Penale

Friday 30 May 2003

Radiazioni elettromagnetiche. Per la Cassazione la sovranità della Chiesa non implica che l’ illecito commesso in territorio italiano da Radio Vaticana non possa essere oggetto di processo. Suprema Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, sentenza n.22

Radiazioni elettromagnetiche. Per la Cassazione la sovranità della Chiesa non implica che lillecito commesso in territorio italiano da Radio Vaticana non possa essere oggetto di processo

Suprema Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, sentenza n.22516/2003

***

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

SENTENZA

RITENUTO IN FATTO

A seguito di citazione diretta R. T., P. B. e C. P. sono stati sottoposti al giudizio del Tribunale di Roma in composizione monocratica per rispondere di concorso nella contravvenzione di cui allart. 674 c.p. [1] per aver diffuso, nella qualità di responsabili della gestione e del funzionamento della Radio Vaticana, tramite gli impianti siti in S. Maria di Galeria, radiazioni elettromagnetiche atte ad offendere o molestare persone residenti nelle aree circostanti, in particolare a Cesano di Roma, arrecando alle stesse disagio, disturbo, fastidio e turbamento.

Si sono costituiti parte civile: V.A.S Verdi Ambiente e Società, Cittadinanzattiva, Tribunale dei diritti del malato Onlus, Codacons, Legambiente Onlus, Coordinamento dei Comitati di Roma Nord, nonché A. R. e M. A., anche quali esercenti la potestà di genitori sui figli minori F. e F.; R. M. e P. S., anche quali esercenti la potestà di genitori sui figli minori E. e D.; V. Z. e L. P. anche quali esercenti la potestà di genitori sui figli minori M. e S.

Con sentenza del 19 febbraio 2002 il Tribunale ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati per difetto di giurisdizione atteso che, dovendosi qualificare la Radio Vaticana quale Ente centrale della Chiesa Cattolica, la stessa, a norma dellart. 11 del Trattato tra la Santa Sede e lItalia, stipulato l11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge n. 810 del 27 maggio 1929 [2], era da considerarsi esente da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano (salvo poi le disposizioni delle leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali), nonché dalla conversione nei riguardi dei beni immobili.

Ad avviso del Tribunale, la norma in questione avrebbe sancito una cessione di sovranità dello Stato italiano che ha pertanto assunto lobbligazione pattizia di non ingerenza, nei termini su indicati, con conseguente assenza di tutela giurisdizionale per i cittadini anche di fronte ad una lesione di una norma penale dellordinamento giuridico interno, a causa di eventi dannosi o pericolosi verificatisi nel territorio dello Stato, ricollegabili a condotte poste in essere nellambito spaziale della Santa Sede.

Ha sottolineato, in particolare, il giudice di merito che non si possa parlare di violazione dei principi supremi dellordinamento costituzionale nel caso di difetto di giurisdizione ricollegato a privilegi ed immunità derivanti da una consensuale e consapevole cessione di sovranità, prevista, codificata ed attuata nel rispetto dei principi generali del diritto internazionale e per di più dotata di garanzia costituzionale.

A maggior ragione, poi, nel caso che ci occupa, non è sostenibile tale violazione se solo si rifletta sul fatto che la Costituzione italiana è entrata in vigore il 1° gennaio 1948, ossia 19 anni dopo la stipula dei Patti Lateranensi che, quindi, non possono essere stati recepiti in modo giuridicamente consapevole dal Legislatore costituzionale.

Tutto ciò non significa ovviamente che le situazioni di fatto e in diritto siano immutabili, ma che i mutamenti necessari dettati dallevoluzione sociale ovvero sopravvenuti dalle conoscenze scientifiche vanno realizzati in modo rituale, seguendo cioè i meccanismi di revisione previsti dallordinamento internazionale e/o dallordinamento interno.

Avverso la su indicata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma e le parti civili Verdi Ambiente e Società, R., A., M., S., Z. e P.

Il PM censura linterpretazione che dellart. 11 ha dato il Tribunale.

Secondo il ricorrente, il divieto dingerenza non può essere interpretato come rinunzia dello Stato italiano ad esplicare la propria potestà punitiva nei confronti di chi nel suo territorio viola la legge penale, pur se rappresenti ( o comunque il suo comportamento sia espressione di) un Ente centrale della Chiesa cattolica.

Il divieto dingerenza dello Stato italiano negli affari degli Enti su indicati si riferisce infatti allattività patrimoniale svolta sul territorio italiano, in particolare per gli effetti civili rilevanti per lordinamento statuale.

Sotto altro profilo, poi, deve essere pacificamente riconosciuto, nel più ampio rispetto dellautonomia e dellindipendenza, il divieto di intromissione nello svolgimento dellattività istituzionale di detti Enti centrali, posto che tra gli stessi possa annoverarsi Radio Vaticana per la sua struttura, la personalità giuridica e lautonomia patrimoniale di cui direttamente funzionale alla missione spirituale della Santa Sede nel mondo e quale indispensabile, principale veicolo di trasmissione e amplificazione del linguaggio evangelico nonché di diffusione della parola del Sommo Pontefice.

In tale contesto, ritiene il PM non pare possa ammettersi che lattività istituzionale della Radio Vaticana ricomprenda la (eventuale) diffusione di radiazione elettromagnetiche in misura anomala e molesta (o addirittura pericolosa o dannosa) per i cittadini italiani, in violazione della legge penale italiana.

Lambito senza limiti del divieto di ingerenza accolto dalla sentenza impugnata non implicherebbe solo immunità penale dei responsabili a qualsiasi titolo di un Ente centrale della Chiesa cattolica ma comporterebbe vera e propria deroga totale alla giurisdizione dello Stato italiano.

Optando per tale interpretazione, nel senso cioè di unesenzione illimitata dalla giurisdizione italiana prevista dallart. 11 citato, il Tribunale, che pur ha intravisto lassenza di tutela per i cittadini di fronte ad una presunta lesione di una norma penale dellordinamento giuridico interno, ben avrebbe dovuto porsi il dubbio di costituzionalità della norma pattizia introdotta con la citata legge n. 810 del 1929 nellordinamento giuridico italiano.

Lart. 7 comma 2 della Costituzione, riconoscendo allo Stato e alla Chiesa cattolica una reciproca posizione dindipendenza e di sovranità, non può avere la forza di negare i principi supremi dellordinamento costituzionale dello Stato (Corte Cost. sent. n. 30 del 1 marzo 1971).

Dunque, non sottraendosi lart. 11 del Trattato lateranense, immesso nellordinamento, al sindacato di costituzionalità, seppur limitato e circoscritto al solo accertamento di conformità o meno ai principi fondamentali dellordinamento costituzionale (C. Cost. sentenze n. 18 del 2 febbraio 1982 e n. 26 del 30 gennaio 1985), il ricorrente, che in via principale chide lannullamento della sentenza impugnata, in subordine chiede che la Suprema Corte dichiari non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dellart. 11 del Trattato lateranense in riferimento, tenuto anche conto del reato contestato, agli artt. 1 co. 2, 2,3 co. 1, 7 co. 1, 24, 25, 32 co. 1, 102 e 112 della Costituzione.

La parte civile V.A.S. deduce la violazione dellart. 6 c.p. che ha accolto il principio di territorialità della legge penale: nel caso in esame il reato di cui allart. 674 c.p., nella specie permanente, è stato (rectius si considera) commesso nel territorio dello Stato, essendosi ivi verificato levento.

In conseguenza, ha errato il Tribunale nel ritenere il difetto di giurisdizione sulla base dellart. 11 del Trattato fra Italia e Santa Sede, poiché la non ingerenza prevista dalla norma attiene alle guarentigie di carattere reale contenute nei successivi articoli 13, 14, 15 e 16 e non concede pertanto immunità personali.

Lart. 7 della Costituzione, poi, sancisce che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, sicchè il primo è vincolato a non ostacolare la liberà esplicazione dei poteri della seconda, ma tale obbligo sussiste solo in quanto lattività ecclesiastica non esuli dal campo spirituale e religioso e non invada la sfera di sovranità dello Stato italiano, toccando interessi riconducibili allordine proprio di questultimo.

Censura, infine, la ritenuta qualifica della Radio Vaticana quale Ente centrale della Chiesa cattolica.

Chiede annullarsi limpugnata sentenza.

Le parti civili R., M., Z., premesso che le onde elettromagnetiche emesse dallimpianto di Radio Vaticana sulle loro abitazioni hanno provocato molestie continue e persistenti, compromettendone la tranquillità anche per la non ingiustificata preoccupazione per la salute propria e dei figli minori, si dolgono della negativa incidenza della sentenza sul loro diritto di agire in giudizio per il risarcimento dei danni per la lesione del diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare, costituzionalmente presidiato.

Sottolineano che erroneamente non è stato ritenuto che la specialità del diritto di origine concordataria non produce deroghe a norme costituzionali, cui rimane sottordinato (v. artt. 2, 3, 7 co. 1 e 24 della Costituzione).

A fronte della specifica previsione (art. 7 Cost.) della sovranità e indipendenza reciproca dello Stato e della Chiesa nei rispettivi ordini, la corretta interpretazione dellart. 11 del Trattato lateranense non può estendere il principio della non ingerenza al punto tale da sottrarre ogni attività degli Enti centrali ecclesiastici a qualunque controllo e sindacato giurisdizionale dello Stato italiano, fornendo immunità assoluta a tutti i soggetti che con quellEnte entrino in rapporto stabile od occasionale, si da rinunciare alla potestà di reprimere reati ravvisabili nella condotta posta in essere da tali soggetti.

Per altro verso, si prosegue, non è accettabile lassunto del Tribunale circa la rilevanza per lordinamento italiano di disposizioni precettive unilateralmente emanate da organi costituzionali dello Stato della città del Vaticano, Stato estero, mirati a svolgere una funzione di interpretazione autentica additiva della norma dellart. 11 del Trattato e tese a limitare lesercizio di una funzione tipica della sovranità dello Stato italiano: quella giurisdizionale.

Lespressione Enti centrali non ha rispondenza nellordinamento canonico e in quello italiano anteriore al 1929 e lart. 11 cit. non indica specificamente quali siano gli organi centrali garantiti dal divieto dingerenza e nemmeno rimette ad una diversa fonte normativa di derivazione pattizia lonere di specificarli.

Ne sembra legittimo un mero rinvio per relationem alle norme dello Stato della Chiesa del Vaticano, piuttosto che allemanazione di norme attuative, con lindicazione analitica degli Enti che fruiscono del divieto di ingerenza, ovvero, allapplicazione di parametri certi, oggettivamente valutabili.

Un rinvio per relationem si traduce pertanto in una norma in bianco la cui applicazione risulterebbe suscettibile di variazioni a seconda delle determinazioni unilaterali dello Stato estero, con conseguente violazione della sovranità e indipendenza dello Stato italiano.

Chiedono, pertanto, lannullamento della sentenza impugnata e, in subordine, eccepiscono lincostituzionalità dellart. 11 della legge n. 810/1929 in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 24 della Costituzione.

Con memoria del 31 marzo 2003 la difesa degli imputati, nel sottolineare la corretta interpretazione dellart. 11 del Trattato lateranense data dal Tribunale di Roma, ne condivide limpostazione argomentativa, evidenziando tra laltro limmunità funzionale configurata dalla norma in questione quale espressione del principio consuetudinario di diritto internazionale generalmente riconosciuto e inserito dal legislatore nellart. 10 della Costituzione.

Codacons e Coordinamento dei Comitati di Roma Nord, con la quale si sostiene che chiaramente la non ingerenza di cui allart. 11 riguarda la sola autorità amministrativa e non lautorità giudiziaria, in particolare modo in campo penale, regolato da norme inderogabili.

Linterpretazione data dal Tribunale alla norma in discorso comporta di conseguenza un conferimento dimmunità di carattere personale a tutti coloro che agiscono in nome della Chiesa cattolica, contrario ad ogni norma di diritto e in violazione dei Trattati internazionali sui diritti delluomo e dellart. 2 della Costituzione che pone a base dellordinamento la sovranità del popolo italiano e quindi dello Stato.

Immunità penale personale nella specie non sorretta da valide argomentazioni giuridiche ne specificamente individuata pattiziamente.

Con memoria del 8 marzo 2003 le parti civili R., A., M., S., Z. e P esplicitano quanto dedotto col ricorso in maniera più articolata.

In particolare, con riferimento a norme costituzionali e alla Dichiarazione universale dei diritti delluomo, evidenziano limprescindibile possibilità di unattività giudiziaria minima finalizzata alla realizzazione concreta di posizioni sostanziali giuridicamente garantite e, in primo luogo, di quelle& inviolabili, così prospettando una interpretazione dellart. 11 costituzionalmente orientata, sicchè lo ius singulare che caratterizza la natura delle norme della legge di esecuzione dei Patti lateranensi non ha capacità di derogare alle norme costituzionali, cui è sottordinato.

Conseguentemente, la non ingerenza non può che limitarsi alle attività istituzionali degli Enti centrali della Chiesa ma non può comportare la rinuncia alla tutela giurisdizionale per fatti penalmente rilevanti si da impedire il proseguimenti di condotte contrastanti con lordinamento e pregiudizievoli dei diritti fondamentali dei cittadini.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Va premesso che la contestazione in oggetto attiene allesistenza o meno di fatti (da accertare) eventualmente produttivi di eventi di pericolo o di danno nel territorio dello Stato italiano (art. 6 c.p.) ad una generalità di persone e, in caso positivo, allaccertamento di responsabilità a carico di tutti o di alcuni degli imputati cui il reato (art. 674 c.p.) è stato ascritto con riferimento a specifiche posizioni di garanzia.

La precisazione è importante onde escludere ictu oculi che la contestazione attinga materie riservate allautonomia decisionale della Chiesa cattolica in quanto inerenti alla sua missione dinsegnamento e di evangelizzazione.

Lesame va, dunque, svolto in direzione della violazione o meno dellobbligo di non ingerenza che lo Stato si è assunto nei confronti degli Enti centrali della Chiesa cattolica ai sensi dellart. 11 del Trattato lateranense, per stabilire, nel caso concreto, se lAutorità giudiziaria italiana abbia il potere/dovere di intervenire a tutela di diritti e interessi lesi da condotte poste in essere nel territorio della Santa Sede ma i cui effetti si siano prodotti nel territorio italiano con eventi costituenti illecito penale.

Il Trattato stipulato l11 febbraio 1929 fra la Santa Sede e lItalia è stato reso esecutivo, unitamente ai quattro allegati annessi e al Concordato di pari data, con la legge n. 810 del 27 maggio 1929.

Le successive modifiche al Concordato sono intervenute con lAccordo del 18/2/1984 (reso esecutivo con la legge n. 121 del 25/3/1985) che allart. 13 n. stabilisce che, salvo le specifiche eccezioni di cui allart. 7 n. 6, le disposizioni del Concordato non riprodotte nel testo sono abrogate.

Lart. 11 del Trattato prevede che gli Enti centrali della Chiesa Cattolica sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato (salvo le disposizioni delle leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali), nonché della conversione nei riguardi dei beni immobili.

Simpone di stabilire pertanto se lo Stato italiano , che pur allinterno si è riservato il monopolio in materia penale (art. 25 co. 2 e 3 Cost.), circoscrivendone le fonti alla legge o agli atti aventi forza di legge, abbia pattiziamente abdicato alla propria sovranità nei confronti della Chiesa, con la conseguente esclusione della tutela giurisdizionale di situazioni sostanziali dei cittadini (diritti e interessi protetti), anche a livello costituzionale, quali la salute, la famiglia, lambiente (artt. 2 3, 9, 24, 29, 30, 31, 32 Cost.) attinte da comportamenti illeciti i cui effetti si siano verificati sul suolo italiano.

La norma in esame ha il suo referente storico nellart. 8 della legge delle guarentigie (legge 13 maggio 1871 n. 214 poi abrogata dallart. 26 del Trattato lateranense) che sanciva il divieto di procedere a visite, perquisizioni o sequestri di carte, documenti libri o registri negli uffizi o Congregazioni pontificie rivestiti di attribuzioni meramente spirituali.

Il divieto, secondo la lettera della legge, riguardava ingerenze di carattere civile o amministrativo dello Stato italiano ed era finalizzato alla tutela dellindipendenza e dellautonomia della Chiesa da intromissioni statuali.

Con lespressione Enti centrali della Chiesa cattolica, che figura nellart. 11 cit., la Santa Sede ha chiaramente inteso daccordo con lo Stato, di non limitare il privilegio della non ingerenza ai soli Enti spirituali, estendendola anche agli Enti centrali temporali e a quelli misti: ma, anche la lettera e lo spirito della norma, che pattiziamente lo Stato italiano abbia rinunziato alla giurisdizione, in particolare a quella penale, in relazione ad eventi illeciti verificatisi sul suolo nazionale e causati da condotte poste in essere in spazi extraterritoriali della Santa Sede.

Come la più attenta dottrina ha posto in evidenza, la denominazione Enti Centrali della Chiesa Cattolica non ha rispondenza nel diritto canonico: trattasi di una figura civilistica introdotta dal citato art. 11 che ha il fine di ampliare, appunto, lincidenza delle garanzie della legge n. 214/1871.

Gli stessi vanno individuati nelle Congregazioni, nei Tribunali e negli Uffici che costituiscono la Santa Sede in senso lato e hanno personalità giuridica e autonomia patrimoniale è classificabile come Ente centrale (arg. Anche nella legge 20 maggio 1985 n. 222).

Gli Enti centrali sono organismi che costituiscono la Curia romana e provvedono al governo supremo, universale della Chiesa cattolica nello svolgimento della sua missione spirituale nel mondo.

Un Ente, sia pur dotato di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale quel è la Radio Vaticana, creato nellanno 1932 con funzione meramente strumentale di comunicazione al servizio del ministero della Chiesa, il cui messaggio evangelico soprattutto attraverso la parola del Sommo Pontefice diffonde nel mondo, non pare possa essere qualificato Ente centrale nel senso accennato, proprio sulla base di quanto esplicitamente proclama la Costituzione Apostolica Pastor Bonus sulla Curia romana emanata dal Papa Giovanni Paolo II (28/6/1988).

Nella citata Costituzione la Radio Vaticana è indicata come un istituto, collegato con la Santa Sede, che non fa parte della Curia romana ma è solo connesso in qualche modo alla stessa e presta un servizio necessario ed utile al Sommo Pontefice, alla Curia e alla Chiesa universale (art. 186), allo stesso modo del servizio prestato dal Centro televisivo vaticano, dalla Biblioteca apostolica, dalle diverse Accademie pontificie, alla Tipografia poliglotta, dalla Libreria editrice vaticana e da varie pubblicazioni tra cui l’Osservatore romano.

Entità tutte dipendenti dalla segreteria di Stato (che lart. 39 della normativa indica come coadiutrice del Pontefice nellesercizio della sua missione) o da altri Uffici della Curia romana secondo le rispettive leggi (art. 191).

Deve, dunque, prendersi atto che è la legislazione della Chiesa che non comprende la Radio Vaticana fra gli Enti centrali; sicchè tale conclusione già esclude in radice lapplicabilità della disciplina dellarticolo.

Un esegesi più penetrante dellart. 11 consente di pervenire, comunque, a conclusioni diverse da quelle alle quali è pervenuta la sentenza impugnata col ritenere che lo Stato italiano si sia spogliato della giurisdizione nei confronti degli Enti centrali della Chiesa Cattolica.

Si è già fatto cenno ai precedenti tentativi di risolvere la questione romana.

Con i Patti lateranensi del 1929 (e col successivo Accordo del 1984) le parti hanno stabilito la non intromissione dellItalia nella sovranità e nella giurisdizione esclusiva della Santa Sede sulla Città del Vaticano e in generale sui territori, quali sono le aree di S. Maria di Galeria e di Castel Romano in cui sono installati gli impianti della Radio Vaticana, appartenenti a tale Stato estero.

Ma che lo Stato italiano non abbia inteso in alcun modo abdicare alla propria sovranità giurisdizionale, ma solo al controllo dellattività patrimoniale degli Enti centrali della Chiesa, come leccezione relativa agli acquisti e il richiamo delle norme sulla conversione dei beni immobili contenuti nellarticolo in esame eloquentemente confermato, (v. anche lart. 7 n. dellAccordo), è stato chiaramente espresso allepoca dei Patti lateranensi dallallora Guardasigilli (v. Atti della commissione mista, 211) che ha in maniera inequivoca puntualizzato come lesenzione da ogni ingerenza dello Stato si riferiva allamministrazione dei beni della Chiesa, senza che potesse invocarsi lobbligo negativo assunto come una rinuncia statuale comportante la dispensa dallosservanza delle norme penali e di diritto pubblico in genere, la cui indisponibilità resta sempre assolta in conseguenza della loro obbligatorietà e inderogabilità sul territorio dello Stato.

Ciò ha poi avuto la consacrazione costituzionale nel principio di indipendenza e sovranità dello Stato italiano nel proprio ordine(art. 7 co. 1 Cost) a condizione di reciprocità con la Chiesa Cattolica.

Corollario di tale principio è che ove sussista una potestà dimperio dello Stato è esclusa ogni sovranità e indipendenza della Chiesa, alla quale daltra parte resta riconosciuta lassoluta autonomia nellesercizio del suo alto ministero, ovunque si esplichi.

Ne consegue che la specialità del diritto di origine concordataria, che però non ha la forza di negare i principi supremi dellordinamento statuale, lo fa essere necessariamente sottordinato alle norme costituzionali, come ripetutamente ha affermato il giudice delle leggi, che ha ammesso la possibilità del sindacato di costituzionalità delle norme di derivazione pattizia rese esecutive in Italia e di conseguenza inserire nellordinamento interno, pur limitandone il giudizio di conformità in relazione ai soli valori essenziali dellordinamento costituzionale (sentenze 30, 31 e 32/1971, 16, 17 e 18/1982).

Ineludibile conclusione, considerando il caso in esame, è che non subisce limitazione alcuna lintervento statale nella repressione dei fatti illeciti conseguenti a condotte poste in essere da soggetti che non godano di immunità e che siano produttive di eventi verificatisi in territorio italiano rilevanti per il diritto penale.

Qualunque atto di rilevanza esterna comunque riconducibile agli Enti centrali citati che interferisca con la vita di relazione e con gli interessi protetti dei cittadini deve, pertanto, assumere il connotato del giuridicamente lecito per lordinamento italiano: su ciò concorda la dottrina pressoché unanime.

La contraria interpretazione dellart. 11 equivale a riconoscere lesistenza di immunità personali generalizzate in capo ai rappresentanti e funzionari degli Enti centrali della Chiesa cattolica che i Patti lateranensi e le consuetudini internazionali non contemplano.

È errata, insomma, lequazione non ingerenza = immunità.

La non ingerenza (art. 11 del Trattato, 2, 19 del Concordato modificato dallart. 3 n. 2 dellAccordo, 27, 30, 39 del Concordato, 7, n. 4 dellAccordo in riferimento allo stesso art. 2 del Concordato) si traduce nellobbligo del non intervento dello Stato, assunto per garantire lesercizio sovrano, autonomo di attività inerenti allalto magistero della Chiesa; ma non comporta affatto una rinunzia generalizzata alla sovranità e, quindi, alla giurisdizione.

Limmunità, invece, è una prerogativa di carattere personale (o reale) dettata da ragione di necessità e da opportunità di carattere politico, limitativa dellefficacia obbligatoria della legge penale sancita dallart. 3 c.p [3].

La dottrina, in verità, è divisa nel ritenere limmunità come una vera e propria causa di esclusione della pena (e delle misure di sicurezza) per rendere esenti da ogni conseguenza soggetti titolari di funzioni rilevanti in campo costituzionale o internazionale, ovvero nel ritenerla solo come causa di esclusione della giurisdizione, conservando il fatto il carattere dellilliceità, con ovvie conseguenze ai fini della risarcibilità dei danni prodotti.

Sul punto, peraltro, non appare necessario prendere posizione in questa sede: quel che rileva è che, sia che si attribuisca allimmunità carattere sostanziale sia che si attribuisca alla stessa carattere meramente processuale, il risultato che ne consegue è che lo Stato italiano che la riconosca rinuncia allesercizio della giurisdizione, contrariamente a quanto avviene nellipotesi di assunzione dellobbligo di non ingerenza.

Nei Patti lateranensi sussistono cause di riconoscimento di immunità personale (artt. 8, 10 co. 3, 12 co. 1 e 2, 19 del Trattato), e casi di immunità reali /artt. 15, 16, 17 del Trattato, artt. 9 del Concordato, e, poi, art. 5 dellAccordo del 18/2/1984).

Non è da omettere, inoltre, il richiamo allart. 10 co. 1 della Costituzione, entrato in vigore successivamente (Lordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute); nonché alla Convenzione di Vienna del 1961 di cui al Santa Sede e lItalia sono parti.

Le prerogative dellimmunità sono previste da specifiche norme che in maniera tassativa limitano la sovranità dello Stato e non sono in alcun modo estensibili a casi non contemplati, vigendo in materia di accordi internazionali il criterio dellinterpretazione restrittiva di impegni che comportino per uno dei contraenti laccettazione di limiti della propria sovranità (Corte Costituzionale sentenza 169/1971; V. anche art 31 della Convenzione di Vienna per linterpretazione di un trattato internazionale anche nel contesto generale dellaccordo e tenendo conto delloggetto e dello scopo).

La sentenza impugnata ha considerato la non ingerenza come obbligo includente oltre ogni limite privilegi e immunità conducenti alla cessione della sovranità, quindi anche alla giurisdizione, da parte dello Stato italiano, riportandosi al precedente giurisprudenziale più significativo (Cass. Sez. V Pen. 17/7/1987 ric. Marcinkus e altri) col quale è stata annullata lordinanza del Tribunale di Milano confermativa del mandato di cattura per fatti di bancarotta.

È stato affermato in quelloccasione che gli imputati non potessero essere giudicati in Italia avendo operato non come privati individui ma nella veste di dirigenti ed amministratori dello IOR, qualificato Ente centrale della Chiesa cattolica e come tale immune dalla giurisdizione italiana per il principio di non ingerenza secondo laccordo contenuto nellart. 11 cit. col quale il contraente assuntore dellobbligo si sarebbe autodelimitato pattiziamente in favore della controparte di tutte le pubbliche potestà tra cui della giurisdizione.

Questo Collegio, sulla base delle plurime argomentazioni esposte in precedenza, ritiene di doversi meditatamente discostare da questultima conclusione cui la Suprema Corte è allepoca pervenuta senza un significativo approfondimento della tematica, interpretando la non ingerenza come una sorta di riconoscimento pattizio di immunità di coloro che funzionalmente operassero per conto degli Enti centrali della Chiesa.

Altrettanto non condivisibile si palesa la soluzione allora adottata dal giudice di legittimità che, pur avendo evidenziato gli effetti derivanti dallindicata valutazione della portata dellart. 11, ovverosia la possibile lesione di norme penali dellordinamento giuridico statuale, inopinatamente non ha sollevato di ufficio la questione di legittimità costituzionale di detta norma, quanto meno in riferimento allart. 7 della Costituzione.

Conclusivamente il Collegio ritiene che lo Stato italiano, assumendosi pattiziamente lobbligo di non ingerenza nei termini e nei limiti suesposti e riconoscendo lassoluta sovranità e lindipendenza della Chiesa cattolica in ordine allattività spirituale e di evangelizzazione (artt. 7 co. 2 Cost., 2, 3, 4, 11, 26 del Trattato e poi 1 e 2 dellAccordo), ha peraltro conservato la propria sovranità nellordine temporale, in particolare non subendo limiti allesercizio della giurisdizione penale per fatti illeciti i cui eventi si verifichino in territorio italiano e siano legati da rapporto di causalità con condotte poste in essere in territorio appartenente alla Santa Sede.

Con la conseguente possibilità di tutela giurisdizionale (civile e penale) di diritti e interessi dei cittadini, giuridicamente garantiti da norme ordinarie o costituzionali, lesi da soggetti il cui operato sia funzionalmente riferibile agli Enti indicati dallart. 11 del Trattato lateranense.

La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio, affinché il Tribunale di Roma provveda a quanto di competenza nel rispetto dei principi di diritto sopra enunciati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma per il giudizio.

Roma, 9 aprile 2003.

Depositata in Cancelleria il 21 maggio 2003.