Tributario e Fiscale

Tuesday 17 June 2003

Servizi telematici relativi ad operazioni finanziarie: regime IVA. Art. 10, n. 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Agenzia delle Entrate – RISOLUZIONE N. 133 del 13.06.2003

Servizi telematici relativi ad operazioni finanziarie: regime IVA. Art. 10, n. 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

Agenzia delle Entrate RISOLUZIONE N. 133 del 13.06.2003

     Con istanza d’interpello, concernente l’ambito applicativo dell’art. 10, n. 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, la “XX S.p.A.” (di seguito denominata “società”) ha esposto il seguente

Quesito

     La nominata società – costituita attualmente da circa duecento istituti di credito italiani – cura in appalto l’esecuzione, per via telematica, dei seguenti servizi riguardanti operazioni che si svolgono tra soggetti appartenenti al sistema bancario (o tra questi ultimi e soggetti che emettono carte di credito e di debito):

       1) servizi di pagamento interbancari (operazioni di pagamento; trattamento assegni; incassi commerciali interbancari; altri servizi interbancari; corporate banking);

       2) servizi relativi alle carte di debito (bancomat ed altre carte di debito internazionali; pagobancomat; fastpay);

        3) servizi relativi alle carte di credito (servizi di processing; servizi di gestione anagrafiche titolari e di supporto ad attività collaterali, personalizzazione delle carte);

       4) servizi innovativi (ricariche telefoni cellulari; fastbank; telepay; bankpass web; bankpass mobile);

       5) servizi di accesso (fornitura dell’interfaccia informatica per operare sulla Rete Nazionale Interbancaria).

     Nell’eseguire alcune di tali operazioni, la società contabilizza accrediti ed addebiti nei confronti dei soggetti interessati, determinandone i saldi c.d. bilaterali “che alimentano la stanza di compensazione gestita dalla Banca d’Italia dove detti saldi sono rielaborati al fine di determinare la posizione della singola banca verso il sistema bancario (c.d. saldi multilaterali; in caso di carte di debito internazionale XX genera saldi che alimentano flussi di clearing, cioè di compensazione a livello internazionale)”.

     In aggiunta, la società fornisce ai diversi operatori finanziari (banche, sim, società finanziarie) servizi informatici in genere, tra cui alcuni consistenti nella realizzazione di infrastrutture che consentono ai soggetti fruitori di svolgere in sicurezza le operazioni di pagamento attraverso l’uso di strumenti innovativi, come i telefoni cellulari o la rete internet.

     Nell’istanza viene chiesto di conoscere quale sia il trattamento IVA da applicare ai descritti servizi, indicati – per semplicità di analisi – in categorie omogenee, anche se nella propria realtà operativa la società effettua prestazioni ampiamente differenziate, secondo una specifica disciplina contrattuale.

Soluzione interpretativa prospettata dall’istante

     Secondo l’istante, i servizi prestati dalla società si presentano in via generale come strumentali ad operazioni di pagamento, essendo rivolti per loro natura a rendere possibile l’esecuzione di attività finanziarie.

     Considerato quanto emerso dalla risoluzione n. 205 del 10 dicembre 2001, l’interpellante ritiene che rientrino nell’ambito di esenzione IVA – prevista dalla norma dianzi citata – quei servizi che abbiano congiuntamente i caratteri della:

       a) “indispensabilità (o stretta funzionalità) rispetto alle operazioni di pagamento sottostanti”;

       b) “idoneità a produrre effetti sulla sottostante situazione economica e giuridica” dei soggetti cui sono indirizzati tali servizi.

     In base a tali considerazioni avrebbero titolo a godere dell’esenzione IVA solo alcuni tra i servizi precedentemente indicati, dal momento che per alcuni di essi non ricorrerebbe il requisito indicato alla lettera b).

     In particolare, la parte ritiene che siano soggetti ad aliquota IVA ordinaria i servizi di:

       1) corporate banking;

       2) fastbank;

       3) telepay;

       4) bankpass web;

       5) bankpass mobile; nonchè,

       6) i servizi di accesso;

mentre le restanti prestazioni fruirebbero dell’esenzione di cui all’art. 10, n. 1, del D.P.R. n. 633 del 1972.

     Tenuto conto della documentazione prodotta a supporto dell’interpello, si esprime il seguente

Parere dell’Agenzia delle Entrate

     Nella risoluzione n. 205 del 10 dicembre 2001 – citata dall’istante – è stato chiarito che le disposizioni riguardanti le esenzioni IVA, contenute nell’art. 10, n. 1, del D.P.R. n. 633 del 1972, vanno valutate alla luce dell’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea nella sentenza 5 giugno 1997, causa C-2/95, relativamente all’ambito applicativo dell’art. 13 B, lett. d), punti 3 e 5, della sesta direttiva 77/388/CEE (trasfuso, nella sostanza, all’interno dell’ordinamento nazionale nel contesto del citato art. 10).

     Nella sentenza è stato affermato che l’applicazione dell’esenzione in esame deve prescindere dall’esame delle qualità giuridiche del soggetto che pone in essere o riceve la prestazione suscettibile del beneficio fiscale, a nulla rilevando peraltro le modalità tecniche (“elettronica, automatica, manuale”) con cui la medesima viene svolta.

     La Corte ha così ritenuto che un’operazione sia da qualificarsi come “finanziaria” se il suo oggetto è riconducibile al contenuto della norma comunitaria di esenzione; ai fini applicativi – per poter qualificare un’operazione come “finanziaria” esente da imposta – non è sufficiente, contrariamente a quanto sostenuto dall’istante, che la medesima costituisca un elemento “indispensabile” di una prestazione finanziaria esente da IVA, bensì occorre che si presenti come “un insieme distinto nella sua globalità (…) idoneo a svolgere le funzioni specifiche ed essenziali” dei servizi per i quali è prevista l’esenzione.

     La Corte ha inoltre chiarito che una prestazione “finanziaria” può essere qualificata in via generale come operazione di pagamento se, analogamente a quest’ultima, implica “modifiche giuridiche ed economiche” nella sfera dei rapporti patrimoniali del soggetto nei cui confronti viene realizzata l’operazione finanziaria medesima.

     Elemento caratterizzante a questi fini è il grado di responsabilità assunto dal prestatore: l’esenzione più precisamente può trovare applicazione quando egli risponde della corretta esecuzione dei servizi finanziari prestati, mentre non si applica se viene limitata “al corretto funzionamento” di questi ultimi.

     Al fine di valutare, quindi, se i servizi rappresentati nell’istanza possano fruire dell’esenzione IVA ovvero scontino tale imposta nella misura ordinaria, occorre valutare nello specifico se i medesimi siano caratterizzati dai predetti requisiti.

     Preliminarmente si osserva che la società – per come emerge dai singoli contratti relativi alle varie tipologie dei servizi offerti – risponde, nei confronti delle banche clienti, per la esatta esecuzione delle operazioni finanziarie sia in termini di risultato (“la corretta esecuzione delle operazioni di pagamento”) che di mezzi (“la veicolazione delle informazioni in formato elettronico”). Dalle particolari previsioni dei citati contratti si desume che detta responsabilità ha carattere generale, essendo esclusa solo al ricorrere di cause di forza maggiore, quando cioè i disservizi sono generati da fattori fuori dal controllo della società; in ogni caso, perché possa essere opposta al cliente l’esistenza di tali circostanze, è necessario l’inoltro a quest’ultimo “dell’avviso per iscritto”, restando comunque “l’esecuzione del contratto (…) sospesa fino al cessare” dei suddetti fattori.

     Non tutti i servizi offerti dalla società sono, tuttavia, produttivi degli effetti propri delle operazioni “finanziarie” individuate dalla normativa comunitaria e nazionale, in quanto non idonei ad incidere nella sfera giuridica ed economica dei soggetti cui sono indirizzati.

     In quest’ottica, scontano l’IVA nella misura ordinaria le prestazioni che non generano per il cliente esposizioni finanziarie a credito o a debito, ma si concretizzano più semplicemente in prestazioni di servizi telematici; rientrano in tale ambito, per come rappresentato nei singoli accordi contrattuali, i servizi di:

       1) corporate banking;

       2) fastbank;

       3) telepay;

       4) bankpass web;

       5) bankpass mobile;

       (essendo tutti riconducibili ad attività di veicolazione di informazioni elettroniche e di garanzia di sicurezza di tali attività), nonchè,

       6) i servizi di accesso, riflettendo “la sola messa a disposizione dell’interfaccia informatica necessaria per operare sulla Rete Nazionale Interbancaria”.

     A diverse conclusioni si perviene quando l’attività della società funge da “struttura comune” a due o più soggetti (bancari e non), interagenti finanziariamente, con lo scopo di individuare le specifiche situazioni creditorie/debitorie di questi ultimi: in tal caso si ritiene che ricorrano i presupposti dell’applicazione dell’esenzione IVA, trattandosi di servizi di pagamento che incidono sulla sfera giuridica dei medesimi.

     Delle prestazioni descritte nell’istanza sono, dunque, da fatturare in esenzione dall’imposta in discorso, perché riconducibili alle operazioni sopra indicate, i seguenti servizi:

       1) pagamenti interbancari in genere (con l’esclusione, per quanto sopra esposto, del corporate banking);

       2) carte di debito in genere;

       3) le ricariche telefoni cellulari, per la cui esecuzione si determinano nella “struttura comune” gli addebiti nei confronti della “banca del titolare della carta” e gli accrediti a favore della “banca della società che eroga il servizio”.

     Infine, con riferimento ai servizi relativi alle carte di credito, occorre effettuare alcune precisazioni in merito alle prestazioni riguardanti la gestione delle anagrafiche (“database”) e la personalizzazione delle carte medesime, in considerazione del fatto che la parte riterrebbe applicabile ad entrambe il particolare trattamento IVA (esenzione) riservato ai servizi di processing, che peraltro, costituiscono di per sé operazioni di pagamento (“generando saldi finanziari”) effettuate dietro autorizzazione delle banche/società finanziarie “issuer” (o “acquirer”).

     A tal fine il contribuente afferma che la unitarietà dell’oggetto del contratto (che regolamenta il servizio da ultimo descritto) – costituito da una prestazione omnicomprensiva, rappresentata dalle operazioni di processing nonchè di gestione delle anagrafiche e di personalizzazione delle carte di credito – consentirebbe di applicare anche a queste ultime, per effetto della loro accessorietà (alle operazioni di processing), il medesimo trattamento IVA di esenzione previsto per le operazioni di pagamento.

     In merito, la scrivente ritiene invece che – avuto riguardo alle modalità tecniche di espletamento di tale tipologia di servizi – le operazioni descritte, pur se effettuate nell’ambito dello stesso rapporto giuridico, configurano tutte prestazioni autonome, di rango “principale”; peraltro, va evidenziato che dalla disciplina contrattuale, relativa alle attività in esame, si evince che la volontà del committente sia intesa ad acquistare dalla società tre prestazioni distinte per “aree di servizi”, che in sé si presentano come indipendenti e fruibili, in astratto, anche in modo disgiunto.

      Ciò esclude che le operazioni di gestione anagrafiche e di personalizzazione delle carte di credito possano configurarsi come accessorie rispetto all’operazione principale di processing, costituendo con questa un “unicum”.

     Tale interpretazione trova conforto nella circostanza per cui in alcuni contratti il corrispettivo complessivo di tale attività viene calcolato in funzione della differente fruizione (da parte del cliente) delle tre “aree di servizi”, ad ognuna delle quali corrisponde un prezzo unitario diverso; coerentemente, le penali a carico della società per disservizi sono determinati in modo differente per ciascuna delle tre prestazioni considerate.

     Premesso quanto sopra, si ritiene che la quota parte del corrispettivo relativa ai servizi di processing debba essere fatturata in esenzione da IVA; di contro, quella relativa ai servizi di gestione anagrafiche e di personalizzazione (e produzione) delle carte di credito sconta tale imposta nella misura ordinaria in quanto le relative prestazioni non riguardano operazioni di pagamento.

     Quadro riassuntivo del trattamento IVA delle operazioni descritte nell’interpello:

  Servizio finanziario  tipologia della prestazione Esente  IMPONIBILE 

1) Servizi di pagamento interbancari       

    1.a)  Operazioni di pagamento  Si  No 

  1.b)  Trattamento assegni  Si  No 

  1.c)  Incassi commerciali  Si  No 

  1.d)  Altri servizi interbancari Si  No 

  1.e)  Corporate Banking  No  Si 

2) Servizi carte di debito       

  2.a)  Bancomat ed altre carte  Si  No 

  2.b)  Pagobancomat  Si  No 

  2.c)  Fastpay  Si  No 

  Servizi carte di credito      

3) 3.a)  Processing  Si  No 

  3.b)  Gestione Anagrafiche  No  Si 

  3.c)  Personalizzazione carte  No  Si 

4) Servizi innovativi       

  4.a)  Ricariche telefoni cellulari Si  No 

  4.b)  Fastbank  No  Si 

  4.c)  Telepay  No  Si 

  4.d)  Bankpass web  No  Si 

  4.e)  Bankpass mobile  No  Si 

5) Servizi di accesso       

  5.a)  Fornitura interfaccia RNI  No  Si 

     La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale ……., viene resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.