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Monday 16 May 2005

Ritardo nel rilascio della concessione edilizia e risarcibilità del danno Tar Veneto – Sezione seconda – sentenza 10 marzo-12 aprile 2005, n. 1729

Ritardo nel rilascio della concessione edilizia e risarcibilità del danno

Tar Veneto Sezione seconda sentenza 10 marzo-12 aprile 2005, n. 1729

Fatto

La società ricorrente nel 1990 presentò al comune di Comelico Superiore una domanda di concessione edilizia per ledificazione di un capannone pertinenziale alla segheria di cui essa è titolare. Listanza fu rigettata con provvedimento sindacale 28 dicembre 1995 n. prot. 8200, nel rilievo che occorreva predisporre un piano di lottizzazione.

Tale provvedimento fu impugnato davanti a questo Tribunale che, con sentenza della seconda sezione 200/99, accolse il ricorso ed annullò il provvedimento, per contraddittorietà con una precedente determinazione e per illogicità della motivazione.

In esito alla sentenza, passata in giudicato, lamministrazione si pronunciò nuovamente sulla domanda della ricorrente rilasciando la concessione edilizia 3280/99.

Col presente ricorso è stata proposta unazione di accertamento e di condanna al risarcimento del danno patrimoniale asseritamene derivante alla ricorrente dal ritardo nel rilascio della concessione edilizia, ritardo causato da un provvedimento riconosciuto illegittimo da questo Tribunale e lesivo della sfera giuridica dellinteressata. Sussisterebbero, inoltre, gli estremi della colpa dellamministrazione e del nesso causale tra lillegittimo diniego ed il danno patrimoniale, consistente in maggiori costi ed in perdita di utili dimpresa e dimmagine.

Il danno viene complessivamente quantificato in euro 350.000.

L′Amministrazione intimata, costituita in giudizio, ha contestato la fondatezza della pretesa azionata, concludendo per la reiezione del gravame.

Diritto

Col ricorso allesame è stata proposta unazione di condanna al risarcimento del danno derivante alla società ricorrente dal provvedimento del Sindaco di Comelico Superiore 28 dicembre 1995 n. prot. 8200 di diniego della concessione edilizia per ledificazione di un capannone artigianale, annullato con sentenza di questa Sezione 200/99, e dal conseguente ritardo con cui le è stata successivamente rilasciata la concessione edilizia 3280/99.

Lannullamento giurisdizionale del provvedimento venne motivato da questa Sezione nel rilievo che il diniego della concessione edilizia incorreva nei vizi di contraddittorietà con una precedente determinazione del Sindaco (nella quale si dava atto dellesistenza delle principali opere di urbanizzazione) e di illogicità della motivazione, in relazione alla circostanza che il manufatto esistente (rispetto al quale ledificio progettato si pone come completamento) sarebbe stato costruito in difformità dalla concessione edilizia.

In esito alla sentenza, passata in giudicato, lAmministrazione comunale si è pronunciata nuovamente sulla domanda della ricorrente rilasciando la concessione edilizia 3280/99.

Il rilascio della concessione è motivato col rilievo che larea è stata riclassificata nella variante al p.r.g., adottata dal Consiglio comunale il 2 maggio 1999, da zona D2 (soggetta a piano attuativo) a zona D1 artigianale di completamento e, quindi, che è stata acclarata la natura dellarea in controversia di completamento, ciò che comporta lapplicabilità degli articoli 9 e 109 della legge regionale  61/1985. Il combinato disposto di tali norme, infatti, consente, anche in assenza degli strumenti urbanistici attuativi preventivamente richiesti dai vigenti strumenti urbanistici generali, gli interventi singoli o di comparto, di cui al penultimo comma dell′articolo 9 (cioè quelli di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione primaria e secondaria) in attuazione diretta del Piano Regolatore Generale.

Ciò premesso, il Collegio osserva che la ricorrente, quando le fu negata la concessione edilizia nel 1995, era titolare di una posizione di interesse legittimo di natura pretensiva, aveva cioè una pretesa qualificata, cioè tutelata (indirettamente) dallordinamento, che lAmministrazione si pronunciasse sulla domanda di concessione edilizia verificando la conformità del progetto presentato alle norme urbanistiche ed al piano regolatore generale.

Tale pretesa ha trovato riconoscimento nella citata sentenza di questa Sezione che ha annullato, siccome illegittimo, il citato provvedimento 28 dicembre 1995 di diniego della concessione, ravvisandone lillegittimità per eccesso di potere sotto i profili della contraddittorietà e dellillogicità della motivazione.

In altri termini, la soddisfazione dellinteresse legittimo pretensivo del ricorrente si è tradotta nel solo riconoscimento, da parte di questo Tribunale, di vizi sintomatici ed estrinseci.

Ma lannullamento del provvedimento negativo per tali vizi non ha assunto contenuti sostanziali ulteriori nei confronti dellamministrazione soccombente, nel senso cioè che sia stata accertata la doverosità del rilascio della concessione edilizia richiesta: doveva solo essere riesaminata listanza con pronuncia esente dai vizi accertati, cioè non contraddittoria e non illogicamente motivata.

Linteressata, perciò, aveva diritto ad una pronuncia emendata da tali vizi, ma non necessariamente favorevole.

Inoltre, nella particolare fattispecie residuava in capo allamministrazione una certa discrezionalità nellapprezzamento dellesistenza delle principali opere di urbanizzazione primaria e secondaria, che avrebbe giustificato lassentibilità di un intervento edilizio diretto in assenza del previo piano attuativo prescritto dal p.r.g..

Ciò premesso, il Collegio osserva che il risarcimento del danno può ammettersi solo quando il rilascio del provvedimento favorevole, conseguente allintervenuto annullamento giurisdizionale, sia doveroso per lamministrazione ed escluda apprezzamenti discrezionali, e cioè residui soltanto un potere vincolato, da esercitarsi entro i confini segnati dalla sentenza di annullamento.

Il risarcimento del danno va escluso, invece, se la rinnovazione del provvedimento annullato in sede giurisdizionale configura come eventuale un provvedimento favorevole allinteressato e come mera aspettativa, non protetta dallordinamento, quella che si verifichi tale evenienza.

Ora, nella fattispecie allesame il rilascio della concessione edilizia nel 1999 non dimostra affatto che esso fosse doveroso anche nel 1995, né un tale diritto fu accertato da questo Tribunale.

Daltra parte, il rilascio della concessione edilizia nel 1999 trae origine dalla nuova variante urbanistica adottata che, seppure non ancora approvata dalla Regione e, quindi, non ancora vigente, ha tuttavia introdotto un elemento nuovo, e cioè laccertamento positivo da parte dellamministrazione dellesistenza delle principali opere di urbanizzazione, accertamento, si ripete, che non era stato fatto in giudizio.

In conclusione, difetta lingiustizia del danno. Per le ragioni che precedono, il ricorso va respinto.

Le spese del giudizio possono essere compensate, concorrendo giusti motivi.

PQM

Il Tar per il Veneto, seconda Sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, lo respinge. Compensa le spese del giudizio tra le parti.