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Friday 14 November 2003

Quando può essere annullata la concessione edilizia in via di autotutela. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 12 novembre 2003 n. 7218

Quando può essere annullata la concessione edilizia in via di autotutela.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V sentenza 12 novembre 2003 n. 7218 Pres. Quaranta, Est. Buonvino – Comune di Calvi (Avv. Del Basso De Caro) c. Cooperativa Calvi Uno s.r.l., (Avv.ti Ferrara e Del Vecchio) e Nardone (n.c.) (conferma T.A.R. Campania – Napoli, Sez. II, 25 novembre 1996, n. 523).

F A T T O

1) – Con la sentenza appellata il TAR ha riunito e accolto i ricorsi nn. 6062/1995, 8150/1995 e 11388/1995 proposti dalla società cooperativa qui appellata e, per leffetto, ha annullato lordinanza sindacale 2 giugno 1995, n. 7, prot. 2965 (recante annullamento della concessione edilizia 19 aprile 1994, n. 8), nonché il provvedimento sindacale 5 ottobre 1995, n. 4901 (con il quale si afferma che non esistono i presupposti per adottare ulteriori provvedimenti ai sensi dellart. 51 della legge n. 865/1971).

Per il Comune appellante la sentenza sarebbe erronea in quanto sarebbero pienamente esistiti, nella specie, i presupposti per procedere allannullamento del citato titolo edificatorio.

Si è ritualmente costituita in giudizio la società cooperativa appellata insistendo per il rigetto dellappello e la conferma della sentenza appellata.

D I R I T T O

1) – Con la sentenza appellata il TAR ha riunito e accolto i ricorsi nn. 6062/1995, 8150/1995 e 11388/1995 proposti dalla società cooperativa qui appellata e, per leffetto, ha annullato lordinanza sindacale 2 giugno 1995, n. 7, prot. 2965 (recante annullamento della concessione edilizia 19 aprile 1994, n. 8), nonché il provvedimento sindacale 5 ottobre 1995, n. 4901 (con il quale si afferma che non esistono i presupposti per adottare ulteriori provvedimenti ai sensi dellart. 51 della legge n. 865/1971).

Lappello – con il quale il Comune deduce che, nella specie, contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, sarebbero sussistiti tutti i requisiti per procedere al contestato annullamento di concessione edilizia è infondato.

2) – E, invero, correttamente il TAR ha escluso che il provvedimento di annullamento di concessione edilizia fosse correttamente motivato sotto il profilo dellinteresse pubblico e della comparazione con quello privato.

In presenza, infatti, come nella specie, della realizzazione di una significativa parte delle opere assentite, non può lAmministrazione, tornando, dopo oltre un anno, sul titolo concessorio rilasciato, disporne lannullamento per semplici ragioni di ripristino della legalità; e ciò tanto più dopo avere assunto, nel tempo (e, precisamente, a partire dal 1988), a favore della Cooperativa, una serie di determinazioni, mai rimosse dal mondo giuridico (sebbene pure esse adottate nellasserita assenza di validità del P. di Z.), tali da avere determinato un più che valido e legittimo affidamento, da parte della Cooperativa stessa, in merito alla realizzabilità dellintervento, concretizzatasi, poi, con il rilascio del contestato titolo edificatorio.

3) – Il provvedimento impugnato dispone, invero, lannullamento della “concessione edilizia n. 8 del 19/4/1994 rilasciata alla cooperativa Calvi Uno” in quanto gli atti deliberativi a favore della Cooperativa stessa (delibera consiliare 13 aprile 1988, n. 42, recante concessione alla medesima del diritto di superficie sui lotti siti in P. di Z per la realizzazione di 12 alloggi; delibera consiliare 2 aprile 1990, n. 16, di approvazione del progetto per la realizzazione degli alloggi stessi, relativa convenzione tra Società cooperativa e Comune stipulata l8 aprile 1992 e regolarmente registrata; decreto 21 marzo 1992, n. 925, di occupazione durgenza delle arre sulle quali realizzare lintervento; stato di consistenza in data 11 giugno 1992; concessione edilizia n. 8/1994 cit.) si erano concretizzati successivamente al periodo di validità del Piano di zona, approvato nel 1965; e che militavano a favore dellannullamento il fatto che il Comune avrebbe potuto subire un danno grave e irreparabile dal persistere delloccupazione sine titulo delle aree e che i privati titolari delle stesse lo avevano già diffidato ad assumere i provvedimenti del caso; che lente era strutturalmente deficitario e privo di rilevanti risorse finanziarie; che non vi era oggettiva possibilità di rimuovere i vizi della procedura amministrativa poiché ladozione del nuovo P. di Z. avrebbe determinato un onere rilevante e insostenibile; che il ripristino dello status quo ante avrebbe consentito la restituzione dei fondi ai legittimi proprietari, senza incorrere in una espropriazione illegittima.

Ebbene, il timore di patire iniziative dei privati i cui fondi sarebbero stati illegittimamente occupati, avendo rilevanza meramente economica, non è in grado di supportare utilmente il provvedimento sotto il profilo dellinteresse pubblico, tanto più che si tratta di un onere verso i detti privati non solo non concretizzato nei suoi presumibili importi (in proposito, si tenga conto, tra laltro, del fatto che, nel vigente PRG, le aree in questione risultano, comunque, collocate in zona destinata allEEP e, quindi, comunque soggette a limiti edificatori), ma anche del tutto eventuale, non risultando supportato da concrete azioni in sede giurisdizionale proposte avverso le determinazioni amministrative via via assunte nel tempo dalla P.A.. in danno dei privati stessi.

In ogni caso, avrebbe dovuto essere comparata tale asserita, ma non meglio definita, esposizione economica anche con quella correlabile, per lo stesso Comune, allannullamento del titolo concessorio; questo è, infatti, intervenuto allorché le opere erano in avanzato stato di realizzazione e sulla base di titoli astrattamente idonei e risalenti nel tempo e frutto, quindi, di un iter procedurale complesso, le cui eventuali carenze sarebbe stato preciso onere del Comune stesso prevenire prima di pervenire allassentimento delle opere in questione; con conseguente consolidamento degli affidamenti in capo alla Cooperativa interessata e correlativi oneri risarcitori in capo allAmministrazione, correlabili, tra laltro, sotto il profilo del danno emergente, ai costi procedurali e progettuali, oltre che a quello delle opere in effetti già realizzate e, sotto il profilo del lucro cessante, alle utilità ricavabili dallintervento edificatorio, inevitabilmente pregiudicate dalla rimozione della concessione edilizia a favore della stessa rilasciato, in caso di definitiva sua rimozione.

Ciò tanto più ove si consideri, come già cennato, che la procedura concessoria era in corso da tempo (1988) e spettava allAmministrazione farsi carico, prima di pervenire al rilascio del titolo edificatorio, di avvedersi dellasserita decadenza dello strumento attuativo (né dallatto impugnato viene imputata allinteressato responsabilità alcuna in merito al rilascio del titolo edificatorio).

E non senza considerare, inoltre, lillegittimità di una procedura che si è conclusa con lannullamento dellatto terminale, ma non degli atti a monte, certamente non affetti da radicale nullità, essendo gli stessi semplicemente annullabili, se tempestivamente impugnati, o rimovibili, alloccorrenza, in via di autotutela, dalla stessa Amministrazione che, invece, rispetto ad essi, è rimasta di fatto inerte.

Deve anche rilevarsi, ad ogni buon conto, che la destinazione di zona impressa allarea in questione dalla pianificazione sopravvenuta nel 1987 era pur sempre di EEP, sicché non vi è contrasto tra le opere in corso di esecuzione e lo strumento urbanistico generale; e che, inoltre, lasserita destinazione a strada di parte delle aree in quella sede operata (peraltro, dedotta, come elemento ostativo, dal Comune solo in sede difensiva, ma non richiamata affatto nellatto impugnato, con conseguente inammissibile integrazione in giudizio della motivazione dellatto impugnato) non inibiva alla P.A. la possibilità di richiedere, per tale parte, una modificazione progettuale, salva, naturalmente, anche la possibilità di introdurre una variante, sul punto, allo stesso strumento pianificatorio generale.

Quanto, infine, agli oneri di urbanizzazione di cui il Comune avrebbe dovuto farsi carico, essi erano agevolmente prospettabili anche prima delladozione del provvedimento impugnato e, comunque, agli stessi non viene fatto riferimento alcuno nellatto impugnato, ma solo e inammissibilmente, anche in questo caso, trattandosi di integrazione postuma della motivazione negli atti defensionali.

4) – Lappello è infondato anche laddove censura la sentenza del TAR per avere la stessa condiviso il motivo che si appuntava avverso la mancata acquisizione del parere della Commissione edilizia.

Trattandosi, nella specie, di contrarius actus, tale parere avrebbe dovuto essere acquisito, non trattandosi, tra laltro, neppure di provvedimento fondato su considerazioni di mero carattere formale, ma su aspetti di rilievo sostanziale, dovendo pur sempre essere verificata la rispondenza del titolo edificatorio alla disciplina urbanistica generale in atto.

5) Per tali motivi lappello in epigrafe appare infondato e, per leffetto, deve essere respinto.

Le spese del grado seguono, come di norma, la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge lappello in epigrafe.

Condanna il Comune appellante al pagamento, a favore della Cooperativa appellata, delle spese del grado, che liquida in complessivi ¬ 2.500,00(duemilacinquecento/00).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dallAutorità amministrativa.

Così deciso in Roma l8 luglio 2003 dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato, riunita in Camera di consiglio, con lintervento dei Signori:

ALFONSO QUARANTA – Presidente

RAFFAELE CARBONI – Consigliere

PAOLO BUONVINO Consigliere est.

FRANCESCO DOTTAVI-Consigliere

M A R C O L I P A R I – Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

f.to Paolo Buonvino f.to Alfonso Quaranta

Depositata in segreteria in data 12 novembre 2003.