Penale

Friday 19 March 2004

Proscioglimento del dipendente pubblico sospeso o dimesso dal lavoro. Molte novità nel D.L. 66/04

Proscioglimento del dipendente pubblico sospeso o dimesso dal lavoro. Molte novità nel D.L. 66/04

DECRETO-LEGGE 16 marzo 2004, n.66

Interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall’impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento. (GU n. 64 del 17-3-2004) 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

  Visto l’articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

  Ritenuta   la   straordinaria  necessita’  ed  urgenza  di  rendere

effettiva  l’operativita’ della norma introdotta nell’ordinamento dal

citato  articolo 3, comma 57, della legge n. 350 del 2003, allo scopo

di  consentire  il  ripristino  o  la  continuazione  del rapporto di

impiego  per  il  personale della pubblica amministrazione colpito da

procedimento  penale  conclusosi  con  il  proscioglimento,  anche in

dipendenza   dell’avvenuta   scadenza   del   termine   previsto  per

l’emanazione del regolamento attuativo;

  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 5 marzo 2004;

  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del

Ministro  per  la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della

giustizia e dell’economia e delle finanze;

                                 Emana

                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.

  1.  Al  comma  57  dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n.

350, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) dopo  le parole: «sentenza definitiva di proscioglimento» sono

inserite le seguenti: «perche’ il fatto non sussiste o l’imputato non

lo  ha  commesso ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza

della  notizia  di reato, anche se pronunciati dopo la cessazione dal

servizio, e, comunque, nei cinque anni antecedenti la data di entrata

in vigore della presente legge»;

    b) le  parole: «oltre i limiti di eta’ previsti dalla legge» sono

sostituite  dalle  seguenti:  «anche  oltre i limiti di eta’ previsti

dalla legge, comprese eventuali proroghe»;

    c) dopo   le  parole:  «sospensione  ingiustamente  subita»  sono

inserite  le  seguenti:  «e del periodo di servizio non espletato per

l’anticipato collocamento in quiescenza, cumulati tra loro,»;

    d) le  parole:  «secondo  modalita’  stabilite con regolamento da

adottare  ai  sensi  dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto

1988,  n.  400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge» sono soppresse;

    e) sono  aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Alle sentenze di

proscioglimento   di   cui   al  presente  comma  sono  equiparati  i

provvedimenti  che  dichiarano  non  doversi  procedere per una causa

estintiva  del reato pronunciati dopo una sentenza di assoluzione del

dipendente imputato perche’ il fatto non sussiste o perche’ non lo ha

commesso.  Ove  la sentenza irrevocabile di proscioglimento sia stata

emanata anteriormente ai cinque anni antecedenti alla data di entrata

in  vigore della presente legge, il pubblico dipendente puo’ chiedere

il  riconoscimento  del  migliore trattamento pensionistico derivante

dalla  ricostruzione  della  carriera  con  il computo del periodo di

sospensione  dal  servizio o dalla funzione o del periodo di servizio

non espletato per l’anticipato collocamento in quiescenza.».

  2.  Dopo  il comma 57 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003,

n. 350, e’ inserito il seguente:

  «57-bis.  Ove il procedimento penale di cui al comma 57, ricorrendo

ogni altra condizione ivi indicata, si sia concluso con provvedimento

di   proscioglimento   diverso   da   decreto  di  archiviazione  per

infondatezza  della  notizia  di  reato o sentenza di proscioglimento

perche’  il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, anche

pronunciati  dopo  la  cessazione  dal servizio, l’amministrazione di

appartenenza ha facolta’, a domanda dell’interessato, di prolungare e

ripristinare  il  rapporto di impiego per un periodo di durata pari a

quella  della  sospensione  e  del  servizio non prestato, secondo le

modalita’  indicate  nel  comma 57, purche’ non risultino elementi di

responsabilita’  disciplinare  o  contabile  all’esito  di  specifica

valutazione  che  le amministrazioni competenti compiono entro dodici

mesi dalla presentazione dell’istanza di riammissione in servizio.».

  3.  Gli  effetti delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono

dal 1° gennaio 2004.

                              Art. 2.

  1. Le domande di cui all’articolo 3, commi 57 e 57-bis, della legge

24 dicembre 2003, n. 350, sono presentate, a pena di decadenza, entro

novanta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

all’amministrazione di appartenenza. L’amministrazione provvede entro

sessanta  giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 57

del   citato  articolo 3, ovvero dalla definizione del procedimento di

cui al comma 57-bis del medesimo articolo.

  2.  Fatte  salve  le  competenze delle regioni, le modalita’ per il

ripristino   del   rapporto   di  lavoro  per  il  personale  di  cui

all’articolo  2,  comma  2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165,  sono  disciplinate  ai  sensi del comma 3 dell’articolo 2 dello

stesso decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dei principi

del presente decreto.

  3.  In  caso  di  ripristino del rapporto di impiego dei magistrati

ordinari,  disposto  dal  Consiglio  superiore della magistratura, ai

sensi  del comma 57-bis dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003,

n.  350,  previo l’accertamento ivi previsto, al magistrato riammesso

in  servizio  e’  conferita,  se possibile e comunque nell’ambito dei

posti  disponibili,  una  funzione  dello stesso livello di quella da

ultimo  esercitata.  In caso di ripristino del rapporto di impiego ai

sensi  del  comma  57  dello stesso articolo 3 della legge n. 350 del

2003,   al   magistrato   riammesso   in  servizio  che,  al  momento

dell’anticipato    collocamento   in   quiescenza,   aveva   maturato

nell’ultima  funzione esercitata un’anzianita’ non inferiore a dodici

anni  e’ attribuita dal Consiglio superiore della magistratura, anche

in  soprannumero,  una funzione di livello immediatamente superiore a

tale  ultima  funzione,  previa  valutazione,  da  parte dello stesso

Consiglio,  dell’anzianita’  in ruolo al momento della cessazione del

servizio   e  delle  attitudini  desunte  dalle  funzioni  da  ultimo

esercitate;  non possono, tuttavia, essere attribuite in soprannumero

funzioni  di  livello  superiore  a presidente aggiunto o procuratore

generale aggiunto della Corte di cassazione, nonche’ funzioni apicali

di uffici giudiziari di qualsiasi livello; al magistrato riammesso in

servizio ai sensi del comma 57 dell’articolo 3 della legge n. 350 del

2003  che,  al  momento  dell’anticipato  collocamento in quiescenza,

aveva   maturato   nell’ultima   funzione   esercitata  un’anzianita’

inferiore  a  dodici  anni  e’  conferita, anche in soprannumero, una

funzione  dello  stesso livello di tale ultima funzione. Il Consiglio

superiore  della  magistratura  dispone altresi’ la continuazione del

servizio per il periodo corrispondente alla sospensione ingiustamente

subita e per il periodo di attivita’ non prestata in dipendenza della

cessazione  anticipata del rapporto di impiego, ai sensi dei commi 57

e  57-bis  del  citato  articolo 3;  in  ogni caso di riammissione in

servizio  o di ripresa del servizio dopo la sospensione, ai sensi dei

predetti commi, al magistrato e’ attribuita la posizione in ruolo che

avrebbe  avuto,  ove  il servizio non avesse subito interruzione, nel

rispetto  della  normativa relativa alla progressione in carriera. Le

norme  del  presente comma si applicano anche ai magistrati militari,

nel  rispetto  dei  principi  posti  e  ferme  restando le competenze

stabilite dal relativo ordinamento.

  4.  Per il personale militare e delle forze di polizia, nonche’ per

quello  del settore operativo e aeronavigante del Corpo nazionale dei

vigili  del  fuoco  addetto  all’attivita’  di  soccorso,  in caso di

ripristino  del  rapporto  di  impiego  ai  sensi  del  comma  57-bis

dell’articolo  3  della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al dipendente

riammesso  in servizio, se possibile e comunque nell’ambito dei posti

disponibili,  sono  attribuiti  il  grado o la qualifica posseduti al

momento dell’anticipato collocamento in quiescenza e gli e’ conferita

una funzione corrispondente ai predetti grado o qualifica. In caso di

ripristino del rapporto di impiego ai sensi del comma 57 dello stesso

articolo 3 della legge n. 350 del 2003, i predetti gradi, qualifica e

funzione  sono  attribuiti anche in soprannumero, escluso comunque il

conferimento  plurimo  delle funzioni apicali individuate da ciascuna

amministrazione  in  conformita’  ai  rispettivi  ordinamenti,  e con

riassorbimento  all’atto  della cessazione dal servizio per qualsiasi

causa. Per il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile,

nonche’  per  il  personale del settore operativo e aeronavigante del

Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  addetto  all’attivita’  di

soccorso,  il servizio non puo’ in ogni caso protrarsi oltre gli otto

anni  eccedenti il limite di eta’ previsto dai rispettivi ordinamenti

per   il   collocamento   in   quiescenza   d’ufficio.   In  caso  di

prolungamento,   di   ripristino   del   rapporto  di  impiego  e  di

riammissione  in  servizio  del  personale  delle  Forze  armate e di

polizia  ad  ordinamento  militare,  da  considerare  in soprannumero

riassorbibile all’atto della cessazione dal servizio dello stesso per

qualsiasi  causa,  non puo’ essere in ogni caso superato il limite di

eta’  per  il  collocamento  in  congedo  assoluto  e si applicano le

vigenti  disposizioni  di  legge  in  materia  di reclutamento, stato

giuridico  ed  avanzamento;  non  si  da’ luogo a valutazione ai fini

dell’avanzamento  al  grado superiore per gli anni di prolungamento o

di  ripristino  del  rapporto  di  impiego  oltre  il  limite di eta’

previsto  per  il  ruolo  e  il  grado  di  appartenenza  e,  fino al

definitivo  collocamento  a  riposo,  cessano  di  avere efficacia le

promozioni  conferite  in  conseguenza  del collocamento in congedo e

sono   sospesi   il  relativo  trattamento  economico  e  il  decorso

dell’ausiliaria.

  5.  In  caso  di  ripristino  del  rapporto di impiego di personale

diverso da quello di cui ai commi 2, 3 e 4, ai sensi del comma 57-bis

dell’articolo  3  della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al dipendente

riammesso in servizio e’ attribuita la qualifica posseduta al momento

dell’anticipato  collocamento  in  quiescenza  e gli e’ conferita, se

possibile  e comunque nell’ambito dei posti disponibili, una funzione

corrispondente  alla  predetta  qualifica.  In caso di ripristino del

rapporto  di  impiego  ai  sensi del comma 57 dello stesso articolo 3

della  legge  n.  350 del 2003, le predette qualifica e funzione sono

attribuite  anche  in  soprannumero, escluso comunque il conferimento

delle  funzioni  apicali  individuate  da ciascuna amministrazione in

conformita’ ai rispettivi ordinamenti.

  6. In ogni caso di ripristino del rapporto di impiego e’ sospeso il

trattamento  pensionistico.  In  caso  di  ripristino del rapporto di

impiego  con  attribuzione  di  una funzione in soprannumero rispetto

alle  previsioni della pianta organica, le amministrazioni diverse da

quelle  di  cui  al  quarto periodo del comma 4 rendono indisponibili

nella qualifica iniziale del ruolo di appartenenza il numero di posti

idonei ad assicurare l’equivalenza della spesa.

Art. 3.

  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a

quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione

in legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

    Dato a Roma, addi’ 16 marzo 2004

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio

                              dei Ministri

                               Mazzella,   Ministro  per  la  funzione

                              pubblica

                              Castelli, Ministro della giustizia

                              Tremonti,   Ministro   dell’economia  e

                               delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli