Penale

Tuesday 08 February 2005

Sospensione condizionale e discrezionalità del Giudice. Un’ interessante sentenza sulla riformulazione dell’ art. 163 c.p. dopo la legge 145/04 Tribunale di Torre Annunziata, Ufficio Gip, ordinanza depositata il 15 dicembre 2004

Sospensione condizionale e discrezionalità del Giudice. Uninteressante sentenza sulla riformulazione dellart. 163 c.p. dopo la legge 145/04

Tribunale di Torre Annunziata, Ufficio Gip, ordinanza depositata il 15 dicembre 2004

Giudice Russo

Fatto

Con istanza presentata in data 2 luglio 2004, la difesa, premesso che: al De Cristofaro era stata applicata la pena di anni 1 di reclusione, con riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, con sentenza  296/03 emessa da questo ufficio ai sensi dellarticolo 444 e ss. Cpp il 1/04/03 irr. 14/5/03; in sentenza era stata riconosciuta la configurabilità dellattenuante di cu allarticolo 62 n. 6 Cp  ha richiesto lapplicazione della disciplina dellarticolo 163 Cp come modificato dalla legge 145/04, nella parte in cui viene introdotta la possibilità di ordinare che lesecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di un anno (anziché di cinque anni), nei casi in cui ricorrano le condizioni indicate nel comma 4 del medesimo articolo 163 (pena non superiore ad un anno e condotte riparatorie coincidenti, in sostanza, con quelle previste dallarticolo 62 n. 6 Cp).

Viene, quindi, richiesto a questo Giudice, immutata ogni altra statuizione, di riformare la sentenza richiamata.

Così sintentizzata listanza, si osserva in

  Diritto

In via preliminare, ritiene questo giudice che listanza della difesa vada qualificata in termini di richiesta di declaratoria di estinzione del reato ai sensi dellarticolo 167 Cp, effetto questo da realizzarsi attraverso lapplicazione immediata della disciplina di cui allarticolo 163 Cp come modificato dalla legge 145/04 in virtù del principio del cd. favor rei.

Orbene le argomentazioni della difesa, pur accuratamente svolte, sono condivisibili solo nella loro premessa mentre appaiono erronee per quanto attiene al loro approdo finale.

Invero è sicuramente incontestabile che la disciplina della sospensione condizionale della pena non rivesta i caratteri di normativa processuale bensì, attinendo alle vicende della pena (e dunque di una componente della fattispecie incriminatrice), essa abbia funzione di norma a contenuto eminentemente sostanziale.

Ad essa, pertanto, è applicabile – secondo i limiti ed i dettami previsti dal legislatore al riguardo il principio del favor rei.

Quindi, quella della sospensione condizionale della pena è sicuramente disciplina permeabile al modificarsi del quadro normativo in senso favorevole allimputato.

Tuttavia ed in ciò erra la Difesa il principio del favor rei non opera in maniera indiscriminata e senza limiti temporali.

Detto principio, infatti, si attua secondo le scansioni imposte dalla norma che lo incarna, cioè alla stregua dei limiti indicati nellarticolo 2 comma 3 del Cp.

Questa disposizione, nello statuire il principio della successione delle norme inciriminatrici nel tempo secondo il criterio di applicazione di quella maggiormente favorevole allimputato, incontra nel giudicato un insuperabile limite di operatività (salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile).

Detto limite viene implicitamente evocato in sede di esecuzione dallarticolo 673 Cpp, a mente del quale solo nei casi di abolitio criminis  (articolo 2 comma 2 Cp) o di dichiarazione dillegittimità costituzionale la regola dellintangibilità del giudicato può essere infranta.

Pertanto, dellintervenuta modifica della disciplina della sospensione condizionale della pena in senso sicuramente più favorevole al De Cristofaro lo stesso non può giovarsi, atteso che allentrata in vigore della legge 145/04 si era già cristallizzato in termini irretrattabili il suo trattamento sanzionatorio.

Ma vè pure altra ragione, altrettanto dirimente, ostativa allaccoglimento dellistanza.

In sede di esecuzione i poteri dintervento del giudice sullapplicazione della sospensione condizionale della pena sono circoscritti, per un verso, alla sistuazione di cui allarticolo 671 commi 1 e 3 Cpp e, per il verso opposto, allipotesi di cui allarticolo 674 Cpp.

Nel primo caso al giudice dellesecuzione viene consentito di valutare la concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena in costanza di riconoscimento della continuazione o del concorso formale tra reati richiamati in condanne definitive (purché ciò non sia stato escluso dal giudice della cognizione). Si tratta, tuttavia, di unipotesi eccezionale prevista dal Legislatore in termini di assoluta tassatività e giustificabile alla luce della considerata esigenza di non far discendere lapplicazione di un trattamento sanzionatorio più favorevole dalla scelta discrezionale di procedere unitariamente o separatamente per una pluralità di reati oggettivamente connessi.

Tale conclusione, daltro canto, è in linea con i principi costantemente espressi dalla Suprema Corte. Si richiama, da ultimo, quanto precisato da Cassazione, Sezione sesta, 4316/04 (Cc. 01956/03) Rv. 228374, per cui ……..Omissis… Devesi ritenere, infatti, che il potere del giudice dell’esecuzione di concedere la sospensione condizionale della pena non abbia portata generale, ma sia strettamente connesso al riconoscimento del concorso formale o della continuazione, e non possa essere esteso ad altre ipotesi (stante l’intangibilità del giudicato a opera del giudice suindicato, al di fuori dei casi specifici e circoscritti espressamente previsti dalla legge): v. in tal senso, oltre alle pronunce già citate nella requisitoria del Procuratore Generale (Cassazione, seconda, 12/3/02, Ripa; Cassazione, terza, 13/1/01, Magli; Cassazione, terza, 5/10/99), anche: Cassazione, prima, 38296/01, Nicolao; Cassazione, terza, 528/96, Vanacore; nonchè, appunto, Cassazione, Sezione terza, 528/96 (Cc. 05/02/1996 n.) Rv. 204700 La sospensione condizionale dell’esecuzione della pena, è istituto ordinariamente attinente al processo di cognizione, in quanto in esso il giudice ha tutti gli elementi necessari di valutazione per formare il suo convincimento. Intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, trova attuazione la regola fondamentale dell’intangibilità del giudicato e ad essa è possibile derogare soltanto nei casi eccezionali espressamente stabiliti da specifiche norme: tra queste va annoverato l’articolo 671, Cpp., che ne prevede la possibilità di concessione quando ciò consegue al riconoscimento della continuazione. Ne deriva che è inibita una applicazione in sede esecutiva in modo autonomo o svincolato da quest’ultima ipotesi.

Dunque, al di fuori di questambito non è consentito al giudice dellesecuzione procedere ad una renovatio cognitionis della situazione già apprezzata dal giudice del merito, riaprendo uno spazio applicativo alla disciplina di cui allarticolo 163 Cp.

Di ciò vè conferma anche nellarticolo 674 Cpp che, secondo la costante interpretazione della Corte regolatrice, ammette la revoca della sospensione condizionale della pena limitatamente ai casi di cui allarticolo 168 comma 1 Cp (cd. revoca di diritto) e non anche a quelli indicati nel 2 comma della stessa norma (cd. revoca discrezionale), e ciò sempre in virtù del medesimo principio di necessario ossequio da parte del giudice dellesecuzione dinanzi al giudicato (cfr. ex plurimis, Cassazione, Sezione prima, 5451/96).

Al riguardo, contrariamente a quanto sostenuto nellistanza, in cui viene prefigurata una sorta di automatica applicazione del nuovo comma 4 dellarticolo 163 Cp collegata al solo riscontro della irrogazione di pena non superiore ad un anno e della esistenza di condotte riparatorie, la disposizione in esame prevede un potere discrezionale del Giudice nello stabilire il termine entro il quale la pena rimanga sospesa (…..il giudice può ordinare……).

Ciò comporta, evidentemente, che il Giudice sia comunque chiamato ad una valutazione di merito che, tenuto conto anche della personalità dellimputato e di tutte le altre circostanze del fatto, possa condurre a ritenere adeguata alla finalità di rieducazione sottesa alla disciplina della sospensione condizionale la fissazione del periodo di prova nel termine di un anno.

Né si può ritenere, per altro verso, che detta valutazione si riconnetta in termini di corrispondenza a quella compiuta per il riconoscimento della circostanza attenuante di cui allarticolo 62 n. 6 Cp (che, nella struttura dellattribuzione del beneficio della sospensione condizionale, rappresenta soltanto un presupposto del giudizio prognostico).

Letti gli articoli 666 e ss. Cpp

PQM

Rigetta listanza avanzata nellinteresse di De Cristofaro Giuseppe.Manda la cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.