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Thursday 14 July 2016

Quel che resta della restituzione in termini …

(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 15760/16; depositata il 15 aprile)

Nel caso di provvedimento contumaciale notificato a mani del difensore di fiducia, presso cui l’imputato ha volontariamente eletto domicilio, non è sufficiente la mera deduzione della sua mancata conoscenza, ma è necessaria, quantomeno, l’allegazione delle ragioni in grado di vincere la presunzione di permanenza del rapporto fiduciario ed anche l’osservanza del dovere deontologico del difensore di far pervenire al proprio assistito gli atti a lui diretti, in mancanza della quale deve ritenersi che la ritualità della notifica comporta l’effettiva conoscenza del provvedimento notificato da parte dell’interessato.
 Così la Corte di cassazione in una vicenda che mostra alcuni aspetti di interesse seppur riferita al “vecchio” regime del processo contumaciale.
Nel proprio ragionar giuridico la Corte evidenzia alcuni presupposti, ai fini di poter predisporre istanza di restituzione in termini, ricostruendoli per così dire in “negativo”, che appare utile richiamare.

L’esistenza di un rapporto fiduciario: il primo di detti presupposti è costituito dall’esistenza di un rapporto fiduciario in essere tra ricorrente ex articolo 175 c.p.p. e difensore che lo aveva assistito durante il procedimento sfociato nell’emissione del provvedimento per il quale viene svolta l’istanza.
Orbene la Corte rileva, correttamente sotto un profilo logico e sostanziale, come l’esistenza di un rapporto fiduciario, addirittura rafforzato dal rilascio della procura speciale necessaria ai fini di richiedere celebrazione di rito alternativo, testimoni, senza ombra di dubbio, dell’esistenza di un rapporto “forte” tra assistito e difensore che, ex sé, costituisce prova della conoscenza del procedimento penale da parte dell’imputato e presunzione di conoscenza da parte dell’imputato dell’emissione del provvedimento di condanna emesso nei suoi confronti.

La “presunzione iuris tantum” contenuta nell’articolo 175 c.p.p.  la norma procedurale contiene, come è noto, una presunzione iuris tantum di mancata conoscenza da parte dell’imputato della pendenza del procedimento e, conseguentemente, anche di mancata conoscenza da parte dello stesso del provvedimento di condanna con la contestuale rinuncia a proporre personale impugnazione, con la conseguenza che la mera regolarità formale della notifica non può essere considerata dimostrativa della conoscenza del giudizio e del suo esito.
Ora la Corte parte proprio da questi due presupposti  per individuare quali possano essere gli indici capaci
di vincere la presunzione iuris tantum di cui si discute.

Gli indicatori capaci di vincere la presunzione “iuris tantum”
Il primo indice individuato è quello costituito dall’esistenza di un rapporto fiduciario tra difensore ed imputato: l’esistenza di un siffatto rapporto evidenzia, in modo certo, la conoscenza del procedimento da parte dell’imputato che, proprio in forza di esso, ha rilasciato nomina fiduciaria a soggetto ritenuto in grado di tutelare al meglio i propri diritti.
Il secondo indice individuato dalla Corte è costituito dalla permanenza durante il procedimento e sino al momento dell’intervenuta notifica del provvedimento definitorio dello stesso, del rapporto fiduciario tra assistito e difensore.
Detta permanenza deve ritenersi provata a meno che non “risulti una comunicazione al giudice dell’avvenuta interruzione di ogni rapporto tra il legale e l’assistito”.
Ora potrebbe osservarsi che l’interruzione del rapporto potrebbe essere intervenuta nel periodo intercorrente tra l’emanazione della sentenza (rectius lettura del dispositivo) e la notifica della medesima (dell’estratto contumaciale).
Se per avventura così fosse il difensore, così almeno si deduce dalla lettura della sentenza avrebbe obbligo deontologico di segnalarlo al Giudice attraverso una comunicazione di carattere endo processuale, del tutto inefficace rispetto ad ogni effetto relativo alla notifica del provvedimento, che sarebbe ovviamente sempre effettuata presso il domicilio  eletto, ma di un qualche pregio rispetto alla possibilità per l’assistito (ex) di proporre ricorso ai sensi dell’articolo 175 c.p.p..
Ovviamente il difensore dovrebbe sempre e comunque, dar prova di aver comunicato l’estratto contumaciale all’ex assistito e di non esservi riuscito per ragioni indipendenti dalla propria volontà.
L’imputato richiedente restituzione in termine richiedere detta prova all’ex difensore e, ottenutala, ricorrere x articolo 175 c.p.p.
Forse, tutto sommato, il rito in absentia pone rimedio a qualche problema che permane, per il vecchio rito, irrisolto.

(avv. Claudio Bossi pubblicato su Diritto & Giustizia Giuffrè editore s.p.a)