Ambiente

Friday 03 October 2003

Reati ambientali. La sospensione condizionale della pena per gli inquinatori è subordinata alla bonifica dei fondi. Cassazione – Sezione terza penale (up) – sentenza 30 maggio-16 settembre 2003, n. 35501

Reati ambientali. La sospensione condizionale della pena per gli inquinatori è subordinata alla bonifica dei fondi

Cassazione Sezione terza penale (up) sentenza 30 maggio-16 settembre 2003, n. 35501

Presidente Postiglione relatore Onorato

Pm Meloni ricorrente Spadetto

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 14 giugno 2002 la Corte di appello di Brescia ha integralmente confermato quella resa il 22 settembre 2000 dal locale tribunale monocratico, che aveva dichiarato Ivano Spadetto colpevole dei reati previsti e puniti dallarticolo 51, comma 1, lettera b), dallarticolo 51, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 22/1997, e dallarticolo 674 Cp, e per leffetto laveva condannato alla pena di nove mesi di arresto e lire 12.500.000 di ammenda, oltre alla pena accessoria di legge, con il beneficio della sospensione condizionale delle pene principali e accessorie subordinata alla bonifica dellarea della srl Emmebi sita in Capriano del Colle, da attuarsi entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

2. Il difensore dello Spadetto ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi a sostengo.

2.1. Col primo lamenta violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla disposta subordinazione della sospensione delle pene alla bonifica del terreno inquinato.

In sintesi sostiene che listituto di cui allarticolo 165 Cp, che consente la subordinazione del beneficio alla eliminazione della conseguenze dannose o pericolose del reato, salvo che la legge disponga altrimenti, non è applicabile alla fattispecie di causa, sia perché la disciplina speciale della bonifica del sito inquinato di cui allarticolo 51bis del decreto legislativo 22/1997 non è prevista per i reati di cui allarticolo 51 dello stesso decreto, sia perché è difficile far rientrare la bonifica richiesta allimputato nella categoria della eliminazione delle conseguenze dannose del reato.

Aggiunge che lattività di bonifica richiede un impegno economico non indifferente e pone perciò una discriminazione incostituzionale tra soggetti che possiedono e soggetti che non possiedono una capacità economica adeguata allo scopo. Sul punto la motivazione della corte di merito ‑ ad avviso del difensore ‑ è stata generica e insufficiente.

2.2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta contraddittorietà di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla quantificazione della pena.

Motivi della decisione

3 . Il primo motivo di ricorso non può essere accolto.

Sebbene la storia legislativa e giurisprudenziale dellistituto non sia del tutto lineare, non può dubitarsi che, in caso di condanna per contravvenzioni in materia ambientale, il beneficio della sospensione condizionale della pena possa essere subordinato alla bonifica del sito inquinato e al ripristino ambientale.

Dopo la norma dellarticolo 24 legge 319/76, che, in tema di inquinamento idrico, prevedeva per la prima volta che la sentenza di condanna potesse subordinare il beneficio della sospensione condizionale allesatto adempimento di quanto stabilito nella sentenza stessa, è stata la legge 689/81 (modifiche al sistema penale) che, con laggiunta di un secondo periodo al primo comma dellarticolo 165 Cp, ha disciplinato in via generale listituto, stabilendo che il predetto beneficio possa essere subordinato, salvo che la legge disponga altrimenti, alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

In seguito a questa novella la sospensione condizionale della pena può essere subordinata non solo alla riparazione dei danni civilistici (restituzioni, risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, pubblicazione della sentenza, ai sensi degli articoli 185 e 186 Cp), così come previsto dal primo periodo dello stesso articolo 165, ma anche alla eliminazione del danno cosiddetto criminale, vale a dire di tutte quelle conseguenze che ineriscono alla offesa del bene giuridico tutelato dalla norma penale violata, che sono ontologicamente diverse dal pregiudizio economicamente apprezzabile e risarcibile (Cassazione sezione quinta, 1317/86 Cerqueti, rv. 171868; Cassazione sezione seconda, 2431/97, Cordioli, rv 207312).

La portata della innovazione legislativa è stata esattamente colta da Cassazione sezione terza, 2944/84, Mungai, rv 162773, la quale ha osservato che la subordinazione del beneficio allesatto adempimento di quanto stabilito nella sentenza è diventato un istituto di carattere generale, che pertanto può trovare applicazione in relazione ai reati urbanistici e a tutte le ipotesi di inquinamento dellambiente, oltre i casi previsti in specifici settori, come le acque e i rifiuti.

3.1. Nel frattempo il legislatore ha continuato a disciplinare listituto in relazione a specifiche materie. Così, in tema di rifiuti, il Dpr 915/82 ha stabilito che con la sentenza di condanna per alcune contravvenzioni caratterizzate dalla violazione di prescrizioni imposte dallautorità competente o di determinate norme transitorie (previste dagli articoli 27, 29, 3113 e 32/3, e non, per esempio, per la contravvenzione di discarica non autorizzata) il beneficio della sospensione condizionale della pena potesse essere subordinato allesatto adempimento di quanto stabilito nella sentenza stessa (articolo 30).

Sennonché la giurisprudenza di legittimità ha interpretato questa norma speciale in un senso del tutto particolare, da una parte limitando lapplicabilità dellistituto previsto dallarticolo 30 citato alle condanne per i reati ivi tassativamente previsti (il che è condivisibile), e dallaltra escludendo che per gli altri reati in materia di rifiuti potesse applicarsi listituto generale di cui allarticolo 165 Cp (il che non può essere condiviso) (v. Cassazione sezione terza, 9567/84, Alonia, rv 166483; sezione terza, 5461/87, Iuliano, rv 175860; 2690/91, Cesarini, rv 186679; 7567/92, Abortivi, rv 190922; 6312/92, Oliva, rv 190451).

Per escludere lapplicazione dellarticolo 165, infatti, le menzionate sentenze hanno invocato il principio di specialità, senza considerare che detto principio stabilisce semplicemente che quando più norme regolano la stessa materia la norma speciale deroga a quella generale (articolo 15 Cp). Il che implica però che quando la norma speciale non è applicabile (nella materia in discussione, perché non ricorre una dei reati tassativamente previsti dallarticolo 30 Dpr 915/82) ridiventa applicabile per espansione la norma generale dellarticolo 165 Cp (che non è limitata a specifici reati).

È quindi fondato lorientamento giurisprudenziale contrario a quello prevalente, secondo il quale in tema di smaltimento di rifiuti solidi è corretta la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla bonifica dellarea secondo le indicazioni dellautorità sanitaria. La espressa previsione di casi in cui la menzionata sospensione può essere subordinata alladempimento di quanto stabilito nella sentenza di condanna (articolo 30 Dpr 915/82), riferita a particolari ipotesi in cui vi è già un rapporto tra il colpevole e la Pubblica amministrazione con inosservanza di prescrizioni, non esclude lapplicabilità della regola generale di cui allarticolo 165 Cp, della subordinazione del beneficio alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato; non sempre è richiesta al giudice una specificazione delle modalità di adempimento dellobbligo, essendo sufficiente limposizione di regole fissate da una individuata autorità. Eventuali controversie sul punto riguardano la fase esecutiva (Cassazione sezione terza, 3849/92, Scherma ed altri, rv 190762).

3.2. A rigore, i termini del problema non sono stati modificati dalla nota sentenza Luongo delle Sezioni unite, che ribaltando un orientamento prevalente in materia di reati urbanistici ha riconosciuto il potere del giudice penale di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante demolizione dellopera abusiva (714/97, rv 206659). In questa materia, infatti, a fare problema non era lesistenza di una norma speciale come quelle in materia di rifiuti o di inquinamento delle acque, ma solo il potere concorrente della Pubblica amministrazione in ordine alla demolizione delle costruzioni abusive. Anche se non può trascurarsi che tale revirement giurisprudenziale ha favorito una indubbia rivalutazione giuridica e operativa dellarticolo 165 Cp non solo in materia urbanistica, ma in tutti i settori del diritto penale.

4. Sostanzialmente i termini del problema non cambiano con lavvento dellarticolo 51bis del decreto legislativo 22/1997 sulla bonifica dei siti, introdotto con il decreto legislativo 389/97 e poi modificato con la legge 426/98 (che ha appunto disciplinato listituto de quo nella specifica materia).

Secondo questa norma «chiunque cagiona linquinamento o un pericolo concreto e attuale di inquinamento, previsto dallarticolo 17, comma 2, è punito con la pena dellarresto da sei mesi a un anno e con lammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se non provvede alla bonifica secondo il procedimento di cui allarticolo 17. ( … ) Con la sentenza di condanna per la contravvenzione di cui al presente comma, o con la decisione emessa ai sensi dellarticolo 444 Cpp, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e rispristino ambientale».

Considerato il tenore letterale della norma, non vè dubbio che ‑ come fondatamente sostiene il ricorrente ‑ essa si applica soltanto per il reato di inquinamento del sito.

Si discute se si tratti di reato commissivo di danno (inquinamento) con causa di non punibilità (se si provvede alla bonifica) ovvero con condizione obiettiva di punibilità (se non si provvede alla bonifica); oppure di reato a condotta mista (cagionare linquinamento e non provvedere alla bonifica); oppure di reato omissivo (non provvedere alla bonifica) con un presupposto esterno alla struttura del reato (inquinamento). Ma quale che sia linquadramento dommatico corretto (che esula dal presente thema decidendum), il reato sussiste solo se linquinamento del sito ha superato i limiti di accettabilità definiti dallapposito decreto ministeriale previsto dallarticolo 17 decreto legislativo 22/1977 ovvero se esiste un pericolo concreto e attuale di superamento di tali limiti, e se la bonifica del sito non è avvenuta secondo le sequenze procedimentali prescritte dal citato articolo 17 (notifica entro 48 ore della situazione di inquinamento agli organi amministrativi competenti; comunicazione entro le 48 ore successive degli interventi di messa in sicurezza adottati; presentazione al comune e alla regione del progetto di bonifica entro trenta giorni dallevento inquinante).

Ne consegue che il giudice penale può subordinare la sospensione condizionale della pena alla esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale previsti e proceduralizzati dallarticolo 17 solo se è intervenuta condanna per il reato di inquinamento del sito.

Per gli altri reati previsti dal decreto legislativo 22/1997, e segnatamente per quelli di abbandono di rifiuti di cui allarticolo 51, comma 2, e di gestione di discarica abusiva di cui allarticolo 5 1, comma 3, che, pure essendo generalmente prodromici allinquinamento, sono strutturalmente diversi dal reato di inquinamento del sito previsto dallarticolo 51bis, invece, il giudice può solo applicare larticolo 165 Cp e quindi subordinare il beneficio alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, secondo le modalità da lui stesso stabilite nella sentenza di condanna. In altri termini, per questi altri reati può subordinare il beneficio alla bonifica del sito o al ripristino dellambiente eseguiti al di fuori delle sequenze procedurali previste dal combinato disposto degli articoli 17 e 51bis decreto legislativo 22/1997.

Giova rilevare che unaltra disciplina specifica dellistituto è prevista nel decreto legislativo 22/1997 al secondo comma dellarticolo 50, sotto la rubrica abbandono di rifiuti. Per chi non ottempera allordinanza sindacale che ai sensi dellarticolo 14, comma 3, impone la rimozione e il ripristino del luogo in cui siano stati abbandonati rifiuti la condanna penale può essere sospesa anche subordinatamente alla esecuzione di quanto stabilito nellordinanza. Analoga disciplina è stabilita per chi non ottempera allobbligo di separare rifiuti abusivamente miscelati ai sensi dellarticolo 9.

In conclusione, che per reati diversi dallinquinamento del sito (e da quelli testé richiamati) sia possibile ricorrere allistituto generale disciplinato dallarticolo 165 Cp non può dubitarsi. Anzitutto perché ‑ secondo largomento già accennato sopra ‑ la norma speciale esclude lapplicazione della norma generale solo per i casi tassativamente previsti nella prima, sicché al di fuori di questi ritorna applicabile la norma generale. In secondo luogo perché la clausola di salvezza prevista dallarticolo 165, secondo cui la norma codicistica si applica salvo che la legge disponga diversamente non opera nella soggetta materia, atteso che la norma speciale di cui trattasi non contiene una disciplina diversa, cioè contrastante, ma solo una disciplina differente per specializzazione. In altri termini, il ricorso allistituto generale di cui allarticolo 165 è escluso solo quando una legge speciale preveda una disciplina con esso incompatibile (per esempio perché sottrae al giudice penale il potere di imporre un facere al condannato in determinate materie, riservandolo alla pubblica amministrazione), non già quando preveda, in relazione a determinati reati, una disciplina semplicemente specializzante rispetto a quella dellarticolo 165: in questo caso infatti ‑ come già osservato ‑ listituto generale resta applicabile per tutti i reati diversi da quelli contemplati nella norma speciale.

5. Da ultimo non può affatto condividersi largomento difensivo secondo cui la bonifica del terreno inquinato non rientra nella eliminazione delle conseguenze dannose prevista dallarticolo 165.

Nel caso di specie limputato è stato condannato per due reati di gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi e non pericolosi (articolo 51, comma 1, lettera a) e b), decreto legislativo 22/1997), nonché per la contravvenzione di cui allarticolo 674 Cp, commessi in due diversi stabilimenti industriali. In particolare, in relazione allo stabilimento di Capriano del Colle, è stato condannato per lo stoccaggio di circa cento tonnellate di rifiuti vari anche pericolosi, tra cui plastica, oli anche contaminati, solventi organici, rifiuti inorganici a base di zinco, ferro, piombo e cadmio, nonché per aver provocato emissione di gas atti a cagionare molestie alle persone. Con la condanna il giudice di merito ha concesso la sospensione condizionale della pena subordinandola alla bonifica dellarea interessata nel solo stabilimento di Capriano del Colle.

Posto che ‑ come già osservato ‑ il danno a cui si riferisce larticolo 165 Cp è sia quello civilistico sia quello c.d. criminale, si deve soltanto verificare, per quanto riguarda questultimo, se il facere imposto dal giudice come condizione del beneficio tenda a ripristinare il bene tutelato dalla norma penale e offeso dal reato. Nel caso di specie non vè dubbio che la bonifica dellarea sia oggettivamente funzionale a ripristinare lintegrità ambientale che è stata lesa o messa in pericolo dallo stoccaggio abusivo dei rifiuti. In linea di fatto non è contestato che il reato abbia cagionato questa lesione o messa in pericolo. In linea di diritto la reintegrazione del bene ambientale attraverso la bonifica del sito si configura come eliminazione della conseguenze dannose o pericolose di cui allarticolo 165.

Poiché non si tratta di una bonifica proceduralizzata ai sensi dellarticolo 17 decreto legislativo 22/1997, sarà il giudice a indicare le modalità di esecuzione della bonifica nella stessa sentenza di condanna, così come previsto nello stesso articolo 165. In mancanza di ciò, se sorge controversia sulle modalità esecutive, a provvedere sarà il giudice della esecuzione.

6. Infine, il ricorrente ripropone la questione di legittimità costituzionale della norma codicistica di cui trattasi per contrasto (implicitamente dedotto) con larticolo 3 Costituzione, laddove essa non prende in considerazione lincapacità, economica del condannato ad affrontare lonere rilevante della bonifica o in genere della eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.

La questione è manifestamente infondata, giacché la giurisprudenza della Consulta ha tradizionalmente ritenuto che rientrino nel potere discrezionale del legislatore opzioni normative di tal genere. Più in particolare, listituto si può configurare come una proiezione generale del principio comunitario di diritto ambientale chi inquina paga, che certamente non contrasta con i principi fondamentali della Carta costituzionale, soprattutto se si considera che la portata economica della reintegrazione ambientale è generalmente proporzionale a quella dellinquinamento, sicché nel soggetto che inquina si presuppone una capacità economica tale da consentirgli di affrontare anche le spese di risanamento. Ne consegue che la norma sospettata non opera alcuna discriminazione irragionevole tra soggetti che posseggono e soggetti che non posseggono la capacità economica di affrontare le spese dì una bonifica ambientale.

7. Va disatteso anche lultimo motivo di ricorso, relativo alla quantificazione della pena. Correttamente la corte di merito ha confermato la sanzione inflitta dal primo giudice, in considerazione della gravità della condotta, dello sprezzo dimostrato per le norme di legge e le prescrizioni dellautorità competente, nonché della motivazione meramente utilitaristica dellagente volta a conseguire profitti economici a scapito altrui. Considerazioni che non appaiono in contraddizione logica con altri passaggi motivazionali della sentenza.

8. Il ricorso va quindi respinto. Consegue ex articolo 616 Cpp la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Considerato il contenuto del ricorso, non si ritiene di dover irrogare anche la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.

PQM

La Corte dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.