Lavoro e Previdenza

Thursday 30 September 2004

Pubblico impiego. Estinte le sanzioni disciplinari (ed i relativi giudizi) comminate per scioperi illegittimi ante 31.12.1999

Pubblico impiego. Estinte le sanzioni disciplinari (ed i relativi giudizi) comminate per scioperi illegittimi ante 31.12.1999

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quarta, sentenza n. 6192/2004

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello iscritto al NRG 5861 dellanno 1999 proposto dal MINISTERO DELLINTERNO, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dallAvvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

P. S., rappresentato e difeso dallavvocato Mario Salerni, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, viale Carso n. 23;

per lannullamento

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I ter, n. 313 del 1° febbraio 1999;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto latto di costituzione in giudizio del sig. M. P. e le relative memorie prodotte a sostegno delle proprie tesi difensive;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore alla pubblica udienza del 18 maggio 2004 il consigliere Carlo Saltelli;

Uditi lavvocato dello Stato Diego Giordano, per lamministrazione appellante, e lavvocato Mario Salerni, per la parte appellata;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con decreto n. 21467 D.G.C.P.S.A. Div. Pers. II Sez. IV del 5 ottobre 1993 il Ministero dellInterno respingeva il ricorso gerarchico proposto dal V.P. M. P. avverso il provvedimento con il quale gli era stata inflitta la sanzione disciplinare della censura in relazione allastensione nel giorno 28 marzo 1993 dai servizi di vigilanza, cui era stato designato con formale ordine di servizio, a norma della legge 26 luglio 1965, n. 966, e delle circolari n. 27 del 7 ottobre 1991 e n. 80640 del 14 novembre 1992.

Accogliendo il ricorso proposto dallinteressato, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I ter, con la sentenza n. 313 del 1° febbraio 1999 annullava il predetto provvedimento, rilevando che, pur concordarsi in astratto sulla illegittimità di uno sciopero nei servizi essenziali, privo dellindicazione del termine finale, e sulla conseguente responsabilità disciplinare dei dipendenti che vi aderivano, nel caso di specie lamministrazione aveva irrogato la sanzione disciplinare senza tener conto dello stato di assoluta buona fede del ricorrente, convinto di aderire ad uno sciopero legittimo, correttamente indetto dalle organizzazioni sindacali, non essendovi stata al riguardo alcuna preventiva contestazione o riserva da parte dellamministrazione.

Con atto di appello notificato l8 giugno 1999 il Ministero dellInterno chiedeva la riforma della prefata sentenza, rivendicando lassoluta legittimità dellimpugnato provvedimento disciplinare, correttamente fondato sullunica, decisiva ed indiscutibile circostanza della piena adesione del dipendente ad uno sciopero di cui non poteva sfuggire lillegittimità, non potendo ammettersi lesistenza in capo allamministrazione di un onere di informazione nei confronti dei propri dipendenti circa le conseguenze pregiudizievoli delladesione ad unastensione dal lavoro (a nulla rilevando la peculiarità di questultima, concernente prestazioni al di fuori dellorario, ordinario o straordinario, di servizio).

Si costituiva in giudizio lappellato, deducendo linammissibilità e linfondatezza dellavverso gravame di cui chiedeva il rigetto; con successive memorie, poi, lappellato, pur insistendo nella principale richiesta di rigetto dellappello, rilevava che, ai sensi dellarticolo 16 della legge 11 aprile 2000, n. 83, le sanzioni comminate anteriormente al 31 dicembre 1999 in relazione agli articoli 4 e 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146, erano estinte, così come i relativi giudizi di opposizione pendenti in qualsiasi stato e grado, con la conseguenza che anche il procedimento in questione doveva essere dichiarato estinto.

DIRITTO

I. E controversa la legittimità del decreto n. 21467 D.G.P.C.S.A., Div. Pers. II Sez. IV, del 5 ottobre 1993, con cui il Ministero dellInterno ha respinto il ricorso gerarchico avverso il provvedimento disciplinare di irrogazione al V.P. M. P. della sanzione disciplinare della censura in relazione allastensione nel giorno 28 marzo 1993 dai servizi di vigilanza, cui era stato designato con formale ordine di servizio, a norma della legge 26 luglio 1965, n. 966, e delle circolari n. 27 del 7 ottobre 1991 e n. 80640 del 14 novembre 1992.

LAmministrazione dellInterno ha chiesto la riforma della sentenza n. 313 del 1° febbraio 1999 con cui il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I ter, ha annullato la predetta sanzione disciplinare, sostenendo la piena legittimità di questultima in relazione alladesione dellinteressato allillegittimo sciopero proclamato, irrilevante essendo al riguardo il suo asserito stato di buona fede.

Lappellato ha resistito al gravame chiedendone in via principale il rigetto e rilevando, altresì, che andava comunque dichiarato estinti il giudizio, ai sensi dellarticolo 16 della legge 11 aprile 2000, n. 83.

II. Al riguardo la Sezione osserva quanto segue.

II.1. Come emerge dalla documentazione versata in atti, deve innanzitutto rilevarsi che la sanzione disciplinare, della cui legittimità si duole il V.P. M. P., risulta a questi inflitta in relazione allastensione dal lavoro del giorno 28 marzo 1993 in adesione ad uno sciopero che, riguardando un servizio pubblico essenziale, era da considerarsi illegittimo, non essendo stata indicata la durata dellastensione stessa.

Tale sanzione disciplinare trova pertanto fondamento nellarticolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146.

II.2. La legge 11 aprile 2000, n. 83, recante “Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati”, allarticolo 16, dopo aver disposto, al primo comma, che “le sanzioni previste dagli articoli 4 e 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146, non si applicano alle violazioni commesse anteriormente al 31 dicembre 1999”, dispone, al secondo comma, che “le sanzioni comminate, anteriormente al 31 dicembre 1999, per le violazioni di cui al comma 1 sono estinte” e aggiunge, al terzo comma, che “i giudizi di opposizione agli atti con i quali sono state comminate le sanzioni per le violazioni di cui al comma 1, commesse anteriormente al 31 dicembre 1999, pendenti, in qualsiasi stato e grado, sono automaticamente estinte”.

II.3. Come correttamente rilevato da parte appellata, tale norma è perfettamente applicabile alla fattispecie in esame che, come si è avuto modo di delineare, concerne una sanzione disciplinare inflitta in relazione alle disposizioni contenute nellarticolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, per una violazione commessa anteriormente al 31 dicembre 1999: detta sanzione, pertanto, ai sensi del comma 2 del citato articolo 16 della legge 11 aprile 2000, n. 83, deve essere dichiarata estinta.

III. A tal fine lappello dellAmministrazione deve essere accolto ed in riforma dellimpugnata sentenza deve essere dichiarato estinto il giudizio introdotto in primo grado dal sig. M. P., non comportando ciò alcun vulnus alle garanzie costituzionali di tutela giudiziale del cittadino, così come precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 223 del 6 luglio 2001.

La peculiarità e la novità delle questioni prospettate giustificano la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. IV), definitivamente pronunciando sullappello proposto dal Ministero dellInterno avverso la sentenza n. 313 del 1° febbraio 1999 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I ter, lo accoglie e, per leffetto, in riforma dellimpugnata sentenza, dichiara estinto il giudizio introdotto in primo grado dal sig. M. P.

Dichiara compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dallautorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell18 maggio 2004, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quarta – con la partecipazione dei signori:

RICCIO STENIO – Presidente

SALVATORE COSTANTINO – Consigliere

RULLI DEDI MARINELLA – Consigliere

POLI VITO – Consigliere

SALTELLI CARLO – Consigliere est.

LESTENSORE IL PRESIDENTE Carlo Saltelli Stenio Riccio

Depositata in Segreteria il 23 settembre 2004