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Tuesday 24 June 2003

Quando sorge il diritto di retrocessione dei beni espropriati? Lo chiarisce una sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione. Cassazione – Sezioni unite civili – sentenza 27 febbraio-6 giugno 2003, n. 9072

Quando sorge il diritto di retrocessione dei beni espropriati? Lo chiarisce una sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione

Cassazione Sezioni unite civili sentenza 27 febbraio-6 giugno 2003, n. 9072

Presidente Carbone relatore Morelli

Pm Cinque difforme ricorrente Simoncelli

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 10 marzo 1995, Danilo Simoncelli conveniva in giudizio la Provincia autonoma di Trento, chiedendo in via principale la retrocessione della pf 1201/1 e della p.ed 372/2 site in Lizzana (Rovereto), oggetto nel 1989 di dichiarazione di pubblica utilità.

La Provincia autonoma di Trento resisteva eccependo il difetto di giurisdizione dellautorità giudiziaria ordinaria e chiedendo il rigetto della domanda.

Con sentenza 316/97, il Tribunale di Rovereto, disattesa la questione di giurisdizione, pronunziava condanna della convenuta alla retrocessione, disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per laccertamento del prezzo.

Resa la sentenza definitiva, su impugnazione del Simoncelli e gravame incidentale della Provincia, la Corte dAppello di Trento con sentenza del 20 giugno 2000, ritenuta la definitività della prima sentenza del tribunale sulla natura totale della retrocessione con la conseguente affermazione della giurisdizione ordinaria, dichiarava inammissibili le doglianze sul punto. In accoglimento dell appello proposto dallente locale, rigettava la domanda di retrocessione del bene. Riteneva che per evitare la restituzione del bene fosse sufficiente lapprontamento delle aree, mediante le opere incombenti sullamministrazione entro il termine previsto dalla normativa provinciale.

Il Simoncelli ha interposto ricorso per Cassazione affidandosi a sei motivi.

La Provincia autonoma di Trento si è costituita svolgendo ricorso incidentale; deduce che la prima pronunzia del tribunale, era da considerare non definitiva; che non si versa in ipotesi di retrocessione totale, in quanto lopera pubblica è stata eseguita, ancorché in misura ridotta e non interessando i singoli fondi espropriati ad uno dei proprietari, ma di retrocessione parziale, da far valere avanti al giudice amministrativo a difesa dellinteresse legittimo relativo allinservibilità dei beni espropriati.

Motivi della decisione

1. I due ricorsi, in quanto proposti contro la medesima sentenza, vanno riuniti ai sensi dellarticolo 335 Cpc.

2. Ancorché prospettata con il ricorso incidentale condizionato (della Provincia), il motivo sulla giurisdizione, per il suo carattere pregiudiziale, va esaminato con precedenza rispetto alle censure formulate con limpugnazione principale del Simoncelli.

3. E, per altro, ancora preliminare, rispetto alla questione di giurisdizione, la soluzione del quesito (che di quella questione condiziona lammissibilità) se abbia, o non, errato la Corte di appello nel presupporre che la statuizione del Tribunale, che aveva disatteso leccezione della Provincia autonoma di Trento di difetto di giurisdizione del Go, fosse già consolidata nel giudicato (e ne fosse, per ciò, precluso lulteriore sindacato), in ragione della ritenuta inefficacia della riserva di appello ex articolo 340 Cpc, e della conseguente tardività del gravame, avverso di essa proposta (oltre lanno) dalla stessa provincia (solo) unitamente alla impugnazione della successiva sentenza definitiva.

3.1. La soluzione di tale preliminare quesito è, a sua volta, conseguenziale a quella sulla natura ‑ non definitiva ovvero definitiva (suscettibile, o non, quindi, di riserva di appello differito ai sensi del citato articolo 340) che si attribuisca alla suddetta sentenza del giudice di primo grado in punto di giurisdizione.

Al riguardo, è pur vero che per giurisprudenza di queste Sezioni unite (ben ferma a partire dalla sentenza 711/90) ‑ nel caso di decisione, che abbia pronunziato separatamente su uno soltanto de (o comunque non su tutti) i plurimi capi di domande tra le stesse parti, la natura definitiva, o non della correlativa

statuizione vada desunta (non già da una indagine sulla autonomia sostanziale del suo contenuto,

bensì da (più) sicuri indici formali, quali la presenza o meno di contestuali pronunzie di separazione ex articolo 279 comma 2 n. 5 Cpc e sul regolamento delle spese processuali. Nel senso, cioè, che sia «da considerare non definitiva la sentenza con la quale, in ipotesi di domande cumulate tra gli stessi soggetti, il giudice decida

una o più delle domande proposte, con prosecuzione del procedimento per le altre, senza disporre la

separazione ai sensi dellarticolo 279, comma 2 n. 5, Cpc e senza provvedere sulle spese in ordine

alla domanda od alle domande, decise, ma rinviandone la liquidazione allulteriore corso del

giudizio» (711/90 citata, conforme, da ultimo, 5443/02).

– Ma tale orientamento – da cui non si ha ragione di discostarsi ed al quale ha, evidentemente, inteso uniformarsi la Corte territoriale, nel considerare definitiva la sentenza di primo grado sulla giurisdizione, in quanto con essa il Tribunale di Rovereto aveva, per quella parte del processo, liquidato anche le spese ‑ non è in realtà pertinente alla fattispecie in esame.

3.2. Diversa, infatti, dalla ipotesi (cui il riferito indirizzo propriamente si riferisce) di statuizione separata su una di più domande annullate tra i medesimi soggetti è quella (che qui, viceversa, viene in considerazione) di decisione, separata e anticipata, sulla questione pregiudiziale afferente la sussistenza o meno della giurisdizione del giudice adito.

In tal caso ‑ proprio in ragione della peculiarità di contenuto della questione sulla giurisdizione e del rapporto, di strumentalità e non di mera coesistenza, tra siffatta questione e gli altri capi della decisione ‑ lautonomia logica (che sta alla base della definitività) della sentenza separata sulla giurisdizione viene a

dipendere da un diverso (ed assorbente) criterio, che . è quel 1 o di riferimento al contenuto

affermativo o negatorio, della giurisdizione da parte del giudice adito.

Per cui ‑ come pure già chiarito ‑ può considerarsi definitiva, e quindi conclusiva del giudizio solo la sentenza del giudice che neghi la propria giurisdizione,‑ non quella che, affermandola, non definisca, invece, il giudizio e disponga per il prosiéguo dello stesso (cfr. Sezioni unite, 3554/99).

Senza che dunque rilevi (in senso ostativo alla definitività della decisione), in tale ultima ipotesi, il fatto che, con la stessa sentenza, il giudice abbia eventualmente statuito anche in ordine alle spese, allo stato/della procedura.

3.3. Nella specie, poiché il Tribunale aveva affermato, e non negato,la propria giurisdizione la correlativa pronunzia aveva pertanto natura non definitiva. Ed erano, rispettivamente, di conseguenza, sia efficace la riserva dappello, che tempestivo il gravame differito avvèrso di essa proposti dalla odierna ricorrente incidentale, con effetto impeditivo, quindi, della formazione del giudicato sulla giurisdizione.

4. Venendo allesame, dunque (che a torto la Corte territoriale ha ritenuto precluso), delleccezione di difetto di giurisdizione dellAgo, va richiamata in premessa la giurisprudenza di queste Sezioni unite.

La quale è costante, invero, nel distinguere lipotesi prevista dallarticolo 63 legge 2359/1865, per il caso in cui lopera non sia stata eseguita neppure in parte, da quella contemplata dai precedenti articoli 60 e 61 per il caso di parziale

esecuzione dellopera, con la precisazione che le due norme regolano ununica fattispecie e le

relative modalità di attuazione e nellaffermare lesistenza i nel primo caso, di un diritto

soggettivo alla restituzione, immediatamente tutelabile (come tale) davanti allAgo e, nel secondo, di un interesse legittimo, in relazione al provvedimento dellamministrazione con il quale si dichiari che taluni beni non servono più allopera pubblica (od in relazione ad un comportamento della stessa in tal senso concludente), tutelabile davanti al Ga (cfr. 494/74 e successive conformi).

Con lulteriore precisazione che, al fine di stabilire se ricorra luna o laltra delle due, su

riferite ipotesi, deve considerarsi non solo il decreto di espropriazione ma anche e soprattutto la

dichiarazione di pubblico ufficio (239/77). Per cui in particolare, nel caso di espropriazione di più

immobili appartenenti a diversi proprietari o di più porzioni di immobili appartenenti al medesimo

titolare, anche se lopera programmata non abbia poi in concreto interessato qualcuno di tali fondi

o porzioni, ma sia stata comunque eseguita sia pur in termini ridotti,, il proprietario della o delle

aree non utilizzate può vantare solo un mero interesse legittimo alla correlativa retrocessione, ove ritenute inservibili, dalla pubblica amministrazione, alle finalità dellopera pubblica (9134/94).

Nella specie è pacifico in fatto per averlo espressamente riconosciuto lo stesso attore nellatto introduttivo del giudizio che la retrocessione dal medesimo richiesta riguardava solo in parte (pp.ff. 1201/1 e 372/2) del complessivo compendio immobiliare espropriatogli per le finalità del programmato ampliamento dellarea industriale di Rovereto, essendo stata la residua parte (pp.ff. 1201, 1201/6 e 1212) comunque già asservita allopera pubblica ed in particolare utilizzata per la «realizzazione della strada pubblica al servizio della zona industriale».

Da ciò, quindi, la configurabilità nella fattispecie, alla luce dei principi indicati, di una ipotesi paradigmatica di retrocessione parziale, sottratta alla cognizione dellAgo.

Va pertanto accolto il ricorso incidentale, restando conseguentemente assorbito limpugnazione principale, e dichiarata per leffetto, la giurisdizione del Ga, con cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.

Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dellintero giudizio.

PQM

La Corte, a Sezioni unite, riunisce i ricorsi accoglie il ricorso incidentale e dichiara assorbito quello principale, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Compensa tra le parti le spese dellintero giudizio.