Enti pubblici

Friday 20 January 2006

Ratificato il Protocollo alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’ uomo e delle libertà fondamentali contenenti le modifiche al sistema di controllo della Convenzione

Ratificato il Protocollo alla
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali contenenti le modifiche al sistema di controllo
della Convenzione

LEGGE 15 dicembre 2005, n.280 (GU
n. 4 del 5-1-2006)

Ratifica ed esecuzione del
Protocollo n. 14 alla Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali emendante il sistema di
controllo della Convenzione, fatto a Strasburgo il 13 maggio 2004.

La Camera dei deputati ed il
Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la
seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica
e’ autorizzato a ratificare il Protocollo n. 14 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’
fondamentali, emendante il sistema di controllo della Convenzione, fatto a
Strasburgo il 13 maggio 2004.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e’
data al Protocollo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua
entrata in vigore, in conformita’ a quanto disposto dall’articolo 19 del
Protocollo stesso.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.

La presente legge, munita del
sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 15 dicembre
2005 CIAMPI

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Fini, Ministro degli affari
esteri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n.
5912):

Presentato dal Ministro degli
affari esteri (Fini) il 9 giugno 2005.

Assegnato alla III commissione
(Affari esteri), in sede referente, il 23 giugno 2005 con pareri delle
commissioni I, II e V.

Esaminato dalla III commissione
il 5 e 7 luglio 2005.

Esaminato in
aula l’8 luglio 2005 ed approvato il 13 luglio 2005.

Senato della Repubblica (atto n.
3546):

Assegnato alla 3ª commissione
(Affari esteri), in sede referente, il 18 luglio 2005 con pareri delle
commissioni 1ª,2ª, 5ª, 14ª e commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani.

Esaminato dalla 3ª commissione il
4 e 11 ottobre 2005.

Relazione
scritta presentata il 19 ottobre 2005 (atto n. 3546-A relatore sen. Pianetta).

Esaminato in aula e approvato il
22 novembre 2005.

ALLEGATO

Protocollo n. 14 alla Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo

e delle
libertà fondamentali, il quale emenda il sistema di controllo della Convenzione

(Traduzione
non ufficiale)

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio
d’Europa, firmatari del presente Protocollo alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata «la
Convenzione»), viste la Risoluzione n. 1 e la Dichiarazione adottate in
occasione della Conferenza ministeriale europea sui diritti dell’uomo, tenutasi
a Roma il 3 e 4 novembre 2000; viste le Dichiarazioni adottate dal Comitato dei
Ministri l’8 novembre 2001, il 7 novembre 2002 e il 15 maggio 2003, in
occasione rispettivamente della sua 109a, 111a e 112a Sessione;

visto il
Parere n. 251 (2004) adottato dall’Assemblea parlamentare del Consiglio
d’Europa il 28 aprile 2004; considerata la necessità impellente di emendare
talune disposizioni della Convenzione al fine di conservare e rafforzare
l’efficacia a lungo termine del sistema di

controllo,
principalmente a seguito del continuo aumento del carico di lavoro della Corte
europea dei Diritti dell’Uomo e del Comitato dei Ministri del Consiglio
d’Europa; ritenendo, in particolare la necessità di provvedere affinché la
Corte continui a svolgere un ruolo prioritario nella protezione dei diritti
dell’uomo in Europa, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Il paragrafo 2
dell’articolo 22 della Convenzione è soppresso.

Art. 2

L’articolo 23 della Convenzione è
modificato come segue:

«Art. 23

Durata del mandato e revoca

1. I giudici vengono
eletti per un periodo di nove anni. Essi non sono rieleggibili. 2. Il mandato
dei giudici termina con il raggiungimento del settantesimo anno di età. 3. I giudici restano in carica sino alla loro sostituzione.
Gli stessi continuano tutta- via ad occuparsi delle cause di cui sono già
investiti. 4. Nessun giudice può essere revocato dall’incarico se non quando
gli altri giudici decidono, a maggioranza dei due terzi, che lo stesso non
soddisfa più le condizioni richieste.»

Art. 3

L’articolo 24 della Convenzione è
soppresso.

Art. 4

L’articolo 25 della Convenzione
diviene l’articolo 24 e il suo tenore è modificato
come segue:

«Art. 24

Cancellerie e relatori

1. La Corte dispone
di una cancelleria le cui funzioni e organizzazione sono stabilite dal
regolamento della Corte. 2. Quando siede nella
composizione di giudice unico, la Corte è assistita da relatori che svolgono le
loro funzioni sotto la supervisione del presidente della Corte. Essi

fanno
parte della cancelleria della Corte.»

Art. 5

L’articolo 26 della Convenzione
diviene l’articolo 25 («Assembla plenaria») e il suo
tenore è modificato come segue:

1. Alla fine del paragrafo d, la
virgola è sostituita con un punto e virgola e il termine

«e» è
soppresso. 2. Alla fine del paragrafo e, il punto è sostituito con un punto e virgola. 3. È aggiunto un nuovo paragrafo f, il cui
tenore è:

«f) presenta l’istanza
di cui al paragrafo 2 dell’articolo 26.»

Art. 6

L’articolo 27 della Convenzione
diviene l’articolo 26 e il suo tenore è modificato
come segue:

«Art. 26

Giudice unico, comitati, sezioni
e sezione allargata

1. Per l’esame dei casi ad essa rimessi, la Corte siede nella composizione di giudice
unico, in comitati composti da tre giudici, in sezioni composte da sette
giudici e in una sezione allargata composta da diciassette giudici. Le sezioni della Corte istitui- scono i comitati per un periodo di
tempo determinato. 2. Su istanza dell’Assemblea
plenaria della Corte, il Comitato dei Ministri può, mediante decisione unanime
e per un periodo determinato, ridurre a cinque il nume- ro dei giudici delle
sezioni. 3. Un giudice che siede in qualità di giudice
unico non esamina alcun ricorso pre- sentato contro l’Alta Parte contraente a
titolo della quale tale giudice è stato eletto.

4. Il giudice eletto a titolo di
un’Alta Parte contraente parte alla procedura è mem-
bro di diritto della sezione e della sezione allargata. In caso di assenza di detto giudice o se è impossibilitato a sedere,
siede in qualità di giudice una persona scelta dal presidente della Corte tra
quelle figuranti su una lista previamente presentata da tale Parte. 5. Fanno
parte della sezione allargata anche il presidente della Corte, i vice-

presidenti,
i presidenti delle sezioni ed altri giudici designati conformemente al
regolamento della Corte. Quando una causa è deferita alla sezione allargata in
virtù dell’articolo 43, non può sedere nessun giudice della sezione che ha
emesso il giudi- zio, ad eccezione del presidente della sezione e del giudice
che abbia partecipato al giudizio a titolo dell’Alta Parte interessata.»

Art. 7

Dopo il nuovo
articolo 26, è inserito nella Convenzione un nuovo articolo 27 il cui
tenore è il seguente:

«Art. 27

Competenza dei giudici unici

1. Un giudice unico può
dichiarare irricevibile o cancellare dal ruolo un ricorso individuale
presentato in virtù dell’articolo 34 nei casi in cui tale decisione può essere
presa senza ulteriore esame. 2. La decisione è
definitiva. 3. Se non dichiara irricevibile o non cancella dal ruolo un
ricorso, il giudice unico lo trasmette a un comitato o
a una sezione per ulteriore esame.»

Art. 8

L’articolo 28 della Convenzione è
modificato come segue:

«Art. 28

Competenza dei comitati

1. Un comitato investito di un
ricorso individuale presentato in virtù dell’articolo 34 può, con voto unanime,

a) dichiararlo irricevibile o
cancellarlo dal ruolo nei casi in cui tale decisione può essere presa senza ulteriore esame; oppure

b) dichiararlo ricevibile e
pronunciare nel contempo una sentenza sul merito, se la questione relativa all’interpretazione o all’applicazione della
Convenzione o dei suoi Protocolli all’origine della causa è oggetto di una
giurisprudenza consolidata della Corte.

2. Le decisioni
e le sentenze di cui al paragrafo 1 sono definitive. 3. Se il giudice
eletto a titolo dell’Alta Parte contraente parte alla procedura
non è membro del comitato, quest’ultimo può, in qualsiasi momento della
procedura, invitarlo a sedere al posto di uno dei suoi membri, tenendo conto di
tutti i fattori pertinenti, compresa l’eventualità che tale Parte abbia
contestato l’applicazione della procedura di cui al paragrafo 1.b.»

Art. 9

L’articolo 29 della Convenzione è
emendato come segue:

1. Il tenore del paragrafo 1 è
modificato come segue: «Se non viene presa alcuna
decisione in virtù degli articoli 27 e 28 e non viene emessa alcuna sentenza in
virtù dell’articolo 28, una sezione si pronuncia sulla ricevibilità e sul
merito dei ricorsi individuali presentati in virtù dell’articolo 34. La
decisione sulla ricevibilità può essere adottata separatamente.» 2. Alla fine del paragrafo 2 è
aggiunto un nuovo periodo il cui tenore è il seguente:

«Salvo decisione contraria della
Corte per casi eccezionali, la decisione sulla ricevi-
bilità viene adottata separatamente.» 3. Il paragrafo 3 è soppresso.

Art. 10

L’articolo 31 della Convenzione è
emendato come segue:

1. Alla fine della lettera a, il
termine «e» è soppresso. 2. La lettera b diviene la lettera
c ed è inserita una nuova lettera b il cui tenore è il

seguente:

«b) si pronuncia sulle questioni
per le quali il Comitato dei Ministri ha adito la Corte in virtù dell’articolo
46, paragrafo 4; e»

Art. 11

L’articolo 32 della Convenzione è
emendato come segue:

Alla fine del paragrafo 1, dopo
il numero 34 sono inseriti una virgola e il numero 46.

Art. 12

Il paragrafo 3
dell’articolo 35 della Convenzione è modificato come segue:

«3) La Corte dichiara
irricevibile ogni ricorso individuale presentato in virtù dell’articolo 34
qualora: a) lo ritenga incompatibile con le disposizioni della Convenzione o
dei suoi Protocolli, o manifestamente infondato o abusivo; oppure

b) il ricorrente non abbia subito
alcun pregiudizio significativo, a meno che il
rispetto dei diritti dell’uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocol-
li non esiga l’esame del merito del ricorso e purché ciò non comporti la reie-
zione di un ricorso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale
nazionale.»

Art. 13

Alla fine
dell’articolo 36 della Convenzione è aggiunto un nuovo paragrafo 3, il
cui tenore è il seguente:

«3) Per tutte le cause rimesse ad
una sezione o alla sezione allargata, il Commissa- rio
per i Diritti dell’Uomo del Consiglio d’Europa può presentare osservazioni
scritte e prendere parte alle udienze.»

Art. 14

L’articolo 38 della Convenzione è
modificato come segue:

«Art. 38

Esame della causa

La Corte esamina la causa con i
rappresentanti delle parti e, nel caso in cui sia necessario, procede a un’indagine, per la cui conduzione efficace le Alte Parti
con- traenti interessate forniranno tutte le agevolazioni necessarie.»

Art. 15

L’articolo 39 della Convenzione è
modificato come segue:

«Art. 39

Composizione amichevole

1. In qualsiasi momento della
procedura, la Corte può mettersi a disposizione delle parti interessate al fine
di giungere ad una composizione amichevole della causa che si
ispiri al rispetto dei diritti dell’uomo riconosciuti dalla Convenzione
e dai suoi Protocolli. 2. La procedura ai sensi del paragrafo 1 è riservata. 3.
In caso di composizione amichevole, la Corte cancella la causa dal ruolo
median- te una decisione che si limita a una breve
esposizione dei fatti e della soluzione adottata. 4. Tale decisione è trasmessa
al Comitato dei Ministri, che controlla l’esecuzione

dei
termini della composizione amichevole previsti dalla decisione.»

Art. 16

L’articolo 46 della Convenzione è
modificato come segue:

«Art. 46

Forza vincolante ed esecuzione
delle sentenze

1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alla sentenza definitiva della
Corte per le controversie di cui sono parti. 2. La sentenza definitiva della
Corte viene trasmessa al Comitato dei Ministri che ne

controlla
l’esecuzione. 3. Se il Comitato dei Ministri ritiene che il
controllo dell’esecuzione di una sentenza definitiva sia ostacolato da una
difficoltà d’interpretazione di tale sentenza, può adire la Corte affinché essa
si pronunci su tale questione d’interpretazione. La deci- sione di adire
la Corte è presa a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti aventi

diritto
a sedere nel Comitato. 4. Se il Comitato dei Ministri ritiene che un’Alta Parte
contraente rifiuti di confor- marsi a una sentenza
definitiva in una controversia di cui è parte, può, dopo aver ammonito detta
Parte, deferire alla Corte, con decisione presa a maggioranza dei due terzi dei
rappresentanti aventi diritto di sedere nel Comitato, la questione del rispetto
da parte di tale Stato membro dell’obbligo di cui al paragrafo 1.

5. Se la
Corte accerta una violazione del paragrafo 1, rinvia la causa al Comitato dei
Ministri affinché esamini le misure da adottare. Se la Corte accerta che non vi
è stata una violazione del paragrafo 1, rinvia la causa al Comitato dei
Ministri, il quale dichiara concluso il suo esame.»

Art. 17

L’articolo 59 della Convenzione è
emendato come segue:

1. È inserito un
nuovo paragrafo 2, il cui tenore è il seguente:

«2) L’Unione europea può aderire
alla presente Convenzione.»

2. I paragrafi 2, 3 e 4 divengono
rispettivamente i paragrafi 3, 4 e 5.

Disposizioni finali e transitorie

Art. 18

1. Il presente Protocollo è
aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa firmatari della
Convenzione, che possono esprimere il loro consenso a
essere vincolati mediante: a) firma senza riserva di ratifica, accettazione o
approvazione; o b) firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione,
seguita da ratifica, accettazione o approvazione.

2. Gli strumenti di ratifica,
accettazione o approvazione sono depositati presso il Segretario Generale del
Consiglio d’Europa.

Art. 19

Il presente Protocollo entra in
vigore il primo giorno dal mese successivo alla sca- denza del periodo di tre
mesi dopo la data in cui tutte le Parti alla Convenzione avranno
espresso il loro consenso al Protocollo secondo le disposizioni di cui
all’articolo 18.

Art. 20

1. All’entrata in vigore del
presente Protocollo, le sue disposizioni si applicano a tutti i ricorsi
pendenti dinanzi alla Corte e a tutte le sentenze la cui esecuzione sotto- stà
al controllo del Comitato dei Ministri. 2. Il nuovo criterio di ricevibilità
introdotto dall’articolo 12 del presente Protocollo all’articolo 35 paragrafo 3.b della Convenzione non si applica ai ricorsi dichiarati
irricevibili prima dell’entrata in vigore del Protocollo. Nel corso dei due
anni suc- cessivi all’entrata in vigore del presente Protocollo, soltanto le
sezioni e la sezione allargata possono applicare il
nuovo criterio di ricevibilità.

Art. 21

All’entrata in vigore del
presente Protocollo, la durata del mandato dei giudici che assolvono il loro primo mandato è portata di pieno diritto a nove anni
complessivi. Gli altri giudici concludono il loro
mandato, che è prolungato di pieno diritto di due anni.

Art. 22

Il Segretario Generale del
Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d’Europa:

a) ogni firma; b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di
approvazione; c) la data di entrata in vigore del presente Protocollo
conformemente all’articolo 19; e d) ogni altro atto, notifica o comunicazione,
relativa al presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, a
tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il pre- sente Protocollo. Fatto a Strasburgo, il 13 maggio 2004, in lingua francese e
inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che
sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario
Generale del Consiglio d’Europa ne invia copia conforme a ciascuno Stato membro
del Consiglio d’Europa.

_____________________________

Protocol No. 14 to the Convention for the
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, amending the control
system of the Convention

Strasbourg, 13.V.2004

Preamble

The member States of the Council of Europe,
signatories to this Protocol to the Convention for the Protection of Human
Rights and Fundamental Freedoms, signed at Rome on 4 November 1950 (hereinafter
referred to as “the Convention”),

Having regard to
Resolution No. 1 and the Declaration adopted at the European Ministerial
Conference on Human Rights, held in Rome on 3 and 4
November 2000;

Having regard to the Declarations adopted by
the Committee of Ministers on 8 November 2001, 7 November 2002 and 15 May 2003,
at their 109th, 111th and 112th Sessions, respectively;

Having regard to Opinion No. 251 (2004) adopted
by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe on 28 April 2004;

Considering the urgent need to amend certain
provisions of the Convention in order to maintain and improve the efficiency of
the control system for the long term, mainly in the light of the continuing
increase in the workload of the European Court of Human Rights and the
Committee of Ministers of the Council of Europe;

Considering, in particular, the need to ensure
that the Court can continue to play its pre-eminent role in protecting human
rights in Europe,

Have agreed as follows:

Article 1

Paragraph 2 of Article 22 of the Convention
shall be deleted.

Article 2

Article 23 of the Convention shall be amended
to read as follows:

“Article 23 – Terms of office and dismissal

1. The judges shall be elected for a period of
nine years. They may not be re-elected.

2. The terms of office of judges shall expire
when they reach the age of 70.

3. The judges shall hold office until replaced.
They shall, however, continue to deal with such cases as they already have
under consideration.

4. No judge may be dismissed from office unless
the other judges decide by a majority of two-thirds that that judge has ceased
to fulfil the required conditions.”

Article 3

Article 24 of the Convention shall be deleted.

Article 4

Article 25 of the Convention shall become
Article 24 and its text shall be amended to read as follows:

“Article 24 – Registry and rapporteurs

1. The Court shall have a registry, the
functions and organisation of which shall be laid down in the rules of the
Court.

2. When sitting in a single-judge formation,
the Court shall be assisted by rapporteurs who shall function under the
authority of the President of the Court. They shall form part of the Court’s
registry.”

Article 5

Article 26 of the Convention shall become
Article 25 (“Plenary Court”) and its text shall be amended as follows:

1. At the end of paragraph d, the comma shall
be replaced by a semi-colon and the word “and” shall be deleted.

2. At the end of paragraph e, the full stop
shall be replaced by a semi-colon.

3. A new paragraph f shall be added which shall
read as follows:

“f. make any request
under Article 26, paragraph 2.”

Article 6

Article 27 of the Convention shall become
Article 26 and its text shall be amended to read as follows:

“Article 26 – Single-judge formation,
committees, Chambers and Grand Chamber

1. To consider cases brought before it, the
Court shall sit in a single-judge formation, in committees of three judges, in
Chambers of seven judges and in a Grand Chamber of seventeen judges. The
Court’s Chambers shall set up committees for a fixed period of time.

2. At the request of the plenary Court, the
Committee of Ministers may, by a unanimous decision and for a fixed period,
reduce to five the number of judges of the Chambers.

3. When sitting as a single judge, a judge
shall not examine any application against the High Contracting Party in respect
of which that judge has been elected.

4. There shall sit as an ex officio member of
the Chamber and the Grand Chamber the judge elected in respect of the High
Contracting Party concerned. If there is none or if that judge is unable to
sit, a person chosen by the President of the Court from a list submitted in
advance by that Party shall sit in the capacity of judge.

5. The Grand Chamber shall also include the
President of the Court, the Vice-Presidents, the Presidents of the Chambers and
other judges chosen in accordance with the rules of the Court. When a case is
referred to the Grand Chamber under Article 43, no judge from the Chamber which
rendered the judgment shall sit in the Grand Chamber, with the exception of the
President of the Chamber and the judge who sat in respect of the High
Contracting Party concerned.”

Article 7

After the new Article 26, a new Article 27
shall be inserted into the Convention, which shall read as follows:

“Article 27 – Competence of single judges

1. A single judge may declare inadmissible or
strike out of the Court’s list of cases an application submitted under Article
34, where such a decision can be taken without further examination.

2. The decision shall be final.

3. If the single judge does not declare an
application inadmissible or strike it out, that judge shall forward it to a
committee or to a Chamber for further examination.”

Article 8

Article 28 of the Convention shall be amended
to read as follows:

“Article 28 – Competence of committees

1. In respect of an application submitted under
Article 34, a committee may, by a unanimous vote,

a. declare it inadmissible or strike it out of
its list of cases, where such decision can be taken without further
examination; or

b. declare it admissible and render at the same
time a judgment on the merits, if the underlying question in the case,
concerning the interpretation or the application of the Convention or the
Protocols thereto, is already the subject of well-established case-law of the
Court.

2. Decisions and judgments under paragraph 1
shall be final.

3. If the judge elected in respect of the High
Contracting Party concerned is not a member of the committee, the committee may
at any stage of the proceedings invite that judge to take the place of one of
the members of the committee, having regard to all relevant factors, including
whether that Party has contested the application of the procedure under
paragraph 1.b.”

Article 9

Article 29 of the Convention shall be amended
as follows:

1. Paragraph 1 shall be amended to read as
follows: “If no decision is taken under Article 27 or 28, or no judgment
rendered under Article 28, a Chamber shall decide on the admissibility and
merits of individual applications submitted under Article 34. The decision on
admissibility may be taken separately.”

2. At the end of paragraph 2 a new sentence
shall be added which shall read as follows: “The decision on admissibility
shall be taken separately unless the Court, in exceptional cases, decides
otherwise.”

3. Paragraph 3 shall be deleted.

Article 10

Article 31 of the Convention shall be amended
as follows:

1. At the end of paragraph a, the word “and”
shall be deleted.

2. Paragraph b shall become paragraph c and a
new paragraph b shall be inserted and shall read as follows:

“b. decide on issues
referred to the Court by the Committee of Ministers in accordance with Article
46, paragraph 4; and”.

Article 11

Article 32 of the Convention shall be amended
as follows:

At the end of paragraph 1, a comma and the
number 46 shall be inserted after the number 34.

Article 12

Paragraph 3 of Article 35 of the Convention
shall be amended to read as follows:

“3. The Court shall declare inadmissible any
individual application submitted under Article 34 if it considers that :

a. the application is incompatible with the
provisions of the Convention or the Protocols thereto, manifestly ill-founded,
or an abuse of the right of individual application; or

b. the applicant has not suffered a significant
disadvantage, unless respect for human rights as defined in the Convention and
the Protocols thereto requires an examination of the application on the merits
and provided that no case may be rejected on this ground which has not been
duly considered by a domestic tribunal.”

Article 13

A new paragraph 3 shall be added at the end of
Article 36 of the Convention, which shall read as follows:

“3. In all cases before a Chamber or the Grand
Chamber, the Council of Europe Commissioner for Human Rights may submit written
comments and take part in hearings.”

Article 14

Article 38 of the Convention shall be amended
to read as follows:

“Article 38 – Examination of the case

The Court shall examine the case together with
the representatives of the parties and, if need be, undertake an investigation,
for the effective conduct of which the High Contracting Parties concerned shall
furnish all necessary facilities.”

Article 15

Article 39 of the Convention shall be amended
to read as follows:

“Article 39 – Friendly settlements

1. At any stage of the proceedings, the Court
may place itself at the disposal of the parties concerned with a view to
securing a friendly settlement of the matter on the basis of respect for human
rights as defined in the Convention and the Protocols thereto.

2. Proceedings conducted under paragraph 1
shall be confidential.

3. If a friendly settlement is effected, the
Court shall strike the case out of its list by means of a decision which shall
be confined to a brief statement of the facts and of the solution reached.

4. This decision shall be transmitted to the
Committee of Ministers, which shall supervise the execution of the terms of the
friendly settlement as set out in the decision.”

Article 16

Article 46 of the Convention shall be amended
to read as follows:

“Article 46 – Binding force and execution of
judgments

1. The High Contracting Parties undertake to
abide by the final judgment of the Court in any case to which they are parties.

2. The final judgment of the Court shall be
transmitted to the Committee of Ministers, which shall supervise its execution.

3. If the Committee of Ministers considers that
the supervision of the execution of a final judgment is hindered by a problem
of interpretation of the judgment, it may refer the matter to the Court for a
ruling on the question of interpretation. A referral decision shall require a
majority vote of two thirds of the representatives entitled to sit on the
Committee.

4. If the Committee of Ministers considers that
a High Contracting Party refuses to abide by a final judgment in a case to
which it is a party, it may, after serving formal notice on that Party and by
decision adopted by a majority vote of two thirds of the representatives
entitled to sit on the Committee, refer to the Court the question whether that
Party has failed to fulfil its obligation under paragraph 1.

5. If the Court finds a violation of paragraph
1, it shall refer the case to the Committee of Ministers for consideration of
the measures to be taken. If the Court finds no violation of paragraph 1, it
shall refer the case to the Committee of Ministers, which shall close its
examination of the case.”

Article 17

Article 59 of the Convention shall be amended
as follows:

1. A new paragraph 2 shall be inserted which
shall read as follows:

“2. The European Union may accede to this
Convention.”

2. Paragraphs 2, 3 and 4 shall become
paragraphs 3, 4 and 5 respectively.

Final and transitional provisions

Article 18

1. This Protocol shall be open for signature by
member States of the Council of Europe signatories to the Convention, which may
express their consent to be bound by

a. signature without reservation as to
ratification, acceptance or approval; or

b. signature subject to ratification, acceptance
or approval, followed by ratification, acceptance or approval.

2. The instruments of ratification, acceptance
or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of
Europe.

Article 19

This Protocol shall enter into force on the
first day of the month following the expiration of a period of three months
after the date on which all Parties to the Convention have expressed their
consent to be bound by the Protocol, in accordance with the provisions of
Article 18.

Article 20

1. From the date of the entry into force of
this Protocol, its provisions shall apply to all applications pending before
the Court as well as to all judgments whose execution is under supervision by
the Committee of Ministers.

2. The new admissibility criterion inserted by
Article 12 of this Protocol in Article 35, paragraph 3.b of the Convention,
shall not apply to applications declared admissible before the entry into force
of the Protocol. In the two years following the entry into force of this
Protocol, the new admissibility criterion may only be applied by Chambers and the
Grand Chamber of the Court.

Article 21

The term of office of judges serving their
first term of office on the date of entry into force of this Protocol shall be
extended ipso jure so as to amount to a total period of nine years. The other
judges shall complete their term of office, which shall be extended ipso jure
by two years.

Article 22

The Secretary General of the Council of Europe
shall notify the member States of the Council of Europe of:

a. any signature;

b. the deposit of any instrument of
ratification, acceptance or approval;

c. the date of entry into force of this Protocol
in accordance with Article 19; and

d. any other act, notification or communication
relating to this Protocol.

In witness whereof, the undersigned,
being duly authorised thereto, have signed this Protocol.

Done at Strasbourg, this 13th day of
May 2004, in English and in French, both texts being equally authentic, in a
single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the
Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe.