Civile

Monday 25 July 2005

Sfrattati in condizioni di particolare disagio: conversione in legge del decreto 27.05.2005 che, ricorrendone i presupposti, stanzia risorse a favore di conduttori di immobili assoggettati a procedure esecutive di rilascio.

Sfrattati
in condizioni di particolare disagio: conversione in legge del decreto
27.05.2005 che, ricorrendone i presupposti, stanzia risorse a favore di
conduttori di immobili assoggettati a procedure
esecutive di rilascio.

Ddl
Senato 3511 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27
maggio 2005, n. 86, recante misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane
per i conduttori di immobili in condizioni di
particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio

Articolo 1

1. Le risorse autorizzate
dall’articolo 5 del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, nel limite massimo di
104.940 migliaia di euro, disponibili alla data del 1º
aprile 2005, sono destinate, con le modalità di cui agli articoli 2 e 3, alla
riduzione, nei comuni di cui al comma 2, del disagio abitativo dei conduttori
assoggettati a procedure esecutive di rilascio che siano, o abbiano nel proprio
nucleo familiare, ultrasessantacinquenni o
handicappati gravi e che inoltre:

a) non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad
accedere alla locazione di una nuova unità immobiliare;

b)
siano beneficiari, anche per effetto di rinvii della data di esecuzione
disposti dagli ufficiali giudiziari, della sospensione della procedura
esecutiva di rilascio ai sensi dell’articolo 80, comma 22, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successivi differimenti e proroghe, ovvero rientrino
tra i soggetti di cui alla lettera a) che abbiano subìto
sentenza o ordinanza di sfratto tra il 1º luglio 2004 e la data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto;

c)
siano tuttora in possesso dei requisiti economici previsti dal Ministero dei
lavori pubblici ai sensi della citata legge n. 388 del 2000, e successivi
differimenti e proroghe.

. Le disposizioni del
presente decreto si applicano ai soggetti di cui al
comma 1 residenti nei comuni capoluogo delle aree metropolitane di Torino,
Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo,
Messina, Catania, Cagliari e Trieste, nonché nei comuni ad alta tensione
abitativa con essi confinanti.

3. Le risorse non utilizzate
per le finalità di cui al comma 1, alla data del 31 ottobre 2005, sono
destinate al finanziamento di interventi speciali
finalizzati alla realizzazione di alloggi sperimentali e a progetti speciali
per aumentare la disponibilità di alloggi di edilizia sociale nei comuni
capoluogo di cui al comma 2 di maggiore emergenza abitativa, da destinare prioritariamente
ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, con modalità da
definire, sentita la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con apposito decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. Tale decreto prevede che sui singoli interventi
speciali sia raggiunta l’intesa con la regione e il comune capoluogo di cui al comma 2, interessati dagli interventi.

3-bis. Entro dodici
mesi dall’emanazione del decreto di cui al comma 3, il
Governo trasmette al Parlamento una relazione sullo stato dell’assegnazione e
dell’impiego delle risorse assegnate ai comuni.

Articolo 2.

(Contributi)

1. Ai fini
di quanto previsto all’articolo 1, comma 1, è assegnato a ciascun conduttore,
in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 1, in unica soluzione, un
contributo determinato ai sensi dell’articolo 3.

2. Per usufruire del
contributo di cui al comma 1, il conduttore, in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 1, comma 1, entro il 30 settembre 2005 deve trovarsi in una delle
seguenti condizioni:

a) avere stipulato,
anche per il medesimo alloggio assoggettato a procedura esecutiva,
un nuovo contratto di locazione, a termine dell’articolo 1571 e seguenti del
codice civile, della durata di almeno diciotto mesi, regolarmente registrato ed
essere in possesso di apposita dichiarazione, che il
proprietario o l’usufruttuario dell’alloggio, assoggettato a procedura
esecutiva, è tenuto a rilasciare, attestante l’avvenuta riconsegna e
l’effettivo rientro nella disponibilità dello stesso alloggio; il contratto di
locazione deve essere sottoscritto successivamente alla data del 30 giugno 2004
e il conduttore non deve aver usufruito dei contributi previsti dal
decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 novembre 2004, n. 269;

b)
avere eletto, previa apposita dichiarazione di presa
in carico ai fini alloggiativi rilasciata dal soggetto ospitante, il proprio
domicilio, per almeno diciotto mesi, presso terzi ed essere in possesso di
apposita dichiarazione, che il proprietario o l’usufruttuario dell’alloggio,
assoggettato a procedura esecutiva, è tenuto a rilasciare, attestante
l’avvenuta riconsegna e l’effettivo rientro nella disponibilità dello stesso
alloggio; l’elezione di domicilio deve essere effettuata successivamente alla
data del 30 giugno 2004; il termine di diciotto mesi decorre dalla data di
comunicazione di nuova elezione di domicilio alla competente autorità comunale.

3. Alle dichiarazioni di cui
al comma 2, lettere a) e b), si applicano le disposizioni dellarticolo
76 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, si
provvede alla individuazione delle modalità di erogazione delle risorse di cui
all’articolo 1, comma 1, tra i comuni di cui all’articolo 1, comma 2.

5. I comuni
di cui all’articolo 1, comma 2, comunicano al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti entro il 31 ottobre 2005, a pena di decadenza, l’ammontare
complessivo dei contributi richiesti dai conduttori ai sensi del comma 2,
verificando la sussistenza delle condizioni ivi previste.

Articolo 3.

(Misura del
contributo)

1. Per
i soggetti che si trovino nella condizione di cui all’articolo 2, comma 2,
lettera a), il contributo di cui all’articolo 2, comma 1, è
riconosciuto, nel limite delle risorse assegnate a ciascun comune ai sensi
dell’articolo 2, comma 4, nella misura massima di 6.000 euro per ogni anno di
durata del contratto.

2. Per
i soggetti che si trovino nella condizione di cui all’articolo 2, comma 2,
lettera b), il contributo di cui all’articolo 2, comma 1, è
riconosciuto, nel limite delle risorse assegnate a ciascun comune ai sensi
dell’articolo 2, comma 4, nella misura massima di 5.000 euro.

Articolo 4.

(Rilascio
degli immobili)

1. I contratti di locazione
stipulati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera a),
dai conduttori in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 1,
con i rispettivi locatori che abbiano richiesto la procedura esecutiva di
rilascio, sospesa ai sensi dell’articolo 80, comma 22, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e successivi differimenti e proroghe, non fanno venire meno
l’esecutività del titolo di rilascio già in possesso del locatore per lo stesso
immobile, che rimane pienamente azionabile al termine del nuovo contratto. In
tale caso il conduttore mantiene il punteggio e la eventuale
collocazione in graduatoria per l’assegnazione di un alloggio di edilizia
residenziale pubblica.

2. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
individuati, sulla base delle indicazioni pervenute al Ministero dalle
prefetture – uffici territoriali del Governo interessate, tra i comuni di cui
all’articolo 1, comma 2, i comuni che abbiano un numero di procedure esecutive
di rilascio di immobili, relative a conduttori di cui all’articolo 1, comma 1,
superiore a 400.

3. Nei comuni individuati con
il decreto di cui al comma 2, effettuata la
dichiarazione irrevocabile da parte del conduttore di avvalersi di una delle
disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, il termine per l’esecuzione del
provvedimento di rilascio, di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24
giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003,
n. 200, è differito per il tempo strettamente necessario per avvalersi delle
predette disposizioni e comunque non oltre il 30 settembre 2005.

4. La dichiarazione
irrevocabile di cui al comma 3 è comunicata alla cancelleria del giudice
procedente con raccomandata con avviso di ricevimento che è
esibita all’ufficiale giudiziario procedente, ovvero con dichiarazione
resa allo stesso ufficiale giudiziario che ne redige processo verbale.

5. La
cancelleria del giudice procedente, ovvero l’ufficiale giudiziario, danno
immediata comunicazione al locatore della dichiarazione irrevocabile e
del conseguente differimento degli atti della procedura.

Articolo 5.

(Disposizioni di
bilancio)

1. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze sono apportate le occorrenti
variazioni di bilancio.

2. I contributi
erogati dai comuni di cui all’articolo 1, comma 2, ai sensi delle disposizioni
contenute nel presente decreto non sono considerati ai fini del rispetto del
patto di stabilità interno di cui alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.

3. La quota delle risorse non
impegnate per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, nella misura
accertata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 15
novembre 2005, è immediatamente versata all’entrata del bilancio dello Stato,
per essere riassegnata, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, su apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti –
Centro di responsabilità 3, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 3.

Articolo 5-bis.

(Disposizioni
relative al patrimonio abitativo)

1. L’attuazione dei piani e
dei programmi di edilizia residenziale pubblica, o di
altri strumenti assimilati comunque denominati, ai sensi delle vigenti
disposizioni, può essere portata a compimento qualora, entro sei mesi dalla
data di scadenza del piano ovvero entro la data prevista per la realizzazione
del programma, siano adottati gli atti o siano iniziati i procedimenti comunque
preordinati all’acquisizione delle aree o all’attuazione degli interventi. Per
i piani e i programmi scaduti o non completati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, il termine di sei mesi decorre da tale data.

2. Le disposizioni
del capo V della parte II del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1º luglio
2006.

3. All’articolo 21-bis,
comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Le disposizioni di cui al precedente periodo si
applicano anche agli alloggi prefabbricati che siano stati realizzati con
parziale ricorso a tecniche di edilizia tradizionale,
fatta salva la facoltà del comune cedente di determinare un prezzo di cessione
commisurato agli eventuali oneri di manutenzione sostenuti".

4. Al fine di incrementare la
disponibilità di alloggi da destinare ad abitazione
principale, i comuni possono deliberare la riduzione, anche al di sotto del
limite minimo previsto dalla legislazione vigente, delle aliquote dell’imposta
comunale sugli immobili stabilite per gli immobili adibiti ad abitazione
principale del proprietario, a condizione che resti invariato il gettito totale
dell’imposta comunale e previo contestuale incremento delle aliquote da applicare
alle aree edificabili, anche in deroga al limite massimo previsto dalla
legislazione vigente e con esclusione dei casi in cui il proprietario delle
aree edificabili si impegna all’inalienabilità delle stesse nei termini e con
le modalità stabiliti con regolamento