Penale

Friday 09 July 2004

Procedimento penale avanti il Giudice di Pace. Secondo la Consulta non è incostituzionale la mancata previsione dell’ avviso di conclusione delle indagini preliminari

Procedimento penale avanti il Giudice di Pace. Secondo la Consulta non è incostituzionale la mancata previsione dellavviso di conclusione delle indagini preliminari

ORDINANZA 24 Giugno 2004 – 28 Giugno 2004, n. 201 

  Giudizio di legittimita’ costituzionale in via incidentale. Processo penale – Procedimento dinanzi al giudice di pace – Avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari – Mancata previsione – Ritenuta irragionevole disparita’ di trattamento rispetto all’indagato nel procedimento di competenza del tribunale, violazione del principio del contraddittorio, lesione del diritto di difesa – Manifesta infondatezza della questione. – D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 15. – Costituzione, artt. 3, 24 e 111, terzo comma. (GU n. 26 del 7-7-2004 )ù

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

  Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY;

  Giudici:  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido

NEPPI  MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE,

Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE SIERVO, Romano

VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA;

  ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  di legittimita’ costituzionale dell’art. 15 del decreto

legislativo  28 agosto  2000,  n. 274  (Disposizioni sulla competenza

penale  del  giudice  di  pace,  a  norma  dell’art. 14  della  legge

24 novembre   1999,   n. 468),   promossi,   nell’ambito  di  diversi

procedimenti  penali,  dal  giudice di pace di Bari con ordinanze del

27 marzo  e  8 aprile  2003,  dal  giudice  di  pace  di Altamura con

ordinanza  del  9 aprile  2003 e dal giudice di pace di Frosinone con

ordinanza del 5 maggio 2003, iscritte al n. 410, al n. 450, al n. 564

e  al n. 1192 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale   della  Repubblica  n. 27,  n. 28  e  n. 34,  prima  serie

speciale, dell’anno 2003, e n. 4, 1ý serie speciale, dell’anno 2004.

    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

    Udito  nella  camera  di  consiglio del 28 aprile 2004 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

    Ritenuto che i Giudici di pace di Bari (r.o. n. 410 e n. 1192 del

2003), di Altamura (r.o. n. 450 del 2003) e di Frosinone (r.o. n. 564

del  2003)  hanno sollevato su eccezione della difesa, in riferimento

agli artt. 3, 24 e 111, terzo comma, della Costituzione, questione di

legittimita’  costituzionale  dell’art. 15  del  decreto  legislativo

28 agosto  2000,  n. 274  (Disposizioni  sulla  competenza penale del

giudice  di  pace,  a  norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre

1999,  n. 468),  nella  parte in cui non prevede che nel procedimento

dinanzi  al  giudice  di  pace  sia  dato  avviso  all’indagato della

conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell’art. 415-bis del

codice di procedura penale;

        che,   ad   avviso  dei  rimettenti,  la  mancata  previsione

dell’avviso  di  conclusione  delle indagini si pone in contrasto con

gli artt. 3 e 24 Cost. per la irragionevole disparita’ di trattamento

che  si determina in danno dell’imputato citato a giudizio dinanzi al

giudice  di  pace  rispetto  alla  persona sottoposta ad indagini nel

procedimento dinanzi al ýgiudice ordinarioý;

        che,  al  riguardo,  i rimettenti sottolineano che l’imputato

viene a conoscenza del procedimento a suo carico solo a seguito della

citazione  a  giudizio  e che tale disciplina comporta ýuna negazione

del  diritto di difesa ante causamý, in contrasto con l’art. 24 Cost.

in  quanto  l’indagato  non  puo’  ýverificareý gli elementi di prova

raccolti  dal  pubblico  ministero  durante  la  fase  delle indagini

preliminari  ed e’ quindi impossibilitato a svolgere adeguatamente la

sua  difesa,  optando se lo ritiene per la definizione anticipata del

procedimento;

        che  sarebbe  inoltre violato l’art. 111, terzo comma, Cost.,

in quanto la disciplina censurata viola il principio secondo cui ýnel

processo  penale,  la  legge  assicura  che la persona accusata di un

reato  sia,  nel piu’ breve tempo possibile, informata riservatamente

della  natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga

del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesaý;

        che  in  tutti  i  giudizi  e’  intervenuto il Presidente del

Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall’Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che siano dichiarate inammissibili le

questioni sollevate con le ordinanze iscritte al n. 1192 del registro

ordinanze  del  2003  (per  omessa indicazione della norma censurata,

mancata  descrizione  della  fattispecie  e difetto di motivazione in

ordine  alla  rilevanza  della  questione)  e  al n. 450 del registro

ordinanze  del  2003  (per  assoluta  carenza  di  motivazione  sulla

rilevanza,   in  particolare  in  ordine  alla  individuazione  delle

opportunita’   difensive   in  concreto  sottratte  all’indagato),  e

manifestamente infondate le altre;

        che,   nel  merito,  l’Avvocatura  ritiene  che  i  dubbi  di

legittimita’  costituzionale  sollevati  dai rimettenti devono essere

esaminati avendo riguardo alla particolare struttura del procedimento

dinanzi al giudice di pace, come delineato dalla Corte costituzionale

nell’ordinanza n. 231 del 2003;

        che,  in  particolare,  per  quanto  riguarda  la  fase delle

indagini  preliminari,  con  una scelta di segno opposto a quella che

caratterizza il procedimento ordinario, il decreto legislativo n. 274

del 2000 ha individuato il fulcro delle indagini nelle investigazioni

di  polizia  giudiziaria  (art. 11) e non ha riprodotto la figura del

giudice per le indagini preliminari (art. 19);

        che,  in sintesi, manca ýtutto quell’apparato processuale che

giustifica  una  ponderazione  delle  indagini  compiute dagli organi

inquirentiý,    in     quanto    ýl’istruzione   del   caso   avviene,

sostanzialmente, in sede dibattimentaleý.

    Considerato  che tutti i rimettenti dubitano, in riferimento agli

artt. 3,   24   e   111,   terzo  comma,  della  Costituzione,  della

legittimita’  costituzionale  dell’art. 15  del  decreto  legislativo

28 agosto  2000,  n. 274  (Disposizioni  sulla  competenza penale del

giudice  di  pace,  a  norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre

1999,  n. 468),  nella  parte in cui non prevede che nel procedimento

dinanzi  al  giudice  di  pace  sia  dato  avviso  all’indagato della

conclusione  delle indagini preliminari a norma dell’art. 415-bis del

codice di procedura penale;

        che,  stante  la  sostanziale identita’ delle questioni, deve

essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

        che  secondo  i  rimettenti la disciplina censurata determina

una irragionevole disparita’ di trattamento tra l’imputato dinanzi al

giudice di pace, che viene a conoscenza del procedimento a suo carico

solo  attraverso  la  citazione  a giudizio (e che quindi, trovandosi

nell’impossibilita’  di  conoscere  gli  elementi  di  prova raccolti

durante  le indagini preliminari, non potrebbe svolgere le sue difese

prima  del  dibattimento),  e la persona sottoposta alle indagini nel

procedimento davanti al ýgiudice ordinarioý, destinataria dell’avviso

di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen.;

        che  la disciplina censurata si porrebbe inoltre in contrasto

con l’art. 111, terzo comma, Cost., nella parte in cui dispone che la

persona  accusata  sia  informata  nel  piu’  breve  tempo  possibile

dell’accusa  sollevata  a  suo  carico  e  disponga del tempo e delle

condizioni necessarie per preparare la difesa;

        che    le    eccezioni    di    inammissibilita’    sollevate

dall’Avvocatura  dello Stato non possono essere accolte: anche se nel

dispositivo dell’ordinanza iscritta al n. 1192 del registro ordinanze

del  2003  non  sono  indicati  la  norma  censurata  e  i  parametri

costituzionali  evocati,  tali  elementi sono desumibili dal contesto

della  parte  motiva dell’ordinanza; quanto all’ordinanza iscritta al

n. 450  del  registro  ordinanze  del 2003, emerge chiaramente che le

opportunita’  difensive,  di  cui l’indagato sarebbe privato e che il

rimettente avrebbe omesso di esporre al fine di valutare la rilevanza

della  questione, sono quelle menzionate nell’art. 415-bis cod. proc.

pen.;

        che,  nel  merito, non vi e’ dubbio che, come affermato dalla

giurisprudenza     di     legittimita’,    l’istituto     disciplinato

dall’art. 415-bis  cod.  proc.  pen., pur non essendo compreso tra le

disposizioni  elencate  nell’art. 2, comma 1, del decreto legislativo

n. 274  del  2000,  non  e’  applicabile  al  procedimento davanti al

giudice di pace;

        che,  quanto  alle  censure  prospettate con riferimento agli

artt. 3  e  24  Cost.,  questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare,

decidendo   su   questioni   relative  al  giudizio  immediato  e  al

procedimento  per  decreto,  che  l’omessa  previsione dell’avviso di

conclusione  delle  indagini  preliminari  non  e’ costituzionalmente

illegittima, in base al rilievo che le forme di esercizio del diritto

di  difesa  possono essere modulate in relazione alle caratteristiche

dei  singoli  riti  speciali  ed  ai   criteri  di massima celerita’ e

semplificazione  che  li  ispirano  (v.,  rispettivamente,  ordinanze

n. 203 del 2002 e n. 32 del 2003);

        che,   tenendo  conto  delle  peculiarita’  del  procedimento

davanti al giudice di pace, analoghe considerazioni valgono a maggior

ragione   in   relazione   alle  questioni  sollevate  dagli  attuali

rimettenti;

        che  mediante  il  procedimento  penale davanti al giudice di

pace  il  legislatore  ha  inteso  delineare  un modello di giustizia

caratterizzato  da  forme  particolarmente  snelle,  di  per  se’ non

comparabile  con  il  procedimento  per  i  reati  di  competenza del

tribunale (v., al riguardo, ordinanza n. 290 del 2003);

        che,  per quanto riguarda la fase precedente al dibattimento,

il  procedimento  penale  davanti al giudice di pace e’ connotato dal

ruolo   marginale   assegnato   alle  indagini  preliminari,  che  si

sostanziano in una fase investigativa affidata in via principale alla

polizia  giudiziaria,  alla  quale  e’ anche attribuito il compito di

disporre la citazione a giudizio;

        che  la sostanziale svalutazione della fase delle indagini e’

coerente  con le esigenze di massima semplificazione ýrese necessarie

dalla  competenzaý  riconosciuta  al  giudice  di  pace  (v. art. 17,

comma 1,  della  legge  24 novembre  1999,  n. 468,  contenente,  tra

l’altro, la delega al Governo in materia di competenza penale di tale

giudice)  e  con  la  “finalita’  conciliativa”  che  costituisce  il

principale  obiettivo  della giurisdizione penale del giudice di pace

(enunciato  dall’art. 2,  comma 2, del decreto legislativo n. 274 del

2000  e  richiamato  dall’art. 29,  comma 4, del medesimo decreto, in

attuazione  dell’art. 17,  comma 1, lettera g, della legge n. 468 del

1999), posto che la sede idonea per promuovere la conciliazione e per

verificare  la  praticabilita’  di  altre  possibili  alternative  al

giudizio  e’  l’udienza di comparizione, ove avviene appunto il primo

contatto tra le parti e il giudice (v. ordinanze numeri 231 del 2003;

10, 11, 55, 56 e 57 del 2004);

        che,   quanto   alla   censura   proposta   con   riferimento

all’art. 111,   terzo   comma,  Cost.,  questa  Corte  ha  affermato,

relativamente   al   procedimento   per   decreto,  che  ýil  dettato

costituzionale,  da  un  lato,  non  impone che il contraddittorio si

esplichi  con  le  medesime modalita’ in ogni tipo di procedimento e,

soprattutto,  che  debba  essere sempre collocato nella fase iniziale

del  procedimento  stesso,  dall’altro  non  esclude  che  il diritto

dell’indagato  di essere informato nel piu’ breve tempo possibile dei

motivi  dell’accusa  a suo carico possa essere variamente modulato in

relazione  alla peculiare struttura dei singoli riti alternativiý (v.

ordinanza  n. 8 del 2003, nonche’ ordinanze numeri 32, 131, 132 e 257

del 2003, e in precedenza ordinanza n. 432 del 1998);

        che  nel  procedimento davanti al giudice di pace le esigenze

di informazione dell’imputato prima dell’udienza di comparizione sono

comunque assicurate dall’avviso, contenuto nella citazione a giudizio

disposta  dalla  polizia  giudiziaria, che il fascicolo relativo alle

indagini  preliminari e’ depositato presso la segreteria del pubblico

ministero  e  che  le  parti  e  i  loro  difensori hanno facolta’ di

prenderne  visione  e  di  estrarne  copia, nonche’ dall’indicazione,

contenuta  sempre  nel  medesimo atto, delle fonti di prova di cui il

pubblico  ministero  chiede l’ammissione e, ove venga chiesto l’esame

di testimoni, delle circostanze su cui deve vertere l’esame (art. 20,

comma 1, lettere f e c, del decreto legislativo n. 274 del 2000);

        che  l’innesto  della  disciplina  dell’avviso di conclusione

delle  indagini snaturerebbe la struttura del procedimento davanti al

giudice di pace, introducendo una procedura incidentale incompatibile

con  i  caratteri di particolare snellezza e rapidita’ del rito e una

garanzia  incongrua  con  le finalita’ di questa particolare forma di

giurisdizione penale;

        che   le   questioni   devono   pertanto   essere  dichiarate

manifestamente   infondate   in   relazione   a   tutti  i  parametri

costituzionali evocati dai rimettenti.

    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

                             

                                    Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE

    Riuniti  i  giudizi,  dichiara  la  manifesta  infondatezza delle

questioni  di  legittimita’  costituzionale  dell’art. 15 del decreto

legislativo  28 agosto  2000,  n. 274  (Disposizioni sulla competenza

penale  del  giudice  di  pace,  a norma dell’articolo 14 della legge

24 novembre 1999, n. 468), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24

e  111, terzo comma, della Costituzione, dai Giudici di pace di Bari,

Altamura e Frosinone, con le ordinanze in epigrafe.

    Cosi’  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2004.

                     Il Presidente: Zagrebelsky

                      Il redattore: Neppi Modona

                      Il cancelliere:Fruscella

    Depositata in cancelleria il 28 giugno 2004.

                      Il cancelliere:Fruscella

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