Lavoro e Previdenza

Tuesday 16 November 2004

Polizia di Stato: la nuova definizione dei ruoli di ispettore. LEGGE 5 novembre 2004, n.263

Polizia di Stato: la nuova definizione dei ruoli di ispettore.

LEGGE 5 novembre 2004, n.263 Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, recante misure urgenti per il
personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di
polizia. Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed
economico dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia.

La
Camera
dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Articolo 1.

1. Il decreto-legge 10 settembre
2004, n. 238, recante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli
degli ispettori delle Forze di polizia, è convertito
in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 2.

1. Le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, concernenti il trattamento
di missione e di trasferimento, l’orario di lavoro, le licenze ordinarie e
straordinarie, l’aspettativa, l’applicazione del testo
unico a tutela della maternità, l’indennità di presenza festiva, il diritto
allo studio, i buoni pasto, gli asili nido e la proroga della concessione degli
alloggi, nonché le disposizioni concernenti l’indennità di presenza festiva di
cui all’articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8
febbraio 2001, n. 139, si applicano anche, a decorrere dal 1° gennaio 2003, con
le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del
2002, ai colonnelli e generali ed agli ufficiali di grado corrispondente
dell’Esercito, della Marina, comprese le Capitanerie di porto, e dell’Aeronautica.

2. Le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, concernenti il trattamento
di missione e di trasferimento, i servizi esterni, l’indennità di ordine pubblico in sede e fuori sede, l’indennità di
presenza notturna e festiva, l’orario di lavoro, la tutela delle lavoratrici
madri, i congedi o le licenze ordinarie e straordinarie, le aspettative, il
congedo per la formazione, il congedo parentale, il
diritto allo studio, i buoni pasto, gli asili nido, la tutela assicurativa e la
tutela legale, nonché le disposizioni concernenti l’indennità di presenza
festiva di cui all’articolo 8, comma 2, ed all’articolo 20, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, si applicano,
con le modalità rispettivamente previste dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 164 del 2002 per il personale civile e militare, a decorrere dal
1° gennaio 2003, anche ai dirigenti civili e militari delle Forze di polizia.
Con le medesime modalità e decorrenze, ai dirigenti civili delle Forze di
polizia si applicano anche le disposizioni concernenti i
diritti sindacali, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 164
del 2002.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2004 ai
colonnelli e ai generali dell’Esercito, della Marina, comprese le Capitanerie
di porto, e dell’Aeronautica sono applicate le
disposizioni dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 163
del 2002, con riferimento alle misure indicate nella tabella allegata alla legge
28 marzo 1997, n. 85, e successive rivalutazioni. Sulle nuove misure non si
applica per gli anni 2002 e 2003
l’aumento di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 6
marzo 1992, n. 216, come integrato ai sensi dell’articolo 24 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, fissato in relazione alla media
degli incrementi retributivi attribuiti alle altre categorie di pubblici
dipendenti negli anni 2001 e 2002. Conseguentemente, con la medesima decorrenza
e tenuto conto delle disapplicazioni previste dal
periodo precedente, l’indennità pensionabile dei dirigenti delle Forze di polizia è incrementata del 4,91 per cento. Sono fatti salvi gli eventuali trattamenti più favorevoli in
godimento.

4. Per l’anno 2004 gli incrementi
derivanti dall’applicazione dell’articolo 2, comma 5, della legge n. 216 del
1992, come integrato ai sensi dell’articolo 24 della legge n. 448 del 1998, si
applicano sulle nuove misure delle indennità di impiego
operativo e dell’indennità pensionabile vigenti anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2004 ai
dirigenti delle Forze di polizia si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 13 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002,
concernenti le indennità di impiego operativo per
attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e d’imbarco e le relative
indennità supplementari, ivi compreso l’emolumento fisso aggiuntivo di polizia
nelle misure mensili di euro 90 per i primi dirigenti e gradi corrispondenti e
di euro 85 per i dirigenti superiori e gradi corrispondenti.

6. All’onere derivante
dall’attuazione del presente articolo, valutato in euro 1.405.502 per l’anno
2003 e in euro 12.131.459
a decorrere dall’anno 2004, si provvede, quanto a euro 1.405.502, per l’anno 2003, a valere sugli
stanziamenti previsti dall’articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, iscritti in conto residui per l’anno 2004 ai sensi dell’articolo 18,
comma 14, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, quanto ad euro 1.405.502, a decorrere
dal 2004, a
valere sui medesimi stanziamenti previsti dall’articolo 33, comma 2, della
legge n. 289 del 2002, quanto a euro 10.725.957, a
decorrere dal 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 1.008.428, a decorrere
dall’anno 2004, l’accantonamento
relativo al Ministero dell’interno e, quanto a euro 9.717.529, a decorrere
dall’anno 2004, l’accantonamento
relativo al Ministero della difesa.

7. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Il Ministro dell’economia e delle
finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti
dall’applicazione del presente articolo, anche ai fini dell’applicazione
dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli
eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della
citata legge n. 468 del 1978.

La presente legge, munita del sigillo
dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì
5 novembre 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Pisanu, Ministro dell’interno

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato

Modificazioni apportate in sede di
conversione al decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238

Dopo l’articolo 5, sono inseriti in
seguenti:

"ART.
5-bis. – (Valutazione annuale dei dirigenti della Polizia di
Stato). – 1. Al comma 3 dell’articolo 62 del decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 334, dopo le parole: "dirigenti
generali di pubblica sicurezza" sono inserite le seguenti: "di livello
B". 2. La modifica di cui al comma 1 si applica alla valutazione annuale
dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti della Polizia di Stato di cui
all’articolo 62 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, a decorrere dall’anno 2004, in relazione all’attività svolta nell’anno 2003.

ART. 5-ter. – (Modifica al decreto
legislativo 28 febbraio 2001, n. 53). – 1. All’articolo 12 del decreto
legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, e successive modificazioni, dopo il comma
2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Per i vincitori del
concorso interno, per titoli ed esame scritto, a 2.000 posti per l’accesso al
corso di aggiornamento e formazione professionale per
la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti
della Polizia di Stato, indetto in data 3 luglio 1999, la decorrenza giuridica
della nomina è anticipata, senza alcun effetto economico anche ai fini della
promozione alle qualifiche di sovrintendente e di sovrintendente capo, al 31
dicembre 2000".

ART. 5-quater. –
(Proroga del mandato dei consigli della rappresentanza militare). – 1.
Il mandato dei componenti in carica del consiglio
centrale interforze della rappresentanza militare, nonché dei consigli
centrali, intermedi e di base dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica, dell’Arma
dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, eletti nelle categorie
del personale in servizio permanente e volontario, è prorogato fino al 15
maggio 2006".

All’articolo 6, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:

"3-bis. Dall’attuazione del
presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori
oneri di natura previdenziale a carico della finanza pubblica".

Al titolo, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "e altre disposizioni
concernenti il personale della Polizia di Stato e i consigli della
rappresentanza militare".

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n.
3105):

Presentato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e
dal Ministro dell’interno (Pisanu) il 17 settembre
2004.

Assegnato alla 1ª
commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 21 settembre 2004,
con parere delle commissioni 1ª per presupposti costituzionali; 2ª, 4ª, 6ª e 9ª.

Esaminato dalla 1ª
commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull’esistenza dei
presupposti di costituzionalità il 21 e 22 settembre 2004.

Esaminato dalla 1ª commissione il 28
e 29 settembre 2004.

Esaminato in aula
il 29 settembre e approvato il 5 ottobre 2004.

Camera dei deputati (atto n. 5330):

Assegnato alla I
commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 6 ottobre
2004 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni V e XI.

Esaminato dalla I
commissione il 12-19 e 21 ottobre 2004.

Esaminato in aula
il 25 e 26 ottobre 2004 ed approvato il 27 ottobre 2004.

Avvertenza:

Il decreto-legge 10 settembre 2004,
n. 238, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 213
del 10 settembre 2004.

A norma dell’art.
15, comma 5, della legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina
dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno
efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.