Lavoro e Previdenza

Monday 20 June 2005

Se i genitori di un disabile non sono in condizioni di provvedere alle sue necessità del congedo possono fruire anche fratelli e sorelle. La ha stabilito la Corte Costituzionale

Se i genitori di un disabile non sono in condizioni di provvedere alle sue necessità del congedo possono fruire anche fratelli e sorelle. La ha stabilito la Corte Costituzionale

Corte costituzionale sentenza 8-16 giugno 2005, n. 233

Presidente relatore Contri

Ritenuto in fatto

1. La Corte dappello di Torino, sezione lavoro, con ordinanza emessa l8 luglio 2004, ha sollevato, in riferimento allarticolo 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dellarticolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dellarticolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui prevede che le sorelle o i fratelli del soggetto handicappato possono fruire del congedo solo in caso di scomparsa dei genitori e non anche nellipotesi in cui questi ultimi non siano scomparsi ma siano impossibilitati a provvedere allassistenza del figlio handicappato, perché totalmente inabili ed in possesso dei requisiti ex articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili).

Il giudice rimettente premette in fatto di essere investito dellappello avverso la sentenza del Tribunale di Vercelli, con la quale è stata rigettata la domanda proposta dalla ricorrente per ottenere il riconoscimento del diritto ad usufruire, in maniera continuativa o frazionata e per il periodo massimo di due anni, del congedo straordinario retribuito, previsto dallarticolo 80, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2001), dallarticolo 4-bis della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) e dallarticolo 42, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 151 del 2001; che il congedo era stato richiesto dalla ricorrente al fine di prestare assistenza al fratello convivente, portatore di handicap grave, essendo orfano di padre e non potendo provvedervi la madre, la quale necessitava a sua volta di assistenza; che il Tribunale aveva respinto la domanda, ritenendo di non poter accedere alla interpretazione estensiva della disposizione, prospettata dalla difesa della ricorrente, secondo la quale il requisito della scomparsa può ritenersi integrato anche ove il genitore in vita sia oggettivamente impossibilitato a prestare assistenza al figlio handicappato. Il giudice a quo precisa poi che nelle more del giudizio la madre della ricorrente è stata riconosciuta invalida totale, con necessità di assistenza continua, per limpossibilità di compiere da sola atti quotidiani della vita.

Ciò premesso, la Corte dappello osserva che larticolo 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, nel subordinare alla scomparsa dei genitori il diritto dei fratelli o delle sorelle del soggetto handicappato grave a godere del congedo previsto dalla stessa disposizione, postula la morte o quantomeno lassenza dei genitori, cui non è equiparabile lipotesi del genitore totalmente inabile ed incapace di provvedere allassistenza del figlio handicappato.

A giudizio del rimettente, la disposizione in esame si porrebbe in contrasto con larticolo 3 della Costituzione, perché irragionevolmente regola in modo difforme situazioni fra loro analoghe, quali sono quella del genitore deceduto o assente e quella del genitore totalmente inabile, pur essendo comune ad entrambe le ipotesi limpossibilità del genitore di provvedere allassistenza del figlio handicappato.

Considerato in diritto

1. La Corte dappello di Torino dubita della legittimità costituzionale dellarticolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dellarticolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui prevede che le sorelle o i fratelli del soggetto handicappato possono fruire del congedo solo in caso di scomparsa dei genitori e non anche nellipotesi in cui questi ultimi non siano scomparsi ma siano impossibilitati a provvedere allassistenza del figlio handicappato, perché totalmente inabili ed in possesso dei requisiti ex articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili).

Ad avviso della Corte rimettente, il trattamento operato dalla norma censurata, che riconosce ai fratelli e alle sorelle del disabile il diritto al congedo straordinario solo nellipotesi di morte dei genitori e non equipara ad essa lipotesi del genitore totalmente inabile ed incapace di provvedere allassistenza del figlio handicappato, sarebbe irragionevole e lesivo del principio di eguaglianza.

2. La questione è fondata.

2.1. La ratio legis della disposizione normativa in esame consiste nel favorire lassistenza al soggetto con handicap grave mediante la previsione del diritto ad un congedo straordinario rimunerato in misura corrispondente allultima retribuzione e coperto da contribuzione figurativa che, allevidente fine di assicurare continuità nelle cure e nellassistenza ed evitare vuoti pregiudizievoli alla salute psico-fisica del soggetto diversamente abile, è riconosciuto non solo in capo alla lavoratrice madre o in alternativa al lavoratore padre ma anche, dopo la loro scomparsa, a favore di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi.

La norma censurata, utilizzando in modo evidentemente improprio e atecnico il termine scomparsa, non prende in considerazione il caso in cui uno dei genitori, pur essendo in vita, si trovi tuttavia nella oggettiva impossibilità di prestare assistenza al figlio, in quanto a sua volta totalmente inabile: occorre perciò verificare se tale omissione risulti sorretta da una idonea e ragionevole giustificazione.

2.2. Questa Corte, nel sottolineare lesigenza costituzionale di tutela dei soggetti deboli, ha posto in luce, fin dalla sentenza n. 215 del 1987, in tema di diritto alla frequenza scolastica dei portatori di handicap, che i fattori di recupero e di superamento della emarginazione di questi ultimi sono rappresentati non solo dalle pratiche di cura e di riabilitazione ma anche dal pieno ed effettivo inserimento dei medesimi anzitutto nella famiglia e, quindi, nel mondo scolastico ed in quello del lavoro, precisando che lesigenza di socializzazione può essere attuata solo rendendo doverose le misure di integrazione e di sostegno a loro favore. Lapplicazione di tali principi ha così consentito il riconoscimento in capo ai portatori di handicap di diritti e di provvidenze economiche, la cui mancata previsione normativa si è reputata non conforme a Costituzione, risolvendosi in un inammissibile impedimento alleffettività dellassistenza e dellintegrazione (sentenze n. 467 e n. 329 del 2002, n. 167 del 1999).

Lessenziale ruolo della famiglia nellassistenza e nella socializzazione del soggetto disabile è stato posto in rilievo nella sentenza n. 350 del 2003 in tema di concessione del beneficio della detenzione domiciliare alla madre condannata e, nei casi previsti, al padre condannato, conviventi con un figlio portatore di handicap totalmente invalidante nella quale si è affermato che la salute psico-fisica del soggetto affetto da handicap invalidante può essere notevolmente pregiudicata dalla mancanza di cure da parte della madre e che «in questa prospettiva, la possibilità di concedere la detenzione domiciliare al genitore condannato, convivente con un figlio totalmente handicappato, appare funzionale allimpegno della Repubblica, sancito nel secondo comma dellarticolo 3 della Costituzione, di rimuovere gli ostacoli di ordine sociale che impediscono il pieno sviluppo della personalità».

2.3. La tutela della salute psico-fisica del disabile, costituente la finalità perseguita dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per lassistenza, lintegrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), che la norma in esame concorre ad attuare, postula anche ladozione di interventi economici integrativi di sostegno alle famiglie, il cui ruolo resta fondamentale nella cura e nellassistenza dei soggetti portatori di handicap. Tra tali interventi si inscrive il diritto al congedo straordinario in questione, il quale tuttavia rimane privo di concreta attuazione proprio in situazioni che necessitano di un più incisivo e adeguato sostegno, come quella, prospettata dal giudice rimettente, nella quale la presenza del genitore totalmente invalido e privo di autonomia – che nella specie ha altresì diritto ad assistenza – esclude che possano beneficiare dellagevolazione in esame il fratello o la sorella conviventi del soggetto diversamente abile, benché questi si diano cura di entrambi.

Ai fini della tutela prevista nella norma, la scomparsa del genitore deve essere considerata alla stregua dellaccertata impossibilità dello stesso ad occuparsi del soggetto handicappato. E dunque incostituzionale larticolo 42, comma 5, del decreto legislativo in esame, che irragionevolmente limita il congedo in capo ai fratelli e alle sorelle del soggetto handicappato al caso di scomparsa dei genitori così non estendendo la tutela al caso di genitori impossibilitati a provvedere al figlio handicappato, trattandosi di una situazione che esige la medesima protezione di quella esplicitata nella norma.

PQM

La Corte costituzionale dichiara lillegittimità costituzionale dellarticolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dellarticolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non prevede il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto con handicap in situazione di gravità a fruire del congedo ivi indicato, nellipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere allassistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili.