Penale

Tuesday 18 October 2005

Processo penale: le sezioni unite della Cassazione sul legittimo impedimento per malattia.

Processo penale: le sezioni unite della Cassazione sul legittimo impedimento per malattia.

Cassazione Sezioni unite penali sentenza 27 settembre-11 ottobre 2005, n. 36635

Presidente Fattori Relatore Nappi

Ricorrente Gagliardi

Motivi della decisione

1. Con la sentenza impugnata la Corte dappello di Napoli ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di Raffaele Gagliardi in ordine ai delitti di ricettazione e di detenzione per la vendita di 652 videocassette contraffatte e prive del contrassegno Siae. Ricorre per cassazione limputato, che propone tre motivi dimpugnazione.

Con il primo motivo il ricorrente eccepisce la nullità del giudizio dappello, celebrato nella sua contumacia nonostante lassoluto impedimento tempestivamente dedotto (stato febbrile con temperatura superiore ai 39 gradi).

Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione della legge penale, lamentando di essere stato condannato per un fatto, la detenzione per la vendita, non previsto come reato dallarticolo 171ter legge 633/41 che punisce solo la vendita, e senza accertare leffettivo contenuto delle registrazioni. Aggiunge che è stato illegittimamente ritenuto il concorso con il delitto di ricettazione, rispetto al quale è speciale la fattispecie di tutela del diritto dautore; e senza comunque accertare se le videocassette provenissero effettivamente da terzi contraffattori o non fossero state da lui stesso contraffatte.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione sulleffettiva destinazione alla vendita delle videocassette sequestrate.

2. Il primo motivo del ricorso è fondato e assorbente, essendo del tutto priva di plausibilità laffermazione che non costituisca impedimento assoluto a comparire uno stato febbrile con temperatura superiore ai 39 gradi.

La Corte dappello ha fondato la sua decisione su due argomenti: «il certificato attiene al giorno precedente alludienza per cui con i normali presidi terapeutici il grado febbrile può essere efficacemente ridotto, soprattutto in relazione a una generica diagnosi di influenza»; non è indicato nel certificato «il domicilio presso il quale limputato è stato sottoposto a visita, il che impedisce unefficace e tempestiva verifica». Ma si tratta di argomenti palesemente pretestuosi: perché certamente i normali presidi terapeutici possono ridurre, ma non sempre effettivamente riducono la temperatura corporea in 24 ore; perché in mancanza di indicazioni contrarie la visita di controllo andava disposta al domicilio dellimputato.

In realtà, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «nel disattendere un certificato medico ai fini della dichiarazione di contumacia, il giudice deve attenersi alla natura dellinfermità e valutarne il carattere impeditivi. Ne consegue che egli può pervenire ad un giudizio negativo circa lassoluta impossibilità a comparire solo disattendendo, con adeguata valutazione del referto, la rilevanza del male da cui si afferma colpito limputato (Cassazione, Sezione seconda, 5 marzo 2004, Valentini, m 228637, che ha annullato lordinanza dichiarativa della contumacia pur risultando limputato affetto da sindrome influenzale con temperatura di 39,1°, in quanto la Corte dappello aveva escluso lassoluto impedimento a comparire sul rilievo che non sarebbe stato possibile effettuare una visita fiscale per mancata indicazione del luogo della visita, non sarebbe stata attestata limpossibilità di deambulazione e lo stato febbrile avrebbe potuto essere risolto con antipiretici); analogamente (Cassazione, Sezione sesta, 17 marzo 2004, Marfurt, m 228475, con riferimento a un caso in cui il certificato medico attestava uno stato di iperpiressia, ossia la condizione in cui la temperatura corporea è molto elevato, ed indicava un giudizio prognostico sulla durata dellimpedimento).

La sentenza impugnata va quindi annullata con rinvio.

PQM

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte dappello di Napoli per il giudizio.