Enti pubblici

Wednesday 16 November 2005

Responsabilità contabile. L’ invito a dedurre interrompe la prescrizione

Responsabilità contabile. Linvito a dedurre interrompe la prescrizione

Corte dei conti Sezione Calabria sentenza 15 luglio-17 ottobre 2005, n. 978

Presidente Oriani Relatore Contino

Fatto

Con atto di citazione, depositato il 2 dicembre 2004, la Procura regionale presso questa Sezione ha convenuto in giudizio lodierno convenuto al fine di sentirlo condannare al pagamento di euro 798,64 in favore del comune di Siderno.

Questi i fatti:

Con sentenza 605/99, il Tribunale di Locri condannava il comune di Siderno al risarcimento del danno subito dal sig. Barreca Saverio a seguito di un incidente stradale occorso su strada comunale a causa di un tombino scoperto.

La sentenza, munita di atto di precetto, veniva notificata al comune di Siderno in data 5 novmbre 1999; con la predetta intimazione si richiedeva la complessiva somma di lire 63.369.898 con linvito al comune di pagare entro 60 giorni.

Nonostante lavvenuto riconoscimento del debito, giusta procura del 30 novembre 1999, a causa di lungaggini burocratiche, latto di liquidazione è stato emesso solo in data 19 gennaio 2000 e lordinativo di spesa nel febbraio successivo.

Nel frattempo, poiché il termine fissato nellatto di precetto era scaduto, il sig. Barreca procedeva proponendo atto di pignoramento.

La procedura esecutiva, tuttavia, sebbene dichiarata estinta per lintervenuto pagamento, si concludeva con la condanna del comune di Siderno al pagamento delle ulteriori spese, quantificate in lire 1.546.400.

Dallistruttoria è emerso che il ritardo nella liquidazione della somma è stato causato dal sig. Sanci Antonio il quale, preposto allufficio delibere e copia, aveva trasmesso allufficio tecnico gli atti necessari per la procedura solo il 4 gennaio 2000, cioè solo il giorno precedente alla scadenza dei termini.

Alla luce di quanto evidenziato, la procura requirente ha ritenuto che lulteriore somma pagata dal comune di Siderno costituisca un danno allerario causato dalla condotta gravemente colposa dellodierno convenuto.

Ed infatti il Sanci, nonostante fosse ben consapevole del termine indicato nellatto di precetto per il pagamento del danno rimaneva completamente inerte sino al giorno prima della scadenza.

Peraltro, nella delibera era espressamente previsto di dar incarico al responsabili dellUtc di liquidare il debito e di trasmettere la delibera stessa allUfficio di ragioneria.

A ciò, aggiunge parte attrice, nonostante la trasmissione di documentazione tra uffici interni di uno stesso ente potrebbe essere effettuata anche in mezzora, il Sanci avrebbe impiegato ben 22 giorni.

In considerazione dellenorme mole di lavoro il Procuratore, ha chiesto al collegio di valutare la sussistenza di valide ragioni per far uso del potere riduttivo.

Con memoria depositata il 15 giugno 2005, si sono costituiti gli avv.ti Fedele Pezzano ed Antonio Riccio nellinteresse del convenuto Sanci eccependo in via preliminare la prescrizione dellazione contabile sulla considerazione che linvito a dedurre non abbia alcuna efficacia interruttiva del termine prescrizionale; sempre in via preliminare i difensori del convenuto considerano inadeguata la determinazione del danno, in considerazione alla disposizione contenuta dallarticolo 11 commi 5 e ss. della legge 413/91.

Infatti allavv. Leone Autelitano, la banca avrebbe effettuato una ritenuta di lire 220.000 con la conseguenza che la somma effettivamente liquidata ammonterebbe ad euro 685,02.

Peraltro, sulla base del concetto della finanza allargata, da detta somma andrebbe sottratta ulteriore tassazione sino a giungere alla somma di euro 569,14.

Nel merito il difensore del convenuto eccepisce che nella seduta comunale del 30 novembre 1999, il consiglio, oltre ad adottare la delibera di riconoscimento del debito, adottava anche la delibera n. 107 di assestamento generale del bilancio 1999.

Detta deliberazione, divenuta esecutiva soltanto il 27 dicembre 1999, era certamente propedeutica al riconoscimento del debito fuori bilancio.

Ciò posto, nessun pagamento poteva avvenire prima di tale data.

Le suddette considerazione sono state opposte dai difensori al fine di valutare la sussistenza della colpa grave.

A ciò aggiungono una folta attività espletata dal Sanci in quel periodo.

Per i suddetti motivi hanno concluso per il rigetto della domanda.

Alla pubblica udienza il difensore del Sanci, riportandosi a quanto già eccepito e dedotto in memoria di costituzione, ha concluso per il rigetto della domanda attorea.

Il rappresentante dellufficio di procura ha ribadito la fondatezza delle contestazioni formulate in atto di citazione.

Diritto

In via preliminare il Collegio deve scrutinare leccezione di prescrizione dellazione contabile formulata dal convenuto sulla considerazione che linvito a dedurre non possa configurare un atto interruttivo della prescrizione.

Si richiama, al riguardo, la ormai copiosa giurisprudenza delle Sezioni Riunite che si sono pronunciate in materia con le sentenze n. 14/QM/2000 e n. 6/QM/2003.

In esse è stato testualmente affermato che al Pmo contabile, pur se esso agisce nellinteresse dellordinamento, è direttamente affidata la tutela della gestione della finanza pubblica in generale e della pubblica amministrazione danneggiata in particolare della quale ultima vengono curati gli interessi patrimoniali, che linvito a dedurre& non produce ex se alcun effetto interruttivo della prescrizione dato che tale effetto non gli viene attribuito da alcuna norma del vigente ordinamento, ma che quando linvito a dedurre contenga nella sua contestualità gli elementi di cui agli articolo 1219 e 2943 Cc, contiene la dimostrazione della volontà di ottenere la realizzazione del credito e, come tale, si colloca nella stessa prospettiva dellatto di citazione, poiché serve a rendere effettivo il conseguimento dellobiettivo della tutela del pubblico erario….

Tali argomentazioni sono state recentemente riprese in considerazione dal supremo consesso contabile con la sentenza n. 1/2004/QM che ha dichiarato inammissibile la riproposta questione di massima in ordine alla valenza interruttiva della prescrizione dellinvito a dedurre.

Pertanto, nel caso di specie, deve ritenersi che la prescrizione sia stata validamente interrotta, avendo linvito a dedurre tutte le caratteristiche della costituzione in mora, e lesplicito richiamo agli articolo 1219 e 2943 del Cc.

2) Passando allesame del merito, il Collegio deve vagliare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità contabile.

2.1) È coerente con le risultanze in atti quanto affermato dalla Procura in ordine alla condotta posta in essere dal convenuto.

Dagli atti emerge inequivocabilmente che il sig. Sanci, preposto allufficio delibere e copia, trasmetteva, con ingiustificato ritardo, allufficio tecnico comunale la deliberazione di riconoscimento del debito adottata dal Comune di Siderno in data 30 novembre 1999.

Infatti il convenuto, nonostante detta delibera fosse divenuta esecutiva sin dal 18 dicembre 1999, la trasmetteva solo il 4 gennaio 2005 e quindi solo il giorno prima del termine intimato per il pagamento.

Pertanto, il Sanci ha indubbiamente agito in violazione delle più elementari regole della diligenza e degli obblighi derivanti dal rapporto di servizio.

2.2) Altresì certa è la sussistenza dellelemento psicologico della colpa grave.

Nella sua qualità di responsabile dellufficio delibere e copie avrebbe dovuto trasmettere con sollecitudine allufficio tecnico comunale la delibera 109/99 per consentire la predisposizione di tutti i documenti necessari per la liquidazione della somma ingiunta.

Peraltro, tale condotta appare ancora più rimproverabile e quindi connotata dalla colpa grave se si considera che, in data 6 dicembre 1999, lavvocato dellente, nellesprimere parere favorevole al pagamento, aveva auspicato una pronta liquidazione ricordando che latto in oggetto scade il 5 gennaio 2000.

Né può avere efficacia esimente la circostanza addotta dal convenuto e cioè lenorme mole di lavoro di quel periodo.

Al riguardo il Collegio ritiene che il Sanci, seppure carico di lavoro, avrebbe dovuto dare priorità alla delibera 109/99 poiché in essa era stabilito di riconoscere e di liquidare il debito della ditta Barreca.

Ciò in considerazione dei criteri di economicità ed efficienza cui la pubblica amministrazione deve necessariamente informarsi e cui lo sforzo di diligenza del pubblico impiegato deve tendere.

Inoltre, così come evidenziato in citazione, la trasmissione di atti interni tra uffici della stessa amministrazione è una operazione che richiede pochissimo tempo di talché la lentezza che ha caratterizzato la condotta del Sanci configura senzaltro un elemento sintomatico della gravità della sua condotta.

A ciò si aggiunge che era facilmente immaginabile da parte dellodierno convenuto la circostanza che un ritardato adempimento sarebbe stato foriero di danno allerario. .

2.3) Tale condotta ha causato un danno allerario nei termini indicati in atto di citazione..

Il Collegioinfatti non condivide le eccezioni formulate, al riguardo, dalla difesa

Va detto, infatti, che il danno risarcibile è quello concreto ed attuale, di talché ogni eccezione relativa ad eventuali detrazioni potenziali e non provate, non può trovare accoglimento.

Nella fattispecie il danno allerario è rappresentato dalla ulteriore condanna del Comune al pagamento dellulteriore somma pari a lire 1.546.400, condanna seguita allulteriore azione legale (esecutiva) intrapresa dal Barreca a seguito della deliberazione di riconoscimento del debito.

2.4) Altresì sussistente è il nesso eziologico tra la condotta gravemente colposa del Sanci ed il suddetto danno.

Il Sanci, infatti, noncurante le scadenze ed i termini tassativamente previsti per il pagamento del debito, trasmetteva la delibera con ingiustificato ritardo, impedendo allUfficio tecnico comunale la liquidazione del debito nel termine ingiunto. Tale circostanza determinava il Barreca ad intraprendere nuova azione legale che si concludeva con la condanna del comune al pagamento di ulteriore lire 1.546.400.

Per i suddetti motivi il Collegio ritiene il convenuto responsabile del danno allerario contestato e, vista lesiguità della somma non ritiene necessario applicare il potere riduttivo.

PQM

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando

condanna il convenuto Sanci al pagamento di euro 798,64 oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell effettivo depauperamento sino al soddisfo ed agli interessi dalla data della pubblicazione della sentenza.

Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro * 208,86 * * duecentootto/86 *.