Ambiente

Thursday 20 November 2003

Se la presenza di OGM è inferiore all’ !% del prodotto l’ etichettà può tacere. Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, sentenza n.38577/2003

Se la presenza di OGM è inferiore all!% del prodotto letichettà può tacere

Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, sentenza n.38577/2003

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE III PENALE

SENTENZA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di una segnalazione dellASL di Terni, in data /11/2002, secondo cui un campione di proseguimento liquido a base di proteine isolate di soia (alimento per la prima infanzia), prodotto dalla Milupa s.p.a. con sede in Lainate, conteneva organismi geneticamente modificati non indicati nelletichetta, il PM presso il Tribunale di Milano, con provvedimento 21/1/2003 disponeva la perquisizione dei locali della menzionata ditta per accertare la presenza di confezioni del tipo di quelle segnalate ed il conseguente sequestro di esse (nonché di tutte le cose utili e pertinenti alle indagini), quali corpo di reato in relazione ai delitti di cui agli artt. 515 e 516 c.p. ed alla contravvenzione di cui allart. 5, comma 1 lett. a), Legge n. 283/1962 [1].

Il provvedimento, eseguito in data 10/2/2003, portava al sequestro probatorio di n. 24.006 confezioni di alimento liquido e di nn. 4.141 e 16.296 di alimento in polvere.

Lamministratore della menzionata società, M. P. chiedeva il riesame di tale provvedimento, deducendo lillegittimità per assoluta carenza di motivazione, nonché linsussistenza del reato ipotizzato, essendo il prodotto conforme alla normativa comunitaria; il Tribunale di Milano, con lordinanza indicata in premessa, rigettava la richiesta, ravvisando il fumus dei reati ipotizzati e considerando i prodotti sequestrati come corpo di reato o comunque come cose utili alle indagini.

Ricorre per cassazione il M., deducendo: violazione e falsa applicazione degli artt. 309, comma 9, 253 e 125 c.p.p., non avendo il Tribunale considerato che il decreto di sequestro è del tutto privo di motivazione, non solo in ordine alle finalità probatorie di quanto sequestrato, ma anche circa la qualificabilità delle cose come corpo di reato; pertanto avrebbe dovuto rilevare la nullità del provvedimento, non potendo integrare una motivazione completamente mancante; erronea applicazione della legge penale e delle norme di cui si deve tener conto nellapplicazione della legge penale, non essendo sussistente il fumus dellipotizzato reato (art. 515 c.p.), come emerge dalla documentazione in atti, ne di altre fattispecie criminose indicate dal Tribunale, quali quelle previste dallart. 516 c.p. e e dallart. 5 lett. a) Legge n. 283/1962, in quanto il prodotto rispetta la normativa sulla etichettatura stabilita dal regolamento CE n. 49/2000, che implicitamente esonera dallindicazione in etichetta di derivati transgenici se la loro presenza sia casuale o accidentale ed in misura non superiore all1% del prodotto totale, e rispetta altresì il disposto dellart. 1 lett. b) del D.M. (Sanità) n. 371/2001, contenente il regolamento di attuazione della direttiva 99/50/CE sugli alimenti per lattanti ed alimenti di proseguimento, che vieta luso di materiale derivato da o.g.m., oltre la tolleranza prevista dal menzionato regolamento CE n. 49/2000.

Allodierna udienza camerale, il PG e la difesa concludono come sopra riportato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso merita accoglimento.

Posto che nel caso di specie trattasi di sequestro probatorio e non preventivo, il giudice del riesame deve controllare semplicemente se il reato ipotizzato sia astrattamente configurabile, sebbene sempre con riferimento ad elementi processuali già acquisiti (alla luce della decisione delle Sezioni Unite 29 gennaio 1997 n. 23, Bassi), e se il sequestro sia o meno giustificato ai sensi dellart. 253 c.p.p. (Cass. Sez. II, 9 dicembre 1999, n. 6149, Marini e altro), senza poter verificare in concreto la fondatezza della tesi accusatoria.

Ciòà premesso, con riferimento al problema della ipotizzabilità del reato, rileva il Collegio che il provvedimento impugnato, così come peraltro quello di perquisizione e sequestro adottato dal PM, fa riferimento alternativamente a tre ipotesi criminose, previste rispettivamente dallart. 5, comma 1 lett. a), Legge n. 283/1962, e dagli artt. 515 e 516 del codice penale, fondate tutte, nel caso di specie, sulla accertata utilizzazione, da parte della Milupa s.p.a., di organismi geneticamente modificati (OGM) e sulla mancata indicazione di essi nelletichetta dei prodotti sequestrati.

Per quanto concerne la menzionata norma contravvenzionale, dettata in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, si ricorda che essa vieta, tra laltro, limpiego nella preparazione di alimenti o bevande (nonché la vendita, la detenzione per vendere, la somministrazione ai propri dipendenti, o la distribuzione per il consumo) di sostanze alimentari comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, caratteristica questa certamente scontata per gli alimenti geneticamente modificati, tenuto conto che, a proposito di composizione naturale di un prodotto, il legislatore del 62 ha inteso riferirsi al concetto di genuinità naturale, quella cioè presente in natura, in totale assenza di modificazioni, per intervento umano, della struttura biochimica dello stesso.

Quindi, sotto il profilo della sussistenza dellelemento materiale, essendo stata accertata la presenza di OGM nei prodotti in sequestro ed essendo pacifico che la stessa non era indicata in etichetta, la contravvenzione de qua sarebbe astrattamente ipotizzabile.

Sennonchè la norma in esame pone un limite al ricordato divieto di carattere generale, aggiungendo la frase salvo quanto disposto da leggi o da regolamenti speciali, la cui ampia formulazione deve sicuramente ritenersi comprensiva anche della disciplina, sia comunitaria che nazionale, in materia di OGM.

In altri termini, pur nel rispetto del generale divieto, posto dalla legge n. 283/1962, di utilizzazione di sostanze alimentari delle quali sia stata variata la composizione naturale, se la legge consente limmissione sul mercato, e quindi al consumo, di alimenti risultanti da determinate manipolazioni genetiche, ritenendole pertanto legittime, non può ragionevolmente sostenersi, in relazione ad esse, neppure in questa fase, la ipotizzabilità della contravvenzione in questione, la cui sussistenza è proprio subordinata alla condizione negativa della mancanza di specifiche leggi o regolamenti che consentano la variazione suddetta.

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre valutare se la normativa comunitaria consenta lutilizzazione di OGM nei limiti accertati dallautorità inquirente e se risultino violate le prescrizioni in materia di etichettatura di questo tipo di prodotti, perché altrimenti verrebbe meno la configurabilità dellipotesi contravvenzionale.

La necessità delletichettatura, invero, deriva evidentemente dalla scelta politica di non vietare del tutto limmissione sul mercato di determinati prodotti modificati geneticamente e, nel contempo, dallesigenza di avvertire gli acquirenti della loro presenza, per evitare problemi (di saluti o etici) a determinate categorie di consumatori.

Avendo ad oggetto il sequestro in questione prodotti geneticamente modificati derivanti dalla soia (latte di soia), per quanto concerne la disciplina normativa bisogna fare riferimento attualmente al regolamento CE n. 49/2000 della Commissione, del 10 gennaio 2000, modificativo del regolamento CE n. 1139/98.

Il richiamato regolamento del 2000, prendendo atto dellimpossibilità di escludere una contaminazione accidentale di prodotti alimentari mediante DNA o proteine derivanti da modificazioni genetiche, rende obbligatoria letichettatura (cioè lindicazione contiene OGM) esclusivamente per i prodotti i cui componenti superano dell1 % la presenza di derivati transgenici.

In definitiva la Comunità, riconoscendo sostanzialmente lattuale inevitabilità di un certo grado di contaminazione accidentale dei prodotti alimentari derivati da soia e mais, è giunta alla conclusione della non necessità di segnalarla ai consumatori, quando, oltre ad essere appunto accidentale, non superi la detta percentuale.

Attualmente, quindi, pur essendo in itinere iniziative normative, sia a livello comunitario che nazionale, volte a ridurre ulteriormente la indicata soglia di tolleranza dell1 %, la contravvenzione in questione è ipotizzabile, beninteso quando la contaminazione sia accidentale, solo in caso di superamento di tale limite.

Ebbene, gli accertamenti effettuati su campioni dei prodotti in sequestro hanno tutti escluso detto superamento, contestando peraltro, sempre al di sotto della soglia dell1 %, una presenza di OGM non costante, ma estremamente variabile da un campione allaltro, il che fa logicamente propendere per laccidentalità della contaminazione.

Del resto, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, ritiene il Collegio che incomba allaccusa la dimostrazione della volontarietà (o meglio della non casualità) della contaminazione, anche in questa fase, non essendo suscettibile di dimostrazione laccidentalità di essa da parte dellindagato, se non nei termini probabilistici sopra indicati.

Conclusivamente, non essendo stata superata, nel caso in esame, la soglia di tolleranza allutilizzo di OGM, posta dal regolamento CE n. 49/2000, ne essendo correttamente e logicamente motivata la non accidentalità della contaminazione, lordinanza impugnata deve essere annullata con riferimento alla sussistenza del fumus della contravvenzione di cui allart. 5 lett. a) Legge n. 283/1962.

Sulla base delle argomentazioni che precedono, inoltre, non ritiene il Collegio neppure ipotizzabili, in via alternativa, i delitti previsti dal codice penale (artt. 515 e 516), anche condividendosi lorientamento giurisprudenziale secondo cui, in caso di sequestro probatorio, che è un mezzo di ricerca della prova, il Tribunale del riesame non è tenuto ad accertare la sussistenza dellelemento psicologico del reato ne quella dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti di una determinata persona, ma soltanto la sussistenza di elementi tali da configurare lesistenza di un reato e la necessità di procedere allacquisizione al procedimento della cosa oggetto del sequestro.

Invero il presupposto sia della frode in commercio (at. 515 c.p.), che della vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.), e quindi dellesistenza stessa dei detti reati, è pur sempre la consapevolezza da parte dellagente, nel primo caso, della diversità della cosa consegnata da quella dichiarata o pattuita, e, nel secondo caso, della non genuinità della sostanza alimentare posta in vendita; consapevolezze in ordine alle quali, proprio per quanto prima esposto a proposito della probabile accidentalità della contaminazione di cui trattasi, il provvedimento impugnato non fornisce alcuna logica motivazione.

La gravata ordinanza, infatti, considerata la difficoltà tecnica di accertare tempestivamente la fondatezza dellassunto difensivo, anche in punto di diritto, ha ritenuto sussistente il fumus dei reati ipotizzati, con motivazione certamente approssimativa e carente, trincerandosi dietro le caratteristiche di sommarietà e provvisorietà del giudizio riservato al Tribunale del riesame, che, ad avviso del Collegio, non consentono tuttavia di eludere questioni rilevanti anche nella presente fase, quali, ad esempio, la classificazione dei prodotti in sequestro in una o in unaltra categoria di alimenti, con conseguente individuazione della specifica normativa applicabile al caso in esame.

Su di esse, dunque, dovrà ripronunziarsi il giudice del merito.

PQM

La Corte annulla lordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano.

Roma, 9 lug. 2003.

Depositata in Cancelleria il 9 ottobre 2003.