Tributario e Fiscale

Friday 06 June 2003

Regolamento per la razionalizzazione e la semplificazione di adempimenti tributari in materia di imposte sui redditi, di IVA, di scritture contabili e di trasmissione telematica. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2003, n.126 (GU n. 128 de

Regolamento per la razionalizzazione e la semplificazione di adempimenti tributari in materia di imposte sui redditi, di IVA, di scritture contabili e di trasmissione telematica.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2003, n.126  (GU n. 128 del 5-6-2003)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto…

E m a n a

il seguente regolamento:

Capo I

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ADEMPIMENTI AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

Art. 1. – Prospetto delle attività e passività

     1. Nei casi di passaggio dal regime di contabilità semplificata a quello di contabilità ordinaria, le attività e le passività esistenti all’inizio del periodo di imposta sono valutate con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, e riportate sul libro degli inventari o su apposito prospetto da redigere entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente.

Capo II

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ADEMPIMENTI AI FINI DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E DI SCRITTURE CONTABILI

Art. 2. – Unificazione delle scadenze per la presentazione delle istanze di rimborso e di compensazione delle eccedenze di crediti IVA

     1. All’articolo 8, comma 3, primo periodo, del regolamento recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, dopo le parole: «all’ufficio competente» sono inserite le seguenti: «, entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento,».

Art. 3. – Versamenti minimi

     1. Con effetto dal 1° gennaio 2003 l’imposta sul valore aggiunto risultante dalla dichiarazione annuale non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile se i relativi importi non superano Euro 10,33. Se gli importi superano Euro 10,33 sono dovuti o rimborsabili per l’intero ammontare.

Art. 4. – Termine per la trasmissione telematica dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali

     1. All’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali ed i soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendita trasmettono in via telematica all’Agenzia delle entrate, entro il mese di febbraio di ciascun anno, direttamente o tramite i soggetti incaricati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, i dati relativi alle forniture effettuate nell’anno solare precedente nei confronti dei rivenditori o dei soggetti utilizzatori degli stampati.».

Capo III

TERMINI PER ADEMPIMENTI FISCALI E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 5. – Termini per adempimenti fiscali

     1. All’articolo 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, sono apportate le seguenti modificazioni:

       a) nella rubrica, dopo la parola: «Dichiarazione» sono inserite le seguenti: «e certificazioni»;

       b) nel comma 3-bis, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;

       c) dopo il comma 6-bis sono aggiunti i seguenti:

         «6-ter. I soggetti indicati nel comma 1 rilasciano un’apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all’Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) attestante l’ammontare complessivo delle dette somme e valori, l’ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonchè gli altri dati stabiliti con il provvedimento amministrativo di approvazione dello schema di certificazione unica. La certificazione è unica anche ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse previdenziali. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le relative modalità di attuazione. La certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini contributivi.

          6-quater. Le certificazioni di cui al comma 6-ter, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate agli interessati entro il 15 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la certificazione può essere sostituita dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.».

Art. 6. – Disposizioni finali e transitorie

     1. La disposizione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.

     2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si intendono abrogati:

       a) l’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154;

       b) l’articolo 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

     3. I riferimenti alle disposizioni indicate nell’articolo 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, contenuti in ogni altro atto normativo si intendono fatti alle disposizioni dei commi 6-ter e 6-quater dell’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dall’articolo 5 del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.