Famiglia

Thursday 15 July 2004

Separazione e affidamento dei figli. La proposta di legge che modifica radicalmente la materia

Separazione e affidamento dei figli. La proposta di legge che modifica radicalmente la materia

Camera dei Deputati, Proposta di Legge

Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli

(Testo Unificato elaborato dal relatore Paniz delle otto proposte di legge – Ddl 66-453-643-1268-1558-2344-2233-2576/C)

Articolo 1

(Modifica dell’articolo 155 del Cc)

L’articolo 155 del Cc è sostituito dal seguente:

Articolo 155. – (Mantenimento delle relazioni parentali del minore e provvedimenti riguardo ai figli) – Anche dopo la separazione personale dei genitori, il minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, ha diritto di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi ed ha diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la sentenza di separazione personale dei coniugi dispone, salvo quanto previsto dall’articolo 155ter, che i figli restino affidati a entrambi i genitori e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa quale risulta dal citato primo comma. In particolare il giudice prende atto degli accordi intercorsi tra i genitori sulla residenza dei figli, ovvero stabilisce, in caso di disaccordo, i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, nonché fissa la misura ed il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli, secondo i criteri previsti dall’articolo 155bis.

Nessuno dei genitori può rinunciare all’affidamento, ove il giudice abbia ritenuto che ne sussistono i requisiti, né sottrarsi agli obblighi da esso derivanti.

Il giudice dà inoltre disposizioni circa l’amministrazione dei beni dei figli e, nell’ipotesi che l’esercizio della potestà sia attribuito ad entrambi i genitori, il concorso degli stessi al godimento dell’usufrutto legale.

Il giudice può, per gravi motivi, in presenza di un pregiudizio per il minore riconducibile all’ipotesi di cui all’articolo 333 Cc e con il consenso degli affidatari, affidare la prole a terzi. In tal caso si applicano al rapporto le norme previste in tema di affidamento familiare, con attribuzione di ogni competenza al giudice ordinario.

Nella scelta dell’affidatario deve essere data preferenza ai parenti entro il terzo grado del minore. L’affidamento può essere disposto anche in favore di una comunità di tipo familiare.

Articolo 2

(Modifiche al Cc)

Dopo l’articolo 155 del Cc, sono inseriti i seguenti:

Articolo 155bis. – (Modalità di attuazione dell’affidamento). – Le modalità di attuazione dell’affidamento devono garantire il rispetto dei diritti del minore di cui al primo comma dell’articolo 155.

La potestà è esercitata da entrambi i genitori, cui competono anche la cura e l’educazione dei figli. Le decisioni di maggiore importanza sono sempre assunte congiuntamente. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, è facoltà del giudice stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente, attribuendo a ciascuno sfere di competenza distinte, tenuto conto delle loro specifiche attitudini e capacità, del grado di collaborazione ipotizzabile tra di essi, delle abitudini consolidate nel periodo di convivenza, nonché delle indicazioni che i figli abbiano fornito.

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede in forma diretta e per capitoli di spesa al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; in aggiunta o in subordine può essere stabilita dal giudice la corresponsione di un assegno perequativo periodico, al fine di realizzare il suddetto principio di proporzionalità, considerando anche la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

Articolo 155ter. – (Esclusione e opposizione all’affidamento a entrambi i genitori). – Il giudice può disporre l’esclusione di un genitore dall’affidamento qualora ritenga, anche in assenza di un precedente provvedimento emesso ai sensi degli articoli 330 e 333, che ricorrano i presupposti per l’applicazione di tali norme o che comunque la permanenza dell’affidamento possa recare grave pregiudizio al minore.

Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, opporsi motivatamente alla partecipazione dell’altro genitore all’affidamento e chiederne l’esclusione quando sussistono le condizioni indicate dal primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l’affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvo per quanto possibile il diritto del minore riconosciuto ai sensi del primo comma dell’articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, e mirante a ledere tale diritto, il giudice considera il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da dettare nell’interesse dei figli. Si applica la disposizione di cui all’articolo 96 del Cpc.

Articolo 155quater. – (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). – Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’esigenza di rendere minimo il disagio dei figli, in funzione delle modalità concordate. Il vantaggio che ne consegue per l’assegnatario deve essere adeguatamente valutato nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, tenuto conto dell’eventuale titolo di proprietà.

I genitori devono adoperarsi per stabilire e a mantenere, salvo giustificati motivi, la propria dimora in abitazioni tra loro facilmente raggiungibili, in conformità con quanto prescritto dall’articolo 155bis.

L’impegno discende dai doveri verso i figli, previsti dall’articolo 147, che non comprendono solo l’obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, ma anche l’obbligo di non impedire che si attui il loro diritto di ricevere analoghe prestazioni da parte dell’altro genitore.

In ogni caso, ove avvenga un cambiamento di residenza da parte di uno dei genitori, che modifichi le modalità di esercizio della potestà, devono essere ridefinite, dai genitori stessi, le regole dell’organizzazione familiare, compresa la parte economica. In caso di disaccordo la relativa decisione è rimessa al giudice.

Articolo 155quinquies. – (Obblighi dei genitori). – Quale che sia il regime di affidamento stabilito, è dovere dei genitori concordare le iniziative riguardanti la salute, le scelte educative e ogni altra questione destinata a incidere in maniera significativa e durevole sulla vita dei figli o per la quale i figli stessi intendano utilizzare il contributo di entrambi i genitori. La violazione di tale obbligo da parte di uno dei genitori senza giustificato motivo comporta per esso, oltre a quanto previsto da altre norme di legge, l’assunzione totale dell’eventuale carico economico relativo.

I genitori sono tenuti al rispetto di quanto previsto dalle modalità di affidamento e all’adempimento di tutti gli obblighi da esse derivanti. In particolare, ciascun genitore ha l’obbligo di astenersi da atti e comportamenti di qualsiasi tipo volti a impedire, ostacolare o limitare i contatti del minore con l’altro genitore, come regolati dalle modalità di affidamento.

Articolo 155sexies. – (Violazione degli obblighi di mantenimento). – Nel regime di mantenimento diretto di cui al terzo comma dell’articolo 155-bis, in caso di violazione degli obblighi il giudice dispone, relativamente al genitore inadempiente, il passaggio al regime di mantenimento indiretto tramite assegno da versare all’altro genitore. L’importo dell’assegno è determinato tenendo conto di valutazioni del costo del mantenimento operate su base oggettiva, in funzione della fascia di reddito familiare, del reddito di ciascun genitore, dell’età dei figli e dell’area geografica di residenza e deve essere aggiornato annualmente.

Qualora sia stato concordato il regime di mantenimento indiretto, in caso di inadempienza si applica quanto previsto dall’articolo 8 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.

Le previsioni del predetto articolo 8 possono applicarsi anche, per ordine del giudice, in conseguenza di violazioni del regime del mantenimento diretto. In tal caso il giudice indica espressamente la misura da adottare e, nel caso previsto dall’articolo 8 numero tre, la somma per la quale la parte ha facoltà di agire.

Articolo 155septies. – (Rivedibilità delle modalità di affidamento). – Ciascuno dei genitori può richiedere al giudice in qualsiasi momento, per circostanze sopravvenute, la modifica delle condizioni dell’affidamento, incluse quelle economiche. La modifica è disposta verificata la rilevanza delle ragioni addotte e tenuto conto prevalentemente dell’interesse del minore.

Articolo 155octies. – (Estensione alla filiazione naturale). – Le disposizioni di cui agli articoli 155 e seguenti si applicano anche, in quanto compatibili, a vantaggio dei minori i cui genitori non sono coniugati.

Articolo 155novies. – (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni) – Ai figli maggiorenni non indipendenti economicamente si applicano le disposizioni previste dal terzo comma dell’articolo 155bis. Ove debba essere disposto il pagamento di un assegno periodico, esso deve essere versato direttamente al figlio, salvo che il giudice, valutate le circostanze, non disponga diversamente.

Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei minori.

Articolo 3

(Modifiche al Cpc)

Gli articoli 706-709 del Cpp, sono sostituiti dai seguenti:

Articolo 706. – (Forma della domanda). – La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o domicilio oppure, in caso di irreperibilità o residenza all’estero, al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente o, nel caso di residenza all’estero di entrambi i coniugi, a qualunque tribunale della Repubblica.

La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere:

a) l’indicazione del giudice;

b) il nome e il cognome, nonché la residenza o il domicilio del ricorrente e del convenuto;

c) l’oggetto della domanda;

d) l’indicazione dei figli legittimi, legittimati o adottivi dei coniugi;

e) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda, con indicazione specifica delle relative istanze e conclusioni;

f) l’indicazione dei mezzi di prova dei quali il ricorrente intende avvalersi, anche se è ammessa riserva di loro successiva integrazione, fino all’udienza di trattazione dinanzi al gi..

Del ricorso il cancelliere dà comunicazione all’ufficiale di stato civile del luogo in cui il matrimonio è stato iscritto o trascritto, ai fini della sua annotazione in margine all’atto.

Nei cinque giorni successivi al deposito, il presidente fissa con decreto in calce al ricorso il giorno della comparsa dei coniugi innanzi a sé e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto. Nomina un curatore nel caso in cui il convenuto sia malato di mente o legalmente incapace.

Con il decreto, nell’indicare la data dell’udienza di prima comparizione innanzi a sé, il presidente assegna termine al convenuto per la sua costituzione sino a venti giorni prima della stessa, con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica la decadenza di cui all’articolo 167 del Cpc.

Se il luogo di notifica si trova in Italia, l’udienza di prima comparizione per la separazione personale dei coniugi deve svolgersi entro sessanta giorni dal momento in cui il ricorso è stato presentato. Se il luogo di notifica si trova all’estero, il termine è di centoventi giorni.

I termini sono rispettivamente elevati a novanta giorni e centocinquanta giorni se il decorso di essi investe, in tutto o in parte, il periodo feriale.

Nelle cause che presentano carattere di urgenza il presidente può, su istanza del ricorrente e con decreto motivato in calce al ricorso originale e alle copie dello stesso, abbreviare sino alla metà i termini indicati nel comma precedente.

Articolo 707. – (Comparizione personale delle parti). – I coniugi devono comparire davanti al presidente personalmente, salvo gravi e comprovati motivi.

Se il ricorrente non si presenta senza giustificato motivo ed il difensore non chiede rinvio, la domanda non ha effetto, salvo che il convenuto costituitosi non chieda procedersi oltre nel giudizio; in questo caso il presidente fissa una nuova udienza, della quale il convenuto dà comunicazione al ricorrente.

Se non si presenta il convenuto o se si presenta personalmente senza essersi costituito, il presidente ne dichiara preliminarmente la contumacia.

La dichiarazione di contumacia del convenuto presente non impedisce la partecipazione dello stesso all’udienza e lo svolgimento del tentativo di conciliazione.

L’udienza di prima comparizione per la separazione deve svolgersi con modalità idonee a tutelare il diritto alla riservatezza delle persone.

Almeno cinque giorni prima dell’udienza, le parti costituite debbono depositare le rispettive dichiarazioni fiscali relative all’ultimo triennio e ogni altra documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune.

Articolo 708. – (Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente). – Il presidente, verificata la regolarità del contraddittorio ed esaminata ogni questione preliminare, deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentando di conciliarli.

Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.

Se il coniuge convenuto è assente o la conciliazione non riesce, il presidente, anche d’ufficio, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l’udienza di comparizione delle parti davanti a questi, per gli incombenti di cui all’articolo 183 del Cpc.

Nel caso in cui i coniugi, da soli o con il supporto di un Centro, abbiano elaborato, in relazione ai figli minori, un progetto educativo comune, il presidente, verificato che esso non è in contrasto con l’interesse del minore o dei minori interessati e dettate le integrazioni eventualmente necessarie, dispone, nell’ambito dei provvedimenti urgenti, che esso sia esecutivo. Ove i coniugi non abbiano preventivamente elaborato un progetto educativo comune, il presidente, ravvisandone l’opportunità, può invitarli a rivolgersi ad un Centro familiare polifunzionale. Se la proposta viene accolta dalle parti, il presidente può dettare ugualmente i provvedimenti urgenti, nonché fissare l’udienza di cui all’articolo 709 del Cpc, oppure può sospendere l’emanazione dei predetti provvedimenti o, ancora, prevederli in via provvisoria, fissando una nuova udienza presidenziale, per un riesame della situazione.

Ove il presidente abbia ritenuto opportuno, con il consenso delle parti, l’intervento di un Centro familiare, i responsabili del Centro, entro venti giorni dal conferimento dell’incarico, convocano la coppia per esperire un ulteriore tentativo di riconciliazione, ovvero per informarla sulle prospettive della separazione nonché sulle forme di assistenza disponibili presso il centro, alle quali ciascuna delle parti è comunque libera di rinunciare in qualsiasi momento.

Agli incontri, presso il Centro, possono partecipare i figli, se l’operatore familiare giudica utile e significativa la loro presenza, avuto anche riguardo alla loro età.

Il testo di un’eventuale conciliazione o di un accordo su di un progetto educativo, costruito dalla coppia presso il Centro è riportato in un verbale, sottoscritto dalle parti, che le medesime fanno pervenire al giudice. Gli aspetti economici della separazione possono fare parte del documento finale, anche se concordati al di fuori del centro.

Articolo 709 del Cpc – (Intervento di un Centro familiare, consenso per un intervento di mediazione). – Nel corso del procedimento il giudice istruttore, ove ne ravvisi l’opportunità, può invitare le parti a rivolgersi ad un Centro familiare polifunzionale, con le modalità e per i fini indicati dall’articolo 708.

Se le parti accedono, consenzienti, ad un intervento di mediazione familiare, il giudice può disporre i rinvii del procedimento più idonei a garantire la migliore riuscita dello stesso.

Articolo 709-bis. – (Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni). – In caso di inadempienza o di violazioni gravi e ripetute da parte di un genitore, delle modalità di affidamento stabilite dal presidente o dal gi e degli obblighi da esse derivanti, nonché qualora uno dei genitori attui comportamenti volti ad impedire, limitare o ostacolare i contatti del minore con l’altro genitore, il giudice, su istanza dell’altro genitore, dispone la comparizione delle parti ed adotta, all’esito di essa, i necessari provvedimenti.

In particolare, il giudice può:

a) ammonire il genitore inadempiente;

b) modificare le modalità di affidamento in vigore per renderle più consone all’interesse dei figli ed evitare ulteriori violazioni;

c) disporre il risarcimento dei danni, da parte del genitore inadempiente, nei confronti del minore, liquidando lo stesso con provvedimento immediatamente esecutivo e disponendo il versamento della somma su libretto con vincolo pupillare, sotto la sorveglianza del giudice tutelare;

d) disporre il risarcimento dei danni, da parte del genitore inadempiente, nei confronti dell’altro genitore, liquidando lo stesso con provvedimento immediatamente esecutivo;

e) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una pena pecuniaria, da un minimo di 25 euro ad un massimo di 5000 euro, la cui riscossione avviene ad opera del cancelliere; l’importo riscosso deve essere versato al Comune di residenza della parte sanzionata ed utilizzato dallo stesso per provvidenze in favore di famiglie bisognose; la sanzione è aumentata fino ad un terzo in caso di recidiva.

Articolo 709ter. – (Competenza del giudice tutelare). – Qualora le inadempienze si verifichino nel momento in cui, per essere stata emessa la sentenza di separazione e non essere stato instaurato un giudizio ex articolo 710 del Cpc o un giudizio di divorzio, non vi sia un procedimento in corso, la competenza in ordine ai provvedimenti ex articolo 709-bis spetta al giudice tutelare del luogo in cui risiede il minore interessato. Tale competenza resta ferma, per i fatti già verificatisi, anche se nelle more del procedimento venga proposto ricorso ex articolo 710 del Cpc o ricorso per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Articolo 709quater. – (Reclamo al Collegio). – Avverso i provvedimenti di cui alle lettere b-c-d-e dell’articolo 709bis, ove vi sia causa in corso, può essere proposto reclamo al Collegio, nei modi previsti dall’articolo 669terdecies del Cpc.

Analogo reclamo al tribunale può essere proposto nei confronti di provvedimenti emessi dal giudice tutelare.

Se i provvedimenti sono stati assunti dal tribunale, ai sensi dell’articolo 710 del Cpc, il reclamo va proposto alla Corte d’appello.

Dopo il quarto comma dell’articolo 711 del Cpc, è inserito il seguente comma:

5. La separazione non può essere omologata, perché contraria all’interesse del minore, se contiene un’immotivata rinuncia di uno dei genitori all’affidamento.

Articolo 4

(Centri familiari polifunzionali)

I centri familiari polifunzionali di cui all’articolo 708 del Cpc sono istituiti entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 5

(Doveri verso i figli)

1. L’articolo 147 del Cc è sostituito dal seguente:

«Articolo 147. – (Diritti-doveri verso i figli). – Dalla filiazione discende il diritto-dovere di entrambi i genitori di mantenere, educare ed istruire i figli, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi».

Articolo 6

(Modifiche alle disposizioni in tema di potestà genitoriale)

1. L’articolo 315 del Cc è sostituito dal seguente:

«Articolo 315. – (Doveri dei figli). – Il figlio deve rispettare i genitori e collaborare con essi, ed è tenuto verso ciascuno di essi a contribuire alle spese familiari in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, finché convivente».

2. Il secondo comma dell’articolo 317 Cc è sostituito dal seguente:

«Salvo quanto previsto dall’articolo 155ter, la potestà comune dei genitori non cessa a seguito di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. L’esercizio della potestà è regolato, in tali casi, ai sensi di quanto disposto dagli articoli da 155 a 155novies».

3. Il secondo comma dell’articolo 317bis del Cc è sostituito dal seguente:

«Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori l’esercizio della potestà spetta congiuntamente a entrambi qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni dell’articolo 316. Se i genitori non convivono l’esercizio della potestà è regolato ai sensi di quanto disposto dagli articoli da 155 a 155octies. Il giudice, nell’esclusivo interesse del figlio può disporre diversamente; può, altresì, escludere dall’esercizio della potestà entrambi i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore». Il terzo comma dell’articolo 317bis Cc è abrogato.

Articolo 7

(Norme transitorie)

1. Nelle more della istituzione dei centri familiari polifunzionali, di cui all’articolo 708 del Cpc nonché dell’albo professionale dei mediatori, il giudice può usufruire, dell’opera di consulenti che, relativamente alla mediazione, siano stati abilitati mediante corsi tenuti presso i centri già associati in istituzioni di rilevanza nazionale e con un’esperienza almeno semestrale con percorsi di affiancamento alla mediazione.

2. Nei casi in cui la sentenza di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere, nei modi previsti dall’articolo 710 Cpc o 9 lex 898/70, l’applicazione della presente legge.

Articolo 8

(Ambito di applicazione della normativa ed abrogazioni)

Le disposizioni di cui agli articoli dal 155 al 155novies del Cpc si applicano anche ai procedimenti di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Le disposizioni di cui agli articoli dal 706 al 709quater del Cpc si applicano anche ai procedimenti di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

I commi da 2 a 12 dell’articolo 6 della legge n. 1898 del 1970, sono abrogati.

È ugualmente abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Articolo 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.