Ambiente

Wednesday 26 November 2003

Sicurezza contro le radiazioni nucleari. La Direttiva UE 21.11.2003 invita i paesi dell’ Unione ad uniformare gli obblighi per la gestione delle scorie

Sicurezza contro le radiazioni nucleari. La Direttiva UE 21.11.2003 invita i paesi dellUnione ad uniformare gli obblighi per la gestione delle scorie

Proposta di direttiva (Euratom) del Consiglio che definisce gli obblighi fondamentali e i principi generali nel settore della sicurezza degli impianti nucleari, Bruxelles 21 novembre 2003

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare gli articoli 31 e 32,

vista la proposta della Commissione, stabilita previo parere di un gruppo di persone nominate dal comitato scientifico e tecnico e comprendente esperti scientifici degli Stati membri, ai sensi dell’articolo 31 del trattato, e previo parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 2, lettera b), del trattato dispone che la Comunità deve stabilire norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori e vigilare sulla loro applicazione.

(2) L’articolo 30 del trattato dispone che sono istituite nella Comunità norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. L’articolo 32 prevede che le norme fondamentali siano completate secondo la procedura dell’articolo 31.

(3) La direttiva 96/29/Euratom del Consiglio stabilisce le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

(4) L’incidente avvenuto alla centrale nucleare di Cernobil nel 1986 ha evidenziato la necessità per la Comunità di completare le norme fondamentali allora in vigore con disposizioni applicabili qualora si verifichi un’emergenza radioattiva. La decisione 87/600/Euratom del Consiglio ha introdotto un meccanismo per lo scambio rapido di informazioni in caso di emergenza radioattiva e la direttiva 89/618/Euratom del Consiglio ha imposto agli Stati membri obblighi concernenti l’informazione della popolazione in caso di emergenza radioattiva.

(5) Le norme fondamentali sono state inoltre completate dalla direttiva 92/3/Euratom, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori da essa e dal regolamento (Euratom) n. 1493/93 del Consiglio, dell’8 giugno 1993, sulle spedizioni di sostanze radioattive tra gli Stati membri.

(6) Benché il sistema di radioprotezione derivante dalle norme fondamentali in vigore garantisca un livello elevato di protezione sanitaria della popolazione, tenuto conto dello stato attuale delle conoscenze scientifiche in materia, tale protezione deve essere rafforzata al fine di assicurare il mantenimento di un elevato livello di sicurezza degli impianti nucleari. Tale elevato livello di sicurezza, dalla progettazione alla disattivazione, mantenendo efficaci difese contro i rischi radiologici, e la prevenzione degli incidenti che potrebbero avere conseguenze radiologiche, sono una conditio sine qua non per raggiungere pienamente gli obiettivi di protezione sanitaria enunciati nell’articolo 2, lettera b) del trattato Euratom.

(7) Gli Stati membri hanno già attuato misure che consentono loro di raggiungere un livello elevato di sicurezza nucleare all’interno dell’UE. Dalla valutazione della sicurezza nucleare nei paesi candidati effettuata dal Consiglio è emerso che tali paesi hanno già raggiunto un livello di sicurezza equivalente o potranno raggiungerlo, a condizione che applichino integralmente le raccomandazioni formulate nel contesto di tale valutazione.

(8) I requisiti nazionali in materia di sicurezza sono basati principalmente sulle norme di sicurezza dell’AIEA che gli Stati membri hanno ampiamente contribuito a migliorare.

(9) Malgrado una certa armonizzazione, le misure di sicurezza nucleare restano oggi ancora molto diverse da uno Stato membro all’altro. Attualmente la diversità a livello di misure non consente alla Comunità di assicurarsi che gli obiettivi di protezione sanitaria ad essa assegnati ai sensi dell’articolo 2, lettera b) del trattato Euratom siano conseguiti alle migliori condizioni possibili. La Comunità europea dell’energia atomica, aderendo alla Convenzione sulla sicurezza nucleare entrata in vigore il 24 ottobre 1996, si è impegnata a rispettare un elevato livello di sicurezza nucleare riconosciuto internazionalmente. Affinché la Comunità possa garantire che i principi di tale convenzione siano rispettati a livello comunitario e che le “norme di sicurezza uniformi” prescritte dall’articolo 2, lettera b) del trattato Euratom siano effettivamente applicate, le norme fondamentali di radioprotezione dovrebbero essere completate da principi comuni di sicurezza.

(10) La responsabilità nazionale per quanto concerne la sicurezza degli impianti nucleari costituisce il principio fondamentale in base al quale la comunità internazionale ha elaborato la regolamentazione in materia di sicurezza nucleare, principio applicato dalla Convenzione sulla sicurezza nucleare e dalle parti contraenti della stessa, compresa la Comunità europea dell’energia atomica; la responsabilità primaria della sicurezza di un impianto nucleare spetta pertanto al titolare della licenza sotto il controllo dell’organismo di regolamentazione nazionale e non è limitata dalle disposizioni della presente direttiva.

(11) Così come nel corso del ciclo operativo di un impianto nucleare, pericoli di radiazioni ionizzanti possono insorgere anche in seguito a operazioni di disattivazione. Per contrastare i rischi di dispersione delle materie radioattive è necessario garantire la disattivazione sicura degli impianti nucleari, compresa la gestione a lungo termine dei residui radioattivi e del combustibile esaurito.

(12) Per conseguire gli obiettivi comunitari in materia di radioprotezione sopra descritti, occorre definire gli obblighi fondamentali e i principi generali in materia di sicurezza degli impianti nucleari.

(13) É necessario mettere a disposizione adeguate risorse finanziarie per contribuire alla sicurezza degli impianti nucleari anche al di là della loro durata operativa. La disattivazione sicura degli impianti nucleari, compresa la gestione a lungo termine dei residui radioattivi e del combustibile esaurito, richiede notevoli risorse finanziarie. Per evitare ogni pericolo per la salute delle persone […] è necessario garantire la disponibilità negli Stati membri di risorse finanziarie sufficienti per procedere alla disattivazione degli impianti nucleari, nel rispetto dei requisiti nazionali di sicurezza. A tal fine gli Stati membri dovrebbero approvare norme specifiche per la costituzione di tali risorse finanziarie per tutta la durata di funzionamento dell’impianto.

(14) La presente direttiva si iscrive nella logica del regime introdotto dalla Convenzione sulla sicurezza nucleare, entrata in vigore il 24 ottobre 1996 di cui sono parti tutti gli Stati membri. Con decisione 1999/819/Euratom della Commissione, la Comunità europea dell’energia atomica ha aderito alla Convenzione il 31 gennaio 2000. Essendo il campo di applicazione della convenzione limitato alle centrali elettronucleari, la presente direttiva estende i principi che vi figurano a tutti gli impianti nucleari.

(15) La Convenzione internazionale comune sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e sulla sicurezza della gestione delle scorie radioattive, entrata in vigore il 18 giugno 2001, precisa all’articolo 26 che ciascuna parte contraente prende le opportune iniziative per garantire la sicurezza della disattivazione di un impianto nucleare. Tali iniziative garantiscono che siano disponibili personale qualificato e adeguate risorse finanziarie. All’articolo 22, lettera ii), la convenzione stabilisce che ciascuna parte contraente prende opportune iniziative per garantire che siano disponibili risorse finanziarie adeguate per la sicurezza degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi per tutta la durata operativa e nella fase di disattivazione.

(16) Per vigilare sull’applicazione delle norme adottate conformemente alla presente direttiva occorre, da un lato, valutare, con un meccanismo di valutazione a pari livello, il modo in cui le autorità di sicurezza adempiono alla loro missione e, dall’altro, applicare una procedura di valutazione delle relazioni trasmesse dagli Stati membri conformemente alla presente direttiva.

(17) Per avvalersi appieno dell’esperienza delle autorità nazionali di regolamentazione e contribuire allo sviluppo di un approccio comune in materia di sicurezza nucleare le predette valutazioni dovrebbero essere effettuate sotto l’egida di un Comitato delle autorità di regolamentazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Allo scopo di garantire la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti provenienti da un impianto nucleare, la presente direttiva integra le norme fondamentali di cui all’articolo 30 del trattato CEEA per quanto riguarda la sicurezza di tali impianti fissando i pertinenti obblighi fondamentali e principi generali.

2. La presente direttiva si applica a tutti gli impianti nucleari, anche al di là della loro fase operativa.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intendono per:

(1) “impianto nucleare”: ogni impianto civile, compresi il terreno, gli edifici e le apparecchiature, nel quale sono prodotte, trattate, utilizzate, manipolate, depositate a titolo temporaneo o definitivo materie nucleari, ai sensi dellarticolo 197 del trattato Euratom, ad un livello tale da dover prevedere disposizioni di sicurezza. Questa definizione si applica fino allo scioglimento delle restrizioni radiologiche stabilite per l’impianto. La definizione non copre gli impianti di estrazione del minerale e gli impianti che contengono sorgenti radioattive sigillate ad alta attività per scopi medici, di ricerca e industriali.

(1bis) “sicurezza nucleare”: il conseguimento di condizioni operative adeguate, la prevenzione degli incidenti o la mitigazione delle conseguenze degli incidenti, risultante nella protezione dei lavoratori e del pubblico dal rischio di radiazioni eccessive.

(2) “principi comuni in materia di sicurezza”: tutte le disposizioni di cui agli articoli da 3 a 12 della presente direttiva;

(3) “organismi di regolamentazione”: qualsiasi autorità, o un sistema di autorità cui uno Stato membro ha conferito la facoltà giuridica di rilasciare autorizzazioni e di regolare la scelta del sito, progettazione, costruzione, messa in servizio, funzionamento o disattivazione degli impianti nucleari;

(4) “licenza” qualsiasi autorizzazione che l’organismo di regolamentazione rilascia al richiedente e che gli conferisce la responsabilità in materia di scelta del sito, progettazione, costruzione, messa in servizio, funzionamento o disattivazione degli impianti nucleari;

(5) “impresa responsabile dellimpianto nucleare”: qualsiasi persona fisica o giuridica che gestisce un impianto nucleare ed è giuridicamente responsabile, secondo la legislazione nazionale, delle pratiche effettuate con riferimento a tale impianto;

[…]

(6) “disattivazione”: tutte le tappe che portano allo svincolo da ogni controllo di regolamentazione di un impianto nucleare diverso da un impianto di stoccaggio definitivo. Queste tappe comprendono le operazioni di decontaminazione e di demolizione;

(7) “residui radioattivi”: qualsiasi materia radioattiva in forma gassosa, liquida o solida per la quale non è previsto alcun uso successivo dallo Stato membro o da una persona fisica o giuridica la cui decisione è accettata dallo Stato membro e che è controllata a titolo di residuo radioattivo da un organismo di regolamentazione conformemente alla legislazione e alla regolamentazione dello Stato membro;

[…]

(8) “pratica”: un’attività umana che può aumentare l’esposizione degli individui alle radiazioni provenienti da una sorgente artificiale, o da una sorgente di radiazione naturale quando radionuclidi naturali sono trattati per loro proprietà radioattive, fissili o fertili, tranne in caso di esposizione d’emergenza;

Articolo 3

Indipendenza dell’organismo di regolamentazione

Gli Stati membri istituiscono un’autorità di sicurezza. A livello di organizzazione, struttura giuridica e processo decisionale, l’organismo di regolamentazione, nell’espletamento dei suoi doveri in materia di sicurezza nucleare, deve essere indipendente da qualsiasi altro organismo o organizzazione, pubblico o privato, incaricato della promozione o dell’uso dell’energia nucleare.

Articolo 4

Ruolo dell’organismo di regolamentazione

L’organismo di regolamentazione sorveglia e regolamenta la sicurezza degli impianti nucleari. Esso rilascia autorizzazioni e controlla l’applicazione della regolamentazione in materia di scelta del sito, progettazione, costruzione, messa in servizio, funzionamento o disattivazione degli impianti nucleari. […]

Articolo 5

Responsabilità in materia di sicurezza degli impianti nucleari

1. La responsabilità della sicurezza degli impianti nucleari incombe agli Stati membri che hanno giurisdizione sull’impianto nucleare interessato.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che la responsabilità primaria della sicurezza degli impianti nucleari incomba al titolare della corrispondente licenza sotto il controllo degli organismi di regolamentazione, in particolare per quanto riguarda il controllo dell’impianto e le relative misure specifiche.

3. Gli Stati membri prendono le opportune iniziative per garantire che ogni titolare di licenza faccia fronte alle proprie responsabilità.

Articolo 6

Sicurezza degli impianti nucleari

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie al fine di:

a) stabilire e mantenere, negli impianti nucleari, dispositivi efficaci contro i rischi radiologici potenziali per proteggere le persone e la società […] contro gli effetti nocivi delle radiazioni ionizzanti emesse da questi impianti;

b) prevenire gli incidenti aventi conseguenze radiologiche e attenuare queste conseguenze nel caso in cui tali incidenti si producessero;

c) attuare ogni misura supplementare ragionevolmente praticabile volta a garantire il raggiungimento e il mantenimento di un livello elevato di sicurezza degli impianti nucleari;

d) garantire la gestione a lungo termine di tutti i materiali, compresi i residui radioattivi e il combustibile esaurito, prodotti nel caso della disattivazione secondo le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

Articolo 7

Priorità alla sicurezza

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure appropriate affinché sia data la necessaria priorità alla sicurezza nucleare nell’esecuzione di qualsiasi pratica concernente direttamente impianti nucleari.

2. Le misure per la protezione operativa della popolazione in circostanze normali, ai sensi dell’articolo 44 della direttiva 96/29/Euratom tengono conto di tutti gli aspetti relativi alla sicurezza degli impianti nucleari.

Articolo 8

Obblighi delle imprese

1. Gli Stati membri impongono alle imprese responsabili degli impianti nucleari di gestire questi impianti nel rispetto dei principi comuni in materia di sicurezza di cui alla presente direttiva e dei requisiti di sicurezza nazionali ad essi applicabili nonché della regolamentazione stabilita dall’organismo di regolamentazione e delle eventuali misure da esso adottate.

2. Gli Stati membri impongono alle imprese responsabili degli impianti nucleari di stabilire programmi di garanzia della qualità […] che l’organismo di regolamentazione deve approvare e di eseguirli, sottoposti per verifica all’organismo di regolamentazione, per garantire che i requisiti precisati per tutte le attività importanti per la sicurezza nucleare siano rispettati durante tutto il ciclo di vita di un impianto nucleare.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per l’attribuzione delle responsabilità in materia di disattivazione degli impianti nucleari, compresi i casi in cui i responsabili iniziali non siano più in grado di adempiere i loro impegni.

Articolo 9

Ispezioni

Gli Stati membri vigilano affinché le ispezioni in materia di sicurezza nucleare siano effettuate dall’organismo di regolamentazione negli impianti nucleari, anche nella fase di disattivazione, e affinché l’impresa responsabile dell’impianto nucleare vi si sottoponga.

Articolo 10

Risorse finanziarie

1. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire la disponibilità di risorse finanziarie adeguate per la sicurezza degli impianti nucleari, anche nella fase di disattivazione.

Articolo 11

Esperti di sicurezza

1. Gli Stati membri adottano le misure appropriate affinché sia assicurata la disponibilità di esperti di sicurezza nucleare in misura adeguata alle attività legate alla sicurezza svolte sotto la loro giurisdizione.

2. Gli Stati membri vigilano affinché sia prevista un’adeguata […] formazione teorica e pratica per il personale interessato.

Articolo 12

Incidenti di funzionamento

1. Gli Stati membri esigono l’istituzione di procedure, approvate dall’organismo di regolamentazione, per fare fronte agli incidenti e inconvenienti di funzionamento al fine di ridurre gli eventuali effetti sulla popolazione […] di situazioni di emergenza radiologica risultanti dal funzionamento degli impianti nucleari.

2. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che, in quanto potrebbero essere interessati da un’emergenza radiologica, le rispettive popolazioni e le autorità competenti degli Stati vicini a impianti nucleari sotto la loro giurisdizione siano adeguatamente informate dei piani di emergenza e delle contromisure pertinenti.

3. Gli Stati membri esigono che gli incidenti significativi per la sicurezza e le misure correttive adottate per farvi fronte siano notificati quanto prima dall’impresa responsabile dell’impianto nucleare all’organismo di regolamentazione.

Articolo 13

Comitato delle autorità di regolamentazione

1. È istituito un comitato delle autorità di regolamentazione (denominato in appresso “il Comitato”) incaricato di preparare e analizzare le valutazioni effettuate conformemente alla presente direttiva.

2. Detto comitato è composto da rappresentanti degli organismi di regolamentazione designati dagli Stati membri.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 14

Controllo dell’applicazione

1. Per garantire il mantenimento di un elevato livello di sicurezza nucleare negli Stati membri, la Commissione predispone valutazioni del lavoro degli organismi di regolamentazione. Gli Stati membri vigilano affinché le autorità di sicurezza si sottopongano a queste valutazioni.

2. Le valutazioni sono eseguite, secondo un meccanismo di valutazione a pari livello, da esperti designati dagli organismi di regolamentazione degli Stati membri. A tal fine, gli Stati membri comunicano alla Commissione un elenco di esperti, precisando i loro settori di competenza.

3. Gli esperti devono ottenere un’autorizzazione preventiva dall’organismo di regolamentazione dello Stato membro in cui deve essere svolta la valutazione prima di poter effettuare le valutazioni previste al paragrafo 1. Gli esperti effettuano le valutazioni su base ad hoc e non sono assegnati a valutazioni nello Stato membro di loro provenienza.

4. Il programma di valutazione è messo a punto […] dal Comitato.

5. Prima della valutazione, la Commissione ne informa lo Stato membro interessato precisandone l’oggetto, la data in cui dovrebbe cominciare e l’identità delle persone incaricate di eseguirla.

6. Entro tre mesi dall’esecuzione della valutazione, la squadra di valutazione redige una relazione. La Commissione convoca il comitato […] per una presentazione della relazione di valutazione. Il comitato esprime un parere sulla relazione […].

7. La Commissione trasmette le relazioni di valutazione, corredate del parere del comitato […] allo Stato membro interessato. Lo Stato membro interessato, entro i tre mesi successivi al ricevimento, presenta le sue osservazioni e notifica le misure adottate per rimediare ad eventuali carenze.

Articolo 14

Relazioni

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni tre anni, a decorrere dalla data prevista all’articolo 16, paragrafo 1, una relazione sulle misure adottate per adempiere i loro obblighi ai sensi della presente direttiva e sullo stato della sicurezza degli impianti nucleari sotto la loro giurisdizione. La Commissione organizza riunioni con gli Stati membri per esaminare queste relazioni.

2. La Commissione trasmette al Consiglio e al Parlamento europeo ogni due anni, a decorrere dalla data prevista all’articolo 16, paragrafo 1, una relazione concernente l’applicazione della presente direttiva e i progressi globali compiuti in materia di sicurezza nucleare nella Comunità, basandosi sulle relazioni presentate dagli Stati membri e sulle relazioni di valutazione.

Articolo 15

Misure più rigorose

Gli Stati membri possono applicare misure più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva. In questo caso, informano la Commissione della natura di queste misure e delle ragioni per le quali sono state prese.

Articolo 16

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, al più tardi [un anno dopo la data di cui all’articolo 17]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tavola di concordanza tra queste e la presente direttiva.

2. Quando gli Stati membri adottano queste disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva, o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di questo riferimento sono adottate dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto nazionale che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 17

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 18

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente