Penale

Tuesday 11 February 2003

Riforma dei reati societari e abolitio cruiminis. Un’ interessante decisione del Tribunale di Padova. Tribunale di Padova, in funzione di Giudice dell’esecuzione,Ordinanza 9 gennaio 2003

Riforma dei reati societari e abolitio cruiminis. Uninteressante decisione del Tribunale di Padova

Tribunale di Padova, in funzione di Giudice dell’esecuzione,

Ordinanza 9 gennaio 2003

TRIBUNALE DI PADOVA

Sezione Penale

N. 279/2002 Giud. Es.

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati

dr. Mario Fabiani   –   presidente

dr.ssa Lara Fortuna – giudice 

dr. Vincenzo Sgubbi – giudice rel.

sulla richiesta dellAvv. Tosello per conto di X, Y, Z, J e K volta ad ottenere la revoca per abolitio criminis della sentenza di applicazione della pena di anni uno e mesi quattro di reclusione pronunciata nei loro confronti dal Tribunale di Padova in data 21.1.1997 (sentenza n. 96/97 R. Sent. nel procedimento 64/97 R.G.);

nonché sulla richiesta di analogo contenuto formulata dal P.M. -per il caso di accoglimento da parte del Tribunale dellistanza difensiva con riguardo alla quale lorgano dellaccusa si è rimesso alla decisione del collegio- con riferimento al coimputato L;

sentite le parti alludienza in camera di consiglio del 16.12.2002 ed a scioglimento della riserva ivi assunta;

premesso che:

in data 21.1.1997 gli imputati sopra nominati hanno chiesto ed ottenuto lapplicazione della pena nella misura indicata. Essi erano stati tratti a giudizio per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 112 n. 1 c.p., 2621 n. 1 e 2640 c.c., ma nel corso delludienza dell11.11.1996, in ragione dellintervenuta dichiarazione di insolvenza della società nel cui ambito le condotte addebitate erano state tenute, il Pubblico Ministero aveva modificato limputazione che risultò la seguente (v. pagg. 66-67 verbale stenotipico): del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 203, 223 co. II n. 1, 219 co. I e II n. 1 R.D. 16.3.1942 n. 267 perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità assunte nella cooperativa a responsabilità limitata &, dichiarata insolvente con sentenza del Tribunale di Padova in data 9.3.1992, relativamente agli esercizi 1986, 1987, 1988 e 1989, esponevano -nei bilanci e nelle altre comunicazioni sociali- fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche dellanzidetta società o, comunque, nascondevano in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni medesime; fra laltro quelle scelte antieconomiche e quegli indirizzi operativi (finanziari, finalizzati a creare benefici per le cooperative non socie né collegate) che ne hanno poi determinato la liquidazione coatta amministrativa, diretta conseguenza del depauperamento della cooperativa per lutilizzazione per scopi illegittimi dei fondi e dei prestiti ricevuti. Con le aggravanti dellaver commesso più fatti tra quelli indicati nellart. 223 e dellaver cagionato un danno di rilevante gravità. Esattamente con riguardo a tale imputazione modificata è stata pronunciata la sentenza, circostanza che si evince chiaramente dalla motivazione (gli imputati & con il consenso del Pubblico Ministero hanno richiesto lapplicazione della pena & per il reato di cui allimputazione modificata allud. 11.11.96), ma la nuova imputazione non è stata trasfusa né nellintestazione della sentenza né nei certificati del casellario giudiziale;

la Difesa ha chiesto in via preliminare che il Tribunale accerti e dichiari che la sentenza si riferisce a tale imputazione modificata e, di conseguenza, che dichiari revocata la sentenza medesima per abolitio criminis della norma di cui allart. 223 n. 1 l.f., in tal senso dovendosi intendere la scelta del legislatore che ha modificato la norma incriminatrice (d. lgs. 61/2002); 

OSSERVA

1. Chiarito che la sentenza de qua si riferisce ad unipotesi di bancarotta impropria per falso in comunicazioni sociali stante la nuova contestazione effettuata alludienza dell11.11.1996, il primo problema da affrontare è rappresentato dai rapporti tra la fattispecie contestata allora ai sensi dellart. 223 II co. n. 1 l.f. e quella oggi costituente il delitto di bancarotta impropria societaria alla luce dellart. 4 d. lgs. 11.4.2002 n. 61 che ha sostituito il n. 1 di detto articolo con un nuovo n. 1. La nuova norma prevede la responsabilità per bancarotta del soggetto che, commettendo un illecito societario (artt. 2621 cc. e norme successive richiamate dallart. 223), ha cagionato o concorso a cagionare il dissesto della società.

La giurisprudenza di legittimità è stata chiamata a decidere se tra la vecchia e la nuova fattispecie vi sia  un rapporto di successione di leggi incriminatrici regolato dallart. 2 comma 3 del codice penale ovvero se la nuova norma abbia comportato abolitio criminis della figura delittuosa precedentemente prevista, con la conseguenza, rilevante in questa sede, dellapplicazione dellart. 2 comma 2 c.p. -che prevede tra laltro la cessazione dellesecuzione e degli effetti penali della condanna eventualmente pronunciata sulla base della norma abrogata- e dellart. 673 c.p.p. che stabilisce in tali casi la revoca della sentenza (sicché la norma processuale invocata ha segnato un reciso mutamento di tendenza rispetto alle prescrizioni dellart. 2 comma 2 c.p.  giacché & la decisione viene ad incidere direttamente, cancellandola, sulla sentenza del giudice della cognizione: Corte cost., sent. n. 96/1996).

La Corte (Sezione V, 8-16 ottobre 2002 n. 34622, Tosetti e altri) ha risposto al quesito richiamando, quali criteri per lindividuazione del rapporto tra vecchia e nuova norma, gli stessi utilizzati dalla Sezioni unite nelle sentenze 25.10.2000 e 13.12.2000 che hanno deciso in materia di successione tra norme penali tributarie: è da chiedersi anzitutto se la norma abrogante sia eterogenea rispetto a quella abrogata, ed in tale caso si avrà sempre abrogazione retroattiva e nuova incriminazione irretroattiva; dopodiché, se non vi sia eterogeneità (come nel caso in esame), occorre verificare se la nuova norma sia speciale rispetto alla precedente, perché in tal caso, se la nuova norma si limita a specificare gli elementi della precedente (c.d. specialità per specificazione), la conseguenza sarà lapplicazione della lex mitior ai fatti che rientrino sotto entrambe le fattispecie e lapplicazione della sola norma più recente (con conseguente revoca delle sentenze pronunciate alla luce della vecchia) per i casi rientranti solo nella norma generale abrogata.

Tuttavia, ha aggiunto la Corte, la risposta è diversa nel caso di specialità c.d. per aggiunta, laddove lalternativa è secca: o non si ha alcuna abolitio criminis o si ha unabolitio totale, quando lelemento aggiuntivo abbia un peso tale da ascrivere alla nuova fattispecie un significato lesivo diverso da quello della fattispecie abrogata.

Decisiva è dunque la valutazione del peso da attribuire allelemento nuovo previsto dal d. lgs. 61/2002, vale a dire la causazione del dissesto: ebbene, detto elemento è certamente tale da ascrivere alla nuova fattispecie un significato lesivo del tutto diverso da quello della fattispecie abrogata. In una fattispecie infatti assumeva rilievo la sola idoneità della condotta a rappresentare falsamente le condizioni economiche della società, nellaltra assume rilievo soprattutto la sua idoneità a contribuire al dissesto dellimpresa. Dunque, la fattispecie prevista dallart. 223 II co. n. 1 l.f. previgente è stata oggetto di abolitio criminis, secondo il ragionamento esposto che il Tribunale condivide (la medesima conclusione la Corte Suprema ha accolto nelle sentenze 21535/02, 36347/02, 36633/02; la stessa Corte Suprema ha in altre due occasioni affermato invece trattarsi di successione di leggi: v. Sez. I 31828/02 e Sez. V 34621/02. La tesi non persuade questo Tribunale ed è fondata sulla considerazione che il legislatore della novella avrebbe inteso soltanto precisare quanto già ritenuto necessario dalla dottrina sotto il vigore della precedente normativa, cioè la necessità che le false comunicazioni sociali avessero causato il dissesto. Invero, come precisato dalla sentenza che si è più estesamente richiamata, lelemento causale è solo oggi espressamente previsto quale elemento costitutivo della fattispecie, che va dunque confrontata con quella prevista in precedenza).

2. Il caso sottoposto allesame del Tribunale presenta tuttavia una peculiarità: nel capo dimputazione redatto nel 1996 si diceva già espressamente che la condotta ascritta agli imputati aveva determinato la liquidazione coatta amministrativa, diretta conseguenza del depauperamento della cooperativa per lutilizzazione per scopi illegittimi dei fondi e dei prestiti ricevuti. Dunque, laccusa conteneva già il riferimento alla causazione del dissesto richiesta dalla norma incriminatrice attuale (pacifico essendo che il dissesto, rectius insolvenza della società cooperativa, a prescindere dal momento della sua dichiarazione, è presupposto per lavvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa: cfr. artt. 2540 c.c., 195, 202, 203 l.f.).

Tale circostanza è tuttavia irrilevante ai fini che interessano.

Infatti il confronto che il giudice deve fare per verificare se si verta in un caso di abolitio criminis o meno deve avvenire, come ha affermato la Suprema Corte in premessa al ragionamento riepilogato poco sopra, tra fattispecie astratte, a nulla rilevando la constatazione che, pur dopo labrogazione della norma penale che lo prevedeva, un determinato fatto concreto risulta comunque ancora punibile. Proprio sulla base del raffronto tra fattispecie astratte i Giudici di legittimità hanno concluso nel senso che si è visto.

Una diversa soluzione si risolverebbe in unapplicazione retroattiva di una legge penale incriminatrice, opzione vietata dallart. 2 I co. c.p. e prima ancora dal principio costituzionale di legalità (art. 25 co. II Cost.): basta osservare infatti che nel caso in esame non soltanto è mancato un accertamento circa il rapporto di causalità tra falso in bilancio e insolvenza, ma che, se pure detto accertamento vi fosse stato, non avrebbe rivestito alcun rilievo ai fini della condanna, per la quale sarebbe stata sufficiente la verifica della falsità (e del dolo). Né gli si può attribuire tale peso oggi, a posteriori, perché si applicherebbe alla fattispecie concreta commessa nel 1992 una norma incriminatrice nuova entrata in vigore nel 2002.

3. La giurisprudenza di legittimità che, in fase di cognizione, ha esaminato il rapporto tra le norme penali societarie e fallimentari succedutesi nel tempo si è posta anche il problema dellastratta persistente configurabilità di un illecito societario pur dopo labrogazione della vecchia fattispecie di bancarotta impropria. In un caso come quello che si esamina, dunque, e sempre beninteso sulla base di un raffronto tra fattispecie astratte, sarebbe configurabile comunque il reato  di cui allart. 2621 c.c..

Invero, in ordine al rapporto tra lart. 2621 c.c. vigente allepoca dei fatti e lart. 2621 c.c. novellato dal d. lgs. 61/2002 la Suprema Corte ha concluso, diversamente da quanto accaduto con riguardo alla bancarotta, per la sussistenza di un fenomeno di successione di leggi, con la conseguenza che troverà applicazione, ai sensi dellart. 2 comma 3 c.p., la legge in concreto più favorevole tra quella precedente e quella attuale, ma che non può parlarsi di abolitio criminis.

A tale conclusione i Giudici di legittimità sono giunti sulla base dellapplicazione rigorosa dei criteri già esaminati sopra: il falso in bilancio è cioè fattispecie generale rispetto alla bancarotta impropria e speciale rispetto alla fattispecie penale societaria abrogata. Tra il nuovo e il vecchio art. 2621 c.c. vè, rispetto al nucleo comune rappresentato dalla condotta di falsità ideologica, un semplice rapporto di specialità per specificazione, derivante dallintroduzione dei limiti quantitativi di rilevanza penale in relazione allentità dei dati economici falsamente rappresentati (Cass. Sez. V 8-16 ottobre 2002 cit.), e dunque non può affermarsi che sussista abolitio criminis. Del resto, la comparazione delle due formulazioni dellart. 2621 c.c. (abrogata ed attuale) ha sempre sinora condotto la Suprema Corte al medesimo risultato, giacché i Giudici hanno ravvisato nelle due norme identità di interesse tutelato, identità di soggetti attivi, identità di elemento soggettivo (la giurisprudenza di legittimità è già ricca e costante sul punto: v. sentenze nn. 21532/02, 23449/02, 26641/02, 34615/02, 34621/02, 36329/02. 36347/02, 36633/02, 31828/02). Alle stesse conclusioni deve giungersi esaminando la più autorevole dottrina, che ha messo in evidenza come per aversi abolitio criminis debba ravvisarsi leliminazione del giudizio di disvalore dato dallordinamento alla fattispecie astratta, non essendo invece rilevanti a tale fine tutte le modificazioni normative (procedibilità a querela anziché dufficio, introduzione di cause di non punibilità, come nel caso di cui ci si occupa; irrilevante è la questione attinente allelemento soggettivo, posto che lavverbio fraudolentemente di cui allabrogata norma già veniva interpretato come qualificante lelemento soggettivo) che non incidono sul giudizio di liceità penale.

Infine le osservazioni dei Supremi Giudici trovano conforto nella Relazione governativa ala bozza di decreto legislativo per lattuazione dellart. 11 l. 366/2001, nella quale a proposito dellart. 2621 c.c. si dice, con riferimento allinteresse tutelato, che la fattispecie continuerà a salvaguardare quella fiducia che deve poter essere riposta da parte dei destinatari nella veridicità dei bilanci o delle comunicazioni della impresa organizzata in forma societaria.

Sulla base di tali considerazioni la Corte di Cassazione nella richiamata sentenza n. 34622/2002 (si trattava di un ricorso avverso sentenza della Corte dAppello di Torino di condanna per il delitto di bancarotta impropria societaria previsto dal previgente art. 223 II co. n. 1 l.f.) ha operato una modificazione delloriginaria imputazione ed ha ravvisato sussistente il reato previsto dal novellato art. 2621 c.c., dichiarandolo peraltro estinto in applicazione dei più favorevoli termini prescrizionali.

4. Peraltro, tale conclusione è preclusa in questa sede. Ciò che è consentito al giudice della cognizione non è invece possibile al giudice dellesecuzione: la norma dellart. 673 c.p.p. & non consente affatto al giudice dellesecuzione di modificare loriginaria imputazione o di accertare il fatto in modo difforme da quello ritenuto dalla sentenza passata in giudicato (Cass. a Sezioni unite, 27.6-17.7.2001 n. 19). Una diversa conclusione sarebbe allevidenza incompatibile col sistema del processo esecutivo, sia pure giurisdizionalizzato, perché lo trasformerebbe in una replica anomala del processo di cognizione; e sarebbe comunque incostituzionale per eccesso di delega, posto che le direttive n. 96 e 97 dellart. 2 della legge 16 febbraio 1987 n. 81 riconoscono al giudice dellesecuzione un potere di rivalutare il fatto solo per la disciplina del concorso formale e della continuazione di reati (Sezioni unite da ultimo cit.).

Di fronte al fenomeno della successione di leggi nel tempo, in definitiva, il processo di cognizione conosce istituti che consentono di rimediare ad una contestazione superata dallintroduzione di nuove norme nellordinamento (artt. 516 e ss. c.p.p. quanto ai poteri del Pubblico Ministero, art. 521 c.p.p. quanto ai poteri del Giudice).

E così, con riferimento al caso di specie, se la questione fosse sorta nella fase della cognizione, una volta ritenuta abrogata -per le considerazioni prima esposte- la preesistente norma incriminatrice della bancarotta per illecito societario (e conseguentemente inapplicabile, per il divieto posto dallart. 2 I e II co. c.p., la disciplina sanzionatoria sopravvenuta, pur in presenza di un adeguamento dellimputazione contestata al fine di far rientrare in essa il nuovo elemento della causazione del dissesto), sarebbe stato tuttavia possibile pervenire ad una declaratoria di colpevolezza in ordine al delitto di cui allart. 2621 del codice civile per il quale non vi è stata abolitio criminis bensì semplice successione di norme penali incriminatrici, sempre che ne fossero configurabili gli elementi costitutivi e questi fossero stati regolarmente contestati, eventualmente in forma integrativa e con applicazione, beninteso, della disciplina più favorevole tra le due normative.

A questa soluzione non può invece pervenirsi nella presente fase dellesecuzione in quanto la presenza di un giudicato per il più grave delitto fallimentare è di ostacolo ad un intervento di modifica dellimputazione (in quella meno grave di cui allart. 2621 c.c., del quale sarebbero configurabili gli elementi costitutivi) o, tantomeno, di adeguamento della pena irrogata.

Una volta ritenuto pertanto che lart. 4 del d. lgs. 11.4.2002 n. 61 ha abrogato lart. 223 co. II n. 1 l.f., sostituendolo con una diversa formulazione incriminatrice, non resta che disporre la revoca della sentenza definitivamente pronunziata sulla base della previgente normativa, in applicazione della regola fissata dagli articoli 2 comma secondo del c.p. e 673 del c.p.p.

Tenuto conto infine che lintestazione della sentenza che si revoca contiene lerroneo riferimento al delitto di cui agli articoli 81 cpv., 112 n. 1 c.p., 2621 e 2640 c.c., senza considerare la modifica dellimputazione effettuata nelludienza dell11.11.1996, devono essere adottate dal Tribunale con la presente ordinanza, ex art. 130 c.p.p., le necessarie disposizioni correttive come da dispositivo.

P.Q.M.

visti gli artt. 2 cpv. c.p., 130, 665,673, 687, 690 c.p.p., 1 e ss. d. lgs. 61/2002

dispone  la correzione dellerrore materiale contenuto nellintestazione della sentenza emessa nei confronti di X, Y, Z, J, K e L in data 21.1.1997 irr. 21.2.1997 (24.2.1998 per K), nella quale il capo dimputazione sub B deve leggersi e intendersi il seguente: del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 203, 223 co. II n. 1, 219 co. I e II n. 1 R.D. 16.3.1942 n. 267 perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità assunte nella cooperativa a responsabilità limitata VENETA MAIS, dichiarata insolvente con sentenza del Tribunale di Padova in data 9.3.1992, relativamente agli esercizi 1986, 1987, 1988 e 1989, esponevano -nei bilanci e nelle altre comunicazioni sociali- fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche dellanzidetta società o, comunque, nascondevano in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni medesime; fra laltro quelle scelte antieconomiche e quegli indirizzi operativi (finanziari, finalizzati a creare benefici per le cooperative non socie né collegate) che ne hanno poi determinato la liquidazione coatta amministrativa, diretta conseguenza del depauperamento della cooperativa per lutilizzazione per scopi illegittimi dei fondi e dei prestiti ricevuti. Con le aggravanti dellaver commesso più fatti tra quelli indicati nellart. 223 e dellaver cagionato un danno di rilevante gravità;

dispone che tale correzione sia annotata sulloriginale dellatto;

revoca la sentenza predetta, dichiara che il fatto non è previsto dalla legge come reato ed ordina leliminazione della relativa iscrizione dal certificato del Casellario giudiziale;

manda la Cancelleria per la comunicazione al P.M. e per la notifica della presente ordinanza a e al Difensore Avv. Franco Tosello del Foro di Padova nonché per gli incombenti di cui agli artt. 130 c.p.p.,  193 disp. att. c.p.p.;

Padova, 9 gennaio 2003.