Assicurazione ed Infortunistica

Monday 23 January 2006

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall’ esercizio dell’ attività notarile ed istituzione di un fondo di garanzia. Approvato dal Consiglio dei Ministri il 19.1.2006

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di assicurazione per la responsabilità civile derivante dallesercizio dellattività notarile ed istituzione di un fondo di garanzia. Approvato dal Consiglio dei Ministri il 19.1.2006

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, recante semplificazione e riassetto normativo per lanno 2005;

Visto, in particolare, larticolo 7 della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante delega al Governo per il riassetto normativo in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

Visto larticolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, recante ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

Vista la legge 27 giugno 1991, n. 220;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati espressi in data e del Senato della Repubblica, espressi in data ;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, espresso in data ;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del ;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;

Su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro delle attività produttive e con il Ministro delleconomia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo

Art. 1

(Modifiche allarticolo 19 della legge 16 febbraio 1913, n. 89)

1. Larticolo 19 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

“Art. 19. 1. Il consiglio nazionale del notariato provvede, con procedure ad evidenza pubblica, a forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dallesercizio dellattività notarile, con oneri a carico del proprio bilancio.

2. Nell ipotesi di ricorso a forme collettive di copertura assicurativa, è fatta salva la facoltà di ciascun notaio di stipulare la polizza aggiuntiva a proprie spese.

3. Gli estremi della polizza collettiva o di quelle individuali attuative dellobbligo sono resi disponibili ai terzi senza alcuna formalità presso il consiglio notarile distrettuale al quale il notaio è iscritto.

4. Il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentito il consiglio nazionale del notariato, individua con decreto il massimale minimo delle polizze assicurative individuali e collettive.

5. Alle imprese di assicurazione che rifiutano di assicurare il rischio per la responsabilità civile derivante dallesercizio dellattività notarile, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui allarticolo 314 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.”.

Art. 2

(Modifiche allarticolo 20 della legge 16 febbraio 1913, n. 89)

1. Larticolo 20 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

“Art. 20. 1. Se mancano le forme collettive di assicurazione cui all articolo 19, il notaio provvede alla stipula di una polizza assicurativa individuale per la responsabilità civile derivante dai danni cagionati nellesercizio dellattività professionale.

2. In caso di mancato adempimento dell obbligo di assicurazione il notaio è soggetto a procedimento disciplinare e può essere sanzionato ai sensi dell articolo 147.”.

Art. 3

(Modifiche allarticolo 21 della legge 16 febbraio 1913, n. 89)

1. Larticolo 21 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

” Art. 21. 1. Il consiglio nazionale del notariato istituisce, regolamenta e gestisce, con separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo, un fondo di garanzia per il ristoro dei danni derivanti da reato commesso dal notaio nellesercizio della sua attività professionale , non coperti da polizze assicurative ed accertati ai sensi dellarticolo 22, commi 3 e 4.

2. Il fondo è amministrato dal consiglio nazionale del notariato.

3. Il contributo è determinato dal consiglio nazionale del notariato e riscosso secondo le modalità di cui allarticolo 21 della legge 27 giugno 1991, n. 220.”.

Art. 4

(Modifiche allarticolo 22 della legge 16 febbraio 1913, n. 89)

1. Larticolo 22 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 è, sostituito dal seguente:

“Art. 22. 1. Il patrimonio del fondo è costituto dai contributi dei notai, dalla somme ottenute a titolo di rivalsa per i risarcimenti erogati, dalla dotazione residua del fondo volontario temporaneo di solidarietà, già istituito dal consiglio nazionale del notariato e dagli incrementi conseguenti alla gestione del Fondo.

2. I contributi dei notai sono acquisiti definitivamente al patrimonio del Fondo e non danno diritto a restituzione.

3. Lerogazione dellindennizzo a favore dei soggetti danneggiati è, comunque, subordinata:

a) al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la responsabilità del notaio o della sentenza di cui allarticolo 444 del codice di procedura penale;

b) alla previa cessione al consiglio nazionale del notariato del credito nei confronti del notaio responsabile del danno, nei limiti dellimporto del contributo erogato, ai sensi dellarticolo 1201 del codice civile.

4. Il danno patrimoniale deve risultare da sentenza passata in giudicato ovvero può essere dimostrato con prova scritta da valutare con le procedure definite dal consiglio nazionale del notariato con il regolamento di cui all articolo 21.

5. Il contributo corrisposto dal fondo copre unicamente i danni relativi a fatti verificatisi successivamente alla data della costituzione del fondo.”.

Art. 5

(Contributo per le spese di funzionamento del consiglio nazionale del notariato)

1. La misura massima del contributo per le spese di funzionamento del consiglio nazionale del notariato, di cui allarticolo 20, comma 2, legge 27 giugno 1991, n. 220, è elevata al 4 per cento degli onorari spettanti al notaio per gli atti soggetti ad annotamento sui repertori secondo quanto stabilito dalla tariffa notarile.

Art. 6

(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti norme:

articoli 18, primo comma, numero 1°, 32, primo comma, numeri 2° e 4°, 36, 41 e 42 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;

articoli 32, 33, 34, 35, 36, 38, primo comma, limitatamente alle parole: “e la cauzione prestata”, secondo e terzo comma, e 39, primo comma, limitatamente alle parole: “dopo essersi assicurato delladempimento per parte del notaro di quanto è prescritto dagli articoli 18 al 24 della legge stessa e degli articoli 32 e seguenti del presente regolamento”, del regolamento di cui al regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326.

Art. 7

(Oneri finanziari)

1. Dallentrata in vigore del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.