Locazioni

Tuesday 07 September 2004

Proroga degli sfratti al 31.12.2004.

Proroga degli sfratti al 31.12.2004.

SCHEMA DI DECRETO – LEGGE Misure per
favorire l’accesso alla locazione da parte di categorie di conduttori in
condizioni di disagio abitativo conseguente a
provvedimenti esecutivi di rilascio e integrazioni alla legge 9 dicembre 1998,
n. 431.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VlSTI gli articoli 77 e 87 della
Costituzione;

VISTA la legge 9 dicembre 1998, n.
431;

VISTA legge 23 dicembre 2000, n. 388;

VISTO il decreto-legge 24 giugno
2003, n.147, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti
ordinamentali;

RITENUTA la straordinaria necessità
ed urgenza di adottare misure intese a ridurre le
tensioni abitative connesse ai provvedimenti esecutivi di rilascio degli
immobili relativi a determinate categorie di locatari e che favoriscano al
contempo la sottoscrizione di nuove tipologie di contratti di locazione;

VISTA la deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella seduta del ……………. 2004;

SULLA proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti;

EMANA

Il seguente decreto-legge:

Art.1

(Finalità)

Il presente decreto persegue
l’obiettivo di ridurre le più marcate condizioni di disagio abitativo dei
conduttori assoggettati a procedure esecutive di rilascio che siano, o abbiano nel proprio nucleo familiare, ultrasessantacinquenni o handicappati gravi ed inoltre:

che non dispongano di altra abitazione o
di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di una nuova unità
immobiliare;

che siano beneficiari della sospensione
della procedura esecutiva di rilascio ai sensi dell’articolo 80, comma 22,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successivi differimenti e proroghe;

che siano tuttora in possesso dei
requisiti economici previsti dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi della
citata legge, n. 388 del 2000 e successivi differimenti e proroghe.

Art. 2

(Misure)

Ai fini di quanto previsto all’articolo
1 possono essere stipulati, oltre alle tipologie contrattuali previste dalla
legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i tipi di contratto
previsti dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, per i quali è
prevista la corresponsione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4.

I soggetti di cui
all’articolo 1 possono stipulare con i rispettivi locatori che abbiano
richiesto la procedura esecutiva di rilascio sospesa ai sensi dell’articolo 80,
comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successivi differimenti e
proroghe, nuovi contratti per la durata minima di un anno e massima di diciotto
mesi, cui si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 1571
e seguenti del codice civile.

Gli enti locali possono stipulare in qualità di conduttori, contratti di locazione della
durata fino a due anni non rinnovabili né prorogabili per soddisfare le
esigenze abitative dei soggetti di cui all’articolo 1, assicurando il puntuale
pagamento del canone di locazione, il rilascio dell’immobile alla scadenza
contrattuale prevista nonché il risarcimento al proprietario di eventuali danni
arrecati nel corso della utilizzazione da parte del concessionario. Gli alloggi
locati nelle predette forme contrattuali sono destinati,
mediante concessione amministrativa di durata massima pari alla durata
dei contratti, ai soggetti indicati all’articolo 1. Tali contratti possono
essere sostituiti, anche prima della scadenza, da contratti stipulati
direttamente tra il locatore e il soggetto beneficiario della
concessione amministrativa, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge n.
431 del 1998 e successive modificazioni, per i quali è tuttavia comunque
esclusa qualsiasi forma di proroga o rinnovo automatico del contratto,
fatto salvo l’esplicito accordo delle parti contraenti.

Gli enti locali possono stipulare, in qualità di conduttori, contratti di locazione di durata
triennale, prorogabile di altri due anni in presenza di esplicito accordo delle
parti contraenti, per soddisfare le esigenze abitative dei soggetti di cui
all’articolo 1, assicurando il puntuale pagamento del canone di locazione, il
rilascio dell’immobile alla scadenza contrattuale prevista nonché il
risarcimento al proprietario di eventuali danni arrecati nel corso della
utilizzazione da parte del concessionario. Gli alloggi locati nelle suddette
forme contrattuali sono destinati, mediante concessione
amministrativa di durata massima pari alla durata dei contratti, ai
soggetti indicati all’articolo 1. Per tali contratti il canone è stabilito
secondo le modalità previste dagli accordi definiti in sede locale, di cui al comma 3 dell’articolo 2 della legge n. 431 del
1998 e successive modificazioni, vigenti nel comune dove si trova l’alloggio
concesso in locazione.

I soggetti di cui all’articolo 1
possono stipulare contratti di locazione di durata triennale prorogabile di altri due anni in presenza di esplicito accordo delle
parti contraenti. Per tali contratti il canone è stabilito secondo le modalità
previste dagli accordi definiti in sede locale, di cui al
comma 3 dell’articolo 2 della legge n. 431 del 1998 e successive
modificazioni, vigenti nel comune dove si trova l’alloggio concesso in
locazione.

I soggetti di cui all’articolo 1
possono stipulare direttamente contratti di locazione della durata di quattro
anni, prorogabili fino ad ulteriori quattro anni in presenza
di esplicito accordo delle parti contraenti. A tali contratti si applicano
esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice
civile.

Il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti tramite gli istituti autonomi case popolari e gli altri istituti comunque ad essi succeduti, attraverso la costituzione di
uno "sportello emergenza sfratti", provvede all’assistenza dei
soggetti di cui all’articolo 1 e al coordinamento delle iniziative ed inoltre
all’erogazione:

del contributo di cui all’articolo 3,
comma 1, relativo alla sottoscrizione dei contratti ai sensi dei commi 3 e 4,
sulla base degli elenchi trasmessi dai comuni contenenti, in relazione a
ciascun contratto stipulato, la data di stipula, gli estremi di registrazione,
il nominativo del proprietario, il nominativo del concessionario, l’importo del
canone da corrispondere;

del contributo di cui all’articolo 3,
commi 2 e 3, relativi alla sottoscrizione dei contratti ai sensi dei commi 2, 5
e 6, a
favore del locatore sulla base della domanda presentata dal proprietario
stesso, contenente, in relazione al contratto sottoscritto, la data di stipula,
gli estremi di registrazione, il nominativo del proprietario, il nominativo del
locatario, l’importo del canone da corrispondere.

8. L’erogazione
di cui al comma 7 è disposta con decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.

9. Per lo svolgimento dei compiti
affidati ai sensi del comma 7, agli istituti ivi contemplati, è riconosciuto un
compenso pari all’1 per cento del contributo da erogare in
relazione a ciascun contratto stipulato.

Art.3

(Incentivi)

Al fine di favorire la sottoscrizione
dei contratti di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 2
del presente decreto, è assegnato agli enti locali, in unica soluzione, per
ciascun contratto stipulato, a parziale copertura dell’onere derivante dalla
sottoscrizione del contratto stesso, un contributo determinato ai sensi dell’articolo
4 ovvero nella misura inferiore derivante dalla sottoscrizione del contratto.

Al fine di favorire la sottoscrizione
dei contratti di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 2 del presente decreto è
corrisposta, a favore del proprietario di alloggio che
abbia stipulato un contratto di locazione con i soggetti di cui all’articolo 1, in unica soluzione, la
somma determinata ai sensi dell’articolo 4 in conto canoni ancora da corrispondere da
parte dei soggetti di cui all’articolo 1. Nel caso in cui l’importo complessivo
dei canoni derivanti dalla sottoscrizione del contratto di
locazione per un triennio risulti inferiore alla somma fissata all’articolo 4,
il contributo spettante è pari a tale minore importo.

Al fine di favorire la sottoscrizione
dei contratti di cui al comma 2 dell’articolo 2 del presente decreto è
corrisposta, a favore del proprietario di alloggio che
abbia stipulato un contratto di locazione di cui al predetto comma, in unica
soluzione, la somma prevista dall’articolo 4. Ferma restando la corresponsione,
da parte del conduttore, dell’importo del canone previsto dal precedente
contratto di locazione, la predetta somma è corrisposta quale integrazione
dell’importo del canone previsto nel nuovo contratto, fatti salvi eventuali ulteriori incrementi che, comunque, restano a carico del
conduttore. Nel caso in cui l’importo complessivo dei canoni derivanti dalla
sottoscrizione del contratto di locazione, detratto
l’importo complessivo dei canoni derivanti dal precedente contratto di
locazione di cui al comma 2 dell’articolo 2, risulti inferiore alla somma
indicata all’articolo 4, il contributo spettante è pari a tale minore importo.

Ai proprietari degli immobili locati
ai sensi dei commi 4 e 5 dell’articolo 2 si applicano le agevolazioni fiscali
previste dall’articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e
successive modificazioni, incrementando al 70 per cento la percentuale di ulteriore riduzione del reddito imponibile, ferma
restando l’applicazione dell’imposta proporzionale di registro nella misura del
70%.

Ai proprietari degli immobili locati
ai sensi dei commi 3 e 6 dell’articolo 2 si applicano le agevolazioni fiscali
previste dall’articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e
successive modificazioni.

I comuni possono deliberare aliquote
agevolate o l’esenzione totale dall’imposta comunale sugli immobili relativamente agli alloggi oggetto dei contratti di cui
all’articolo 2, anche differenziando l’agevolazione in funzione delle diverse
tipologie di contratto.

L’erogazione del contributo di cui al
comma 1 e della somma di cui ai commi 2 e 3 è disposta secondo l’ordine
cronologico derivante dalla data di stipula del contratto, che deve essere
sottoscritto, ai fini della sola ammissibilità ai benefici, entro il 31
dicembre 2004.

Art. 4

(Misura del contributo)

In relazione alla dimensione demografica del comune in
cui è sito l’alloggio oggetto del contratto sottoscritto ai sensi dell’articolo
2, i contributi di cui all’articolo 3 sono riconosciuti nella misura di:

euro 5.000,00 per comuni con popolazione
pari o superiore a 500.000 abitanti;

euro 4.000,00 per comuni con popolazione
compresa tra 100.000 e 500.000 abitanti;

euro 3.000,00 per comuni con popolazione
pari o inferiore a 100.000 abitanti.

Art. 5

(Copertura finanziaria)

Per l’esercizio finanziario 2004,
agli oneri derivanti dai commi 1,2,3,4 e 5 dell’articolo 3 si provvede mediante
l’utilizzazione, sino alla concorrenza necessaria, della somma di 110 milioni di euro a valere sul Fondo nazionale per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’articolo 1-bis, comma 3,
del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2004, n. 191.

Art. 6

(Dichiarazione irrevocabile da parte del
conduttore)

Effettuata la dichiarazione irrevocabile da
parte del conduttore di avvalersi di una delle tipologie di contratto di cui
all’articolo 2, il temine per l’esecuzione del provvedimento di rilascio, di
cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, è differito
per il tempo strettamente necessario alla stipula del contratto stesso e
comunque non oltre il 31 ottobre 2004.

La dichiarazione irrevocabile di cui
al comma 1 è comunicata alla cancelleria del giudice procedente con
raccomandata con avviso di ricevimento che è esibita
all’ufficiale giudiziario procedente, ovvero con dichiarazione resa allo stesso
ufficiale giudiziario che ne stende processo verbale.

La cancelleria del giudice
procedente, ovvero l’ufficiale giudiziario, danno
immediata comunicazione al locatore della dichiarazione irrevocabile e del
conseguente differimento degli atti della procedura.

Art.7.

( Modifiche alla legge n. 431 del 1998)

All’articolo 4, comma 3, della legge
n. 431 del 1998 e successive modificazioni, dopo le parole: "i contratti di cui al comma 3 dell’articolo 2" sono
aggiunte le seguenti parole: "nonché dell’articolo 5".

Il comma 5 dell’articolo 11 della
legge n. 431 del 1998 e successive modificazioni è
sostituito dal seguente : " 5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al
comma 1 sono ripartite, entro il 31 marzo di ogni
anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A decorrere
dall’anno 2005 la ripartizione è effettuata dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione
dalle singole regioni e province autonome, ai sensi del comma 6.".

Art.8.

(Efficacia ed entrata in vigore)

Le disposizioni di cui agli articoli
1, 2, 3, 4, 5 e 6 hanno efficacia, ai fini dei contributi e delle agevolazioni
fiscali negli stessi previste, sino al 31 dicembre
2004.

Il presente decreto entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in
legge.

Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.