Enti pubblici

Tuesday 14 September 2004

Pubblicata sulla G.U. 13.9.2004 la legge 239/2004 sul riordino del settore energetico. LEGGE 23 agosto 2004, n.239

Pubblicata sulla G.U. 13.9.2004 la legge 239/2004 sul riordino del settore energetico

LEGGE 23 agosto 2004, n.239

Riordino del settore energetico, nonche’ delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia. (GU n. 215 del 13-9-2004)

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno

approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               ART. 1.

   1. Nell’ambito dei principi derivanti dall’ordinamento comunitario

e  dagli  obblighi  internazionali,  sono  principi  fondamentali  in

materia  energetica,  ai  sensi dell’articolo 117, terzo comma, della

Costituzione,  quelli  posti  dalla  presente  legge. Sono, altresi’,

determinate disposizioni per il settore energetico che contribuiscono

a  garantire  la  tutela  della  concorrenza,  la  tutela dei livelli

essenziali  delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,

la  tutela dell’incolumita’ e della sicurezza pubblica fatta salva la

disciplina  in  materia  di  rischi da incidenti rilevanti, la tutela

dell’ambiente  e  dell’ecosistema  al  fine  di  assicurare  l’unita’

giuridica  ed  economica  dello  Stato  e il rispetto delle autonomie

regionali  e   locali,  dei  trattati internazionali e della normativa

comunitaria.  Gli  obiettivi  e  le  linee  della politica energetica

nazionale, nonche’ i criteri generali per la sua attuazione a livello

territoriale,  sono  elaborati  e  definiti dallo Stato che si avvale

anche  dei  meccanismi di raccordo e di cooperazione con le autonomie

regionali   previsti  dalla  presente  legge.  Sono  fatte  salve  le

competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome

di  Trento  e di Bolzano che provvedono alle finalita’ della presente

legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme

di attuazione.

   2. Le attivita’ del settore energetico sono cosi’ disciplinate:

   a)   le   attivita’  di  produzione,  importazione,  esportazione,

stoccaggio  non  in  sotterraneo  anche  di  oli minerali, acquisto e

vendita di energia ai clienti idonei, nonche’ di trasformazione delle

materie  fonti  di  energia,  sono  libere  su  tutto  il  territorio

nazionale, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico derivanti

dalla normativa comunitaria e dalla legislazione vigente;

   b)  le  attivita’ di trasporto e dispacciamento del gas naturale a

rete,  nonche’ la gestione di infrastrutture di approvvigionamento di

energia  connesse  alle  attivita’  di  trasporto e dispacciamento di

energia  a  rete,  sono  di interesse pubblico e sono sottoposte agli

obblighi  di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria,

dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorita’

competenti;

   c)  le  attivita’  di  distribuzione  di  energia  elettrica e gas

naturale   a   rete,   di   esplorazione,   coltivazione,  stoccaggio

sotterraneo  di idrocarburi, nonche’ di trasmissione e dispacciamento

di  energia  elettrica  sono  attribuite  in  concessione  secondo le

disposizioni di legge.

   3. Gli obiettivi generali di politica energetica del Paese, il cui

conseguimento    e’   assicurato   sulla   base   dei   principi   di

sussidiarieta’,  differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione

dallo  Stato,  dall’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas, dalle

regioni e dagli enti locali, sono:

   a)   garantire   sicurezza,   flessibilita’  e  continuita’  degli

approvvigionamenti   di   energia,   in  quantita’  commisurata  alle

esigenze,  diversificando  le  fonti  energetiche  primarie,  le zone

geografiche di provenienza e le modalita’ di trasporto;

   b)  promuovere il funzionamento unitario dei mercati dell’energia,

la  non  discriminazione  nell’accesso  alle fonti energetiche e alle

relative  modalita’  di  fruizione  e il riequilibrio territoriale in

relazione ai contenuti delle lettere da c) a l);

   c)  assicurare  l’economicita’  dell’energia  offerta  ai  clienti

finali  e  le  condizioni  di non discriminazione degli operatori nel

territorio  nazionale,  anche al fine di promuovere la competitivita’

del   sistema   economico   del   Paese   nel   contesto   europeo  e

internazionale;

   d)  assicurare  lo  sviluppo  del sistema attraverso una crescente

qualificazione  dei  servizi  e  delle  imprese e una loro diffusione

omogenea sul territorio nazionale;

   e)  perseguire  il  miglioramento  della sostenibilita’ ambientale

dell’energia,  anche  in  termini  di  uso  razionale  delle  risorse

territoriali,  di  tutela  della  salute  e di rispetto degli impegni

assunti  a  livello  internazionale,  in  particolare  in  termini di

emissioni  di  gas  ad  effetto  serra e di incremento dell’uso delle

fonti  energetiche  rinnovabili  assicurando il ricorso equilibrato a

ciascuna  di  esse.  La promozione dell’uso delle energie rinnovabili

deve  avvenire anche attraverso il sistema complessivo dei meccanismi

di  mercato,  assicurando  un  equilibrato ricorso alle fonti stesse,

assegnando la preferenza alle tecnologie di minore impatto ambientale

e territoriale;

   f)   promuovere   la  valorizzazione  delle  importazioni  per  le

finalita’  di  sicurezza nazionale e di sviluppo della competitivita’

del sistema economico del Paese;

   g) valorizzare le risorse nazionali di idrocarburi, favorendone la

prospezione e l’utilizzo con modalita’ compatibili con l’ambiente;

   h) accrescere l’efficienza negli usi finali dell’energia;

   i)  tutelare  gli  utenti-consumatori, con particolare riferimento

alle famiglie che versano in condizioni economiche disagiate;

   l)  favorire  e incentivare la ricerca e l’innovazione tecnologica

in  campo  energetico,  anche  al  fine di promuovere l’utilizzazione

pulita di combustibili fossili;

   m)  salvaguardare  le  attivita’ produttive con caratteristiche di

prelievo  costanti  e  alto  fattore  di  utilizzazione  dell’energia

elettrica, sensibili al costo dell’energia;

   n)   favorire,   anche  prevedendo  opportune  incentivazioni,  le

aggregazioni  nel  settore energetico delle imprese partecipate dagli

enti  locali  sia  tra  di  loro che con le altre imprese che operano

nella gestione dei servizi.

   4.  Lo  Stato  e  le  regioni,  al  fine di assicurare su tutto il

territorio   nazionale   i   livelli   essenziali  delle  prestazioni

concernenti  l’energia  nelle  sue  varie  forme  e  in condizioni di

omogeneita’  sia  con  riguardo  alle  modalita’ di fruizione sia con

riguardo  ai  criteri  di  formazione  delle tariffe e al conseguente

impatto sulla formazione dei prezzi, garantiscono:

   a)  il  rispetto  delle  condizioni  di  concorrenza  sui  mercati

dell’energia, in conformita’ alla normativa comunitaria e nazionale;

   b)  l’assenza  di  vincoli, ostacoli o oneri, diretti o indiretti,

alla  libera  circolazione  dell’energia  all’interno  del territorio

nazionale e dell’Unione europea;

   c)  l’assenza  di  oneri  di  qualsiasi specie che abbiano effetti

economici  diretti  o  indiretti  ricadenti  al  di fuori dell’ambito

territoriale delle autorita’ che li prevedono;

   d)   l’adeguatezza   delle  attivita’  energetiche  strategiche  di

produzione,  trasporto  e stoccaggio per assicurare adeguati standard

di sicurezza e di qualita’ del servizio nonche’ la distribuzione e la

disponibilita’ di energia su tutto il territorio nazionale;

   e) l’unitarieta’ della regolazione e della gestione dei sistemi di

approvvigionamento  e  di  trasporto  nazionale  e  transnazionale di

energia;

   f)  l’adeguato  equilibrio territoriale nella localizzazione delle

infrastrutture    energetiche,    nei    limiti    consentiti   dalle

caratteristiche   fisiche   e   geografiche  delle  singole  regioni,

prevedendo  eventuali  misure  di  compensazione  e  di  riequilibrio

ambientale  e  territoriale  qualora esigenze connesse agli indirizzi

strategici   nazionali   richiedano  concentrazioni  territoriali  di

attivita’, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale,

con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;

   g) la trasparenza e la proporzionalita’ degli obblighi di servizio

pubblico  inerenti le attivita’ energetiche, sia che siano esercitate

in  regime  di  concessione,  sia  che  siano esercitate in regime di

libero mercato;

   h)  procedure  semplificate, trasparenti e non discriminatorie per

il  rilascio  di  autorizzazioni in regime di libero mercato e per la

realizzazione delle infrastrutture;

   i)  la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, e del paesaggio, in

conformita’  alla  normativa  nazionale,  comunitaria  e agli accordi

internazionali.

   5. Le regioni e gli enti locali territorialmente interessati dalla

localizzazione   di   nuove  infrastrutture  energetiche  ovvero  dal

potenziamento  o  trasformazione  di  infrastrutture  esistenti hanno

diritto   di   stipulare   accordi  con  i  soggetti  proponenti  che

individuino   misure  di  compensazione  e  riequilibrio  ambientale,

coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale,

fatto  salvo quanto previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo

29 dicembre 2003, n. 387.

   6.   Le   regioni   determinano   con   proprie  leggi,  ai  sensi

dell’articolo  118  della  Costituzione, l’attribuzione dei compiti e

delle  funzioni  amministrativi  non  previsti  dal comma 7, ferme le

funzioni  fondamentali  dei  comuni,  delle  province  e delle citta’

metropolitane  previste  dal testo unico delle leggi sull’ordinamento

degli  enti  locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267.

   7.  Sono  esercitati dallo Stato, anche avvalendosi dell’Autorita’

per  l’energia  elettrica  e  il  gas,  i seguenti compiti e funzioni

amministrativi:

   a)  le  determinazioni inerenti l’importazione e l’esportazione di

energia;

   b) la definizione del quadro di programmazione di settore;

   c)  la  determinazione  dei criteri generali tecnico-costruttivi e

delle   norme  tecniche  essenziali  degli  impianti  di  produzione,

trasporto,  stoccaggio  e  distribuzione  dell’energia, nonche’ delle

caratteristiche  tecniche  e  merceologiche  dell’energia  importata,

prodotta, distribuita e consumata;

   d)  l’emanazione  delle  norme  tecniche  volte  ad  assicurare la

prevenzione  degli  infortuni sul lavoro e la tutela della salute del

personale addetto agli impianti di cui alla lettera c);

   e)  l’emanazione  delle regole tecniche di prevenzione incendi per

gli  impianti  di  cui  alla  lettera  c)  dirette  a disciplinare la

sicurezza  antincendi  con criteri uniformi sul territorio nazionale,

spettanti in via esclusiva al Ministero dell’interno sulla base della

legislazione vigente;

   f)   l’imposizione   e   la  vigilanza  sulle  scorte  energetiche

obbligatorie;

   g)  l’identificazione  delle  linee  fondamentali dell’assetto del

territorio  nazionale  con riferimento all’articolazione territoriale

delle  reti  infrastrutturali  energetiche  dichiarate  di  interesse

nazionale ai sensi delle leggi vigenti;

   h)  la  programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche

dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti;

   i)  l’individuazione  delle  infrastrutture  e  degli insediamenti

strategici,  ai  sensi  della  legge  21 dicembre 2001, n. 443, e del

decreto  legislativo  20 agosto 2002, n. 190, al fine di garantire la

sicurezza  strategica,  ivi  inclusa  quella degli approvvigionamenti

energetici  e  del  relativo  utilizzo,  il  contenimento  dei  costi

dell’approvvigionamento  energetico  del  Paese,  lo  sviluppo  delle

tecnologie  innovative  per  la  generazione  di  energia elettrica e

l’adeguamento  della  strategia nazionale a quella comunitaria per le

infrastrutture energetiche;

   l)  l’utilizzazione  del  pubblico demanio marittimo e di zone del

mare  territoriale  per  finalita’  di approvvigionamento di fonti di

energia;

   m) le determinazioni in materia di rifiuti radioattivi;

   n)   le   determinazioni   inerenti   la  prospezione,  ricerca  e

coltivazione  di  idrocarburi,  ivi  comprese  le funzioni di polizia

mineraria,  adottate,  per  la  terraferma,  di intesa con le regioni

interessate;

   o)  la  definizione  dei programmi di ricerca scientifica in campo

energetico,  d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

   p)  la  definizione  dei principi per il coordinato utilizzo delle

risorse  finanziarie  regionali,  nazionali  e  dell’Unione  europea,

sentita  la  Conferenza  unificata  di cui all’articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

   q)   l’adozione   di   misure  temporanee  di  salvaguardia  della

continuita’   della   fornitura,   in   caso  di  crisi  del  mercato

dell’energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettivita’ o

per  l’integrita’  delle apparecchiature e degli impianti del sistema

energetico;

   r)  la  determinazione  dei  criteri  generali  a  garanzia  della

sicurezza  degli  impianti  utilizzatori  all’interno  degli edifici,

ferma  restando la competenza del Ministero dell’interno in ordine ai

criteri generali di sicurezza antincendio.

   8. Lo Stato esercita i seguenti compiti e funzioni:

   a)   con   particolare   riguardo   al  settore  elettrico,  anche

avvalendosi dell’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas:

   1)  il  rilascio della concessione per l’esercizio delle attivita’

di  trasmissione  e dispacciamento nazionale dell’energia elettrica e

l’adozione dei relativi indirizzi;

   2)  la  stipula  delle  convenzioni  per il trasporto dell’energia

elettrica sulla rete nazionale;

   3)  l’approvazione  degli  indirizzi  di  sviluppo  della  rete di

trasmissione  nazionale,  considerati  anche  i  piani  regionali  di

sviluppo del servizio elettrico;

   4)   l’aggiornamento,   sentita  la  Conferenza  unificata,  della

convenzione tipo per disciplinare gli interventi di manutenzione e di

sviluppo della rete nazionale e dei dispositivi di interconnessione;

   5)  l’adozione di indirizzi e di misure a sostegno della sicurezza

e   dell’economicita’   degli   interscambi   internazionali,   degli

approvvigionamenti  per  i clienti vincolati o disagiati, del sistema

di  generazione e delle reti energetiche, promuovendo un accesso piu’

esteso all’importazione di energia elettrica;

   6)  l’adozione  di  misure  finalizzate  a  garantire  l’effettiva

concorrenzialita’ del mercato dell’ energia elettrica;

   7) la definizione dei criteri generali per le nuove concessioni di

distribuzione  dell’energia  elettrica  e  per  l’autorizzazione alla

costruzione  e all’esercizio degli impianti di generazione di energia

elettrica  di  potenza  termica  superiore  ai  300  MW,  sentita  la

Conferenza  unificata  e  tenuto conto delle linee generali dei piani

energetici regionali;

   b)  con  particolare  riguardo  al settore del gas naturale, anche

avvalendosi dell’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas:

   1)  l’adozione di indirizzi alle imprese che svolgono attivita’ di

trasporto,  dispacciamento sulla rete nazionale e rigassificazione di

gas  naturale  e  di  disposizioni  ai fini dell’utilizzo, in caso di

necessita’,  degli  stoccaggi  strategici  nonche’  la  stipula delle

relative  convenzioni e la fissazione di regole per il dispacciamento

in condizioni di emergenza e di obblighi di sicurezza;

   2)  l’individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, della

rete nazionale di gasdotti;

   3)  le  determinazioni  inerenti  lo stoccaggio di gas naturale in

giacimento;

   4)   l’autorizzazione   allo   svolgimento   delle   attivita’  di

importazione  e  vendita  del  gas ai clienti finali rilasciata sulla

base di criteri generali stabiliti, sentita la Conferenza unificata;

   5) l’adozione di indirizzi per la salvaguardia della continuita’ e

della   sicurezza  degli  approvvigionamenti,  per  il  funzionamento

coordinato  del  sistema  di  stoccaggio  e  per  la  riduzione della

vulnerabilita’ del sistema nazionale del gas naturale;

   c)  con particolare riguardo al settore degli oli minerali, intesi

come oli minerali greggi, residui delle loro distillazioni e tutte le

specie  e  qualita’  di  prodotti  petroliferi derivati e assimilati,

compresi il gas di petrolio liquefatto e il biodiesel:

   1)  adozione di indirizzi e di criteri programmatici in materia di

impianti  di  lavorazione  e  stoccaggio  adibito  all’importazione e

all’esportazione    di   oli   minerali,   al   fine   di   garantire

l’approvvigionamento del mercato;

   2)  individuazione  di  iniziative di raccordo tra le regioni e le

amministrazioni  centrali  interessate,  per la valutazione congiunta

dei  diversi  provvedimenti, anche di natura ambientale e fiscale, in

materia  di oli minerali, in grado di produrre significativi riflessi

sulle  scelte  di  politica  energetica  nazionale,  nonche’  per  la

definizione   di   iter   semplificati  per  la  realizzazione  degli

investimenti necessari per l’adeguamento alle disposizioni nazionali,

comunitarie e internazionali;

   3) monitoraggio, anche sulla base delle indicazioni delle regioni,

dell’effettiva  capacita’  di  lavorazione  e  di  stoccaggio adibito

all’importazione e all’esportazione di oli minerali;

   4)  promozione  di  accordi  di  programma, senza nuovi o maggiori

oneri  per  la finanza pubblica, con le regioni e gli enti locali per

la  realizzazione  e  le modifiche significative di infrastrutture di

lavorazione   e  di  stoccaggio  di  oli  minerali,  strategiche  per

l’approvvigionamento energetico del Paese;

   5)  individuazione,  di  intesa  con  la  Conferenza unificata, di

criteri   e   modalita’   per   il   rilascio   delle  autorizzazioni

all’installazione  e all’esercizio degli impianti di lavorazione e di

stoccaggio  di oli minerali. Resta ferma la disciplina prevista dalla

normativa vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale;

   6)  individuazione,  di  intesa con la Conferenza unificata, della

rete nazionale di oleodotti.

   9.  Per  il conseguimento degli obiettivi generali di cui al comma

3,   lo  Stato  e  le  regioni  individuano  specifiche  esigenze  di

intervento  e  propongono  agli  organi  istituzionali  competenti le

iniziative  da  intraprendere,  acquisito  il parere della Conferenza

permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano.

   10.  Se le iniziative di cui al comma 9 prevedono una ripartizione

di  compiti  tra  le regioni, la Conferenza permanente per i rapporti

tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di

Bolzano,  acquisito il parere degli enti locali interessati, provvede

a definire tale ripartizione.

   11.  Ai  sensi  dell’articolo 2, comma 21, della legge 14 novembre

1995, n. 481, il Governo indica all’Autorita’ per l’energia elettrica

e    il    gas,   nell’ambito   del   Documento   di   programmazione

economico-finanziaria,  il quadro di esigenze di sviluppo dei servizi

di pubblica utilita’ dei settori dell’energia elettrica e del gas che

corrispondono   agli  interessi  generali  del  Paese.  Ai  fini  del

perseguimento  degli  obiettivi  generali  di politica energetica del

Paese  di  cui al comma 3, il Consiglio dei ministri, su proposta del

Ministro  delle  attivita’  produttive,  puo’  definire,  sentite  le

Commissioni  parlamentari  competenti, indirizzi di politica generale

del  settore  per l’esercizio delle funzioni attribuite all’Autorita’

per l’energia elettrica e il gas ai sensi della legislazione vigente.

   12.  L’Autorita’  per  l’energia  elettrica  e  il gas presenta al

Parlamento  e  al  Presidente del Consiglio dei ministri la relazione

sullo   stato   dei   servizi   e  sull’attivita’  svolta,  ai  sensi

dell’articolo  2, comma 12, lettera i), della legge 14 novembre 1995,

n.  481,  entro  il  30  giugno  di  ciascun  anno.  Nella  relazione

l’Autorita’  illustra  anche  le  iniziative assunte nel quadro delle

esigenze   di   sviluppo  dei  servizi  di  pubblica  utilita’  e  in

conformita’ agli indirizzi di politica generale del settore di cui al

comma 11.

   13.  Nei  casi in cui l’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas

sia  tenuta  ad  esprimere il parere su provvedimenti o atti ai sensi

delle  leggi  vigenti,  fatti  salvi i diversi termini previsti dalle

leggi medesime, l’Autorita’ si pronunzia entro il termine di sessanta

giorni  dalla  data  di  ricevimento  del  provvedimento o dell’atto.

Decorso  inutilmente  tale  termine,  il  provvedimento o l’atto puo’

comunque essere adottato.

   14.  Nei  casi in cui l’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas

non  adotti  atti  o  provvedimenti  di sua competenza ai sensi delle

leggi vigenti, il Governo puo’ esercitare il potere sostitutivo nelle

forme  e  nei  limiti  stabiliti  dal  presente comma. A tale fine il

Ministro   delle  attivita’  produttive  trasmette  all’Autorita’  un

sollecito  ad adempiere entro i successivi sessanta giorni. Trascorso

tale  termine  senza  che  l’Autorita’  abbia  adottato  l’atto  o il

provvedimento,  questo  e’  adottato con decreto del Presidente della

Repubblica,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri, su

proposta del Ministro delle attivita’ produttive.

   15.  A  decorrere  dalla  data di entrata in vigore della presente

legge,  l’Autorita’  per  l’energia  elettrica  e  il  gas  e’ organo

collegiale  costituito  dal  Presidente  e  da  quattro membri. Ferma

restando  la  scadenza  naturale dei componenti l’Autorita’ in carica

alla  predetta  data, i nuovi membri sono nominati entro i successivi

sessanta  giorni, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo

2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

   16.  I  componenti  dell’organo  competente  per la determinazione

delle   tariffe   elettriche,  ivi  compresa  la  determinazione  del

sovrapprezzo termico, rispondono degli atti e dei comportamenti posti

in essere nell’esercizio delle loro funzioni, ove i fatti non abbiano

rilevanza  penale,  ai  sensi e per gli effetti degli articoli 2043 e

seguenti  del  codice  civile  soltanto  a  titolo di responsabilita’

civile, in conformita’ con le disposizioni degli articoli 33, 34 e 35

del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  80,  come sostituiti

dall’articolo 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

   17. I soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella

realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione tra le reti

nazionali  di trasporto di gas degli Stati membri dell’Unione europea

e  la  rete  di  trasporto italiana, nella realizzazione in Italia di

nuovi  terminali  di rigassificazione di gas naturale liquefatto e di

nuovi  stoccaggi  in  sotterraneo di gas naturale, o in significativi

potenziamenti  delle  capacita’  delle infrastrutture esistenti sopra

citate,  tali  da permettere lo sviluppo della concorrenza e di nuove

fonti  di approvvigionamento di gas naturale, possono richiedere, per

la  capacita’  di  nuova realizzazione, un’esenzione dalla disciplina

che   prevede  il  diritto  di  accesso  dei  terzi.  L’esenzione  e’

accordata,  caso  per caso, per un periodo di almeno venti anni e per

una  quota  di  almeno  l’80  per  cento  della  nuova capacita’, dal

Ministero  delle  attivita’  produttive, previo parere dell’Autorita’

per  l’energia  elettrica e il gas. In caso di realizzazione di nuove

infrastrutture  di  interconnessione, l’esenzione e’ accordata previa

consultazione   delle   autorita’   competenti   dello  Stato  membro

interessato. Restano fermi le esenzioni accordate prima della data di

entrata   in  vigore  della  presente  legge  ai  sensi  del  decreto

legislativo   23   maggio   2000,  n.  164,  e  i  diritti  derivanti

dall’articolo  27  della  legge  12  dicembre  2002,  n.  273, per le

concessioni  rilasciate  ai  sensi  delle  norme  vigenti  e  per  le

autorizzazioni  rilasciate  ai  sensi  dell’articolo 8 della legge 24

novembre  2000,  n.  340.  Con  decreto  del Ministro delle attivita’

produttive  sono  definiti  i principi e le modalita’ per il rilascio

delle  esenzioni  e  per  l’accesso  alla rete nazionale dei gasdotti

italiani  nei  casi  di cui al presente comma, nel rispetto di quanto

previsto dalle disposizioni comunitarie in materia.

   18. I soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella

realizzazione    di    nuove    infrastrutture    internazionali   di

interconnessione  con  Stati  non  appartenenti all’Unione europea ai

fini  dell’importazione in Italia di gas naturale o nel potenziamento

delle  capacita’  di trasporto degli stessi gasdotti esistenti, hanno

diritto, nei corrispondenti punti d’ingresso della rete nazionale dei

gasdotti,   all’allocazione   prioritaria   nel   conferimento  della

corrispondente  nuova  capacita’  realizzata  in  Italia di una quota

delle  capacita’  di  trasporto  pari  ad almeno l’80 per cento delle

nuove capacita’ di importazione realizzate all’estero, per un periodo

di almeno venti anni, e in base alle modalita’ di conferimento e alle

tariffe   di   trasporto,   stabilite  dall’Autorita’  per  l’energia

elettrica  e  il  gas.  Tale diritto e’ accordato dal Ministero delle

attivita’  produttive,  previo  parere  dell’Autorita’  per l’energia

elettrica  e  il gas, che deve essere reso entro il termine di trenta

giorni   dalla   richiesta,   trascorso  il  quale  si  intende  reso

positivamente.

   19. Ai fini di quanto previsto dai commi 17 e 18, per soggetti che

investono   si   intendono   anche   i   soggetti  che,  mediante  la

sottoscrizione   di  contratti  di  importazione  garantiti  a  lungo

termine, contribuiscono a finanziare il progetto.

   20.  La  residua quota delle nuove capacita’ di trasporto ai punti

di  ingresso  della  rete  nazionale dei gasdotti di cui al comma 18,

nonche’  la  residua quota delle capacita’ delle nuove infrastrutture

di  interconnessione,  dei  nuovi  stoccaggi  in  sotterraneo  di gas

naturale  e  dei  nuovi terminali di rigassificazione di cui al comma

17,  e dei potenziamenti delle capacita’ esistenti di cui allo stesso

comma 17, sono allocate secondo procedure definite dall’Autorita’ per

l’energia  elettrica  e  il  gas  in  base  a  criteri di efficienza,

economicita’  e  sicurezza  del  sistema  stabiliti  con  decreti del

Ministro delle attivita’ produttive.

   21.  I criteri di cui al comma 20 non si applicano in tutti i casi

in cui l’accesso al sistema impedirebbe agli operatori del settore di

svolgere  gli obblighi di servizio pubblico cui sono soggetti, ovvero

nel  caso in cui dall’accesso derivino gravi difficolta’ economiche e

finanziarie  ad  imprese  del  gas  naturale operanti nel sistema, in

relazione  a contratti di tipo “take or pay” sottoscritti prima della

data  di  entrata  in  vigore della direttiva 98/30/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998.

   22.  L’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato, anche su

segnalazione  dell’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas, adotta

i  provvedimenti  di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, a carico

dei  soggetti  che  non  rispettano  i criteri in base ai quali hanno

ottenuto  l’allocazione delle capacita’ di trasporto, stoccaggio o di

rigassificazione di cui al comma 20.

   23.  Ai  fini  di  salvaguardare la continuita’ e la sicurezza del

sistema  nazionale del gas naturale tramite l’istituzione di un punto

di  cessione e scambio dei volumi di gas e delle capacita’ di entrata

e  di  uscita  sulla rete di trasporto nazionale del gas, l’Autorita’

per l’energia elettrica e il gas, entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, individua le procedure di cui

all’articolo  13  della  deliberazione  della  medesima  Autorita’ 17

luglio  2002,  n.  137/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190

del 14 agosto 2002.

   24.  All’articolo  1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290:

   a) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:

   “2. Il Ministro delle attivita’ produttive emana gli indirizzi per

lo  sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e

di  gas  naturale  e  verifica  la  conformita’ dei piani di sviluppo

predisposti, annualmente, dai gestori delle reti di trasporto con gli

indirizzi medesimi”;

   b)  nel  comma  4  le  parole:  “e  comunque  ciascuna  societa’ a

controllo  pubblico”  sono  sostituite  dalle  seguenti:  “e ciascuna

societa’  a  controllo  pubblico, anche indiretto, solo qualora operi

direttamente nei medesimi settori”.

   25.  Il  termine  di  cui  al  comma  7 dell’articolo 1-sexies del

decreto-legge  29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni,

dalla  legge  27  ottobre  2003,  n. 290, e’ prorogato al 31 dicembre

2004.

   26.  I  commi  1,  2,  3  e  4  del  citato  articolo 1-sexies del

decreto-legge n. 239 del 2003 sono sostituiti dai seguenti:

   “1.  Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di

promuovere  la  concorrenza  nei  mercati  dell’energia elettrica, la

costruzione e l’esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete

nazionale  di  trasporto  dell’energia  elettrica  sono  attivita’ di

preminente  interesse  statale  e  sono  soggetti a un’autorizzazione

unica,   rilasciata  dal  Ministero  delle  attivita’  produttive  di

concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio

e  previa  intesa  con  la regione o le regioni interessate, la quale

sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso

comunque  denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo

a  costruire  e  ad  esercire  tali  infrastrutture in conformita’ al

progetto  approvato.  Il  Ministero  dell’ambiente e della tutela del

territorio  provvede  alla  valutazione  di impatto ambientale e alla

verifica  della  conformita’  delle  opere  al  progetto autorizzato.

Restano  ferme,  nell’ambito  del  presente  procedimento  unico,  le

competenze  del  Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti in

merito   all’accertamento   della   conformita’   delle   opere  alle

prescrizioni  delle  norme  di  settore  e  dei  piani urbanistici ed

edilizi.

   2. L’autorizzazione di cui al comma 1:

   a)  indica  le  prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a

carico  del  soggetto  proponente per garantire il coordinamento e la

salvaguardia del sistema energetico nazionale e la tutela ambientale,

nonche’ il termine entro il quale l’iniziativa e’ realizzata;

   b)    comprende    la    dichiarazione   di   pubblica   utilita’,

indifferibilita’  ed urgenza dell’opera, l’eventuale dichiarazione di

inamovibilita’  e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio

dei  beni  in  essa compresi, conformemente al decreto del Presidente

della  Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione

per  pubblica utilita’. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino

variazione     degli     strumenti     urbanistici,    il    rilascio

dell’autorizzazione ha effetto di variante urbanistica.

   3.  L’autorizzazione  di cui al comma 1 e’ rilasciata a seguito di

un  procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni,

nel  rispetto  dei  principi di semplificazione e con le modalita’ di

cui  alla  legge  7  agosto 1990, n. 241. Il procedimento puo’ essere

avviato  sulla  base  di  un  progetto  preliminare o analogo purche’

evidenzi,   con   elaborato   cartografico,  le  aree  potenzialmente

impegnate  sulle  quali apporre il vincolo preordinato all’esproprio,

le   eventuali   fasce   di   rispetto  e  le  necessarie  misure  di

salvaguardia.   Al   procedimento   partecipano  il  Ministero  delle

infrastrutture  e  dei  trasporti, il Ministero dell’ambiente e della

tutela  del territorio e le altre amministrazioni interessate nonche’

i   soggetti   preposti  ad  esprimersi  in  relazione  ad  eventuali

interferenze  con  altre  infrastrutture  esistenti.  Per il rilascio

dell’autorizzazione,   ai   fini  della  verifica  della  conformita’

urbanistica  dell’opera,  e’  fatto  obbligo  di richiedere il parere

motivato  degli  enti  locali nel cui territorio ricadano le opere di

cui al comma 1. Il rilascio del parere non puo’ incidere sul rispetto

del   termine   entro   il  quale  e’  prevista  la  conclusione  del

procedimento.

   4.  Nel  caso in cui, secondo la legislazione vigente, le opere di

cui  al   presente  articolo siano sottoposte a valutazione di impatto

ambientale  (VIA),  l’esito  positivo di tale valutazione costituisce

parte   integrante   e   condizione   necessaria   del   procedimento

autorizzatorio.  L’istruttoria si conclude una volta acquisita la VIA

o,   nei   casi   previsti,   acquisito  l’esito  della  verifica  di

assoggettabilita’  a  VIA e, in ogni caso, entro il termine di cui al

comma   3.  Per  i  procedimenti  relativamente  ai  quali  non  sono

prescritte  le  procedure  di   valutazione  di impatto ambientale, il

procedimento   unico   deve  essere  concluso  entro  il  termine  di

centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda.

   4-bis. In caso di mancata definizione dell’intesa con la regione o

le  regioni  interessate  nel  termine  prescritto  per  il  rilascio

dell’autorizzazione, lo Stato esercita il potere sostitutivo ai sensi

dell’articolo  120  della  Costituzione, nel rispetto dei principi di

sussidiarieta’  e leale collaborazione e autorizza le opere di cui al

comma 1, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del

Ministro  delle  attivita’ produttive previo concerto con il Ministro

dell’ambiente e della tutela del territorio.

   4-ter.  Le  disposizioni  del  presente  articolo si applicano, su

istanza  del  proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di

entrata  in vigore della presente disposizione eccetto i procedimenti

per  i  quali  sia completata la procedura di VIA, ovvero il relativo

procedimento risulti in fase di conclusione.

   4-quater.  Le disposizioni del presente articolo si applicano alle

reti  elettriche  di  interconnessione  con  l’estero  con livello di

tensione pari o superiore a 150 kV qualora per esse vi sia un diritto

di accesso a titolo prioritario, e si applicano alle opere connesse e

alle  infrastrutture  per  il  collegamento  alle  reti  nazionali di

trasporto  dell’energia  delle  centrali  termoelettriche  di potenza

superiore  a  300  MW  termici,  gia’ autorizzate in conformita’ alla

normativa vigente”.

   27. Al citato articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003,

al  comma  5,  le parole: “di reti energetiche” sono sostituite dalle

seguenti:  “di  reti  elettriche”; nello stesso articolo 1-sexies, al

comma  6, le parole: “anche per quanto attiene al trasporto nazionale

del gas naturale e degli oli minerali” sono soppresse.

   28.  Nell’articolo  9,  comma  2,  ultimo  periodo, della legge 22

febbraio  2001,  n.  36,  le  parole: “decreto di cui all’articolo 4,

comma  2, lettera a)” sono sostituite dalle seguenti: “decreto di cui

all’articolo 4, comma 4″.

   29.   Fino   alla   completa   realizzazione   del  mercato  unico

dell’energia  elettrica  e del gas naturale, in caso di operazioni di

concentrazione di imprese operanti nei mercati dell’energia elettrica

e  del gas cui partecipino imprese o enti di Stati membri dell’Unione

europea  ove  non  sussistano  adeguate  garanzie di reciprocita’, il

Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle

attivita’  produttive,  di  concerto  con il Ministro dell’economia e

delle   finanze,   puo’,  entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione

dell’operazione   all’Autorita’   garante  della  concorrenza  e  del

mercato,  definire  condizioni  e  vincoli  cui devono conformarsi le

imprese  o  gli  enti  degli  Stati  membri interessati allo scopo di

tutelare  esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti nazionali di

energia ovvero la concorrenza nei mercati.

   30.  All’articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,

dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:

   “5-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente

disposizione,  e’  cliente  idoneo  ogni  cliente  finale,  singolo o

associato,  il cui consumo, misurato in un unico punto del territorio

nazionale, destinato alle attivita’ esercitate da imprese individuali

o  costituite  in  forma  societaria,  nonche’  ai  soggetti  di  cui

all’articolo  1,  comma  2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165,  e successive modificazioni, e’ risultato, nell’anno precedente,

uguale o superiore a 0,05 GWh.

   5-quater.  A  decorrere dal 1° luglio 2004, e’ cliente idoneo ogni

cliente finale non domestico.

   5-quinquies.  A  decorrere  dal  1° luglio 2007, e’ cliente idoneo

ogni cliente finale.

   5-sexies. I clienti vincolati che alle date di cui ai commi 5-ter,

5-quater e 5-quinquies diventano idonei hanno diritto di recedere dal

preesistente  contratto  di  fornitura,  come  clienti vincolati, con

modalita’  stabilite dall’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas.

Qualora  tale  diritto  non  sia esercitato, la fornitura ai suddetti

clienti  idonei  continua  ad  essere garantita dall’Acquirente unico

Spa”.

   31.  Il  comma  3 dell’articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo

1999, n. 79, e’ abrogato.

   32.   I  consorzi  previsti dall’articolo 1 della legge 27 dicembre

1953,  n.  959,  possono  cedere  l’energia elettrica sostitutiva del

sovracanone  ai  clienti  idonei  e  all’Acquirente  unico Spa per la

fornitura ai clienti vincolati.

   33.  Sono  fatte  salve le concessioni di distribuzione di energia

elettrica in essere, ivi compresa, per quanto riguarda l’attivita’ di

distribuzione,  la  concessione  di cui all’articolo 14, comma 1, del

decreto-legge  11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni,

dalla  legge  8  agosto  1992,  n.  359.  Il Ministro delle attivita’

produttive,  sentita  l’Autorita’  per  l’energia elettrica e il gas,

anche  al  fine  di garantire la parita’ di condizioni, puo’ proporre

modifiche  e  variazioni  delle  clausole  contenute  nelle  relative

convenzioni.

   34.  Le  aziende operanti nei settori dell’energia elettrica e del

gas naturale che hanno in concessione o in affidamento la gestione di

servizi pubblici locali ovvero la gestione delle reti, degli impianti

e  delle  altre  dotazioni  infrastrutturali,  nel  territorio cui la

concessione  o l’affidamento si riferiscono e per la loro durata, non

possono   esercitare,   in   proprio   o  con  societa’  collegate  o

partecipate,  alcuna attivita’ in regime di concorrenza, ad eccezione

delle  attivita’  di  vendita  di  energia  elettrica  e  di gas e di

illuminazione  pubblica,  nel  settore dei servizi postcontatore, nei

confronti degli stessi utenti del servizio pubblico e degli impianti.

Entro  tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,

il  Ministero  delle  attivita’ produttive, l’Autorita’ per l’energia

elettrica   e   il   gas   e  le  altre  amministrazioni  interessate

provvederanno  a  modificare  e  integrare le norme e i provvedimenti

rilevanti  ai  fini  dell’applicazione  delle  disposizioni di cui al

presente comma.

   35.  L’Autorita’  per  l’energia  elettrica e il gas, entro dodici

mesi  dalla  data  di entrata in vigore della presente legge, adotta,

compatibilmente  con lo sviluppo della tecnologia degli apparecchi di

misura,  i provvedimenti necessari affinche’ le imprese distributrici

mettano a disposizione dei propri clienti o di un operatore prescelto

da  tali  clienti  a rappresentarli il segnale per la misura dei loro

consumi elettrici.

   36.  I  proprietari  di  nuovi  impianti  di produzione di energia

elettrica  di  potenza  termica  non  inferiore  a  300  MW  che sono

autorizzati  dopo  la  data di entrata in vigore della presente legge

corrispondono   alla   regione  sede   degli  impianti,  a  titolo  di

contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio

e  per  l’impatto logistico dei cantieri, un importo pari a 0,20 euro

per  ogni  MWh  di energia elettrica prodotta, limitatamente ai primi

sette  anni  di  esercizio  degli  impianti.  La  regione  sede degli

impianti provvede alla ripartizione del contributo compensativo tra i

seguenti soggetti:

   a)  il  comune sede dell’impianto, per un importo non inferiore al

40 per cento del totale;

   b)  i  comuni  contermini,  in  misura proporzionale per il 50 per

cento  all’estensione  del  confine  e  per  il  50  per  cento  alla

popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale;

   c) la provincia che comprende il comune sede dell’impianto.

   37.  Il  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze  provvede alla

revisione  biennale degli importi di cui al comma 36 con le modalita’

di  cui all’articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925. Nei casi

di  localizzazione  degli  impianti  in  comuni  confinanti  con piu’

regioni,  i  comuni beneficiari del contributo compensativo di cui al

comma  36  sono determinati dalla regione sede dell’impianto d’intesa

con  le  regioni  confinanti. Per gli impianti di potenza termica non

inferiore   a   300    MW,  oggetto  di  interventi  di  potenziamento

autorizzati  dopo  la data di entrata in vigore della presente legge,

il  contributo,  calcolato  con riferimento all’incremento di potenza

derivante  dall’intervento, e’ ridotto alla meta’ e viene corrisposto

per  un  periodo  di  tre anni dall’entrata in esercizio dello stesso

ripotenziamento. Il contributo di cui al presente comma e al comma 36

non e’ dovuto in tutti i casi in cui vengono stipulati gli accordi di

cui  al comma 5 o risultino comunque gia’ stipulati, prima della data

di entrata in vigore della presente legge, accordi volontari relativi

a  misure  di  compensazione.  Qualora  gli impianti di produzione di

energia  elettrica,  per  la loro particolare ubicazione, valutata in

termini   di  area  di  raggio  non  superiore  a  10  km  dal  punto

baricentrico   delle   emissioni   ivi  incluse  le  opere  connesse,

interessino  o  esplichino effetti ed impatti su parchi nazionali, il

contributo  ad  essi  relativo  e’ corrisposto agli enti territoriali

interessati  in  base  a criteri individuati con decreto del Ministro

dell’ambiente  e  della  tutela  del  territorio,  da  emanare  entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

   38.   Le  operazioni  effettuate  sul  mercato  elettrico  di  cui

all’articolo  5,  comma  1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.

79,  si  considerano  effettuate,  ai  fini  e per gli effetti di cui

all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972,  n. 633, e successive modificazioni, all’atto del pagamento del

corrispettivo,  salvo  il  disposto  del  quarto  comma  del medesimo

articolo 6.

   39.   Qualora   si   verifichino   variazioni   dell’imponibile  o

dell’imposta  relative ad operazioni effettuate sul mercato elettrico

di  cui  all’articolo  5,  comma  1, del decreto legislativo 16 marzo

1999,  n. 79, le rettifiche previste dall’articolo 26 del decreto del

Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, e successive

modificazioni,  sono  operate  con riferimento alla fattura emessa in

relazione all’operazione omologa piu’ recente effettuata dal soggetto

passivo  nei  confronti  della  medesima  controparte. Per operazione

omologa  si  intende  quella  effettuata  con riferimento allo stesso

periodo e allo stesso punto di offerta.

   40.  Dalla data di assunzione di responsabilita’ della funzione di

garante della fornitura di energia elettrica per clienti vincolati da

parte  dell’Acquirente  unico  Spa,  i  contratti  di importazione in

essere  alla  data  di  entrata  in vigore del decreto legislativo 16

marzo  1999,  n.  79,  in  capo  all’ENEL  Spa e destinati al mercato

vincolato,  possono  essere trasferiti alla medesima Acquirente unico

Spa  con decreto del Ministro delle attivita’ produttive, di concerto

con  il Ministro dell’economia e delle finanze, garantendo al cedente

il  beneficio  derivante  dalla differenza tra il prezzo dell’energia

importata  attraverso  i  contratti  ceduti  e il prezzo dell’energia

elettrica   di   produzione   nazionale.  L’Autorita’  per  l’energia

elettrica  e il gas determina le modalita’ tecniche ed economiche per

detto trasferimento.

   41.  Previa richiesta del produttore, l’energia elettrica prodotta

da impianti di potenza inferiore a 10 MVA, l’energia elettrica di cui

al   secondo  periodo  del  comma  12  dell’articolo  3  del  decreto

legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonche’ quella prodotta da impianti

entrati  in  esercizio  dopo il 1° aprile 1999 alimentati dalle fonti

rinnovabili  eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice

e  idraulica, limitatamente, per quest’ultima fonte, agli impianti ad

acqua  fluente,  e’  ritirata  dal Gestore della rete di trasmissione

nazionale   Spa   o  dall’impresa  distributrice  rispettivamente  se

prodotta  da impianti collegati alla rete di trasmissione nazionale o

alla  rete di distribuzione. L’energia elettrica di cui al primo e al

terzo periodo del comma 12 dell’articolo 3 del decreto legislativo 16

marzo 1999, n. 79, continua ad essere ritirata dal Gestore della rete

di  trasmissione nazionale Spa. L’Autorita’ per l’energia elettrica e

il gas determina le modalita’ per il ritiro dell’energia elettrica di

cui  al  primo  periodo  del  presente  comma,  facendo riferimento a

condizioni  economiche di mercato. Dopo la scadenza delle convenzioni

in essere, l’energia elettrica di cui al primo e al terzo periodo del

comma  12  dell’articolo  3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.

79,  esclusa quella di cui al primo periodo del presente comma, viene

ceduta al mercato.

   42.   I   produttori   nazionali  di  energia  elettrica  possono,

eventualmente  in  compartecipazione  con  imprese  di  altri  paesi,

svolgere  attivita’  di  realizzazione  e  di  esercizio  di impianti

localizzati   all’estero,  anche  al  fine  di  importarne  l’energia

prodotta.

   43.  Per  la riforma della disciplina del servizio elettrico nelle

piccole  reti  isolate  di  cui all’articolo 2, comma 17, del decreto

legislativo  16  marzo 1999, n. 79, nonche’ del servizio svolto dalle

imprese  elettriche  minori  di  cui all’articolo 4, numero 8), della

legge  6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni, e di cui

all’articolo  7  della  legge  9  gennaio  1991, n. 10, il Governo e’

delegato  ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore

della  presente legge e nel rispetto delle prerogative costituzionali

delle  regioni,  un decreto legislativo secondo i seguenti principi e

criteri direttivi:

   a)  tutela  dei  clienti  finali  e  sviluppo,  ove  le condizioni

tecnico-economiche  lo  consentano, dell’interconnessione con la rete

di trasmissione nazionale;

   b)   definizione   di   obiettivi   temporali   di   miglioramento

dell’efficienza  e dell’economicita’ del servizio reso dalle imprese,

con   individuazione   di   specifici   parametri   ai   fini   della

determinazione delle integrazioni tariffarie;

   c)   previsione   di  interventi  sostitutivi  per  assicurare  la

continuita’ e la qualita’ della fornitura.

   44.  Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 7,

lettera  r),  e senza che da cio’ derivino nuovi o maggiori oneri per

la  finanza pubblica, il Governo e’ delegato ad adottare, su proposta

del  Ministro  delle attivita’ produttive di concerto con il Ministro

dell’ambiente  e  della  tutela  del territorio, entro sei mesi dalla

data  di  entrata in vigore della presente legge e nel rispetto delle

prerogative  costituzionali delle regioni, un decreto legislativo nel

rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a)  riordino  della  normativa  tecnica  impiantistica all’interno

degli edifici;

   b)  promozione  di  un reale sistema di verifica degli impianti di

cui  alla  lettera  a)  per  accertare il rispetto di quanto previsto

dall’attuale   normativa  in  materia  con  l’obiettivo  primario  di

tutelare  gli  utilizzatori  degli  impianti  garantendo un’effettiva

sicurezza.

   45.  Il  comma  7 dell’articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo

1999, n. 79, e’ sostituito dal seguente:

   “7.  I  soggetti  titolari di concessioni di distribuzione possono

costituire  una  o  piu’  societa’  per  azioni, di cui mantengono il

controllo  e  a  cui  trasferiscono i beni e i rapporti in essere, le

attivita’  e  le  passivita’  relativi  alla distribuzione di energia

elettrica  e  alla  vendita  ai  clienti  vincolati.  L’Autorita’ per

l’energia  elettrica  e  il  gas provvede ad emanare i criteri per le

opportune  modalita’ di separazione gestionale e amministrativa delle

attivita’ esercitate dalle predette societa’”.

   46.  A  decorrere  dalla  data di entrata in vigore della presente

legge,  al fine di assicurare la fornitura di gas naturale ai clienti

finali  allacciati  alla rete, con consumi inferiori o pari a 200.000

standard  metri cubi annui, che, anche temporaneamente, sono privi di

un  fornitore  o che risiedono in aree geografiche nelle quali non si

e’  ancora  sviluppato un mercato concorrenziale nell’offerta di gas,

l’Autorita’  per l’energia elettrica e il gas provvede a individuare,

mediante procedure a evidenza pubblica, una o piu’ imprese di vendita

del gas che si impegnino ad effettuare detta fornitura nelle indicate

aree geografiche.

   47.  La fornitura di gas naturale di cui al comma 46, a condizioni

di  mercato,  e’ effettuata dalle imprese individuate, ai sensi dello

stesso  comma,  entro il termine massimo di quindici giorni a partire

dal  ricevimento  della  richiesta  da  parte  del cliente finale. La

stessa  fornitura,  ivi  inclusi  i  limiti e gli aspetti relativi al

bilanciamento  fisico  e  commerciale, e’ esercitata dalle imprese di

vendita  in  base ad indirizzi stabiliti dal Ministro delle attivita’

produttive  da emanare, sentita l’Autorita’ per l’energia elettrica e

il gas, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge.

   48.  Resta  ferma la possibilita’ di cui all’articolo 17, comma 5,

del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

   49.  Al  fine  di garantire la sicurezza del sistema nazionale del

gas e l’attuazione della transizione dello stesso ai nuovi assetti, i

termini  di  cui  all’articolo  28,  comma  4,  e all’articolo 36 del

decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n. 164, sono differiti al 31

dicembre 2005.

   50.  Le cessioni di gas effettuate nel sistema del gas naturale di

cui  all’articolo 2, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo 23

maggio  2000,  n.  164,  si considerano effettuate, ai fini e per gli

effetti  di  cui  all’articolo  6  del  decreto  del Presidente della

Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  e successive modificazioni,

all’atto  del  pagamento  del  corrispettivo,  salvo  il disposto del

quarto comma del medesimo articolo 6.

   51.  Il comma 5 dell’articolo 16 del decreto legislativo 23 maggio

2000, n. 164, e’ abrogato.

   52.  Al  fine  di garantire la sicurezza di approvvigionamento e i

livelli  essenziali  delle prestazioni nel settore dello stoccaggio e

della  vendita  di  gas  di  petrolio liquefatti (GPL), il Governo e’

delegato  ad  adottare,  entro  dodici  mesi dalla data di entrata in

vigore   della   presente  legge,  un  decreto  legislativo  volto  a

riordinare  le norme relative all’installazione e all’esercizio degli

impianti   di   riempimento,  travaso  e  deposito  di  GPL,  nonche’

all’esercizio  dell’attivita’  di  distribuzione  di  gas di petrolio

liquefatti.  Il  decreto  legislativo  e’  adottato  su  proposta del

Ministro  delle  attivita’  produttive,  di  concerto  con i Ministri

dell’interno,  dell’economia  e  delle finanze, dell’ambiente e della

tutela  del  territorio,  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i

rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

di Bolzano, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a)  assicurare  adeguati  livelli di sicurezza anche attraverso la

revisione delle vigenti regole tecniche, ferma restando la competenza

del  Ministero  dell’interno  in  materia  di  emanazione delle norme

tecniche  di prevenzione incendi e quella del Ministero dell’ambiente

e  della tutela del territorio in materia di prevenzione e protezione

dai rischi industriali;

   b) garantire e migliorare il servizio all’utenza, anche attraverso

la   determinazione   di   requisiti   tecnici  e  professionali  per

l’esercizio  dell’attivita’  e l’adeguamento della normativa inerente

la logistica, la commercializzazione e l’impiantistica;

   c)  rivedere il relativo sistema sanzionatorio, con l’introduzione

di sanzioni proporzionali e dissuasive.

   53.  Ai  fini  di  promuovere  l’utilizzo  di  GPL  e  metano  per

autotrazione,   nell’articolo   1,  comma  2,  del  decreto-legge  25

settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25

novembre  1997, n. 403, le parole: “entro l’anno successivo alla data

di  immatricolazione”  sono  sostituite  dalle seguenti: “entro i tre

anni successivi alla data di immatricolazione”.

   54. I contributi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge

25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge

25  novembre 1997, n. 403, come modificato dal comma 53, sono erogati

anche a favore delle persone giuridiche.

   55. Le regioni esercitano le funzioni amministrative in materia di

lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali non riservate

allo Stato ai sensi del comma 7.

   56.  Fermo  restando quanto previsto dal comma 2, lettera a), sono

attivita’ sottoposte a regimi autorizzativi:

   a)   l’installazione   e  l’esercizio  di  nuovi  stabilimenti  di

lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;

   b)  la  dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio

di oli minerali;

   c)  la variazione della capacita’ complessiva di lavorazione degli

stabilimenti di oli minerali;

   d)  la  variazione  di  oltre  il  30  per  cento  della capacita’

complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali.

   57.  Le  autorizzazioni  sono rilasciate dalla regione, sulla base

degli  indirizzi  e  degli obiettivi generali di politica energetica,

previsti  dai  commi 3, 4 e 7, fatte salve le disposizioni vigenti in

materia  ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione

incendi e di demanio marittimo.

   58.  Le modifiche degli stabilimenti di lavorazione o dei depositi

di  oli  minerali, non ricomprese nelle attivita’ di cui al comma 56,

lettere  c)  e  d),  nonche’ quelle degli oleodotti, sono liberamente

effettuate  dall’operatore,  nel  rispetto delle normative vigenti in

materia  ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione

incendi e di demanio marittimo.

   59. Allo scopo di promuovere l’espansione dell’offerta energetica,

anche  al  fine di migliorare la sicurezza degli approvvigionamenti e

di garantire un efficace assetto delle infrastrutture energetiche, il

Ministero   delle   attivita’   produttive   puo’   concludere,   per

investimenti  in  opere  localizzate  nelle aree depresse del Paese e

definite   di   pubblica   utilita’   in  applicazione  del  comma  1

dell’articolo  1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito,

con  modificazioni,  dalla  legge  9 aprile 2002, n. 55, contratti di

programma  da  stipulare previa specifica autorizzazione del Comitato

interministeriale   per   la   programmazione   economica,  ai  sensi

dell’articolo  1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,

convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488,

e  della  legislazione  applicabile. Con apposito regolamento emanato

con  decreto  del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto

con  il Ministro delle attivita’ produttive, sono definite condizioni

di ammissibilita’ e modalita’ operative dell’intervento pubblico.

   60.  Nei  casi  previsti  dalle  norme  vigenti,  la  procedura di

valutazione  di impatto ambientale si applica alla realizzazione e al

potenziamento  di  terminali  di  rigassificazione  di  gas  naturale

liquefatto   ivi   comprese   le   opere  connesse,  fatte  salve  le

disposizioni   di  cui  alla  legge  21  dicembre  2001,  n.  443,  e

all’articolo  8 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Le disposizioni

di  cui  all’articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, valgono

anche   per   la  realizzazione  di  stoccaggi  di  gas  naturale  in

sotterraneo,   ferma   restando  l’applicazione  della  procedura  di

valutazione di impatto ambientale, ove stabilito dalla legge.

   61.  I  titolari  di  concessioni di stoccaggio di gas naturale in

sotterraneo  possono  usufruire  di non piu’ di due proroghe di dieci

anni,  qualora abbiano eseguito i programmi di stoccaggio e adempiuto

a tutti gli obblighi derivanti dalle concessioni medesime.

   62.  Il  Ministero  delle attivita’ produttive, di concerto con il

Ministero dell’interno, con il Ministero dell’ambiente e della tutela

del  territorio  e  con  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti,  promuove,  senza  nuovi  o  maggiori oneri per la finanza

pubblica,   uno  o  piu’  accordi  di  programma  con  gli  operatori

interessati,  gli  istituti  di ricerca e le regioni interessate, per

l’utilizzo degli idrocarburi liquidi derivati dal metano.

   63.  Ai fini della concessione dei contributi per la realizzazione

di  adduttori  secondari  aventi  caratteristiche  di  infrastrutture

pubbliche, previsti dall’articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n.

784,  e  successive modificazioni, sono ammissibili le spese relative

alle  seguenti  voci:  progettazione,  direzione  lavori e sicurezza;

servitu’,  danni, concessioni e relative spese; materiali; trasporti;

lavori di costruzione civile, montaggi e messa in gas; costi interni;

eventuali saggi archeologici ove necessario.

   64.  Qualora  i  comuni o i loro consorzi si avvalgano di societa’

concessionarie per la costruzione delle reti di distribuzione del gas

naturale,  le spese ammissibili al finanziamento ai sensi della legge

28 novembre 1980, n. 784, comprendono i costi di diretta imputazione,

i  costi  sostenuti  dalle  unita’ aziendali impiegate direttamente e

indirettamente nella costruzione dei beni, per la quota imputabile ai

singoli  beni.  I  predetti  costi sono comprensivi anche delle spese

generali  nella  misura massima del 5 per cento del costo complessivo

del bene. Non sono comunque ammissibili alle agevolazioni le maggiori

spese  sostenute  oltre l’importo globale approvato con il decreto di

concessione del contributo.

   65. Per i progetti ammessi ai benefici di cui ai commi 63 e 64, le

imprese  del gas e le societa’ concessionarie presentano al Ministero

delle   attivita’  produttive,  unitamente  allo  stato di avanzamento

finale,  una  dichiarazione del legale rappresentante, attestante che

il  costo  effettivamente  sostenuto per la realizzazione delle opere

non  e’  inferiore  alla  spesa  complessiva  determinata  in sede di

istruttoria.  Nel  caso  in  cui il costo effettivo risulti inferiore

alla spesa complessiva determinata in sede di istruttoria, gli stessi

soggetti  presentano  la  documentazione finale di spesa corredata da

una dichiarazione del legale rappresentante che indichi le variazioni

intervenute  tra la spesa ammessa a finanziamento e i costi effettivi

relativi  alle  singole  opere realizzate. Il contributo e’ calcolato

sulla base della spesa effettivamente sostenuta.

   66.  Il concessionario delle opere di metanizzazione non e’ tenuto

a richiedere la certificazione del comune ai fini della presentazione

degli  stati  di avanzamento intermedi dei lavori di cui all’articolo

11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni.

    67.  I  termini  per la presentazione al Ministero delle attivita’

produttive   della   documentazione   finale   di   spesa   e   della

documentazione di collaudo, previsti dall’articolo 1, commi 1, 2 e 4,

della  legge  30 novembre 1998, n. 416, gia’ differiti al 31 dicembre

2002 dall’articolo 8-quinquies del decreto-legge 23 novembre 2001, n.

411,  convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n.

463, sono ulteriormente differiti al 30 giugno 2005.

   68.  Al  comma  10-bis dell’articolo 15 del decreto legislativo 23

maggio  2000,  n.  164,  la  parola:  “decorre”  e’  sostituita dalle

seguenti:  “e  il  periodo  di  cui  al comma 9 del presente articolo

decorrono”  e  le  parole: “due anni” sono sostituite dalle seguenti:

“quattro anni”.

    69.  La  disposizione di cui all’articolo 15, comma 5, del decreto

legislativo  23  maggio  2000, n. 164, relativa al regime transitorio

degli  affidamenti  e  delle concessioni in essere al 21 giugno 2000,

data  di  entrata  in  vigore  del  medesimo  decreto legislativo, va

interpretata  nel  senso  che  e’ fatta salva la facolta’ di riscatto

anticipato, durante il periodo transitorio, se stabilita nei relativi

atti  di  affidamento  o  di concessione. Tale facolta’ va esercitata

secondo  le  norme  ivi stabilite. Le gare sono svolte in conformita’

all’articolo  14  del  decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Il

periodo  transitorio  di  cui al citato articolo 15, comma 5, termina

entro  il 31 dicembre 2007, fatta salva la facolta’ per l’ente locale

affidante  o  concedente  di  prorogare, entro sei mesi dalla data di

entrata  in  vigore  della  presente legge, per un anno la durata del

periodo   transitorio,   qualora  vengano  ravvisate  motivazioni  di

pubblico  interesse. Nei casi previsti dall’articolo 15, comma 9, del

decreto  legislativo  23  maggio 2000, n. 164, il periodo transitorio

non puo’ comunque terminare oltre il 31 dicembre 2012. E’ abrogato il

comma  8 dell’articolo 15 dello stesso decreto legislativo n. 164 del

2000.

   70.  Ai  fini  della  diversificazione  delle  fonti energetiche a

tutela  della  sicurezza degli approvvigionamenti e dell’ambiente, il

Ministro  delle  attivita’  produttive,  di  concerto  con i Ministri

dell’ambiente  e della tutela del territorio e delle infrastrutture e

dei  trasporti, promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica,   uno  o  piu’  accordi  di  programma  con  gli  operatori

interessati, gli istituti di ricerca e le regioni interessate, per la

ricerca   e   l’utilizzo  di  tecnologie  avanzate  e  ambientalmente

sostenibili per la produzione di energia elettrica o di carburanti da

carbone.

   71. Hanno diritto alla emissione dei certificati verdi previsti ai

sensi  dell’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,

e   successive   modificazioni,   l’energia  elettrica  prodotta  con

l’utilizzo dell’idrogeno e l’energia prodotta in impianti statici con

l’utilizzo  dell’idrogeno  ovvero  con  celle  a combustibile nonche’

l’energia   prodotta   da   impianti  di  cogenerazione  abbinati  al

teleriscaldamento,   limitatamente  alla  quota  di  energia  termica

effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento.

   72. L’articolo 23, comma 8, terzo periodo, del decreto legislativo

11  maggio 1999, n. 152, si applica anche alle piccole derivazioni ad

uso  idroelettrico  di  pertinenza di soggetti diversi dall’Enel Spa,

previa  presentazione  della  relativa  domanda  entro il 31 dicembre

2005.

   73.   Il  risparmio  di  energia  primaria  ottenuto  mediante  la

produzione  e   l’utilizzo  di calore da fonti energetiche rinnovabili

costituisce  misura idonea al conseguimento degli obiettivi di cui ai

provvedimenti   attuativi  dell’articolo  9,  comma  1,  del  decreto

legislativo  16  marzo  1999, n. 79, e dell’articolo 16, comma 4, del

decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

   74.  Al  secondo  periodo del comma 1 dell’articolo 15 del decreto

legislativo  16  marzo  1999,  n. 79, dopo la parola: “soggetti” sono

inserite le seguenti: “, diversi da quelli di cui al terzo periodo,”.

   75.  Al  comma 1 dell’articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo

1999,  n.  79,  dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: “I

soggetti  destinatari  di  incentivi  relativi  alla realizzazione di

impianti  alimentati  esclusivamente  da  fonti  rinnovabili  che non

rispettino  la  data  di  entrata in esercizio dell’impianto indicata

nella  convenzione  e  nelle  relative  modifiche e integrazioni sono

considerati  rinunciatari  qualora  non  abbiano fornito idonea prova

all’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas di avere concretamente

avviato  la  realizzazione  dell’iniziativa  mediante  l’acquisizione

della  disponibilita’  delle  aree  destinate ad ospitare l’impianto,

nonche’  l’accettazione  del  preventivo  di  allacciamento alla rete

elettrica  formulato  dal  gestore  competente, ovvero l’indizione di

gare  di appalto o la stipulazione di contratti per l’acquisizione di

macchinari  o  per  la  costruzione  di  opere relative all’impianto,

ovvero  la stipulazione di contratti di finanziamento dell’iniziativa

o  l’ottenimento  in loro favore di misure di incentivazione previste

da  altre  leggi  a  carico  del  bilancio  dello  Stato.  I soggetti

beneficiari che abbiano adempiuto l’onere di cui al terzo periodo non

sono  considerati  rinunciatari  e  perdono  il diritto alle previste

incentivazioni nei limiti corrispondenti al ritardo accumulato”.

   76.  Il  Ministero  delle attivita’ produttive, di concerto con il

Ministero  dell’ambiente  e  della  tutela del territorio, sentito il

Ministero delle politiche agricole e forestali, stipula un accordo di

programma  quinquennale con l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia

e  l’ambiente  (ENEA)  per l’attuazione delle misure a sostegno della

diffusione delle fonti rinnovabili e dell’efficienza negli usi finali

dell’energia.  Dal predetto accordo di programma non possono derivare

nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

   77.  Il permesso di ricerca e la concessione di coltivazione degli

idrocarburi  in  terraferma  costituiscono  titolo per la costruzione

degli impianti e delle opere necessari, degli interventi di modifica,

delle   opere   connesse   e   delle   infrastrutture  indispensabili

all’esercizio,   che  sono  dichiarati  di  pubblica  utilita’.  Essi

sostituiscono, ad ogni effetto, autorizzazioni, permessi, concessioni

ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti,

fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 25 novembre 1996,

n. 624.

   78.  Il  permesso  e  la  concessione   di  cui  al  comma  77 sono

rilasciati  a  seguito di un procedimento unico, al quale partecipano

le  amministrazioni  statali,  regionali e locali interessate, svolto

nel  rispetto  dei  principi di semplificazione e con le modalita’ di

cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

   79.  La  procedura  di  valutazione  di  impatto  ambientale,  ove

richiesta  dalle  norme  vigenti, si conclude entro il termine di tre

mesi  per  le  attivita’ in terraferma ed entro il termine di quattro

mesi  per  le  attivita’   in  mare  e  costituisce parte integrante e

condizione  necessaria  del  procedimento autorizzativo. Decorso tale

termine,  l’amministrazione  competente  in materia di valutazione di

impatto ambientale si esprime nell’ambito della conferenza di servizi

convocata ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

   80.  Nel  caso  di  permessi di ricerca, l’istruttoria si conclude

entro   il  termine  di  sei  mesi  dalla  data  di  conclusione  del

procedimento  di  cui  all’articolo  4  del  decreto  legislativo  25

novembre 1996, n. 625.

   81.  Nel  caso  di  concessioni  di coltivazione, l’istruttoria si

conclude  entro  il  termine  di sei mesi dalla data di presentazione

dello studio di impatto ambientale alle amministrazioni competenti.

   82.  Gli  atti   di  cui al comma 77 indicano le prescrizioni e gli

obblighi  di informativa posti a carico del richiedente per garantire

la tutela ambientale e dei beni culturali. Qualora le opere di cui al

comma  77  comportino  variazioni  degli  strumenti  urbanistici,  il

rilascio del permesso o della concessione di cui al medesimo comma 77

ha effetto di variante urbanistica.

   83.  Le disposizioni di cui ai commi da 77 a 82 si applicano anche

ai  procedimenti  in  corso  alla  data  di  entrata  in vigore della

presente  legge,  eccetto  quelli  per  i  quali  sia  completata  la

procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero quelli per cui

sia in corso di conclusione il relativo procedimento su dichiarazione

del proponente.

   84.  Il  valore  complessivo  delle misure stabilite, a seguito di

specifici  accordi  tra la regione e gli enti locali interessati ed i

titolari  di concessioni di coltivazione di idrocarburi in terraferma

non ancora entrate in produzione alla data di entrata in vigore della

presente  legge,  a  titolo di contributo compensativo per il mancato

uso alternativo del territorio dovuto alla costruzione degli impianti

e  delle  opere  necessarie,  agli interventi di modifica, alle opere

connesse e alle infrastrutture indispensabili all’esercizio, non puo’

eccedere  il  valore  complessivo del 15 per cento di quanto comunque

spettante alla regione e agli enti locali per le aliquote di prodotto

della  coltivazione.  La  regione  competente per territorio provvede

alla  ripartizione  dei  contributi  compensativi con gli enti locali

interessati.  La mancata sottoscrizione degli accordi non costituisce

motivo  per  la  sospensione  dei  lavori  necessari  per la messa in

produzione  dei giacimenti di idrocarburi o per il rinvio dell’inizio

della coltivazione.

   85.  E’ definito come impianto di microgenerazione un impianto per

la  produzione  di  energia elettrica, anche in assetto cogenerativo,

con capacita’ di generazione non superiore a 1 MW.

   86.  L’installazione  di  un impianto di microgenerazione, purche’

omologato,   e’  soggetta  a  norme  autorizzative  semplificate.  In

particolare,  se  l’impianto  e’ termoelettrico, e’ assoggettata agli

stessi oneri tecnici e autorizzativi di un impianto di generazione di

calore con pari potenzialita’ termica.

   87.  Il  valore  dei certificati verdi emessi ai sensi del decreto

legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e’ stabilito in 0,05 GWh o multipli

di detta grandezza.

   88.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge,  il  Ministro  delle  attivita’ produttive, di concerto con il

Ministro  dell’ambiente  e  della tutela del territorio e il Ministro

dell’interno,  emana  con proprio decreto le norme per l’omologazione

degli  impianti di microgenerazione, fissandone i limiti di emissione

e di rumore e i criteri di sicurezza.

   89.   A   decorrere  dall’anno  2005,  l’Autorita’  per  l’energia

elettrica  e  il  gas  effettua  annualmente  il  monitoraggio  dello

sviluppo  degli  impianti  di  microgenerazione e invia una relazione

sugli  effetti della generazione distribuita sul sistema elettrico ai

Ministri  di  cui  al  comma  88,  alla  Conferenza  unificata  e  al

Parlamento.

   90.  Il comma 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo 31 gennaio

2001, n. 22, e’ sostituito dal seguente:

   “4.  Il  soggetto  che  immette in consumo i prodotti indicati nel

comma  1 e’ obbligato a mantenere la scorta imposta indipendentemente

dal   tipo   di   attivita’  svolta  e  dalla  capacita’  autorizzata

dell’impianto presso il quale e’ avvenuta l’immissione al consumo”.

   91.  Dopo  il  comma  1 dell’articolo 3 del decreto legislativo 31

gennaio 2001, n. 22, e’ inserito il seguente:

   “1-bis. Al solo fine di soddisfare l’obbligo stabilito annualmente

dall’A.I.E.  di  cui  al  comma 1, il prodotto Orimulsion puo’ essere

equiparato,   nella   misura   fissata   nel   decreto   annuale   di

determinazione  degli  obblighi  di  scorta di cui all’articolo 1, ai

prodotti  petroliferi di cui all’allegato A del presente decreto. Per

tale  prodotto  l’immissione  al  consumo  e’  desunta  dall’avvenuto

perfezionamento degli adempimenti doganali per l’importazione”.

   92.  L’articolo  8 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22,

e’ abrogato.

   93.  Ai fini di una migliore attuazione della normativa in materia

di   aliquote  di  prodotto  della  coltivazione,  dopo  il  comma  5

dell’articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e’

inserito il seguente:

   “5-bis. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2002

i valori unitari dell’aliquota di coltivazione sono determinati:

   a)  per l’olio, per ciascuna concessione e per ciascun titolare in

essa  presente,  come  media  ponderale dei prezzi di vendita da esso

fatturati  nell’anno  di  riferimento.  Nel  caso di utilizzo diretto

dell’olio  da  parte  del  concessionario, il valore dell’aliquota e’

determinato  dallo  stesso  concessionario  sulla base dei prezzi sul

mercato  internazionale  di greggi di riferimento con caratteristiche

similari, tenuto conto del differenziale delle rese di produzione;

   b) per il gas, per tutte le concessioni e per tutti i titolari, in

base   alla   media   aritmetica  relativa  all’anno  di  riferimento

dell’indice  QE,  quota energetica del costo della materia prima gas,

espresso  in  euro  per  MJ, determinato dall’Autorita’ per l’energia

elettrica  e  il  gas ai sensi della deliberazione 22 aprile 1999, n.

52/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1999,

e  successive  modificazioni, assumendo fissa l’equivalenza 1 Smc |m=

38,52  MJ.  A  decorrere dal 1° gennaio 2003, l’aggiornamento di tale

indice,   ai   soli   fini   del  presente  articolo,  e’  effettuato

dall’Autorita’  per  l’energia  elettrica  e  il  gas  sulla base dei

parametri di cui alla stessa deliberazione”.

   94.  Dopo  il  comma 6 dell’articolo 19 del decreto legislativo 25

novembre 1996, n. 625, e’ inserito il seguente:

   “6-bis.  Per  le  produzioni  di  gas  ottenute a decorrere dal 1°

gennaio  2002,  al  fine di tenere conto di qualunque onere, compresi

gli  oneri relativi alla coltivazione, al trattamento e al trasporto,

in  luogo  delle  riduzioni  di  cui  al  comma  6, l’ammontare della

produzione  annuale  di  gas esentata dal pagamento dell’aliquota per

ciascuna concessione di coltivazione, di cui al comma 3, e’ stabilita

in  25  milioni di Smc di gas per le produzioni in terraferma e in 80

milioni di Smc di gas per le produzioni in mare”.

   95.  Il valore unitario delle aliquote relative alle produzioni di

gas  riferite  ad  anni successivi alla data di entrata in vigore del

decreto  legislativo  25  novembre  1996, n. 625, fino all’anno 2001,

qualora non sussista la possibilita’ di attribuire in modo univoco ad

una singola concessione di coltivazione il prezzo medio fatturato del

gas  da essa proveniente, puo’ essere determinato da ciascun titolare

come media ponderale dei prezzi di vendita da esso fatturati in tutte

le  concessioni per le quali non sussiste la suddetta possibilita’ di

attribuzione univoca.

   96.  Dopo  il  comma 2 dell’articolo 40 del decreto legislativo 25

novembre 1996, n. 625, e’ inserito il seguente:

   “2-bis.  I  titolari  di  concessioni  di  coltivazione  che hanno

presentato istanze di esonero ai sensi dell’articolo 26 della legge 9

gennaio  1991,  n.  9,  in merito alle quali non risultino conclusi i

relativi   accertamenti,   inviano   entro   il   31   dicembre  2004

l’aggiornamento  dei  prospetti  di cui al comma 2 relativamente alle

opere che risultavano ancora in corso alla data del 31 dicembre 1997.

L’aggiornamento,   sottoscritto   dal   legale   rappresentante   del

concessionario  o da un suo delegato, indica altresi’ l’importo delle

eventuali  aliquote  non  corrisposte  e  ad  esso  si  allega  copia

dell’avvenuto  versamento, entro la stessa data, a titolo definitivo,

dell’80 per cento dell’importo indicato”.

   97.  I  commi 3, 4 e 5 dell’articolo 40 del decreto legislativo 25

novembre 1996, n. 625, sono abrogati.

   98.  Ad integrazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 14

novembre  2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

dicembre  2003,  n.  368,  la  gestione  e  la messa in sicurezza dei

rifiuti  radioattivi,  che si intendono comprensivi degli elementi di

combustibile  nucleare  irraggiato  e dei materiali nucleari presenti

sull’intero  territorio  nazionale, e’ svolta secondo le disposizioni

di cui ai commi da 99 a 106.

   99.  La  Societa’  gestione impianti nucleari (SOGIN Spa) provvede

alla  messa  in  sicurezza ed allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti

radioattivi   di  III  categoria,  nei  siti  che  saranno individuati

secondo  le  medesime  procedure  per  la  messa  in  sicurezza  e lo

stoccaggio  provvisorio  dei  rifiuti radioattivi di I e II categoria

indicate  dall’articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 14 novembre

2003,  n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre

2003, n. 368.

   100.  Con  le  procedure  di  cui  all’articolo  1,  comma  1, del

decreto-legge   14   novembre   2003,   n.   314,   convertito,   con

modificazioni,   dalla   legge   24  dicembre  2003,  n.  368,  viene

individuato  il sito per la sistemazione definitiva dei rifiuti di II

categoria. Le opere da realizzare di cui al presente comma e al comma

99 sono opere di pubblica utilita’, indifferibili e urgenti.

   101.  Con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri, su

proposta  del Ministro delle attivita’ produttive, di concerto con il

Ministro  dell’ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  con il

Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro dodici mesi

dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i

criteri  e le modalita’ di copertura dei costi relativi alla messa in

sicurezza  e  stoccaggio  dei  rifiuti  radioattivi non coperti dagli

oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui al decreto-legge

18  febbraio  2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge

17  aprile  2003,  n.  83.  Dalle disposizioni del presente comma non

possono  derivare  nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello

Stato.

   102.  Al  fine  di contribuire alla riduzione degli oneri generali

afferenti  al  sistema  elettrico di cui al decreto-legge 18 febbraio

2003,  n.  25,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 aprile

2003,  n. 83, nonche’ alla sicurezza del sistema elettrico nazionale,

la  SOGIN  Spa,  su  parere  conforme  del  Ministero delle attivita’

produttive, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela

del territorio, valorizza i siti e le infrastrutture esistenti.

   103.  Ai fini di una migliore valorizzazione e utilizzazione delle

strutture   e  delle  competenze  sviluppate,  la  SOGIN  Spa  svolge

attivita’  di  ricerca,  consulenza, assistenza e servizio in tutti i

settori  attinenti  all’oggetto  sociale,  in  particolare  in  campo

energetico, nucleare e di protezione dell’ambiente, anche all’estero.

Le  attivita’  di  cui  al  presente comma sono svolte dalla medesima

societa’,  in  regime  di  separazione  contabile  anche  tramite  la

partecipazione ad associazioni temporanee di impresa.

   104.  I  soggetti produttori e detentori di rifiuti radioattivi di

cui al comma 100 conferiscono, nel rispetto della normativa nazionale

e  comunitaria, anche in relazione agli sviluppi della tecnica e alle

indicazioni  dell’Unione  europea,  tali  rifiuti  per  la  messa  in

sicurezza  e lo stoccaggio al deposito di cui al comma 100 o a quello

di  cui  all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003,

n.  314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003,

n.  368,  a  seconda della categoria di appartenenza. Con decreto del

Ministro  delle  attivita’  produttive,  di  concerto con il Ministro

dell’ambiente  e della tutela del territorio, sono definiti i tempi e

le modalita’ tecniche del conferimento.

   105.  Salvo  che   il  fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque

ometta  di  effettuare il conferimento di cui al comma 104, e’ punito

con  l’arresto fino a due anni e con l’ammenda fino a euro 1.000.000.

Chiunque  violi le norme tecniche e le modalita’ definite dal decreto

di  cui  al  comma  104, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del

pagamento di una somma non inferiore a euro 100.000 e non superiore a

euro 300.000.

   106.  Al  decreto-legge  14 novembre 2003, n. 314, convertito, con

modificazioni,  dalla  legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono apportate

le seguenti modificazioni:

   a)  all’articolo  1,  comma  1, primo periodo, dopo le parole: “e’

effettuata”  sono  inserite  le seguenti: “, garantendo la protezione

sanitaria  della  popolazione  e  dei  lavoratori  nonche’  la tutela

dell’ambiente dalle radiazioni ionizzanti,”;

   b)  all’articolo  1, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: “in

relazione  alle  caratteristiche  geomorfologiche  del  terreno” sono

inserite  le seguenti: “e in relazione alle condizioni antropiche del

territorio”;

   c)  all’articolo 2, comma 3, secondo periodo, le parole: “, di cui

uno con funzioni di presidente” sono soppresse;

   d) all’articolo 2, comma 3, dopo il secondo periodo e’ inserito il

seguente:  “Il  Presidente della Commissione e’ nominato con apposito

decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri, d’intesa con la

Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28

agosto  1997,  n.  281,  senza  maggiori oneri a carico della finanza

pubblica”.

   107.  Con  decreto  del  Ministro  delle  attivita’ produttive, su

proposta  dell’Autorita’  per  l’energia  elettrica  e  il  gas, sono

definite  le  caratteristiche tecniche e le modalita’ di accesso e di

connessione fra le reti energetiche nazionali e quelle degli Stati il

cui territorio e’ interamente compreso nel territorio italiano.

   108.  I gruppi generatori concorrono alla sicurezza dell’esercizio

delle  reti  di  distribuzione  e trasporto con potenze inseribili su

richiesta  del  distributore  locale  o  del  Gestore  della  rete di

trasmissione nazionale Spa, secondo modalita’ definite dall’Autorita’

per  l’energia  elettrica  e  il gas, previo parere del Gestore della

rete di trasmissione nazionale Spa.

   109.  Dalla  data di entrata in vigore della presente legge e fino

al 31 dicembre 2007, gli impianti riconosciuti dal Gestore della rete

di  trasmissione  nazionale  Spa  ai  sensi  del decreto del Ministro

dell’industria,  del  commercio  e dell’artigianato 11 novembre 1999,

pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1999, che

utilizzano,  per  la  produzione di energia elettrica in combustione,

farine  animali  oggetto di smaltimento ai sensi del decreto-legge 11

gennaio  2001,  n.  1,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9

marzo 2001, n. 49, possono imputare a fonte rinnovabile la produzione

di energia elettrica in misura pari al 100 per cento della differenza

ottenuta  applicando  le  modalita’ di calcolo di cui all’articolo 4,

comma   1,   lettera   c),   del    predetto   decreto   del  Ministro

dell’industria,  del  commercio  e dell’artigianato 11 novembre 1999,

con  riferimento  esclusivo  all’energia  elettrica  imputabile  alle

farine  animali  e  al  netto  della produzione media di elettricita’

imputabile  a fonti rinnovabili nel triennio antecedente al 1° aprile

1999. La produzione di energia elettrica di cui al presente comma non

puo’ essere oggetto di ulteriori forme di incentivazione o sostegno.

   110.  A  decorrere  dalla data di entrata in vigore della presente

legge  le  spese per le attivita’ svolte dagli uffici della Direzione

generale  per  l’energia  e  le risorse minerarie del Ministero delle

attivita’  produttive,  quali autorizzazioni, permessi o concessioni,

volte   alla   realizzazione   e   alla  verifica  di  impianti  e  di

infrastrutture energetiche di competenza statale il cui valore sia di

entita’  superiore a 5 milioni di euro, salvo esclusione disposta con

decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri, su proposta del

Ministro   delle  attivita’  produttive,  per  le relative istruttorie

tecniche  e amministrative e per le conseguenti necessita’ logistiche

e  operative, sono poste a carico del soggetto richiedente tramite il

versamento  di  un  contributo  di importo non superiore allo 0,5 per

mille  del  valore delle opere da realizzare. L’obbligo di versamento

non  si  applica agli impianti o alle infrastrutture per i quali alla

data  di  entrata in vigore della presente legge si sia gia’ conclusa

l’istruttoria.

   111.  Alle  spese  delle  istruttorie  di  cui  al  comma 110, ivi

comprese  le spese di funzionamento degli organi consultivi, operanti

presso  la  citata  Direzione  generale  per  l’energia  e le risorse

minerarie,  incaricati  di rendere pareri ai fini dell’istruttoria di

cui  al  medesimo  comma  110,  si  provvede  nel  limite delle somme

derivanti  dai  versamenti  di cui al comma 110 che, a tal fine, sono

versate  all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate

allo stato di previsione del Ministero delle attivita’ produttive.

   112.  Rimangono  a  carico  dello  Stato  le  spese  relative alle

attivita’ svolte dall’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi

e  la geotermia per la prevenzione e l’accertamento degli infortuni e

la  tutela  dell’igiene del lavoro negli impianti e nelle lavorazioni

soggetti  alle norme di polizia mineraria, nonche’ per i controlli di

produzione e per la tutela dei giacimenti.

   113.  All’articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10,

sono soppresse le parole: “per non piu’ di una volta”.

   114.  All’articolo  3,  comma 15, del decreto legislativo 16 marzo

1999, n. 79, e’ soppresso il secondo periodo.

   115.  Al  fine  di  garantire  lo  svolgimento  degli  adempimenti

previsti   dalla   presente  legge,  e  nei  limiti  delle  effettive

disponibilita’ derivanti dai versamenti di cui al comma 110 presso la

Direzione generale per l’energia e le risorse minerarie del Ministero

delle attivita’ produttive, possono essere nominati, nei limiti delle

risorse  disponibili,  non  piu’  di  ulteriori  venti esperti con le

medesime  modalita’ previste dall’articolo 22, comma 2, della legge 9

gennaio 1991, n. 10, e dalle relative disposizioni attuative.

   116.  Al  fine  di garantire la maggiore funzionalita’ dei compiti

assegnati   al  Ministero  delle  attivita’  produttive  nel  settore

energetico,  per  il  trattamento  del personale, anche dirigenziale,

gia’  appartenente  al  Ministero  dell’industria,  del  commercio  e

dell’artigianato,  e’  autorizzata  la  spesa  di  euro  2.000.000  a

decorrere  dall’anno  2004.  Con decreto del Ministro delle attivita’

produttive,  da  emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in

vigore  della  presente  legge,  sono  individuati  i  criteri per la

ripartizione  della  somma  di cui al periodo precedente, con effetto

dal 1° gennaio 2004.

   117.  All’onere  derivante  dall’attuazione  del comma 116, pari a

euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede

mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui

all’articolo  1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come

da  ultimo  rifinanziata  dalla  tabella  C,  voce  “Ministero  delle

attivita’ produttive”, allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

   118.  All’articolo  2  della  legge 14 novembre 1995, n. 481, sono

apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 28, la parola: “ottanta” e’ sostituita dalla seguente:

“centoventi”;

   b)  al  comma  30,  la  parola:  “quaranta”  e’  sostituita  dalla

seguente: “sessanta”.

   119. Al fine di accrescere la sicurezza e l’efficienza del sistema

energetico  nazionale,  mediante  interventi  per la diversificazione

delle  fonti  e  l’uso  efficiente  dell’energia,  il Ministero delle

attivita’ produttive:

   a)  realizza,  per  il  triennio  2004-2006,  di  concerto  con il

Ministero  dell’ambiente  e  della  tutela  del  territorio, un piano

nazionale  di  educazione  e  informazione  sul  risparmio e sull’uso

efficiente  dell’energia,  nel  limite  di  spesa,  per ciascun anno,

rispettivamente di euro 2.520.000, 2.436.000 e 2.468.000;

   b)  realizza, nel triennio 2004-2006, di concerto con il Ministero

dell’ambiente  e  della tutela del territorio, progetti pilota per il

risparmio  ed  il  contenimento  dei  consumi  energetici  in edifici

utilizzati  come  uffici  da pubbliche amministrazioni, nel limite di

spesa di euro 5.000.000 annui;

   c)  potenzia  la  capacita’ operativa della Direzione generale per

l’energia  e  le  risorse  minerarie, incrementando, nel limite di 20

unita’,  in deroga alle vigenti disposizioni, la dotazione di risorse

umane,   mediante   assunzioni  nel  triennio  2004-2006  e  mediante

contratti   con  personale  a  elevata  specializzazione  in  materie

energetiche, il cui limite di spesa e’ di euro 500.000 annui;

   d)  promuove,  di  concerto con il Ministero dell’ambiente e della

tutela  del  territorio  in  esecuzione  di  accordi  di cooperazione

internazionale esistenti, studi di fattibilita’ e progetti di ricerca

in  materia  di  tecnologie pulite del carbone e ad “emissione zero”,

progetti   di   sequestro   dell’anidride   carbonica   e  sul  ciclo

dell’idrogeno, consentendo una efficace partecipazione nazionale agli

stessi  accordi,  nel  limite di spesa di euro 5.000.000 per ciascuno

degli anni dal 2004 al 2006;

   e)  sostiene,  a  carico  dell’autorizzazione di spesa di cui alla

lettera  d),  gli  oneri  di  partecipazione all’International Energy

Forum  e  promuove  le attivita’, previste per il triennio 2004-2006,

necessarie  per l’organizzazione della Conferenza internazionale, che

l’Italia ospita come presidenza di turno.

   120.  All’onere  derivante  dall’attuazione  del comma 119, pari a

euro  13.020.000 per l’anno 2004, a euro 12.936.000 per l’anno 2005 e

a  euro  12.968.000  per  l’anno  2006,  si  provvede,  quanto a euro

3.020.000  per l’anno 2004, a euro 2.936.000 per l’anno 2005 e a euro

2.968.000  per  l’anno  2006, mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2004-2006,

nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte corrente “Fondo

speciale”  dello  stato  di  previsione del Ministero dell’economia e

delle    finanze    per   l’anno   2004,   allo   scopo   utilizzando

l’accantonamento  relativo al Ministero delle attivita’ produttive e,

quanto  a  euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006,

mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai

fini   del   medesimo  bilancio  2004-2006,  nell’ambito  dell’unita’

previsionale  di  base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato

di  previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno

2004,  allo  scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero

delle attivita’ produttive.

   121.  Il  Governo e’ delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi

dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, uno o piu’

decreti  legislativi  per  il riassetto delle disposizioni vigenti in

materia  di  energia,  ai sensi e secondo i principi e criteri di cui

all’articolo  20  della  legge  15  marzo  1997,  n. 59, e successive

modificazioni,   nel   rispetto   dei  seguenti  principi  e  criteri

direttivi:

   a)  articolazione della normativa per settori, tenendo anche conto

dell’organizzazione  dei  mercati  di riferimento e delle esigenze di

allineamento  tra  i  diversi  settori  che  derivano dagli esiti del

processo  di  liberalizzazione  e  di  formazione del mercato interno

europeo;

   b)  adeguamento  della  normativa  alle disposizioni comunitarie e

agli   accordi    internazionali,  anche  in  vigore  nell’ordinamento

nazionale  al momento dell’esercizio della delega, nel rispetto delle

competenze conferite alle amministrazioni centrali e regionali;

   c) promozione della concorrenza nei settori energetici per i quali

si  e’  avviata  la  procedura di liberalizzazione, con riguardo alla

regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita’ e di indirizzo e di

vigilanza del Ministro delle attivita’ produttive;

   d)  promozione  dell’innovazione  tecnologica  e  della ricerca in

campo  energetico ai fini della competitivita’ del sistema produttivo

nazionale.

       La  presente  legge,  munita  del  sigillo  dello Stato, sara’

inserita   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della

Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla

e di farla osservare come legge dello Stato.

         Data a Roma, addi’ 23 agosto 2004

                               CIAMPI

                                 Berlusconi, Presidente del Consiglio

                               dei Ministri

                                 Marzano,  Ministro  delle  attivita’

                              produttive

   Visto, il Guardasigilli: Castelli

                              LAVORI PREPARATORI

             Camera dei deputati (atto n. 3297):

                 Presentato  dal  Ministro delle attivita’ produttive

          (Marzano) il 22 ottobre 2002.

                 Assegnato alla X commissione (Attivita’ produttive),

          in  sede  referente,  il  6 novembre  2002 con pareri delle

          commissioni  I,  II,  V,  VI,  VII,  VIII,  IX,  XII, XIV e

          Parlamentare per le questioni regionali.

                 Esaminato  dalla  X commissione il 20 novembre 2002;

          3,  4,  10,  11,  17, 18, 19 e 22 dicembre 2002; 22 gennaio

          2004; 12, 18, 20, 25, 26 e 27 febbraio 2003; 6, 11, 13, 18,

          20, 25 e 26 marzo 2003; 9, 10, 15 e 16 aprile 2003; 8, 13 e

          14 maggio 2003; 11 giugno 2003.

                 Relazione scritta presentata il 13 giugno 2003 (atto

          n. 3297-8-1378-2219-2567/A – relatore on. Saglia).

                 Esaminato  in aula il 16, 19 giugno 2003 e 15 luglio

          2003, approvato il 16 luglio 2003.

             Senato della Repubblica (atto n. 2421):

                  Assegnato  alla 10ª commissione (Industria), in sede

          referente,   il   18   settembre   2003  con  pareri  delle

          commissioni  1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 11ª, 12ª, 13ª,

          14ª,  giunta  per  gli  affari  delle  Comunita’  europee e

          Parlamentare e per le questioni regionali.

                 Esaminato  dalla  10ª  commissione  il  18 settembre

          2003; 16, 17 dicembre 2003; 13, 20, 21, 22, 27 e 28 gennaio

          2004.

                 Relazione  scritta  annunciata  il  12 febbraio 2004

          (atto  n.  2421-408-1142-1580-1634-1861,  2328/A – relatore

          sen. Pontone).

                 Esaminato  in aula il 25 marzo 2004 e 6 aprile 2004,

          approvato, con modificazioni, il 26 maggio 2004.

             Camera dei deputati (atto n. 3297-B):

                 Assegnato alla X commissione (Attivita’ produttive),

          in  sede  referente,  il  27 maggio  2004  con parere delle

          commissioni I, II, V, VI, VIII, XI, XII, XIV e Parlamentare

          per le questioni regionali.

                 Esaminato  dalla X commissione il 22 giugno 2004; 6,

          7, 13 e 21 luglio 2004.

                 Esaminato in aula il 23 e 29 luglio 2004 e approvato

          il 30 luglio 2004.