Enti pubblici

Tuesday 16 December 2003

Ricorso al Giudice di Pace e cauzione. La Corte Costituizionale sommersa dagli atti di promuovimento per la declaratoria di incostituzionalità

Ricorso al Giudice di Pace e cauzione. La Corte Costituizionale sommersa dagli atti di promuovimento per la declaratoria di incostituzionalità

N.   1047   ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 agosto 2003. 

  Ordinanza emessa il 30 agosto 2003 dal giudice di pace di Montepulciano nel procedimento civile vertente tra Talozzi Fabrizio e Polizia municipale del comune di Torrita di Siena Circolazione stradale – Infrazioni al codice della strada – Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento – Condizioni di ammissibilita’ – Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla meta’ del massimo edittale della sanzione inflitta dall’organo accertatore – Violazione del principio di uguaglianza – Limitazione del diritto ad ottenere tutela giurisdizionale dinanzi al giudice naturale precostituito per legge – Disparita’ di trattamento rispetto ad altre azioni giurisdizionali – Obbligatoria anticipazione del pagamento della sanzione – Lesione della presunzione di non colpevolezza – Possibilita’ che la cauzione da versare sia maggiore della sanzione in concreto irrogata – Compressione dei diritti dei non abbienti – Trattamento sperequato tra ricorso amministrativo (reso piu’ agevole) e ricorso giurisdizionale (reso piu’ difficile) – Richiamo alle sentenze nn. 67/1990 [recte: 67/1960] e 21/1961 della Corte costituzionale. – Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis, comma 3 [introdotto dall’art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 214]. – Costituzione, artt. 3, 24, primo comma e 25, primo comma. (GU n. 49 del 10-12-2003) 

N.   1047   ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 agosto 2003. 

  Ordinanza emessa il 30 agosto 2003 dal giudice di pace di Montepulciano nel procedimento civile vertente tra Talozzi Fabrizio e Polizia municipale del comune di Torrita di Siena Circolazione stradale – Infrazioni al codice della strada – Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento – Condizioni di ammissibilita’ – Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla meta’ del massimo edittale della sanzione inflitta dall’organo accertatore – Violazione del principio di uguaglianza – Limitazione del diritto ad ottenere tutela giurisdizionale dinanzi al giudice naturale precostituito per legge – Disparita’ di trattamento rispetto ad altre azioni giurisdizionali – Obbligatoria anticipazione del pagamento della sanzione – Lesione della presunzione di non colpevolezza – Possibilita’ che la cauzione da versare sia maggiore della sanzione in concreto irrogata – Compressione dei diritti dei non abbienti – Trattamento sperequato tra ricorso amministrativo (reso piu’ agevole) e ricorso giurisdizionale (reso piu’ difficile) – Richiamo alle sentenze nn. 67/1990 [recte: 67/1960] e 21/1961 della Corte costituzionale. – Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis, comma 3 [introdotto dall’art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 214]. – Costituzione, artt. 3, 24, primo comma e 25, primo comma. (GU n. 49 del 10-12-2003) 

                                     P. Q. M.

    Ordina  alla  cancelleria  di  notificare con urgenza la presente

ordinanza  alle parti in causa e al sig. Presidente del Consiglio dei

ministri,  nonche’ di comunicarla al sig. Presidente del Senato della

Repubblica e al sig. Presidente della Camera dei deputati.

        Montepulciano, addi’ 30 agosto 2003

                     Il giudice di pace: Fanelli

03C1279