Enti pubblici
Pubblicata sulla G.U. 13.9.2004 la legge 239/2004 sul riordino del settore energetico. LEGGE 23 agosto 2004, n.239
Pubblicata sulla G.U. 13.9.2004 la legge 239/2004 sul riordino del settore energetico
LEGGE 23 agosto 2004, n.239
Riordino del settore energetico, nonche’ delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia. (GU n. 215 del 13-9-2004)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
ART. 1.
1. Nell’ambito dei principi derivanti dall’ordinamento comunitario
e dagli obblighi internazionali, sono principi fondamentali in
materia energetica, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della
Costituzione, quelli posti dalla presente legge. Sono, altresi’,
determinate disposizioni per il settore energetico che contribuiscono
a garantire la tutela della concorrenza, la tutela dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
la tutela dell’incolumita’ e della sicurezza pubblica fatta salva la
disciplina in materia di rischi da incidenti rilevanti, la tutela
dell’ambiente e dell’ecosistema al fine di assicurare l’unita’
giuridica ed economica dello Stato e il rispetto delle autonomie
regionali e locali, dei trattati internazionali e della normativa
comunitaria. Gli obiettivi e le linee della politica energetica
nazionale, nonche’ i criteri generali per la sua attuazione a livello
territoriale, sono elaborati e definiti dallo Stato che si avvale
anche dei meccanismi di raccordo e di cooperazione con le autonomie
regionali previsti dalla presente legge. Sono fatte salve le
competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalita’ della presente
legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme
di attuazione.
2. Le attivita’ del settore energetico sono cosi’ disciplinate:
a) le attivita’ di produzione, importazione, esportazione,
stoccaggio non in sotterraneo anche di oli minerali, acquisto e
vendita di energia ai clienti idonei, nonche’ di trasformazione delle
materie fonti di energia, sono libere su tutto il territorio
nazionale, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico derivanti
dalla normativa comunitaria e dalla legislazione vigente;
b) le attivita’ di trasporto e dispacciamento del gas naturale a
rete, nonche’ la gestione di infrastrutture di approvvigionamento di
energia connesse alle attivita’ di trasporto e dispacciamento di
energia a rete, sono di interesse pubblico e sono sottoposte agli
obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria,
dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorita’
competenti;
c) le attivita’ di distribuzione di energia elettrica e gas
naturale a rete, di esplorazione, coltivazione, stoccaggio
sotterraneo di idrocarburi, nonche’ di trasmissione e dispacciamento
di energia elettrica sono attribuite in concessione secondo le
disposizioni di legge.
3. Gli obiettivi generali di politica energetica del Paese, il cui
conseguimento e’ assicurato sulla base dei principi di
sussidiarieta’, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione
dallo Stato, dall’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas, dalle
regioni e dagli enti locali, sono:
a) garantire sicurezza, flessibilita’ e continuita’ degli
approvvigionamenti di energia, in quantita’ commisurata alle
esigenze, diversificando le fonti energetiche primarie, le zone
geografiche di provenienza e le modalita’ di trasporto;
b) promuovere il funzionamento unitario dei mercati dell’energia,
la non discriminazione nell’accesso alle fonti energetiche e alle
relative modalita’ di fruizione e il riequilibrio territoriale in
relazione ai contenuti delle lettere da c) a l);
c) assicurare l’economicita’ dell’energia offerta ai clienti
finali e le condizioni di non discriminazione degli operatori nel
territorio nazionale, anche al fine di promuovere la competitivita’
del sistema economico del Paese nel contesto europeo e
internazionale;
d) assicurare lo sviluppo del sistema attraverso una crescente
qualificazione dei servizi e delle imprese e una loro diffusione
omogenea sul territorio nazionale;
e) perseguire il miglioramento della sostenibilita’ ambientale
dell’energia, anche in termini di uso razionale delle risorse
territoriali, di tutela della salute e di rispetto degli impegni
assunti a livello internazionale, in particolare in termini di
emissioni di gas ad effetto serra e di incremento dell’uso delle
fonti energetiche rinnovabili assicurando il ricorso equilibrato a
ciascuna di esse. La promozione dell’uso delle energie rinnovabili
deve avvenire anche attraverso il sistema complessivo dei meccanismi
di mercato, assicurando un equilibrato ricorso alle fonti stesse,
assegnando la preferenza alle tecnologie di minore impatto ambientale
e territoriale;
f) promuovere la valorizzazione delle importazioni per le
finalita’ di sicurezza nazionale e di sviluppo della competitivita’
del sistema economico del Paese;
g) valorizzare le risorse nazionali di idrocarburi, favorendone la
prospezione e l’utilizzo con modalita’ compatibili con l’ambiente;
h) accrescere l’efficienza negli usi finali dell’energia;
i) tutelare gli utenti-consumatori, con particolare riferimento
alle famiglie che versano in condizioni economiche disagiate;
l) favorire e incentivare la ricerca e l’innovazione tecnologica
in campo energetico, anche al fine di promuovere l’utilizzazione
pulita di combustibili fossili;
m) salvaguardare le attivita’ produttive con caratteristiche di
prelievo costanti e alto fattore di utilizzazione dell’energia
elettrica, sensibili al costo dell’energia;
n) favorire, anche prevedendo opportune incentivazioni, le
aggregazioni nel settore energetico delle imprese partecipate dagli
enti locali sia tra di loro che con le altre imprese che operano
nella gestione dei servizi.
4. Lo Stato e le regioni, al fine di assicurare su tutto il
territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni
concernenti l’energia nelle sue varie forme e in condizioni di
omogeneita’ sia con riguardo alle modalita’ di fruizione sia con
riguardo ai criteri di formazione delle tariffe e al conseguente
impatto sulla formazione dei prezzi, garantiscono:
a) il rispetto delle condizioni di concorrenza sui mercati
dell’energia, in conformita’ alla normativa comunitaria e nazionale;
b) l’assenza di vincoli, ostacoli o oneri, diretti o indiretti,
alla libera circolazione dell’energia all’interno del territorio
nazionale e dell’Unione europea;
c) l’assenza di oneri di qualsiasi specie che abbiano effetti
economici diretti o indiretti ricadenti al di fuori dell’ambito
territoriale delle autorita’ che li prevedono;
d) l’adeguatezza delle attivita’ energetiche strategiche di
produzione, trasporto e stoccaggio per assicurare adeguati standard
di sicurezza e di qualita’ del servizio nonche’ la distribuzione e la
disponibilita’ di energia su tutto il territorio nazionale;
e) l’unitarieta’ della regolazione e della gestione dei sistemi di
approvvigionamento e di trasporto nazionale e transnazionale di
energia;
f) l’adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle
infrastrutture energetiche, nei limiti consentiti dalle
caratteristiche fisiche e geografiche delle singole regioni,
prevedendo eventuali misure di compensazione e di riequilibrio
ambientale e territoriale qualora esigenze connesse agli indirizzi
strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di
attivita’, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale,
con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;
g) la trasparenza e la proporzionalita’ degli obblighi di servizio
pubblico inerenti le attivita’ energetiche, sia che siano esercitate
in regime di concessione, sia che siano esercitate in regime di
libero mercato;
h) procedure semplificate, trasparenti e non discriminatorie per
il rilascio di autorizzazioni in regime di libero mercato e per la
realizzazione delle infrastrutture;
i) la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, e del paesaggio, in
conformita’ alla normativa nazionale, comunitaria e agli accordi
internazionali.
5. Le regioni e gli enti locali territorialmente interessati dalla
localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal
potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti hanno
diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che
individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale,
coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale,
fatto salvo quanto previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387.
6. Le regioni determinano con proprie leggi, ai sensi
dell’articolo 118 della Costituzione, l’attribuzione dei compiti e
delle funzioni amministrativi non previsti dal comma 7, ferme le
funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle citta’
metropolitane previste dal testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
7. Sono esercitati dallo Stato, anche avvalendosi dell’Autorita’
per l’energia elettrica e il gas, i seguenti compiti e funzioni
amministrativi:
a) le determinazioni inerenti l’importazione e l’esportazione di
energia;
b) la definizione del quadro di programmazione di settore;
c) la determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e
delle norme tecniche essenziali degli impianti di produzione,
trasporto, stoccaggio e distribuzione dell’energia, nonche’ delle
caratteristiche tecniche e merceologiche dell’energia importata,
prodotta, distribuita e consumata;
d) l’emanazione delle norme tecniche volte ad assicurare la
prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela della salute del
personale addetto agli impianti di cui alla lettera c);
e) l’emanazione delle regole tecniche di prevenzione incendi per
gli impianti di cui alla lettera c) dirette a disciplinare la
sicurezza antincendi con criteri uniformi sul territorio nazionale,
spettanti in via esclusiva al Ministero dell’interno sulla base della
legislazione vigente;
f) l’imposizione e la vigilanza sulle scorte energetiche
obbligatorie;
g) l’identificazione delle linee fondamentali dell’assetto del
territorio nazionale con riferimento all’articolazione territoriale
delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse
nazionale ai sensi delle leggi vigenti;
h) la programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche
dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti;
i) l’individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti
strategici, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e del
decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, al fine di garantire la
sicurezza strategica, ivi inclusa quella degli approvvigionamenti
energetici e del relativo utilizzo, il contenimento dei costi
dell’approvvigionamento energetico del Paese, lo sviluppo delle
tecnologie innovative per la generazione di energia elettrica e
l’adeguamento della strategia nazionale a quella comunitaria per le
infrastrutture energetiche;
l) l’utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del
mare territoriale per finalita’ di approvvigionamento di fonti di
energia;
m) le determinazioni in materia di rifiuti radioattivi;
n) le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e
coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia
mineraria, adottate, per la terraferma, di intesa con le regioni
interessate;
o) la definizione dei programmi di ricerca scientifica in campo
energetico, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
p) la definizione dei principi per il coordinato utilizzo delle
risorse finanziarie regionali, nazionali e dell’Unione europea,
sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
q) l’adozione di misure temporanee di salvaguardia della
continuita’ della fornitura, in caso di crisi del mercato
dell’energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettivita’ o
per l’integrita’ delle apparecchiature e degli impianti del sistema
energetico;
r) la determinazione dei criteri generali a garanzia della
sicurezza degli impianti utilizzatori all’interno degli edifici,
ferma restando la competenza del Ministero dell’interno in ordine ai
criteri generali di sicurezza antincendio.
8. Lo Stato esercita i seguenti compiti e funzioni:
a) con particolare riguardo al settore elettrico, anche
avvalendosi dell’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas:
1) il rilascio della concessione per l’esercizio delle attivita’
di trasmissione e dispacciamento nazionale dell’energia elettrica e
l’adozione dei relativi indirizzi;
2) la stipula delle convenzioni per il trasporto dell’energia
elettrica sulla rete nazionale;
3) l’approvazione degli indirizzi di sviluppo della rete di
trasmissione nazionale, considerati anche i piani regionali di
sviluppo del servizio elettrico;
4) l’aggiornamento, sentita la Conferenza unificata, della
convenzione tipo per disciplinare gli interventi di manutenzione e di
sviluppo della rete nazionale e dei dispositivi di interconnessione;
5) l’adozione di indirizzi e di misure a sostegno della sicurezza
e dell’economicita’ degli interscambi internazionali, degli
approvvigionamenti per i clienti vincolati o disagiati, del sistema
di generazione e delle reti energetiche, promuovendo un accesso piu’
esteso all’importazione di energia elettrica;
6) l’adozione di misure finalizzate a garantire l’effettiva
concorrenzialita’ del mercato dell’ energia elettrica;
7) la definizione dei criteri generali per le nuove concessioni di
distribuzione dell’energia elettrica e per l’autorizzazione alla
costruzione e all’esercizio degli impianti di generazione di energia
elettrica di potenza termica superiore ai 300 MW, sentita la
Conferenza unificata e tenuto conto delle linee generali dei piani
energetici regionali;
b) con particolare riguardo al settore del gas naturale, anche
avvalendosi dell’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas:
1) l’adozione di indirizzi alle imprese che svolgono attivita’ di
trasporto, dispacciamento sulla rete nazionale e rigassificazione di
gas naturale e di disposizioni ai fini dell’utilizzo, in caso di
necessita’, degli stoccaggi strategici nonche’ la stipula delle
relative convenzioni e la fissazione di regole per il dispacciamento
in condizioni di emergenza e di obblighi di sicurezza;
2) l’individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, della
rete nazionale di gasdotti;
3) le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in
giacimento;
4) l’autorizzazione allo svolgimento delle attivita’ di
importazione e vendita del gas ai clienti finali rilasciata sulla
base di criteri generali stabiliti, sentita la Conferenza unificata;
5) l’adozione di indirizzi per la salvaguardia della continuita’ e
della sicurezza degli approvvigionamenti, per il funzionamento
coordinato del sistema di stoccaggio e per la riduzione della
vulnerabilita’ del sistema nazionale del gas naturale;
c) con particolare riguardo al settore degli oli minerali, intesi
come oli minerali greggi, residui delle loro distillazioni e tutte le
specie e qualita’ di prodotti petroliferi derivati e assimilati,
compresi il gas di petrolio liquefatto e il biodiesel:
1) adozione di indirizzi e di criteri programmatici in materia di
impianti di lavorazione e stoccaggio adibito all’importazione e
all’esportazione di oli minerali, al fine di garantire
l’approvvigionamento del mercato;
2) individuazione di iniziative di raccordo tra le regioni e le
amministrazioni centrali interessate, per la valutazione congiunta
dei diversi provvedimenti, anche di natura ambientale e fiscale, in
materia di oli minerali, in grado di produrre significativi riflessi
sulle scelte di politica energetica nazionale, nonche’ per la
definizione di iter semplificati per la realizzazione degli
investimenti necessari per l’adeguamento alle disposizioni nazionali,
comunitarie e internazionali;
3) monitoraggio, anche sulla base delle indicazioni delle regioni,
dell’effettiva capacita’ di lavorazione e di stoccaggio adibito
all’importazione e all’esportazione di oli minerali;
4) promozione di accordi di programma, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, con le regioni e gli enti locali per
la realizzazione e le modifiche significative di infrastrutture di
lavorazione e di stoccaggio di oli minerali, strategiche per
l’approvvigionamento energetico del Paese;
5) individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, di
criteri e modalita’ per il rilascio delle autorizzazioni
all’installazione e all’esercizio degli impianti di lavorazione e di
stoccaggio di oli minerali. Resta ferma la disciplina prevista dalla
normativa vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale;
6) individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, della
rete nazionale di oleodotti.
9. Per il conseguimento degli obiettivi generali di cui al comma
3, lo Stato e le regioni individuano specifiche esigenze di
intervento e propongono agli organi istituzionali competenti le
iniziative da intraprendere, acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
10. Se le iniziative di cui al comma 9 prevedono una ripartizione
di compiti tra le regioni, la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, acquisito il parere degli enti locali interessati, provvede
a definire tale ripartizione.
11. Ai sensi dell’articolo 2, comma 21, della legge 14 novembre
1995, n. 481, il Governo indica all’Autorita’ per l’energia elettrica
e il gas, nell’ambito del Documento di programmazione
economico-finanziaria, il quadro di esigenze di sviluppo dei servizi
di pubblica utilita’ dei settori dell’energia elettrica e del gas che
corrispondono agli interessi generali del Paese. Ai fini del
perseguimento degli obiettivi generali di politica energetica del
Paese di cui al comma 3, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle attivita’ produttive, puo’ definire, sentite le
Commissioni parlamentari competenti, indirizzi di politica generale
del settore per l’esercizio delle funzioni attribuite all’Autorita’
per l’energia elettrica e il gas ai sensi della legislazione vigente.
12. L’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas presenta al
Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri la relazione
sullo stato dei servizi e sull’attivita’ svolta, ai sensi
dell’articolo 2, comma 12, lettera i), della legge 14 novembre 1995,
n. 481, entro il 30 giugno di ciascun anno. Nella relazione
l’Autorita’ illustra anche le iniziative assunte nel quadro delle
esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilita’ e in
conformita’ agli indirizzi di politica generale del settore di cui al
comma 11.
13. Nei casi in cui l’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas
sia tenuta ad esprimere il parere su provvedimenti o atti ai sensi
delle leggi vigenti, fatti salvi i diversi termini previsti dalle
leggi medesime, l’Autorita’ si pronunzia entro il termine di sessanta
giorni dalla data di ricevimento del provvedimento o dell’atto.
Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento o l’atto puo’
comunque essere adottato.
14. Nei casi in cui l’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas
non adotti atti o provvedimenti di sua competenza ai sensi delle
leggi vigenti, il Governo puo’ esercitare il potere sostitutivo nelle
forme e nei limiti stabiliti dal presente comma. A tale fine il
Ministro delle attivita’ produttive trasmette all’Autorita’ un
sollecito ad adempiere entro i successivi sessanta giorni. Trascorso
tale termine senza che l’Autorita’ abbia adottato l’atto o il
provvedimento, questo e’ adottato con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle attivita’ produttive.
15. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas e’ organo
collegiale costituito dal Presidente e da quattro membri. Ferma
restando la scadenza naturale dei componenti l’Autorita’ in carica
alla predetta data, i nuovi membri sono nominati entro i successivi
sessanta giorni, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo
2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
16. I componenti dell’organo competente per la determinazione
delle tariffe elettriche, ivi compresa la determinazione del
sovrapprezzo termico, rispondono degli atti e dei comportamenti posti
in essere nell’esercizio delle loro funzioni, ove i fatti non abbiano
rilevanza penale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2043 e
seguenti del codice civile soltanto a titolo di responsabilita’
civile, in conformita’ con le disposizioni degli articoli 33, 34 e 35
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituiti
dall’articolo 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205.
17. I soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella
realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione tra le reti
nazionali di trasporto di gas degli Stati membri dell’Unione europea
e la rete di trasporto italiana, nella realizzazione in Italia di
nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e di
nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale, o in significativi
potenziamenti delle capacita’ delle infrastrutture esistenti sopra
citate, tali da permettere lo sviluppo della concorrenza e di nuove
fonti di approvvigionamento di gas naturale, possono richiedere, per
la capacita’ di nuova realizzazione, un’esenzione dalla disciplina
che prevede il diritto di accesso dei terzi. L’esenzione e’
accordata, caso per caso, per un periodo di almeno venti anni e per
una quota di almeno l’80 per cento della nuova capacita’, dal
Ministero delle attivita’ produttive, previo parere dell’Autorita’
per l’energia elettrica e il gas. In caso di realizzazione di nuove
infrastrutture di interconnessione, l’esenzione e’ accordata previa
consultazione delle autorita’ competenti dello Stato membro
interessato. Restano fermi le esenzioni accordate prima della data di
entrata in vigore della presente legge ai sensi del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e i diritti derivanti
dall’articolo 27 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, per le
concessioni rilasciate ai sensi delle norme vigenti e per le
autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 8 della legge 24
novembre 2000, n. 340. Con decreto del Ministro delle attivita’
produttive sono definiti i principi e le modalita’ per il rilascio
delle esenzioni e per l’accesso alla rete nazionale dei gasdotti
italiani nei casi di cui al presente comma, nel rispetto di quanto
previsto dalle disposizioni comunitarie in materia.
18. I soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella
realizzazione di nuove infrastrutture internazionali di
interconnessione con Stati non appartenenti all’Unione europea ai
fini dell’importazione in Italia di gas naturale o nel potenziamento
delle capacita’ di trasporto degli stessi gasdotti esistenti, hanno
diritto, nei corrispondenti punti d’ingresso della rete nazionale dei
gasdotti, all’allocazione prioritaria nel conferimento della
corrispondente nuova capacita’ realizzata in Italia di una quota
delle capacita’ di trasporto pari ad almeno l’80 per cento delle
nuove capacita’ di importazione realizzate all’estero, per un periodo
di almeno venti anni, e in base alle modalita’ di conferimento e alle
tariffe di trasporto, stabilite dall’Autorita’ per l’energia
elettrica e il gas. Tale diritto e’ accordato dal Ministero delle
attivita’ produttive, previo parere dell’Autorita’ per l’energia
elettrica e il gas, che deve essere reso entro il termine di trenta
giorni dalla richiesta, trascorso il quale si intende reso
positivamente.
19. Ai fini di quanto previsto dai commi 17 e 18, per soggetti che
investono si intendono anche i soggetti che, mediante la
sottoscrizione di contratti di importazione garantiti a lungo
termine, contribuiscono a finanziare il progetto.
20. La residua quota delle nuove capacita’ di trasporto ai punti
di ingresso della rete nazionale dei gasdotti di cui al comma 18,
nonche’ la residua quota delle capacita’ delle nuove infrastrutture
di interconnessione, dei nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas
naturale e dei nuovi terminali di rigassificazione di cui al comma
17, e dei potenziamenti delle capacita’ esistenti di cui allo stesso
comma 17, sono allocate secondo procedure definite dall’Autorita’ per
l’energia elettrica e il gas in base a criteri di efficienza,
economicita’ e sicurezza del sistema stabiliti con decreti del
Ministro delle attivita’ produttive.
21. I criteri di cui al comma 20 non si applicano in tutti i casi
in cui l’accesso al sistema impedirebbe agli operatori del settore di
svolgere gli obblighi di servizio pubblico cui sono soggetti, ovvero
nel caso in cui dall’accesso derivino gravi difficolta’ economiche e
finanziarie ad imprese del gas naturale operanti nel sistema, in
relazione a contratti di tipo “take or pay” sottoscritti prima della
data di entrata in vigore della direttiva 98/30/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998.
22. L’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato, anche su
segnalazione dell’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas, adotta
i provvedimenti di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, a carico
dei soggetti che non rispettano i criteri in base ai quali hanno
ottenuto l’allocazione delle capacita’ di trasporto, stoccaggio o di
rigassificazione di cui al comma 20.
23. Ai fini di salvaguardare la continuita’ e la sicurezza del
sistema nazionale del gas naturale tramite l’istituzione di un punto
di cessione e scambio dei volumi di gas e delle capacita’ di entrata
e di uscita sulla rete di trasporto nazionale del gas, l’Autorita’
per l’energia elettrica e il gas, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, individua le procedure di cui
all’articolo 13 della deliberazione della medesima Autorita’ 17
luglio 2002, n. 137/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190
del 14 agosto 2002.
24. All’articolo 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290:
a) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
“2. Il Ministro delle attivita’ produttive emana gli indirizzi per
lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e
di gas naturale e verifica la conformita’ dei piani di sviluppo
predisposti, annualmente, dai gestori delle reti di trasporto con gli
indirizzi medesimi”;
b) nel comma 4 le parole: “e comunque ciascuna societa’ a
controllo pubblico” sono sostituite dalle seguenti: “e ciascuna
societa’ a controllo pubblico, anche indiretto, solo qualora operi
direttamente nei medesimi settori”.
25. Il termine di cui al comma 7 dell’articolo 1-sexies del
decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e’ prorogato al 31 dicembre
2004.
26. I commi 1, 2, 3 e 4 del citato articolo 1-sexies del
decreto-legge n. 239 del 2003 sono sostituiti dai seguenti:
“1. Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di
promuovere la concorrenza nei mercati dell’energia elettrica, la
costruzione e l’esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete
nazionale di trasporto dell’energia elettrica sono attivita’ di
preminente interesse statale e sono soggetti a un’autorizzazione
unica, rilasciata dal Ministero delle attivita’ produttive di
concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e previa intesa con la regione o le regioni interessate, la quale
sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso
comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo
a costruire e ad esercire tali infrastrutture in conformita’ al
progetto approvato. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio provvede alla valutazione di impatto ambientale e alla
verifica della conformita’ delle opere al progetto autorizzato.
Restano ferme, nell’ambito del presente procedimento unico, le
competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in
merito all’accertamento della conformita’ delle opere alle
prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbanistici ed
edilizi.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1:
a) indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a
carico del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la
salvaguardia del sistema energetico nazionale e la tutela ambientale,
nonche’ il termine entro il quale l’iniziativa e’ realizzata;
b) comprende la dichiarazione di pubblica utilita’,
indifferibilita’ ed urgenza dell’opera, l’eventuale dichiarazione di
inamovibilita’ e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio
dei beni in essa compresi, conformemente al decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita’. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino
variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio
dell’autorizzazione ha effetto di variante urbanistica.
3. L’autorizzazione di cui al comma 1 e’ rilasciata a seguito di
un procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni,
nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita’ di
cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento puo’ essere
avviato sulla base di un progetto preliminare o analogo purche’
evidenzi, con elaborato cartografico, le aree potenzialmente
impegnate sulle quali apporre il vincolo preordinato all’esproprio,
le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di
salvaguardia. Al procedimento partecipano il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e le altre amministrazioni interessate nonche’
i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali
interferenze con altre infrastrutture esistenti. Per il rilascio
dell’autorizzazione, ai fini della verifica della conformita’
urbanistica dell’opera, e’ fatto obbligo di richiedere il parere
motivato degli enti locali nel cui territorio ricadano le opere di
cui al comma 1. Il rilascio del parere non puo’ incidere sul rispetto
del termine entro il quale e’ prevista la conclusione del
procedimento.
4. Nel caso in cui, secondo la legislazione vigente, le opere di
cui al presente articolo siano sottoposte a valutazione di impatto
ambientale (VIA), l’esito positivo di tale valutazione costituisce
parte integrante e condizione necessaria del procedimento
autorizzatorio. L’istruttoria si conclude una volta acquisita la VIA
o, nei casi previsti, acquisito l’esito della verifica di
assoggettabilita’ a VIA e, in ogni caso, entro il termine di cui al
comma 3. Per i procedimenti relativamente ai quali non sono
prescritte le procedure di valutazione di impatto ambientale, il
procedimento unico deve essere concluso entro il termine di
centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda.
4-bis. In caso di mancata definizione dell’intesa con la regione o
le regioni interessate nel termine prescritto per il rilascio
dell’autorizzazione, lo Stato esercita il potere sostitutivo ai sensi
dell’articolo 120 della Costituzione, nel rispetto dei principi di
sussidiarieta’ e leale collaborazione e autorizza le opere di cui al
comma 1, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro delle attivita’ produttive previo concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio.
4-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano, su
istanza del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore della presente disposizione eccetto i procedimenti
per i quali sia completata la procedura di VIA, ovvero il relativo
procedimento risulti in fase di conclusione.
4-quater. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle
reti elettriche di interconnessione con l’estero con livello di
tensione pari o superiore a 150 kV qualora per esse vi sia un diritto
di accesso a titolo prioritario, e si applicano alle opere connesse e
alle infrastrutture per il collegamento alle reti nazionali di
trasporto dell’energia delle centrali termoelettriche di potenza
superiore a 300 MW termici, gia’ autorizzate in conformita’ alla
normativa vigente”.
27. Al citato articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003,
al comma 5, le parole: “di reti energetiche” sono sostituite dalle
seguenti: “di reti elettriche”; nello stesso articolo 1-sexies, al
comma 6, le parole: “anche per quanto attiene al trasporto nazionale
del gas naturale e degli oli minerali” sono soppresse.
28. Nell’articolo 9, comma 2, ultimo periodo, della legge 22
febbraio 2001, n. 36, le parole: “decreto di cui all’articolo 4,
comma 2, lettera a)” sono sostituite dalle seguenti: “decreto di cui
all’articolo 4, comma 4″.
29. Fino alla completa realizzazione del mercato unico
dell’energia elettrica e del gas naturale, in caso di operazioni di
concentrazione di imprese operanti nei mercati dell’energia elettrica
e del gas cui partecipino imprese o enti di Stati membri dell’Unione
europea ove non sussistano adeguate garanzie di reciprocita’, il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
attivita’ produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, puo’, entro trenta giorni dalla comunicazione
dell’operazione all’Autorita’ garante della concorrenza e del
mercato, definire condizioni e vincoli cui devono conformarsi le
imprese o gli enti degli Stati membri interessati allo scopo di
tutelare esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti nazionali di
energia ovvero la concorrenza nei mercati.
30. All’articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:
“5-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, e’ cliente idoneo ogni cliente finale, singolo o
associato, il cui consumo, misurato in un unico punto del territorio
nazionale, destinato alle attivita’ esercitate da imprese individuali
o costituite in forma societaria, nonche’ ai soggetti di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, e’ risultato, nell’anno precedente,
uguale o superiore a 0,05 GWh.
5-quater. A decorrere dal 1° luglio 2004, e’ cliente idoneo ogni
cliente finale non domestico.
5-quinquies. A decorrere dal 1° luglio 2007, e’ cliente idoneo
ogni cliente finale.
5-sexies. I clienti vincolati che alle date di cui ai commi 5-ter,
5-quater e 5-quinquies diventano idonei hanno diritto di recedere dal
preesistente contratto di fornitura, come clienti vincolati, con
modalita’ stabilite dall’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas.
Qualora tale diritto non sia esercitato, la fornitura ai suddetti
clienti idonei continua ad essere garantita dall’Acquirente unico
Spa”.
31. Il comma 3 dell’articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, e’ abrogato.
32. I consorzi previsti dall’articolo 1 della legge 27 dicembre
1953, n. 959, possono cedere l’energia elettrica sostitutiva del
sovracanone ai clienti idonei e all’Acquirente unico Spa per la
fornitura ai clienti vincolati.
33. Sono fatte salve le concessioni di distribuzione di energia
elettrica in essere, ivi compresa, per quanto riguarda l’attivita’ di
distribuzione, la concessione di cui all’articolo 14, comma 1, del
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Il Ministro delle attivita’
produttive, sentita l’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas,
anche al fine di garantire la parita’ di condizioni, puo’ proporre
modifiche e variazioni delle clausole contenute nelle relative
convenzioni.
34. Le aziende operanti nei settori dell’energia elettrica e del
gas naturale che hanno in concessione o in affidamento la gestione di
servizi pubblici locali ovvero la gestione delle reti, degli impianti
e delle altre dotazioni infrastrutturali, nel territorio cui la
concessione o l’affidamento si riferiscono e per la loro durata, non
possono esercitare, in proprio o con societa’ collegate o
partecipate, alcuna attivita’ in regime di concorrenza, ad eccezione
delle attivita’ di vendita di energia elettrica e di gas e di
illuminazione pubblica, nel settore dei servizi postcontatore, nei
confronti degli stessi utenti del servizio pubblico e degli impianti.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministero delle attivita’ produttive, l’Autorita’ per l’energia
elettrica e il gas e le altre amministrazioni interessate
provvederanno a modificare e integrare le norme e i provvedimenti
rilevanti ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al
presente comma.
35. L’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta,
compatibilmente con lo sviluppo della tecnologia degli apparecchi di
misura, i provvedimenti necessari affinche’ le imprese distributrici
mettano a disposizione dei propri clienti o di un operatore prescelto
da tali clienti a rappresentarli il segnale per la misura dei loro
consumi elettrici.
36. I proprietari di nuovi impianti di produzione di energia
elettrica di potenza termica non inferiore a 300 MW che sono
autorizzati dopo la data di entrata in vigore della presente legge
corrispondono alla regione sede degli impianti, a titolo di
contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio
e per l’impatto logistico dei cantieri, un importo pari a 0,20 euro
per ogni MWh di energia elettrica prodotta, limitatamente ai primi
sette anni di esercizio degli impianti. La regione sede degli
impianti provvede alla ripartizione del contributo compensativo tra i
seguenti soggetti:
a) il comune sede dell’impianto, per un importo non inferiore al
40 per cento del totale;
b) i comuni contermini, in misura proporzionale per il 50 per
cento all’estensione del confine e per il 50 per cento alla
popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale;
c) la provincia che comprende il comune sede dell’impianto.
37. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede alla
revisione biennale degli importi di cui al comma 36 con le modalita’
di cui all’articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925. Nei casi
di localizzazione degli impianti in comuni confinanti con piu’
regioni, i comuni beneficiari del contributo compensativo di cui al
comma 36 sono determinati dalla regione sede dell’impianto d’intesa
con le regioni confinanti. Per gli impianti di potenza termica non
inferiore a 300 MW, oggetto di interventi di potenziamento
autorizzati dopo la data di entrata in vigore della presente legge,
il contributo, calcolato con riferimento all’incremento di potenza
derivante dall’intervento, e’ ridotto alla meta’ e viene corrisposto
per un periodo di tre anni dall’entrata in esercizio dello stesso
ripotenziamento. Il contributo di cui al presente comma e al comma 36
non e’ dovuto in tutti i casi in cui vengono stipulati gli accordi di
cui al comma 5 o risultino comunque gia’ stipulati, prima della data
di entrata in vigore della presente legge, accordi volontari relativi
a misure di compensazione. Qualora gli impianti di produzione di
energia elettrica, per la loro particolare ubicazione, valutata in
termini di area di raggio non superiore a 10 km dal punto
baricentrico delle emissioni ivi incluse le opere connesse,
interessino o esplichino effetti ed impatti su parchi nazionali, il
contributo ad essi relativo e’ corrisposto agli enti territoriali
interessati in base a criteri individuati con decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
38. Le operazioni effettuate sul mercato elettrico di cui
all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, si considerano effettuate, ai fini e per gli effetti di cui
all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, all’atto del pagamento del
corrispettivo, salvo il disposto del quarto comma del medesimo
articolo 6.
39. Qualora si verifichino variazioni dell’imponibile o
dell’imposta relative ad operazioni effettuate sul mercato elettrico
di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, le rettifiche previste dall’articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, sono operate con riferimento alla fattura emessa in
relazione all’operazione omologa piu’ recente effettuata dal soggetto
passivo nei confronti della medesima controparte. Per operazione
omologa si intende quella effettuata con riferimento allo stesso
periodo e allo stesso punto di offerta.
40. Dalla data di assunzione di responsabilita’ della funzione di
garante della fornitura di energia elettrica per clienti vincolati da
parte dell’Acquirente unico Spa, i contratti di importazione in
essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, in capo all’ENEL Spa e destinati al mercato
vincolato, possono essere trasferiti alla medesima Acquirente unico
Spa con decreto del Ministro delle attivita’ produttive, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, garantendo al cedente
il beneficio derivante dalla differenza tra il prezzo dell’energia
importata attraverso i contratti ceduti e il prezzo dell’energia
elettrica di produzione nazionale. L’Autorita’ per l’energia
elettrica e il gas determina le modalita’ tecniche ed economiche per
detto trasferimento.
41. Previa richiesta del produttore, l’energia elettrica prodotta
da impianti di potenza inferiore a 10 MVA, l’energia elettrica di cui
al secondo periodo del comma 12 dell’articolo 3 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonche’ quella prodotta da impianti
entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 alimentati dalle fonti
rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice
e idraulica, limitatamente, per quest’ultima fonte, agli impianti ad
acqua fluente, e’ ritirata dal Gestore della rete di trasmissione
nazionale Spa o dall’impresa distributrice rispettivamente se
prodotta da impianti collegati alla rete di trasmissione nazionale o
alla rete di distribuzione. L’energia elettrica di cui al primo e al
terzo periodo del comma 12 dell’articolo 3 del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, continua ad essere ritirata dal Gestore della rete
di trasmissione nazionale Spa. L’Autorita’ per l’energia elettrica e
il gas determina le modalita’ per il ritiro dell’energia elettrica di
cui al primo periodo del presente comma, facendo riferimento a
condizioni economiche di mercato. Dopo la scadenza delle convenzioni
in essere, l’energia elettrica di cui al primo e al terzo periodo del
comma 12 dell’articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, esclusa quella di cui al primo periodo del presente comma, viene
ceduta al mercato.
42. I produttori nazionali di energia elettrica possono,
eventualmente in compartecipazione con imprese di altri paesi,
svolgere attivita’ di realizzazione e di esercizio di impianti
localizzati all’estero, anche al fine di importarne l’energia
prodotta.
43. Per la riforma della disciplina del servizio elettrico nelle
piccole reti isolate di cui all’articolo 2, comma 17, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonche’ del servizio svolto dalle
imprese elettriche minori di cui all’articolo 4, numero 8), della
legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni, e di cui
all’articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il Governo e’
delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge e nel rispetto delle prerogative costituzionali
delle regioni, un decreto legislativo secondo i seguenti principi e
criteri direttivi:
a) tutela dei clienti finali e sviluppo, ove le condizioni
tecnico-economiche lo consentano, dell’interconnessione con la rete
di trasmissione nazionale;
b) definizione di obiettivi temporali di miglioramento
dell’efficienza e dell’economicita’ del servizio reso dalle imprese,
con individuazione di specifici parametri ai fini della
determinazione delle integrazioni tariffarie;
c) previsione di interventi sostitutivi per assicurare la
continuita’ e la qualita’ della fornitura.
44. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 7,
lettera r), e senza che da cio’ derivino nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, il Governo e’ delegato ad adottare, su proposta
del Ministro delle attivita’ produttive di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto delle
prerogative costituzionali delle regioni, un decreto legislativo nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordino della normativa tecnica impiantistica all’interno
degli edifici;
b) promozione di un reale sistema di verifica degli impianti di
cui alla lettera a) per accertare il rispetto di quanto previsto
dall’attuale normativa in materia con l’obiettivo primario di
tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo un’effettiva
sicurezza.
45. Il comma 7 dell’articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, e’ sostituito dal seguente:
“7. I soggetti titolari di concessioni di distribuzione possono
costituire una o piu’ societa’ per azioni, di cui mantengono il
controllo e a cui trasferiscono i beni e i rapporti in essere, le
attivita’ e le passivita’ relativi alla distribuzione di energia
elettrica e alla vendita ai clienti vincolati. L’Autorita’ per
l’energia elettrica e il gas provvede ad emanare i criteri per le
opportune modalita’ di separazione gestionale e amministrativa delle
attivita’ esercitate dalle predette societa’”.
46. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, al fine di assicurare la fornitura di gas naturale ai clienti
finali allacciati alla rete, con consumi inferiori o pari a 200.000
standard metri cubi annui, che, anche temporaneamente, sono privi di
un fornitore o che risiedono in aree geografiche nelle quali non si
e’ ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell’offerta di gas,
l’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas provvede a individuare,
mediante procedure a evidenza pubblica, una o piu’ imprese di vendita
del gas che si impegnino ad effettuare detta fornitura nelle indicate
aree geografiche.
47. La fornitura di gas naturale di cui al comma 46, a condizioni
di mercato, e’ effettuata dalle imprese individuate, ai sensi dello
stesso comma, entro il termine massimo di quindici giorni a partire
dal ricevimento della richiesta da parte del cliente finale. La
stessa fornitura, ivi inclusi i limiti e gli aspetti relativi al
bilanciamento fisico e commerciale, e’ esercitata dalle imprese di
vendita in base ad indirizzi stabiliti dal Ministro delle attivita’
produttive da emanare, sentita l’Autorita’ per l’energia elettrica e
il gas, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
48. Resta ferma la possibilita’ di cui all’articolo 17, comma 5,
del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
49. Al fine di garantire la sicurezza del sistema nazionale del
gas e l’attuazione della transizione dello stesso ai nuovi assetti, i
termini di cui all’articolo 28, comma 4, e all’articolo 36 del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono differiti al 31
dicembre 2005.
50. Le cessioni di gas effettuate nel sistema del gas naturale di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, si considerano effettuate, ai fini e per gli
effetti di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
all’atto del pagamento del corrispettivo, salvo il disposto del
quarto comma del medesimo articolo 6.
51. Il comma 5 dell’articolo 16 del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, e’ abrogato.
52. Al fine di garantire la sicurezza di approvvigionamento e i
livelli essenziali delle prestazioni nel settore dello stoccaggio e
della vendita di gas di petrolio liquefatti (GPL), il Governo e’
delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a
riordinare le norme relative all’installazione e all’esercizio degli
impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonche’
all’esercizio dell’attivita’ di distribuzione di gas di petrolio
liquefatti. Il decreto legislativo e’ adottato su proposta del
Ministro delle attivita’ produttive, di concerto con i Ministri
dell’interno, dell’economia e delle finanze, dell’ambiente e della
tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare adeguati livelli di sicurezza anche attraverso la
revisione delle vigenti regole tecniche, ferma restando la competenza
del Ministero dell’interno in materia di emanazione delle norme
tecniche di prevenzione incendi e quella del Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio in materia di prevenzione e protezione
dai rischi industriali;
b) garantire e migliorare il servizio all’utenza, anche attraverso
la determinazione di requisiti tecnici e professionali per
l’esercizio dell’attivita’ e l’adeguamento della normativa inerente
la logistica, la commercializzazione e l’impiantistica;
c) rivedere il relativo sistema sanzionatorio, con l’introduzione
di sanzioni proporzionali e dissuasive.
53. Ai fini di promuovere l’utilizzo di GPL e metano per
autotrazione, nell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25
settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre 1997, n. 403, le parole: “entro l’anno successivo alla data
di immatricolazione” sono sostituite dalle seguenti: “entro i tre
anni successivi alla data di immatricolazione”.
54. I contributi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge
25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 novembre 1997, n. 403, come modificato dal comma 53, sono erogati
anche a favore delle persone giuridiche.
55. Le regioni esercitano le funzioni amministrative in materia di
lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali non riservate
allo Stato ai sensi del comma 7.
56. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettera a), sono
attivita’ sottoposte a regimi autorizzativi:
a) l’installazione e l’esercizio di nuovi stabilimenti di
lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
b) la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio
di oli minerali;
c) la variazione della capacita’ complessiva di lavorazione degli
stabilimenti di oli minerali;
d) la variazione di oltre il 30 per cento della capacita’
complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali.
57. Le autorizzazioni sono rilasciate dalla regione, sulla base
degli indirizzi e degli obiettivi generali di politica energetica,
previsti dai commi 3, 4 e 7, fatte salve le disposizioni vigenti in
materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione
incendi e di demanio marittimo.
58. Le modifiche degli stabilimenti di lavorazione o dei depositi
di oli minerali, non ricomprese nelle attivita’ di cui al comma 56,
lettere c) e d), nonche’ quelle degli oleodotti, sono liberamente
effettuate dall’operatore, nel rispetto delle normative vigenti in
materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione
incendi e di demanio marittimo.
59. Allo scopo di promuovere l’espansione dell’offerta energetica,
anche al fine di migliorare la sicurezza degli approvvigionamenti e
di garantire un efficace assetto delle infrastrutture energetiche, il
Ministero delle attivita’ produttive puo’ concludere, per
investimenti in opere localizzate nelle aree depresse del Paese e
definite di pubblica utilita’ in applicazione del comma 1
dell’articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, contratti di
programma da stipulare previa specifica autorizzazione del Comitato
interministeriale per la programmazione economica, ai sensi
dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488,
e della legislazione applicabile. Con apposito regolamento emanato
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro delle attivita’ produttive, sono definite condizioni
di ammissibilita’ e modalita’ operative dell’intervento pubblico.
60. Nei casi previsti dalle norme vigenti, la procedura di
valutazione di impatto ambientale si applica alla realizzazione e al
potenziamento di terminali di rigassificazione di gas naturale
liquefatto ivi comprese le opere connesse, fatte salve le
disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e
all’articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Le disposizioni
di cui all’articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, valgono
anche per la realizzazione di stoccaggi di gas naturale in
sotterraneo, ferma restando l’applicazione della procedura di
valutazione di impatto ambientale, ove stabilito dalla legge.
61. I titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale in
sotterraneo possono usufruire di non piu’ di due proroghe di dieci
anni, qualora abbiano eseguito i programmi di stoccaggio e adempiuto
a tutti gli obblighi derivanti dalle concessioni medesime.
62. Il Ministero delle attivita’ produttive, di concerto con il
Ministero dell’interno, con il Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, uno o piu’ accordi di programma con gli operatori
interessati, gli istituti di ricerca e le regioni interessate, per
l’utilizzo degli idrocarburi liquidi derivati dal metano.
63. Ai fini della concessione dei contributi per la realizzazione
di adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture
pubbliche, previsti dall’articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n.
784, e successive modificazioni, sono ammissibili le spese relative
alle seguenti voci: progettazione, direzione lavori e sicurezza;
servitu’, danni, concessioni e relative spese; materiali; trasporti;
lavori di costruzione civile, montaggi e messa in gas; costi interni;
eventuali saggi archeologici ove necessario.
64. Qualora i comuni o i loro consorzi si avvalgano di societa’
concessionarie per la costruzione delle reti di distribuzione del gas
naturale, le spese ammissibili al finanziamento ai sensi della legge
28 novembre 1980, n. 784, comprendono i costi di diretta imputazione,
i costi sostenuti dalle unita’ aziendali impiegate direttamente e
indirettamente nella costruzione dei beni, per la quota imputabile ai
singoli beni. I predetti costi sono comprensivi anche delle spese
generali nella misura massima del 5 per cento del costo complessivo
del bene. Non sono comunque ammissibili alle agevolazioni le maggiori
spese sostenute oltre l’importo globale approvato con il decreto di
concessione del contributo.
65. Per i progetti ammessi ai benefici di cui ai commi 63 e 64, le
imprese del gas e le societa’ concessionarie presentano al Ministero
delle attivita’ produttive, unitamente allo stato di avanzamento
finale, una dichiarazione del legale rappresentante, attestante che
il costo effettivamente sostenuto per la realizzazione delle opere
non e’ inferiore alla spesa complessiva determinata in sede di
istruttoria. Nel caso in cui il costo effettivo risulti inferiore
alla spesa complessiva determinata in sede di istruttoria, gli stessi
soggetti presentano la documentazione finale di spesa corredata da
una dichiarazione del legale rappresentante che indichi le variazioni
intervenute tra la spesa ammessa a finanziamento e i costi effettivi
relativi alle singole opere realizzate. Il contributo e’ calcolato
sulla base della spesa effettivamente sostenuta.
66. Il concessionario delle opere di metanizzazione non e’ tenuto
a richiedere la certificazione del comune ai fini della presentazione
degli stati di avanzamento intermedi dei lavori di cui all’articolo
11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni.
67. I termini per la presentazione al Ministero delle attivita’
produttive della documentazione finale di spesa e della
documentazione di collaudo, previsti dall’articolo 1, commi 1, 2 e 4,
della legge 30 novembre 1998, n. 416, gia’ differiti al 31 dicembre
2002 dall’articolo 8-quinquies del decreto-legge 23 novembre 2001, n.
411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n.
463, sono ulteriormente differiti al 30 giugno 2005.
68. Al comma 10-bis dell’articolo 15 del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, la parola: “decorre” e’ sostituita dalle
seguenti: “e il periodo di cui al comma 9 del presente articolo
decorrono” e le parole: “due anni” sono sostituite dalle seguenti:
“quattro anni”.
69. La disposizione di cui all’articolo 15, comma 5, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, relativa al regime transitorio
degli affidamenti e delle concessioni in essere al 21 giugno 2000,
data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, va
interpretata nel senso che e’ fatta salva la facolta’ di riscatto
anticipato, durante il periodo transitorio, se stabilita nei relativi
atti di affidamento o di concessione. Tale facolta’ va esercitata
secondo le norme ivi stabilite. Le gare sono svolte in conformita’
all’articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Il
periodo transitorio di cui al citato articolo 15, comma 5, termina
entro il 31 dicembre 2007, fatta salva la facolta’ per l’ente locale
affidante o concedente di prorogare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, per un anno la durata del
periodo transitorio, qualora vengano ravvisate motivazioni di
pubblico interesse. Nei casi previsti dall’articolo 15, comma 9, del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il periodo transitorio
non puo’ comunque terminare oltre il 31 dicembre 2012. E’ abrogato il
comma 8 dell’articolo 15 dello stesso decreto legislativo n. 164 del
2000.
70. Ai fini della diversificazione delle fonti energetiche a
tutela della sicurezza degli approvvigionamenti e dell’ambiente, il
Ministro delle attivita’ produttive, di concerto con i Ministri
dell’ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e
dei trasporti, promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, uno o piu’ accordi di programma con gli operatori
interessati, gli istituti di ricerca e le regioni interessate, per la
ricerca e l’utilizzo di tecnologie avanzate e ambientalmente
sostenibili per la produzione di energia elettrica o di carburanti da
carbone.
71. Hanno diritto alla emissione dei certificati verdi previsti ai
sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
e successive modificazioni, l’energia elettrica prodotta con
l’utilizzo dell’idrogeno e l’energia prodotta in impianti statici con
l’utilizzo dell’idrogeno ovvero con celle a combustibile nonche’
l’energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al
teleriscaldamento, limitatamente alla quota di energia termica
effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento.
72. L’articolo 23, comma 8, terzo periodo, del decreto legislativo
11 maggio 1999, n. 152, si applica anche alle piccole derivazioni ad
uso idroelettrico di pertinenza di soggetti diversi dall’Enel Spa,
previa presentazione della relativa domanda entro il 31 dicembre
2005.
73. Il risparmio di energia primaria ottenuto mediante la
produzione e l’utilizzo di calore da fonti energetiche rinnovabili
costituisce misura idonea al conseguimento degli obiettivi di cui ai
provvedimenti attuativi dell’articolo 9, comma 1, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell’articolo 16, comma 4, del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
74. Al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 15 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo la parola: “soggetti” sono
inserite le seguenti: “, diversi da quelli di cui al terzo periodo,”.
75. Al comma 1 dell’articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: “I
soggetti destinatari di incentivi relativi alla realizzazione di
impianti alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili che non
rispettino la data di entrata in esercizio dell’impianto indicata
nella convenzione e nelle relative modifiche e integrazioni sono
considerati rinunciatari qualora non abbiano fornito idonea prova
all’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas di avere concretamente
avviato la realizzazione dell’iniziativa mediante l’acquisizione
della disponibilita’ delle aree destinate ad ospitare l’impianto,
nonche’ l’accettazione del preventivo di allacciamento alla rete
elettrica formulato dal gestore competente, ovvero l’indizione di
gare di appalto o la stipulazione di contratti per l’acquisizione di
macchinari o per la costruzione di opere relative all’impianto,
ovvero la stipulazione di contratti di finanziamento dell’iniziativa
o l’ottenimento in loro favore di misure di incentivazione previste
da altre leggi a carico del bilancio dello Stato. I soggetti
beneficiari che abbiano adempiuto l’onere di cui al terzo periodo non
sono considerati rinunciatari e perdono il diritto alle previste
incentivazioni nei limiti corrispondenti al ritardo accumulato”.
76. Il Ministero delle attivita’ produttive, di concerto con il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, sentito il
Ministero delle politiche agricole e forestali, stipula un accordo di
programma quinquennale con l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia
e l’ambiente (ENEA) per l’attuazione delle misure a sostegno della
diffusione delle fonti rinnovabili e dell’efficienza negli usi finali
dell’energia. Dal predetto accordo di programma non possono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
77. Il permesso di ricerca e la concessione di coltivazione degli
idrocarburi in terraferma costituiscono titolo per la costruzione
degli impianti e delle opere necessari, degli interventi di modifica,
delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili
all’esercizio, che sono dichiarati di pubblica utilita’. Essi
sostituiscono, ad ogni effetto, autorizzazioni, permessi, concessioni
ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti,
fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 25 novembre 1996,
n. 624.
78. Il permesso e la concessione di cui al comma 77 sono
rilasciati a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano
le amministrazioni statali, regionali e locali interessate, svolto
nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita’ di
cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
79. La procedura di valutazione di impatto ambientale, ove
richiesta dalle norme vigenti, si conclude entro il termine di tre
mesi per le attivita’ in terraferma ed entro il termine di quattro
mesi per le attivita’ in mare e costituisce parte integrante e
condizione necessaria del procedimento autorizzativo. Decorso tale
termine, l’amministrazione competente in materia di valutazione di
impatto ambientale si esprime nell’ambito della conferenza di servizi
convocata ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
80. Nel caso di permessi di ricerca, l’istruttoria si conclude
entro il termine di sei mesi dalla data di conclusione del
procedimento di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 25
novembre 1996, n. 625.
81. Nel caso di concessioni di coltivazione, l’istruttoria si
conclude entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione
dello studio di impatto ambientale alle amministrazioni competenti.
82. Gli atti di cui al comma 77 indicano le prescrizioni e gli
obblighi di informativa posti a carico del richiedente per garantire
la tutela ambientale e dei beni culturali. Qualora le opere di cui al
comma 77 comportino variazioni degli strumenti urbanistici, il
rilascio del permesso o della concessione di cui al medesimo comma 77
ha effetto di variante urbanistica.
83. Le disposizioni di cui ai commi da 77 a 82 si applicano anche
ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, eccetto quelli per i quali sia completata la
procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero quelli per cui
sia in corso di conclusione il relativo procedimento su dichiarazione
del proponente.
84. Il valore complessivo delle misure stabilite, a seguito di
specifici accordi tra la regione e gli enti locali interessati ed i
titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi in terraferma
non ancora entrate in produzione alla data di entrata in vigore della
presente legge, a titolo di contributo compensativo per il mancato
uso alternativo del territorio dovuto alla costruzione degli impianti
e delle opere necessarie, agli interventi di modifica, alle opere
connesse e alle infrastrutture indispensabili all’esercizio, non puo’
eccedere il valore complessivo del 15 per cento di quanto comunque
spettante alla regione e agli enti locali per le aliquote di prodotto
della coltivazione. La regione competente per territorio provvede
alla ripartizione dei contributi compensativi con gli enti locali
interessati. La mancata sottoscrizione degli accordi non costituisce
motivo per la sospensione dei lavori necessari per la messa in
produzione dei giacimenti di idrocarburi o per il rinvio dell’inizio
della coltivazione.
85. E’ definito come impianto di microgenerazione un impianto per
la produzione di energia elettrica, anche in assetto cogenerativo,
con capacita’ di generazione non superiore a 1 MW.
86. L’installazione di un impianto di microgenerazione, purche’
omologato, e’ soggetta a norme autorizzative semplificate. In
particolare, se l’impianto e’ termoelettrico, e’ assoggettata agli
stessi oneri tecnici e autorizzativi di un impianto di generazione di
calore con pari potenzialita’ termica.
87. Il valore dei certificati verdi emessi ai sensi del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e’ stabilito in 0,05 GWh o multipli
di detta grandezza.
88. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro delle attivita’ produttive, di concerto con il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e il Ministro
dell’interno, emana con proprio decreto le norme per l’omologazione
degli impianti di microgenerazione, fissandone i limiti di emissione
e di rumore e i criteri di sicurezza.
89. A decorrere dall’anno 2005, l’Autorita’ per l’energia
elettrica e il gas effettua annualmente il monitoraggio dello
sviluppo degli impianti di microgenerazione e invia una relazione
sugli effetti della generazione distribuita sul sistema elettrico ai
Ministri di cui al comma 88, alla Conferenza unificata e al
Parlamento.
90. Il comma 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo 31 gennaio
2001, n. 22, e’ sostituito dal seguente:
“4. Il soggetto che immette in consumo i prodotti indicati nel
comma 1 e’ obbligato a mantenere la scorta imposta indipendentemente
dal tipo di attivita’ svolta e dalla capacita’ autorizzata
dell’impianto presso il quale e’ avvenuta l’immissione al consumo”.
91. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 del decreto legislativo 31
gennaio 2001, n. 22, e’ inserito il seguente:
“1-bis. Al solo fine di soddisfare l’obbligo stabilito annualmente
dall’A.I.E. di cui al comma 1, il prodotto Orimulsion puo’ essere
equiparato, nella misura fissata nel decreto annuale di
determinazione degli obblighi di scorta di cui all’articolo 1, ai
prodotti petroliferi di cui all’allegato A del presente decreto. Per
tale prodotto l’immissione al consumo e’ desunta dall’avvenuto
perfezionamento degli adempimenti doganali per l’importazione”.
92. L’articolo 8 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22,
e’ abrogato.
93. Ai fini di una migliore attuazione della normativa in materia
di aliquote di prodotto della coltivazione, dopo il comma 5
dell’articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e’
inserito il seguente:
“5-bis. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2002
i valori unitari dell’aliquota di coltivazione sono determinati:
a) per l’olio, per ciascuna concessione e per ciascun titolare in
essa presente, come media ponderale dei prezzi di vendita da esso
fatturati nell’anno di riferimento. Nel caso di utilizzo diretto
dell’olio da parte del concessionario, il valore dell’aliquota e’
determinato dallo stesso concessionario sulla base dei prezzi sul
mercato internazionale di greggi di riferimento con caratteristiche
similari, tenuto conto del differenziale delle rese di produzione;
b) per il gas, per tutte le concessioni e per tutti i titolari, in
base alla media aritmetica relativa all’anno di riferimento
dell’indice QE, quota energetica del costo della materia prima gas,
espresso in euro per MJ, determinato dall’Autorita’ per l’energia
elettrica e il gas ai sensi della deliberazione 22 aprile 1999, n.
52/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1999,
e successive modificazioni, assumendo fissa l’equivalenza 1 Smc |m=
38,52 MJ. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l’aggiornamento di tale
indice, ai soli fini del presente articolo, e’ effettuato
dall’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas sulla base dei
parametri di cui alla stessa deliberazione”.
94. Dopo il comma 6 dell’articolo 19 del decreto legislativo 25
novembre 1996, n. 625, e’ inserito il seguente:
“6-bis. Per le produzioni di gas ottenute a decorrere dal 1°
gennaio 2002, al fine di tenere conto di qualunque onere, compresi
gli oneri relativi alla coltivazione, al trattamento e al trasporto,
in luogo delle riduzioni di cui al comma 6, l’ammontare della
produzione annuale di gas esentata dal pagamento dell’aliquota per
ciascuna concessione di coltivazione, di cui al comma 3, e’ stabilita
in 25 milioni di Smc di gas per le produzioni in terraferma e in 80
milioni di Smc di gas per le produzioni in mare”.
95. Il valore unitario delle aliquote relative alle produzioni di
gas riferite ad anni successivi alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, fino all’anno 2001,
qualora non sussista la possibilita’ di attribuire in modo univoco ad
una singola concessione di coltivazione il prezzo medio fatturato del
gas da essa proveniente, puo’ essere determinato da ciascun titolare
come media ponderale dei prezzi di vendita da esso fatturati in tutte
le concessioni per le quali non sussiste la suddetta possibilita’ di
attribuzione univoca.
96. Dopo il comma 2 dell’articolo 40 del decreto legislativo 25
novembre 1996, n. 625, e’ inserito il seguente:
“2-bis. I titolari di concessioni di coltivazione che hanno
presentato istanze di esonero ai sensi dell’articolo 26 della legge 9
gennaio 1991, n. 9, in merito alle quali non risultino conclusi i
relativi accertamenti, inviano entro il 31 dicembre 2004
l’aggiornamento dei prospetti di cui al comma 2 relativamente alle
opere che risultavano ancora in corso alla data del 31 dicembre 1997.
L’aggiornamento, sottoscritto dal legale rappresentante del
concessionario o da un suo delegato, indica altresi’ l’importo delle
eventuali aliquote non corrisposte e ad esso si allega copia
dell’avvenuto versamento, entro la stessa data, a titolo definitivo,
dell’80 per cento dell’importo indicato”.
97. I commi 3, 4 e 5 dell’articolo 40 del decreto legislativo 25
novembre 1996, n. 625, sono abrogati.
98. Ad integrazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 14
novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
dicembre 2003, n. 368, la gestione e la messa in sicurezza dei
rifiuti radioattivi, che si intendono comprensivi degli elementi di
combustibile nucleare irraggiato e dei materiali nucleari presenti
sull’intero territorio nazionale, e’ svolta secondo le disposizioni
di cui ai commi da 99 a 106.
99. La Societa’ gestione impianti nucleari (SOGIN Spa) provvede
alla messa in sicurezza ed allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti
radioattivi di III categoria, nei siti che saranno individuati
secondo le medesime procedure per la messa in sicurezza e lo
stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi di I e II categoria
indicate dall’articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 14 novembre
2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre
2003, n. 368.
100. Con le procedure di cui all’articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, viene
individuato il sito per la sistemazione definitiva dei rifiuti di II
categoria. Le opere da realizzare di cui al presente comma e al comma
99 sono opere di pubblica utilita’, indifferibili e urgenti.
101. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle attivita’ produttive, di concerto con il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i
criteri e le modalita’ di copertura dei costi relativi alla messa in
sicurezza e stoccaggio dei rifiuti radioattivi non coperti dagli
oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui al decreto-legge
18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 aprile 2003, n. 83. Dalle disposizioni del presente comma non
possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
102. Al fine di contribuire alla riduzione degli oneri generali
afferenti al sistema elettrico di cui al decreto-legge 18 febbraio
2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile
2003, n. 83, nonche’ alla sicurezza del sistema elettrico nazionale,
la SOGIN Spa, su parere conforme del Ministero delle attivita’
produttive, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio, valorizza i siti e le infrastrutture esistenti.
103. Ai fini di una migliore valorizzazione e utilizzazione delle
strutture e delle competenze sviluppate, la SOGIN Spa svolge
attivita’ di ricerca, consulenza, assistenza e servizio in tutti i
settori attinenti all’oggetto sociale, in particolare in campo
energetico, nucleare e di protezione dell’ambiente, anche all’estero.
Le attivita’ di cui al presente comma sono svolte dalla medesima
societa’, in regime di separazione contabile anche tramite la
partecipazione ad associazioni temporanee di impresa.
104. I soggetti produttori e detentori di rifiuti radioattivi di
cui al comma 100 conferiscono, nel rispetto della normativa nazionale
e comunitaria, anche in relazione agli sviluppi della tecnica e alle
indicazioni dell’Unione europea, tali rifiuti per la messa in
sicurezza e lo stoccaggio al deposito di cui al comma 100 o a quello
di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003,
n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003,
n. 368, a seconda della categoria di appartenenza. Con decreto del
Ministro delle attivita’ produttive, di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio, sono definiti i tempi e
le modalita’ tecniche del conferimento.
105. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque
ometta di effettuare il conferimento di cui al comma 104, e’ punito
con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda fino a euro 1.000.000.
Chiunque violi le norme tecniche e le modalita’ definite dal decreto
di cui al comma 104, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma non inferiore a euro 100.000 e non superiore a
euro 300.000.
106. Al decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 1, primo periodo, dopo le parole: “e’
effettuata” sono inserite le seguenti: “, garantendo la protezione
sanitaria della popolazione e dei lavoratori nonche’ la tutela
dell’ambiente dalle radiazioni ionizzanti,”;
b) all’articolo 1, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: “in
relazione alle caratteristiche geomorfologiche del terreno” sono
inserite le seguenti: “e in relazione alle condizioni antropiche del
territorio”;
c) all’articolo 2, comma 3, secondo periodo, le parole: “, di cui
uno con funzioni di presidente” sono soppresse;
d) all’articolo 2, comma 3, dopo il secondo periodo e’ inserito il
seguente: “Il Presidente della Commissione e’ nominato con apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, senza maggiori oneri a carico della finanza
pubblica”.
107. Con decreto del Ministro delle attivita’ produttive, su
proposta dell’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas, sono
definite le caratteristiche tecniche e le modalita’ di accesso e di
connessione fra le reti energetiche nazionali e quelle degli Stati il
cui territorio e’ interamente compreso nel territorio italiano.
108. I gruppi generatori concorrono alla sicurezza dell’esercizio
delle reti di distribuzione e trasporto con potenze inseribili su
richiesta del distributore locale o del Gestore della rete di
trasmissione nazionale Spa, secondo modalita’ definite dall’Autorita’
per l’energia elettrica e il gas, previo parere del Gestore della
rete di trasmissione nazionale Spa.
109. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino
al 31 dicembre 2007, gli impianti riconosciuti dal Gestore della rete
di trasmissione nazionale Spa ai sensi del decreto del Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato 11 novembre 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1999, che
utilizzano, per la produzione di energia elettrica in combustione,
farine animali oggetto di smaltimento ai sensi del decreto-legge 11
gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
marzo 2001, n. 49, possono imputare a fonte rinnovabile la produzione
di energia elettrica in misura pari al 100 per cento della differenza
ottenuta applicando le modalita’ di calcolo di cui all’articolo 4,
comma 1, lettera c), del predetto decreto del Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato 11 novembre 1999,
con riferimento esclusivo all’energia elettrica imputabile alle
farine animali e al netto della produzione media di elettricita’
imputabile a fonti rinnovabili nel triennio antecedente al 1° aprile
1999. La produzione di energia elettrica di cui al presente comma non
puo’ essere oggetto di ulteriori forme di incentivazione o sostegno.
110. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge le spese per le attivita’ svolte dagli uffici della Direzione
generale per l’energia e le risorse minerarie del Ministero delle
attivita’ produttive, quali autorizzazioni, permessi o concessioni,
volte alla realizzazione e alla verifica di impianti e di
infrastrutture energetiche di competenza statale il cui valore sia di
entita’ superiore a 5 milioni di euro, salvo esclusione disposta con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle attivita’ produttive, per le relative istruttorie
tecniche e amministrative e per le conseguenti necessita’ logistiche
e operative, sono poste a carico del soggetto richiedente tramite il
versamento di un contributo di importo non superiore allo 0,5 per
mille del valore delle opere da realizzare. L’obbligo di versamento
non si applica agli impianti o alle infrastrutture per i quali alla
data di entrata in vigore della presente legge si sia gia’ conclusa
l’istruttoria.
111. Alle spese delle istruttorie di cui al comma 110, ivi
comprese le spese di funzionamento degli organi consultivi, operanti
presso la citata Direzione generale per l’energia e le risorse
minerarie, incaricati di rendere pareri ai fini dell’istruttoria di
cui al medesimo comma 110, si provvede nel limite delle somme
derivanti dai versamenti di cui al comma 110 che, a tal fine, sono
versate all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate
allo stato di previsione del Ministero delle attivita’ produttive.
112. Rimangono a carico dello Stato le spese relative alle
attivita’ svolte dall’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi
e la geotermia per la prevenzione e l’accertamento degli infortuni e
la tutela dell’igiene del lavoro negli impianti e nelle lavorazioni
soggetti alle norme di polizia mineraria, nonche’ per i controlli di
produzione e per la tutela dei giacimenti.
113. All’articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10,
sono soppresse le parole: “per non piu’ di una volta”.
114. All’articolo 3, comma 15, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, e’ soppresso il secondo periodo.
115. Al fine di garantire lo svolgimento degli adempimenti
previsti dalla presente legge, e nei limiti delle effettive
disponibilita’ derivanti dai versamenti di cui al comma 110 presso la
Direzione generale per l’energia e le risorse minerarie del Ministero
delle attivita’ produttive, possono essere nominati, nei limiti delle
risorse disponibili, non piu’ di ulteriori venti esperti con le
medesime modalita’ previste dall’articolo 22, comma 2, della legge 9
gennaio 1991, n. 10, e dalle relative disposizioni attuative.
116. Al fine di garantire la maggiore funzionalita’ dei compiti
assegnati al Ministero delle attivita’ produttive nel settore
energetico, per il trattamento del personale, anche dirigenziale,
gia’ appartenente al Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, e’ autorizzata la spesa di euro 2.000.000 a
decorrere dall’anno 2004. Con decreto del Ministro delle attivita’
produttive, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono individuati i criteri per la
ripartizione della somma di cui al periodo precedente, con effetto
dal 1° gennaio 2004.
117. All’onere derivante dall’attuazione del comma 116, pari a
euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come
da ultimo rifinanziata dalla tabella C, voce “Ministero delle
attivita’ produttive”, allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.
118. All’articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 28, la parola: “ottanta” e’ sostituita dalla seguente:
“centoventi”;
b) al comma 30, la parola: “quaranta” e’ sostituita dalla
seguente: “sessanta”.
119. Al fine di accrescere la sicurezza e l’efficienza del sistema
energetico nazionale, mediante interventi per la diversificazione
delle fonti e l’uso efficiente dell’energia, il Ministero delle
attivita’ produttive:
a) realizza, per il triennio 2004-2006, di concerto con il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, un piano
nazionale di educazione e informazione sul risparmio e sull’uso
efficiente dell’energia, nel limite di spesa, per ciascun anno,
rispettivamente di euro 2.520.000, 2.436.000 e 2.468.000;
b) realizza, nel triennio 2004-2006, di concerto con il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio, progetti pilota per il
risparmio ed il contenimento dei consumi energetici in edifici
utilizzati come uffici da pubbliche amministrazioni, nel limite di
spesa di euro 5.000.000 annui;
c) potenzia la capacita’ operativa della Direzione generale per
l’energia e le risorse minerarie, incrementando, nel limite di 20
unita’, in deroga alle vigenti disposizioni, la dotazione di risorse
umane, mediante assunzioni nel triennio 2004-2006 e mediante
contratti con personale a elevata specializzazione in materie
energetiche, il cui limite di spesa e’ di euro 500.000 annui;
d) promuove, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio in esecuzione di accordi di cooperazione
internazionale esistenti, studi di fattibilita’ e progetti di ricerca
in materia di tecnologie pulite del carbone e ad “emissione zero”,
progetti di sequestro dell’anidride carbonica e sul ciclo
dell’idrogeno, consentendo una efficace partecipazione nazionale agli
stessi accordi, nel limite di spesa di euro 5.000.000 per ciascuno
degli anni dal 2004 al 2006;
e) sostiene, a carico dell’autorizzazione di spesa di cui alla
lettera d), gli oneri di partecipazione all’International Energy
Forum e promuove le attivita’, previste per il triennio 2004-2006,
necessarie per l’organizzazione della Conferenza internazionale, che
l’Italia ospita come presidenza di turno.
120. All’onere derivante dall’attuazione del comma 119, pari a
euro 13.020.000 per l’anno 2004, a euro 12.936.000 per l’anno 2005 e
a euro 12.968.000 per l’anno 2006, si provvede, quanto a euro
3.020.000 per l’anno 2004, a euro 2.936.000 per l’anno 2005 e a euro
2.968.000 per l’anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte corrente “Fondo
speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2004, allo scopo utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero delle attivita’ produttive e,
quanto a euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del medesimo bilancio 2004-2006, nell’ambito dell’unita’
previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2004, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
delle attivita’ produttive.
121. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu’
decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in
materia di energia, ai sensi e secondo i principi e criteri di cui
all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) articolazione della normativa per settori, tenendo anche conto
dell’organizzazione dei mercati di riferimento e delle esigenze di
allineamento tra i diversi settori che derivano dagli esiti del
processo di liberalizzazione e di formazione del mercato interno
europeo;
b) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e
agli accordi internazionali, anche in vigore nell’ordinamento
nazionale al momento dell’esercizio della delega, nel rispetto delle
competenze conferite alle amministrazioni centrali e regionali;
c) promozione della concorrenza nei settori energetici per i quali
si e’ avviata la procedura di liberalizzazione, con riguardo alla
regolazione dei servizi di pubblica utilita’ e di indirizzo e di
vigilanza del Ministro delle attivita’ produttive;
d) promozione dell’innovazione tecnologica e della ricerca in
campo energetico ai fini della competitivita’ del sistema produttivo
nazionale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 23 agosto 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Marzano, Ministro delle attivita’
produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 3297):
Presentato dal Ministro delle attivita’ produttive
(Marzano) il 22 ottobre 2002.
Assegnato alla X commissione (Attivita’ produttive),
in sede referente, il 6 novembre 2002 con pareri delle
commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, IX, XII, XIV e
Parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla X commissione il 20 novembre 2002;
3, 4, 10, 11, 17, 18, 19 e 22 dicembre 2002; 22 gennaio
2004; 12, 18, 20, 25, 26 e 27 febbraio 2003; 6, 11, 13, 18,
20, 25 e 26 marzo 2003; 9, 10, 15 e 16 aprile 2003; 8, 13 e
14 maggio 2003; 11 giugno 2003.
Relazione scritta presentata il 13 giugno 2003 (atto
n. 3297-8-1378-2219-2567/A – relatore on. Saglia).
Esaminato in aula il 16, 19 giugno 2003 e 15 luglio
2003, approvato il 16 luglio 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 2421):
Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede
referente, il 18 settembre 2003 con pareri delle
commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 11ª, 12ª, 13ª,
14ª, giunta per gli affari delle Comunita’ europee e
Parlamentare e per le questioni regionali.
Esaminato dalla 10ª commissione il 18 settembre
2003; 16, 17 dicembre 2003; 13, 20, 21, 22, 27 e 28 gennaio
2004.
Relazione scritta annunciata il 12 febbraio 2004
(atto n. 2421-408-1142-1580-1634-1861, 2328/A – relatore
sen. Pontone).
Esaminato in aula il 25 marzo 2004 e 6 aprile 2004,
approvato, con modificazioni, il 26 maggio 2004.
Camera dei deputati (atto n. 3297-B):
Assegnato alla X commissione (Attivita’ produttive),
in sede referente, il 27 maggio 2004 con parere delle
commissioni I, II, V, VI, VIII, XI, XII, XIV e Parlamentare
per le questioni regionali.
Esaminato dalla X commissione il 22 giugno 2004; 6,
7, 13 e 21 luglio 2004.
Esaminato in aula il 23 e 29 luglio 2004 e approvato
il 30 luglio 2004.