Penale
Secondo il Tribunale di Roma è illegittima la disciplina del procedimento per decreto penale di condanna, con riferimento all’ osservanza del termine per richiedere l’ emissione del decreto. Tribunale di Roma ordinanza 22.10.2003
Secondo il Tribunale di Roma è illegittima la disciplina del procedimento per decreto penale di condanna, con riferimento all’osservanza del termine per richiedere l’emissione del decreto
Tribunale di Roma – ordinanza 22.10.2003
IL TRIBUNALE
Ha pronunciato la seguente ordinanza.
Visti gli atti del proc. pen. a carico di Cenni Attilio, imputato
dei reati di cui agli artt. 582, 635 e 594 c.p., opponente a decreto
penale di condanna;
Viste le eccezioni sollevate dalla difesa dell’imputato nel corso
dell’udienza di comparizione del 6 ottobre 2003;
Ritenuto che la questione di nullita’ della tardiva richiesta di
decreto penale per violazione dell’art. 178 lettere b) e c) del
codice di rito, non possa essere accolta; che invero la violazione
dell’art. 459 comma 1 c.p.p. nella parte in cui prevede il termine di
sei mesi dalla iscrizione dell’indagato nel registro n. r. per la
richiesta del decreto, non attiene ad un problema di iniziativa del
pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale, ma disciplina
soltanto le modalita’ di esercizio di tale iniziativa comunque
esercitata dal p.m.; inoltre la medesima violazione, in se’ e per
se’, non comporta alcuna lesione del diritto di intervento,
assistenza e rappresentanza dell’imputato che resta comunque
riconosciuto nello speciale rito monitorio, sia pure in modo
eventuale e differito, nella stessa identica misura sia che la
richiesta venga effettuata nel termine di sei mesi sia che venga
fatta oltre tale termine.
Ritenuto invece che la eccezione sollevata in via subordinata di
illegittimita’ costituzionale dell’art. 459 citato nella parte in cui
non prevede una sanzione processuale in caso di inosservanza del
termine, in relazione agli artt. 3, 24, 111 della Costituzione, debba
ritenersi non manifestamente infondata;
Che invero con numerose ordinanze (vedi n. 432/1998; 325/1999;
326/1999; 458/1999; 8/2003; 32/2003; 131/2003; 132/2003; 257/2003),
la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza di
questioni di legittimita’ del procedimento per decreto, anche in
relazione al nuovo testo dell’art. 111 Cost., affermando
ripetutamente che la specificita’ di quel procedimento, improntato a
criteri di economia processuale e di massima speditezza, non si pone
in contrasto ne’ con il principio di eguaglianza, ne’ con il diritto
di difesa suscettibile di essere regolato in modo diverso per essere
adattato alle esigenze dei singoli procedimenti speciali e che, in
riferimento all’art. 111 Cost., il dettato costituzionale non impone
affatto che il contraddittorio debba sempre collocarsi nella fase
iniziale del procedimento stesso, ben potendo essere differito al
momento dell’opposizione;
Che in particolare la Corte costituzionale, con le ordinanze
citate, si e’ sempre pronunciata in ordine a questioni riguardanti la
mancata previsione della possibilita’ della difesa di interloquire
sulla richiesta di emissione del decreto penale prima della decisione
del g.i.p., dichiarando la loro manifesta infondatezza;
Che nel caso esame si sottopone alla valutazione della Corte un
profilo diverso di illegittimita’ costituzionale, collegato
all’inosservanza del termine di sei mesi dalla iscrizione
dell’indagato sul registro n. r. concesso dall’art. 459, comma 1,
c.p.p., al pubblico ministero per presentare al giudice la richiesta
del decreto: infatti l’iscrizione di Cenni Attilio sul registro degli
indagati risale al 1999 (querela del 27 gennaio 1999, informativa di
p.g. alla Procura della Repubblica in data 24 febbraio 1999), la
richiesta di decreto penale e’ stata depositata nella cancelleria del
g.i.p. il 12 gennaio 2001, a quasi due anni di distanza;
Che questo termine, secondo la consolidata interpretazione della
Corte di legittimita’ ormai perdurante da piu’ di un decennio, ha
natura meramente ordinatoria con la conseguenza che, essendo la sua
inosservanza priva di sanzione, il decreto di condanna emesso dal
giudice a fronte di una richiesta tardiva non e’ comunque invalido
ne’ puo’ essere revocato;
Che nel rigettare le varie questioni sottoposte al suo vaglio la
Corte costituzionale ha sempre sostenuto che la diversa regolazione
dell’esercizio del diritto di difesa nel procedimento monitorio
(diritto differito alla fase processuale conseguente all’opposizione)
trova la sua giustificazione e la sua ragion d’essere nella
specificita’ di tale procedimento improntato a criteri di economia
processuale e di massima speditezza: e’ dunque la celerita’ del rito
– assicurata dall’osservanza del termine di sei mesi di cui sopra –
uno dei due elementi che possono giustificare quella particolare
disciplina del diritto di difesa;
Che ove quel termine al contrario non venga rispettato viene
percio’ meno una delle principali ragioni sulle quali si regge quella
disciplina, con la conseguenza che il differimento delle garanzie
difensive risulterebbe ingiustificato rispetto ad un rito speciale le
cui caratteristiche non siano osservate;
Che in definitiva l’art. 459, comma 1, c.p.p., interpretato
secondo il diritto vivente nel senso che il termine di sei mesi per
la richiesta del decreto e’ privo di sanzione processuale (di
inammissibilita’ o di nullita), verrebbe a ledere il diritto di
difesa dell’imputato (art. 24 Cost.) nel senso sopra delineato; il
principio della durata ragionevole del processo (art. 111, comma 2,
Cost.), in quanto non porrebbe limiti temporali sanzionabili ad un
procedimento speciale a struttura estremamente semplificata quale il
procedimento per decreto; il principio secondo cui l’accusato ha
diritto ad essere informato nel piu’ breve tempo possibile della
natura e dei motivi dell’accusa a suo carico (art. 111, comma 3,
Cost.), in quanto questo diritto verrebbe ad essere ritardato senza
limiti di tempo;
Che la questione e’ di indubbia rilevanza nel processo in corso
poiche’ il suo accoglimento determinerebbe una declaratoria di
nullita’ o inammissibilita’ della richiesta del decreto penale e
degli atti conseguenti, con regressione del procedimento.
P. Q. M.
1) Rigetta l’eccezione di nullita’ della richiesta di decreto
penale, sollevata dalla difesa.
2) Dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza della
questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 459, comma 1,
c.p.p., nella parte in cui non prevede una sanzione processuale alla
inosservanza del termine di sei mesi per la presentazione della
richiesta di decreto penale, per violazione degli artt. 24 e 111,
commi 2 e 3 della Costituzione.
Dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale e sospende il giudizio in corso.
Ordina che la presente ordinanza, letta in udienza alle parti,
sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata
ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Roma, addi’ 22 ottobre 2003
Il giudice: Liotta
04C0025