Assicurazione ed Infortunistica

Saturday 01 December 2007

RC auto e indennizzo diretto.

RC auto e indennizzo diretto.

Tribunale di Torino

Sezione IV Civile

Sentenza 11 ottobre 2007, n. 6070

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TORINO

SEZIONE IV CIVILE

Il giudice Istruttore Antonio
Carbone, in funzione di giudice unico,

ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

nella
causa civile iniziata con ricorso depositato in data 16.1.07, Iscritta al n
1046/07 di R.G , promossa da: C.M.

elettivamente
domiciliala in Torino, corso Tassoni n 12, presso lo studio dell’Avv Massimo
Perrini che la rappresenta e difende come da delega fn atti;

Ricorrente

contro

GENERTEL s.p.a.

in
persona del legale :rappresentante, elettivamente in Tonno, via Noia n. 7,
presso lo studio dell’Avv. Lucrano Barillà che la rappresenta e difende come da
delega in atti;

Resistente e contro

Z. G.

elettivamente
domiciliato in Tonno, via Susa n. 32, presso lo studio dell’ Aw. Luciana
Fracchia che lo rappresenta e difende come da delega in atti

Resistente

Oggetto: risarcimento danni da
sinstro stradale.

CONCLUSIONI DELLE PARTÌ

Per parte attrice.

Voglia il Tribunale, contraris
reiectis,previa ammissione dei sopradedotti capitoli
di prova per interpello e testi; previa, se del caso, ammissione di idonea CTU

’Nel
merito: condannare la
Genertel Ass.ni, nella sua qualità di compagnia assicuratrice
per la R.C.
auto. In persona del legale rappresentante pro tempore, in solido con il sig Z.
G., al risarcimento dei danni tutti, morali e patrimoniali, in favore della
ricorrente nalla misura quantificala ai sensi dell’ari 5 L.57/01, nonché condannarsi
jl sig, Z. G. In proprio, nella sua qualità di responsabile civile, al
risarcimento dei danni in favore della ricorrente, nell’eventuale differenza,
come quantificabile in base agli usuali valori tabellari del Tribunale di
Torino o nelle altre somme, maggiori o minori. ritenute
effettivamente dovute o da determinarsi in corso di causa, oltre rivalutazione
e interessi legali sulle somme dalla data del sinistro al saldo.

Per la Genertel s.p.a.

Vogla il Tribunale. contraris reiectis.

IN VIA PRELIMINARE

Accertata l’improcedibilità
dell’azione di parte ricorrente, respingerne la domanda.

Dichiarare la propria
incompetenza per valore ed assumere i conseguenti provvedimenti di legge.

Accertata la violazione delle
norme di cui agli artt. 141,145 e 148 del decreto legislativo 259/2005
dichiarare l’improponibilità dell’azione della signora C. con i conseguenti
provvedimenti di legge,

NEL MERITO

Respingere la domanda di parte
ricorrente,

IN OGNI CASO

Con vittoria di spese ed onoraci
di giudizio, oltre al rimborso forfettario del 12,5% per spese generali,
eventuali spese di C.T.U. e CTP.. oltre a C.PA ed l.VA
come per legge, e successive occorrendo,

Per il Sig.Z.

Voglia il Tribunale» contrariìs
reiectis.

in ogni
caso di ritenuta responsabilità dei conchiudente, per il che il medesimo
venisse condannato, in esito al presente procedimento e per I titoli ivi
dedotti» alla corresponsione di somme di denaro in favore dell’attrice,
dichiarare tenuta e condannare la GENERTEL S.p.A.. in persona del legale
rappresentante pro tempore, a indennizzare e/o manlevare e comunque tenere
indenne il concludente medesimo di quanto fosse tenuto a pagare, con sua
integrale manleva.

Con vittoria di spese e onorari.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data
16.1.07 la Sig.ra C.
evocava In giudizio il Sig. Z. e
la Genertel
nella rispettiva qualità dì titolare-conducente e di società assicuratrce della
Ford Fiesta tg, XXXXXXX chiedendone la solidale condanna al risarcimento dei
danni riportati dalla propria persona in conseguenza del sinistro occorso in
Torino alle ore 13.00 circa del 7.3.06 lungo corso Re Umberto mentre era
trasportata a bordo dell’autovettura condotta dal Sig. F. D. G. e assicurata
presso la Nuova
Tirrena.

La Genertel si costituiva in
giudizio eccependo incompetenza per valore del Tribunale nonché
l’improcedibilità della domanda ai sensi dell’ari 141 e dell’art 148 cpv, Cd.A.
Nel merito, contestava il fondamento degli assunti attorei.

Il Sig. C., per contro, si
costituiva in giudizio limitandosi a formulare nelle forme della chiamata di
terzi domanda di manleva nei confronti della convocata Genertel – propria
compagnia assicuratrice – per essere tenuto indenne in caso di soccombenza.

Tutte le parti producevano
documenti.

Il GI.,
ritenuto opportuno vagliare da subito le eccezioni preliminari, rinviava per la
discussione all’udienza del 14.6.07 e pronunciava il dispositivo della presente
sentenza alla successiva udienza per repliche del 29.9.07.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Sig.ra C., trasportata
a bordo dell’autovettura condotta dai Sig, F. D. G. e assicurata presso la Nuova Tirrena, ha
instauralo il presente procedimento nei confronti del Sig. Z. e della Genertel – quali titolare-conducente e società
assicuratrice della Ford Fiesta tamponante – chiedendo la solidale condanna del
primo ai sensi degli arti. 2043-2054 c.c. e della seconda quale società
assicuratrice per la RCA.

La Genertel nel costituirsi
in giudizio ha sollevato talune eccezioni riguardanti profili rilevabili anche
d’ufficio.

Per quanto riguarda [’eccezione
di incompetenza – prima in ordine logico-gjundico – è sufficiente osservare che
la competenza per valore si determina ex art 10 c.p.c, in base all’ammontare
della domanda- che nella fattispecie in oggetto è stata formulata per euro
16.867,41 – e non all’ammontare del credito eventualmente riconoscibile a parte
ricorrente in base ai criteri liquidati correttamente applicabili.

L’eccezione di incompetenza è
pertanto infondata,

Con la seconda eccezione la Genertel ha contestato
l’improcedibilità della domanda ai sensi dell’art. 141 D. Lgs, 7.9.05, n. 209
(CdA) avendo la trasportata Sig.ra C. deliberatamente
agito non nei confronti della Nuova Tirrena – compagnia assicuratrice del
proprio vettore Sig, D. G. nei confronti del (ritenuto) responsabile del
sinistro Sig. Z. e della Genertel quale compagnia
assicuratrice di quest’ultimo (v. pag. 2 e pag. 5 del ricorso, dove la
ricorrente ha spiegato di non voler evocare in giudizio il proprio vettore
ravvisando nella condotta eziologicamente assorbente dell’altro automobilista,
responsabile del tamponamento, il "caso fortuito" contemplato dall’ari 141 comma primo C.d.A.. L’eccezione involge
l’interpretazione dell’ari. 141 CdA ai sensi del quale:

"1. Salva l’ipotesi di
sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo o è risarcito
dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del
sinistro fermo il massimale minimo di legge, fermo restando quanto all’articolo
140, a
prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti nel
sinistro, fermo il diritto al risarcimento maggior danno nel
confronti deIl’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il
veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.

"2. Per ottenere il
risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell’impresa di
assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la
procedura di risarcimento prevista dall’’articolo 148.

"3. L’azione diretta avente ad
oggetto il risarcimento è esercitala nei confronti dell’impresa di
assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del
sinistro nei termini di cui all’articolo 145. L’impresa di assicurazione del
responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l’impresa
di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio
assicurato. Si applicano, In quanto compatibili, le disposizioni del capo lV.

"4 L’impresa di assicurazioni
che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa
di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste
dall’articolo 150.

Nella fattispecie in esame
occorre stabilire se li regime di indennizzo diretto
introdotto dal primo comma dell’art. 141 C.d.A., del quale la ricorrente non si è
avvalsa, precluda o meno al trasportato-danneggiato l’esperibilità
deII’ordinaria azione risarcitoria ex art. 2043-2054 c.c. nei confronti del
conducente dall’altro veicolo che si assume essere esclusivo responsabile del
sinistro e/o dell’azione diretta ex ari. 144 CdA. nei
confronti della compagnia assicuratrice di quest’ultimo.

In proposito si osserva che,
benché giurisprudenza e dottrina concordino nel ricondurre il "fatto del
terzo" causalmente assorbente alla nozione di "caso fortuito",
la norma in esame parrebbe aver accolto una nozione restrittiva e peculiare
della categoria giuridica in oggetto, come evincìbile dal fatto che il quarto
comma abbia attribuito alla compagnia assicuratrice del vettore la facoltà di
agire in rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile
civile senza distinguere l’ipotesi di rivalsa totale dall’ipotesi di rivalsa
parziale, ammettendo così implicitamente anche la prima. L’unica
interpretazìone idonea ad attribuire un’intrinseca coerenza al disposto
dell’art. 141 C.dA e ad evitare una commistione tra il profili di
legittimazione passiva (da vagliare in astratto) e di merito (da vagliare in
concreto appurando se vi sia stato concorso oppure responsabilità esclusiva del
vettore o dell’altro conducente) appare dunque quella intesa ad escludere
l’esperibilità dell’azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice
del vettore nelle sole ipotesi di "caso fortuito" diverse dal
"fatto del terzo", cioè in quelle sole ipotesi in cui non venga in
considerazione la potenziale responsabilità assorbente del conducente di un
altro veicolo ma diversi fattori eziologici estranei alla sfera di dominio
delle parti.

Tale interpretazione, tutelando
il trasportato sotto il profilo procedurale dai rischi connessi all’incertezza
sull’effettivo riparto di responsabilità tra il proprio vettore e l’altro
conducente appare, del resto, quella più conforme all’art. 4 lett. b) legge
delega 229/03 (“tutela dei consumatori (…) sotto il profilo (..,} del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli
aspetti strutturali di tale servizio") e alle previsioni della Direttiva
2005/14/CE dell’11 maggio 2005. che risulterebbe
altrimenti disattesa con le medesime conseguenze che verranno illustrale in
prosieguo di sentenza.

Ciò posto, occorre appurare se il
trasportato abbia comunque facoltà di evocare in
giudizio esclusivamente il titolare-conducente del veicolo antagonista (quale
"responsabile del danno’) e la relativa compagnia assicuratrice, come era
consentito dalla previgente disciplina.

Al riguardo, si rileva che l’art.
141 C.d.A.
non reca alcuna espressa preclusione in tal senso circostanza che pare
sufficiente ad escludere che nell’ipotesi in esame il legislatore abbia inteso
sottrarre al trasportato-danneggiato le azioni precedentemente esperibili ai
sensi degli arti. 2043-2054 c.c. e dell’art 18 I
990/69. La previsione dell’ari 141 primo comma ultima parte C.d.A secondo la
quale resta "fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno
nei confronti dell’impresa di assicurazioni del responsabile civile, se il
veicolo di quest’ultimo è coperto da un massimale superiore a quello
minimo" non sembra contraddire la predetta interpretazione ma, semmai,
avvalorarla, Si ritiene dunque che anche nel vigore della nuova disciplina il
trasportato al pari dì qualsiasi altro danneggiato, possa
comunque agire a titolo risarcitorio nei conforti del "responsabile del
sinistro” diverso dal proprio vettore in base agli ordinari principi
codicistlci e a titolo indennitario nei confronti della compagnia assicuratrice
de! veicolo antagonista in base al nuovo art. 144 C.d-A., ai sensi del
quale:

"1. Il danneggiato per
sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per
il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del
responsabile civile entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata
l’assicurazione.

"2. Per l’intero massimale
di polizza l’impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni
derivanti dai contratto, né clausole che prevedano
l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno. L’impresa di
assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in
cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di
rifiutare o ridurre la propria pressione.

“3. Nel giudizio promosso contro
l’impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.

’4. L’azione diretta che spetta
al danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione è soggetta al
termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l’azione verso il responsabile."

Questa prospettiva ermeneutica è
avvalorata dall’art. 4 Quinquies della Direttiva 2005/14/CE dell’11 maggio 2005
ai sensi del quale "gli Stati membri provvedono affinché le persone lese a
seguito dì un sinistro, causato da un veicolo assicurato ai sensi dell’articolo
3 paragrafo 1, della Direttiva 72/166/CEE, possano
avvalersi di un diritto di azione diretta nei confronti dell’impresa che
assicura contro la responsabilità civile la persona responsabile del
sinistro".

Tale previsione, secondo l’ormai
consolidata giurisprudenza di legittimità, non trova applicazione nei rapporti
tra soggetti privati, quali sono le parti dell’odierno procedimento: come
affermato da Cass. 3762/04 (conforme a Cass. 752/2002 e Cass. 23937/06)
"le disposizioni di una direttiva comunitaria non attuata hanno efficacia
diretta nell’ordinamento dei singoli Stati membri – sempre che siano
incondizionate e sufficientemente precise e lo Stato destinatario sia
inadempiente per l’inutile decorso del termine accordato per dare attuazione
alla direttiva – limitatamente ai rapporti tra le autorità dello Stato
inadempiente ed i soggetti privati (cosiddetta efficacia verticale) e non anche
nei rapporti interprivati (cosiddetta efficacia orizzontale)".

Il diritto del trasportato ad
agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo
antagonista non può pertanto trovare immediato fondamento nella norma
comunitaria.

Occorre, tuttavia, osservare che
la legge delega 29.7.2003 n. 229 nel dettare i principi e criteri direttivi
aveva prescritto, tra l’altro, l’adeguamento della normativa alle disposizioni
comunitarie e agli accordi internazionali" (art. 4 L. 229/03).

Disposizioni del decreto
legislativo 7.9.2005 n. 259 (C.d.A.) contrastanti la riportata norma
comunitaria risulterebbero, pertanto, incostituzionali ex art. 76 Cost. per
"eccesso di delega", cosi come ritenuto dal G,d.P-
di Montepulciano che con ordinanza 19.12.06 ha dubitato proprio della
legittimità costituzionale dell’art. 141 CdA rimettendo gli atti al Giudice
delle leggi che, ad oggi, non risulta essersi ancora pronunciato.

Nell’esegesi dell’art. 141 CdA si
prospettano dunque due alternative: o si segue un’interpretazione conforme a
quella prevalentemente invalsa subito dopo l’entrata in vigore della norma
ritenendo – come il Giudice che ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale – che essa precluda al trasportato l’esperimento dell’azione
diretta nei confronti della compagnia assicuratrice del "responsabile del
danno” in violazione della direttiva CCE con conseguente illegittimità
costituzionale ex art. 76 Cost, o sì accede all’interpretazione
"costituzionalmente orientata” secondo la quale il trasportato-danneggiato
può comunque agire ai sensi dell’art 144 C.d.A. anziché avvalersi del nuovo istituto
introdotto dall’art. 141 prima parte C,d.A.

L’esigenza di conformare
l’esegesi della norma al dettato costituzionale induce accogliere la seconda
interpretazione, la sola idonea a preservarne la validità.

A fortiori, non appare infine
dubitabile, in assenza di espresse deroghe che l’art-141 C.d.A. agli arti.
2043-2054 c,c., la facoltà del trasportato-danneggiato
di agire in giudizio nei confronti del conducente del veicolo antagonista
avvalendosi di un diritto tutelato dall’art. 24 Cost.

Per le ragioni che precedono si
ritiene che in base all’attuale normativa il trasportato possa esperire azione
diretta contro iI solo conducente del veicolo
antagonista ai sensi degli artt. 2043-2054 cc, o congiuntamente, nei confronti
di quest’ultimo e della relativa Compagnia assicuratrice ai sensi dall’alt 144
comma 1 e 3 C.d.A., così come è avvenuto nel presente procedimento.

L’eccezione sollevata dalla
Genertel appare pertanto infondata sia ove intesa come eccezione dì
"Improcedibilità della domanda" sia ove intesa con più corretta
qualificazione – quale eccezione di carenza di legittimazione passiva.

Le considerazioni che precedono
si riverberano sul tema della procedibilità della domanda.

Nel vigore della previgente
disciplina la giurisprudenza era pervenuta a riconoscere nella raccomandata ex
art 22 I. cit una condizione di proponibilità della
domanda sia nell’ipotesi in cui quest’ultima fosse stata formulata nei
confronti del responsabile del sinistro e della compagnia assicuratrice, sia
nell’ipotesi in cui fosse stata formulata nel soli confronti del responsabile
del sinistro: come ribadito da Cass. 6026/01 (conf Cass. 12438/03). "la
norma contenuta nell’art. 22 della legge n. 990 del 1969, nel subordinare
l’esercizio dell’azione risarcitoria alla preveniva
richiesta del danno all’assicuratore ed al decorso del termine di sessanta
giorni dalla medesima, pone una condizione di proponibilità dell’azione stessa,
la cui ricorrenza deve essere riscontrata anche d’ufficio ed in sede di
legittimità, salva la preclusione derivante dalla formazione dei giudicato per
la mancata impugnazione sul punto. Peraltro, la menzionata disposizione non
limita l’onere in questione al solo caso di azione diretta contro l’assicuratore ma lo richiede in ogni caso in cui si agisca
per il risarcimento danni da incidente stradale da veicoli o natanti ed è,
perciò, applicabile anche quando l’azione è diretta contro il responsabile
civile e/o l’autore del fatto illecito, pur se non sia stato contemporaneamente
convenuto l’assicuratore".

Tale indirizzo, che coglieva la
ratio dell’art. 22 nell’esigenza di "privilegiare il rapporto diretto tra
danneggiato ed assicuratore, per un rapido ristoro del danno, con effetto
deflattivo del contenzioso tra responsabile e danneggiato (Cass. 6026/01
cit.)" può trovare conferma anche dopo l’entrata in vigore della nuova
disciplina che -sotto il profilo in esame – ricalca quella previgente, ancorché
con una più articolata previsione normativa formata dal combinato disposto
degli arti. 145 e – per quanto attiene alla fattispecie per
cui è causa- 148CdA.

ln
particolare, l’art. 145 comma 1 CdA statuisce che:

"Nel caso sì applichi la
procedura di cui all’articolo 149,
l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla
circolazione dei veicoli e del natanti, per i quali-vi
è obbligo di assicurazione, può essere preposta solo dopo che siano decorsi
sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da
quello m cui il .danneggiato abbia- chiesto
all’impresa di assicurazione il risarcimento del danno a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo
osservato le modalità ed i contenuti previsti all’articolo 148 "

A sua volta l’art. 148 comma 2 C,d.A.
prevede quanto segue:

“L’obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento del
danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta,
sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il
decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o
dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma
1. La richiesta deve contenere l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle
circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnala, ai
fini dell’accertamento e della valutazione del danno da parte dell’Impresa, dai
dati relativi all’età, all’attività del danneggialo, al suo reddito all’entità
delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione
con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi
dell’articolo 142, comma 2. o, in caso di decesso,
dallo stato di famiglia della vittima. L’impresa d assicurazione è tenute a
provvedere all’adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla
ricezione di tale documentazione."

Il trasportato
vittima di sinistro che intenda agire ex art. 2043-2054 nei confronti
del conducente dell’altro veicolo ed ex ari. 144 C.d.A. nei confronti
della compagnia assicuratrice deve, quindi, inoltrare a quest’ultima la
richiesta risarcitoria secondo le modalità contemplate dall’art. 148 C.d.S,.
attribuendole lo spatium deliberandi di 90 giorni prima di instaurare il
giudizio. Tale onere, in base al chiaro tenore delle norme e contrariamente ad
alcune interpretazioni antiletterali proposte dai primi commentatori,
costituisce una condizione di proponibilità della domanda al pari di quella
precedentemente prevista dall’art. 22 I 990/69 ef così come la norma
previgente, non è sospettabile di illegittimità costituzionale stante la ratio
dell’incombente ed il fatto che non costituisca una preclusione alla tutela
giurisdizionale del diritto ma un semplice e giustificato adempimento
preliminare.

L’art.148 comma 2 CdA richiede
tuttavia che la richiesta di risarcimento sia
presentata nell’osservanza delle forme di cui al primo comma, il quale a
propria volta rinvia all’art. 143 CdA che prescrive l’uso dell’apposito modulo
approvato dall’ISVAP.

Dando tardiva attuazione all’art,
150 C.d.S., è stato emanato il D.P.R. 18 luglio 2006, n.254 sul
"risarcimento diretto", il cui art. 6 ha dettagliatamente
disciplinato iI contenuto della richiesta di risarcimento: però ai sensi
dell’art. 15, il regolamento è entrato in vigore il 1 ° gennaio 2007 e si
applica solamente ai sinistri verificatisi a partire da tale data.

Nella fattispecie in esame-
riguardante un incidente verificatosì il 7.3,06- sì deve dunque dare atto
dell’irretroattività della disciplina introdotta dal D,P,R
cit. In assenza di precedenti giurisprudenziali noti, si reputa pertanto che il
trasportalo che intenda agire con azione diretta nei confronti dei conducente
dell’altro veicolo e della relativa compagnia assicuratrice per un sinistro
anteriore all’1.2.2007 debba conformarsi solamente alle specifiche prescrizioni
di cui all’art. 148 CdA, ma non anche a quelle indicate per relationem
dall’alt. 143 C.d.A..

Per questi motivi si ritiene che
l’attrice fosse comunque tenuta a formulare la
richiesta di risarcimento nell’osservanza delle prescrizioni dell’art. 148 CdA,
ancorché senza l’uso del modulo e senza doversi attenere alle più analitiche
indicazioni cui fa rinvio l’art 6 DPR 254/06.

Le prescrizioni poste dall’art.
148 CdA non sono state, tuttavia, integralmente osservate poiché nelle
raccomandate 13.3.06 e 13.6.06 non sono stati indicati il codice fiscale
dell’attrice, il reddito (che l’attrice potrebbe astrattamente conseguire
benché casalinga, cosi come avviene – per esempio – per i redditi da
fabbricati) e l’attestazione di cui all’ari 142 comma 2 C.d.A. (anche la percezione
di assicurazioni sociali non è, di per sé, incompatibile con il fatto che
fattrice si proclami attualmente casalinga).

Le predette omissioni appaiono
giuridicamente rilevanti, costruendo carenze del contenuto di un atto formale
tipico contemplato dall’ordinamento quale condizione di proponibilità della
domanda e che, in quanto tale, si sottrae alla disciplina dell’alt
156 comma 2 e 3 c.p.c. riguardante i soli atti processuali.

L’eventuale ininfluenza delle
indicazioni omesse dalla Sig.ra C. nel vaglio
stragiudiziale del credito da lei vantato è pertanto inconferente, assumendo in
ogni caso autonoma rilevanza il fatto che tali indicazioni, comunque prescritto
dalla legge, non siano state fornite. All’inosservanza dell’art. 148 CdA. consegue l’improponibilità della domanda giudiziale
formulata nei confronti degli odierni resistenti, fermo restando – sotto altro
profilo – il valore interattivo della prescrizione riconoscibile alle predette
missive e l’inerenza della presente pronuncia ai soli profili procedurali.
L’assoluta novità della materia, la poco chiara articolazione
del dettato normativo e l’assenza di precedenti nella giurisprudenza di questo
Tribunale, per la prima volta investito della materia, costituiscono giusto
motivo di integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

il
giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando,
oqni diversa istanza eccezione e deduzione. – dichiara l’improponibilità della
domanda formulala da C.M. nei confronti di Z. G. e GENERTEL Spa;

dispone
l’integrale compensazione delle spese di causa.

Cosi deciso
in Torino il 27.9.07.

Pubblicata il 11 ottobre 2007.