Civile

Tuesday 20 November 2007

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2007 sull’applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri

Risoluzione del Parlamento
europeo del 15 novembre 2007 sull’applicazione della
direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei
loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli
Stati membri

Il Parlamento europeo ,

– visti gli articoli 2, 6, 13 e
29 del Trattato sull’Unione europea,

– visti gli articoli 61, 62 e 64
del Trattato che istituisce la
Comunità europea,

– visti gli articoli 6, 19 e 45
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ("Carta dei
diritti fondamentali"),

– vista la direttiva 2004/38/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto
dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri,

– vista la Convenzione-quadro
del Consiglio d’Europa per la tutela delle minoranze nazionali,

– viste le sue risoluzioni sulla
libera circolazione delle persone, la lotta contro le discriminazioni e,
segnatamente, la sua risoluzione del 28 aprile2005 sulla situazione dei Rom nell’Unione europea,

– visto l’articolo 103, paragrafo
4, del suo regolamento,

A. considerando che la libera
circolazione delle persone è una libertà fondamentale e inalienabile,
riconosciuta ai cittadini dell’Unione dai trattati nonché dalla Carta dei
diritti fondamentali, e che essa costituisce uno dei pilastri della
cittadinanza europea,

B. considerando che, per tale ragione,
la direttiva 2004/38/CE relativa alla libera circolazione dei cittadini
dell’Unione e dei loro familiari, pur prevedendo che uno Stato membro possa
allontanare un cittadino dell’Unione, inquadra tale possibilità entro limiti
ben precisi onde garantire le libertà fondamentali,

C. considerando che la sicurezza
e la libertà sono diritti fondamentali, e che l’Unione ha come obiettivo
garantire ai suoi cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di
libertà, sicurezza e giustizia,

D. considerando che la
criminalità organizzata e la tratta degli esseri umani costituiscono sfide di
portata transnazionale e che la libera circolazione nello spazio europeo è
altresì basata su un rafforzamento della cooperazione giudiziaria e di polizia
a livello europeo nelle attività di indagine e di perseguimento giudiziario,
con il sostegno di Eurojust e Europol,

E. considerando che il rispetto
delle leggi di ogni Stato membro è una condizione essenziale per la coesistenza
e l’inclusione sociale nell’Unione, che ogni individuo ha l’obbligo di
rispettare il diritto dell’Unione e le leggi in vigore nello Stato membro in
cui si trova, che la responsabilità penale è sempre personale, che i cittadini
dell’Unione, oltre ad avvalersi dei diritti e delle libertà loro conferite dal
trattato, devono espletare le formalità connesse all’esercizio di tali diritti,
con particolare riguardo alle normative europee e alla legislazione dello Stato
ospitante,

F. considerando che tutte le
legislazioni nazionali sono tenute a rispettare i principi e le disposizioni
definiti dalla direttiva 2004/38/CE,

G. considerando che la lotta
contro qualsiasi forma di razzismo e xenofobia nonché contro qualsiasi forma di
discriminazione fa parte dei principi fondamentali sui quali è fondata l’Unione,

H. considerando che, in
conformità del principio che vieta la discriminazione fondata sulla
nazionalità, ogni cittadino dell’Unione e i suoi familiari che soggiornano
liberamente e legalmente in uno Stato membro devono godere in tale Stato della
parità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali,

I. considerando
che i Rom sono ancora oggetto di discriminazioni e di abusi nel territorio
dell’Unione e che l’integrazione, l’inserimento sociale e la protezione di tale
minoranza sono, purtroppo, obiettivi ancora da conseguire,

J. considerando l’aggressione
brutale e l’omicidio di una donna a Roma, di cui è accusato un cittadino rumeno,

K. considerando l’aggressione
razzista subita da cittadini rumeni, che ha fatto seguito a tale episodio,

L. considerando che ci si aspetta
dalle personalità pubbliche che si astengano dal rilasciare dichiarazioni che
rischiano di essere intese come un incoraggiamento alla stigmatizzazione di
determinati gruppi della popolazione,

M. considerando l’iniziativa congiunta
del Primo ministro rumeno e del Presidente del Consiglio italiano nonché la
lettera congiunta sul tema della minoranza Rom che hanno inviato al Presidente
della Commissione,

1. esprime il proprio dolore per l’assassinio della signora Giovanna Reggiani, avvenuto a
Roma il 31 ottobre scorso 2007, e presenta sentite condoglianze ai suoi
familiari"

2. ribadisce il valore della
libertà di circolazione delle persone quale principio fondamentale dell’Unione,
parte costitutiva della cittadinanza europea ed elemento fondamentale del
mercato interno;

3. riafferma l’obiettivo di fare
dell’Unione e delle collettività uno spazio in cui ogni persona possa vivere vedendosi garantito un elevato livello di
sicurezza, libertà e giustizia;

4. Notes that Directive 2004/38/EC
circumscribes the possibility of expelling a Union citizen within very clearly
defined limits and that, specifically,

– under Article 27, Member States may not
restrict freedom of movement and residence other than on grounds of public policy,
public security or public health, and those grounds may not be invoked to serve
economic ends; any measures taken must accord with the principle of
proportionality and be based solely on the personal conduct of the individual
concerned and on no account on considerations of general prevention;

– under Article 28, any expulsion decision must
be preceded by an assessment designed to allow for the personal circumstances
of the individual concerned, taking into account, for example, the duration of
his/her residence, his/her age, his/her state of health, and family and
economic situation, and the extent to which he/she has integrated in the host
Member State;

– under Article 30, the persons concerned must
be notified in writing of expulsion decisions and in such a way that they are
able to comprehend their contents and implications, and must be informed
precisely and in full of the grounds of the decision, of the court or
administrative authority and time-limits for appeal and, if appropriate, of the
time allowed for them to leave the country, which must not be less than one
month from notification;

– under Article 31, the persons concerned must
have access to judicial and administrative redress procedures to appeal against
the expulsion decision in the host Member State, and have a right to apply for
an interim order to suspend the enforcement of the decision, which must be
granted, except in specific cases;

– under Article 36,
sanctions laid down by Member States must be effective and proportionate;

– under recital 16 and Article 14 [8], a
citizen may be expelled if he/she imposes an unreasonable burden on the host
Member State’s social assistance system, subject to the proviso, however, that
each individual case must be thoroughly examined and that the above condition
cannot, under any circumstances, be considered sufficient in itself to justify
automatic expulsion;

5. ribadisce che qualsiasi
legislazione nazionale deve rispettare rigorosamente tali limiti e garanzie,
compreso l’accesso a un ricorso alle vie legali contro l’allontanamento e
all’esercizio dei diritti della difesa e che qualsiasi eccezione definita dalla
direttiva 2004/38/CE deve essere interpretata in modo
restrittivo; ricorda che le espulsioni collettive sono proibite dalla Carta dei
diritti fondamentali e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;

6. si compiace
della visita effettuata dal Primo ministro rumeno in Italia e della
dichiarazione congiunta di Romano Prodi e Calin Popescu-Tariceanu; manifesta il
proprio appoggio all’appello del Presidente del Consiglio e del Primo ministro
per l’impegno dell’Unione a favore dell’integrazione sociale delle popolazioni
meno avvantaggiate e della cooperazione fra gli Stati membri in termini di
gestione dei movimenti della loro popolazione, in particolare mediante
programmi di sviluppo e di aiuto sociale inclusi nei Fondi strutturali;

7. invita la Commissione a
presentare senza ritardi una valutazione esauriente dell’attuazione e del
corretto recepimento, da parte degli Stati membri, della direttiva 2004/38/CE
nonché a presentare proposte, a norma dell’articolo 39
di tale direttiva;

8. fatte salve le competenze
della Commissione, incarica la propria commissione parlamentare competente di
effettuare entro il 1° giugno 2008,
in collaborazione con i parlamenti nazionali, una
valutazione dei problemi di recepimento di tale direttiva in modo da mettere in
evidenza le migliori prassi nonché le misure che potrebbero portare a
discriminazioni tra i cittadini europei;

9. invita gli Stati membri a
superare qualsiasi esitazione e a procedere più rapidamente al rafforzamento
degli strumenti di cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale a
livello dell’Unione per garantire una lotta efficace contro la criminalità
organizzata e la tratta degli esseri umani, fenomeni di dimensione
transnazionale, garantendo, al contempo, un quadro uniforme di garanzie
procedurali;

10. respinge il principio della
responsabilità collettiva e ribadisce con forza la necessità di lottare contro
qualsiasi forma di razzismo e xenofobia e qualsiasi forma di discriminazione e
stigmatizzazione basate sulla nazionalità e sull’origine etnica, come previsto
dalla Carta dei diritti fondamentali;

11. ricorda alla Commissione che
è urgente presentare una proposta di direttiva orizzontale
contro tutte le discriminazioni menzionate all’articolo 13 Trattato CE,
prevista nel programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2008;

12. ritiene che la protezione dei
diritti dei Rom e la loro integrazione costituiscano
una sfida per l’Unione nel suo complesso e invita la Commissione ad agire senza
indugio elaborando una strategia globale per l’inclusione sociale dei Rom,
facendo ricorso, segnatamente, alle linee di bilancio disponibili nonché ai
Fondi strutturali per sostenere le autorità nazionali, regionali e locali nei
loro sforzi atti a garantire l’inclusione sociale dei Rom;

13. propone l’istituzione di una
rete di organizzazioni che si occupino
dell’integrazione sociale dei Rom nonché la promozione di strumenti volti ad
aumentare la consapevolezza in materia di diritti e doveri dei Rom, ivi
compreso lo scambio di migliori prassi; considera, a questo proposito, molto
importante una collaborazione intensa e strutturata con il Consiglio d’Europa;

14. ritiene che le recenti
dichiarazioni rilasciate alla stampa italiana da Franco Frattini, Vicepresidente
della Commissione, in occasione dei gravi episodi verificatisi a Roma, siano
contrarie allo spirito e alla lettera della direttiva 2004/38/CE,
direttiva che gli si chiede di rispettare pienamente;

15. incarica il suo Presidente di
trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi
e ai parlamenti degli Stati membri.