Ambiente

Wednesday 16 February 2005

Rifiuti. L’ ordine di smaltimento non può essere rivolto al proprietario come tale, ove non sia almeno corresponsabile dell’ illecito abbandono.

Rifiuti. Lordine di smaltimento non può essere rivolto al proprietario come tale, ove non sia almeno corresponsabile dellillecito abbandono.

Consiglio di Stato Sez. V sent. n. 323 dell’8 febbraio 2005

REPUBBLICA ITALIANA N. 323/05 RE.DEC. N. 5209 REG.RIC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1999

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 5209 del 1999 proposto dallavv. Giovanni Procaccini, in giudizio di persona ed elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 10, presso lo studio dellavv. Giovanni Ozzo,

contro

il Comune di Urbino, non costituito in giudizio,

per la riforma

della sentenza n. 452 in data 16 aprile 1999 pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la memoria prodotta dallappellante a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il cons. Corrado Allegretta;

Udito alla pubblica udienza del 26 marzo 2004 lavv. Zicavo, su delega dellavv. Procaccini;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dallattuale appellante, lavv. Giovanni Procaccini, contro lordinanza 16 ottobre 1993 n. 1470, con la quale il Sindaco di Urbino gli ordinava di provvedere alla rimozione dei rifiuti depositati su terreno di sua proprietà ed alla bonifica dellarea.

Lappellante censura la sentenza deducendo, in sostanza, la fondatezza del ricorso di primo grado e lillegittimità dellordinanza con esso impugnata, sulla base dei motivi di doglianza ivi dedotti.

Il Comune appellato non si è costituito in giudizio.

Alludienza pubblica del 26 marzo 2004, sentito il difensore presente, il Collegio si è riservata la decisione.

DIRITTO

La controversia ha per oggetto lordinanza sindacale con cui è stato ordinato al ricorrente, in quanto proprietario di unarea interessata dal deposito abusivo di rifiuti, di provvedere, ai sensi dellart. 9 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, alla rimozione dei rifiuti ed alla bonifica dellarea.

Lappello è fondato in relazione allassorbente censura di violazione e falsa applicazione della disposizione ora citata, sotto il particolare profilo della non configurabilità di unipotesi di responsabilità oggettiva del proprietario del terreno e dellomessa valutazione della responsabilità del ricorrente.

La disposizione di cui al menzionato art. 9, nei suoi primi due commi, dispone: È vietato l’abbandono, lo scarico o il deposito incontrollato dei rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico e In caso d’inadempienza, il sindaco, allorché sussistano motivi sanitari, igienici od ambientali, dispone con ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere, lo sgombero di dette aree in danno dei soggetti obbligati.

Essa, ormai non più in vigore, è stata sostituita dallart. 14 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, nel cui terzo comma linclusione, a titolo di responsabilità solidale, del proprietario dell’area tra i soggetti obbligati al ripristino dello stato dei luoghi è espressamente condizionata allimputabilità a lui, a titolo di dolo o colpa, della violazione del divieto di abbandono.

In proposito, peraltro, non può non osservarsi che, con siffatta nuova formulazione, della norma è stata soltanto conformata alle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza prevalente in ordine allindividuazione dei soggetti obbligati.

Lorientamento giurisprudenziale assolutamente maggioritario, dal quale il Collegio non ritiene di doversi discostare, infatti, era nel senso che, secondo il disposto dellart. 9 citato, l’ordine di smaltimento dei rifiuti non potesse essere rivolto al proprietario come tale, se non in quanto egli potesse ritenersi obbligato a causa di un comportamento – anche omissivo – di corresponsabilità con l’autore dell’abbandono illecito dei rifiuti. E questo in considerazione della natura dell’ordine di smaltimento, configurato quale sanzione avente carattere ripristinatorio, che presuppone l’accertamento della responsabilità da illecito in capo al destinatario.

Nel caso di specie, invece, il ripristino dei luoghi viene posto a carico del ricorrente esclusivamente per avere il Sindaco accertato & che larea occupata dai suddetti rifiuti & risulta catastalmente a lui intestata & e, pertanto, solo in considerazione della sua qualità di proprietario, senza la necessaria indicazione di suoi comportamenti, quanto meno colposi, causalmente collegati allevento dannoso che gli si ordina di riparare, ovvero senza che risulti lo svolgimento di alcuna valida attività istruttoria tesa ad accertarne la responsabilità dellillecito.

Lappello va, pertanto, accolto e, per leffetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso proposto in primo grado deve essere accolto ed annullata lordinanza sindacale che ne forma oggetto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie lappello in epigrafe e, per leffetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso proposto in primo grado ed annulla lordinanza sindacale con esso impugnata.

Spese di entrambi i gradi di giudizio compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del 26 marzo 2004 con l’intervento dei Signori:

Raffaele Iannotta Presidente

Raffaele Carboni Consigliere

Corrado Allegretta Consigliere rel. est.

Chiarenza Millemaggi Cogliani Consigliere

Paolo Buonvino Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

f.to Corrado Allegretta f.to Raffaele Iannotta

IL SEGRETARIO

f.to Rosi Graziano

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 8 febbraio 2005

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE

f.to Antonio Natale