Tributario e Fiscale

Saturday 17 April 2004

Rideterminazione dei termini connessi alle nuove scadenze delle definizioni agevolate degli adempimenti tributari, in attuazione dell’art. 23-decies, comma 5, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbra

Rideterminazione dei termini connessi alle nuove scadenze delle definizioni agevolate degli adempimenti tributari, in attuazione dell’art. 23-decies, comma 5, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 8 aprile 2004 (G.U. n. 87 del 14.04.2004)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

per le politiche fiscali

(Visto…)

Decreta:

Art. 1. – Rideterminazione di termini

     1. Le persone fisiche titolari di redditi prodotti in forma associata, che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, come modificato dall’art. 34, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e da ultimo modificato dall’art. 23-decies, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, avevano già ricevuto la comunicazione, da parte di società di persone e associazioni, dell’avvenuta definizione, di cui, rispettivamente, agli articoli 7, comma 10, primo periodo, e 8, comma 11, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dall’art. 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, effettuano entro il 16 aprile 2004, il versamento utile per il perfezionamento della relativa definizione; per gli stessi soggetti, sono altresì rideterminati al 20 luglio 2004 e al 18 ottobre 2004 i termini per il versamento delle due rate di pari importo, di cui agli stessi articoli 7, comma 5, ottavo periodo, e 8, comma 3, quinto periodo, della legge n. 289 del 2002 e i relativi importi sono maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 ottobre 2003.

     2. Per i contribuenti che provvedono, in base alle disposizioni dell’art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 143 del 2003, ad effettuare, entro il 16 aprile 2004, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, 12, 14, 15 e 16 della predetta legge n. 289 del 2002, nonchè per i contribuenti che provvedono in base alle disposizioni dell’art. 2, commi da 44 a 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dall’art. 23-decies, comma 4, lettera a), del predetto decreto-legge n. 355 del 2003, ad effettuare, entro la medesima data, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari ivi previsti, è rideterminato al:

       a) 21 aprile 2004, il termine per la presentazione della domanda di definizione delle liti fiscali, di cui agli articoli 16, comma 4, della legge n. 289 del 2002 e 2, comma 49, della legge n. 350 del 2003;

       b) 23 aprile 2004, il termine per il riversamento da parte dei soggetti convenzionati di quanto dovuto in base alla dichiarazione integrativa riservata, di cui agli articoli 8, comma 4, secondo periodo, della legge n. 289 del 2002 e 2, comma 44, lettera b), della legge n. 350 del 2003;

       c) 17 maggio 2004 i termini per la comunicazione, da parte di società di persone e associazioni, alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata, dell’avvenuta definizione, di cui, rispettivamente, agli articoli 7, comma 10, primo periodo e 8, comma 11, primo periodo, della legge n. 289 del 2002, anche relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002;

       d) 16 giugno 2004 il termine per il perfezionamento della definizione, anche relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, da parte delle persone fisiche titolari di redditi prodotti in forma associata; per i medesimi soggetti, sono altresì rideterminati 20 luglio 2004 e al 18 ottobre 2004 i termini per il versamento delle due rate di pari importo, di cui agli stessi articoli 7, comma 5, ottavo periodo e 8, comma 3, quinto periodo, e i relativi importi sono maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 giugno 2004;

       e) 20 luglio 2004 il termine di versamento della prima rata di cui agli articoli 7, comma 5, ottavo periodo, 8, comma 3, quinto periodo, 9, comma 12, primo periodo, 9-bis, comma 1, secondo periodo e 15, comma 5, secondo periodo, della legge n. 289 del 2002, relativamente ai soggetti che alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 269 del 2003 ancora non avevano effettuato versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui ai medesimi articoli 7, 8, 9, 9-bis e 15. I relativi importi sono maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 ottobre 2003. Alla stessa data del 20 luglio 2004, è fissato il termine di versamento della prima rata di cui all’art. 2, commi 44, lettera a), 45, secondo periodo e 48, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003. I relativi importi sono maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2004. Ferme restando le rispettive decorrenze degli interessi, per i contribuenti indicati nella presente lettera il termine di versamento della seconda rata è fissato al 18 ottobre 2004;

       f) 27 dicembre 2004 il termine di versamento della terza rata di cui all’art. 9-bis, comma 1, secondo periodo, della legge n. 289 del 2002, relativamente ai soggetti che alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 269 del 2003 ancora non avevano effettuato versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui al medesimo art. 9-bis e il relativo importo è maggiorato degli interessi legali a decorrere dal 17 ottobre 2003. Alla stessa data del 27 dicembre 2004 è fissato il termine di versamento della terza rata di cui all’art. 2, comma 45, secondo periodo della legge n. 350 del 2003 e il relativo importo è maggiorato degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2004;

       g) 18 aprile 2005, il termine di versamento del residuo importo dovuto ai sensi dell’art. 12, commi 2, secondo periodo e 2-ter, della legge n. 289 del 2002, relativamente ai soggetti che alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 143 del 2003 ancora non avevano effettuato versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui al medesimo art. 12 e il relativo importo è maggiorato degli interessi legali a decorrere dal 17 ottobre 2003.

     3. Per i contribuenti che provvedono, in base alle disposizioni dell’art. 1, comma 2, primo periodo, del citato decreto-legge n. 143 del 2003 ad effettuare, entro il 16 aprile 2004, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui all’art. 5-quinquies del citato decreto-legge n. 282 del 2002, il termine per il pagamento al concessionario della tassa automobilistica erariale in caso di notifica di cartella di pagamento, di cui al comma 2 del medesimo articolo, è rideterminato al 30 aprile 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.