Lavoro e Previdenza

Wednesday 27 April 2005

Pubblico impiego e gestione del personale. Le novità della Finanziaria 2005 chiarite nella circolare del Ministero della Funzione Pubblica 11.4.2005

Pubblico impiego e gestione del personale. Le novità della Finanziaria
2005 chiarite nella circolare del Ministero della Funzione Pubblica 11.4.2005

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ufficio per il personale delle
pubbliche amministrazioni

e

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE
FINANZE

Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato

Ispettorato generale per gli
ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico

U.P.P.A. Lettera circolare

Prot. DFP/14115/05/1.2.3.1

Roma 11 aprile 2005

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

– Ufficio del Segretario generale

A tutti i Ministeri

– Gabinetto

– Direzione
generale affari generali e personale

Al Consiglio di Stato

– Ufficio del Segretario generale

Alla Corte dei conti

– Ufficio del Segretario generale

All’Avvocatura generale dello Stato

– Ufficio del Segretario generale

Alle Amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo

(per il tramite dei Ministeri
interessati)

Al Consiglio nazionale dell’economia
e del lavoro – Ufficio del Segretario generale

Agli Enti di cui
all’articolo 70, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001

Alle Agenzie di cui al d.lgs. n. 300/1999

(per il tramite dei Ministeri
interessati)

Agli Enti pubblici non economici

(per il tramite dei Ministeri vigilanti)

Agli Enti di ricerca

(per il tramite dei Ministeri vigilanti)

e, p.c. Alla Presidenza della
Repubblica

– Segretariato generale

All’Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)

Loro sedi

Oggetto: Legge 30
dicembre 2004, n. 311: note esplicative in materia di dotazioni organiche,
mobilità ed assunzioni.

Premessa

La legge 30 dicembre 2004, n.311 presenta diverse novità in materia di
organici, mobilità e assunzioni per le pubbliche amministrazioni.

In particolare la legge finanziaria
per il 2005 dispone misure di contenimento della spesa per il triennio
2005-2007 intervenendo in modo significativo su tutte
le fasi della gestione del personale.

Pertanto appare utile fornire indicazioni
corrette in materia al fine di orientare le amministrazioni in questo processo
di rivisitazione degli organici e di riduzione dei costi in materia di
personale.

1. Misure in materia di dotazioni organiche

L’articolo 1, comma 93 contiene
previsioni relative alla riduzione dei costi derivanti
dalle dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche, finalizzate a
rendere gli organici coerenti con l’insieme delle altre misure contenute nella
legge stessa ed in particolare con il contingentamento pluriennale delle
assunzioni e la conseguente necessaria corrispondenza tra analisi dei
fabbisogni, piano occupazionale e dimensioni
organizzative delle amministrazioni stesse.

In particolare, le politiche di
finanza pubblica e di razionalizzazione delle
pubbliche amministrazioni comportano l’esigenza di organizzare le attività con
minori risorse umane anche in considerazione dei processi di decentramento e
degli incrementi di produttività derivanti dai percorsi di riqualificazione.

Sono direttamente destinatarie delle
predette previsioni le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie, incluse quelle fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, gli
enti pubblici non economici, gli enti di ricerca e gli
enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 e successive modificazioni. Le amministrazioni delle Autonomie regionali e
locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale individuano l’ambito di applicazione delle riduzioni in materia attraverso i
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al successivo comma
98 della legge finanziaria.

Dalla prevista riduzione delle
dotazioni organiche sono esclusi taluni settori o categorie
di personale espressamente individuati dal comma 94.

La rideterminazione
della dotazione organica deve essere operata sulla base dei principi e criteri
contenuti nell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e
nell’articolo 34 della legge n. 289 del 2002, tenendo conto in particolare del
processo tecnologico che consente alle amministrazioni di adottare misure di
razionalizzazione e riorganizzazione dei propri uffici, anche in attuazione di
quanto previsto dal successivo comma 192 sulle procedure informatizzate,
finalizzate ad una rapida e razionale riallocazione
del personale ed alla ottimizzazione dei compiti
direttamente connessi con le attività istituzionali e dei servizi da rendere
all’utenza, con significativa riduzione del numero dei dipendenti attualmente
applicati in compiti logistico-strumentali.

In concreto le amministrazioni devono
effettuare, in armonia con le finalità della norma, un
reale sforzo per rendere le dotazioni organiche rispondenti alle effettive
esigenze di servizio, anche mediante un’oculata redistribuzione
del personale, tenendo conto delle fondamentali competenze e funzioni che
individuano le missioni delle amministrazioni stesse nel contesto di una
complessiva analisi dei compiti istituzionali operata sulla base degli
indirizzi programmatici e degli obiettivi generali dell’azione amministrativa.

Le modalità procedurali attuative
continuano ad essere quelle proprie dei rispettivi ordinamenti, con
l’introduzione, però, per il solo settore relativo alle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di una misura di
semplificazione, consentendo la rideterminazione
attraverso il più rapido e meno complesso utilizzo del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro competente, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro
dell’economia e delle finanze.

La riduzione minima richiesta deve
essere non inferiore al 5% della spesa complessiva relativa al numero dei posti
in organico di ciascuna amministrazione. Occorre,
pertanto, individuare preliminarmente la spesa riferita alla dotazione organica
del personale, comprensiva anche dei dirigenti e suddivisa in aree e posizioni
economiche. I costi da considerare sono quelli derivanti dalla retribuzione
complessiva iniziale comprensiva degli oneri riflessi riferita alle singole
posizioni, da moltiplicare per il relativo numero previsto nella dotazione
organica di riferimento. La sommatoria di detti costi determinerà il quantitativo economico su cui operare la predetta
percentuale minima del 5 %.

Dopo aver individuato la nuova spesa
massima sulla base della quale poter rideterminare la propria dotazione
organica, le amministrazioni dovranno comunque
provvedere sulla base della rilevazione dei propri effettivi fabbisogni come
previsto, in particolare, dall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n.
165/2001. Al riguardo si rinvia alla circolare n. 1 del 4 marzo 2004 del
Ministro per la funzione pubblica sulla materia.

Per le amministrazioni che non provvedano a porre in essere entro il 30 aprile 2005 le
riduzioni come in precedenza indicate, le stesse vedono la loro dotazione
organica determinata ex lege, non in via transitoria
ma con effetti definitivi, in misura pari ai posti coperti dal personale di
ruolo in servizio, riferito a ciascuna qualifica, alla data del 31 dicembre
2004, più le procedure di mobilità avviate dalle amministrazioni di
destinazione alla stessa data, quelle speciali derivanti dai processi di
trasformazione o soppressione di amministrazioni pubbliche ovvero concernenti
personale in situazione di eccedenza effettuate entro il 30 aprile 2005 e le
procedure concorsuali in atto alla data del 30 novembre 2004.

Ulteriori indicazioni in materia di mobilità
saranno fornite nel paragrafo successivo.

Ulteriormente, sempre per le
amministrazioni inadempienti alla data del 30 aprile 2005, è prevista come
sanzione, l’applicazione dell’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n.
165/2001 che prevede il blocco delle assunzioni, anche con riguardo alle
categorie protette. Una misura, cioè, che inasprisce
il generale divieto ad assumere personale a tempo indeterminato che in via
ordinaria esclude, appunto, le categorie protette, e che, rende inoperante la
eventuale possibilità di utilizzare le priorità ad accedere al fondo per le
assunzioni, di cui al combinato disposto dei successivi commi 96 e 97, della
legge finanziaria.

In considerazione delle finalità
delle disposizioni della legge n. 311/2004 in materia di pubblico impiego, è
prevista inoltre una ulteriore rideterminazione
delle dotazioni organiche sempre in riduzione al termine del triennio 2005/2007
che tenga conto degli effetti derivanti dalle previsioni relative al blocco
delle assunzioni.

Quanto sopra a
conferma dell’indirizzo teso a non produrre differenziali non più giustificati
tra dotazioni organiche di diritto e contingenti di personale presente in servizio
e necessario al reale fabbisogno.

In considerazione dell’avvicinarsi
della scadenza del 30 aprile 2005 e della rilevanza delle conseguenze che la
mancata rideterminazione delle proprie dotazioni
organiche attraverso la riduzione della relativa spesa del 5% comportano per le
amministrazioni, si sollecitano le stesse a porre in essere prioritariamente le
relative attività, anche in relazione al fatto che la
possibilità di prendere in considerazione eventuali richieste di autorizzazioni
a bandire o ad assumere è subordinata all’acquisizione da parte della
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e
del Ministero dell’economia e finanze delle relative dotazioni organiche che,
naturalmente, tengano conto delle predette previsioni contenute nel comma 93.

2. Mobilità

La legge n. 311 del
2004 dedica particolare attenzione al tema della mobilità costituendo la
principale modalità di reclutamento in uno scenario di contenimento delle
assunzioni.

L’attivazione di procedure di
mobilità volontaria e d’ufficio (cioè relativa alla ricollocazione dei dipendenti in disponibilità iscritti
nelle apposite liste) viene incontro ad alcune esigenze fondamentali: il
soddisfacimento del fabbisogno professionale delle amministrazioni mediante
acquisizione di adeguate risorse umane, una più razionale distribuzione del
personale tra le amministrazioni o all’interno della stessa amministrazione, il
contenimento dei costi per le spese di personale, evitando l’assunzione di
nuove unità lì dove il fabbisogno può essere soddisfatto mediante l’attuazione
della mobilità, il desiderio del dipendente di trovare una collocazione
lavorativa più consona alle proprie necessità professionali o personali.

Il principio del previo esperimento
delle procedure di mobilità è stato più volte
affermato dal legislatore.

Si menziona, in proposito, l’articolo
39 della legge n. 449 del 1997, il quale prevede che, nell’ambito
dell’istruttoria effettuata dal Dipartimento della funzione pubblica e dalla
Ragioneria generale dello Stato per l’autorizzazione alle assunzioni, occorre
verificare, oltre all’effettiva esigenza di reperimento di personale,
l’impraticabilità di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilità.

L’articolo 34, comma 6, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 stabilisce poi che, nella programmazione triennale
del personale, le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata
impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell’apposito elenco e, cioè, al personale eccedentario
per il quale i tentativi di ricollocazione
all’interno e all’esterno dell’amministrazione interessata non abbiano avuto
esito.

L’effettività del principio, con
riferimento al personale in disponibilità, è stata successivamente
assicurata mediante l’articolo 7 della legge n. 3 del 2003, che ha introdotto
l’articolo 34 bis nell’ambito del decreto legislativo n. 165 del 2001. Infatti,
tale disposizione stabilisce un obbligo di comunicazione preventiva per le
amministrazioni che vogliono bandire concorsi, le quali debbono
indicare la posizione professionale che intendono ricoprire, i titoli e le
eventuali idoneità richiesti, nonché la sede da ricoprire. La comunicazione
preventiva è volta a verificare se sussiste personale in disponibilità da
ricollocare sui posti che l’amministrazione vorrebbe mettere a concorso, in
modo da evitare l’immissione di nuove unità in presenza
di personale eccedentario, che rischia la risoluzione
del rapporto di lavoro.

La ricollocazione
in questo caso avviene mediante assegnazione da parte del Dipartimento della
funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze,
o delle strutture regionali o provinciali competenti, a seconda che il
personale in disponibilità sia proveniente da
amministrazioni dello Stato o da enti pubblici nazionali ovvero da altre
amministrazioni.

Recentemente, il decreto legge n. 7 del 2005, come modificato dalla legge di conversione 31
marzo 2005, n. 43, ha novellato l’articolo 34 bis citato, rendendo la
disposizione più chiara ed esplicitando la possibilità per il Dipartimento
della funzione pubblica di avviare ricognizioni presso pubbliche
amministrazioni, ove ritenuto opportuno per una più rapida ricollocazione
del personale in disponibilità.

In quest’ultimo
caso, l’acquisizione del dipendente avviene in modo concordato e l’assegnazione
è disposta con decreto del Dipartimento, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze.

Si coglie l’occasione per precisare
che la comunicazione di cui all’articolo 34 bis citato non è
necessaria ove l’amministrazione intenda ricoprire il posto vacante
mediante attivazione di mobilità volontaria, in quanto tale procedura non
determina l’immissione di nuove risorse nell’organizzazione amministrativa, ma
solo lo spostamento di dipendenti da un’amministrazione all’altra.

Si segnala, inoltre, che il medesimo
decreto legge, in sede di conversione, è intervenuto anche sull’articolo
30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

In particolare, la nuova disposizione
rafforza il principio del previo esperimento delle procedure di mobilità,
specificando che le amministrazioni prima di procedere all’espletamento delle
procedure concorsuali debbono attivare le procedure di
mobilità volontaria, provvedendo in via prioritaria all’immissione in ruolo dei
dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo in servizio presso la stessa.
Come chiarito dalla norma, l’attuazione della mobilità presuppone un
inquadramento su posto vacante di professionalità corrispondente per area e
posizione economica.

L’articolo 1, comma 96, della legge
n. 311 del 2004 prevede espressamente che le autorizzazioni in deroga al
divieto di assunzione di cui al comma 95 sono
subordinate al previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità. Con
questa norma, pertanto, la legge finanziaria ha chiaramente subordinato la
possibilità di procedere ad assunzioni all’acquisizione preventiva del
personale in mobilità corrispondente alla posizione da ricoprire, in un’ottica
di razionalizzazione dell’organizzazione e di
contenimento della spesa.

Al riguardo, è chiaro che
l’istruttoria finalizzata a verificare la possibilità di assunzione
mediante mobilità deve essere svolta al momento della determinazione di
acquisizione di nuove unità di personale e, più a monte, al momento della
programmazione dei fabbisogni, ma la decisione si ripercuote poi sulle
effettive nuove assunzioni. In sostanza, la valutazione circa l’acquisizione in
mobilità da parte di ciascuna amministrazione deve
essere compiuta precedentemente all’indizione del concorso o della procedura
selettiva, sia mediante il ricorso alla mobilità volontaria sia mediante
l’invio della comunicazione prescritta dall’articolo 34 bis del decreto
legislativo n. 165 del 2001.

Conseguentemente, in sede di esame delle richieste di autorizzazione a bandire nuovi
concorsi il Dipartimento della funzione pubblica e il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato valuteranno, mediante la documentazione
richiesta per l’istruttoria, se è stato operato il ricorso alle procedure di
mobilità.

In ordine all’attivazione della mobilità
volontaria, al momento della presentazione della richiesta di autorizzazione a
bandire, l’amministrazione dovrà documentare la previa attivazione delle
procedure di mobilità con riferimento alle professionalità considerate.
Pertanto, il rilascio dell’autorizzazione sarà condizionato alla valutazione
del serio e concreto tentativo di attivazione della
mobilità.

Per quanto concerne specificamente
l’applicazione dell’articolo 34 bis, di regola la relativa comunicazione dovrà
essere inoltrata al Dipartimento della funzione pubblica dopo il rilascio
dell’autorizzazione a bandire mediante decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, in quanto la verifica circa la sussistenza di personale da
ricollocare va riferita al momento in cui si intende
effettivamente attivare la procedura di reclutamento.

Si richiama l’attenzione sulla
sanzione di nullità delle assunzioni effettuate in violazione delle previsioni di cui al citato articolo 34 bis.

Analogamente, anche la richiesta ad
assumere dovrà essere accompagnata dalla documentazione inerente la mobilità, questa volta con riferimento non semplicemente
all’attivazione, ma all’effettivo espletamento della stessa, con indicazione
della provenienza e della posizione del personale assorbito, anche con riguardo
a quelle categorie per le quali la legge prevede delle agevolazioni (ad
esempio, in quanto provenienti da processi di trasformazione o privatizzazione
di pubbliche amministrazioni).

Si segnala al riguardo che, in
mancanza di apposite clausole dei contratti collettivi
o di una specifica autorizzazione che attribuisca la competenza alla disciplina
in capo ad altri soggetti, la valutazione circa la corrispondenza professionale
è rimessa all’apprezzamento discrezionale di ciascuna amministrazione.

Oltre a subordinare le nuove
assunzioni al previo esperimento delle procedure di mobilità, in concomitanza
con l’introduzione del divieto di assunzione
generalizzato, la legge finanziaria prevede un’agevolazione per l’attuazione
delle relative procedure.

Al riguardo, rilevano il comma 47 e
il comma 95, ultimo periodo, dell’articolo 1. In base al combinato
disposto di queste disposizioni, la mobilità può essere attuata tra
amministrazioni soggette al regime di limitazione delle assunzioni senza
necessità di chiedere l’autorizzazione governativa ad
assumere. Per quanto concerne la mobilità in entrata nelle amministrazioni
dello Stato e negli enti pubblici non economici, stante la disposizione di cui
al comma 101 dell’articolo 1, essa potrà essere attuata nei confronti dei
dipendenti provenienti da qualsiasi altra amministrazione, tranne che dal
comparto scuola (a meno che non si tratti di docenti
inidonei alle funzioni di cui all’articolo 35, comma 5, terzo periodo, della
legge n. 289 del 2002, che sono personale eccedentario),
dalle università e dagli ordini e collegi professionali e relativi consigli e
federazioni. Infatti, poiché per le assunzioni di
questi dipendenti non sono previste limitazioni, le eventuali acquisizioni in
mobilità sono soggette ad autorizzazione, analogamente a quanto accade per le
nuove assunzioni.

Infine, si richiama l’attenzione
sulla mobilità relativa ad alcune categorie di personale, indicate
nell’articolo 1, comma 93, della legge n. 311 del 2004. Si tratta, in
particolare, della mobilità connessa ai processi di trasformazione delle
pubbliche amministrazioni, ove la legge abbia riconosciuto un’opzione per la permanenza nel rapporto di lavoro con le
pubbliche amministrazioni, come nel caso dell’Agenzia del demanio, ovvero
relativa al personale eccedentario o in
disponibilità, come i trasferimenti concernenti i docenti inidonei al servizio
di cui al menzionato articolo 35 della legge n. 289 del 2002 e i segretari
comunali e provinciali in disponibilità ex articoli 33 e 34 del decreto
legislativo n. 165 del 2001.

Per quanto concerne i dipendenti
optanti dell’Agenzia del demanio, in base alla legge finanziaria per l’anno
2005 e a quella relativa all’anno 2004, le
acquisizioni in mobilità possono essere effettuate anche in soprannumero
rispetto alla dotazione organica rideterminata a norma
dell’articolo 1, comma 93, della predetta legge n. 311, salvo riassorbimento al
verificarsi delle occorrenti vacanze di posti.

Ove la prescritta rideterminazione
non intervenisse nei termini di legge, con la conseguente determinazione ex lege al personale in servizio al 31 dicembre 2004, le
eventuali acquisizioni in mobilità effettuate entro il 30 aprile 2005 verrebbero assimilate – quanto alla dotazione organica – al
personale in servizio alla predetta data del 31 dicembre. Quest’ultimo
criterio vale anche per le altre categorie di dipendenti sopra menzionate, per
le quali vige la regola generale dell’assorbimento su posto vacante di organico di posizione corrispondente.

Con l’occasione si richiama
l’attenzione delle amministrazioni sulle ricognizioni che il Dipartimento della
funzione pubblica sta effettuando.

3. Autorizzazione all’avvio delle
procedure concorsuali.

Una novità introdotta dalla legge n.
311 del 2004 riguarda la disposizione contenuta nel comma 104, dell’articolo 1,
che, modificando il secondo periodo del comma 4, dell’articolo 35 del decreto
legislativo n. 165 del 2001, subordina l’avvio delle procedure concorsuali,
come disposto dall’articolo 39 della legge n. 449 del 1997, all’emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri.

Le amministrazioni destinatarie di
detta disposizione sono le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie, ivi compresa l’Agenzia autonoma
per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti
pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200
unità.

Tale misura mira a contenere,
conseguentemente alla riduzione degli organici, l’avvio delle procedure di
reclutamento, subordinandolo al previo esperimento delle procedure di mobilità,
nonché a tenere conto delle reali possibilità di
assunzioni previste dalla citata legge n. 311 del 2004.

Le amministrazioni interessate, ai
fini della relativa autorizzazione, dovranno, pertanto fare apposita
richiesta contestualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento della funzione pubblica – U.P.P.A. –
Servizio per la programmazione delle assunzioni e reclutamento – Corso Vittorio
Emanuele II, n. 116 – 00186 Roma ed al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.O.P.
– Ufficio II, Via XX Settembre n. 97 – 00187 Roma.

La richiesta dovrà essere corredata
della seguente documentazione:

· dotazioni
organiche vigenti, come rideterminate ai sensi del
comma 93, articolo 1 della legge n. 311 del 2004;

· l’atto di programmazione triennale
dei fabbisogni approvato ai sensi dell’articolo 39 della legge n. 449 del 1997,
nonché la relazione concernente l’esistenza di
effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio, che rendano non più
rinviabili le procedure concorsuali programmate;

· scheda attestante
lo svolgimento o l’avvio delle procedure di mobilità e contenente il numero
delle unità di personale in ingresso con indicazione delle amministrazioni di provenienza.

L’autorizzazione di cui al comma 1
sarà rilasciata con la condizione della verifica del rispetto delle previsioni
di cui all’articolo 1, comma 93, della legge n. 311 del 2004, nonché dell’espletamento delle procedure di mobilità
volontaria (anche con riferimento all’acquisizione di dipendenti provenienti
dalla trasformazione di amministrazioni pubbliche e di dipendenti in situazione
di eccedenza o disponibilità) a cui successivamente dovrà seguire la
comunicazione di cui all’articolo 34 bis del decreto legislativo n. 165 del
2001.

4. Misure in materia di assunzioni.

Il divieto riguarda tutte le
assunzioni di personale a tempo indeterminato derivanti da procedure
concorsuali pubbliche, ivi comprese quelle per la qualifica di dirigente, incluse
le assunzioni relative ai vincitori di procedure
selettive pubbliche, anche nel caso in cui le unità da assumere siano già
dipendenti della medesima amministrazione che ha bandito il concorso ovvero di
altre amministrazioni.

Tale divieto non si applica alle
università, agli ordini ed ai collegi professionali e relativi consigli e
federazioni, nonché al comparto scuola, per il quale
trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 22 della legge n. 448
del 2001, e 35 della legge n. 289 del 2002. Alle università si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 1, comma 105, della legge n. 311 del 2004.

Per i conservatori e le accademie si continua ad applicare in materia di assunzioni la disciplina
autorizzatoria di cui all’art. 39, comma 3 bis, della
legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modifiche. Cosi come previsto
dall’art. 3, comma 58 della legge n. 350/2003, in quanto ad oggi non è stata data completa attuazione alla legge 21 dicembre 1999,
n. 508 che prevede l’emanazione di appositi regolamenti.

Sono altresì escluse dal divieto
anche le assunzioni in favore delle amministrazioni autorizzate con il decreto
del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004 ma non ancora effettuate
alla data del 1° gennaio 2005, quelle connesse con la professionalizzazione
delle Forze Armate, nonché quelle previste da norme speciali indicate
espressamente al comma 95, dell’articolo 1, della legge n. 311 del 2004.

E’, infine, confermata la possibilità
per tutte le pubbliche amministrazioni di procedere, anche per il 2005, alle
assunzioni relative alle categorie protette.

Il comma 96 dell’articolo 1 della
citata legge n. 311 del 2004 prevede, per fronteggiare indifferibili esigenze
di servizio di particolare rilevanza ed urgenza, una specifica possibilità di deroga
al divieto di assunzione a tempo indeterminato in
favore delle amministrazioni elencate in premessa, nel senso che le
amministrazioni sottoposte al blocco possono procedere, per l’anno 2005 e
previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad avviare assunzioni
di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari a 40
milioni di euro per l’anno 2005 e a 120 milioni di euro a regime.

Si richiama l’attenzione sul rispetto
dei predetti vincoli finanziari, che costituiscono il presupposto per
l’emanazione del provvedimento autorizzatorio, con
particolare riferimento ai tempi di assunzione per
l’anno 2005.

La possibilità di assunzione
è subordinata all’obbligo che hanno le amministrazioni pubbliche di esperire,
prima di avviare le procedure di reclutamento di personale, la mobilità al fine
di favorire una più razionale ed efficace utilizzazione del personale in
servizio.

Le medesime amministrazioni
interessate sono tenute a dimostrare l’esistenza di effettive,
motivate ed indilazionabili esigenze di servizio, tra cui quelle volte ad
assicurare la funzionalità e l’ottimizzazione delle risorse disponibili per il
migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con i vincoli finanziari e
di bilancio.

Dette esigenze di servizio dovranno risultare anche dall’atto di programmazione triennale del
fabbisogno di personale approvato dai vertici delle amministrazioni, ai sensi
dell’articolo 39 della legge n. 449 del 1997.

Nell’ambito della deroga al divieto di assunzione, l’articolo 3, comma 97, della citata legge n.
311 del 2004 prevede alcuni criteri di priorità e precedenza dettati da
particolari esigenze funzionali ed organizzative, nonché dalla finalità di
favorire l’immissione di specifiche professionalità e categorie di personale.

Le priorità riguardano:

1. l’assunzione
di personale del settore della ricerca, di personale che presti attualmente o
abbia prestato servizio per almeno due anni in posizione di comando o distacco
presso l’APAT ai sensi dell’articolo 2, comma 6 del decreto legge 11 giugno
1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267,
di personale del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura,
di personale necessario per assicurare il rispetto degli impegni internazionali
ed il controllo dei confini dello stato, di personale addetto alla difesa
nazionale;

2. l’assunzione
dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico a 443 posti di ufficiale
giudiziario C1, pubblicato nella G.U., 4^ serie
speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002, per la copertura delle vacanze organiche
nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1 e nei ruoli dei cancellieri C1
dell’amministrazione giudiziaria, l’assunzione dei candidati a magistrato del
Consiglio di Stato risultati idonei del concorso a consigliere di Stato che
abbiano conservato, senza soluzione di continuità, i requisiti per la nomina a
tale qualifica fino alla data di entrata in vigore della predetta legge n.
311/2004, nonché i vincitori dei concorsi banditi per le esigenze di personale
civile degli arsenali della Marina militare ed espletati alla data del 30
settembre 2004;

3. l’assunzione
di personale addetto ai compiti di sicurezza pubblica e di difesa nazionale
(decreto legge 31 marzo 2005, n. 45).

5. Trattenimento in servizio.

L’articolo 1 quater
del decreto legge n. 136 del 2004, convertito con modifiche dalla legge n. 186
del 2004 attribuisce ai dipendenti della amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001 la facoltà di richiedere il trattenimento in servizio fino al
compimento del settantesimo anno di età.

Il trattenimento in servizio in
questione, peraltro, non forma oggetto di un diritto potestativo del dipendente
(come nell’ipotesi del mantenimento in servizio fino al compimento delle sessantasettesimo anno di età, prevista dal primo
comma dell’articolo 16 decreto legislativo n. 503 del 1992), ma è subordinato
ad una valutazione discrezionale dell’amministrazione. Tuttavia
l’articolo 1, comma 99, della legge n. 311 del 2004 estende l’ambito
applicativo del blocco delle assunzioni previsto dalle disposizioni di cui ai
commi da 93 a 107 “… anche al trattenimento in servizio di cui all’articolo 1 quater del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136…”.

In sostanza, il legislatore ha inteso
equiparare il trattenimento in servizio fino a 70 anni ad una nuova assunzione,
assoggettandolo, dunque, alle medesime disposizioni previste
dall’articolo 1, commi 93 e seguenti, della legge finanziaria.

Il medesimo comma
99 esclude espressamente
il comparto scuola dai vincoli e limiti assunzionali
di cui ai commi 95 e 97 della legge, per il quale settore si applica la
specifica disciplina autorizzatoria delle assunzioni.
Per i conservatori e le accademie si rinvia a quanto
precisato al punto 4.

Ciò posto, le amministrazioni di cui
al comma 95 dell’articolo 1 della legge n. 311 del 2004 che intendessero
trattenere il personale ai sensi della suindicata
normativa sono tenute a trasmettere apposita richiesta
di autorizzazione allo scrivente Dipartimento ed al Ministero dell’economia e
delle finanze, con allegata la documentazione di cui al successivo paragrafo
tenendo conto eventualmente dei tempi delle procedure di autorizzazione.

6. Procedura per
l’autorizzazione all’assunzione delle amministrazioni pubbliche in deroga al
blocco.

Le amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 95, della legge n. 311 del 2004, che intendano avviare,
per il corrente anno, assunzioni a tempo indeterminato di unità
di personale, in deroga al blocco delle assunzioni previsto dalla medesima
normativa, sono tenute, ai fini della relativa autorizzazione, a fare apposita
richiesta utilizzando l’allegato modello.

In detto modello, per singola
posizione economica, dovranno essere espressamente indicate:

· le unità richieste, distinguendo se
a tempo pieno o part-time;

· il numero dei posti disponibili in
organico per ciascuna posizione, che tenga conto delle disposizioni sulla rideterminazione delle dotazioni organiche, di cui al comma
93;

· la retribuzione complessiva annua
lorda da riconoscere al personale richiesto;

· la provenienza del personale di cui
si richiede l’assunzione (N.B.:
nel caso di personale già dipendente della stessa amministrazione o ente,
specificare la qualifica di provenienza e la retribuzione complessiva annua già
percepita; qualora per una stessa qualifica si verificassero più casistiche,
occorrerà utilizzare più righe nella tabella);

· la data di approvazione
della graduatoria di merito relativa al concorso interessato alla richiesta,
specificando se si tratta di vincitori o di idonei.

Dette richieste di autorizzazione
dovranno essere corredate anche di :

· dotazioni
organiche vigenti, come rideterminate ai sensi del
comma 93, dell’articolo 1 della legge n. 311 del 2004;

· relazione concernente l’esistenza di effettive, motivate e indilazionabili esigenze di
servizio, che rendano non più rinviabili le assunzioni programmate, nonché il
tipo di priorità, tra quelle elencate nell’articolo 1, comma 97, della legge n.
311 del 2004, per le quali si chiede l’autorizzazione ad assumere in deroga al
blocco delle assunzioni;

· scheda attestante l’effettivo
svolgimento delle procedure di mobilità, contenente il numero delle unità di
personale acquisite e le amministrazioni di provenienza;

· relazione tecnico-finanziaria
concernente i programmi di attuazione delle assunzioni
richieste ed i costi complessivi per l’anno 2005 e quelli a regime.

7. Conclusioni

Alla luce di quanto esposto, le
amministrazioni che hanno già provveduto ad inviare la
relativa documentazione sono invitate ad integrarla secondo quanto sopra
richiesto.

In ogni caso, tenuto conto della
limitata disponibilità finanziaria del fondo, nonché
delle situazioni prioritarie indicate dalla legge per talune amministrazioni o
categorie di personale, si invitano le amministrazioni in indirizzo a
circoscrivere le eventuali richieste di deroga a casi eccezionali ed urgenti.
Si fa presente, infine, che le assunzioni che saranno autorizzate nell’anno
2005 dovranno essere effettuate nel corso del medesimo
anno.

Si invitano le amministrazioni, nel
formulare tali richieste, a valutare attentamente le proprie esigenze
organizzative e funzionali in quanto modifiche ai contingenti autorizzati
potranno essere considerate solo in casi eccezionali ed in presenza di
determinati presupposti obiettivi sopravvenuti (come ad esempio, la
riorganizzazione di uffici, l’attribuzione di nuovi compiti, l’emanazione di
specifici provvedimenti legislativi o regolamentari che incidono sulla struttura
dell’amministrazione).

Si precisa inoltre che nel solo caso
di richieste di assunzione di personale già dipendente
della stessa amministrazione o ente il relativo onere verrà valutato in termine
di differenziale di costo tra le qualifiche di provenienza e di destinazione.

Le richieste di autorizzazione
dovranno, infine, essere trasmesse entro e non oltre il 30 maggio 2005
contestualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della
funzione pubblica – U.P.P.A. – Servizio per la
programmazione delle assunzioni e reclutamento – Corso Vittorio Emanuele II, n.
116 – 00186 Roma e al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato – I.G.O.P. –
Ufficio II, Via XX Settembre, n. 97 – 00187 Roma.

Il modello allegato alla presente
lettera, che è possibile scaricare dal sito internet del Dipartimento della
funzione pubblica: www.funzionepubblica.it, concernenti le richieste di autorizzazione, dovrà essere, altresì, inviato ai
seguenti indirizzi di posta elettronica:

reclutamento.uppa@funzionepubblica.it

drgs.igop.ufficio2@tesoro.it

Le richieste di assunzione
saranno sottoposte, ai sensi dell’articolo 39, comma 3 ter
della legge n. 449 del 1997, all’esame del Consiglio dei ministri, ai fini dell’adozione
della delibera autorizzatoria, previa istruttoria da
parte della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione
pubblica e del Ministero dell’economia e delle finanze.

Presidenza del Consiglio dei ministri

Dipartimento della funzione pubblica

Il Direttore dell’Ufficio per il
personale delle pubbliche amministrazioni

f.to Francesco Verbaro

Ministero dell’economia e delle finanze

Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato

L’Ispettore generale capo dell’Ispettorato
per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico

f.to Giuseppe Lucibello