Ambiente

Monday 30 June 2008

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNICATO Atto di indirizzo operativo per fronteggiare gli incendi boschivi ed i rischi conseguenti nella stagione estiva 2008.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNICATO Atto di indirizzo
operativo per fronteggiare gli incendi boschivi ed i rischi conseguenti nella
stagione estiva 2008.

I numerosi e diffusi incendi
boschivi che hanno interessato lo scorso 27 maggio il territorio della regione
siciliana e, in particolare, le province di Messina e Palermo, con evidente
anticipo rispetto a quanto generalmente avviene, hanno evidenziato ancora una
volta quanto l’efficacia della risposta operativa all’emergenza dipenda da un’adeguata preparazione del complesso sistema di
protezione civile.

Pertanto, nel fissare, ai sensi
del comma 1, art. 1, del decreto-legge 31maggio 2005, n. 90, convertito nella
legge del 26 luglio 2005, n. 152,
l’inizio della prossima campagna estiva di antincendio
boschivo, al 12 giugno 2008 e il termine al 30 settembre, ritengo doveroso
rivolgere un particolare invito alle SS.LL. affinche’
venga assunta con tempestivita’, determinazione ed attenzione, nell’ambito delle
rispettive competenze, ogni iniziativa volta alla riduzione del rischio incendi
e alla mitigazione dei danni da essi causati, soprattutto nell’ottica della
salvaguardia delle persone e dei beni.

Come e’ noto, la stagione estiva
dello scorso anno, che si e’ rivelata drammatica per molti Paesi dell’area
mediterranea, e’ stata caratterizzata in Italia dal verificarsi, in maniera
grave e diffusa, di grandi incendi che, da zone boscate, si sono rapidamente e
violentemente propagati verso aree rurali ed urbane, interessando
infrastrutture, insediamenti e centri abitati e causando purtroppo anche la
perdita di vite umane. Per fronteggiare la situazione, particolarmente
complessa, si e’ reso necessario uno straordinario impiego di uomini, mezzi e
risorse, nonche’ la dichiarazione, ai sensi della legge 24febbraio 1992, n. 225,
dello stato d’emergenza che sara’ vigente fino al 30 settembre 2008.

In particolare l’esperienza
dell’estate 2007 ha
messo in luce alcune difficolta’ derivanti sia dalla mancanza di ogni effetto
preventivamente dissuasivo affidato dalla norma all’adozione ed aggiornamento
del catasto delle aree percorse dal fuoco – in permanente affiancamento
all’azione di indagine e repressione perseguita dalle Forze dell’ordine sul
territorio sia dalla frequente assenza di coordinamento tra le forze impegnate
nell’attivita’ di lotta attiva all’incendio boschivo e quelle preposte alla salvaguardia
delle popolazioni e del territorio.

Tali carenze risultano solo in
parte giustificate dal contesto eccezionale caratterizzato dal continuo
manifestarsi di condizioni meteoclimatiche particolarmente favorevoli al
successo dell’azione incendiaria ed alla diffusione e persistenza degli incendi
stessi. Infatti, alla data di luglio 2007, il catasto
delle aree percorse dal fuoco risultava istituito presso ben pochi comuni
dell’Italia centro-meridionale, perdendo cosi’ ogni capacita’ e possibilita’ di
esplicare un generale, permanente e pervasivo effetto deterrente nei confronti
delle azioni antropiche, sia dolose che colpose, alla base dell’innesco degli
incendi e della loro propagazione. Inoltre, nel corso dell’estate si
riscontrava che gli incendi interessavano, sempre piu’ frequentemente, oltre
che le aree boscate e rurali, anche zone fortemente
urbanizzate e caratterizzate dalla presenza di infrastrutture strategiche e di
interesse nazionale, configurandosi quindi come eventi da fronteggiare con un
ampio intervento di protezione civile.

E’ bene peraltro ricordare che,
pur essendo il numero dei grandi incendi boschivi percentualmente basso
rispetto al numero totale di incendi che annualmente colpiscono il Paese, essi
sono quelli che determinano gli incendi di interfaccia piu’ gravi
e pericolosi per l’incolumita’ pubblica, interessando inoltre la maggior parte
dei soprassuoli percorsi dal fuoco.

Nell’ottica di porre rimedio a
tale situazione, successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, sono
state emanate due distinte ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri,
rispettivamente l’OPCMn. 3606 del 28 agosto 2007 e l’OPCM n. 3624 del 22
ottobre 2007, concernenti complessivamente i territori regionali di Lazio,
Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna,
Marche, Molise, Sardegna ed Umbria, con le quali e’ stato nominato Commissario
delegato il Capo del Dipartimento della protezione civile.

Tra le attivita’ disciplinate
dalle citate ordinanze, oltre a quelle destinate specificatamente, e nella
contingenza, al superamento del contesto emergenziale ed alla ricognizione e
quantificazione dei danni, certamente devono essere adeguatamente valorizzate
proprio quelle per l’istituzione del catasto delle superfici percorse dal fuoco
e per la predisposizione dei piani comunali o intercomunali di protezione
civile, con particolare riferimento al rischio di incendi di interfaccia e
periurbani. In tal senso le indicazioni operative contenute negli strumenti di
pianificazione proposti dal Capo del Dipartimento, quale Commissario delegato,
sono da ritenersi anche utili e necessari indirizzi generali in materia.

Per quanto sopra richiamato, nel
rispetto delle rilevanti competenze attribuite dalla legge 21 novembre 2000, n.
353, si intende quindi fornire essenziali «indirizzi operativi» – emanati ai
sensi dell’art. 5,comma 2, della legge 9 novembre 2001
n. 401 – affinche’ possano essere adottate tutte le iniziative necessarie a
prevenire e fronteggiare in modo risolutivo non solo gli incendi boschivi, ma
anche ogni situazione di emergenza conseguente, ben tenendo conto
dell’esperienza e dei risultati delle campagne precedenti, nonché del
modificarsi della natura degli incendi stessi.

Quindi, nell’ottica di un’azione
sinergica e coordinata anche con le altre istituzioni pubbliche interessate,
che consenta di organizzare una risposta tempestiva ed
efficace, soprattutto al verificarsi di crisi acute e complesse, vogliano le
SS.LL.:

assicurare
ogni possibile sostegno e concorso all’azione di prevenzione che si proponga,
nel rispetto del patrimonio forestale, del paesaggio e dei beni ambientali, sia
la minimizzazione della massa combustibile disponibile per l’innesco e la
propagazione degli incendi boschivi, sia la realizzazione di fasce di
salvaguardia all’intorno degli insediamenti turistici e residenziali, nonche’
degli impianti industriali e delle infrastrutture strategiche, o
particolarmente sensibili, affinche’ venga ridotto ogni rischio conseguente al
manifestarsi e/o all’approssimarsi di un fronte di fuoco;

promuovere,
oltre al rispetto delle generali norme vigenti sulla sicurezza, l’esistenza di
un adeguato piano di emergenza presso insediamenti, infrastrutture ed impianti
turistici anche temporanei, posti all’interno o in stretta adiacenza di aree
boscate; porre in essere ogni possibile azione affinche’ tutti i comuni
realizzino, oltre alla gia’ recente istituzione, anche il tempestivo
aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco, ai sensi dell’art. 10
della legge 21 novembre 2000, n. 353, sulla base, quantomeno, dei dati
contenuti nel Sistema informativo della montagna curato dal Corpo forestale dello Stato, o comunque disponibili presso sistemi
regionali; assicurare, cosi’ come perseguito con successo dalle SS.LL.

nell’ambito
delle sopra richiamate OPCM, ogni possibile collaborazione ai diversi livelli
territoriali, anche attraverso l’organizzazione, ove necessario, di gruppi
tecnici di supporto per la predisposizione ed adozione dei piani comunali o
intercomunali di protezione civile, ancorche’ speditivi, nei quali siano
quantomeno definite le aree periurbane esposte a rischio di incendio di
interfaccia, le strutture e le procedure per l’immediato allertamento, lo
scambio tempestivo di informazioni, il coordinamento e l’organizzazione del
sistema locale di protezione civile, nonche’ le misure per la salvaguardia
delle popolazioni e dei beni esposti a tale rischio;

predisporre,
sulla base di intese con le Prefetture – Uffici territoriali del Governo,
coordinate da quella capoluogo di regione, le province e, ove necessario, con
il Dipartimento della protezione civile, procedure per la condivisione delle
informazioni, l’allertamento ed il coordinamento delle diverse forze statali e
componenti del sistema regionale di protezione civile, nel caso di eventi che
necessitano di un intervento quantomeno a livello regionale;

garantire
un costante collegamento tra le sale operative unificate permanenti regionali
di cui all’art. 7 della legge21 novembre 2000, n. 353, e le Sale operative
regionali di protezione civile, laddove non gia’ integrate, nonche’ il
necessario e permanente raccordo con il Centro operativo aereo unificato e la
sala situazione Italia del Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, ai fini, rispettivamente, della richiesta di
concorso aereo e del costante aggiornamento sulla situazione a livello
regionale delle emergenze derivanti dagli incendi di interfaccia;

assicurare
l’immediata attivazione e la piena funzionalita’ delle sale operative unificate
permanenti regionali con la presenza, laddove non gia’ organizzate in tal senso
o integrate nelle sale operative regionali di protezione civile, di
rappresentanti di Vigili del fuoco, del Corpo forestale statale e regionale e
delle Forze di polizia, nonche’, ove necessario, delle altre componenti e
strutture operative di cui agli articoli 6 e 11 dellalegge 24 febbraio 1992, n.
225;

promuovere
la definitiva attivazione, il potenziamento e l’ampliamento di tutti i centri
funzionali regionali di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri emanata il 27 febbraio 2004, anche sviluppando adeguatamente i diversi
settori di rischio, in particolare quello preposto alle attivita’ di previsione,
monitoraggio e sorveglianza delle condizioni di pericolosita’ e di rischio
determinate dagli incendi boschivi e di interfaccia;

assicurare
la diffusione, anche presso province e comuni, quantomeno, del Bollettino
nazionale di suscettivita’ all’innesco di incendi boschivi, emesso dal Centro
funzionale centrale del Dipartimento della Protezione civile e gia’ reso
quotidianamente disponibile dal 2004 alle SS.LL. ed
alle Prefetture – Uffici territoriali del Governo dal Dipartimento stesso;

sollecitare
e sostenere i sindaci nella predisposizione di procedure di allertamento del
sistema locale di protezione civile, nonche’ di informazione alla popolazione,
al verificarsi di incendi boschivi e di interfaccia sul territorio comunale;

definire
intese su base locale e sottoscrivere specifiche convenzioni, cosi’ come
previsto dall’art. 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353, con il Corpo forestale
dello Stato e con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco che, oltre a tenere
in debito conto componenti significative quali operai forestali e volontari,
valorizzino, compatibilmente con gli ordinamenti regionali e nell’ambito della
pianificazione regionale nella lotta attiva agli incendi boschivi, i contenuti
dell’Accordo quadro sottoscritto in data 16 aprile 2008 dai medesimi Dicasteri
in materia, favorendo l’uniformita’ e l’ottimizzazione delle procedure
operative di intervento nelle attivita’ di contrasto a terra degli incendi e
definendo chiaramente chi ne assume la direzione ed il coordinamento nel caso
di soprassuoli prevalentemente forestati, oppure prevalentemente antropizzati;

migliorare
e potenziare l’organizzazione ed il coordinamento del volontariato ai diversi
livelli territoriali, promuovendo altresi’ ogni iniziativa per l’integrazione
tra le diverse forze e vocazioni del volontariato stesso;

definire
specifiche intese ed accordi tra regioni, non solo contermini, al fine di poter
condividere e programmare preventivamente la disponibilita’ di uomini e mezzi,
in particolare del volontariato, nonche’ di mezzi aerei, da destinare ad
attivita’ di vigilanza e lotta attiva agli incendi boschivi, cosi’ come a piu’
generali attivita’ di protezione civile, sia in caso di eventi particolarmente
intensi e dannosi che durante i periodi ritenuti a maggior rischio;

assicurare
la pronta attuazione delle «Disposizioni e procedure per il concorso della
flotta aerea dello Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi», emesse dal
Dipartimento della protezione civile, onde assicurare la prontezza, la
proficuita’ e la tempestivita’ degli interventi, nonche’ l’impiego
ottimale dei mezzi aerei rispetto alle tipologie di evento;

adottare
tutte le misure necessarie affinche’ impianti, costruzioni, piantagioni ed
opere che possono costituire ostacolo per il volo dei velivoli antincendio ed
intralcio alle loro attivita’, siano provvisti di segnalazione sia a terra che
aeree, incrementando in tal modo, per quanto possibile, la sicurezza dei voli
della flotta aerea antincendio;

provvedere
al continuo aggiornamento delle informazioni relative alle fonti di
approvvigionamento idrico, con particolare riferimento alla presenza anche
temporanea di ostacoli al volo ed al carico d’acqua;

definire
intese e convenzioni con le Capitanerie di porto sia per identificare e
garantire aree a ridosso delle coste idonee per il pescaggio dell’acqua a mare
da parte dei mezzi aerei e sicure anche le per attivita’ di pesca e balneazione,
sia per assicurare l’eventuale intervento da mare in soccorso delle popolazioni
qualora minacciate da incendi boschivi prossimi alla linea di costa.

Ritengo inoltre di fondamentale e
generale importanza avviare nei confronti dei cittadini, e soprattutto dei giovani, iniziative ed attivita’ di comunicazione
dirette a diffondere, nelle forme piu’ opportune, la cultura della protezione
civile ed in particolare l’informazione relativa agli incendi boschivi e di
interfaccia, nonche’ alle conseguenze sociali e ambientali che ne derivano.

Confido vivamente nella
tempestiva attivazione dei piani di previsione, prevenzione e lotta attiva, gia’ adottati ed aggiornati dalle SS.LL. coerentemente
alle linee guida emanate in materia dal Governo, ed ancora, anche con il
concorso di tutte le diverse componenti istituzionali chiamate ad operare in
materia a diverso titolo, nella puntuale ottemperanza dei presenti indirizzi
operativi, soprattutto al fine di superare insieme le criticita’ e le
difficolta’ manifestatesi nel corso della passata e drammatica stagione estiva.

Il Dipartimento della protezione
civile assicurera’, come sempre, il coordinamento delle azioni di competenza
dello Stato e garantira’ ogni ulteriore assistenza e collaborazione che dovesse
rendersi necessaria per un efficace svolgimento della campagna A.I.B. 2008.

Roma, 5 giugno 2008

Il Presidente: Berlusconi