltre trattarsi di attività
rivolta a una cerchia indeterminata di soggetti utilizzatori diretti o a loro
volta intermediari per la successiva distribuzione: ne consegue che in assenza
del carattere della professionalità o continuità nello svolgimento
dell’attività di commercio, non può ritenersi integrata la condotta richiesta
dalla norma incriminatrice.

Ciò posto, non può condividersi
l’affermazione del primo giudice che, pur interpretando correttamente la condotta
di somministrazione, sostiene che nella specie tale attività sarebbe
stata perfezionata con la consegna del medicinale al consumatore finale,
tramite l’Agricola che avrebbe agito non solo come medico acquirente dei
farmaci ma anche come somministratore degli stessi al giocatoti: analisi che,
all’evidenza, sconta un errore di fondo perché analizza, al fini della
configurabilità del fatto, la condotta dell’Agricola (giungendo a ipotizzare
che lo stesso «ha scavalcato persino la farmacia, procurandosi anticipatamente
i rnedicinali» e comportandosi «oltre che come medico anche da farmacista,
prelevando e fornendo direttamente i farmaci nell’ambito della
som11,11nistrazione di cui si tratta.

‑ .») e non, come sarebbe
stato doveroso, quella del soggetto attivo (qualificato) del reato che, nella
specie non si identifica certo nell’Agricola ma nel farmacista Rossano (oltre
che nel somministratore della creatina).

Peraltro, la tesi, pur
teoricamente ipotizzabile, che individua nell’Agricola il soggetto attivo del
reato, e che trova labili spunti in alcune affermazioni delle parti
(«l’Agricola aveva costituito una farmacia … », et similia) non è stata
coltivata durante i giudizi di merito, di talché, allo stato degli atti, la
confusione dei ruoli ha impedito una corretta valutazione giuridica della norma
incriminatrice.

Ne consegue che, una volta accertato in fatto, e incontestabilmente, che il
percorso ‑la dei farmaci che dei prodotti a base di creatina dai soggetti
qualificati al medico sociale e da quest’ultimo agli atleti, si è sviluppato in
due fasi nettamente distinte (la prima di acqu sto dei farmaci dai soggetti
qualificati alla soc. Juventus e la seconda da quest’ultima, tramite
l’Agricola, al giocatori), il problema va posto, per una corretta soluzione, ricorrendo,
puramente e semplicemente, all’istituto del concorso di persone nel reato, per
verificare la consapevolezza, da parte del Rossano, al momento della vendita,
della destinazione finale dei farmaci, e cioè della loro somministrazione ai
giocatori di calcio in specie, qualità o quantità non corrispondenti alle
ordinazioni mediche o diverse da quelle dichiarate o pattuite.

Sul punto la Corte territoriale si limita
ad affermare che «il dottor Rossano e i fornitori di creatina non presero parte
a tale condotta né sotto il profilo materiale, né sotto quello psicologico o
morale, in quanto si trattò di un rapporto che si svolse in via esclusiva tra i
dirigenti della società e i «ocatori. Tanto è vero che i predetti soggetti
qualificati non sono stati incriminati per il delitto di frode sportiva, come avrebbe dovuto avvenire nel caso di un loro coinvolgimento
nell’attività di somministrazione delle sostanze agli atleti o comunque,
nell’ipotesi di una partecipazione al progetto nel suo complesso».

La Corte conclude sul punto
sostenendo di non condividere affatto neppure la tesi che trae spunto dalla
sentenza di patteggiamento del Rossano per ritenere fondata in parte qua la
tesi della pubblica accusa: sostiene, infatti, la Corte territoriale che
l’affermazione secondo cui il giudicante sarebbe vincolato, nella valutazione
della posizione di un imputato, dall’esistenza di un precedente giudicato nel confronti di altro soggetto ritenuto concorrente nello
stesso reato, sarebbe erronea e non sostenibile costantemente affermato dalla
giurisprudenza di legittimità.

Orbene, premesso che a nulla
rileva, ovviamente, la circostanza, sostenuta dalla Corte territoriale sia pur ad adiùvandum, della mancata incriminazione del Rossano per
il delitto di frode sportiva, osserva questo collegio che la motivazione
complessivamente offerta dalla Corte territoriale appare carente e, quindi,
censurabile.

La stessa, infatti, pur
ribaltando le conclusioni del giudice di primo grado, non ha preso in considerazione tutti gli elementi di fatto sul quali si
fondava la decisione e, segnatamente:

‑ l’avvenuta
contraffazione, da parte del Rossano, di alcune prescrizioni mediche
provenienti dalla casa di cura Villa Cristina, per ottenere dalle case
produttrici alcune specialità medicinali, poi trasferite alla soc. Juventus;

‑ la richiesta da parte
della soc. Juventus al farmacista Rossano di meri ordinativi commerciali per
richiedere farmaci sottoposti all’obbligo della prescrizione medica;

‑ la richiesta di farmaci
autorizzati dal Ministero della sanità per indicazioni terapetitiche
incompatibili con lo stato di salute di atleti in piena attività agonistica;

‑ le dichiarazioni rese dal giocatori della soc. Juventus;

‑ la sentenza di
patteggiamento relativa alla posizione del Rossano.

In particolare, con specifico
riferimento alle dichiarazioni dei giocatori circa la consapevolezza delle
sostanze loro illecitamente somministrate, va osservato, pur nel rigoroso
rispetto dei limiti del giudizio di legittimità, che la Corte territoriale, nel
ribaltare, ancora una volta, le affermazioni del primo giudice, non ha operato
una censura rigorosa delle argomentazioni del Tribunale (“quasi tutti [i
giocatori], fatta eccezione per i farmaci dichiarati all’antidoping,
concordemente hanno affermato essersi trattato di vitamine e persino Birindelli
che in un primo momento aveva sostenuto che non sempre egli era stato messo a
conoscenza della specialità farmaceutica che gli veniva
iniettata per flebo, ha poi modificato tale versione assumendo di aver sempre
saputo che cosa gli veniva somministrato» e affermando che, in ogni caso, gli
veniva somministrato un prodotto disintossicante o un complesso vitaminico),
limitandosi ad affermare, del tutto genericamente, che «non mancano nelle
dichiarazioni rese dal giocatori della Juventus, indicazioni che fanno ritenere
come gli stessi atleti fruissero di una informazione tutto sommato sufficiente
in merito alle sostanze somministrate … “.

Analoghe considerazioni devono
porsi con riferimento alla valutazione della sentenza di patteggiamento: pur
corretto il presupposto logico ‑argomentativo (il giudicante non può
certo ritenersi vincolato, nella valutazione della posizione di un imputato,
dall’esistenza di un precedente giudicato nei confronti di altro soggetto,
concorrente nello stesso reato), la sentenza di applicazione della pena non
può, come è stato fatto dalla Corte territoriale, essere tenuta in non cale
dopo la valutazione sul punto operata dal primo giudice, dovendo comunque
essere esaminata, nel rispetto del principio del libero convincimento, al sensi degli artt. 238‑bis e 192,
comma 3, cod. proc. pen.: la ratio di tali
previsioni normative, di non dispersione degli elementi conoscitivi contenuti
in provvedimenti che hanno, comunque, acquistato l’autorità di cosa giudicata,
tra i quali rientra senza meno anche la sentenza di patteggiamento, riguarda
non solo il fatto accertato ma anche gli altri elementi desumibili dalla
motivazione della sentenza e, quindi, sicuramente, tra l’altro, anche la
realizzazione, da parte del Rossano della condotta di cui all’art. 445, cod.
pen.

Ben può il giudice di secondo
grado discostarsi dalle conclusioni del giudice di prime cure (giungendo a un
risultato affatto diverso ma quando, come nella specie, la difformità riguarda
l’esclusione della responsabilità (o, viceversa, l’affermazione della
responsabilità), le diverse argomentazioni devono tener conto in modo analitico
ed esaustivo di tutte le argomentazioni prese in considerazione dal giudice di
primo grado, per giungere a un opposto verdetto.

La necessità di una approfondita valutazione in merito ‑appariva tanto
più necessaria in quanto la
Corte territoriale è entrata in rotta di collisione con un
giudicato affermando che il Rossano «oltre a non aver posto in essere
materialmente la condotta incriminata (ossia quella di s omrmì nis trazione off
label delle sostanze medicinali) non vi prese parte neppure sotto il profilo
del concorso morale..».

La motivazione della Corte
territoriale sul punto specifico è, quindi, carente e va, conseguentemente,
annullata in parte qua.

Valgono, anche con riferimento, a
tali capi di imputazione. le stesse considerazioni già
prospettate con riferimento al capo ò) della rubrica: l’annullamento va
disposto senza rinvio perché i reati sono estinti per intervenuta Prescrizione.

Ed invero, la condotta del reato
di cui all’art. 445 cod. pen., risulta commessa, in
esecuzione del medesimo disegno criminoso, dal luglio del 1994 al settembre del
1998: ne consegue che il termine massimo di prescrizione (anni sette e mesi
sei), calcolato secondo le disposizioni della disciplina previgente, e ritenute
le sospensioni già indicate, è maturato in data 12 febbraio 2007.

PQM

Annulla senza rinvio la sentenza
impugnata in ordine al reato di cui al capo d).

Annulla senza rinvio la sentenza
impugnata in ordine al reato di cui al capo g) limitatamente alle sostanze
vietate diverse dalla "eritropoietina umana ricombinante" nonché alle
sostanze non vietate di cui all’imputazione, perché il reato è estinto per prescrizione.

Annulla senza rinvio la sentenza
impugnata in ordine ai reati di cui ai capi h) e i) perché estinti per
prescrizione;

Dichiara inammissibile il ricorso
del Procuratore generale in ordine al reato di cui al capo g), limitatamente
alla "eritropoietina umana ricombinante".