Lavoro e Previdenza

Thursday 11 January 2007

Rinnovo delle pensioni per l’ anno 2007. Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni Roma, 4 Gennaio 2007. Circolare n. 3

Rinnovo delle pensioni per l’anno
2007. Direzione Centrale Sistemi Informativi e
Telecomunicazioni Roma, 4 Gennaio 2007. Circolare n. 3

Ai Dirigenti centrali e
periferici

Ai Direttori delle Agenzie

Ai Coordinatori generali,
centrali eperiferici dei Rami professionali

Al Coordinatore generale Medico
legale e Dirigenti Medici

e, per
conoscenza,

Al Presidente

Ai Consiglieri di Amministrazione

Al Presidente e ai Componenti del
Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

Al Presidente e ai Componenti del
Collegio dei Sindaci

Al Magistrato della Corte dei
Conti delegato all’esercizio del controllo

Ai Presidenti dei Comitati
amministratori di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione
centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati

Ai Presidenti dei Comitati
regionali

Ai Presidenti dei Comitati
provinciali

OGGETTO: Rinnovo delle pensioni
per l’anno 2007.

Si comunica che sono state
completate le operazioni di rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni per
l’anno 2007. Le operazioni vengono illustrate di
seguito.

1. Perequazione automatica

Il decreto del 20 novembre 2006,
emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.
294 del 19 dicembre 2006, fissa nella misura del 2,0 per cento l’aumento di
perequazione automatica da attribuire alle pensioni in via previsionale per
l’anno 2007.

Il predetto decreto stabilisce
nella misura dell’1,7 per cento l’aumento di perequazione automatica per l’anno
2006.

Il decreto del 18 novembre 2005,
emanato dal Ministro dell’economia e delle Finanze di concerto con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.
278 del 29 novembre 2005, aveva fissato nella misura dell’1,7 per cento
l’aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni in via
previsionale per l’anno 2006.

Gli importi dei trattamenti
minimi per gli anni 2006 e 2007 e le fasce di pensione per l’applicazione degli
aumenti di perequazione sono riportati nell’allegato 1.

Anche per il rinnovo dell’anno
2007 sono state applicate le disposizioni previste dall’articolo 34 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, che prevedono il calcolo dell’aumento di
rivalutazione automatica sul cumulo dei trattamenti erogati dall’INPS e dagli
altri Enti, presenti nel Casellario centrale, per ciascun pensionato.

Si ricorda che vengono
prese in considerazione per la determinazione dell’importo complessivo su cui
calcolare la perequazione le pensioni erogate dall’INPS di categoria diversa da
VOBIS, IOBIS, VMP, IMP, AS, PS, INVCIV, VOCRED, VOCOOP, VOESO, VOST, INDCOM, CL
e le pensioni erogate da altri Enti e memorizzate nel Casellario per le quali
l’Ente erogatore ha comunicato che rientrano nel campo di applicazione
dell’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. L’informazione relativa
alla cumulabilità ai fini della perequazione viene
memorizzata, per le pensioni degli Enti, nel campo GP1AV35N con il codice 2.

L’importo di perequazione
spettante sul trattamento complessivo viene ripartito
in proporzione agli importi delle pensioni.

Le modalità dettagliate di
individuazione e di rivalutazione dei trattamenti da assoggettare alla
disciplina prevista dall’articolo 34 delle legge n.
448 sono illustrate nella circolare n. 102 del 6 luglio 2004.

La perequazione nella misura del
2,0 per cento è stata inoltre applicata, sulla base delle informazioni
memorizzate dalle Sedi, anche all’importo dovuto al beneficiario diverso dal
pensionato per i seguenti piani gestiti dalla procedura “Pagamenti ridotti o
disgiunti”:

– M4 Assegno divorzile per ex
coniuge superstite

– M5 Assegno alimentare per figli

– M6 Assegno alimentare per ex
coniuge

Analogamente, è stato perequato
con coefficiente pari al 2,0 per cento l’importo “Altra pensione” memorizzato
dalle Sedi per i piani di recupero N1 Trattenuta Fondo Clero.
Si richiama in merito quanto ribadito con il messaggio n. 382 del 14 novembre
2003.

2. Rinnovo delle prestazioni a
favore di invalidi civili, ciechi e sordomuti (categoria INVCIV)

I limiti di reddito, le pensioni,
gli assegni e le indennità a favore degli invalidi civili, dei ciechi e dei
sordomuti (categoria INVCIV) sono stati rinnovati applicando dal 1° gennaio
2007 le seguenti percentuali di perequazione, come da comunicazione dell’ISTAT:

– i limiti di reddito per il
diritto alla pensione in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei
sordomuti sono stati aumentati del 2,03 per cento,
corrispondente alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di impiegati ed operai tra agosto 2004 – luglio 2005 e agosto 2005 –
luglio 2006;

– la quota perequabile delle
indennità è stata aumentata del 3,01 per cento,
corrispondente alla variazione dell’indice delle retribuzioni minime
contrattuali degli operai dell’industria, calcolato al netto delle variazioni
del volume di lavoro, per il periodo agosto 2005 – luglio 2006 rispetto al
periodo agosto 2004 – luglio 2005;

– le pensioni e gli assegni sono
stati aumentati del 2,0 per cento.

2.1. Indennità di frequenza

Come per l’anno 2006 le indennità
di frequenza sono state rinnovate con modalità differenti in relazione alla
fascia memorizzata.

Il pagamento è stato disposto con
le seguenti regole:

– se l’ultima fascia memorizzata
è la fascia 49, il pagamento dell’indennità viene
disposto per i mesi da gennaio a giugno, interrotta automaticamente da luglio a
settembre e nuovamente disposta da ottobre in poi;

– se l’ultima fascia memorizzata
è la fascia 50, il pagamento dell’indennità viene
disposto per l’intero anno;

– se l’ultima fascia memorizzata
è la fascia 97, la prestazione viene rinnovata con
importo zero.

3. Indennità a favore dei
lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi
(categoria INVCIV)

Le indennità previste dall’articolo
39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a favore dei lavoratori
affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi, liquidate come
prestazioni categoria INVCIV con fascia 70 e 71, sono state rinnovate per
l’anno 2007 adeguandone l’importo al trattamento minimo.

4. Trasformazione in assegni
sociali delle prestazioni agli invalidi civili che compiono il
sessantacinquesimo anno di età

In occasione del rinnovo sono
state ricalcolate, attribuendo l’importo dell’assegno sociale a decorrere dal
mese successivo al compimento dell’età, le prestazioni spettanti ad invalidi
civili e sordomuti che compiono il 65mo anno di età entro il 30 novembre 2007 e
per i quali risultano memorizzate negli archivi le
registrazioni reddituali necessarie all’accertamento del diritto e della misura
all’assegno sociale.

Le prestazioni per le quali le
Sedi non hanno segnalato in tempo utile i dati reddituali dovranno essere
ricostituite a cura delle Sedi. In assenza di dati reddituali aggiornati viene attribuito, a partire dal mese successivo al
compimento del 65mo anno, l’importo dell’assegno sociale senza gli aumenti di
cui all’articolo 67 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (già lire 100.000) e
all’articolo 52 della legge 27 dicembre 1999, n. 488 (già lire 18.000).

Le Sedi dovranno provvedere alla
ricostituzione delle pensioni in argomento segnalando i dati reddituali
aggiornati del titolare e, per i soggetti coniugati, anche del coniuge.

5. Prestazioni INVCIV con
revisione sanitaria scaduta

Anche in occasione delle
operazioni di rinnovo per l’anno 2007, al fine di evitare erogazioni indebite,
gli importi delle prestazioni INVCIV sono stati azzerati dal mese successivo a
quello di scadenza della revisione sanitaria. Sono state comunque mantenute in
pagamento le prestazioni erogate a invalidi civili per i
quali la revisione sanitaria è prevista dopo il compimento del 65mo anno
di età.

Per le prestazioni che a seguito
della revisione sanitaria devono essere poste nuovamente in pagamento, le Sedi
provvederanno a confermare l’avvenuta revisione sanitaria con la procedura
REVSAN e ad attivare la ricostituzione, indispensabile per ripristinare il
pagamento della prestazione.

Si ritiene utile precisare che le
pensioni, confermate a seguito di revisione sanitaria, verranno
elaborate a livello centrale, con cadenza mensile, come previsto al punto 6 del
messaggio n. 6473 del 24 febbraio 2005.

6. Assegni di invalidità

Gli assegni di invalidità scaduti
e non confermati vengono sospesi, mediante azzeramento
degli importi, dalla data di scadenza del triennio. La sospensione del
pagamento non opera nei confronti dei titolari che hanno perfezionato l’età per
il diritto alla pensione di vecchiaia.

Per gli assegni che, a seguito di
ulteriore conferma, devono essere posti nuovamente in pagamento, le Sedi
provvederanno a segnalare la relativa informazione con la procedura REVSAN e ad
attivare la ricostituzione.

Gli assegni di invalidità
confermati verranno elaborati a livello centrale, con
cadenza mensile, come previsto al punto 6 del messaggio n. 6473 del 24 febbraio
2005.

7. Assegni straordinari di
sostegno all’esodo (VOCRED, VOCOOP, VOESO)

Gli assegni straordinari di sostegno
al reddito (VOCRED, VOCOOP, VOESO) sono stati rinnovati applicando le
particolari regole previste per le prestazioni in argomento.

Come indicato nella circolare n.
55 dell’8 marzo 2001, n. 94 del 3 giugno 2003 e n.156 del 9
dicembre 2004 nessuna perequazione è stata attribuita all’importo in
pagamento, che rimane invariato dalla decorrenza originaria.

La tassazione degli assegni
straordinari di categoria VOCRED e VOCOOP è stata effettuata secondo quanto
stabilito dalla risoluzione n. 17 dell’Agenzia delle entrate del 29 gennaio
2003 e descritta nel messaggio n. 80 del 10 marzo 2003.

Gli assegni straordinari di
sostegno al reddito di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale n.
88 del 2002, erogati dal Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito del
personale già dipendente dell’amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,
inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle Finanze,
distaccato e poi trasferito all’E.T.I. o ad altra società da essa
derivante, sono stati assoggettati al regime fiscale della tassazione
ordinaria, come precisato dall’Agenzia delle Entrate con nota n. 2004/133790
del 30 luglio 2004, illustrata con messaggio n. 37768 del 22 novembre 2004.

Come indicato nei messaggi n.
22240 del 13 giugno 2005 e n. 31876 del 1° dicembre 2006, l’importo degli
assegni in argomento è stato variato a seguito dell’adeguamento al contratto
collettivo di comparto del 26 maggio 2004 ed al contratto collettivo di
comparto relativo al biennio economico 2004 – 2005.

Gli assegni straordinari di
sostegno al reddito di cui all’articolo 5, comma 1, lett. b) del decreto
ministeriale n. 375 del 2003, erogati dal Fondo di solidarietà per il sostegno
del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale
del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e
degli altri enti pubblici di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
sono stati assoggettati al regime fiscale della tassazione ordinaria.

8. Pensioni ai superstiti
intestate ad unico titolare che scade nell’anno 2007

Le pensioni ai superstiti,
intestate ad unico titolare che scade nell’anno 2007, sono state rinnovate con
l’importo mensile perequato fino al mese antecedente
quello di cessazione del diritto e con l’importo pari a zero a partire dal mese
della perdita del diritto.

Le pensioni dei fondi speciali
sono state invece rinnovate localizzandole all’ufficio pagatore di cassa sede
99999-3300004.

Le Sedi devono provvedere
all’eliminazione della pensione nel caso in cui il titolare
cessi dal diritto alla prestazione. Devono invece provvedere alla
ricostituzione della pensione nel caso in cui venga
documentato il permanere del diritto, come studente o inabile.

Nel caso di eliminazione per
cessazione del diritto dovranno inoltre essere corrisposti i ratei di
tredicesima maturati.

9. Verifica dei dati reddituali

Nel contesto delle operazioni di
rinnovo si è provveduto all’aggiornamento dei dati reddituali utilizzando le
funzioni della procedura QRED, illustrata con circolare n. 182 del 16 dicembre
2002.

La procedura, in
presenza di redditi analitici sull’archivio reddituale ed in funzione
delle “rilevanze” relative alla pensione in pagamento, ha provveduto ad
aggregare i dati reddituali dichiarati dal soggetto e presenti nel Data base
reddituale con quelli derivanti da pensioni presenti sul Casellario centrale
dei pensionati (sia INPS che altri Enti), e ad elaborarli per determinare i
cumuli necessari, a seconda della tipologia e della rilevanza per le varie
prestazioni, memorizzandoli nell’area GP2 del data base delle pensioni.

In assenza di redditi analitici
sull’archivio reddituale, la procedura QRED ha preso in esame le pensioni
influenti, presenti sul Casellario centrale dei pensionati (sia INPS che altri
Enti), ed in funzione delle “rilevanze” relative alla pensione in pagamento e
ne ha memorizzato l’importo nell’area GP2, nei soli casi in cui tale reddito è
risultato superiore a quello già presente in archivio.

A seguito della verifica
reddituale in argomento, alcune pensioni vengono poste
in pagamento a gennaio 2007 con un importo inferiore rispetto a quello di
dicembre 2006, mentre altre vengono poste in pagamento con un importo
superiore, per effetto della diminuzione dei redditi.

Come indicato nel messaggio n.
33085 del 13 dicembre 2006, si ricorda che per le pensioni con dichiarazione
reddituale da elaborare con conguaglio a debito è stato memorizzato il valore “009” nel campo GP1CIDEMIN del
data base delle pensioni, in modo da lasciare invariato l’importo in pagamento
per l’anno 2007.

10. Situazioni particolari

Si illustrano di seguito le
attività svolte dalle procedure in occasione delle operazioni di rinnovo per
l’anno 2007 per alcune situazioni particolari.

10.1. Ricostituzioni d’ufficio

Come di consueto, le pensioni per
le quali in sede di rinnovo le procedure hanno individuato variazioni d’importo
da data anteriore a gennaio 2007 sono state poste in
pagamento per l’anno 2007 con l’importo aggiornato e sono state contraddistinte
con il codice 4 ovvero 7 nell’ultimo carattere del campo GP1AF05R; le pensioni
che invece sono state poste in pagamento nello stesso importo del 2006 sono
state contraddistinte con il codice 5 nell’ultimo carattere del campo GP1AF05R.

Si precisa che le pensioni
individuate come “ricostituzioni d’ufficio” in sede di rinnovo delle pensioni
per l’anno 2007 verranno elaborate a livello centrale,
come previsto al punto 7 del messaggio n. 6473 del 24 febbraio 2005. Con
successivo messaggio sarà data comunicazione dell’elaborazione effettuata.

10.2. Pensioni localizzate a
uffici pagatori particolari

Le procedure non prevedono più,
nel contesto delle operazioni di rinnovo, l’eliminazione in via automatica
delle pensioni il cui pagamento risulta sospeso.

Si raccomanda in particolare di
provvedere con ogni tempestività agli adempimenti indicati nella circolare n.
59 del 14 marzo 2001 per quanto riguarda le pensioni il cui pagamento è stato
sospeso a seguito della segnalazione di decesso del pensionato da parte
dell’ente pagatore, nonché all’accertamento dell’eventuale decesso dei titolari
delle prestazioni i cui pagamenti vengono rendicontati
come non riscossi.

Si richiamano inoltre le
indicazioni contenute nei messaggi n. 25163 del 26 settembre 2006 e n. 25767
del 28 settembre 2006.

In proposito sono state rilevate
situazioni difformi presso le diverse Sedi in ordine alle quali si richiama
l’assoluta esigenza di un immediato intervento.

10.3. Pensioni con importo pari a
zero

Con messaggio a parte sarà
comunicato per ogni Sede il numero e l’elenco delle pensioni rinnovate per
l’anno 2007 con importo pari a zero. Le Sedi avranno cura di disporre le
necessarie verifiche e provvedere alla ricostituzione, se del caso, o alla
eliminazione.

11. Tassazione delle pensioni per
l’anno 2007

Le ritenute IRPEF sono state
operate sulla base delle disposizioni nella legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 299 del 27-12-2006, Suppl. Ordinario n. 244, che introduce profonde
modifiche alla disciplina dell’imposta sui redditi delle persone fisiche. In
particolare, le novità introdotte dalla legge finanziaria 2007 riguardano:

– la rimodulazione delle aliquote
e degli scaglioni di reddito (articolo 1, comma 6,
lettera b);

– il riconoscimento di
“detrazioni per carichi di famiglia” in sostituzione delle “deduzioni per oneri
di famiglia”, con criteri profondamente innovativi (articolo
1, comma 6, lettera c);

– l’eliminazione della no tax
area e l’introduzione di “detrazioni per i redditi di lavoro dipendente, per i
redditi da pensione e per i redditi di lavoro autonomo e di impresa minore” (articolo 1, comma 6, lettera d);

– l’abolizione del contributo di
solidarietà del 4% sulla parte di reddito imponibile eccedente l’importo di
100.000 euro, di cui all’art. 1, comma 350, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (articolo 1, comma 8).

Si ricorda che le detrazioni sono
le somme che, una volta calcolate le imposte da pagare, si possono sottrarre da
queste, mentre le deduzioni sono le somme che si possono sottrarre dal reddito
su cui poi si calcolano le imposte.

Le nuove disposizioni sono
contenute nei commi da 6 a
9 dell’articolo unico dalla legge finanziaria 2007. Esse modificano il testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

11.1. Determinazione dell’imposta
(articolo 11 del TUIR)

L’imposta lorda è determinata
applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati
nell’articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 15.000 euro, 23 per
cento;

b) oltre 15.000 euro e fino a
28.000 euro, 27 per cento;

c) oltre 28.000 euro e fino a
55.000 euro, 38 per cento;

d) oltre 55.000 euro e fino a
75.000 euro, 41 per cento;

e) oltre 75.000 euro, 43 per
cento.

Se alla formazione del reddito
complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro,
goduti per l’intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a
185,92 euro e quello dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e
delle relative pertinenze, l’imposta non è dovuta.

L’imposta netta è determinata
operando sull’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le
detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15 e 16 del TUIR, nonché in altre
disposizioni di legge.

11.2. Detrazioni d’imposta per
carichi di famiglia (articolo 12 del TUIR)

La legge finanziaria 2007
modifica inoltre l’articolo 12 del TUIR – Detrazioni per carichi di famiglia.

Le detrazioni per carichi di
famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono
possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte
da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e
missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti
direttamente da essa e dagli enti centrali della
Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri
deducibili.

Le detrazioni per carichi di
famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a
quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

Sono previste detrazioni per il
coniuge, per i figli e per altre persone.

a) detrazione per il coniuge non
legalmente ed effettivamente separato

La detrazione spettante è pari a:

1) 800 euro, diminuiti del
prodotto tra 110 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra reddito
complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;

2) 690 euro, se il reddito
complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;

3) 690 euro, se il reddito
complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione
spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;

Se il rapporto di cui alla lettera
a), numero 1), è uguale a uno, la detrazione compete
nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui alla lettera
a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete.

Negli altri casi, il risultato
dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali.

La detrazione per il coniuge è
inoltre aumentata di un importo pari a:

1) 10 euro, se il reddito
complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;

2) 20 euro, se il reddito
complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;

3) 30 euro, se il reddito
complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;

4) 20 euro, se il reddito
complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;

5) 10 euro, se il reddito
complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;

b) detrazione per i figli:

La detrazione spettante è pari a:

1) 800 euro per ciascun figlio,
compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o
affiliati;

2) 900 euro per ciascun figlio di
età inferiore a tre anni.

Le predette detrazioni sono
aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap
ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Per i contribuenti con più di tre
figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a
partire dal primo.

La detrazione spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l’importo di 95.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 95.000 euro.

In presenza
di più figli, l’importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per
ogni figlio successivo al primo.

Se il rapporto è pari a zero,
minore di zero o uguale a uno, la detrazione non
compete. Negli altri casi, il risultato del predetto rapporto si assume nelle
prime quattro cifre decimali.

La detrazione è ripartita nella
misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente
separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede
un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale
ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili
del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore
affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la
detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento
tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento
congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte
della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero
al secondo genitore. Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto
a riversare all’altro genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione
ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione
stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione
compete a quest’ultimo per l’intero importo. Se l’altro genitore manca o non ha
riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se
coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero
se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi
non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed
effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti,
le detrazioni previste il coniuge.

c) detrazione per ogni altra
persona

La detrazione spettante è pari a:

· 750 euro, per ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del codice civile che
conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da
provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

La detrazione va ripartita in pro
quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione e spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 80.000 euro.

Se il rapporto è pari a zero,
minore di zero o uguale a uno, la detrazione non
compete. Negli altri casi, il risultato del predetto rapporto si assume nelle
prime quattro cifre decimali.

11.3. Altre detrazioni

La legge finanziaria 2007
modifica anche l’articolo 13 del TUIR – Altre Detrazioni.

Sono previste detrazioni per
redditi da lavoro, per redditi da pensione e per redditi diversi.

a) detrazione per redditi da
lavoro

La detrazione spettante,
rapportata al periodo di lavoro nell’anno, è pari a:

a) 1.840 euro, se il reddito
complessivo non supera 8.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente
spettante non può essere inferiore a 690 euro;

b) 1.338 euro, aumentata del
prodotto tra 502 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito
complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;

c) 1.338 euro, se il reddito
complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione
spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro.

La detrazione spettante ai sensi
della lettera c), è aumentata di un importo pari a:

a) 10 euro, se l’ammontare del
reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non a 24.000 euro;

b) 20 euro, se l’ammontare del
reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 25.000 euro;

c) 30 euro, se l’ammontare del
reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 26.000 euro;

d) 40 euro, se l’ammontare del
reddito complessivo è superiore a 26.000 euro ma non a 27.700 euro;

e) 25 euro, se l’ammontare del
reddito complessivo è superiore a 27.700 euro ma non a 28.000 euro.

La “detrazione per redditi da
lavoro” deve essere attribuita se alla formazione del reddito complessivo
concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a),
b), c), c-bis), d), h-bis) e l) del TUIR.

L’art. 50,
comma 1, lettera h-bis) del TUIR riguarda le prestazioni pensionistiche
di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

Ai trattamenti pensionistici
erogati dalla “previdenza complementare” deve essere attribuita la detrazione
per redditi da lavoro (Allegato 1, tabella N4) più l’ulteriore detrazione per
redditi da lavoro (Allegato 1, tabella N4A).

La nota Prot. n.2004/133790
del 30 luglio 2004 dell’Agenzia delle Entrate afferma che la corresponsione
degli assegni straordinari di sostegno al reddito a soggetti individuati sulla
base di requisiti di anzianità, costituisce una misura atta a sostenere il
reddito del lavoratore ed è erogata al fine di risarcirlo, almeno in parte,
della perdita delle retribuzioni subite per effetto della cessazione in via
anticipata del rapporto di lavoro.

Le somme in argomento pertanto
devono essere inquadrate sotto il profilo fiscale tra le somme che
sostituiscono il reddito di lavoro dipendente che, in base al principio contenuto
nell’articolo 6, comma 2, del TUIR devono essere assoggettate al medesimo
trattamento tributario applicabile ai redditi sostituiti.

Agli assegni straordinari di
sostegno al reddito dei dipendenti ETI (cat. 029 – VOESO) deve essere
attribuita la detrazione per redditi da lavoro (Allegato 1, tabella N4) più
l’ulteriore detrazione per redditi da lavoro (Allegato 1, tabella N4A).

La detrazione “per redditi da
lavoro” non è cumulabile con quella prevista per altre tipologie di reddito.

b) detrazione per redditi da
pensione

Sono redditi di pensione, ai
sensi all’articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, le pensioni di ogni genere
e gli assegni ad esse equiparati.

Le detrazioni “per redditi da
pensione” non sono cumulabili con quelle previste per altre tipologie di
reddito.

Sono previste detrazioni per
redditi da pensione differenziate a seconda dell’età
del pensionato:

ai
soggetti aventi un’età inferiore a 75 anni deve essere attribuita la
“detrazione per redditi da pensione”;

ai
soggetti aventi un’età pari o superiore a 75 anni deve essere attribuita la
“detrazione per redditi da pensione ultra75”.

b.1)
detrazione per “redditi da pensione” per soggetti aventi un’età inferiore a 75
anni

La detrazione, rapportata al
periodo di pensione nell’anno, è pari a:

a) 1.725 euro, se il reddito
complessivo non supera 7.500 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente
spettante non può essere inferiore a 690 euro;

b) 1.255 euro, aumentata del
prodotto tra 470 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se l’ammontare del reddito
complessivo è superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro;

c) 1.255 euro, se il reddito
complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione
spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro.

b.2)
detrazione per “redditi da pensione ultra75” per soggetti aventi un’età aventi
un’età pari o superiore a 75 anni

La detrazione, rapportata al
periodo di pensione nell’anno è pari a:

a) 1.783 euro, se il reddito
complessivo non supera 7.750 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente
spettante non può essere inferiore a 713 euro;

b) 1.297 euro, aumentata del
prodotto tra 486 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, se l’ammontare del reddito
complessivo è superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro;

c) 1.297 euro, se il reddito
complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione
spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro.

Se il risultato dei rapporti è
maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.

La tassazione delle pensioni per
l’anno 2007 è stata effettuata considerando le nuove modalità ed attribuendo la
“nuova” detrazione per redditi da pensione ai pensionati per i
quali risultava attribuita la “vecchia” detrazione per assicurare la
progressività ai pensionati (3^ byte del campo GP3CDTI).

I nuovi dati relativi alla
certificazione fiscale per il CUD preventivo 2007 sono stati memorizzati con le
modalità descritte di seguito:

– nel campo GP3EDTILD è stata
memorizzata la detrazione per redditi da pensione, se spettante;

– nel campo GP3EDTICGF è stata
memorizzata la detrazione per carichi di famiglia, se spettante;

– nel campo GP3T35EDTI
(detrazioni applicate) è stato memorizzato l’importo complessivo delle
detrazioni (GP3EDTILD e GP3EDTICGF) determinate applicando le nuove
disposizioni; nel caso in cui l’importo delle detrazioni spettanti risulti
superiore all’importo dell’imposta lorda, nel campo GP3T35EDTI è stato
memorizzato un importo uguale a quello dell’imposta lorda.

11.4. Ritenute sugli emolumenti a
tassazione separata

Le nuove aliquote si applicano
dal 1° gennaio 2007 anche sugli arretrati. La tassazione degli arretrati, a far
tempo dal 1° gennaio 2007, deve essere effettuata applicando l’aliquota media
determinata sulla base delle aliquote e degli scaglioni in vigore dal 1°
gennaio 2007.

11.5. Tassazione per i non residenti

L’articolo 1, comma 6, lettera e)
della legge finanziaria 2007 modifica inoltre l’articolo 24 del TUIR –
Determinazione dell’imposta dovuta dai non residenti.

“Dall’imposta lorda si scomputano
le detrazioni di cui all’articolo 13 nonché quelle di cui all’articolo
15, comma 1, lettere a), b), g), h), h-bis) e i). Le detrazioni per
carichi di famiglia non competono”.

Dal 1° gennaio 2007 ai non residenti sono state riconosciute le detrazioni per
redditi da pensione. Le detrazioni per carichi di famiglia non competono.

11.6. Modalità di tassazione
delle quote corrisposte ai beneficiari di assegno alimentare all’ex coniuge e
di assegno divorzile all’ex coniuge superstite

La tassazione della quota
corrisposta al beneficiario dell’assegno alimentare all’ex coniuge (M6) e
dell’assegno divorzile all’ex coniuge superstite (M4) viene
effettuata sulla base delle disposizioni contenute nella legge finanziaria
2007.

Alle quote corrisposte ai
beneficiari di assegno alimentare all’ex coniuge e di assegno divorzile all’ex
coniuge superstite deve essere attribuita la detrazione per “redditi diversi”,
pari a:

1) 1.104 euro, se il reddito
complessivo non supera 4.800 euro;

2) 1.104 euro, se il reddito
complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta
per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito
del reddito complessivo, e l’importo di 50.200 euro.

Se il risultato del rapporto è
maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.

La detrazione “per redditi
diversi” non è cumulabile con quelle previste per “redditi di pensione” e per
“per redditi da lavoro”.

12. Tassazione congiunta

La tassazione congiunta per i
titolari di più trattamenti pensionistici erogati da Enti diversi prevista
dall’articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, è stata
operata in misura “proporzionale”, secondo le modalità previste dalla circolare
n. 57 del 22 dicembre 2003 dell’Agenzia delle entrate.

Le ritenute IRPEF sono state
determinate secondo i criteri dettati dalla legge finanziaria 2007.

13. Addizionale regionale e
comunale all’IRPEF

13.1. Addizionale regionale
all’IRPEF per l’anno 2006

L’importo dell’addizionale
regionale dovuta per l’anno 2006 è stato determinato sulla base dei dati della
certificazione fiscale a consuntivo e sarà trattenuto nel corso dell’anno 2007 in 11 mensilità. Nel
caso in cui l’importo annuo dell’addizionale sia
inferiore a euro 0,55, il recupero viene effettuato in unica soluzione.

Nella Tabella N 6 dell’allegato 1
è riportato il prospetto con le modalità di calcolo delle addizionali regionali
per ogni Regione, con una sintesi delle relative disposizioni.

13.2. Addizionale comunale
all’IRPEF per l’anno 2006

L’elenco dei Comuni e delle
aliquote applicate per l’anno 2006 (allegato 5) è stato prelevato dal sito
www.finanze.gov.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/addirpef/index.htm,
alla data del 10 novembre 2006.

Come per l’addizionale regionale
anche l’importo dell’addizionale comunale dovuta per l’anno 2006 è stato
determinato sulla base dei dati della certificazione fiscale a consuntivo e viene trattenuto in 11 mensilità nel corso dell’anno 2007.
Nel caso in cui l’importo annuo dell’addizionale sia
inferiore a euro 0,55, il recupero viene effettuato in unica soluzione.

13.3. Acconto dell’addizionale
comunale all’IRPEF per l’anno 2007

La legge finanziaria 2007
(articolo 1, comma 142) apporta modifiche alla disciplina dell’addizionale
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360. In particolare, le
novità introdotte dalla legge finanziaria 2007 riguardano:

– le modalità con cui i Comuni
possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale e la decorrenza di validità delle delibere adottate;

– la determinazione della base
imponibile su cui applicare le aliquote previste;

– le modalità per effettuare la
trattenuta.

L’addizionale è
dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla
data del 1º gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa, per le
parti spettanti. Il versamento dell’addizionale medesima è effettuato in
acconto e a saldo unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche. L’acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell’addizionale
ottenuta applicando le aliquote al reddito imponibile dell’anno precedente. Ai
fini della determinazione dell’acconto, l’aliquota è assunta nella misura
deliberata per l’anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera
sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno ovvero nella misura
vigente nell’anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto
termine.

Relativamente ai redditi di
lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui
agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, l’acconto dell’addizionale dovuta è determinato dai sostituti
d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e il relativo
importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a
partire dal mese di marzo.

Il saldo dell’addizionale dovuta
è determinato all’atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è
trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga
successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello
relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso
di cessazione del rapporto di lavoro l’addizionale residua dovuta è prelevata
in unica soluzione. L’importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati
nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui
all’articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

14. Determinazione dei dati
fiscali a consuntivo

Come di consueto i dati fiscali a
consuntivo sono stati rideterminati sulla base:

– delle rettifiche apportate
dalle Sedi nel corso dell’anno con la procedura illustrata con circolare n. 122
del 5 maggio 1995;

– delle variazioni dei codici di
detrazioni di imposta trasmesse dalle Sedi con la procedura SIMA, per le
pensioni non ricostituite nel corso dell’anno;

– delle variazioni dei codici di
detrazioni di imposta e di imponibile trasmesse dagli
Enti per i titolari anche di pensioni INPS, per le pensioni non ricostituite
nel corso dell’anno;

– delle rettifiche operate in via
automatica dalla procedura centrale di pagamento dei conguagli.

14.1. Rideterminazione dei dati
fiscali per conguagli

Le procedure hanno rideterminato
i dati fiscali per le diverse situazioni con le modalità descritte
nell’allegato 9 alla circolare n. 180 del 12 dicembre 2002, al quale si rinvia.

14.2. Codici di destinazione
delle certificazioni fiscali

Sono stati memorizzati i seguenti
"codici di destinazione" (campo GP3CDST) delle certificazioni
fiscali:

a) pensioni abbinate fiscalmente:

pensioni
per le quali viene emessa la certificazione:

– M se non è stata richiesta la
localizzazione in Sede della certificazione fiscale;

– P se è stata richiesta la
localizzazione in Sede della certificazione fiscale;

– R per le pensioni che risultavano
localizzate agli uffici pagatori di Sede, codice ABI 99999, codice CAB 3300013
(ex RED), 3300009 (ex ELI), 3300011 (ex ELB), 3300004 (ex 999).

pensioni
per le quali non viene emessa la certificazione:

– A se non è stata richiesta la
localizzazione in Sede della certificazione fiscale ovvero per le pensioni che
risultavano localizzate agli uffici pagatori di Sede, codice ABI 99999, codice
CAB 3300013 (ex RED), 3300009 (ex ELI), 3300011 (ex ELB), 3300004 (ex 999).

– B se è stata richiesta la
localizzazione in Sede della certificazione fiscale.

b) pensioni non abbinate
fiscalmente:

– 0 se non è stata richiesta la
localizzazione in Sede della certificazione fiscale;

– 1 se è stata richiesta la
localizzazione in Sede della certificazione fiscale;

– 5 per le pensioni che
risultavano localizzate agli uffici pagatori di Sede, codice ABI 99999, codice
CAB 3300013 (ex RED), 3300009 (ex ELI), 3300011 (ex ELB), 3300004 (ex 999);

– 2 per le quote di pensione ai
superstiti;

– E per gli assegni straordinari
per il sostegno del reddito a carico del Fondo di solidarietà per il sostegno
del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione
professionale del personale dipendente dalle imprese di credito ordinario e
dalle imprese di credito cooperativo.

15. Contributo di solidarietà per
l’anno 2006

Nel contesto delle operazioni di
rinnovo è stata data applicazione all’articolo 3, comma 102, della legge 24
dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), che ha istituito, a decorrere
dal 1° gennaio 2004 e per un periodo di tre anni, un contributo di solidarietà
del 3 per cento sui trattamenti pensionistici d’importo superiore a venticinque
volte quello stabilito dall’articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, rivalutato annualmente nella misura stabilita all’articolo
38, comma 5, lettera d), della stessa legge.

I criteri di calcolo e le
modalità di applicazione del contributo sono stati illustrati con circolare n.
160 del 16 dicembre 2004. Gli importi di pensione a partire dai quali opera il
contributo sono riportati nella tabella R dell’allegato 1.

16. Assegno per il nucleo
familiare

L’art. 1, comma
11, della legge finanziaria 2007 ha apportato rilevanti modificazioni alla
disciplina vigente in materia di assegno per il nucleo familiare.

La norma prevede la
rimodulazione, a decorrere dal 1° gennaio 2007, della maggior parte delle
tabelle in vigore, allo scopo di rendere più graduale il passaggio tra un
livello di reddito e l’altro e di aumentare l’importo della prestazione in
esame. In particolare:

a) per i nuclei con entrambi i
genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili
(tabella 11) sono stati rideterminati i livelli di reddito e gli importi
annuali dell’assegno;

b) per i nuclei con un solo
genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili
(tabella 12) sono stati rideterminati i livelli reddituali e gli importi
annuali dell’assegno ed è stato inoltre previsto un assegno aggiuntivo in presenza di tre, quattro o cinque componenti oltre il
genitore;

c) per le altre tipologie di
nuclei con figli (tabelle 13-19) gli importi dell’assegno sono stati rivalutati
del 15 per cento;

d) le tabelle rimanenti (20A, 20B, 21A, 21B, 21C e 21D ) sono rimaste invariate.

In occasione delle operazioni di
rinnovo per l’anno 2007 si è provveduto a rideterminare gli importi
dell’assegno al nucleo familiare, secondo le nuove modalità.

Le istruzioni per l’applicazione
delle modifiche intervenute e le tabelle aggiornate saranno fornite con
circolare in corso di emanazione.

17. Conguagli da rinnovo

Con il rinnovo dell’anno 2007
tutti i conguagli sono stati memorizzati sull’archivio CONGUAGLI come
“validati”, vengono gestiti al momento dell’estrazione
della rata mensile e sono visualizzabili con la procedura ARTE.

Le procedure centrali hanno
provveduto a calcolare:

– i conguagli imponibili IRPEF a
credito del pensionato;

– i conguagli non imponibili
IRPEF a credito del pensionato;

– i conguagli di pensione
deducibili IRPEF a debito del pensionato;

– i conguagli di pensione non
deducibili IRPEF a debito del pensionato;

– i conguagli a debito per
recupero richiesto dalla Sede sui rimborsi fiscali e per recupero dell’acconto
IRPEF disposto mensilmente dalla procedura di estrazione della rata mensile per
le pensioni con trattenuta per ricongiunzione per legge 29/1979,
per legge 45/1990 e per recupero crediti con trattenuta deducibile, come indicato
nel messaggio n. 8421 del 23 marzo 2004;

– i conguagli per addizionale
regionale e comunale per l’anno 2006;

– l’acconto per l’addizionale
comunale per l’anno 2007

– i conguagli per il contributo
di solidarietà per l’anno 2006.

Di seguito si precisano le
modalità di gestione dei conguagli da rinnovo e di memorizzazione sul data base
delle pensioni.

17.1. Conguagli da rinnovo per
IRPEF a debito o a credito del pensionato

I conguagli IRPEF a debito sono
stati registrati con il codice 140 nel campo GP8MD52 e con l’indicazione
dell’importo nel campo GP8MD53E, e vengono trattenuti
in due rate sulle mensilità di gennaio e febbraio 2007. Il recupero viene effettuato in unica soluzione nel caso in cui
l’importo non superi 6,00 euro.

I conguagli IRPEF a credito vengono corrisposti unitamente alla rata di gennaio 2007 e
sono registrati con il codice 139 nel campo GP8MD52 e l’indicazione
dell’importo nel campo GP8MD53E.

17.2. Conguagli da rinnovo per
recupero richiesto dalla Sede sui rimborsi IRPEF e per recupero dell’acconto
IRPEF disposto dalla procedura di estrazione della rata mensile di pensione

Il conguaglio a debito per
recupero sui rimborsi IRPEF, corrispondente all’importo memorizzato nel campo
GP3CM04E nell’anno 2006, è stato registrato con codice 141 nel campo GP8MD52 e
con l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E e viene
trattenuto in unica soluzione sulla mensilità di gennaio 2007.

Il recupero sui rimborsi IRPEF
può:

– essere stato richiesto dalla
Sede con apposita segnalazione con la procedura on
line di rettifica della certificazione fiscale a preventivo;

– derivare dai conguagli gestiti
con la procedura ARTE con residuo da recuperare;

– derivare da acconto IRPEF disposto
dalla procedura di estrazione della rata mensile per le pensioni con trattenuta
per ricongiunzione per legge 29/1979, per legge
45/1990 e per recupero crediti con trattenuta deducibile, come indicato nel
messaggio n. 8421 del 23 marzo 2004.

17.3. Conguagli di pensione
imponibili IRPEF a credito del pensionato da rinnovo

Con l’estrazione della rata
mensile, ai conguagli di pensione imponibili IRPEF a credito del pensionato
determinati dal rinnovo viene applicata la ritenuta
IRPEF utilizzando l’aliquota media (GP3PMED).

Sul segmento GP8 vengono effettuate le seguenti operazioni:

– il conguaglio lordo viene registrato con codice 526 al campo GP8MD52, con
l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E;

– il conguaglio netto viene registrato con codice 133 nel campo GP8MD52, con
l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E;

– l’importo netto viene aggiunto all’importo in pagamento (GP8MD02E);

– l’importo delle ritenute IRPEF viene sommato all’importo di GP8MD04E.

Sul segmento GP3 vengono effettuate le seguenti operazioni:

– l’importo lordo del conguaglio viene registrato nel campo GP3CM02E (imponibile anni
precedenti);

– l’importo delle ritenute IRPEF viene registrato nel campo GP3CM03E.

17.4. Conguagli di pensione non
imponibile IRPEF a credito del pensionato da rinnovo

Con l’estrazione della rata
mensile, i conguagli di pensione non imponibili IRPEF a credito del pensionato
determinati dal rinnovo vengono:

– registrati con
codice 528 nel campo GP8MD52, con l’indicazione dell’importo nel campo
GP8MD53E;

– sommati all’importo in
pagamento (GP8MD02E).

17.5. Conguagli di pensione
deducibili IRPEF a debito del pensionato da rinnovo

I conguagli di pensione
deducibili IRPEF a debito del pensionato determinati dal rinnovo vengono trattenuti in due rate sulle mensilità di gennaio e
febbraio 2007. Il recupero viene effettuato in unica
soluzione nel caso in cui l’importo non superi 6,00 euro.

Nel caso in cui per la stessa
pensione risultino conguagli a debito e a credito,
viene dapprima effettuata la compensazione del debito con il credito e quindi
viene operato il recupero rateale del residuo debito.

Con l’estrazione della rata
mensile vengono effettuate le seguenti operazioni sul
segmento GP8:

– il conguaglio viene registrato con codice 525 nel campo GP8MD52, con
l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E;

– l’importo del conguaglio viene sottratto dall’importo in pagamento (GP8MD02E).

Sul segmento GP3 l’importo del
conguaglio viene registrato al campo GP3CM02E con
segno negativo (deducibile anni precedenti).

17.6. Conguagli di pensione non
deducibili IRPEF a debito del pensionato da rinnovo

I conguagli di pensione non
deducibili IRPEF a debito del pensionato determinati dal rinnovo vengono trattenuti in due rate sulle mensilità di gennaio e
febbraio 2007. Il recupero viene effettuato in unica
soluzione nel caso in cui l’importo non superi 6,00 euro.

Nel caso in cui per la stessa pensione
risultino conguagli a debito e a credito, viene
dapprima effettuata la compensazione del debito con il credito e quindi viene
operato il recupero rateale del residuo debito.

Con l’estrazione della rata
mensile, per i conguagli di pensione non deducibili IRPEF a debito del
pensionato determinati dal rinnovo vengono effettuate
le seguenti operazioni sul segmento GP8:

– il conguaglio viene registrato con codice 527 nel campo GP8MD52, con
l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E;

– l’importo del conguaglio viene sottratto dall’importo in pagamento (GP8MD02E).

17.7. Addizionale regionale e
comunale per l’anno 2006

Al momento dell’estrazione della
rata mensile di pensione i conguagli relativi alle addizionali per l’anno 2006 vengono memorizzati al campo GP8MD52 con i seguenti codici:

– 553
Trattenuta addizionale regionale IRPEF, con l’indicazione dell’importo
nel campo GP8MD53E;

– 554
Trattenuta addizionale comunale IRPEF, con l’indicazione dell’importo
nel campo GP8MD53E.

17.8. Contributo di solidarietà a
debito per l’anno 2006

I conguagli a debito relativi al
contributo di solidarietà determinato per l’anno 2006 vengono
recuperati in unica soluzione.

Con l’estrazione della rata
mensile i conguagli vengono:

– registratiti nel
campo GP8MD52 con codice 522 e con l’indicazione dell’importo nel campo
GP8MD53E;

– sottratti all’importo in
pagamento (GP8MD02E).

17.9. Contributo di solidarietà a
credito per l’anno 2006

Con l’estrazione della rata
mensile i conguagli a credito relativi al contributo di solidarietà determinato
per l’anno 2006 vengono:

– registratiti nel
campo GP8MD52 con codice 523 e con l’indicazione dell’importo nel campo
GP8MD53E;

– sommati all’importo in
pagamento (GP8MD02E).

17.10. acconto
dell’addizionale comunale per l’anno 2007

A partire dell’estrazione della
rata di pensione di marzo 2007 l’importo relativo all’acconto dell’addizionale
comunale per l’anno 2007 verrà memorizzato al campo
GP8MD52 con il seguente codice:

– 555 Acconto
addizionale comunale IRPEF per l’anno 2007 e con l’indicazione
dell’importo nel campo GP8MD53E.

18. Periodicità di pagamento
delle pensioni

I limiti previsti dalla
deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 350 del 10 marzo
1998, approvata con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
25 marzo 1998, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 marzo
1998, per la corresponsione mensile, semestrale o annuale anticipata delle
pensioni, sono rimasti invariati a seguito dell’applicazione della
perequazione.

In particolare:

– vengono
corrisposti in rate annuali anticipate i pagamenti di importo mensile fino a
5,00 euro;

– vengono
corrisposti in rate semestrali anticipate i pagamenti di importo mensile
superiore a 5,00 euro e fino a 65,00 euro;

– vengono
corrisposti in rate mensili anticipate i pagamenti di importo mensile superiore
a 65,00 euro.

19. Comunicazione ai pensionati

Anche per l’anno 2007 è stato
disposto l’invio in unico plico del Mod. ObisM, del Mod. CUD 2007 e della
specifica modulistica per le prestazioni INVCIV.

19.1. Certificato di pensione per
l’anno 2007 – Modello ObisM

Ad ogni pensionato viene inviato un unico Mod. ObisM contenente le informazioni
relative a tutte le pensioni erogate dall’Istituto.

Il modello riporta una sola volta
le informazioni relative al pensionato (indirizzo, detrazioni d’imposta, quote
incumulabili con il lavoro, ecc) e un riquadro con l’indicazione degli importi
mensili spettanti per ogni pensione.

Sul modello sono riportate le
informazioni relative alla perequazione automatica previsionale.

E’ previsto un apposito riquadro
nel quale vengono riportate le informazioni relative alle
ritenute per addizionale regionale e comunale.

Il modello ObisM viene inviato al domicilio del pensionato; in presenza di
tutore viene inviato all’indirizzo del tutore.

19.2. Comunicazione dell’importo
della rata di gennaio 2007

Come già operato dall’anno 2006,
anche per l’anno 2007 il Mod. ObisM non riporta le informazioni relative al
pagamento di gennaio. Tali informazioni, come di consueto, vengono
comunicate dagli Enti pagatori solo nel caso in cui il pagamento comprenda
anche conguagli.

19.3. Certificazione dei redditi
(modello CUD)

Nel contesto delle operazioni di
rinnovo si è provveduto all’emissione della certificazione unica “CUD 2007” (allegato 2), secondo
lo schema approvato con Provvedimento del 6 dicembre 2006 dell’Agenzia delle
entrate, pubblicato nel

Supplemento ordinario n. 296 alla
Gazzetta ufficiale n. 281 del 21 dicembre 2006. La certificazione deve essere
consegnata agli interessati entro il 15 marzo 2006.

19.4. Prestazioni INVCIV.
Dichiarazioni di responsabilità previste dalla legge n. 662 del 1996

Agli invalidi civili titolari di
indennità di accompagnamento (fascia 33, 38, 41, 42, 44, 45), che sono tenuti,
ai sensi dell’articolo 1, comma 248, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a presentare entro il
31 marzo di ogni anno la dichiarazione di responsabilità relativa alla
sussistenza o meno di uno stato di ricovero a titolo gratuito in istituto viene inviato, unitamente al Mod. ObisM, il Mod.ICRIC01
(allegato 3).

Agli invalidi civili titolari di
assegno mensile (fascia 34, 35, 36, 40, 48), che sono tenuti, ai sensi
dell’articolo 1, comma 249, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a presentare entro il
31 marzo di ogni anno, la dichiarazione di responsabilità relativa alla
permanenza dell’iscrizione nelle liste di collocamento, viene
inviato, unitamente al Mod. ObisM, il Mod. ICINC01 (allegato 4).

Gli interessati restituiranno le
dichiarazioni alle Sedi INPS, ai Comuni o alle ASL. Gli interessati che
risiedono in Sicilia restituiranno le dichiarazioni alle Prefetture, ai Comuni
o alle ASL: la
Regione Siciliana non ha infatti
ancora approvato la legge regionale di passaggio delle competenze.

Le dichiarazioni non vengono richieste ai titolari di prestazioni INVCIV disabili
intellettivi e minorati psichici che hanno presentato il certificato medico ai
sensi dell’articolo 1, comma 254, della citata legge n. 662 del 1996 per i
quali è memorizzato sul data base delle pensioni, nel campo GP1AJ11, il codice
4.

20. Mandati di pagamento

I mandati di pagamento di gennaio
2007 sono stati forniti a Posteitaliane e agli Istituti bancari. Gli importi
dei mandati sono visualizzabili con la procedura AGENDA1 con le consuete
modalità.

21. Data base delle pensioni

Al data base
centrale delle pensioni sono state apportate le modifiche richieste
dall’evoluzione legislativa in materia pensionistica. Le specifiche della nuova
interfaccia verranno pubblicate sul sito Intranet
dell’Istituto.

***

Come di consueto le Sedi sono
invitate ad adottare tutte le iniziative che
riterranno utili per portare le informazioni a conoscenza dei pensionati,
utilizzando gli organi di stampa (giornali, periodici, radio, televisioni) con
diffusione di comunicati stampa e articoli illustrativi, secondo le esigenze e
le disponibilità locali, e organizzando specifici incontri con gli Enti di
patronato ed i Sindacati dei pensionati.

Il Direttore generale

Crecco