Lavoro e Previdenza

Tuesday 26 February 2008

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA – DIRETTIVA 19 dicembre 2007, n. 10 (in G.U. n. 47 del 25 febbraio 2008) – Affidamento, mutamento e revoca degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali.

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIRETTIVA 19 dicembre 2007, n.
10
(in G.U. n. 47 del 25 febbraio 2008) – Affidamento, mutamento
e revoca degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali.

Alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Al Consiglio di Stato
Alla Corte dei conti
All’Avvocatura generale dello Stato
Alle Amministrazioni dello Stato
All’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Alle Agenzie ex decreto legislativo n. 300 del 1999
Agli enti pubblici non economici
Agli enti di ricerca
Alle istituzioni universitarie
Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione

e
per conoscenza:
Alle regioni
Alle province
Agli enti locali
Alle aziende del servizio sanitario nazionale
Alle comunità montane
Alle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato
Alla Conferenza dei presidenti delle regioni
All’UPI
All’ANCI
All’Unioncamere
Alla Conferenza dei rettori delle università italiane
All’Alto commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle
altre forme di illecito nella p.a.
All’Ispettorato della funzione pubblica

1.
Destinatari.

La
presente direttiva è indirizzata alle amministrazioni dello Stato, cui si
applica direttamente il Capo II, Titolo II, del decreto legislativo n. 165 del
2001. Si rivolge una viva raccomandazione alle altre amministrazioni affinché
si tenga conto del suo contenuto nella materia dell’affidamento, mutamento e
revoca degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali. I Ministeri che esercitano
la vigilanza sugli enti pubblici nazionali vorranno fare particolare attenzione
ai provvedimenti organizzativi adottati dagli enti vigilati.

2.
Premessa.

La
normativa sull’organizzazione delle pubbliche amministrazioni pone grande
attenzione al ruolo del dirigente a cui, nel rispetto del principio di
distinzione tra attività di indirizzo politico e attività di gestione, spetta
ogni competenza – e conseguente responsabilità – per l’attuazione dei programmi,
nonché per l’adozione dei conseguenti atti, con la gestione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali assegnate.

È
noto che una delle più importanti leve per il miglioramento dell’efficienza e
dell’efficacia dell’azione amministrativa nel suo complesso, indispensabile
presupposto per un incremento della produttività del nostro Paese, è dato dalla
dirigenza e dal personale operante nelle pubbliche amministrazioni per il ruolo
strategico indefettibile che le risorse umane rivestono in ogni sistema.

L’intervento
delle amministrazioni deve essere tutto rivolto al raggiungimento del pubblico
interesse secondo i noti imprescindibili canoni dell’imparzialità e del buon
andamento; ciò esige che coloro che operano nelle amministrazioni, a qualunque
livello si collochino nell’organizzazione, non possono agire per il proprio
interesse ma debbono perseguire quello pubblico, il quale si concreta di volta
in volta a livello macro nei fini istituzionali predeterminati.

In
tale contesto, particolare importanza per l’indipendenza ed il corretto
esercizio delle funzioni dirigenziali rivestono i criteri e le modalità
prefissati per l’individuazione dei soggetti da preporre agli uffici, cioè di
coloro che impersonificano gli organi dell’amministrazione, dalle cui iniziative
ed attività dipende l’attuazione degli obiettivi strategici e dei programmi.

Appare
opportuno in questa occasione richiamare e tener presente l’orientamento della
giurisprudenza costituzionale.

La Corte ha da tempo evidenziato che la
disciplina privatistica del rapporto di lavoro non ha abbandonato le «esigenze
del perseguimento degli interessi generali» (sentenza n. 275 del 2001); che, in
questa logica, essi (i dirigenti) godono di «specifiche garanzie» quanto alla
verifica che gli incarichi siano assegnati «tenendo conto, tra l’altro, delle
attitudini e delle capacità professionali» e che la loro cessazione anticipata
dall’incarico avvenga in seguito all’accertamento dei risultati conseguiti
(sentenza n. 193 del 2003; ordinanza n. 11 del 2002) che il legislatore,
proprio per porre i dirigenti (generali) «in condizione di svolgere le loro
funzioni nel rispetto dei principi d’imparzialità e buon andamento della
pubblica amministrazione (. . .), ha accentuato (con il decreto legislativo n.
80 del 1998) il principio della distinzione tra funzione di indirizzo
politico-amministrativo degli organi di governo e funzione di gestione e
attuazione amministrativa dei dirigenti» (ordinanza n. 11 del 2002) (sentenza
n. 104 del 2007).

Inoltre,
la Corte è
intervenuta recentemente per affermare il principio del giusto procedimento,
con particolare riguardo alla cessazione anticipata dall’incarico, evidenziando
che «L’imparzialità e il buon andamento dell’amministrazione esigono che la
posizione del direttore generale sia circondata da garanzie (. . .)», «La
dipendenza funzionale del dirigente non può diventare dipendenza politica.», e
quindi che il dirigente «non può essere messo in condizioni di precarietà che
consentano la decadenza senza la garanzia del giusto procedimento.» (sentenza
n. 104 del 2007).

Sempre
con riferimento alla cessazione degli incarichi ha poi affermato che
«L’esistenza di una preventiva fase valutativa si presenta essenziale anche per
assicurare, specie dopo l’entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241
(. . .) il rispetto dei principi del giusto procedimento, all’esito del quale
verrà adottato un atto motivato che, a prescindere dalla sua natura giuridica,
di diritto pubblico o di diritto privato, consenta comunque un controllo
giurisdizionale. Ciò anche al fine di garantire – attraverso la esternazione
delle ragioni che stanno alla base della determinazione assunta dall’organo
politico – scelte trasparenti e verificabili, in grado di consentire la
prosecuzione dell’attività gestoria in ossequio al precetto costituzionale
della imparzialità dell’azione amministrativa.» (sentenza n. 103 del 2007).

3.
I criteri per l’affidamento, il mutamento e la revoca degli incarichi di
direzione di uffici dirigenziali.

Le
norme che disciplinano gli incarichi dirigenziali stabiliscono le procedure, le
modalità di conferimento e la durata mirando a garantire l’autonomia e
l’imparzialità dell’agire amministrativo. Pur essendo insiti nelle procedure
per l’individuazione dei soggetti cui conferire un incarico dirigenziale il
carattere della discrezionalità ed un margine più o meno ampio di fiduciarietà,
è indispensabile che le amministrazioni assumano la relativa determinazione con
una trasparente ed oggettiva valutazione della professionalità e delle
caratteristiche attitudinali.

La
legge fornisce delle chiare – benché sintetiche – indicazioni circa le modalità
di conferimento degli incarichi. Infatti, l’art. 19 comma 1 del decreto
legislativo n. 165 del 2001 (che costituisce una norma di principio cui le
amministrazioni diverse da quelle statali debbono adeguarsi mediante esercizio
della loro autonomia organizzativa) stabilisce che per il conferimento di
ciascun incarico dirigenziale «si tiene conto, in relazione alla natura e alle
caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità
professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei
risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva
annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro.».

La
norma impone una valutazione di tipo relativo, che tenga conto delle attitudini
e delle capacità professionali del dirigente rispetto alla tipologia di
obiettivi prefissati, ossia gli obiettivi che il dirigente sarà tenuto a
perseguire in virtù della competenza ordinaria dell’ufficio cui verrà preposto
e degli obiettivi di direttiva fissati dal vertice politico. È chiaro che la
considerazione delle attitudini e capacità professionali non potrà basarsi su
valutazioni meramente soggettive, ma dovrà essere ancorata quanto più possibile
a circostanze oggettive, tra cui i risultati conseguiti nell’espletamento del
precedente incarico. L’esigenza di una valutazione di tipo relativo e quanto
più possibile oggettiva si evince con chiarezza se si pone l’attuale tenore letterale
della disposizione a confronto con la formulazione dell’originario art. 19 del
decreto legislativo n. 29 del 1993, che prevedeva: «Per il conferimento di
ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di
funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle
caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità
professionale del singolo dirigente anche in relazione ai risultati conseguiti
in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi
ed adottando le procedure di cui ai commi 2 e 3». Nel testo attualmente in
vigore il comma 1 del citato articolo risulta modificato ed è stata introdotta
la specificazione che i «risultati conseguiti» devono essere valutati «con
riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti
di indirizzo del Ministro.».

Inoltre,
i commi 4-bis e 5-ter del medesimo art. 19 prevedono che i
criteri di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale generale e non
generale tengano conto delle condizioni di pari opportunità, con la conseguenza
che debbono essere evitate discriminazioni sia in termini quantitativi che
qualitativi, in riferimento cioè al numero, alla tipologia degli incarichi ed
alle connesse implicazioni retributive e di responsabilità. A tal fine, si
richiama l’attenzione sulla direttiva 23 maggio 2007 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri (Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2007),
recante «Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle
amministrazioni pubbliche», che impone, tra l’altro, di «curare che i criteri
di conferimento degli incarichi dirigenziali tengano conto del principio di
pari opportunità» nonché di «adottare iniziative per favorire il riequilibrio della
presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussista un
divario fra generi non inferiore ai due terzi».

L’esigenza
di operare scelte discrezionali ancorate a parametri quanto più possibili
oggettivi e riscontrabili evidenzia l’opportunità che le amministrazioni si
dotino preventivamente di un sistema di criteri generali per l’affidamento, il
mutamento e la revoca degli incarichi. Ciò al fine di consolidare anche in
questo settore la trasparenza in modo da favorire la fiducia dei dirigenti nel
funzionamento dell’organizzazione e ridurre le possibilità di contenzioso.

In
tale linea si collocano le clausole dei vigenti contratti collettivi per la
dirigenza, i CCNL relativi al personale dirigente dell’Area I (21 aprile 2006),
dell’Area VI (1° agosto 2006), dell’Area VIII (13 aprile 2006), i quali ai
rispettivi articoli 20 prevedono che le amministrazioni adottino i criteri
generali relativi all’affidamento, al mutamento ed alla revoca degli incarichi
di direzione di uffici dirigenziali, oggetto di informazione sindacale
preventiva, e che provvedano alla pubblicizzazione in maniera aggiornata degli
incarichi conferiti e dei posti vacanti.

In
merito si segnala che anche la
Corte dei conti ha richiamato l’attenzione sull’importanza
dell’adozione dell’atto di determinazione dei criteri di cui si tratta; analoga
evidenza è stata posta dal Dipartimento della funzione pubblica (nota del 1°
febbraio 2006, n. DFP 4612). È quindi necessario che le amministrazioni che non
l’abbiano ancora fatto provvedano con la massima celerità, e comunque entro il
primo semestre del 2008, ad adottare il provvedimento di determinazione dei
criteri di conferimento, di mutamento e di revoca degli incarichi dirigenziali,
atto che, per il suo carattere di astrattezza e il suo contenuto di indirizzo è
di competenza del vertice politico.

Quanto
al contenuto dell’atto, i principi espressi dalla Corte costituzionale inducono
a ritenere ormai necessaria una certa procedimentalizzazione della materia, a
prescindere dalla natura che si voglia riconoscere agli atti in questione.

Si
indicano alcuni aspetti che dovrebbero essere considerati nell’ottica di una
corretta procedura per il conferimento degli incarichi:

1)
individuare strumenti per realizzare un’adeguata pubblicità relativamente ai
posti di funzione vacanti, dando la possibilità di candidarsi ai dirigenti che,
in possesso dei requisiti necessari, ritengono di avere la professionalità
idonea allo svolgimento del relativo incarico;

2)
prevedere che l’amministrazione compia un’adeguata ponderazione per individuare
il dirigente di ruolo, o, se non possibile, la persona estranea al ruolo
stesso, che abbia le caratteristiche più rispondenti e la professionalità più
idonee allo svolgimento dell’incarico;

3)
agire in base ad una programmazione, evitando la creazione di vacanze e di
eccedenze.

Il
primo aspetto, al di là del contributo alla trasparenza, risponde alla
necessità di perseguire l’efficienza. Infatti, consentendosi una più ampia
«candidatura», dovrebbe essere più agevole l’individuazione del dirigente che
meglio può attagliarsi allo specifico fabbisogno.

Quanto
al secondo aspetto, l’attribuzione dell’incarico deve essere il risultato di
una valutazione in cui debbono essere considerati vari fattori, tra i quali i
risultati di gestione conseguiti, verificati mediante la valutazione di cui
all’art. 21, comma 4, del CCNL del 21 aprile 2006 e l’esperienza professionale
acquisita eventualmente anche con riferimento alla particolare struttura la cui
responsabilità si tratta di affidare. Anche la discrezionalità insita nel
conferimento di incarichi in base all’art. 19, comma 6, del decreto legislativo
n. 165 del 2001 e nelle corrispondenti norme organizzative vigenti per gli enti
pubblici e per la
Presidenza del Consiglio deve sempre svolgersi nel rispetto
della correttezza, attuando un’attenta stima della professionalità e
dell’esperienza degli interessati ed evitando in ogni caso che allo strumento
in questione si faccia ricorso in modo arbitrario.

In
ordine al terzo aspetto indicato, una particolare attenzione deve essere
dedicata poi ad evitare eccedenze, valutando in modo oculato, in un’ottica
programmatoria, gli affidamenti a personale non dirigenziale (art. 19, comma 6,
decreto legislativo n. 165 del 2001) o a dirigenti non appartenenti al ruolo
(art. 19, comma 5-bis, decreto legislativo n. 165 del 2001) che non
debbono andare a pregiudizio della posizione del personale dirigenziale di
ruolo. Occorre, inoltre, che siano conservati i caratteri di eccezionalità,
residualità e breve durata di istituti quali la reggenza dell’ufficio mediante
incarico ad interim; pertanto, incarichi della specie, anche nel caso di
imminenti revisioni organizzative, dovranno essere limitati per quanto
possibile.

Nell’ottica
della programmazione è necessario che le procedure relative alla conferma e
soprattutto al conferimento di nuovi incarichi, anche nel caso di nomina su
posti di funzione presso i collegi, siano attivate con un congruo anticipo. Si
evidenzia in proposito che la
Corte dei conti ha mosso rilievo specificando che la data di
decorrenza degli incarichi non può riferirsi ad un periodo antecedente alla
data di emanazione del provvedimento, atto che legittima all’esercizio delle
specifiche funzioni dirigenziali.

4.
La durata degli incarichi.

Quanto
alla durata degli incarichi, si coglie l’occasione per richiamare l’attenzione
sull’applicazione della regola della durata minima, fissata dall’art. 19,
com-ma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che è stata recentemente
evidenziata dal Consiglio di Stato in sede consultiva (Adunanza della Sezione
terza del 23 maggio 2006, n. 4938/05).

Il
Consiglio, in particolare, ha affermato che «corrisponde senza dubbio ad un
obiettivo di tipo garantistico la predeterminazione della durata degli incarichi
di funzione dirigenziale con un limite minimo che, evitando la precarietà di
incarichi troppo brevi (annuali o addirittura semestrali), consente al
dirigente di esercitare il mandato in condizione di imparzialità (artt. 97 e
1998 Cost.) per un tempo sufficiente ad esprimere le sue capacità ed a poter
essere valutato in relazione all’attività svolta e ai risultati conseguiti.».
Pertanto, la durata minima fissata dalla menzionata disposizione non è
derogabile; «ogni deroga appare arbitraria e non conforme, oltre che con la
formulazione letterale della norma, con l’evoluzione della medesima e con la
logica complessiva del sistema.».

Considerate
le finalità della norma in questione, un’attenzione speciale va riposta anche
per evitare la sua elusione. In quest’ottica, così come non sono ammesse
proroghe di incarichi in atto (non previste dalla vigente normativa) non può
parlarsi di «mutamento» di incarico (che ricorre quando al dirigente è mantenuta
la responsabilità sulla stessa struttura e non muta la scadenza dell’incarico,
ma vengono modificati gli obiettivi che il medesimo deve perseguire per
conformarli al mutamento degli atti di indirizzo, delle priorità o dei
programmi da attuare) se il dirigente viene preposto a diverso ufficio,
trattandosi di revoca del precedente incarico e nuova attribuzione con la
necessità di rispettare la durata minima. In tal caso, infatti, cambiano la
competenza di cui il dirigente è titolare in qualità di organo dell’amministrazione
e gli obiettivi ordinari.

5.
La valutazione della dirigenza.

In
questo contesto, naturalmente una particolare attenzione dovrà essere dedicata
anche alla valutazione, da intendersi soprattutto in un’ottica collaborativa di
miglioramento dell’attività e non solo come strumento finalizzato
all’applicazione di sanzioni. Essa in ogni caso rappresenta il presupposto
indefettibile per la revoca dell’incarico connessa a responsabilità, se ha
condotto ad un esito negativo. Come detto, la rilevanza della valutazione
nell’attuale assetto della disciplina della dirigenza è stata recentemente
evidenziata dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 103 e 104.

Un
invito particolare è quindi rivolto a rendere effettivi gli strumenti per la
valutazione, periodica e al termine dell’incarico, la cui importanza viene
evidenziata anche per le sollecitazioni che in tal senso sono pervenute in più
di un’occasione dal Comitato dei garanti costituito in base agli articoli 21 e
22 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e che, secondo l’art. 21 predetto,
deve esprimere il parere sui provvedimenti connessi alla responsabilità
dirigenziale. La rilevanza della valutazione d’altra parte è emersa anche nel
corso delle Conferenze dei Direttori del personale delle amministrazioni
centrali che si sono tenute presso il Dipartimento della funzione pubblica.

Le
risultanze della valutazione, come indicato dall’art. 21 del CCNL del 21 aprile
2006 e del 13 aprile 2006 e 1° agosto 2006 rispettivamente per il personale
dirigenziale dell’Area I, dell’Area VIII e dell’Area VI, debbono essere
inserite nel fascicolo personale del dirigente.

6.
La revoca degli incarichi dirigenziali.

Nell’adozione
dell’atto di revoca (o della relativa proposta nel caso di revoca attinente a
funzioni per uffici dirigenziali generali nelle amministrazioni dello Stato) si
dovrà assicurare il principio del giusto procedimento sia nelle ipotesi di cui
all’art. 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sia nei casi in cui la
revoca venga disposta per motivate ragioni organizzative o gestionali, che
l’amministrazione dovrà comunque esplicitare. A tal fine le relative
determinazioni dovranno essere precedute da una comunicazione al dirigente
interessato entro margini di tempo adeguati a consentire al medesimo di interloquire
effettivamente con l’amministrazione. Tale comunicazione sarà poi funzionale
alla verifica, anche da parte dell’interessato, di altre posizioni che siano
confacenti alla propria professionalità nell’ambito della stessa o di altra
amministrazione.

Nelle
ipotesi di riorganizzazione, considerata la complessità della fase di adozione
del relativo provvedimento che comprende la partecipazione sindacale, il
momento più opportuno per la comunicazione all’interessato, che potrà riferirsi
sia alla volontà di attribuire un nuovo incarico sul settore riorganizzato sia
a quella di conferire un incarico su un settore diverso, può considerarsi
quello successivo all’obbligatoria informativa preventiva, prima dell’eventuale
concertazione o consultazione alle organizzazioni sindacali. È necessario
comunque che, nel caso di incarichi di preposizione ad uffici e servizi che non
siano stati oggetto di riorganizzazione sostanziale, ovvero per i quali le
competenze non siano mutate in modo tale da far venire meno l’oggetto
dell’incarico, si provveda a risolvere il contratto individuale ed a revocare
il precedente incarico. In tutti gli altri casi, è comunque necessaria la
emanazione di un provvedimento di revoca. Le amministrazioni interessate dalla
riorganizzazione verificheranno e valuteranno l’entità delle modifiche subite
da ogni struttura amministrativa ed il loro impatto sull’oggetto degli
incarichi precedentemente conferiti e di tali valutazioni riferiranno
esplicitamente ed esaurientemente nelle nuove proposte d’incarico.

7.
Le fasi procedurali per il conferimento degli incarichi di preposizione ad
uffici di livello generale nelle amministrazioni dello Stato.

Si
coglie l’occasione per riepilogare nell’Allegato A le fasi in cui si articola
la procedura finalizzata al conferimento degli incarichi di funzione di livello
dirigenziale generale per le amministrazioni dello Stato, la cui istruttoria
rientra nelle competenze del Dipartimento della funzione pubblica.

8.
La banca dati della dirigenza presso il Dipartimento della funzione pubblica.

Al
fine di snellire e velocizzare la procedura per il conferimento dei predetti
incarichi è necessario che il Dipartimento venga costantemente e puntualmente
informato sulla situazione dei ruoli dirigenziali, sui passaggi per mobilità e
sugli incarichi dirigenziali conferiti a qualsiasi titolo. Allo scopo, si
richiama l’attenzione sulla necessità di trasmettere le relative informazioni,
come peraltro disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del
2004 e dall’art. 28, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 165 del
2001 (introdotto dalla legge n. 186 del 2004), attraverso la banca dati della
dirigenza raggiungibile dal sito internet del Dipartimento della funzione
pubblica (si veda l’Allegato B).

Roma,
19 dicembre 2007.

Il
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione

Nicolais

Registrato
alla Corte dei conti il 24 gennaio 2008 Ministeri istituzionali Presidenza del
Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 195

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Allegato
A

FASI
DELLA PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

DI
FUNZIONE DI LIVELLO DIRIGENZIALE GENERALE

Si
ritiene utile segnalare i seguenti aspetti relativi all’iter procedurale:

1.1.2.1.
proposta del Ministro competente – contenuti;

1.1.1.2.1.
proposta del Ministro competente – contenuti – casi particolari;

1.2.1.2.1.
proposta del Ministro competente – documentazione a corredo;

1.2.1.
proposta del Ministro competente – documentazione a corredo – casi particolari;

2.1.2.1.
contratto individuale accessivo al provvedimento di conferimento dell’incarico;

3.1.2.1.
invio agli organi di controllo e comunicazioni successive.

1.
Proposta del Ministro competente – contenuti.

La
proposta deve contenere:

a)
l’indicazione dell’oggetto dell’incarico;

b)
l’indicazione della decorrenza e della scadenza dell’incarico;

c)
l’indicazione degli obiettivi da conseguire;

d)
la dichiarazione circa l’avvenuto adempimento di cui all’art. 5, lettera f),
del decreto legislativo n. 300/1999 («Il Capo Dipartimento o le figure
equiparate devono essere sentite dal Ministro ai fini dell’esercizio del potere
di proposta per il conferimento degli incarichi di direzione degli Uffici di
livello dirigenziale generale, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del decreto
legislativo n. 29/1993»);

e)
la dichiarazione che nell’effettuare la scelta del dirigente indicato nella
proposta sono state rispettate le regole stabilite nel provvedimento generale
di determinazione dei criteri di affidamento degli incarichi;

f)
la dichiarazione che nell’effettuare la scelta del dirigente indicato nella
proposta si è tenuto conto del principio di pari opportunità.

Se
la proposta di nuovo incarico si riferisce ad un soggetto già titolare di un
incarico dirigenziale generale essa deve essere accompagnata dalla proposta di
revoca dell’incarico in corso.

1.1.
Proposta del Ministro competente – contenuti – casi particolari.

=====================================================================
 |              Casi               |          Dichiarazione
=====================================================================
 |                                 |dichiarazione del rispetto del
 |                                 |contingente percentuale previsto
 |                                 |per il conferimento ad un
 |                                 |dirigente di seconda fascia ai
 |Nel caso di conferimento di      |sensi dell’art. 19, comma 4 o
 |incarico a dirigente di seconda  |commi 4 e 10, del decreto
A|fascia                           |legislativo n. 165/01
———————————————————————
 |                                 |dichiarazione del rispetto del
 |                                 |contingente percentuale previsto
 |                                 |per il conferimento ad un
 |                                 |dirigente di altre p.a. ai sensi
 |                                 |dell’art. 19, comma 5- bis, del
 |Nel caso di conferimento di      |decreto legislativo n. 165/2001 o
 |incarico a dirigente di altre    |art. 9-bis del decreto
B|p.a.                             |legislativo n. 303/1999
———————————————————————
 |                                 |dichiarazione del rispetto del
 |                                 |contingente percentuale previsto
 |                                 |per il conferimento ad estraneo
 |Nel caso di conferimento di      |ai sensi dell’art. 19, comma 6,
 |incarico ad estraneo alla p.a. o |del decreto legislativo n.
C|a dipendente non dirigente       |165/2001
———————————————————————
 |                                 |dichiarazione che precisi che il
 |                                 |collocamento fuori ruolo del
 |                                 |magistrato non supera il
 |Nel caso di conferimento di      |contingente numerico di cui
 |incarico ad un magistrato presso |all’art. 19 del decreto
D|il Ministero della giustizia     |legislativo n. 300/1999
———————————————————————
 |                                 |valutazione dell’entita’ delle
 |                                 |modifiche subite da ogni
 |                                 |struttura e dell’impatto
 |Nell’ipotesi di riorganizzazione |sull’oggetto degli incarichi
E|delle strutture amministrative   |precedentemente conferiti.

1.2.
Proposta del Ministro competente – documentazione a corredo.

Alla
proposta debbono essere allegati:

a)
le bozze dei decreti di conferimento di incarico, che devono essere trasmesse
anche in formato elettronico, all’indirizzo rossi@funzionepubblica.it“>c.rossi@funzionepubblica.it 
o landi@funzionepubblica.it“>m.landi@funzionepubblica.it;

b)
tutta la documentazione citata nelle premesse dei provvedimenti di conferimento
di incarico, ad esclusione delle norme generali;

c)
i curricula vitae aggiornati e sottoscritti in originale dagli
interessati, accompagnati dalle dichiarazioni sostitutive firmate in originale
dagli stessi circa le qualifiche e i titoli posseduti con allegata copia di
valido documento di identità secondo le prescrizioni degli artt. 38, 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;

d)
copia dell’atto di risoluzione consensuale del contratto individuale accessivo
all’eventuale precedente incarico ricoperto, anche nel caso di cessazione
dell’incarico conseguente a riorganizzazione, nelle fattispecie definite
dall’art. 6 della Direttiva;

e)
copia del decreto ministeriale che determina i criteri e le procedure da
adottarsi per il conferimento degli incarichi o rinvio a documentazione già
trasmessa o pubblicata;

f)
relazione contenente elementi per un generale monitoraggio sulla situazione
degli incarichi di livello dirigenziale generale dell’amministrazione ed in
particolare:

sulla
dotazione organica;

sulla
situazione del ruolo dei dirigenti di prima fascia;

sulle
posizioni di mobilità a qualsiasi titolo dei dirigenti di prima fascia e
sull’eventuale presenza di dirigenti privi di incarico;

su
tutti gli incarichi di livello dirigenziale generale ed in particolare sugli
incarichi in essere a dirigenti di seconda fascia ad estranei ai ruoli.

1.2.1.
Proposta del Ministro competente – documentazione a corredo – casi particolari.

=====================================================================
 |              Casi               |          Dichiarazione
=====================================================================
 |Nel caso di conferimento di      |
 |incarico a dirigenti,            |
 |precedentemente inquadrati nel   |
 |ruolo dei dirigenti di seconda   |
 |fascia, che abbiano gia’ svolto  |atto che accerta l’inquadramento
 |per un triennio incarichi di     |nella prima fascia del ruolo dei
A|livello dirigenziale generale    |dirigenti
———————————————————————
 |Nel caso di conferimento di      |
 |incarico a dirigenti che nel     |
 |periodo di durata dell’incarico  |
 |medesimo raggiungano il          |
 |sessantacinquesimo anno di eta’ e|
 |che abbiano presentato istanza   |
 |per il trattenimento in servizio |atto che dispone il trattenimento
B|per un biennio                   |in servizio
———————————————————————
 |Nel caso di conferimento di      |
 |incarico ad un dirigente di      |
 |seconda fascia titolare di       |atto di revoca e risoluzione
 |incarico di livello dirigenziale |consensuale del contratto
 |non generale al momento della    |individuale relativi al
C|proposta                         |precedente incarico
———————————————————————
 |                                 |delibera con la quale il C.S.M.
 |                                 |colloca il magistrato fuori del
 |                                 |ruolo organico della magistratura
 |Nel caso di conferimento di      |e relativo decreto del Ministro
D|incarico ad un magistrato        |della giustizia
———————————————————————
 |                                 |decreto interministeriale di
 |                                 |costituzione del collegio o suo
 |                                 |aggiornamento (ulteriore
 |Nel caso di conferimento di      |decreto), in caso di sostituzione
 |incarico quale componente di     |di un componente od integrazione
E|collegi                          |del medesimo collegio
———————————————————————
 |Nel caso di conferimento di      |dichiarazione
 |incarico a dirigente di altra    |dell’amministrazione di
 |p.a. ai sensi del comma 5 bis del|appartenenza che attesta il
 |decreto legislativo 165/2001 o   |possesso della qualifica
 |art. 9-bis decreto legislativo   |dirigenziale ed il nulla osta al
F|303/1999                         |conferimento dell’incarico
———————————————————————
 |Nel caso di p.a. per la quale    |
 |abbia trovato applicazione l’art.|provvedimento di compensazione
 |2, comma 161, del decreto-legge  |della maggiore spesa derivante
 |262/2006, convertito con l.      |dall’attribuzione del nuovo
G|286/2006                         |incarico proposto
———————————————————————
 |Nel caso di conferimento di      |
 |incarico ai sensi dell’art. 6,   |
 |comma 4, del decreto legislativo |provvedimento di compensazione
 |3/2004, presso il Ministero per i|della maggiore spesa derivante
H|beni e le attivita’ culturali    |dall’attribuzione dell’incarico
———————————————————————
 |Nel caso di conferimento di      |
 |incarico ai sensi del decreto del|
 |Presidente della Repubblica      |
 |55/2001, di Vice Capo            |decreto di compensazione della
 |Dipartimento presso il Ministero |maggiore spesa derivante
I|della giustizia                  |dall’attribuzione dell’incarico

2.
Contratto individuale accessivo al provvedimento di conferimento dell’incarico.

Dopo
la sottoscrizione del provvedimento:

a)
il Dipartimento della funzione pubblica – Ufficio per il personale delle
pubbliche amministrazioni comunica a mezzo telefax, l’avvenuta sottoscrizione
del decreto da parte del Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione;

b)
le amministrazioni provvedono alla stipula del contratto; l’articolato deve
comunque riportare la seguente clausola: «L’efficacia del presente contratto è
subordinata al perfezionamento del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di conferimento dell’incarico ed alla sua registrazione presso gli
organi di controllo»; nonchè una clausola relativa al trattamento economico
accessorio che stabilisca che «Tale trattamento economico è determinato in via
provvisoria in attesa dell’eventuale rideterminazione a seguito dei
provvedimenti di attuazione dell’art. 24, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, così come modificato dall’art. 34, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248»;

c)
le amministrazioni trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica –
Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni un originale e quattro
copie conformi del contratto.

3.
Invio agli organi di controllo e comunicazioni successive.

Per
il seguito dell’iter procedurale:

a)
il Dipartimento della funzione pubblica – Ufficio per il personale delle
pubbliche amministrazioni provvede ad inviare, corredati della necessaria
documentazione compreso il contratto individuale di lavoro in originale, i
decreti agli Uffici centrali di bilancio presso le amministrazioni per gli
adempimenti di competenza;

b)
gli Uffici centrali di bilancio presso le amministrazioni, apposto il visto di
competenza, devono inoltrare i decreti alla Corte dei conti – Ufficio di
controllo di legittimità su atti dei ministeri istituzionali – Via Talli, 141 –
00139 Roma, per il tramite dell’Ufficio di bilancio e ragioneria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, via della Mercede, 96 – 00187 Roma;

c)
l’Ufficio di bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
restituisce i DDPCM, registrati dalla Corte dei conti, compreso il contratto
individuale in originale, al Dipartimento della funzione pubblica – Ufficio per
il personale delle pubbliche amministrazioni;

d)
il Dipartimento della funzione pubblica – Ufficio per il personale delle
pubbliche amministrazioni comunica l’avvenuta registrazione dei provvedimenti
all’Amministrazione interessata e al competente Ufficio di bilancio ed effettua
l’informazione degli incarichi al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
Deputati.

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Allegato
B

BANCA
DATI DELLA DIRIGENZA SISTEMA INFORMATIVO DA.R.D.O.

Come
è noto, dal 16 novembre 2006, è stata attivata la banca dati della dirigenza.

Detto
sistema informativo, alimentato direttamente dalle amministrazioni via web, è
stato realizzato sulla base delle disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 108/2004 ed all’art. 28, comma 7-bis, del decreto
legislativo n. 165/2001 (introdotto dalla legge n. 186/2004) ed è raggiungibile
dal sito del Dipartimento della funzione pubblica all’indirizzo:

https://dardo.innovazionepa.it/“>https://dardo.innovazionepa.it/

Esso
consente ad ogni amministrazione di veicolare informazioni di dettaglio:

1)
sulla dotazione organica;

2)
sulla situazione del ruolo dei dirigenti di prima e di seconda fascia;

3)
sulle posizioni di mobilità a qualsiasi titolo dei dirigenti e sulla eventuale
presenza di dirigenti privi di incarico;

4)
su tutti gli incarichi (anche lo storico) di livello dirigenziale anche a
dirigenti di altre amministrazioni pubbliche e ad estranei;

5)
sui posti di funzione dirigenziale vacanti;

6)
sugli organigrammi delle amministrazioni.

Inoltre,
in merito alla pubblicità delle informazioni relative alla struttura
organizzativa delle amministrazioni, consente di inserire i dati previsti
dall’art. 54, comma a), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice
dell’amministrazione digitale).

Nel
ricordare che il Codice dispone, con scadenza 1° giugno 2007, che le
amministrazioni pubblichino, in rete, dette tipologie di informazioni, si pone
in evidenza che il sistema DA.R.D.O., oltre ad essere una concreta via di
uscita per le amministrazioni non ancora allineate alla predetta disposizione
normativa, rende agevolmente fruibili per l’utente web i dati stessi, in quanto
organizzati in modo sistematico ed omogeneo e consultabili attraverso un unico
sito.

È utile ricordare che le amministrazioni hanno
già chiesto e ricevuto le password di accesso per l’inserimento e
l’aggiornamento dei dati e, separatamente, per la certificazione degli stessi.
Oltre a ciò, considerati i vantaggi in termini di efficienza e di efficacia
della informatizzazione delle procedure, è necessario che il sistema
informativo di cui sopra, in un imminente futuro, divenga l’unica modalità per
fornire le informazioni elencate al Dipartimento ed ai competenti organi di
controllo.