Penale

Wednesday 13 July 2005

Rifiutare di spostare l’ auto in doppia fila è reato.

Rifiutare di spostare l’auto in
doppia fila è reato.

Cassazione ,
sez. I penale, sentenza 04.07.2005 n° 24614

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

SENTENZA n.24614/2005

(Presidente:
T. Gemelli; Relatore: G. Fabbri)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 9-2-2004 la
Corte di Appello di Roma, giudicando in sede di rinvio
dopo l’annullamento, da parte della Core di Cassazione, di una precedente
sentenza di assoluzione, condannava C.L. alla pena di giorni quindici di
reclusione per il reato di cui all’art.610 c.p.

La corte distrettuale, premesso
che la Corte di Cassazione aveva stabilito che il reato di cui all’art.610 c.p. resta integrato ogni volta che
la condotta dell’agente sia idonea a produrre una coazione personale del
soggetto passivo, privandolo della libertà di determinarsi e di agire in piena
autonomia, osservava che la condotta del C., consistita nell’avere parcheggiato
la propria autovettura dietro quella di C.M. e nell’avere posto un rifiuto
all’invito di quest’ultimo di spostarla per potersi allontanare, aveva imposto
una cauzione ad un comportamento non liberamente voluto.

Avverso la
predetta sentenza ricorre il C., tramite il suo difensore, deducendo con
il primo motivo il vizio di motivazione e con il secondo la violazione di legge
per l’incompleta applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di
Cassazione, sull’assunto che il giudice del rinvio non ha rivalutato il merito
e non ha spiegato perché la condotta dell’agente ha integrato una coazione
personale né quale è stata la condotta alla quale la parte offesa è stata
costretta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è manifestamente infondato
e pertanto deve essere dichiarato inammissibile, con le conseguenze indicate
nel dispositivo non risultando l’assenza di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità.

Invero
il provvedimento impugnato ha correttamente applicato il principio di diritto
enunciato dalla Corte di Cassazione – in forza del quale il reato ascritto
doveva ritenersi integrato in base ad ogni condotta idonea a costituire una
coazione della parte offesa – ed ha scrupolosamente individuato sia la condotta
attiva, costituita dall’avere parcheggiato la propria autovettura in modo da
bloccare quella della parte offesa e nel rifiuto dell’invito a spostarla, sia
la coazione subita dal C., costretto ad un comportamento non liberamente voluto
(cioè a restare fermo, come risulta dal capo di imputazione).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso
e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 maggio
2005.

Depositata in Cancelleria il 4
luglio 2005.