Civile

Monday 20 June 2005

Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38.

Regolazioni dei
mercati agroalimentari, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera e), della
legge 7 marzo 2003, n. 38.

DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio
2005, n.102 (G.U. n. 137 del 15-6-2005)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;

Visto
l’articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto
l’articolo 2, comma 11, della legge 27 luglio 2004, n. 186;

Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, nella riunione
del 18 febbraio 2005;

Acquisito il
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 3 marzo
2005;

Acquisito il
parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;

Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio
2005;

Sulla proposta
del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri
dell’economia e delle finanze, della giustizia, per gli affari regionali
e per le politiche comunitarie;

E m a n
a

il
seguente decreto legislativo:

Capo I

Soggetti economici

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto
legislativo si intende per:

a) «prodotti agricoli»:
i prodotti elencati nell’Allegato I del Trattato istitutivo della Comunita’
europea, negli Allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2081/92, come
modificato dal regolamento (CE) n. 692/2003, e gli altri prodotti qualificati
agricoli dal diritto comunitario;

b) «produttori»: gli imprenditori
agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile aderenti ad una organizzazione dei produttori che conferiscono a
quest’ultima la propria produzione affinche’ venga da essa commercializzata;

c) «organizzazioni di
produttori»: i soggetti di cui all’articolo 2;

d) «organizzazioni di imprese di trasformazione, distribuzione e
commercializzazione»: organizzazioni di imprese della trasformazione,
distribuzione e commercializzazione dei prodotti di cui alla lettera a), che
abbiano ricevuto dalle imprese stesse mandato e potere di impegnarle per la
stipula di contratti quadro;

e)
«intesa di filiera»: l’intesa stipulata ai sensi dell’articolo 9 che ha come
scopo l’integrazione di filiera e la valorizzazione dei prodotti agricoli ed
agroalimentari;

f) «contratto quadro»: il
contratto concluso ai sensi e per gli scopi di cui agli articoli 10 e 11 tra i
soggetti di cui alle lettere c) e d) relativo ad uno o piu’ prodotti agricoli
avente per oggetto, senza che derivi l’obbligo di praticare un prezzo
determinato, la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la
distribuzione dei prodotti, nonche’ i criteri e le condizioni generali che le
parti si impegnano a rispettare;

g) «contratti-tipo»: i modelli
contrattuali (contratti di coltivazione, allevamento e di fornitura) aventi per
oggetto la disciplina dei rapporti contrattuali tra imprenditori agricoli,
trasformatori, distributori e commercianti ed i relativi adempimenti in
esecuzione di un contratto quadro, nonche’ la garanzia reciproca di fornitura e
di accettazione delle relative condizioni e modalita’.

Art. 2.

Organizzazioni di produttori

1. Le organizzazioni di
produttori hanno come scopo principale la commercializzazione della produzione
dei produttori aderenti per i quali sono riconosciute
ed in particolare di:

a) assicurare
la programmazione della produzione e l’adeguamento della stessa alla domanda,
sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;

b) concentrare l’offerta e
commercializzare direttamente la produzione degli associati;

c) partecipare alla gestione
delle crisi di mercato;

d) ridurre i
costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;

e) promuovere
pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell’ambiente e del
benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualita’ delle
produzioni e l’igiene degli alimenti, di tutelare la qualita’ delle acque, dei
suoli e del paesaggio e favorire la biodiversita’, nonche’ favorire processi di
rintracciabilita’, anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui al
regolamento (CE) n. 178/2002;

f) assicurare
la trasparenza e la regolarita’ dei rapporti economici con gli associati nella
determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti;

g) realizzare iniziative relative alla logistica;

h) adottare tecnologie
innovative;

i) favorire
l’accesso a nuovi mercati, anche attraverso l’apertura di sedi o uffici
commerciali.

2. Per la realizzazione di
programmi finalizzati all’attuazione degli scopi di cui al comma 1, le organizzazioni
di produttori costituiscono fondi di esercizio
alimentati da contributi degli aderenti, calcolati in base ai quantitativi o al
valore dei prodotti effettivamente commercializzati, con possibili integrazioni
di finanziamenti pubblici, in conformita’ a quanto disposto in materia di aiuti
di Stato, nell’ambito delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione
vigente.

Art. 3.

Requisiti delle organizzazioni di
produttori

1. Le organizzazioni di
produttori devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie:

a) societa’ di capitali aventi
per oggetto sociale la commercializzazione dei
prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori
agricoli o da societa’ costituite dai medesimi soggetti o da societa’ cooperative
agricole e loro consorzi;

b) societa’ cooperative
agricole e loro consorzi;

c) societa’ consortili
di cui all’articolo 2615-ter del codice civile, costituiti da imprenditori
agricoli o loro forme societarie.

2. Gli statuti delle
organizzazioni di produttori devono prevedere espressamente:

a) l’obbligo per i soci di:

1) applicare in
materia di produzione, commercializzazione, tutela ambientale le regole dettate
dall’organizzazione;

2) aderire, per quanto riguarda
la produzione oggetto dell’attivita’ della organizzazione,
ad una sola di esse;

3) far vendere
almeno il 75 per cento della propria produzione direttamente
dall’organizzazione, con facolta’ di commercializzare in nome e per
conto dei soci fino al venticinque per cento del prodotto;

4) mantenere il
vincolo associativo per almeno un triennio e, ai fini del recesso, osservare il
preavviso di almeno sei mesi dall’inizio della campagna di
commercializzazione;

b) disposizioni concernenti:

1) regole atte a garantire ai
soci il controllo democratico dell’organizzazione ed evitare qualsiasi abuso di
potere o di influenza di uno o piu’ produttori in
relazione alla gestione e al funzionamento;

2) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in particolare,
di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dalle
organizzazioni;

3) le regole
contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell’organizzazione.

3. Ai fini del riconoscimento, le
organizzazioni di produttori devono avere un numero minimo di produttori
aderenti ed un volume minimo di produzione, conferita dagli associati,
commercializzata stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore
del predetto decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, ai fini
del riconoscimento, le organizzazioni di produttori devono avere un numero
minimo di cinque produttori aderenti ed un volume minimo di produzione,
conferita dagli associati, commercializzata direttamente pari a 3 milioni di
euro.

4. Nel
caso in cui un’organizzazione di produttori sia costituita, in tutto o in
parte, da aderenti persone giuridiche composte esclusivamente da produttori, il
numero minimo di produttori di cui al comma 3 e’ calcolato in base al numero di
produttori aderenti a ciascuna delle persone giuridiche.

5. Le regioni possono stabilire
limiti superiori a quelli di cui al comma 3.

6. Sono fatte salve le
disposizioni specifiche in materia di organizzazioni
di produttori recate dalla normativa discendente dalle singole organizzazioni
comuni di mercato.

Art. 4.

Riconoscimento delle
organizzazioni di produttori

1. Le regioni riconoscono le
organizzazioni di produttori sulla base dei requisiti di
cui all’articolo 3. Con il decreto di cui all’articolo 3, comma 3, possono
essere definite le modalita’ di riconoscimento in caso di mancata adozione da
parte regionale, entro termini da definire nel predetto decreto, di un
provvedimento espresso di diniego.

2. Il riconoscimento delle
organizzazioni dei produttori all’Albo nazionale delle
organizzazioni dei produttori, istituito presso il Ministero delle politiche
agricole e forestali e’ comunicato dalle regioni tramite il Sistema informativo
agricolo nazionale (SIAN).

L’iscrizione delle organizzazioni
dei produttori riconosciute al predetto Albo, oltre alle funzioni di
certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha
l’efficacia di cui all’articolo 2193 del codice
civile.

3. Con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono definite le modalita’ per il controllo e per la vigilanza delle
organizzazioni dei produttori, ai fine di accertare il
rispetto dei requisiti per il riconoscimento. Il decreto definisce altresi’ le
modalita’ per la revoca del riconoscimento.

4. Le organizzazioni di
produttori riconosciute ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228, mantengono l’iscrizione all’Albo di cui
al comma 2.

5. Le associazioni di produttori
riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, devono, entro il 31
dicembre 2005, trasformarsi in una delle forme societarie previste
dall’articolo 3, comma 1. Gli atti e le formalita’ posti
in essere ai fini della trasformazione sono assoggettati, in luogo dei relativi
tributi, all’imposta sostitutiva determinata nella misura di 1.500 euro. In
mancanza di trasformazione le regioni revocano il riconoscimento alle predette
associazioni.

Art. 5.

Forme associate delle
organizzazioni di produttori

1. Le organizzazioni dei
produttori riconosciute possono costituire una organizzazione
comune, nelle forme societarie di cui all’articolo 3, comma 1, per il
perseguimento dei seguenti scopi:

a) concentrare e valorizzare
l’offerta dei prodotti agricoli sottoscrivendo i contratti
quadro al fine di commercializzare la produzione delle organizzazioni
dei produttori;

b) gestire le crisi di mercato;

c) costituire fondi di esercizio per la realizzazione di programmi;

d) coordinare le attivita’ delle
organizzazioni di produttori;

e) promuovere e realizzare
servizi per il miglioramento qualitativo e la valorizzazione del prodotto e
progetti di interesse comune per le organizzazioni
associate allo scopo di rendere piu’ funzionale l’attivita’ delle stesse;

f) svolgere
azioni di supporto alle attivita’ commerciali dei soci, anche mediante la
creazione di societa’ di servizi.

2. Le Unioni nazionali delle
organizzazioni dei produttori riconosciute alla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo, qualora perseguano gli scopi di cui
al comma 1, lettere a), b) e c), devono costituirsi nelle forme societarie di
cui all’articolo 3, comma 1.

3. Spettano al Ministero delle
politiche agricole e forestali i compiti di riconoscimento, controllo,
vigilanza e sostegno delle forme associate di organizzazioni
di produttori, ai sensi dell’articolo 33, comma 3, del decreto 30 luglio 1999,
n. 300.

4. Con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono
essere definiti i requisiti minimi differenziati delle
forme associate di organizzazioni di produttori ai fini del loro
riconoscimento.

Art. 6.

Requisiti per il riconoscimento
delle forme associate di organizzazioni di produttori

1. Gli statuti delle
organizzazioni comuni di cui all’articolo 5 devono prevedere espressamente:

a) l’obbligo per le
organizzazioni dei produttori aderenti almeno di:

1) aderire ad
una sola organizzazione comune;

2) versare contributi finanziari
per la realizzazione delle finalita’ istituzionali;

3) mantenere il
vincolo associativo per almeno un triennio e, ai fini del recesso, osservare il
preavviso di almeno sei mesi dall’inizio della campagna di
commercializzazione;

b) disposizioni concernenti:

1) regole atte a garantire alle
associate il controllo democratico dell’organizzazione ed evitare qualsiasi
abuso di posizione dominante o di influenza di una o
piu’ organizzazione in relazione alla gestione e al funzionamento;

2) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in particolare,
di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate
dall’organizzazione comune.

2. L’organizzazione comune deve:

a) essere costituita da
organizzazioni di produttori riconosciute che commercializzano complessivamente
un volume minimo di produzione di sessanta milioni di euro;

b) disporre di
personale dipendente qualificato e di strutture idonee;

c) prevedere
nel proprio statuto, l’imposizione alle organizzazioni socie di contributi
finanziari necessari per il funzionamento dell’organizzazione comune.

3. Con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono
essere definiti, ai fini del riconoscimento, requisiti minimi differenziati delle organizzazioni comuni.

4. Le organizzazioni comuni
devono, per il riconoscimento, iscriversi all’Albo di cui all’articolo 4, comma
2, presentando al Ministero una istanza corredata
dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o atto di notorieta’, ai
sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, attestanti il possesso dei prescritti requisiti ivi compresi la
sussistenza di eventuali requisiti tecnici. Decorsi trenta giorni dalla
ricezione dell’istanza, se il Ministero delle
politiche agricole e forestali non emana un provvedimento espresso di diniego,
l’organizzazione comune interessata si intende riconosciuta ai sensi della
normativa vigente, fatti salvi i poteri di controllo del Ministero.

5. Il Ministero delle politiche
agricole e forestali esercita il controllo sulla organizzazione
comune tramite l’acquisizione di dati inerenti la loro attivita’, anche su base
informatica, nonche’ con controlli in loco a
cadenza almeno annuale.

6. Il Ministero procede, previa
diffida, alla revoca del riconoscimento, nei seguenti casi:

a) perdita di
uno o piu’ requisiti previsti per il riconoscimento;

b) gravi infrazioni delle norme
vigenti e statutarie;

c) inadempienza
nella fornitura dei dati richiesti dal Ministero ai fini del controllo;

d) irregolarita’
gravi in ordine alla gestione dell’organizzazione comune, tali da
impedire il conseguimento delle finalita’ istituzionali.

Art. 7.

Programmi operativi delle
organizzazioni di produttori e delle loro forme associate

1. Le organizzazioni di
produttori e le loro forme associate costituiscono un fondo di
esercizio alimentato dai contributi dei soci ed eventualmente integrato
da finanziamenti pubblici, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei
prodotti effettivamente commercializzati, per la realizzazione di programmi
operativi finalizzati alla valorizzazione della produzione agricola italiana e
del suo legame con il territorio, nonche’ ad assicurare la trasparenza dei
processi produttivi e commerciali sino al consumatore. In particolare i
programmi debbono prevedere:

a) azioni rivolte al
miglioramento qualitativo ed alla valorizzazione commerciale dei prodotti
agricoli ottenuti nei territori italiani, alla loro promozione presso i
consumatori, al sostegno della diffusione di sistemi di certificazione della
qualita’ e della tracciabilita’ dei prodotti, alla creazione di linee di
prodotti biologici, alla promozione della produzione
ottenuta mediante metodi rispettosi dell’ambiente;

b) misure
destinate a promuovere l’utilizzo, da parte degli associati, di tecniche
rispettose dell’ambiente, nonche’ l’impiego delle risorse umane e
tecniche necessarie per l’accertamento dell’osservanza della normativa vigente;

c) azioni rivolte alla
realizzazione e sviluppo di contratti quadro, o qualsivoglia ulteriore
azione volta al perseguimento delle proprie finalita’.

2. Le forme associate possono
gestire i fondi di esercizio e realizzare i programmi
delle organizzazioni aderenti ed, in tale caso, gli eventuali finanziamenti
pubblici destinati al cofinanziamento dei medesimi fondi sono erogati alle
organizzazioni comuni.

3. Le regioni ed il Ministero
delle politiche agricole e forestali possono concedere rispettivamente, alle
organizzazioni di produttori ed alle loro forme associate aiuti di avviamento o di ampliamento delle attivita’,
conformemente agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore
agricolo.

Art. 8.

Gestione delle crisi di mercato

1. Se il mercato di un prodotto
manifesta o rischia di manifestare squilibri generalizzati e di carattere
strutturale che determinano o possono determinare conseguenze significative in termini di prezzi e di redditi percepiti
dai produttori, le organizzazioni di produttori, le relative forme associate
che hanno costituito il fondo di esercizio, hanno facolta’ di non
commercializzare, per i volumi ed i periodi che giudicano opportuni il prodotto
in questione conferito dagli aderenti.

2. La presenza
di squilibri generalizzati e di carattere strutturale di cui al comma 1 e’
verificata ai sensi dell’articolo 1-bis del decreto-legge 28 febbraio 2005, n.
22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.

3. Le organizzazioni di
produttori, le relative forme associate stabiliscono la destinazione dei
prodotti ritirati dal mercato, in modo da non ostacolare il normale smaltimento
della produzione, salvaguardando l’ambiente, la qualita’ delle acque e del
paesaggio rurale.

4. Le organizzazioni di
produttori, le relative forme associate versano ai produttori associati una indennita’ di ritiro, corrispondente alla perdita di
reddito, utilizzando il fondo di esercizio, per un quantitativo massimo
corrispondente al 20 per cento del volume del commercializzato dalla medesima
organizzazione.

5. In caso di una situazione di
grave sovrapproduzione con conseguente rischio di destabilizzazione
del mercato per un determinato prodotto accertata con le modalita’ di cui al
comma 2, trovano applicazione le misure comunitarie e nazionali volte ad incidere
sulla produzione, sui consumi, sulle possibili destinazioni del prodotto
eccedentario (stoccaggio, trasformazione industriale, ecc.), anche attraverso
programmi straordinari di ristrutturazione degli impianti produttivi.

6. Ai fini dell’applicazione del
comma 5, le organizzazioni di produttori, le relative forme associate
predispongono e trasmettono al Ministero ai fini dell’approvazione appositi piani di intervento contenenti le misure ritenute
idonee per il prodotto in causa.

7. In caso di grave squilibrio
del mercato, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), nell’ambito dei
compiti istituzionali stabiliti dall’articolo 4 del decreto legislativo 27
maggio 1999, n. 165, e delle risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente, puo’ stipulare contratti con le forme associate di organizzazioni
di produttori per la gestione delle crisi di mercato, al fine di riassorbire
una temporanea sovracapacita’ produttiva per ristabilire l’equilibrio del
mercato.

Capo II

Intese per l’integrazione di filiera

Art. 9.

Intesa di filiera

1. L’intesa di filiera ha lo
scopo di favorire l’integrazione di filiera e la valorizzazione
dei prodotti agricoli e agroalimentari, tenendo conto degli interessi della
filiera e dei consumatori.

L’intesa puo’ definire:

a) azioni per
migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;

b) azioni
per un migliore coordinamento dell’immissione dei prodotti sul mercato;

c) modelli contrattuali
compatibili con la normativa comunitaria da utilizzare nella stipula dei
contratti di coltivazione, allevamento e fornitura;

d) modalita’ di valorizzazione e
tutela delle denominazioni di origine, indicazioni
geografiche e marchi di qualita’;

e) criteri per
la valorizzazione del legame delle produzioni al territorio di provenienza;

f) azioni
al fine perseguire condizioni di equilibrio e stabilita’ del mercato attraverso
informazioni e ricerche per l’orientamento
della produzione agricola alla domanda e alle esigenze dei consumatori;

g) metodi di produzione
rispettosi dell’ambiente.

2. L’intesa di filiera e’
stipulata nell’ambito del Tavolo agroalimentare, di cui
all’articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tra gli
organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della
produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei
prodotti agricoli e agroalimentari, presenti o rappresentati nel Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro. A tale fine, i predetti organismi
indicano la rappresentanza di filiera a livello nazionale per il settore di appartenenza. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche
agricole e forestali, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono definite le modalita’ per la stipula delle
intese di filiera, nonche’ quelle di costituzione e di funzionamento dei tavoli
di filiera.

3. Le intese possono, inoltre,
essere stipulate dalle Organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi
all’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

4. Le intese non possono
comportare restrizioni della concorrenza ad eccezione di quelli che risultino da una programmazione previsionale e coordinata
della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di
miglioramento della qualita’ che abbia come conseguenza diretta una limitazione
del volume di offerta.

5. Le intese sono comunicate al
Ministero delle politiche agricole e forestali entro i quindici giorni dalla
loro sottoscrizione che ne verifica la compatibilita’ con la normativa
comunitaria e nazionale.

Le intese di
cui al comma 4 sono approvate con decreto del Ministro delle politiche agricole
e forestali.

Capo III

Regolazione di
mercato

Art. 10.

Contratti
quadro

1.
Nell’ambito delle finalita’ di cui all’articolo 33 del Trattato istitutivo
della Comunita’ europea e nei limiti di cui all’articolo 2, comma 1, del
regolamento (CEE) n. 26/1962 del Consiglio, del 4 aprile 1962, e successive
modificazioni, i soggetti economici di cui al capo I possono sottoscrivere
contratti quadro aventi i seguenti obiettivi:

a) sviluppare gli sbocchi
commerciali sui mercati interno ed estero, e orientare
la produzione agricola per farla corrispondere, sul piano quantitativo e
qualitativo, alla domanda, al fine di perseguire condizioni di equilibrio e
stabilita’ del mercato;

b) garantire la sicurezza degli
approvvigionamenti;

c) migliorare
la qualita’ dei prodotti con particolare riguardo alle diverse vocazioni
colturali e territoriali e alla tutela dell’ambiente;

d) ridurre le
fluttuazioni dei prezzi ed assicurare le altre finalita’ perseguite
dall’articolo 33 del Trattato sulla Comunita’ europea;

e) prevedere i criteri di adattamento della produzione all’evoluzione del mercato.

2. Con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali possono essere definite, per singole filiere,
modalita’ di stipula dei contratti quadro in mancanza di intesa
di filiera, che prevedano una rappresentativita’ specifica, determinata in
percentuale al volume di produzione commercializzata, da parte dei soggetti
economici di cui al capo I.

Art. 11.

Modalita’

1. Il contratto quadro definisce
il prodotto, le attivita’ e l’area geografica nei cui confronti e’ applicabile;
nel contratto quadro devono essere indicate la durata
e le condizioni del suo rinnovo.

2. Ai contratti
quadro si applicano i seguenti principi generali:

a) confronto preventivo delle
previsioni della produzione e degli sbocchi commerciali del prodotto in vista della loro armonizzazione;

b) definizione di prescrizioni al
fine di adeguare il prodotto oggetto del contratto quadro alle esigenze
dell’immissione sul mercato, con riferimento anche alle caratteristiche
qualitative del prodotto ed ai servizi logistici che incidono sulla determinazione
del prezzo di commercializzazione;

c) obbligo per gli acquirenti di
rifornirsi del prodotto oggetto del contratto quadro tramite un contratto di
coltivazione, allevamento e fornitura, o tramite altro contratto, comunque denominato, da stipulare per iscritto, che rispetti
i contenuti del contratto quadro e ne preveda espressamente l’applicazione
anche nei confronti degli imprenditori agricoli non aderenti alle
organizzazioni stipulanti, ai sensi dell’articolo 13. Il rispetto delle
condizioni stabilite nei contratti quadro deve essere garantito dalla
previsione espressa, contenuta negli accordi stessi e
confermata nei contratti-tipo e nei contratti individuali, che
considera, ai fini degli articoli 1453 e 1455 del codice civile, di grave
importanza ogni sua violazione, con diritto al risarcimento degli eventuali
danni;

d) definizione dei criteri per la
valutazione delle diversificazioni di prezzo da stabilire in
relazione al processo produttivo applicato e alle caratteristiche
qualitative dei prodotti considerati per assicurare il raggiungimento delle
finalita’ dell’articolo 33 del Trattato istitutivo della Comunita’ europea.

3. Sono esclusi dai contratti quadro i quantitativi di prodotto conferiti
dai soci alle cooperative agricole ed ai loro consorzi per la raccolta, la
lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione sul mercato delle
produzioni agricole ed agroalimentari. E’ facolta’ delle cooperative agricole e
dei loro consorzi aderire ai contratti quadro.

4. I contratti
quadro devono contenere, per ogni prodotto, disposizioni relative a:

a) il riconoscimento delle cause
di forza maggiore che giustificano il mancato rispetto parziale o totale delle
reciproche obbligazioni delle parti nei singoli contratti;

b) l’individuazione di un
collegio arbitrale terzo rispetto alle parti al quale rimettere ogni
controversia fra le organizzazioni firmatarie degli accordi quadro, in ordine alla interpretazione o all’esecuzione degli
stessi, e di rimettere a tale organo indicato in ciascun contratto quadro ogni
controversia tra gli imprenditori che siano interessati direttamente alla
esecuzione dei contratti o che siano parti dei contratti da essi regolati. La
determinazione del risarcimento del danno derivante dalla violazione di quanto disposto dal comma 2, la lettera c), deve essere
anch’essa rimessa alla decisione di un collegio arbitrale nominato nei modi e
con le modalita’ di procedura previsti nella presente lettera b). Il danno e’
liquidato con valutazione equitativa;

c) le modalita’ di
corresponsione, da parte di ciascun produttore, trasformatore, commerciante e
distributore alle rispettive organizzazioni firmatarie, di contributi, ove
previsto dai contratti quadro, per le spese previste dagli accordi finalizzate
a favorire la stabilizzazione del mercato e –
attraverso studi, controlli tecnici ed economici, ed azioni per la promozione e
lo sviluppo delle vendite – la valorizzazione dei prodotti oggetto dei
contratti quadro. Il contributo puo’ essere
determinato da una quota percentuale del prezzo del prodotto oggetto dei
singoli contratti;

d) la previsione delle sanzioni e
degli indennizzi in caso di inadempimento parziale o
totale delle obbligazioni, anche in relazione alle ipotesi disciplinate dagli
articoli 12 e 13.

5. I contratti
quadro stabiliscono il contratto-tipo, che deve essere adottato nella
stipulazione dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura.

6. I contratti
quadro e il contratto-tipo sono depositati, a cura delle parti
contraenti, entro dieci giorni dalla stipulazione presso il Ministero delle
politiche agricole e forestali, il quale, entro trenta giorni dal deposito,
puo’ formulare osservazioni circa la rappresentativita’ delle parti contraenti
e la conformita’ degli accordi alla normativa comunitaria e nazionale. Decorso
tale termine senza osservazioni, i contratti quadro ed il contratto-tipo si intendono efficaci e sono pubblicati sul sito del
Ministero delle politiche agricole e forestali e su quelli delle regioni
interessate.

Art. 12.

Recesso, cessione di azienda, e privilegio

1. Ciascuno dei contraenti puo’ recedere dal contratto di coltivazione, allevamento e
fornitura mediante preavviso di un anno e dopo che sia trascorsa almeno una
campagna completa di consegne.

2. In caso di cessione totale o
parziale dell’azienda da parte di un imprenditore che ha sottoscritto un
contratto individuale di coltivazione, allevamento e fornitura in esecuzione di
un contratto quadro, il cedente e’ tenuto a dichiarare nell’atto di cessione
l’esistenza di tale contratto, ed il cessionario deve impegnarsi a rispettarne
le clausole ed a garantirne l’esecuzione.

3. In caso di violazione degli
obblighi previsti dai commi 1 e 2, l’inadempiente e’ obbligato al risarcimento
dei danni, da liquidarsi con valutazione equitativa in mancanza di esatta determinazione, ed e’ assoggettato alle sanzioni
ed agli indennizzi fissati dai contratti quadro. Gli obblighi suddetti gravano,
nel caso di cessione dell’azienda, solidalmente sul cessionario e sul cedente.

4. I crediti degli imprenditori
agricoli nei confronti dei trasformatori, commercianti e dei distributori
acquirenti dei prodotti in forza di contratti
stipulati nel rispetto del presente decreto, hanno privilegio generale sui
mobili, con il grado previsto dall’articolo 2751-bis, primo comma, n. 4), del
codice civile.

Art. 13.

Obblighi degli acquirenti

1. Le parti acquirenti aderenti
ad organizzazioni che abbiano stipulato un contratto
quadro sono obbligate ad applicare tutte le condizioni in esso previste ai
contratti di coltivazione, allevamento e fornitura e ad ogni altro contratto
che riguardi prodotti di provenienza nazionale contemplati nell’accordo, anche
se stipulati con imprenditori agricoli non aderenti alle organizzazioni
firmatarie del contratto quadro.

2. Gli imprenditori agricoli non
aderenti alle organizzazioni firmatarie di contratti quadro, ove concludano contratti di coltivazione, allevamento e
fornitura che riguardi prodotti contemplati in un contratto quadro, possono
pretendere l’applicazione in loro favore delle clausole contenute in detto
accordo, e sono in tal caso obbligati a corrispondere alle organizzazioni
firmatarie i contributi di cui all’articolo 11, comma 4, lettera c).

3. La violazione
degli obblighi di cui ai precedenti commi costituisce, ai fini degli articoli
1453 e 1455 del codice civile, grave inadempienza, con diritto delle
organizzazioni dei produttori o loro forme associate firmatarie del contratto
quadro e dei singoli imprenditori agricoli che ne hanno richiesto
l’applicazione, di richiedere il risarcimento degli eventuali danni.

4. Alle controversie relative alle fattispecie previste ai commi precedenti si
applica quanto disposto dall’articolo 11, comma 4, lettera b).

Art. 14.

Incentivi

1. Nel rispetto delle norme
comunitarie, la stipula di singoli contratti di coltivazione, di allevamento e fornitura conformi ai contratti quadro
costituisce criterio di preferenza, secondo le modalita’ stabilite in ciascun
bando di partecipazione, per attribuire contributi statali per l’innovazione e
la ristrutturazione delle imprese agricole, agroalimentari e di
commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli. I contratti di
conferimento sottoscritti tra le cooperative agricole e loro consorzi ed i
rispettivi associati sono equiparati ai contratti di coltivazione, allevamento
e fornitura qualora perseguano gli obiettivi dei contratti
quadro di cui all’articolo 10.

2. Le amministrazioni pubbliche
assumono le opportune iniziative per promuovere e valorizzare i contratti di
cui al comma 1.

3. Costituisce priorita’
nell’accesso ai regimi di aiuti di cui all’articolo
66, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la stipula di contratti
di cui al comma 1.

4. Le regioni possono attribuire
priorita’ nell’erogazione di contributi alle imprese di cui al comma 1.

5. Il valore preminente previsto
dall’articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
nell’aggiudicazione degli appalti pubblici e’ esteso anche alle produzioni
agricole oggetto di contratti quadro.

Art. 15.

Altri accordi del sistema
agroalimentare

1. Gli accordi realizzati tra
produttori agricoli o fra produttori agricoli ed imprese, che beneficino di una
stessa denominazione di origine protetta (DOP),
indicazione geografica protetta (IGP) e attestazione di specificita’ (AS)
riconosciuta ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del
Consiglio, del 14 luglio 1992, o che siano integrati nella stessa filiera di
produzione avente la dicitura di «agricoltura biologica» ai sensi del
regolamento (CE) n. 2092/91, del Consiglio, del 24 giugno 1991, sono approvati
dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Tali accordi devono essere
stipulati per iscritto, per un periodo determinato che non puo’ essere
superiore a tre anni e possono riguardare soltanto:

a) una
programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione del
mercato;

b) un piano di miglioramento
della qualita’ dei prodotti, avente come conseguenza diretta una limitazione
del volume di offerta;

c) una
concentrazione dell’offerta e dell’immissione sui mercati della produzione
degli aderenti.

2. In caso di grave squilibrio
del mercato, gli accordi realizzati fra produttori agricoli, o fra produttori
agricoli ed imprese di approvvigionamento o di
trasformazione e le disposizioni autolimitatrici, adottate dalle organizzazioni
di produttori agricoli riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96
del Consiglio, del 28 ottobre 1996, e del regolamento (CE) n. 952/97 del
Consiglio del 20 maggio 1997, e le organizzazioni interprofessionali di cui
all’articolo 12, destinati a riassorbire una temporanea sovracapacita’
produttiva per ristabilire l’equilibrio del mercato, devono essere autorizzati
dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Tali misure devono essere
adeguate a superare gli squilibri e non possono in alcun caso riguardare la
materia dei prezzi. La durata degli accordi non puo’ eccedere
un anno.

3. Gli accordi di cui ai commi 1
e 2 non possono in ogni caso prevedere restrizioni non strettamente necessarie
al raggiungimento degli scopi indicati nei medesimi commi, ne’
possono eliminare la concorrenza da una parte sostanziale del mercato.

4. Le disposizioni
di cui ai commi 1 e 2 non costituiscono deroghe a quanto previsto dall’articolo
2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Art. 16.

Disposizioni finali e abrogazione
di norme

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo la
legge 16 marzo 1988, n. 88, e’ abrogata.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono
soppresse le seguenti norme:

a) articoli 26,
27, 28 e 29 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive
modificazioni;

b) articolo 11 del decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

3. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei
decreti ministeriali previsti dal presente decreto legislativo si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni precedentemente vigenti.

4. Nel settore
bieticolo-saccarifero, in deroga a quanto previsto dall’articolo
1, comma 1, lettera f), i contratti quadro sono sottoscritti, in
rappresentanza degli imprenditori agricoli, dalle associazioni nazionali
maggiormente rappresentative dei produttori bieticoli. A tali contratti si
applicano le norme di cui al presente decreto.

5. All’articolo
12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dopo il comma 1, sono
inseriti i seguenti:

«1-bis. Possono costituire
un’Organizzazione interprofessionale gli organismi maggiormente rappresentativi
a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del
commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari. Sono
considerati rappresentativi a livello nazionale gli organismi che sono presenti
o rappresentati nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.

1-ter. Il Ministero delle
politiche agricole e forestali svolge i compiti di riconoscimento, controllo e
vigilanza delle Organizzazioni interprofessionali. Con decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita’ per:

a) il
riconoscimento ed i controlli delle organizzazioni interprofessionali;

b) la nomina degli
amministratori;

c) la definizione delle
condizioni per estendere anche alle imprese non aderenti le regole approvate ai
sensi del comma 2, sempreche’ l’organizzazione interprofessionale dimostri di
rappresentare almeno il 66 per cento della produzione o della
commercializzazione sul territorio nazionale.».

6. Il comma
2-quater dell’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.
173, e’ soppresso.

7. Dall’attuazione del presente
decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 27 maggio
2005.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Alemanno, Ministro delle
politiche agricole e forestali

Siniscalco, Ministro
dell’economia e delle finanze

Castelli, Ministro della
giustizia

La Loggia, Ministro per gli
affari regionali

La Malfa,
Ministro per le politiche comunitarie

Visto, il Guardasigilli: Castelli